N. 144 SENTENZA 9 giugno - 8 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia ed urbanistica - Norme della Regione  Piemonte  -  Complessi
  ricettivi all'aperto e turismo itinerante - Possibile insediamento,
  su aree pubbliche o private, di campeggi temporanei o  mobili,  per
  finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive, in deroga alle
  disposizioni normative in materia paesaggistica - Violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  -
  Illegittimita' costituzionale parziale, nel testo originario. 
Edilizia ed urbanistica - Norme della Regione  Piemonte  -  Complessi
  ricettivi  all'aperto  e  turismo  itinerante  -  Installazione  di
  strutture edilizie leggere e manufatti e dei preingressi -  Ricorso
  del Governo - Cessazione della materia del contendere. 
Edilizia ed urbanistica - Norme della Regione Piemonte  -  Disciplina
  dei complessi ricettivi  all'aperto  e  del  turismo  itinerante  -
  Regolamento di attuazione - Requisiti  localizzativi,  urbanistici,
  tecnico-edilizi, e  igienico-sanitari  dei  campeggi  temporanei  o
  mobili e delle aree adibite a garden sharing - Ricorso del  Governo
  - Lamentata violazione della tutela del patrimonio culturale e  del
  paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela
  dell'ambiente - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in
  motivazione. 
- Legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5, artt. 9, commi
  1 e 2, e 19. 
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.28 del 14-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9,  commi
1 e 2, e 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5
(Disciplina  dei  complessi  ricettivi  all'aperto  e   del   turismo
itinerante), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso  notificato  il  26  aprile-2  maggio  2019,  depositato   in
cancelleria il 6 maggio 2019, iscritto al n. 55 del registro  ricorsi
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2021  il   Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giulietta Magliona
per la Regione Piemonte, in collegamento  da  remoto,  ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 6 maggio 2019 (reg. ric. n. 55  del
2019), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2,  e  19  della
legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5  (Disciplina  dei
complessi  ricettivi  all'aperto  e  del  turismo   itinerante),   in
riferimento agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    1.1.- L'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del  2019
e' impugnato nella parte in cui si riferisce ai campeggi temporanei o
mobili che il Comune puo' consentire su aree pubbliche o private  per
finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive. La norma oggetto
di censura esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in  aree
specificamente  individuate   dai   piani   regolatori   comunali   o
intercomunali, in conformita' alle vigenti  disposizioni  in  materia
paesaggistica. 
    Il ricorrente ritiene  che  in  tal  modo  tali  strutture  siano
sottratte alla «verifica di  compatibilita'  con  le  imprescindibili
esigenze di tutela del patrimonio culturale», in violazione dell'art.
146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), e dei punti A.17, A.27, B.13, B.23, B.25 e B.26
degli Allegati A e B del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  (Regolamento
recante individuazione degli interventi  esclusi  dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria  semplificata),
con conseguente violazione  degli  artt.  9  e  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    1.2.- Tali parametri sarebbero violati anche dall'art.  9,  comma
2, della  medesima  legge  regionale,  nella  parte  in  cui  sottrae
espressamente ad autorizzazione paesaggistica  strutture  edilizie  e
manufatti predisposti temporaneamente dal turista, nell'ambito di  un
complesso  ricettivo,  come  definiti   piu'   dettagliatamente   dal
precedente art. 5, comma 1, lettera f). Il ricorrente sottolinea  che
tali strutture non  sono  esenti  dall'autorizzazione  in  base  alla
normativa statale recata dall'art. 149  cod.  beni  culturali  e  dal
menzionato d.P.R. n. 31 del 2017. 
    1.3.- Analogo vizio affliggerebbe l'art. 9, comma  2,  impugnato,
quanto  alla  sottrazione  all'autorizzazione   paesaggistica   delle
installazioni di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  g).  Si
tratta dei cosiddetti preingressi,  ovvero  di  strutture  rimovibili
destinate al soggiorno diurno degli ospiti del  complesso  ricettivo,
che la norma impugnata dichiara privi di  rilevanza  paesistica,  ove
rientranti nel punto A.27 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31  del  2017.
Con   tale   ultima   previsione   la   normativa   statale   esonera
dall'autorizzazione  paesaggistica  interventi  di   manutenzione   o
sostituzione di elementi amovibili  situati  in  strutture  ricettive
all'aria aperta, purche' eseguiti nel rispetto delle  caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. 
    1.4.- Il ricorrente osserva che non vi  sarebbe  modo,  in  forza
della disposizione impugnata, di  verificare  tali  ultimi  requisiti
poiche' l'art. 9, comma 2, impugnato, impone, in  sede  di  progetto,
che   siano   rappresentate   solo   le   piazzole   ospitanti   tali
installazioni. La norma oggetto di  ricorso  introdurrebbe,  percio',
ipotesi di  sottrazione  all'autorizzazione  paesaggistica  ulteriori
rispetto alla  normativa  statale  di  cui  all'art.  149  cod.  beni
culturali e dell'Allegato A, punto A.27, del d.P.R. n. 31 del 2017. 
    1.5.- Infine, il ricorrente censura l'art. 19  della  legge  reg.
Piemonte n. 5 del 2019, che  attribuisce  alla  Giunta  regionale  il
potere di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare,
sono definiti, tra l'altro, i requisiti  localizzativi,  urbanistici,
tecnico-edilizi dei campeggi temporanei o mobili di cui al precedente
art. 6, comma 5, e delle aree adibite a garden  sharing,  di  cui  al
precedente art. 7. 
    Sarebbero violati gli artt. 9 e 117, secondo comma,  lettera  s),
Cost., poiche' l'art.  19,  impugnato,  non  contiene  «un  esplicito
richiamo» all'osservanza, ad opera del regolamento, delle  previsioni
del piano paesaggistico regionale di cui agli artt. 135  e  143  cod.
beni culturali, e, in generale, all'osservanza delle Parti II  e  III
del medesimo codice. 
    2.- Il 27 maggio 2019 si e' costituita  in  giudizio  la  Regione
Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato. 
    La Regione resistente osserva, quanto all'impugnato art. 9, comma
1, che esso ha per oggetto insediamenti che non modificano  lo  stato
dei luoghi, temporanei, rimovibili e privi di opere.  Pertanto,  essi
non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica, al pari delle
strutture di garden sharing, di cui al precedente art. 7 della  legge
regionale impugnata, che non e' stato censurato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Quanto all'art. 9, comma  2,  in  relazione  ai  preingressi,  la
Regione Piemonte osserva che e' lo stesso Allegato A, punto A.27, del
d.P.R. n. 31 del 2017, a esonerarli  dall'obbligo  di  autorizzazione
paesaggistica. In relazione alle strutture  edilizie  temporaneamente
predisposte dal turista, poi, la Regione  Piemonte  sostiene  che  la
sottrazione ad autorizzazione paesaggistica discende pianamente dalla
temporaneita', dalla facile rimovibilita' e dalla  mancata  incisione
dello stato dei luoghi  da  parte  delle  «verande»  e  dei  «teloni,
ombrelloni, gazebo appoggiati  a  terra  senza  ancoraggio».  D'altro
canto, conclude la Regione resistente, l'Allegato A del d.P.R. n.  31
del  2017,  ai  punti  A.16  e  A.17,   esonera   da   autorizzazione
paesaggistica  interventi  che  sarebbero  maggiormente  incisivi  di
quelli descritti dalle norme impugnate. 
    2.1.- In riferimento all'impugnato art. 19, comma 1,  la  Regione
Piemonte afferma che il regolamento ivi previsto non si confronta con
la «rilevanza paesaggistica» degli interventi di cui alle lettere  e)
ed f), poiche' esse a propria volta «non prevedono  la  realizzazione
di alcuna opera o lavoro», e sarebbero dunque del tutto prive di tale
rilevanza. 
    3.-  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,   le   parti   hanno
depositato memorie. 
    In particolare, la Regione Piemonte  sostiene  che  debba  essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto  che  le
norme impugnate sarebbero state modificate in  senso  satisfattivo  e
non avrebbero avuto applicazione medio tempore. 
    A tale proposito, la Regione da' atto  della  entrata  in  vigore
della legge reg. Piemonte 4 gennaio 2021, n. 1, recante «Disposizioni
regionali di modifica alla legge regionale 22  febbraio  2019,  n.  5
(Disciplina  dei  complessi  ricettivi  all'aperto  e   del   turismo
itinerante)». 
    La difesa regionale sostiene  che  le  modifiche  apportate  alla
legge regionale impugnata  siano  tali  da  superare  le  censure  di
illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, e' stato modificato l'art.  6  della  legge  reg.
Piemonte n. 5 del 2019, con  la  previsione  secondo  la  quale,  per
campeggi temporanei o mobili, si intendono gli allestimenti  per  cui
non e'  prevista  la  realizzazione  di  opere  o  interventi  e  con
permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento. 
    Grazie  a  tale  definizione,  secondo  la  Regione   resistente,
verrebbe  meno  ogni  dubbio  in  ordine  all'impatto  ambientale  di
strutture precarie  sotto  il  profilo  funzionale,  sicche'  sarebbe
evidente  che  tali  allestimenti   non   richiedono   autorizzazione
paesaggistica. Cio' supererebbe  ogni  motivo  di  contrasto  con  la
disciplina   statale   relativa   a   tale   autorizzazione,   quanto
all'impugnato art. 9, comma 1. 
    3.1.- Inoltre, la legge reg. Piemonte n.  1  del  2021  ha  anche
sostituito il testo dell'impugnato art. 9,  prevedendo,  quanto  alle
strutture edilizie leggere e ai manufatti (art. 5, comma  1,  lettera
f) e ai preingressi (art. 5, comma 1, lettera g), che resta salvo  il
rispetto delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale e delle
prescrizioni del piano paesaggistico regionale. In tal modo,  sarebbe
stabilito che tali interventi siano  assoggettati  ad  autorizzazione
paesaggistica. 
    3.2.-  Infine,  lo  ius  superveniens  ha  abrogato   le   parole
«tecnico-edilizi» contenute nelle lettere  e)  ed  f)  dell'impugnato
art. 19. Cio' comporterebbe che il regolamento attuativo della  legge
reg. Piemonte n. 5 del 2019 non  disciplinerebbe  piu'  gli  «aspetti
tecnico-edilizi» delle strutture, ovverosia  i  soli  che  potrebbero
rilevare sul piano ambientale. 
    La Regione Piemonte aggiunge che le  norme  impugnate  non  hanno
finora trovato applicazione, perche' non e' ancora stato approvato il
regolamento di attuazione previsto dall'art. 19. 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri insiste, invece, per
l'accoglimento del ricorso. 
    Il ricorrente esclude che la legge reg. Piemonte n.  1  del  2021
abbia carattere satisfattivo delle censure. 
    Quanto all'art. 9, comma 1, anche dopo  la  novella  legislativa,
permarrebbe il rischio di una  stabile  permanenza  dei  campeggi  in
loco, al servizio di «eventi» di cui l'art. 6, comma 5,  della  legge
regionale impugnata non chiarisce la natura. 
    Quanto all'art.  9,  comma  2,  il  richiamo  al  rispetto  delle
disposizioni in materia  di  patrimonio  culturale  confermerebbe  la
fondatezza delle censure. 
    Quanto all'art. 19, la norma continuerebbe  a  non  prevedere  il
rispetto delle prescrizioni paesaggistiche. 
    In  ogni  caso,  lo  ius  superveniens  non   avrebbe   carattere
retroattivo, come si dovrebbe evincere dall'art. 15 della legge  reg.
Piemonte  n.  1  del  2021,  che  permette  ai  complessi   ricettivi
all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della legge,  di
mantenere  la  destinazione  originaria,  pur  ricadendo  in  aree  a
destinazione d'uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto  al
reg. ric. n. 55 del  2019,  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, e  19  della  legge  della
Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n.  5  (Disciplina  dei  complessi
ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), in  riferimento  agli
artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La legge regionale impugnata, nel recare la disciplina edilizia e
urbanistica  dei  complessi  ricettivi  all'aperto  e   del   turismo
itinerante, contiene anche - secondo il ricorrente  -  norme  che  si
sovrappongono   alla   normativa   dello   Stato    attinente    alla
autorizzazione paesaggistica, invadendo cosi' il campo riservato alla
competenza  legislativa  esclusiva  statale   in   tema   di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera  s,
Cost.) e violando, altresi', l'art. 9 Cost. 
    2.- L'impugnato art.  9,  comma  1,  ammette  l'insediamento  dei
complessi, di cui si e'  detto,  esclusivamente  nelle  aree  a  cio'
destinate,  purche'  in  conformita'  «alle  disposizioni   normative
vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica,
edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversita', della Rete
Natura 2000,  nonche'  alle  disposizioni  della  legge  regionale  5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli  strumenti  di
pianificazione territoriale e paesaggistica regionali». 
    A tale previsione sono pero' sottratti i  campeggi  temporanei  o
mobili, di cui  all'art.  6,  comma  5,  della  medesima  legge  reg.
Piemonte n. 5 del 2019, secondo il quale «[i]l comune puo' consentire
su aree pubbliche  o  private,  campeggi  temporanei  o  mobili,  per
finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive». 
    Il ricorrente ritiene che  l'esclusione  di  tali  strutture  dal
generale disposto dell'art. 9,  comma  1,  comporti  che  esse  siano
contestualmente  sottratte   alla   tutela   paesaggistica,   e,   in
particolare,  alla  necessita'  che  l'intervento  sia  soggetto   ad
autorizzazione ai sensi dell'art.  146  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    La Regione,  nel  costituirsi  in  giudizio,  non  contesta  tale
lettura, ma reputa che la natura stessa di simili campeggi  sia  tale
da esonerarli dalla previsione di autorizzazione paesaggistica, anche
alla luce del regime di semplificazione,  introdotto  dal  d.P.R.  13
febbraio  2017,  n.  31  (Regolamento  recante  individuazione  degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a
procedura autorizzatoria semplificata). 
    3.- Prima di esaminare la censura, si deve dare atto che la legge
impugnata  e'  stata  modificata,   nella   pendenza   del   giudizio
costituzionale, dalla legge della Regione Piemonte 4 gennaio 2021, n.
1, recante «Disposizioni regionali di modifica alla  legge  regionale
22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto
e del turismo itinerante)». 
    L'impugnato art. 9 e' stato sostituito integralmente dall'art.  6
di detta legge, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia  -  per
quanto  qui  interessa  -  alterarne  la  portata  precettiva.   Piu'
specificamente, l'attuale testo dell'art. 9,  comma  1,  della  legge
reg. Piemonte n. 5 del 2019, come sostituto dall'art. 6  della  legge
reg. Piemonte n. 1 del 2021, continua a prevedere che  l'insediamento
delle strutture ricettive all'aperto,  «ad  esclusione  dei  campeggi
temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5», sia  concentrato  in
apposite aree in conformita' alla normativa paesaggistica. 
    Tuttavia, la  Regione  resistente  ritiene  che  sia  cessata  la
materia del contendere,  alla  luce  della  contestuale  sostituzione
dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2019,  ad  opera
dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2021. 
    Nel testo ora  vigente,  infatti,  l'art.  6,  comma  5,  citato,
prevede che «[s]ono campeggi temporanei  o  mobili  gli  allestimenti
predisposti  per  l'esercizio  di  attivita'  svolte  per   finalita'
sociali,  ricreative,  culturali,  educative  e  sportive   su   aree
pubbliche o private, per i quali non e' richiesta la realizzazione di
opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata
dell'evento». 
    La Regione Piemonte  sostiene  che,  escludendo  l'esecuzione  di
opere o interventi permanenti per i campeggi, sia  venuta  meno  ogni
ragione per esigere l'autorizzazione paesaggistica. 
    Tuttavia,   tale    affermazione    conferma    l'interpretazione
dell'impugnato art. 9, comma 1, posta a presupposto del ricorso,  nel
senso  che  tale  norma  ha  per  effetto  quello  di  sottrarre   ad
autorizzazione paesaggistica i campeggi temporanei o  mobili,  e  non
permette, quindi, di ritenere satisfattivo lo ius superveniens. 
    Difatti, con la novella, di cui si e' detto, la  legge  regionale
impugnata  continua  a  stabilire  i  casi  in  cui  l'autorizzazione
paesaggistica e'  dovuta,  e,  in  particolare,  ad  escluderla,  con
previsione  di  legge  inderogabile,  per  l'ipotesi   dei   campeggi
temporanei o mobili. 
    Essa, percio', continua ad esporsi  al  profilo  di  impugnazione
svolto nel ricorso, ovverosia di avere invaso la sfera di  competenza
legislativa esclusiva dello  Stato  in  tale  materia.  Deve  percio'
escludersi che sia cessata la materia del contendere. 
    4.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'impugnato
art. 9, comma 1, in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera
s), Cost. e' fondata. 
    Questa Corte ha  ripetutamente  affermato  che  «[i]l  potere  di
intervento delle Regioni in materia di "governo del  territorio"  non
si  estende  alla  disciplina  della  rilevanza  paesaggistica  degli
allestimenti   mobili,   che   incide   sul   regime   autorizzatorio
tratteggiato  dall'art.  146  del  d.lgs.  n.  42  del  2004  ed   e'
riconducibile alla competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
ambiente». Infatti, «[s]petta alla legislazione  statale  determinare
presupposti  e  caratteristiche  dell'autorizzazione   paesaggistica,
delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in
ragione della diversa incidenza delle opere  sul  valore  intangibile
dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017;  da  ultimo,  nello  stesso
senso, sentenza n. 74 del 2021). 
    Si e' aggiunto che «la Regione non  sarebbe  competente,  in  una
materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme
della legge casi di deroga al regime autorizzatorio,  neppure  quando
essi fossero gia'  desumibili  dall'applicazione  in  concreto  della
disciplina statale» (sentenza n. 139 del 2013), sicche' «[n]eppure e'
dirimente l'asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle
disposizioni  impugnate  con  quanto  stabilito  negli   allegati   A
(Interventi ed opere in aree  vincolate  esclusi  dall'autorizzazione
paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entita' soggetti  a
procedimento autorizzatorio  semplificato)  del  d.P.R.  13  febbraio
2017, n. 31  (Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a  procedura
autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice  novazione  della
fonte normativa costituisce comunque causa  di  illegittimita'  della
disposizione regionale» (sentenza n. 178 del 2018). 
    4.1.-  Ne  consegue   che   la   norma   impugnata,   provvedendo
direttamente   ad   escludere    dall'autorizzazione    paesaggistica
l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con  cio'  stesso
invaso la competenza statale in tema di  tutela  dell'ambiente,  alla
quale tale regolamentazione e' invece affidata. 
    La circostanza, indicata dalla difesa regionale, per la quale  il
ricorrente avrebbe omesso di impugnare ulteriori  disposizioni  della
legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 colpite da analogo  vizio,  infine,
non  e'  di   alcun   impedimento   a   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale della norma oggetto di impugnativa  (sentenza  n.  210
del 2016). 
    4.2.- E' assorbita la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'impugnato art. 9, comma 1, in riferimento all'art. 9 Cost. 
    5.- Va ora esaminata la  questione  dell'art.  9,  comma  2,  che
esonera dall'autorizzazione paesaggistica le installazioni  descritte
dal precedente art. 5,  comma  1,  lettere  f)  e  g),  ovverosia  le
«strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e  i  manufatti
predisposti  temporaneamente  dal  turista  conformi  al  regolamento
interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento  o  al
mezzo mobile  di  pernottamento,  non  assimilabili  per  funzioni  e
dimensioni  alle  ordinarie  abitazioni  a  carattere   residenziale,
realizzati con sistemi di prefabbricazione  in  materiali  vari,  non
ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza  di
allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni
momento» (lettera f) e i preingressi, vale a dire «le strutture,  per
il soggiorno diurno degli  ospiti  conformi  al  regolamento  interno
della struttura ricettiva, funzionali al  completo  utilizzo  e  alla
protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in  ogni
momento (lettera g)». Il ricorrente ritiene lesi anche  in  tal  caso
gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    5.1.- La Regione Piemonte ha eccepito la cessazione della materia
del contendere, alla luce del nuovo testo dell'art. 9, comma 3, della
legge regionale n. 5 del 2019,  come  sostituito  dall'art.  6  della
menzionata legge regionale n. 1 del 2021. 
    Il citato art. 9,  comma  3,  stabilisce,  infatti,  che  per  le
strutture di cui alle lettere f) e g) dell'art. 5,  comma  1,  «resta
salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  di  tutela  del  patrimonio
culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale». 
    Con tale previsione, il legislatore regionale  si  e'  pienamente
adeguato  alla  censura  mossa  dal  ricorrente,  posto  che  i  beni
paesaggistici appartengono al patrimonio culturale (art. 2, comma  1,
cod. beni culturali). Ne deriva che, per effetto del vigente art.  9,
comma 3, della legge reg. Piemonte n. 5  del  2019  le  strutture  in
oggetto  restano  soggette  all'autorizzazione   paesaggistica,   ove
richiesta dalla normativa statale. 
    5.2.- Inoltre, non emerge che  la  norma  impugnata  abbia  avuto
applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore. 
    A fronte della asserzione della difesa regionale, in ordine  alla
mancata  applicazione,  il  ricorrente  si  e'  infatti  limitato   a
sostenere che la conclusione opposta  andrebbe  tratta  dall'art.  15
della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, con il quale si prevede  che
«[i] complessi ricettivi all'aperto di cui agli articoli 6 e 8  della
legge regionale 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ricadenti in aree a destinazione d'uso diversa  dalla
destinazione   turistico-ricettiva,   mantengono   la    destinazione
originaria. In occasione di interventi di ampliamento o  di  modifica
della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d'uso  urbanistica
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/2019». 
    L'argomento della difesa statale e' tuttavia  incongruo,  perche'
la norma appena citata reca una disciplina transitoria  di  carattere
urbanistico, e nulla dice in ordine  al  regime  paesaggistico  degli
interventi regolati dall'art. 5, comma 1,  lettere  f)  e  g),  della
legge regionale impugnata. Si puo' percio' ritenere che, nel caso  di
specie, non  vi  sia  motivo  per  dubitare  dell'affermazione  della
Regione Piemonte, in ordine alla  mancata  applicazione  della  norma
impugnata medio tempore. 
    Cio' comporta che sia cessata la  materia  del  contendere  sulle
questioni relative all'art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte  n.
5 del 2019 (da ultimo, sentenza n. 7 del 2021). 
    6.-  L'art.  19,  parimenti  impugnato,  conferisce  alla  Giunta
regionale il potere di approvare il regolamento di  attuazione  della
medesima legge regionale, ed e' censurato dal ricorrente nella  parte
relativa alle lettere e) ed f), dedicate ai requisiti  localizzativi,
urbanistici, tecnico-edilizi, e  igienico-sanitari,  rispettivamente,
dei campeggi temporanei o  mobili  e  delle  aree  adibite  a  garden
sharing. 
    Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 9 e 117, secondo
comma, lettera s), Cost., perche' il legislatore regionale ha  omesso
ogni riferimento alla disciplina paesaggistica, alla quale,  percio',
il regolamento potrebbe apportare deroghe. 
    6.1.- L'art. 13 della legge  reg.  Piemonte  n.  1  del  2021  ha
soppresso dalle lettere e) ed f) dell'impugnato  art.  19  le  parole
«tecnico-edilizi». 
    Tale ius superveniens, contrariamente  a  quanto  eccepito  dalla
difesa regionale, e' privo di carattere  satisfattivo  rispetto  alla
censura del  ricorrente,  poiche'  la  norma  impugnata  continua  ad
omettere ogni rinvio alla disciplina paesaggistica,  come  denunciato
con il ricorso. Non e' pertanto cessata la materia del contendere. 
    7.- La questione non e' fondata. 
    E' infatti evidente che la disposizione impugnata possa  e  debba
essere interpretata nel senso che la disciplina  regolamentare  posta
dalla Giunta  non  potra'  apportare  alcuna  deroga  alla  normativa
statale a tutela del paesaggio. 
    Proprio per tale ragione, essa "tace" su  un  profilo  che  esula
dalla competenza legislativa regionale, e sul quale essa non  avrebbe
nemmeno potuto intervenire, e si riferisce, invece, ad ambiti  per  i
quali e' ammesso l'apprezzamento della Regione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina
dei complessi ricettivi all'aperto e  del  turismo  itinerante),  nel
testo  originario,  limitatamente  alle  parole  «ad  esclusione  dei
campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5»; 
    2) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della  legge  della
Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo  originario,  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9  e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    3) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  19  della  legge
della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario,  promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.
9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA