N. 37 SENTENZA 24 febbraio - 12 marzo 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta  -
  Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19  -  Gestione
  dell'emergenza epidemiologica - Elenco delle attivita' consentite -
  Sanzioni per l'inosservanza - Potere del Presidente  della  Giunta,
  mediante ordinanza, di sospendere le attivita' e di coordinare  gli
  interventi, anche  con  riferimento  ai  protocolli  di  sicurezza,
  nonche' di rideterminare le attribuzioni emergenziali dei sindaci -
  Prevista delimitazione della competenza statale - Violazione  della
  competenza  esclusiva  statale  nella  materia   della   profilassi
  internazionale - Illegittimita' costituzionale. 
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta  -
  Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19  -  Gestione
  dell'emergenza  epidemiologica  -  Costituzione  di  un'unita'   di
  supporto e coordinamento per coadiuvare il Presidente della  Giunta
  e  gli  altri  attori  interessati  nelle  decisioni  di  carattere
  strategico  e  operativo   -   Affidamento   delle   attivita'   di
  comunicazione all'Ufficio stampa della Regione -  Competenza  della
  Giunta ad elaborare un piano per fronteggiare l'emergenza economica
  - Clausola di invarianza finanziaria  -  Dichiarazione  di  urgenza
  della medesima legge regionale - Ricorso del  Governo  -  Lamentata
  violazione della competenza esclusiva statale nelle  materie  della
  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
  i diritti civili e sociali da  garantire  su  tutto  il  territorio
  nazionale  e  della  profilassi  internazionale,  dei  principi  di
  sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e del  principio  di
  leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. 
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta  -
  Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19  -  Gestione
  dell'emergenza  epidemiologica  -  Assegnazione  alla   unita'   di
  coordinamento del compito di promuovere il raccordo tra  Regione  e
  forze dell'ordine - Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione
  della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza e ordine
  pubblico - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre  2020,  n.  11  e,  in
  particolare, artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
  20, 21, 22, 23, 24 e 25; 3, comma 1, lettera a); 4, 5, 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo,  lettere
  h), m) e q), e terzo, 118, primo comma, e 120; statuto speciale per
  la Valle d'Aosta, artt. 2, lettere h), q), e s), e 3, lettera m). 
(GU n.11 del 17-3-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  commi
4, 6, 7, 9, da 11 a 16, 18 e da 20 a 25, 3, comma 1, lettera a), e  4
della legge della Regione  Valle  d'Aosta  9  dicembre  2020,  n.  11
(Misure di contenimento della diffusione del virus  SARS-COV-2  nelle
attivita' sociali ed economiche della Regione autonoma Valle  d'Aosta
in relazione allo stato d'emergenza), nonche' dell'intero testo della
medesima legge regionale, promosso dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 21 dicembre  2020,  depositato  in
cancelleria il 21 dicembre 2020, iscritto  al  n.  101  del  registro
ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza pubblica  del  23  febbraio  2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri, l'avvocato Francesco Saverio  Marini  per
la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in collegamento  da
remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte
del 30 ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica  certificata
e depositato il 21 dicembre 2020 (reg. ric.  n.  101  del  2020),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'intera  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta  9  dicembre  2020,  n.  11  (Misure  di  contenimento  della
diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attivita' sociali ed economiche
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  in  relazione  allo   stato
d'emergenza), nonche', in particolare, dei suoi artt. 2, commi 4,  6,
7, 9, da 11 a 16, 18 e da 20  a  25,  3,  comma  1,  lettera  a),  in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere
m), q) e h), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonche'  al
principio  di  leale  collaborazione  e  all'art.  44   della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). 
    La   legge   impugnata   disciplina   la    gestione    regionale
dell'emergenza indotta dalla diffusione del COVID-19. In particolare,
l'art. 2 contiene l'indicazione di attivita' che sono consentite, nel
rispetto dei protocolli di  sicurezza,  talune  delle  quali  possono
essere sospese dal Presidente  della  Giunta.  L'art.  3  costituisce
un'unita' di supporto per coadiuvare il Presidente  della  Giunta  in
ogni attivita' connessa all'emergenza,  tra  cui  la  promozione  del
coordinamento con enti locali e forze dell'ordine. L'art.  4  assegna
al Presidente  della  Giunta  (comma  1)  e  alla  Giunta  (comma  2)
l'adozione  di  protocolli  e  misure  di  sicurezza  concernenti  le
attivita' di cui al precedente art. 2. 
    A parere del ricorrente, l'intera legge  regionale  impugnata,  e
queste disposizioni in particolare, eccedono le competenze statutarie
primarie definite dall'art. 2 dello statuto speciale  in  materia  di
trasporti su funivie e linee  automobilistiche  locali  (lettera  h);
industria alberghiera, turismo e tutela del  paesaggio  (lettera  q);
biblioteche  e  musei  di  enti  locali   (lettera   s),   e   quella
integrativa-attuativa  di  cui  al  seguente  art.  3,  lettera   m),
antichita'  e  belle  arti,  esercitabili  solo  nel  rispetto  degli
interessi nazionali. 
    La  legge  impugnata  non  sarebbe  riconducibile  neppure   alla
competenza statutaria attuativa-integrativa  in  materia  di  igiene,
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3,  lettera  l),
rispetto alla quale sarebbe peraltro piu'  favorevole  la  competenza
concorrente in tema di tutela della  salute,  di  cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    Le norme impugnate sarebbero invece da ricondurre alla competenza
esclusiva statale in tema di  profilassi  internazionale  (art.  117,
secondo comma, lettera q, Cost.), a seguito della dichiarazione dello
stato pandemico da parte dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
(OMS), e di determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e  sociali  (art.  117,  secondo  comma,
lettera m, Cost.), oltre che a principi  fondamentali  della  materia
tutela della salute, tali da imporsi anche all'autonomia speciale. 
    Il  ricorrente  riconduce  a   tali   attribuzioni   statali   il
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, il decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33 (Ulteriori  misure  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 14 luglio 2020, n. 74, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
recante «Misure urgenti connesse con la proroga  della  dichiarazione
dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   per   il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno  2020  e  per  la
continuita' operativa del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per
l'attuazione della direttiva (UE)  2020/739  del  3  giugno  2020,  e
disposizioni  urgenti  in  materia   di   riscossione   esattoriale»,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2020, n.  159,
e il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti  per
fronteggiare i rischi sanitari connessi  alla  diffusione  del  virus
COVID-19), con i quali sono  state  introdotte  misure  di  contrasto
all'epidemia, affidando a successivi d.P.C.m. la graduazione di  esse
sul  territorio  nazionale,  e  definendo  i  poteri  spettanti  alle
Regioni. 
    Quanto a questi ultimi, l'art. 1, comma 16, del d.l.  n.  33  del
2020 permette l'adozione di misure piu' restrittive di quelle statali
e di misure "ampliative" nei soli casi e  nel  rispetto  dei  criteri
previsti dai citati d.P.C.m. e d'intesa con il Ministro della salute.
Compete altresi' alle Regioni l'adozione di protocolli o linee  guida
di  sicurezza,  purche'  rispettosi  dei   principi   contenuti   nei
protocolli o nelle linee guida nazionali (art. 1, comma 14, del  d.l.
n. 33 del 2020). 
    La Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  non  potrebbe
vantare ulteriori competenze  statutarie,  anche  perche'  l'art.  36
della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  della  Valle  d'Aosta)  eccettua  dal  trasferimento  delle
funzioni amministrative in  materia  di  igiene  sanita',  assistenza
ospedaliera e assistenza profilattica i «rapporti  internazionali  in
materia di assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  ivi  compresa  la
profilassi internazionale». Inoltre, non  sarebbe  ravvisabile  nello
statuto di autonomia «la competenza legislativa a emanare  una  legge
regionale in deroga alla normativa statale vigente "emergenziale"». 
    L'intera legge regionale impugnata avrebbe, invece, dato luogo ad
un meccanismo autonomo  ed  alternativo  di  gestione  dell'emergenza
sanitaria,  "cristallizzando  con  legge"  una  situazione   che   la
normativa statale consente alle Regioni di gestire «esclusivamente in
via amministrativa». 
    Tale assetto corrisponderebbe alla  necessita'  di  una  gestione
unitaria della crisi, di carattere internazionale, anche  in  ragione
della  allocazione  delle  funzioni  amministrative,  da  parte   del
legislatore statale, secondo il principio di sussidiarieta' (art. 118
Cost.), e a seguito di una «parziale attrazione allo Stato». 
    Tale allocazione sarebbe stata rispettosa del principio di  leale
collaborazione,  poiche'  i  d.P.C.m.  sono  adottati,   sentito   il
Presidente della Regione interessata o il Presidente della Conferenza
delle  Regioni,  nel  caso  in  cui  riguardino  l'intero  territorio
nazionale (art. 2, comma 1, del d.l. n. 19 del  2020).  Con  cio'  le
autonomie regionali sono state vincolate all'osservanza dei  d.P.C.m.
quali «atti necessitati», deputati a garantire uniformita' anche  sul
piano della  erogazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali. 
    In tal modo procedendo,  il  legislatore  statale  avrebbe  anche
determinato un principio fondamentale  in  materia  di  tutela  della
salute, dal quale la legge regionale impugnata si sarebbe discostata,
in violazione per di piu' del principio di leale collaborazione. 
    Infatti, secondo il ricorrente le Regioni  devono  «esercitare  i
propri poteri in materia sanitaria in  modo  da  non  contraddire  il
contenuto delle misure statali, se del caso specificandole a  livello
operativo». 
    A  tale  proposto,  il  d.P.C.m.  3  dicembre   2020   (Ulteriori
disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,
recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19».), vigente alla data  di
entrata in vigore della legge regionale impugnata,  a  seguito  della
classificazione della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
in fascia di rischio alto, cosiddetta "arancione" (ai sensi dell'art.
1, comma 16-bis, del d.l. n. 33 del  2020),  impone  l'osservanza  di
misure dalle quali l'atto impugnato si sarebbe  discostato  in  senso
ampliativo e in assenza delle condizioni previste dall'art. 1,  comma
16, del d.l. n. 33 del 2020. 
    In  particolare,  e   ferma   l'impugnativa   dell'intera   legge
regionale, il ricorrente censura, in quanto ampliativi rispetto  alle
previsioni statali, l'art. 2, nel comma 4,  in  tema  di  impiego  di
dispositivi di protezione e relativi  protocolli  di  sicurezza;  nei
commi 6 e 7, in tema di limiti spaziali alle attivita' sportive, alla
coltivazione, alla caccia, alla  pesca  e  alla  cura  degli  animali
domestici; nel comma 9, in tema di eventi e manifestazioni  pubbliche
ed eventi ecclesiastici  o  religiosi;  nel  comma  11,  in  tema  di
attivita' commerciali al dettaglio; nel comma 12, in tema di  servizi
alla persona; nel comma 13, in tema  di  servizi  di  ristorazione  e
somministrazione di alimenti e bevande; nel  comma  14,  in  tema  di
attivita' artistiche e culturali; nel comma 15, in tema di  attivita'
turistiche; nel comma 16, in tema di impianti a fune ad uso  sportivo
o turistico-ricreativo; nel comma 18, in tema di servizi educativi  e
attivita' didattiche; nel comma 19, in tema  di  esami  di  idoneita'
alla guida; nel comma 20, in tema di trasporto pubblico  locale;  nel
comma 21, in tema di potere di intervento dei sindaci; nel comma  22,
in tema di ricezione delle  eventuali  misure  di  mitigazione  delle
restrizioni da parte dello Stato;  nel  comma  24,  che  permette  al
Presidente della Giunta di sospendere le attivita' indicate dai commi
da 11 a 19; nel comma 25, in tema di procedure concorsuali  pubbliche
e private. 
    L'art.  4  impugnato  sarebbe  a  sua  volta   costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui introdurrebbe «un sistema di  gestione
dell'epidemia parallelo a quello delineato dalle  norme  statali»,  e
divergente da esso. 
    L'art. 2, comma 23, sarebbe inoltre lesivo dell'art. 25,  secondo
comma, Cost., perche', nel rinviare all'art. 4 del  d.l.  n.  19  del
2020 per la individuazione delle sanzioni amministrative  applicabili
per la violazione delle misure di cui al medesimo art. 2, genererebbe
incertezze  sul  trattamento  sanzionatorio,  in  contrasto  con   il
principio di legalita'. 
    Infine, l'art. 3, comma 1, lettera a), sarebbe in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. e con  l'art.  44  dello
statuto di autonomia, poiche' quest'ultimo assegna al solo Presidente
della Giunta il compito di mantenere  l'ordine  pubblico  secondo  le
disposizioni del Governo, mentre la disposizione censurata lo avrebbe
attribuito alla unita' di supporto e  coordinamento  per  l'emergenza
COVID-19; 
    Il ricorrente, alla luce del grave rischio per la salute pubblica
comportato dalla adozione di misure piu' blande  di  quelle  statali,
sollecita inoltre la sospensione della legge regionale impugnata,  ai
sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). 
    2.- Con atto depositato il 7 gennaio 2021  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  chiedendo
che il ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o  infondato  e  che,
comunque, sia rigettata l'istanza cautelare. 
    La Regione ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso, «stante la
non chiarezza e contraddittorieta' del petitum».  Il  ricorrente  non
avrebbe infatti specificato in che rapporto  si  ponga  l'impugnativa
dell'intera  legge  regionale  rispetto  alle  censure   relative   a
specifiche disposizioni di essa. Non  sarebbero  stati  analizzati  i
profili di contrasto tra i parametri posti a base del  ricorso  e  le
norme oggetto di censura, e sarebbe lacunosa anche la  individuazione
delle competenze statali assunte a parametro,  nel  rapporto  con  le
competenze statutarie, delle quali  il  ricorrente  da'  atto,  senza
tuttavia chiarire perche' esse debbano "retrocedere". 
    La competenza in tema di profilassi  internazionale  non  sarebbe
pertinente, perche' le norme impugnate non  costituiscono  attuazione
di misure di profilassi dettate a livello  internazionale.  Parimenti
dovrebbe affermarsi quanto alla competenza in tema di  determinazione
dei livelli essenziali delle  prestazioni,  posto  che  la  normativa
statale non avrebbe  approntato  alcuna  misura  recante  prestazioni
statali a favore delle persone. Ne' sarebbe violato il  principio  di
leale collaborazione, posto che esso non si applica  al  procedimento
legislativo. 
    Sarebbe altresi' erroneo il rinvio  all'art.  118,  primo  comma,
Cost. e al principio di sussidiarieta', poiche' non  sarebbero  state
avocate,  previa  intesa,  funzioni  amministrative,   ma   piuttosto
attivita' normative "ultra vires". 
    Infatti,  i  d.P.C.m.  adottati  e  richiamati   dal   ricorrente
avrebbero natura di regolamenti, in quanto fonti del diritto generali
e astratte, soggette a pubblicita' e con efficacia erga omnes. 
    Posto che tali fonti incidono su diritti di  liberta'  presidiati
dalla riserva di legge, il Governo  non  potrebbe  quindi  «delegare,
neppure con atto  di  rango  normativo  quale  il  decreto-legge,  la
gestione normativa dell'emergenza sanitaria a decreti del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri».  Tali  d.P.C.m.  dovrebbero   percio'
reputarsi inapplicabili alla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, le cui competenze  legislative  non  sarebbero  comprimibili
dalla  fonte  regolamentare.  Tale  inapplicabilita'  sarebbe   stata
sancita anche dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 33 del 2020,  secondo
il  quale  le  disposizioni  che  esso  reca  sono  applicabili  alle
autonomie speciali solo se compatibili con i relativi  statuti  e  le
relative norme di attuazione. 
    Una diversa interpretazione circa la natura  dei  d.P.C.m.  e  la
loro applicabilita' alla Regione resistente dovrebbe  indurre  questa
Corte ad auto-rimettersi la questione di legittimita'  costituzionale
dei decreti-leggi che hanno disciplinato i d.P.C.m. 
    Diversamente,  sarebbero  lese  anche  le  competenze  statutarie
primarie assegnate alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
dall'art. 2, comma 1, lettera d), agricoltura e  foreste,  zootecnia,
flora  e  fauna;  lettera  h),   trasporti   su   funivie   e   linee
automobilistiche  locali;  lettera  p),  artigianato;   lettera   q),
industria alberghiera, turismo e tutela del  paesaggio;  lettera  r),
istruzione tecnico-professionale; lettera s), biblioteche e musei  di
enti locali; lettera t), fiere e  mercati;  lettera  u),  ordinamento
delle guide, scuole di  sci  e  dei  portatori  alpini,  della  legge
costituzionale n. 4 del 1948. 
    Sarebbero inoltre  violate  le  competenze  attuative-integrative
previste dal successivo art. 3, comma  1,  lettera  a),  industria  e
commercio;  lettera  g),  istruzione  materna,  elementare  e  media;
lettera l), igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica e
lettera  m),  antichita'  e  belle  arti;   nonche'   le   competenze
concorrenti in tema di tutela della salute,  istruzione,  ordinamento
sportivo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione delle attivita' culturali,  e  quelle  residuali  in
tema di commercio e trasporto pubblico locale. 
    Nell'esercizio di tali competenze, aggiunge la Regione, la  legge
impugnata si e' prefissa di contemperare gli  interessi  economici  e
sociali che cosi' fanno  capo  alla  Regione  con  la  necessita'  di
contrastare il COVID-19, attraverso misure che tenessero in conto  le
peculiari condizioni geografiche e abitative della Valle d'Aosta.  Al
fine di conciliare le misure applicabili sul territorio regionale con
quelle statali soccorrerebbero  le  ordinanze  del  Presidente  della
Giunta, disciplinate dall'art. 4 impugnato. 
    Alla  luce  di  esse   e   nel   quadro   di   un'interpretazione
costituzionalmente orientata  della  legge  regionale  impugnata,  le
misure concretamente adottate sarebbero «pienamente  compatibili  con
quelle dettate dal legislatore statale, prevedendo, nelle materie  di
propria competenza, un adattamento alla specificita'  del  territorio
regionale»,  coerente  con   «il   decentramento   delle   competenze
sanitarie». 
    Anche in base a quanto  da  ultimo  previsto  dall'ordinanza  del
Presidente della Giunta  regionale  21  dicembre  2020,  n.  580,  la
Regione afferma, per ciascuna delle misure e delle previsioni  recate
dall'art.  2  impugnato,  la  conformita'  alla   normativa   statale
attinente alla  classificazione  del  rischio  proprio  della  fascia
cosiddetta "gialla", nella quale la Regione sarebbe transitata. 
    La  questione  concernente  l'art.  2,  comma  23,  sarebbe  pure
inammissibile, nella parte in cui porrebbe a parametro l'art. 1 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In ogni
caso,   il   trattamento   sanzionatorio   ivi    previsto    sarebbe
sufficientemente  determinato,  anche  grazie  ad  un  meccanismo  di
integrazione del precetto mediante "atti  sublegislativi",  quali  le
ordinanze del Presidente della Giunta. 
    La censura concernente l'art. 3, comma 1, lettera  a),  impugnato
sarebbe inammissibile, perche' contraddittoriamente cita a fondamento
sia la Costituzione, sia lo statuto di autonomia. In ogni caso,  essa
sarebbe infondata, perche'  l'unita'  di  supporto  avrebbe  il  mero
compito di coadiuvare il Presidente della Giunta. 
    Anche con riferimento alla istanza cautelare, la  Regione  ne  ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilita', e comunque il rigetto. 
    3.- L'8 gennaio 2021 ha depositato memoria l'Avvocatura  generale
dello Stato. 
    La difesa statale controbatte alle eccezioni di  inammissibilita'
del ricorso, osservando che e' ben  possibile  individuare  un  vizio
comune all'intera legge regionale impugnata, per poi subordinatamente
contestare la legittimita' di singole disposizioni. 
    Pur dando atto che  le  ordinanze  del  Presidente  della  Giunta
costituiscono  «segno  di  un  apprezzabile  self   restraint   delle
autorita'  regionali»,   l'Avvocatura   sottolinea   che   persistono
divergenze  di  regolazione,  anche  alla   luce   del   sopravvenuto
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19). Cio' comproverebbe il vizio radicale insito nel meccanismo
della legge regionale impugnata, che e' tale da  rendere  applicabili
misure aventi capacita' di "resistenza" rispetto alla legge statale. 
    L'Avvocatura replica alle  ulteriori  deduzioni  difensive  della
ricorrente, affermando anche che e'  la  legge  statale,  anziche'  i
d.P.C.m., a  sovrapporsi  del  tutto  legittimamente  alla  autonomia
regionale.  Quindi,  e'  la  legge  statale  a  definire  i  principi
fondamentali della materia tutela della salute, affidando ai d.P.C.m.
la specificazione di quali misure di contenimento adottare  di  volta
in volta. 
    4.- A seguito della camera di  consiglio  del  13  gennaio  2021,
fissata per la discussione dell'istanza di  sospensione,  l'ordinanza
di  questa  Corte  n.  4  del  2021  ha   disposto   la   sospensione
dell'efficacia  dell'intera  legge  regionale  impugnata,  ferma   la
successiva  verifica  analitica  delle  questioni   di   legittimita'
costituzionale concernenti le singole  disposizioni,  affermando  che
essa ha invaso la competenza esclusiva statale in tema di  profilassi
internazionale. 
    La medesima ordinanza ha altresi' fissato  al  23  febbraio  2021
l'udienza per la trattazione del ricorso. 
    5.- Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha depositato memoria. 
    Preso atto della citata ordinanza  n.  4  del  2021,  la  Regione
sostiene che la competenza esclusiva statale in  tema  di  profilassi
internazionale abbia carattere trasversale, e dunque, per sovrapporsi
alle competenze regionali, debba prevedere «vere e proprie intese». 
    In caso contrario, non vi sarebbe neppure modo che si realizzi la
diversificazione,  nel  quadro  della   leale   collaborazione,   tra
normative applicabili in ciascuna Regione, che l'ordinanza n.  4  del
2021 ha reputato consentita. 
    Difatti, a tal fine non sarebbero sufficienti neppure  le  misure
regionali previste  dall'art.  3  del  d.l.  n.  19  del  2020,  come
convertito, e dall'art. 1, comma 16, del d.l. n. 33  del  2020,  come
convertito,  posto  che  esse  sono  consentite   solo   nelle   more
dell'adozione dei d.P.C.m. Visto  che  questi  ultimi  si  susseguono
senza soluzione di continuita', non vi sarebbe  modo  per  introdurre
alcuna misura regionale. 
    La resistente aggiunge che la competenza  esclusiva  statale  non
potrebbe essere esercitata se non con atti  aventi  forza  di  legge,
sicche' i d.P.C.m. non potrebbero  limitare  l'autonomia  legislativa
regionale, a pena di violazione degli artt. 70, 76,  77,  117  e  118
Cost. 
    Quanto,   poi,    alle    autonomie    speciali,    a    conferma
dell'inapplicabilita'  del  d.P.C.m.  vi  sarebbero  le  clausole  di
salvaguardia contenute sia in questi ultimi, sia nell'art.  3,  comma
2, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito, e nell'art. 5, comma  2,
del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, le quali,  altrimenti,  non
avrebbero alcun senso. 
    Infine, la Regione propone un'interpretazione  costituzionalmente
orientata  della  legge  regionale  impugnata,  nel  senso  che  essa
recherebbe solo una disciplina a livello  procedurale,  «per  rendere
effettivamente operative le disposizioni finali dei decreti legge  n.
19 e n. 33 del 2020». 
    Infatti, l'art. 4, comma 1, impugnato precisa che  il  Presidente
della Giunta opera in attuazione delle disposizioni  statali  emanate
per  la  specifica  emergenza,  cosi'  chiarendo  che  la  «normativa
emergenziale statale e' immediatamente efficace», e che le  ordinanze
del  Presidente  della  Giunta   dovrebbero   limitarsi   «a   meglio
dettagliare tale disciplina», senza consentire l'adozione  di  misure
di minor rigore. 
    Ove  cio'  accadesse,  sarebbero  tali   ordinanze   a   rendersi
illegittime, e non gia' la normativa regionale impugnata. 
    La Regione conclude nel senso del rigetto del ricorso, anche  con
sentenza interpretativa di rigetto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica  certificata
e depositato il 21 dicembre 2020 (reg. ric.  n.  101  del  2020),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'intera  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta  9  dicembre  2020,  n.  11  (Misure  di  contenimento  della
diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attivita' sociali ed economiche
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  in  relazione  allo   stato
d'emergenza), nonche', in particolare, dei suoi artt. 2, commi 4,  6,
7, 9, da 11 a 16, 18 e da 20 a 25  e  3,  comma  1,  lettera  a),  in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo, lettere
m), q) e h), e terzo,  118  e  120  della  Costituzione,  nonche'  al
principio  di  leale  collaborazione  e  all'art.  44   della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). 
    L'art. 1 della legge impugnata prevede che  essa  «disciplina  la
gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  sul  territorio
regionale», condizionando «tutte le attivita' produttive, industriali
e commerciali,  professionali,  di  servizi  alla  persona,  sociali,
culturali, ricreative e  sportive»  all'osservanza  delle  misure  di
sicurezza introdotte in forza degli articoli seguenti. 
    L'art. 2 individua un complesso di attivita'  personali,  sociali
ed economiche che sono comunque consentite, purche' nel  rispetto  di
protocolli di sicurezza (art. 2, commi 6, 7  e  9,  secondo  periodo,
seconda parte), taluni dei quali fissati con ordinanza del Presidente
della Regione. Ve ne sono poi altre, che  sono  ammesse,  ma  che  il
Presidente della Giunta puo' sospendere, con  le  ordinanze  previste
dal successivo art. 4,  comma  1,  in  caso  di  necessita'  inerenti
all'andamento  dell'emergenza  sanitaria  (art.  2,  comma   24,   in
riferimento alle attivita' descritte nei precedenti  commi  da  11  a
19). Con tali ordinanze, infine,  il  Presidente  della  Giunta  puo'
anche individuare «eventi o manifestazioni pubbliche», per  le  quali
e' permesso derogare alle «disposizioni emergenziali»  statali  (art.
2, comma 9, secondo periodo, prima parte). 
    L'art. 3 costituisce un'unita' di supporto e coordinamento,  allo
scopo di coadiuvare il Presidente della Giunta e  gli  altri  «attori
interessati» nelle decisioni  di  carattere  strategico  e  operativo
connesse alla gestione dell'emergenza. 
    L'art. 4, comma 2,  individua  nella  Giunta  regionale  l'organo
competente ad adottare, d'intesa con le parti sociali, protocolli  di
sicurezza, mentre il comma 3  successivo  attribuisce  al  Presidente
della Regione il coordinamento degli interventi. Il comma  4  demanda
le attivita' di comunicazione all'Ufficio stampa della Regione. 
    L'art. 5 impegna la Giunta ad elaborare un piano per fronteggiare
l'emergenza economica, ai fini della graduale ripresa e del  rilancio
delle attivita' su base regionale. 
    Gli artt. 6 e 7 seguenti, infine, contengono, rispettivamente, la
clausola di invarianza finanziaria  e  la  dichiarazione  di  urgenza
della medesima legge regionale. 
    1.1.- Come recentemente  deciso  da  questa  Corte,  la  notifica
compiuta  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  e'  valida   per
instaurare il giudizio (ordinanza n. 242 del 2020). 
    2.- Il ricorrente reputa che  l'intero  testo  della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 11 del 2020 si ponga in contrasto con le  competenze
legislative statali indicate dall'art. 117, secondo comma, lettere m)
e q), e terzo comma Cost., nonche' con gli artt.  118  e  120  Cost.,
nella parte in cui alloca funzioni amministrative ad  un  livello  di
governo  regionale,   anche   in   violazione   della   chiamata   in
sussidiarieta' che sarebbe stata disposta dalla normativa statale, in
particolare con i decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,
con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n.  35,  e  16  maggio
2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 14 luglio 2020, n. 74. 
    Le legge regionale impugnata si porrebbe  altresi'  in  conflitto
con il principio di leale collaborazione. 
    Il ricorrente, in particolare, afferma che le norme censurate  si
sono  sovrapposte,  violando  tali   parametri   costituzionali,   al
meccanismo  di  contrasto  all'epidemia,   introdotto   dalla   sopra
rammentata disciplina legislativa statale. 
    Benche' tale asserzione coinvolga l'intero testo della legge reg.
Valle d'Aosta n. 11 del  2020,  il  ricorso  riserva  poi  specifiche
censure ad alcune delle misure previste  dall'art.  2  impugnato,  in
ragione del contrasto  di  esse  con  il  regime  vigente  a  livello
nazionale,  in  forza  del  d.P.C.m.  3  dicembre   2020   (Ulteriori
disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,
recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»). 
    Sono altresi' singolarmente impugnati l'art.  2,  comma  23,  che
violerebbe  l'art.  25,  secondo  comma,  Cost.,  introducendo,   per
l'inosservanza delle  misure  di  sicurezza,  sanzioni  di  carattere
indeterminato, e l'art. 3, comma 1, lettera a), nella parte  in  cui,
assegnando alla unita' di coordinamento il compito di  promuovere  il
raccordo  tra  Regione  e  forze   dell'ordine,   esproprierebbe   il
Presidente  della  Giunta  di  una  funzione   attinente   all'ordine
pubblico, che gli spetta in via esclusiva  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera h), Cost. e dell'art. 44 legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). 
    3.- Con l'ordinanza n. 4 del 2021, questa Corte ha sospeso in via
cautelare l'efficacia dell'intera legge regionale oggetto di ricorso,
ritenendo che essa  invada  la  competenza  esclusiva  statale  nella
materia della «profilassi internazionale» (art. 117,  secondo  comma,
lettera q, Cost.), con rischio di un grave e irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico e ai diritti delle persone. 
    4.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha  eccepito
l'inammissibilita'  del  ricorso,  «stante   la   non   chiarezza   e
contraddittorieta' del petitum».  Esso,  infatti,  avrebbe  investito
allo stesso tempo, e senza proporre le domande in via  reciprocamente
subordinata, sia l'intera legge reg. Valle d'Aosta n.  11  del  2020,
sia  alcune  disposizioni  di  cui  essa  si  compone,  omettendo  di
illustrare  le  ragioni   della   incostituzionalita'   delle   norme
censurate. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il ricorso parte dal presupposto che l'intero testo  della  legge
impugnata invada la sfera di competenza legislativa statale,  poiche'
non spetterebbe al legislatore regionale introdurre un meccanismo  di
contrasto all'epidemia che diverge da quello progettato  dalla  legge
dello  Stato,  quale  che  sia  in  concreto  il  grado  di  siffatta
divergenza. 
    Si tratta di censure del  tutto  intellegibili,  e  adeguatamente
motivate, alle quali corrisponde un corpo normativo rispetto ad  esse
omogeneo (sentenza n. 236 del 2020), posto  che  la  legge  regionale
impugnata  ha  il  dichiarato  scopo  di  fronteggiare   l'emergenza,
mediante azioni coordinate e descritte dalle  disposizioni  entro  le
quali  tale  legge  si  articola.  Decidere  se  e  quali   di   tali
disposizioni  effettivamente  ledano   i   parametri   costituzionali
invocati dal ricorrente  e'  profilo  che  attiene  al  merito  delle
questioni, e che non ne lambisce, invece, l'ammissibilita'. 
    In via logicamente subordinata, il ricorrente si premura  poi  di
illustrare nel dettaglio in quali punti il  concreto  atteggiarsi  di
simili previsioni regionali, per effetto dell'interazione di esse con
le ordinanze del Presidente della Giunta, confligga con la disciplina
recata dal d.P.C.m. 3 dicembre 2020, applicabile al tempo di adozione
della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020. 
    Il ricorso e' percio' esplicito sia nell'indicare il suo oggetto,
sia nell'illustrare le censure. 
    5.-  La  Regione  ha  inoltre  eccepito  l'inammissibilita'   del
ricorso, a causa  di  una  inadeguata  individuazione  dei  parametri
costituzionali, poiche' non sarebbe stato spiegato  ne'  il  rapporto
che intercorre tra le  competenze  attribuite  dalla  Costituzione  e
quelle di fonte statutaria, ne' per quale ragione la legge  regionale
impugnata ecceda dai limiti che l'art. 2 dello statuto  di  autonomia
impone alla competenza legislativa primaria della Regione resistente. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il  ricorrente  ha  cura  di   individuare   quali   attribuzioni
statutarie possano in linea astratta  giustificare  l'adozione  delle
norme impugnate, per poi  dedurre  che,  alla  luce  delle  finalita'
perseguite dal  legislatore  regionale  e  del  fascio  di  compositi
interessi coinvolti, esse non siano nel caso di specie pertinenti,  a
fronte delle competenze legislative statali poste a base del ricorso. 
    Cosi'  motivando,   il   ricorrente   si   e'   uniformato   alla
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nei confronti delle
autonomie speciali, lo Stato ben puo'  dedurre  la  violazione  delle
competenze di cui all'art. 117 Cost. e  postulare  che  la  normativa
regionale  o  provinciale   impugnata   eccede   dalle   disposizioni
statutarie quando  a  queste  ultime  essa  non  sia  in  alcun  modo
riferibile  (sentenza  n.  16  del  2012),  fermo  restando  che   la
motivazione del ricorso su tale  profilo  dovra'  essere  tanto  piu'
esaustiva, quanto piu', in linea astratta, le disposizioni  censurate
appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia
(sentenza n. 151 del 2015; in seguito, sentenze n. 16 del 2020  e  n.
98 del 2017). 
    Nel caso di specie, il ricorso e' esplicito nell'affermare che la
materia intersecata dalla legge impugnata  non  e'  compresa  tra  le
attribuzioni statutarie della Regione resistente, cio' che  lo  rende
per tale profilo ammissibile. 
    6.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  infine
eccepito l'inammissibilita'  del  ricorso,  posto  che  esso  non  si
confronterebbe con  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata
della normativa impugnata. 
    Quest'ultima,  infatti,  si   prefiggerebbe   di   «adeguare   la
programmazione regionale» alle misure adottate dallo  Stato,  sicche'
sarebbe comunque assicurata la conformita' della prima alle  seconde,
mediante  le  ordinanze  del  Presidente   della   Giunta,   di   cui
all'impugnato art. 4, comma 1. Ove  una  differenza  vi  fosse,  essa
sarebbe percio' imputabile ad un vizio di queste ultime, e  non  gia'
alla legge censurata. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    La giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte affermato che  il
ricorrente, a differenza del  giudice  rimettente  nell'incidente  di
costituzionalita',  non  ha  l'onere  di  esperire  un  tentativo  di
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata,
potendo trovare ingresso,  nel  giudizio  in  via  principale,  anche
questioni promosse  in  via  cautelativa  ed  ipotetica,  purche'  le
interpretazioni  prospettate   non   siano   implausibili   e   siano
ragionevolmente  collegabili  alle  disposizioni  impugnate  (tra  le
tante, sentenza n. 177 del 2020). 
    6.1.- In ogni caso, l'interpretazione  conforme  suggerita  dalla
difesa  regionale  non  e'  compatibile  con  il  testo  delle  norme
impugnate. 
    Come  si  e'  visto,  infatti,  queste  ultime  garantiscono   lo
svolgimento di talune attivita'  che,  al  contrario,  la  disciplina
statale   ben   potrebbe   precludere   in   assoluto,   in   ragione
dell'andamento dell'epidemia: in tali  campi,  neppure  le  ordinanze
presidenziali potrebbero risolvere l'antinomia. 
    Ma, prima ancora di cio', e'  evidente  che  la  legge  regionale
impugnata impedisce l'immediata e diretta applicabilita' delle misure
statali sul territorio valdostano, visto che esse per larga parte non
possono trovare spazio, ove differenti dalle  previsioni  legislative
regionali, se non a seguito di un recepimento da parte del Presidente
della Giunta. 
    E' percio' chiaro che i  vizi  di  illegittimita'  costituzionale
denunciati dal ricorrente sono imputabili non  al  volto  contingente
che l'ordinamento valdostano puo' assumere,  di  volta  in  volta,  a
seguito  delle  ordinanze  del  Presidente  della  Regione,  ma  alle
previsioni legislative impugnate. Esse collocano tali  ordinanze  nel
quadro di una procedura  di  contenimento  del  virus  differente  da
quella statale, e  potenzialmente  idonea  a  impedire  la  immediata
applicazione di quest'ultima, per di piu' in una materia ove, invece,
la  tempestivita'   della   risposta   all'evoluzione   della   curva
epidemiologica e' fattore decisivo ai fini della sua efficacia. 
    7.- Venendo al merito del ricorso,  deve  ribadirsi  quanto  gia'
deciso  nella  fase  cautelare,  ovvero  che   la   materia   oggetto
dell'intervento  legislativo  regionale   ricade   nella   competenza
legislativa  esclusiva  dello   Stato   a   titolo   di   «profilassi
internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.),  che  e'
comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia  sanitaria
in corso, ovvero a prevenirla. 
    La malattia da COVID-19, infatti,  e'  notoriamente  presente  in
tutto il mondo, al punto che fin dal 30 gennaio 2020 l'Organizzazione
mondiale della sanita' ha dichiarato l'emergenza di sanita'  pubblica
di rilievo internazionale,  profondendo  in  seguito  raccomandazioni
dirette alle autorita' politiche e sanitarie degli Stati. 
    Questa Corte ha gia' ritenuto che  la  profilassi  internazionale
concerne norme che garantiscano «uniformita'  anche  nell'attuazione,
in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale  e
sovranazionale» (sentenza n. 5 del 2018; in precedenza,  sentenze  n.
270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004). 
    Del  resto,  e'  ovvio  che  ogni  decisione  di  aggravamento  o
allentamento delle misure di restrizione ricade  sulla  capacita'  di
trasmissione   della   malattia   oltre   le   frontiere   nazionali,
coinvolgendo cosi' profili di collaborazione e confronto  tra  Stati,
confinanti o meno. 
    Non a caso, fin dagli artt. 6 e 7 della citata legge n.  833  del
1978, la profilassi internazionale e la  «profilassi  delle  malattie
infettive e diffusive, per le quali  siano  imposte  la  vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie»  sono  state  qualificate  quali
materie tra loro strettamente legate, affidate alla competenza  dello
Stato, per quanto la seconda di esse poi delegata alle Regioni.  Cio'
che, pertanto, non esclude un ri-accentramento dell'insieme  di  tali
funzioni, ove la pandemia imponga politiche sanitarie comuni. 
    Il nuovo art. 117, secondo comma, Cost.  ha  percio'  confermato,
con la menzionata norma di cui alla lettera  q),  nella  sfera  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato la cura degli  interessi
che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga distribuzione
geografica, ovvero tale da dover  essere  reputata  "internazionale",
sulla base della diffusivita' che la connota. 
    Ne' tale competenza ha tratti di trasversalita', come obietta  la
difesa regionale, per inferirne che essa si limiterebbe a sovrapporsi
alla  disciplina  legislativa  regionale  altrimenti  competente.  La
materia della profilassi internazionale ha  infatti  un  oggetto  ben
distinto, che include la prevenzione o il  contrasto  delle  malattie
pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina. 
    7.1.- A fronte di  malattie  altamente  contagiose  in  grado  di
diffondersi  a  livello  globale,   «ragioni   logiche,   prima   che
giuridiche»  (sentenza  n.  5  del  2018)  radicano  nell'ordinamento
costituzionale l'esigenza di una disciplina  unitaria,  di  carattere
nazionale,  idonea   a   preservare   l'uguaglianza   delle   persone
nell'esercizio del fondamentale diritto  alla  salute  e  a  tutelare
contemporaneamente l'interesse della collettivita' (sentenze  n.  169
del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). 
    Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia,  per  quanto
di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale,  abbia  un
effetto  a  cascata,  potenzialmente   anche   significativo,   sulla
trasmissibilita' internazionale  della  malattia,  e  comunque  sulla
capacita' di contenerla. Omettere, in  particolare,  di  spezzare  la
catena  del  contagio  su  scala  territoriale  minore,  mancando  di
dispiegare le misure a cio' necessarie, equivale a permettere che  la
malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali. 
    Ne' si tratta soltanto di questo. Un'azione  o  un  coordinamento
unitario puo' emergere come corrispondente alla  distribuzione  delle
competenze costituzionali e alla selezione  del  livello  di  governo
adeguato ai sensi dell'art. 118 Cost., per ogni profilo  di  gestione
di una crisi pandemica, per il quale appaia invece,  secondo  il  non
irragionevole apprezzamento  del  legislatore  statale,  inidoneo  il
frazionamento su base regionale e locale delle attribuzioni. 
    Tale conclusione puo' dunque concernere non soltanto le misure di
quarantena  e  le  ulteriori  restrizioni  imposte   alle   attivita'
quotidiane,  in  quanto  potenzialmente  fonti  di   diffusione   del
contagio, ma anche l'approccio terapeutico; i criteri e le  modalita'
di rilevamento del contagio  tra  la  popolazione;  le  modalita'  di
raccolta e di elaborazione dei dati; l'approvvigionamento di  farmaci
e vaccini, nonche' i piani per la somministrazione di questi  ultimi,
e cosi' via. In particolare i piani  di  vaccinazione,  eventualmente
affidati a presidi regionali,  devono  svolgersi  secondo  i  criteri
nazionali che la normativa statale abbia fissato per  contrastare  la
pandemia in corso. 
    Ognuno di tali profili e' solo in apparenza  confinabile  ad  una
dimensione territoriale piu' limitata. Qualora  il  contagio  si  sia
diffuso sul territorio nazionale, e mostri di potersi diffondere  con
tali caratteristiche anche oltre di esso, le scelte compiute a titolo
di profilassi internazionale si intrecciano le une con le altre, fino
a disegnare un quadro che puo' aspirare alla razionalita', solo se  i
tratti che lo compongono  sono  frutto  di  un  precedente  indirizzo
unitario,  dotato  di  una  necessaria  visione  di  insieme  atta  a
sostenere misure idonee e proporzionate. 
    7.2.-  Il  Servizio  sanitario  nazionale  e'   «costituito   dal
complesso delle  funzioni,  delle  strutture,  dei  servizi  e  delle
attivita' [di Stato, Regioni ed enti locali  territoriali]  destinati
alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica  e
psichica» (art. 1, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»). Le autonomie
regionali, ordinarie  e  speciali,  non  sono  quindi  estranee  alla
gestione delle crisi emergenziali in materia  sanitaria,  in  ragione
delle attribuzioni loro spettanti nelle materie  "concorrenti"  della
tutela della salute e della protezione civile. In particolare, spetta
anche alle strutture sanitarie regionali operare a fini di  igiene  e
profilassi, ma nei limiti in cui esse  si  inseriscono  armonicamente
nel quadro delle misure straordinarie adottate a  livello  nazionale,
stante il grave pericolo per l'incolumita' pubblica. 
    Dal  punto  di  vista  storico,  peraltro,  la  profilassi  delle
malattie infettive e' sempre stata appannaggio  dello  Stato.  L'art.
112, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  dello  Stato
alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59) ha  da  ultimo  confermato,  quanto  alla
sorveglianza e al controllo di epidemie  di  dimensioni  nazionali  e
internazionali, la competenza  statale,  pur  delegata  alle  Regioni
dall'art. 7, comma 1, lettera a), della menzionata legge n.  833  del
1978. 
    Se, dunque, sono le strutture sanitarie regionali ad adoperarsi a
fini profilattici, resta fermo che, innanzi a malattie contagiose  di
livello pandemico, ben  puo'  il  legislatore  statale  imporre  loro
criteri  vincolanti  di  azione,  e  modalita'  di  conseguimento  di
obiettivi che la medesima legge statale, e gli  atti  adottati  sulla
base di essa, fissano, quando coessenziali al disegno di contrasto di
una crisi epidemica. 
    In   definitiva,   per   quanto   fondamentale   sia    l'apporto
dell'organizzazione sanitaria regionale, a mezzo della quale lo Stato
stesso puo' perseguire i propri  scopi,  il  legislatore  statale  e'
titolato a prefigurare tutte le misure occorrenti. 
    8.- Tale distribuzione delle competenze a livello costituzionale,
per i casi in cui si manifesti  un'emergenza  pandemica,  ha  trovato
tradizionalmente riscontro nella legislazione, quando  si  tratta  di
intrecciare i profili attinenti alla tutela della salute  con  quelli
innescati dalla repentinita' ed imprevedibilita' della  crisi,  tanto
al suo esordio, quanto nelle successive manifestazioni  di  essa.  La
natura globale della malattia impone di rinvenire in  tale  normativa
il riflesso della competenza esclusiva che lo Stato vi esercita. 
    Fin dall'art. 32 della legge n. 833 del 1978, si e' stabilito che
il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia  di
igiene  e  sanita'  pubblica  spetti  a  Regioni  ed   enti   locali,
esclusivamente  laddove  l'efficacia  di  tali  atti   possa   essere
garantita da questo livello di governo, posto che compete  invece  al
Ministro della salute provvedere quando sia  necessario  disciplinare
l'emergenza sull'intero territorio  nazionale  o  su  parti  di  esso
comprendenti piu' Regioni. 
    Che con tale previsione il legislatore non abbia inteso riferirsi
all'ovvio limite territoriale di  tutti  gli  atti  assunti  in  sede
decentrata, ma, piuttosto,  alla  natura  della  crisi  sanitaria  da
risolvere, viene poi confermato dall'art. 117 del d.lgs. n.  112  del
1998,  che  modula  tra  Comune,  Regione  e  Stato  gli   interventi
emergenziali nella materia qui coinvolta, a seconda «della dimensione
dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di   piu'   ambiti
territoriali regionali». Tale  disciplina  ha  poi  trovato  conferma
nell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
    8.1.- Nel  vigore  del  nuovo  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione,  infine,  l'indirizzo  volto  ad  adattare  il  governo
dell'emergenza, anche sanitaria, al carattere locale o  nazionale  di
essa, ha trovato ulteriore sviluppo  con  il  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). 
    L'art. 7, comma 1, lettera c),  in  correlazione  con  l'art.  24
seguente,  radica  nello  Stato  il  potere  di  adottare   ordinanze
contingibili e urgenti di protezione civile, acquisita  l'intesa  con
le Regioni e le  Province  autonome  «territorialmente  interessate»,
sicche', ancora una volta, e' l'eventuale concentrazione della  crisi
su  di  una  porzione  specifica  del  territorio   ad   imporre   il
coinvolgimento  delle  autonomie  quando,  pur  a  fronte  di  simile
localizzazione, l'emergenza assuma ugualmente "rilievo nazionale",  a
causa della inadeguata «capacita' di risposta operativa di Regioni ed
enti locali» (sentenza n. 327 del 2003; in seguito, sulla  necessita'
di acquisizione dell'intesa in tali casi, sentenza n. 246 del 2019). 
    E, nell'analogo contesto  normativo  tracciato  dalla  precedente
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  Servizio  nazionale
della protezione civile), questa Corte  ha  avuto  modo  di  ritenere
illegittima la legislazione  regionale,  ove  «destinata  a  incidere
sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate»  dall'organo  statale
ai fini della protezione civile, poiche'  «il  legislatore  regionale
non puo' utilizzare [...] la  potesta'  legislativa  per  paralizzare
[...]  gli  effetti  di  provvedimenti  di  necessita'  ed   urgenza»
(sentenza n. 284 del 2006). 
    Tale conclusione  non  puo'  che  rafforzarsi  a  fronte  di  una
pandemia, i cui tratti esigono  l'impiego  di  misure  di  profilassi
internazionale. 
    9.- Infatti, il modello offerto  dalla  legislazione  vigente,  e
appena  rammentato,  se  da  un  lato  appare  conforme  al   disegno
costituzionale, dall'altro  non  ne  costituisce  l'unica  attuazione
possibile. 
    E' percio' ipotizzabile che il legislatore statale,  se  posto  a
confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto  peculiari,
scelga di  introdurre  nuove  risposte  normative  e  provvedimentali
tarate su quest'ultima. E' quanto successo, difatti, a seguito  della
diffusione del COVID-19, il quale, a causa della  rapidita'  e  della
imprevedibilita' con cui il contagio si spande, ha imposto  l'impiego
di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe  di  una  situazione  di
crisi in costante divenire. 
    Fin dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5  marzo  2020,
n. 13,  il  legislatore  statale  si  e'  affidato  ad  una  sequenza
normativa e amministrativa che muove dall'introduzione, da  parte  di
atti aventi forza di legge, di misure di  quarantena  e  restrittive,
per culminare nel dosaggio  di  queste  ultime,  nel  tempo  e  nello
spazio, e a  seconda  dell'andamento  della  pandemia,  da  parte  di
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Allo stato, il quadro normativo vigente si  articola  soprattutto
sul d.l. n. 19 del 2020 e sul d.l. n. 33 del 2020, con  i  quali  una
tale sequenza ha trovato ulteriore specificazione. 
    L'art. 1 del d.l. n. 19 del 2020 reca un vasto insieme di  misure
precauzionali e limitative, la cui applicazione  continua  ad  essere
affidata a d.P.C.m., assunti,  dopo  aver  acquisito  il  parere  dei
Presidenti delle Regioni interessate, o, nel caso in  cui  riguardino
l'intero territorio nazionale, del Presidente della Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome (art. 2 del d.l. n. 19 del 2020). 
    Nelle more dell'approvazione di tali decreti,  per  contenere  un
aggravamento della crisi, il Ministro della salute  puo'  intervenire
mediante il citato potere di ordinanza attribuito dall'art. 32  della
legge n. 833 del 1978. 
    L'art. 1 del d.l. n.  33  del  2020  ha  poi  reputato  opportuno
attribuire uno spazio di intervento d'urgenza anche ai sindaci (comma
9), e, soprattutto, alle Regioni (comma 16), alle quali,  nelle  more
dell'adozione  dei  d.P.C.m.,  compete  l'introduzione   di   «misure
derogatorie restrittive rispetto a  quelle  disposte»  dal  d.P.C.m.,
ovvero anche "ampliative", ma, per queste  ultime,  d'intesa  con  il
Ministro della salute, e nei soli casi e  nelle  forme  previsti  dai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    9.1.- E' percio' precipuamente in tali fonti statali  ad  hoc,  e
nella successiva produzione legislativa  ad  esse  affine  (quale  il
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: «Ulteriori  disposizioni
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»), che si rende  necessario  rinvenire  il
fondamento giuridico dei poteri esercitati da Stato, Regioni ed  enti
locali per rispondere alla pandemia. 
    Non e' in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto
di competenze  nel  contrasto  alla  pandemia,  la  legittimita'  dei
d.P.C.m. adottati a tale scopo - comunque assoggettati  al  sindacato
del giudice amministrativo - ma e', invece, da affermare  il  divieto
per  le  Regioni,  anche  ad  autonomia  speciale,   di   interferire
legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore
statale. Difatti, «cio' che e'  implicitamente  escluso  dal  sistema
costituzionale  e'  che  il  legislatore  regionale  (cosi'  come  il
legislatore  statale  rispetto  alle  leggi  regionali)  utilizzi  la
potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel  proprio
territorio una  legge  dello  Stato  che  ritenga  costituzionalmente
illegittima, se non addirittura solo  dannosa  o  inopportuna  [...].
Dunque ne' lo Stato ne' le Regioni possono pretendere,  al  di  fuori
delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere
direttamente  gli  eventuali  conflitti   tra   i   rispettivi   atti
legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (sentenza  n.  198
del 2004). 
    10.-  Sulla  base   di   queste   premesse,   le   questioni   di
costituzionalita' degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3,  della  legge
regionale impugnata  sono  fondate,  con  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera q), Cost. 
    Tali disposizioni, infatti, surrogano la sequenza di  regolazione
disegnata dal legislatore statale appositamente per la  lotta  contro
la malattia generata dal nuovo COVID-19, imponendone una  autonoma  e
alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali
e alle ordinanze del Presidente della Giunta. 
    E'  percio'  evidente  l'invasione  della  sfera  di   competenza
legislativa  esclusiva  dello   Stato.   Essa   non   dipende   dalla
manifestazione di un effettivo contrasto tra  le  singole  misure  in
concreto applicabili sulla base dei  d.P.C.m.  e  quelle  imposte  in
forza  della  normativa  regionale.  Infatti,  una  simile  antinomia
potrebbe sorgere  ad  un  dato  tempo  e  venire  meno  in  un  tempo
successivo, o viceversa, a seconda di come  evolvano  diacronicamente
l'ordinamento statale e quello regionale per effetto dei decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri da un lato, e  delle  ordinanze
del Presidente della Regione dall'altro. Non e' quindi  questione  di
soffermarsi sulle censure che il  ricorso  rivolge  specificamente  a
talune previsioni contenute nell'art. 2  impugnato,  in  forza  della
divergenza che esse avrebbero  rispetto  al  contenuto  del  d.P.C.m.
vigente al tempo di promulgazione della legge regionale censurata. 
    Cio' che rileva, prima ancora e in via assorbente, e'  invece  la
sovrapposizione della catena di regolazione della  Regione  a  quella
prescelta dalla competente normativa  dello  Stato,  con  conseguente
invasione di una sfera di attribuzione sottratta  all'intervento  del
legislatore regionale. 
    11.- Per tale  verso,  e'  infatti  pacifico  che  la  competenza
statale  esclusiva  in  materia  di  «profilassi  internazionale»  si
imponga anche alla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
atteso che essa  non  puo'  vantare  alcuna  attribuzione  statutaria
avente simile oggetto. Il titolo per normare attivato dal legislatore
statale in forza dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  q),  Cost.
corrisponde, infatti, ad una sfera di competenza che  lo  Stato  gia'
deteneva, nei confronti della Regione, prima ancora  dell'entrata  in
vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. 
    Di cio' si trae conferma dall'art. 36 della legge 16 maggio 1978,
n. 196 (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Valle
d'Aosta), che sottrae al trasferimento delle funzioni  amministrative
in  favore   della   resistente   quelle   attinenti   «ai   rapporti
internazionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera,  ivi
compresa la profilassi  internazionale»,  venendo  cosi'  a  ribadire
l'estraneita' di tale  materia  alle  competenze  statutarie,  e  tra
queste quella «di integrazione e di attuazione» in  tema  di  «igiene
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3,  lettera  l,
dello statuto), peraltro meno favorevole rispetto alla «tutela  della
salute» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Quest'ultima attribuzione, che pone  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste sul medesimo piano  delle  Regioni  a  statuto
ordinario (in  forza  dell'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, recante:  «Modifiche  al  titolo  V  della  parte
seconda  della  Costituzione»),  e  le  altre   numerose   competenze
statutarie indicate dalla difesa regionale, possono pertanto rilevare
in termini indiretti e marginali, a seconda  dell'oggetto  sul  quale
cade di volta  in  volta  la  misura  restrittiva  statale,  ma  sono
recessive   rispetto   all'interesse   prevalente    di    profilassi
internazionale, al quale va ricondotta la  disciplina  della  materia
(sulla irrilevanza degli effetti indiretti e marginali  nel  processo
di individuazione delle materie, ex plurimis,  sentenze  n.  137  del
2018 e n. 125 del 2017). 
    In ogni caso le materie che  ad  avviso  della  difesa  regionale
vengono incise dalle  norme  statali  (impianti  a  fune,  trasporti,
eccetera) non vengono  in  rilievo  in  quanto  tali,  ma  in  quanto
relative a luoghi in cui puo' diffondersi il contagio epidemico. 
    Pertanto,  la   clausola   di   salvaguardia   delle   competenze
statutarie, enunciata dall'art. 5, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 e
dall'art. 3, comma 2, del d.l.  n.  33  del  2020,  richiamata  dalla
difesa regionale, non ha alcuna ragione di operare  in  tale  ambito,
atteso che la Regione resistente non  puo'  opporre  alla  competenza
legislativa  esclusiva  statale  alcuna  attribuzione  fondata  sullo
statuto o sulle norme di attuazione statutaria. 
    12.-  Non  vi  puo'  essere  in  definitiva  alcuno   spazio   di
adattamento della normativa statale alla realta' regionale,  che  non
sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica
competente  sia  a  normare,  la  materia  in   via   legislativa   e
regolamentare, sia ad allocare la  relativa  funzione  ammnistrativa,
anche in  forza,  quanto  alle  autonomie  speciali,  del  perdurante
principio del parallelismo (sentenze n. 179, n.  215  e  n.  129  del
2019, n. 22 del 2014, n. 278 del 2010, n. 236 e n. 43 del 2004). 
    A tale proposito, si e' gia' rammentato che l'art. 2 del d.l.  n.
19   del   2020   ha   reputato   opportuno,   nell'esercizio   della
discrezionalita' propria del legislatore statale in  una  materia  di
sua competenza esclusiva  (sentenza  n.  7  del  2016),  attivare  un
percorso di leale collaborazione con il sistema regionale, prevedendo
che i d.P.C.m. siano preceduti, a seconda degli interessi  coinvolti,
dal parere dei Presidenti delle Regioni o da  quello  del  Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
    Si tratta di una soluzione normativa consona sia all'ampiezza del
fascio di competenze regionali raggiunte dalle  misure  di  contrasto
alla pandemia, sia alla circostanza obiettiva per la quale lo  Stato,
perlomeno ove non ricorra al potere  sostitutivo  previsto  dall'art.
120  Cost.,  e'  tenuto  a  valersi  della  organizzazione  sanitaria
regionale, al fine di attuare le proprie misure profilattiche. 
    12.1.- Per altro verso, l'art. 1, comma 16, del d.l.  n.  33  del
2020 consente alle Regioni di applicare misure  piu'  restrittive  di
quelle  contenute  nei  d.P.C.m.  e,  a  rigide   condizioni,   anche
"ampliative", allo scopo di assicurare che, nel tempo  necessario  ad
aggiornare le  previsioni  statali  alla  curva  epidemiologica,  non
sorgano vuoti di tutela, quanto  a  circostanze  sopravvenute  e  non
ancora prese in carico dall'amministrazione statale. 
    E'  il  caso,  ad  esempio,  della  sospensione  delle  attivita'
didattiche prescritta con  ordinanze  regionali,  il  cui  fondamento
riposa  non  su  una  competenza  costituzionalmente  tutelata  delle
autonomie, ma sull'attribuzione loro conferita dall'art. 1, comma 16,
del d.l. n. 33 del 2020. 
    Cio' che la legge statale permette, pertanto, non e' una politica
regionale autonoma sulla  pandemia,  quand'anche  di  carattere  piu'
stringente  rispetto  a  quella  statale,  ma  la   sola   disciplina
(restrittiva o ampliativa  che  sia),  che  si  dovesse  imporre  per
ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un d.P.C.m., e prima che sia
assunto quello successivo. 
    E' pero' chiaro che - alla stregua del quadro normativo statale -
cio' puo' accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della
loro flessibilita', e non grazie all'attivita' legislativa regionale. 
    Gli artt. 1, 2 e 4, comma 1, della legge impugnata, pertanto, non
solo travalicano i limiti che in via  generale  sono  riservati  alle
autonomie dal legislatore statale, ma dispongono che cio' avvenga con
legge, nonostante l'impiego della fonte primaria sia  precluso  dalla
legislazione statale a cio' titolata (sentenze n. 272  del  2020,  n.
142 e n. 28 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 20 del 2012). 
    12.2.-  Organiche  a  tale  disegno  sono  anche  le   previsioni
contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 4 impugnato, si'  da  condividere
la sorte della illegittimita' costituzionale. 
    Quanto all'art. 4, comma 3, esso ha infatti per  oggetto  proprio
il  coordinamento,  da  parte  del  Presidente  della  Giunta,  degli
interventi contemplati dall'art. 2, del quale e' gia' stata affermata
la illegittimita' costituzionale. 
    Quanto al precedente comma 2, e'  vero  che  con  tale  norma  il
legislatore regionale ha individuato  nella  Giunta  il  soggetto  al
quale spetta l'esercizio del compito assegnato alla Regione dall'art.
1, comma 14,  del  d.l.  n.  33  del  2020,  per  la  definizione  di
protocolli di sicurezza conformi a quelli nazionali.  Tuttavia,  cio'
e' avvenuto con un riferimento alle attivita' di cui all'art. 2,  del
quale,   percio',   e'   amplificato   l'ambito   di   illegittimita'
costituzionale. 
    13.- Ne' puo', pertanto, essere accolta la  sollecitazione  della
difesa regionale ad auto-rimettere la questione di  costituzionalita'
dei d.l. n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, sia nella parte in cui tali
disposizioni comprimerebbero l'autonomia regionale (artt. 117  e  118
Cost.),  sia  nella  parte   in   cui   darebbero   vita   a   "fonti
dell'emergenza", ovvero i d.P.C.m.,  che  non  sarebbero  contemplate
dalla Costituzione, in lesione degli artt. 70, 76 e 77 Cost. 
    Entrambe  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale   cosi'
prospettate sono, infatti, prive di rilevanza, una volta che  si  sia
accertato  che  si  verte  in  materia   affidata   alla   competenza
legislativa esclusiva statale. 
    14.-  Per  tali  ragioni,  sono  costituzionalmente   illegittimi
anzitutto l'art. 1 impugnato, che enuncia gli obiettivi programmatici
della  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  11  del   2020,   e   vincola
all'osservanza delle misure introdotte dal successivo art. 2. 
    Inoltre,   va    dichiarata    l'illegittimita'    costituzionale
dell'intero art. 2 impugnato, che in larga parte descrive e prescrive
tali misure (art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11,  12,  13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  24,  25),  sanzionandone  l'inosservanza
(art.  2,  comma  23),  e  in  altra  parte  pretende  di   confinare
l'esercizio della  competenza  esclusiva  statale  alla  materia  «di
ingresso in Italia» e della «disabilita'» (art. 2, comma  3),  ovvero
subordina l'efficacia delle «mitigazioni» statali  ad  una  ricezione
regionale  (art.  2,  comma  22),  ovvero   ancora   ridefinisce   le
attribuzioni emergenziali dei sindaci (art. 2, comma 21). 
    Costituzionalmente illegittimo e', infine,  l'impugnato  art.  4,
commi 1, 2 e 3, che disciplina  le  ordinanze  del  Presidente  della
Giunta relative alle misure di cui al precedente art.  2,  anche  con
riferimento  all'attivita'  di  coordinamento  e  ai  protocolli   di
sicurezza. 
    15.-  Sono  assorbite  le  ulteriori  questioni  di  legittimita'
costituzionale proposte avverso gli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2  e  3,
in riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettera  m),  e  terzo
comma, 118 e 120  Cost.  e  al  principio  di  leale  collaborazione;
nonche', quanto al solo art. 2, comma 23, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, Cost. 
    16.- Le questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  3,
4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge  regionale  impugnata,  promosse  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere m) e q),  e  terzo
comma, 118 e 120 Cost. non sono fondate. 
    La competenza dello Stato a disciplinare ogni misura necessaria a
contenere e debellare il contagio, nonche' ad  allocare  la  relativa
funzione amministrativa, non e'  infatti  cosi'  vasta  da  frapporsi
all'esercizio delle attribuzioni regionali, laddove esse non  abbiano
alcuna capacita' di interferire con quanto  determinato  dalla  legge
statale e dagli atti assunti sulla base di essa. 
    Si e' gia' osservato che l'impatto  della  pandemia  e'  tale  da
coinvolgere  necessariamente  le  strutture   regionali   dotate   di
attribuzioni sanitarie e di protezione civile. Cio' accade  non  solo
perche' il perseguimento degli obiettivi prefissi dallo  Stato  passa
attraverso l'impiego delle energie dei sistemi sanitari regionali, ma
anche perche', come si e' gia' ricordato, e' la stessa legge  statale
ad attribuire compiti alle autonomie. 
    In  questo  quadro,  la  definizione  di   quali   organi   siano
competenti, nell'ambito dell'ordinamento regionale, sia a prestare la
collaborazione  demandata  dallo  Stato,   sia   ad   esercitare   le
attribuzioni demandate alla Regione, non puo' spettare, in  linea  di
principio, che alla Regione stessa, nell'esercizio  della  competenza
legislativa residuale in tema di ordinamento e  organizzazione  degli
uffici (da ultimo, sentenza n. 250 del 2020). 
    E' a tale titolo di competenza che percio' va ascritto  l'art.  3
impugnato, che da' vita ad una unita' di supporto e coordinamento per
l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire  ausilio  agli  organi
regionali  nell'elaborazione   di   linee   di   condotta,   purche',
naturalmente compatibili con la sfera di attribuzioni  proprie  della
Regione. 
    Il medesimo titolo di competenza  protegge  l'art.  4,  comma  4,
impugnato, che si occupa dell'Ufficio stampa  regionale  chiamato  ad
esercitare le attivita' di comunicazione. 
    L'art. 5 impugnato, infine, demanda alla Giunta l'elaborazione di
un  piano  di  azioni   per   fronteggiare   l'emergenza   economica,
«compatibilmente con le  misure  di  contrasto  alla  diffusione  del
virus».  La  individuazione  dell'organo  competente  a   pianificare
l'esercizio  delle  attribuzioni  regionali  in  tema  di   attivita'
economiche  si  accompagna,  percio',  all'osservanza  delle   misure
prescritte dalla disciplina statale, con la conseguenza che anche per
tale aspetto non vi  e'  interferenza  con  la  sfera  di  competenza
statale. 
    Gli artt. 6 e 7,  contenendo,  rispettivamente,  la  clausola  di
invarianza finanziaria e la  dichiarazione  di  urgenza  della  legge
impugnata, si appoggiano  alle  previsioni  normative  scampate  alla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale, e  da  esse  traggono
copertura sul piano del riparto delle competenze. 
    17.- Le questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  3,
4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge impugnata, promosse  in  riferimento
al mancato rispetto da parte delle Regione  del  principio  di  leale
collaborazione, non sono fondate. 
    E' infatti costante affermazione di questa Corte che il principio
di  leale  collaborazione   non   e'   applicabile   alle   procedure
legislative, ove non  imposto  direttamente  dalla  Costituzione  (ex
plurimis, sentenza n. 233 del 2019). 
    18.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 1, lettera a), della legge impugnata, in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera h) (sicurezza e ordine pubblico),  Cost.,
e all'art. 44 dello statuto di autonomia, e' ammissibile. 
    La difesa regionale ha eccepito il contrario, sostenendo che  sia
contraddittorio porre a base del ricorso sia  una  competenza  tratta
dall'art. 117 Cost., sia una attribuzione statutaria. 
    L'eccezione  e'  infondata,  poiche',  secondo   il   ricorrente,
entrambi tali parametri definiscono, in modo convergente, la sfera di
attribuzioni del Presidente della Giunta in tema di ordine pubblico e
sicurezza, escludendo che queste ultime siano esercitabili  da  altri
soggetti. 
    Non  vi  e'  percio'  alcuna  contraddizione  nel  porre   questi
parametri a fondamento di una censura del tutto univoca. 
    18.1.- La questione, tuttavia, non e' fondata. 
    La previsione censurata, come si e' visto, e' da  ascrivere  alla
competenza legislativa residuale regionale in tema di  ordinamento  e
di organizzazione degli uffici. 
    Cio' vale  anche  per  la  lettera  della  norma,  oggetto  della
specifica censura ora in considerazione. 
    La norma impugnata annovera tra i compiti dell'unita' di supporto
e coordinamento la promozione del  migliore  raccordo  tra  «tutti  i
soggetti interni e esterni alla Regione, quali gli  enti  locali,  le
Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi». 
    Contrariamente a quanto  affermato  dal  ricorrente,  una  simile
previsione non intacca in alcun modo la titolarita' delle prerogative
in materia di  ordine  pubblico,  che  l'art.  44  dello  statuto  di
autonomia assegna al Presidente della Regione,  per  delegazione  del
Governo. 
    L'unita' prevista dalla norma impugnata,  infatti,  si  limita  a
fornire supporto per l'esercizio di tali  attribuzioni,  che  restano
interamente in capo al Presidente della Giunta. 
    19.- La presente  pronuncia  esaurisce  integralmente  i  profili
cautelari gia' decisi con l'ordinanza n. 4 del 2021. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  e
4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 9  dicembre
2020, n. 11  (Misure  di  contenimento  della  diffusione  del  virus
SARS-COV-2  nelle  attivita'  sociali  ed  economiche  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza); 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 11 del 2020, promosse dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi  secondo,  lettere
m) e q), e terzo, 118 e 120 della Costituzione,  e  al  principio  di
leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera  a),  della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 11 del 2020, promossa dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in riferimento agli art. 117,  secondo  comma,  lettera
h), Cost. e all'art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio  1948,
n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE