N. 266 ORDINANZA 18 novembre - 4 dicembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Bilancio regionale - Stanziamento di capitoli  di  spesa
  non impegnabili contenenti «risorse liberate» a seguito di sentenze
  della Corte costituzionale favorevoli - Iscrizione  e  accertamento
  di somme corrispondenti alla  compartecipazione  al  gettito  delle
  ritenute e delle  imposte  sostitutive  dei  redditi  di  capitale,
  nonche' di quelle relative alla restituzione del  maggiore  gettito
  della tassa automobilistica -  Ricorso  del  Governo  -  Successiva
  rinuncia - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, art. 4, commi 2,
  3 e 4. 
- Costituzione, artt. 81, terzo comma, 117,  secondo  comma,  lettera
  e); statuto speciale per la Sardegna, art. 3. 
(GU n.50 del 9-12-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2,
3 e 4, della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15 (Terza
variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge  regionale  n.
36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale
n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in
materia  di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della
Regione, in materia  di  continuita'  territoriale  aerea,  politiche
sociali, sport e disposizioni varie),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-18 ottobre  2019,
depositato in cancelleria il 16 ottobre 2019, iscritto al n. 109  del
registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2020  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  15-18  ottobre  2019  e
depositato il 16  ottobre  2019,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
4, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 8 agosto  2019,
n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche  alla  legge
regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8  del  2018,  alla
legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018,
disposizioni in materia di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a
carico della Regione, in materia di continuita'  territoriale  aerea,
politiche sociali, sport e disposizioni varie), per violazione  degli
artt. 81, terzo comma,  e  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  alle  disposizioni  -  in
particolare l'art. 53 - ed ai principi  di  armonizzazione  contabile
dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonche'
per violazione dell'art. 3 della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 
    che l'art. 4 della legge reg. Sardegna  n.  15  del  2019  -  nel
sostituire l'art. 3 della legge della Regione  Sardegna  28  dicembre
2018, n. 48 (Legge di stabilita' 2019) - prevede, ai commi 2 e 3,  lo
stanziamento in appositi capitoli di spesa non impegnabili  di  somme
costituenti «risorse liberate» in corrispondenza di  contributi  alla
finanza pubblica disposti da precedenti manovre finanziarie statali e
fatte oggetto di sentenze pronunciate dalla Corte  costituzionale  in
favore della medesima Regione autonoma Sardegna; 
    che, secondo il ricorrente, fino alla definizione di un  apposito
accordo con lo Stato, non sarebbero individuabili «risorse  liberate»
da iscrivere in bilancio regionale, anche se accantonate in  apposito
fondo; 
    che,  in  ogni  caso,  essendo   pendenti   giudizi   civili   ed
amministrativi instaurati dalla Regione autonoma Sardegna  contro  il
Ministero dell'economia e delle finanze avverso  i  provvedimenti  di
riparto dei contributi alla finanza pubblica tra le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  l'iscrizione
e l'accertamento delle corrispondenti risorse nel bilancio regionale,
difettando del necessario titolo giuridico,  sarebbero  qualificabili
come  operazioni  contabili  contrarie  alla  disciplina  armonizzata
prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011,  in  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.; 
    che il comma 3 dell'art. 4 della legge reg. Sardegna  n.  15  del
2019,  nel  prevedere  l'iscrizione  e  l'accertamento  nel  bilancio
regionale di somme corrispondenti alla compartecipazione  al  gettito
delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale  -
compartecipazione maturata dal  2010  al  2016  per  effetto  di  una
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna - non
avrebbe tenuto conto, a giudizio del ricorrente, del fatto  che  tale
pronuncia e' stata appellata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sicche' il previsto accertamento da parte della Regione  non
troverebbe una corrispondente spesa nel bilancio statale; 
    che, infine, il comma 4 dell'art. 4 della legge reg. Sardegna  n.
15 del 2019, disponendo l'iscrizione e l'accertamento in bilancio  di
una somma relativa alla restituzione del maggiore gettito della tassa
automobilistica trattenuto con decreti interministeriali, non avrebbe
tenuto conto del fatto che questi ultimi, per gli anni 2010  e  2011,
si sarebbero perfezionati anteriormente all'entrata in  vigore  delle
norme di attuazione dello  statuto  speciale  contenute  nel  decreto
legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione  dell'articolo
8 dello Statuto speciale della  Regione  autonoma  della  Sardegna  -
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in  materia  di  entrate
erariali regionali), sicche' anche in tal caso, per il ricorrente, la
Regione autonoma Sardegna non disporrebbe di alcun  titolo  giuridico
per procedere all'accertamento  delle  relative  somme  a  titolo  di
restituzione, con conseguente violazione dell'art. 81,  terzo  comma,
Cost. e dell'art.  3  dello  statuto  reg.  Sardegna,  che  impone  a
quest'ultima il rispetto  della  Costituzione,  nonche'  delle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; 
    che la Regione autonoma Sardegna si e'  costituita  in  giudizio,
argomentando in ordine alla non fondatezza del ricorso statale; 
    che, in particolare, con riferimento ai commi 2 e 3  dell'art.  4
della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019, ha  dedotto  che  le  norme
regionali avrebbero inteso «evitare una appropriazione unilaterale al
bilancio  dello  Stato  di  risorse  statutariamente  spettanti  alla
Regione autonoma della Sardegna  per  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni di  sua  competenza»  e  che,  comunque,
sarebbero state correttamente applicate le sentenze n. 6 del  2019  e
n. 77 del 2015 della Corte costituzionale; 
    che, quanto alle prospettate violazioni  dei  principi  contabili
espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011, la  Regione  autonoma  Sardegna,
con particolare riferimento all'impugnativa del comma 3  dell'art.  4
della legge reg. Sardegna  n.  15  del  2019,  ha  sostenuto  che  la
pendenza di un'impugnazione comporterebbe solo l'obbligo (di  cui  ha
assicurato l'adempimento) di prevedere un apposito "fondo rischi" nel
proprio bilancio; 
    che, infine, quanto al  successivo  comma  4,  la  resistente  ha
garantito  la  modifica  della  norma  «con  il  primo  DDL   utile»,
rappresentando, comunque, che la somma non sarebbe  stata  utilizzata
per finanziare nuova spesa, ma  accantonata  nel  «fondo  a  garanzia
degli equilibri del bilancio della Regione - esercizio 2019»; 
    che nelle more del giudizio, e precisamente in  data  7  novembre
2019, lo Stato e la Regione  autonoma  Sardegna  hanno  stipulato  un
accordo in materia di finanza pubblica, in virtu' del quale le  parti
si sono impegnate a ritirare i ricorsi pendenti ivi indicati,  tra  i
quali e' incluso anche quello introduttivo del presente giudizio; 
    che, inoltre, la legge della Regione Sardegna 6 dicembre 2019, n.
20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie)  ha
abrogato le disposizioni introdotte dai commi 1, 2 e  3  dell'art.  4
della legge reg. Sardegna n. 15 del 2019 e ha modificato il  comma  4
del citato art. 4 della medesima legge regionale; 
    che, con atto depositato in data 28 aprile  2020,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta del 6 aprile 2020, ritenendo che siano venute meno le  ragioni
che avevano indotto  all'impugnazione  delle  disposizioni  regionali
indicate in ricorso; 
    che, con atto depositato in data  28  ottobre  2020,  la  Regione
autonoma Sardegna ha dichiarato di accettare tale rinuncia. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n.  232,  n.
221 e n. 216 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE