N. 105 ORDINANZA 12 - 20 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Pronunce della Corte costituzionale - Errori ed  omissioni  materiali
  nella sentenza n. 53 del 2021 - Correzione. 
(GU n.21 del 26-5-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per la correzione di errori  e  omissioni  materiali
contenuti nella sentenza n. 53 del 24 febbraio - 31 marzo 2021. 
    Udito nella camera di consiglio del 12  maggio  2021  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021. 
    Considerato che, per meri errori e omissioni materiali, al quinto
capoverso del punto 5.4. del Considerato in diritto della sentenza n.
53  del  2021,  nel  secondo  periodo,  non  e'  stato  indicato  «il
legislatore regionale» quale soggetto della frase ed e' mancante, nel
terzo periodo, un opportuno collegamento testuale  con  il  prosieguo
della motivazione. 
    Ravvisata la necessita' di correggere  tali  errori  e  omissioni
materiali. 
    Visto l'art. 32 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dispone che nella sentenza n. 53 del 2021,  al  quinto  capoverso
del punto 5.4. del Considerato in diritto,  il  secondo  e  il  terzo
periodo compresi tra la parola «Infatti» e le parole  «procedimentali
(sentenza n. 93 del 2019)» siano  sostituiti  dal  seguente  periodo:
«Infatti, il legislatore regionale,  pur  potendo  "stabilire  regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per
le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti  i  soggetti
pubblici potenzialmente interessati" (cosi', l'art. 7-bis,  comma  8,
cod. ambiente), ha disatteso lo  spirito  della  riforma  del  codice
dell'ambiente, su queste procedure, che e' stato  proprio  quello  di
ricercare un tendenziale allineamento dei diversi  schemi  e  modelli
procedimentali (sentenza n. 93 del 2019)». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA