N. 255 SENTENZA 4 - 26 novembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Volontariato - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Finanziamento
  delle  attivita'  rese  dalle  associazioni  convenzionate  con  il
  Servizio di emergenza-urgenza 118  -  Indicazione,  quali  soggetti
  convenzionati, delle  associazioni  onlus  e  cooperative  sociali,
  anziche' delle associazioni di volontariato - Ricorso del Governo -
  Denunciata violazione  della  competenza  esclusiva  statale  nella
  materia della tutela della  concorrenza,  nonche'  eccedenza  dalle
  competenze legislative regionali attribuite  dallo  statuto  -  Non
  fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Sardegna 16 settembre  2019,  n.  16,  art.  1,
  comma 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); statuto speciale
  per la Sardegna, art. 3, comma 1. 
(GU n.49 del 2-12-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante  «Seconda
variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria.  Modifiche
alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilita' 2018)
e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge  di  stabilita'
2019)», e «in particolare dell'art. 1, comma 5», della medesima legge
regionale, promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 18-22 novembre 2019, depositato in  cancelleria
il 27 novembre 2019, iscritto al n. 111 del registro ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2020  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Fabrizio  Urbani  Neri  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sonia Sau  per  la
Regione autonoma Sardegna, in collegamento da remoto,  ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 18-22 novembre 2019 e depositato il
successivo 27 novembre (reg. ric. n. 111 del 2019), il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione  e  all'art.  3,  primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto  speciale
per la Sardegna),  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
legge della Regione autonoma  Sardegna  16  settembre  2019,  n.  16,
recante «Seconda variazione  di  bilancio.  Disposizioni  in  materia
sanitaria. Modifiche alla legge  regionale  11  gennaio  2018,  n.  1
(Legge di stabilita' 2018) e alla legge regionale 28  dicembre  2018,
n. 48 (Legge di stabilita' 2019)»  e  «in  particolare  dell'art.  1,
comma 5», della medesima legge regionale. 
    1.1.- Tale disposizione prevede che «[l]a Regione e'  autorizzata
a  finanziare  annualmente  l'AREUS  per  le  attivita'  rese   dalle
associazioni  onlus  e  cooperative  sociali  convenzionate  con   il
Servizio di emergenza-urgenza 118. La spesa e' quantificata  in  euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  (missione  13  -
programma  02  -  titolo  1).  A   decorrere   dall'anno   2022,   al
finanziamento  della   medesima   spesa   si   provvede,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma l, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli l e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dello
stanziamento annualmente iscritto,  per  le  medesime  finalita',  in
conto della missione 13 - programma 02 - titolo  1  con  le  relative
leggi annuali di bilancio». 
    2.- Secondo la difesa statale l'art. 1, comma 5, della legge reg.
Sardegna  n.  16  del  2019  legittimerebbe  in  maniera  stabile  lo
strumento  convenzionale  per  lo   svolgimento   del   servizio   di
emergenza-urgenza nei confronti di due tipologie di  enti  del  terzo
settore specificamente individuati, ovvero le associazioni onlus e le
cooperative sociali. 
    L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
117, recante «Codice del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.  106»,  invece,
consentirebbe l'affidamento in convenzione dei servizi  di  trasporto
sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria,  soltanto  alle
organizzazioni di volontariato,  iscritte  da  almeno  sei  mesi  nel
Registro unico nazionale del  terzo  settore,  aderenti  a  una  rete
associativa e accreditate  ai  sensi  della  normativa  regionale  in
materia,  ove  esistente.  Inoltre,  l'affidamento  diretto  potrebbe
aversi solo nelle  ipotesi  in  cui,  per  la  natura  specifica  del
servizio, esso «garantisca l'espletamento del servizio  di  interesse
generale, in un sistema di effettiva contribuzione  a  una  finalita'
sociale e  di  perseguimento  degli  obiettivi  di  solidarieta',  in
condizioni  di  efficienza  economica  e  adeguatezza,  nonche'   nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione». 
    Al di fuori dello strumento convenzionale resterebbe obbligatoria
la modalita' pubblicistica dell'appalto di servizi (anche nel  regime
alleggerito o dell'affidamento diretto), come avrebbe gia'  precisato
la giurisprudenza amministrativa (viene richiamata la  pronuncia  del
Consiglio di Stato, sezione terza,  sentenza  22  febbraio  2018,  n.
1139). 
    2.1.- La formulazione della disposizione impugnata, pertanto,  si
porrebbe in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., in quanto  la  «tutela  della  concorrenza»,  in  adesione  ai
principi comunitari,  costituisce  materia  di  competenza  esclusiva
statale. 
    In primo luogo, infatti, le norme impugnate farebbero riferimento
allo strumento della convenzione anche per  le  cooperative  sociali,
che risulterebbero escluse in virtu' dell'art. 57 cod. terzo settore. 
    In secondo luogo, il  legislatore  regionale  avrebbe  effettuato
un'individuazione imprecisa  dei  soggetti  per  i  quali  e'  invece
ammesso lo  strumento  della  convenzione  (le  associazioni  onlus),
affiancando alla forma giuridica (associazione) una qualificazione di
carattere fiscale (tra  l'altro  in  via  di  superamento),  che  non
consentirebbe neppure in  via  temporanea  di  essere  utilizzata  in
sostituzione  della  disposizione  statale.   Infatti,   sebbene   le
organizzazioni di volontariato siano onlus di  diritto  e,  ai  sensi
dell'art.  32  cod.  terzo  settore,   possano   avere   solo   forma
associativa, cio' non precluderebbe ad altre  tipologie  di  enti  di
assumere, allo stato, la qualificazione fiscale di onlus. 
    2.2.- Le norme regionali  in  esame,  peraltro,  contrasterebbero
anche con i limiti dettati dall'art.3,  primo  comma,  dello  statuto
reg. Sardegna, secondo  cui  la  potesta'  legislativa  regionale  e'
esercitata  in   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  nel  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica. 
    3.- Con atto depositato il 20 dicembre 2019 si e'  costituita  in
giudizio la Regione  autonoma  Sardegna,  chiedendo  il  rigetto  del
ricorso. 
    3.1.-  In  via  preliminare,  la   difesa   regionale   eccepisce
l'inammissibilita'   della   questione   riguardo   alle    doglianze
concernenti la violazione dei limiti fissati dallo statuto regionale. 
    Il ricorso, infatti, sarebbe  sul  punto  estremamente  generico,
limitandosi a indicare  in  via  generale  i  vincoli  alla  potesta'
legislativa regionale, senza in alcun modo argomentare  quale  limite
statutariamente imposto sarebbe stato travalicato, ne'  esplicare  in
che modo  la  disposizione  contestata  realizzerebbe  il  denunciato
contrasto. 
    3.2.- Nel merito la questione sarebbe comunque infondata, poiche'
la disposizione regionale in  esame  e'  inserita  in  una  legge  di
bilancio, che,  per  quanto  in  essa  espressamente  stabilito,  non
avrebbe alcun contenuto precettivo, ne' portata sostanziale. 
    Si tratterebbe, infatti, di una mera disposizione finanziaria  di
autorizzazione di  spesa,  che  non  conterrebbe  alcuna  indicazione
relativa alle modalita' di scelta dei  soggetti  a  cui  affidare  il
servizio,  limitandosi   a   quantificare   le   risorse   attribuite
all'Azienda  regionale  emergenza  urgenza   Sardegna   (AREUS)   per
remunerare quelli convenzionati. 
    Vero e' che il codice del terzo settore, all'art. 57,  disciplina
l'affidamento diretto del servizio di emergenza-urgenza,  definendolo
dapprima affidamento in convenzione,  poi  espressamente  affidamento
diretto. Tuttavia, la disposizione  impugnata  si  porrebbe  a  valle
della scelta degli affidatari del servizio di cui trattasi, i  quali,
con qualunque procedura siano stati individuati tra quelle previste e
disciplinate    dalla    normativa     sovraregionale,     dovrebbero
necessariamente sottoscrivere con l'AREUS una convenzione che  regoli
le modalita' di erogazione e di finanziamento del servizio. 
    Ed e' a tale convenzione che  si  riferirebbe  la  norma  di  cui
trattasi. 
    Non sarebbe pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., dal momento che l'autorizzazione di
spesa impugnata  non  si  proporrebbe  d'intervenire  in  materia  di
affidamento del servizio di trasporto di  emergenza-urgenza,  ne'  si
presterebbe a essere interpretata in tal senso. 
    In ogni caso, quella prospettata dalla Regione resistente sarebbe
l'unica interpretazione costituzionalmente orientata e, pertanto,  la
norma non potrebbe che essere giudicata costituzionalmente legittima. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2019,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato  la  legge  della
Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante  «Seconda
variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria.  Modifiche
alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilita' 2018)
e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge  di  stabilita'
2019)» e «in particolare» l'art. 1, comma  5,  della  medesima  legge
regionale. 
    1.1.- Tale disposizione prevede che «[l]a Regione e'  autorizzata
a  finanziare  annualmente  l'AREUS  per  le  attivita'  rese   dalle
associazioni  onlus  e  cooperative  sociali  convenzionate  con   il
Servizio di emergenza-urgenza 118. La spesa e' quantificata  in  euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  (missione  13  -
programma  02  -  titolo  1).  A   decorrere   dall'anno   2022,   al
finanziamento  della   medesima   spesa   si   provvede,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma l, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli l e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dello
stanziamento annualmente iscritto,  per  le  medesime  finalita',  in
conto della missione 13 - programma 02 - titolo  1  con  le  relative
leggi annuali di bilancio». 
    2.-  Secondo  la  parte  ricorrente,  facendo  riferimento   allo
strumento della convenzione per soggetti quali le cooperative sociali
e le associazioni onlus, la normativa regionale impugnata si porrebbe
in contrasto con l'art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
117, recante «Codice del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  che
consentirebbe l'affidamento in convenzione dei servizi  di  trasporto
sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria,  soltanto  alle
organizzazioni di volontariato. 
    2.1.- In tal modo, il legislatore regionale  sarebbe  intervenuto
su profili ascrivibili alla materia della tutela  della  concorrenza,
con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),
della Costituzione. 
    Inoltre, sarebbero violati i limiti dettati  dall'art.  3,  primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per  la  Sardegna),  secondo  cui  la  potesta'  legislativa
regionale e' esercitata in armonia con la Costituzione e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  nel  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica. 
    3.- In via preliminare, va  precisato  che  la  parte  ricorrente
impugna  tutta  la  legge  reg.  Sardegna  n.  16  del  2019  e   «in
particolare» l'art. 1,  comma  5,  della  medesima  legge  regionale,
argomentando pero' le proprie censure solo riguardo a tale  specifica
disposizione. 
    Pur nell'imprecisa formulazione della  questione,  deve  pertanto
ritenersi che la stessa abbia ad oggetto il solo  art.  1,  comma  5,
della citata legge regionale, a cui va quindi limitato  lo  scrutinio
di questa Corte. 
    4.- Sempre in via preliminare la difesa  della  Regione  autonoma
Sardegna  ha  eccepito   l'inammissibilita'   della   questione   per
genericita', in  particolare  per  quanto  concerne  l'individuazione
delle  competenze  statutarie,  limitandosi  la  parte  ricorrente  a
indicare i vincoli previsti per la potesta' legislativa regionale  di
cui all'art. 3 dello statuto reg. Sardegna, senza  specificare  quale
limite  sarebbe  stato  violato,  ne'  in  cosa  consisterebbe   tale
violazione. 
    4.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    4.1.1.-  Vero  e'  che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  non
specifica  a  quali  competenze  statutarie  andrebbe  ricondotta  la
disciplina   in   questione,   la   quale,   attenendo   ai   servizi
socio-sanitari,  parrebbe  semmai  riconducibile  all'art.  4,  primo
comma, lettere h) e i), dello statuto regionale, ossia  alle  materie
«assistenza e beneficenza pubblica» e «igiene  e  sanita'  pubblica».
Disposizioni che, tra l'altro,  delineano  forme  di  autonomia  meno
ampie rispetto a quelle individuate dall'art.  117,  terzo  e  quarto
comma, Cost., nella specie la «tutela della salute» (sentenza n.  134
del 2006) e i «servizi sociali». 
    Nondimeno,  questa  Corte  ha   piu'   volte   sottolineato   che
l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non  inficia
di per se' l'ammissibilita' della  questione  quando  dal  ricorrente
siano  evocate  disposizioni  statali   espressione   di   competenze
trasversali e configurabili,  quindi,  quali  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale  della  Repubblica,  che  costituiscono  un
limite alla potesta' legislativa primaria delle Regioni speciali (tra
le tante, sentenze n. 16 del 2020, n. 166 e n. 153 del 2019,  n.  201
del 2018 e n. 103 del 2017). Il ricorrente,  inoltre,  puo'  comunque
dedurre  la  violazione  dell'art.  117  Cost.  e  postulare  che  la
normativa ecceda dalle competenze statutarie quando a  queste  ultime
essa non sia in alcun modo riferibile (cosi' la sentenza n.  151  del
2015). 
    Nel caso di specie, sebbene non possa negarsi la poca  precisione
delle censure, puo' comunque ritenersi che le stesse si  fondino  sul
presupposto che l'art. 57 cod. terzo  settore  opera  comunque  quale
limite  alla  potesta'  legislativa   regionale,   sia   considerando
l'assetto  di  competenze  di  cui  al  Titolo  V,  Parte  II,  della
Costituzione, sia quello regolato dallo  statuto  speciale.  La  qual
cosa, sebbene siano invocati i limiti alla competenza primaria  della
Regione,   varrebbe   in   ogni   caso   anche   considerando,   piu'
correttamente, le competenze statutarie di tipo concorrente, soggette
anche al rispetto dei principi fondamentali della materia. 
    5.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    5.1.-  Come  accennato,  la  disposizione   regionale   impugnata
interviene nella disciplina dei servizi socio-sanitari, nella  specie
il servizio di emergenza e urgenza, riguardo  al  quale,  per  quanto
concerne l'affidamento del servizio, vengono effettivamente in  gioco
anche profili attinenti alla «tutela della concorrenza»,  specie  ove
s'introducano discipline di favore per gli enti del terzo settore (si
vedano le sentenze n. 131 del 2020, n. 185 del  2018  e  n.  286  del
2016). 
    Va sottolineato che, ai sensi  della  direttiva  2014/24/UE,  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, resta in  capo
agli Stati membri la possibilita'  di  apprestare,  in  relazione  ad
attivita'  a  spiccata  valenza  sociale,  un  modello  organizzativo
ispirato  non  al  principio  di  concorrenza,   ma   a   quello   di
solidarieta', che  puo'  prevedere  l'affidamento  tramite  modalita'
estranee al regime dei contratti pubblici o  comunque  attraverso  un
regime di evidenza pubblica alleggerito. Inoltre, il considerando  n.
28 e l'art. 10, lettera h), della direttiva escludono  dal  campo  di
applicazione della stessa taluni specifici servizi di difesa  civile,
di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli,  forniti  da
organizzazioni e associazioni  senza  scopo  di  lucro,  tra  cui  e'
individuato proprio il trasporto sanitario di emergenza e urgenza. 
    La normativa europea e' stata recepita dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici),  che  lascia
impregiudicata la facolta' di affidare  i  medesimi  servizi  sociali
individuati dalla direttiva 2014/24/UE attraverso  modalita'  diverse
dall'appalto di servizi, escludendoli dal campo di  applicazione  del
medesimo codice (art.  17),  e  prevede  per  altri  servizi  sociali
specifiche discipline; in relazione a queste, sono oggi espressamente
fatte salve le  diverse  modalita'  previste  dal  codice  del  terzo
settore (artt. 30, comma 8,  59,  comma  1,  e  140,  comma  1,  come
modificati,  rispettivamente,  dall'art.  8,  comma  5,  lettere  0a,
a-quater, e c-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  recante
«Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,
convertito, con modificazioni, nella  legge  11  settembre  2020,  n.
120). 
    5.2.- Tra gli strumenti alternativi per l'affidamento dei servizi
sociali rientra senz'altro la convenzione. 
    Cosi', gia' l'art. 7 della legge 11 agosto 1991,  n.  266  (Legge
quadro sul volontariato) e l'art. 30 della legge 7 dicembre 2000,  n.
383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), regolavano
le   convenzioni,   rispettivamente,   con   le   organizzazioni   di
volontariato e le associazioni di promozione sociale. 
    Per quanto riguarda le  cooperative  sociali,  la  disciplina  si
ritrova nella  legge  8  novembre  1991,  n.  381  (Disciplina  delle
cooperative sociali), la quale, all'art. 9 stabilisce che le  Regioni
determinino le  modalita'  di  raccordo  dell'attivita'  dei  servizi
socio-sanitari  con   le   cooperative   sociali   e   che   adottino
convenzioni-tipo per regolare i  rapporti  tra  queste  ultime  e  le
amministrazioni pubbliche. 
    Con specifico riferimento al settore sanitario va  poi  ricordato
l'art. 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che regola  gli
accordi tra il Servizio sanitario nazionale e le  istituzioni  e  gli
organismi a scopo non lucrativo, rinviando all'art.  10  del  decreto
legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino  della  disciplina
tributaria degli enti non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale) per l'individuazione di tali soggetti. 
    Sulla materia e' intervenuto l'art. 56 cod. terzo settore, che ha
abrogato la previgente normativa concernente le  convenzioni  con  le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale. Ai sensi di tale disposizione, le convenzioni possono essere
stipulate con le organizzazioni  iscritte  da  almeno  sei  mesi  nel
Registro  unico  nazionale  del  terzo  settore,  quando  siano  piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato e  abbiano  ad  oggetto  lo
svolgimento in favore di terzi di  attivita'  o  servizi  sociali  di
interesse generale e prevedano esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione dei soggetti
con cui stipulare la convenzione deve comunque avvenire nel  rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e  parita'
di  trattamento,  mediante  procedure  comparative   riservate   alle
medesime. 
    L'art. 57 cod. terzo settore, invece, prevede la facolta' per  le
amministrazioni di affidare il servizio  di  trasporto  sanitario  di
emergenza e urgenza, in via prioritaria  e  tramite  convenzioni  per
l'affidamento diretto, alle sole organizzazioni di volontariato.  Per
tale tipologia di convenzioni sono  previsti  specifici  e  ulteriori
requisiti rispetto al gia' ricordato art. 56.  In  primo  luogo,  non
venendo richiamato il comma 1 di tale  articolo,  le  stesse  possono
essere disposte anche in assenza  della  valutazione  preliminare  di
maggior favore rispetto al mercato. In secondo luogo,  e'  necessario
che l'affidamento diretto garantisca l'espletamento di un servizio di
interesse generale, in un sistema di effettiva  contribuzione  a  una
finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta'.
Da ultimo, si richiede l'adesione dei  potenziali  affidatari  a  una
rete associativa, nonche' l'accreditamento ai sensi  della  normativa
regionale in materia. 
    Infine, e' in questa sede  rilevante  che,  in  riferimento  alle
cooperative sociali, il codice del terzo settore prevede che  restino
disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 (art. 40),  aggiungendo  che
le disposizioni dello stesso codice si applicano agli enti del  terzo
settore oggetto di una disciplina speciale solo in quanto compatibili
e non derogate da tale disciplina (art. 3, comma 1). 
    5.3.- Entro tale cornice la Regione autonoma  Sardegna,  gia'  in
attuazione della normativa antecedente al codice del  terzo  settore,
e' intervenuta a regolare lo strumento della convenzione. 
    Cosi', l'art. 13 della legge della Regione autonoma  Sardegna  13
settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attivita'  di  volontariato  e
modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e  alla  L.R.  17  gennaio
1989, n. 3) stabilisce, per le convenzioni con le  organizzazioni  di
volontariato,  che   le   stesse   vengano   stipulate   sulla   base
dell'esperienza specifica maturata nel settore di  attivita'  oggetto
della convenzione,  delle  qualifiche  professionali  dei  volontari,
della spesa prevista per il rimborso del costo  delle  prestazioni  e
delle modalita' di formazione e aggiornamento dei volontari. 
    Riguardo alle cooperative sociali, l'art. 11  della  legge  della
Regione autonoma Sardegna  22  aprile  1997,  n.  16  (Norme  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale),  in  attuazione
della legge n. 381 del 1991,  ha  attribuito  alla  Giunta  regionale
l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo, mentre  l'art.  14
della medesima legge regionale prevede,  per  l'aggiudicazione  della
gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi,  una
valutazione comparata  costi-qualita'  desunta  su  omologhi  servizi
pubblici o privati. 
    Con specifico riferimento al servizio territoriale di soccorso di
emergenza e urgenza, in attuazione delle indicate norme regionali, la
Regione autonoma Sardegna ha adottato specifici schemi di convenzione
(da ultimo con deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 22
febbraio 2019, n. 9/35), limitati alle  cooperative  sociali  e  alle
organizzazioni di volontariato. 
    5.4.- Cio'  precisato,  l'art.  1,  comma  5,  della  legge  reg.
Sardegna n. 16 del 2019, oggetto d'impugnazione, stanzia le somme  da
destinare  annualmente  all'Azienda   regionale   emergenza   urgenza
Sardegna  (AREUS)  per  il  triennio  2020-2021  relativamente   alle
attivita'  rese  dai  soggetti  convenzionati  con  il  servizio   di
emergenza  e  urgenza,  individuando   altresi'   le   modalita'   di
finanziamento per le annualita' successive. 
    Tale disposizione, pertanto, non regola essa stessa le  modalita'
di affidamento del servizio di emergenza e  urgenza,  sebbene  faccia
riferimento alle convenzioni con  gli  enti  del  terzo  settore.  Si
tratta di una formulazione probabilmente poco felice, in  particolare
in quanto non individua in modo chiaro i soggetti che possono  essere
affidatari del servizio in convenzione, facendo tra l'altro ricorso a
una qualificazione di carattere fiscale, quella di onlus, di per  se'
poco consona a individuare precisamente gli affidatari  del  servizio
in questione. 
    Cio' non toglie, tuttavia, che la  possibilita'  di  affidare  il
servizio di emergenza e urgenza tramite convenzione a enti del  terzo
settore diversi dalle organizzazioni di volontariato non trova la sua
fonte nella disposizione impugnata, bensi' nelle ricordate norme  che
regolano la materia, come attuate dalla Regione autonoma Sardegna. 
    In tal senso, l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n.  16
del 2019 risulta inidoneo a ledere l'art. 57 cod. terzo settore,  che
semmai sarebbe intervenuto sugli aspetti  regolati  dalla  previgente
legislazione regionale. 
    5.5.- D'altra parte, non e' di palmare  evidenza  che  il  citato
art. 57  abbia  voluto  limitare  l'istituto  convenzionale,  per  il
servizio di emergenza e  urgenza,  soltanto  alle  organizzazioni  di
volontariato, come dedotto dalla parte ricorrente, restringendo cosi'
il campo degli affidatari rispetto alla ricordata normativa europea e
al codice degli appalti, che includono tale servizio tra  quelli  per
cui e' possibile derogare alle procedure di evidenza pubblica. 
    La  disposizione  e'  esplicita  nell'indicare  la  facolta'   di
affidare  con  convenzione   il   servizio   alle   associazioni   di
volontariato  «in  via  prioritaria».  Il  che   pone   un   problema
interpretativo di soluzione  non  univoca,  sul  quale  non  fornisce
argomenti la difesa dello Stato, cosi' come non li fornisce  riguardo
all'applicabilita' dell'art. 57 alle cooperative sociali, in  ragione
del rapporto tra il codice del terzo settore e la legge  n.  381  del
1991,  che  lo  stesso  codice  sembra  qualificare  come  disciplina
speciale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna  16
settembre 2019, n.  16,  recante  «Seconda  variazione  di  bilancio.
Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale  11
gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilita' 2018) e alla legge  regionale
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di  stabilita'  2019)»,  promossa  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione  e  all'art.  3,  primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE