N. 145 SENTENZA 26 maggio - 8 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Toscana  -
  Abrogazione dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale  n.  65
  del 2010, attuativi di disposizione statale  in  materia  di  tetti
  alla spesa  per  assunzioni  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata
  violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza
  pubblica - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51, art. 48, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
(GU n.28 del 14-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  48  della
legge  della  Regione  Toscana  6  luglio  2020,  n.  51  (Legge   di
manutenzione   dell'ordinamento   regionale   2019),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  4-9
settembre  2020,  depositato  in  cancelleria  l'8  settembre   2020,
iscritto al n. 79  del  registro  ricorsi  2020  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  25  maggio  2021  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marina Russo per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto
1) del decreto del Presidente della  Corte  del  18  maggio  2021,  e
l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il ricorso iscritto al n. 79  del  registro  ricorsi  per
l'anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione
Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione  dell'ordinamento
regionale 2019), in riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   ritenuto
espressivo  di  principi  generali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Il citato art. 48 dispone: «1. L'art. 1 della legge regionale  29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e' abrogato.
2. L'articolo 12 della L.R. 65/2010 e' abrogato». 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  deduce  che  le  disposizioni
abrogate  dalla  normativa  impugnata  sarebbero  state  emanate   in
attuazione dei  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
previsti dagli artt. 6 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del  2010,  come
convertito. 
    Piu' in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge  della
Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno
2011), darebbero  attuazione  ai  principi  di  coordinamento  recati
dall'art. 6 del d.l. n. 78 del  2010;  i  successivi  commi  3  e  4,
invece, a  quelli  previsti  dall'art.  9,  comma  28,  del  medesimo
decreto-legge. 
    I citati commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge reg. Toscana  n.  65
del 2010 prevedono: «1. In applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 6 del decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica) convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.  122,  la  Giunta  regionale,
sulla base delle spese risultanti dal  rendiconto  per  l'anno  2009,
determina con proprio atto l'ammontare  complessivo  della  riduzione
delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo  6.
Tale ammontare e' assicurato dalla Giunta  regionale  anche  mediante
una modulazione delle percentuali  di  risparmio  in  misura  diversa
rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010. 2. Il
Consiglio regionale  concorre  all'attuazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 122/2010, mediante la riduzione delle spese determinata  nel
proprio bilancio, che costituisce una spesa obbligatoria del bilancio
della Regione, nonche' ai sensi della  legge  regionale  29  dicembre
2010, n. 64 (Concorso  del  Consiglio  regionale  all'attuazione  dei
principi di razionalizzazione della spesa)». 
    I  successivi  commi  3  e  4  della  medesima  legge   regionale
prevedono: «3. A decorrere dall'anno 2011, la Regione puo'  avvalersi
di personale a tempo determinato o con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, relativamente  alle  tipologie  ricomprese
nella disposizione di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  D.L.  n.
78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nel  limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009, fatta salva l'applicazione  di  quanto  previsto  dal
medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L.  n.
78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti  gia'  in  essere
alla data del 1° gennaio 2011.  4.  Per  gli  enti  dipendenti  della
Regione e per le aziende sanitarie la misura  di  contenimento  della
spesa di  cui  al  comma  3  si  intende  assolta  nell'ambito  della
riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 2,
comma 4, della  legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.  77  (Legge
finanziaria per l'anno 2014)». 
    Le richiamate norme statali -  che  per  costante  giurisprudenza
costituzionale  sarebbero  espressive  di  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica - detterebbero  specifici  tetti
di  spesa  in  materia  di  attivita'  di  formazione,  missioni  del
personale dipendente, consulenze e assunzioni di  personale  a  tempo
determinato. L'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dispone, fra
l'altro, che, a decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni  dello
Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici
non economici, le universita', le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura «possono avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per  cento  della  spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009.  Per  le  medesime
amministrazioni la  spesa  per  personale  relativa  a  contratti  di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e
successive modificazioni ed integrazioni, non puo'  essere  superiore
al 50 per cento di  quella  sostenuta  per  le  rispettive  finalita'
nell'anno 2009». 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  rileva,  altresi',  che,  per
effetto dell'art. 57  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124
(Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   19
dicembre 2019, n. 157, a decorre dal 2020  cessano  di  applicarsi  i
limiti alla finanza pubblica previsti dall'art. 6, commi 7, 8, 9,  12
e 13, del d.l. n. 78 del 2010  nei  confronti  delle  Regioni,  delle
Province autonome, degli enti locali e dei  loro  organismi  ed  enti
strumentali. 
    Fra i menzionati limiti che cessano di avere  efficacia  non  e',
invece, contemplato  quello  previsto  dall'art.  9,  comma  28,  del
medesimo d.l. n. 78 del 2010, che sarebbe  quindi  ancora  vigente  e
applicabile agli enti territoriali. 
    Il ricorrente deduce che l'abrogazione - da parte della normativa
impugnata - dell'art. 1 della legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2010
sarebbe:  a)  legittima  nella  parte  in  cui  abroga   disposizioni
attuative dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, poiche'  i  limiti  di
spesa ivi previsti non sarebbero piu'  applicabili  per  effetto  del
d.l.  n.  124  del  2019;  b)  illegittima  nella  parte  in  cui  la
disposizione abrogata e' attuativa dell'ancora vigente art. 9,  comma
28, del d.l. n.  78  del  2010,  poiche'  l'abrogazione  delle  norme
regionali  avrebbe  determinato  la  «caducazione  di   un   presidio
qualificante ai fini del rispetto della spesa  per  il  personale»  e
pertanto  integrerebbe  una  patente  violazione  del  principio   di
coordinamento della finanza pubblica recato dalla legge statale. 
    2.-  La  Regione  Toscana,  costituita  in  giudizio   con   atto
depositato l'8 ottobre 2020, ha dedotto l'infondatezza  del  ricorso,
perche' essa non sarebbe soggetta alle limitazioni di cui all'art. 9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, dal  momento  che  avrebbe  sempre
rispettato gli obblighi di riduzione della spesa imposti dall'art. 1,
commi da 557 a 557-quater, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, infatti,
i limiti di spesa ivi stabiliti «non si  applicano  alle  Regioni  in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai
commi 557 e 562»  dell'art.  1  della  legge  n.  296  del  2009.  Il
richiamato comma 557 dispone  che,  «[a]i  fini  del  concorso  delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'   interno
assicurano la riduzione delle spese  di  personale,  al  lordo  degli
oneri riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi  contrattuali,  garantendo
il contenimento  della  dinamica  retributiva  e  occupazionale,  con
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia». 
    A questo riguardo, la Regione Toscana osserva  che  l'obbligo  di
riduzione di spesa per il  personale  di  cui  al  citato  comma  557
sarebbe stato sempre da essa rispettato, poiche', ai sensi  dell'art.
22-bis della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1  (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale),  «la
delibera di Giunta ogni anno stabilisce i  limiti  delle  assunzioni,
applicando direttamente i vincoli del comma 557  dell'art.  1  L.  n.
296/2006 e successive modificazioni  e  integrazioni».  Cio'  sarebbe
avvalorato dal fatto che nessuna delibera regionale sarebbe mai stata
impugnata, «ne' dal Dipartimento  della  Funzione  pubblica  ne'  dal
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  che  controlla  l'andamento
della spesa anche delle Amministrazioni regionali». 
    A sostegno dell'infondatezza  del  ricorso,  la  Regione  Toscana
evoca anche la sentenza di questa Corte n. 173 del 2012, secondo  cui
l'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78  del  2010  «pone  un  obiettivo
generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del
personale e, precisamente, a quello costituito da quanti  collaborano
con le pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti  diversi  dal
rapporto di impiego  a  tempo  indeterminato.  L'art.  9,  comma  28,
censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la  scelta
circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie
di rapporti di lavoro da esso previste». 
    La difesa regionale sostiene,  pertanto,  che  l'abrogazione  dei
commi 3 e 4 della legge regionale n. 65 del  2010  non  comporterebbe
alcuna  violazione  delle  disposizioni  statali  di  principio,  ben
potendo la Regione esercitare «la propria scelta circa  le  modalita'
da adottare per contenere la spesa del personale», pur  nel  rispetto
dell'obiettivo  di  contenimento  della   spesa   pubblica   previsto
dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. 
    La resistente, infine, eccepisce l'inammissibilita'  del  ricorso
in riferimento all'art. 48, comma 2, della legge reg. Toscana  n.  51
del 2020. 
    Osserva, in proposito, che, sebbene il ricorso contesti l'art. 48
nella sua interezza, le censure sono motivate solo in riferimento  al
comma 1 del medesimo articolo, che abroga l'art. 1 della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2010, mentre non e' formulata  alcuna  censura  nei
confronti del comma 2, il quale dispone  l'abrogazione  dell'art.  12
della legge reg. Toscana n. 65 del  2010,  che  dettava  limiti  alle
spese di funzionamento degli  enti  e  delle  aziende  sanitarie  per
l'anno  2011  (disposizione  peraltro  gia'  dichiarata  parzialmente
illegittima da questa Corte con sentenza n. 182 del 2011). 
    Secondo la difesa regionale, l'abrogazione del richiamato art. 12
sarebbe giustificata  dal  fatto  che  «[i]  limiti  alla  spesa  del
personale degli  enti  ed  aziende  sanitarie  trova  oggi  esclusiva
disciplina nella normativa statale di riferimento», dettata dall'art.
2,  comma  71,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)»; dall'art. 14-bis, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia
di  reddito  di  cittadinanza  e  di   pensioni),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26; dall'art. 17,  comma
3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  successivamente  modificato
dall'art. 1,  comma  454,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); nonche' dall'art. 11
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure  urgenti  in
materia sanitaria), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60. 
    3.-  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione Toscana  ha  riproposto  i  motivi  di  infondatezza  di  cui
all'atto di costituzione, ribadendo che la disposizione impugnata non
comporterebbe una violazione dei principi  di  coordinamento  di  cui
all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2020,  poiche'  il  rispetto
dei  limiti  di  spesa  per  il  personale  ivi  stabiliti  sarebbero
garantiti da altre disposizioni di legge regionale, che espressamente
richiamano i piu' generali limiti di cui  all'art.  1,  comma  557  e
seguenti, della legge n. 296 del 2006. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 48 della  legge  della  Regione
Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione  dell'ordinamento
regionale 2019), in riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   ritenuto
espressivo di principi fondamentali in materia di coordinamento della
finanza pubblica. 
    Il citato art. 48 dispone: «1. L'art. 1 della legge regionale  29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e' abrogato.
2. L'articolo 12 della L.R. 65/2010 e' abrogato». 
    Secondo il ricorrente le disposizioni  abrogate  dalla  normativa
impugnata darebbero attuazione ai  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica recati dagli artt. 6 e 9, comma 28, del d.l.  n.  78
del 2010, come convertito, che pongono specifici tetti  di  spesa  in
materia  di  attivita'  di   formazione,   missioni   del   personale
dipendente, consulenze e assunzioni di personale a tempo determinato. 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  rileva,  altresi',  che,  per
effetto dell'art. 57  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124
(Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   19
dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 2020 verrebbero meno i  limiti
alla finanza pubblica previsti dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12  e  13,
del d.l. n. 78 del 2010 nei confronti delle Regioni,  delle  Province
autonome, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali. 
    Fra i menzionati  limiti  non  sarebbero,  tuttavia,  contemplati
quelli recati dall'art. 9, comma 28, del medesimo decreto-legge,  che
percio'  sarebbero   ancora   vigenti   e   applicabili   agli   enti
territoriali. 
    Il ricorrente deduce che l'abrogazione -  da  parte  della  norma
impugnata - dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 29 dicembre
2010,  n.  65  (Legge   finanziaria   per   l'anno   2011),   sarebbe
costituzionalmente illegittima  esclusivamente  nella  parte  in  cui
quest'ultimo reca norme attuative dell'ancora vigente art.  9,  comma
28, del d.l.  n.  78  del  2010,  poiche'  tale  abrogazione  avrebbe
determinato la «caducazione di un presidio qualificante ai  fini  del
rispetto della spesa per il personale», e pertanto  integrerebbe  una
patente  violazione  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica recati dalla norma statale. 
    2.-  Occorre,  preliminarmente,   individuare   l'oggetto   della
questione da scrutinare, in quanto non  coincidente  con  il  portato
letterale del petitum formulato dal ricorrente (ex  multis,  sentenze
n. 36 del 2021, n. 217 e n. 193 del 2020). 
    Come evidenziato dalla Regione resistente, le  motivazioni  e  le
conclusioni del ricorso si rivolgono indistintamente all'intero  art.
48 impugnato, senza distinguere tra i  diversi  commi  dei  quali  lo
stesso si compone. 
    La lettura complessiva del ricorso, tuttavia, rende evidente  che
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  esclusivamente
il comma 1 del citato art. 48, il quale abroga l'art. 1  della  legge
reg. Toscana n. 65 del 2010, e non il successivo comma 2, che abroga,
invece, l'art. 12 della medesima legge regionale. 
    Peraltro, va ulteriormente precisato che oggetto di doglianza non
e' l'abrogazione dell'intero art. 1 della legge reg.  Toscana  n.  65
del 2010, ma solo dei commi 3 e 4, ritenuti attuativi dei principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del
d.l. n. 78 del 2010. 
    Deve  pertanto  concludersi  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale promossa dal ricorrente ha ad  oggetto  esclusivamente
l'art. 48, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51  del  2020,  nella
parte in cui abroga l'art. 1, commi 3 e 4, della legge  reg.  Toscana
n. 65 del 2010. 
    Cosi'  circoscritto  il  thema  decidendum,  si  puo'   procedere
all'esame del merito. 
    3.- Occorre anzitutto inquadrare il contesto normativo in cui  si
inseriscono le disposizioni oggetto di impugnazione. 
    3.1.- Come e' noto,  questa  Corte  ha  riconosciuto  alle  norme
statali sul concorso degli enti territoriali al raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento  della  spesa  la  natura  di  principi  di
coordinamento della finanza  pubblica,  sull'assunto  che  «[n]on  e'
contestabile il potere del legislatore statale di imporre  agli  enti
autonomi [...] vincoli alle politiche di bilancio»  (sentenza  n.  36
del  2004),  anche  se  questi  si  traducono,  inevitabilmente,   in
«limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli  enti»  (sentenza
n. 218 del 2015). 
    L'art. 57, comma 2, lettera b), del d.l. n. 124  del  2019,  come
convertito, con decorrenza dall'anno 2020, ha abrogato per tutti  gli
enti (a esclusione di quelli  del  Servizio  sanitario  nazionale)  i
tetti  di  spesa  per  attivita'  di  formazione,  per  missioni  del
personale dipendente e per consulenze previsti dall'art. 6, commi  7,
8, 9, 12 e 13, del d.l. n. 78 del 2010. Restano, viceversa, in vigore
i limiti assunzionali fissati dall'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78
del 2010, sebbene siano state introdotte diverse deroghe. 
    3.2.- Con specifico riferimento all'art. 9, comma 28, del d.l. n.
78 del 2010  -  richiamato  nel  presente  giudizio  quale  parametro
interposto  -  questa  Corte  ha  costantemente  affermato  che  esso
rappresenta un principio fondamentale di coordinamento della  finanza
pubblica (ex multis, sentenze n. 194 del 2020, n.  89  e  n.  61  del
2014, n. 277 e n. 18 del 2013). 
    In relazione a tale principio, questa Corte ha altresi' precisato
che lo Stato  puo'  agire  direttamente  sulla  spesa  delle  proprie
amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che  le
stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a  condizione
di permettere l'estrapolazione, dalle singole  disposizioni  statali,
di  principi  rispettosi   di   uno   spazio   aperto   all'esercizio
dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). 
    Tale disposizione reca, pertanto, un limite di spesa di dettaglio
per le amministrazioni statali e un  principio  fondamentale  per  le
Regioni, in quanto vincola, senza sopprimere, l'autonomia degli  enti
territoriali,  i  quali  conservano  «adeguati  spazi   di   manovra»
(sentenza n.  16  del  2010).  Diversamente,  la  norma  statale  non
potrebbe ritenersi di principio (ex plurimis,  sentenza  n.  159  del
2008), a prescindere dall'autoqualificazione operata dal  legislatore
(ex plurimis, sentenze n. 44 del 2021 e n. 78 del 2020). 
    4.- Tanto premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 48, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, nella
parte in cui abroga l'art. 1, commi 3 e 4, della legge  reg.  Toscana
n. 65 del 2010, non e' fondata. 
    4.1.- I principi fondamentali di cui all'art. 9,  comma  28,  del
d.l. n. 78 del 2010 - per il carattere finalistico della  materia  in
cui si inseriscono, la quale esige che gli obiettivi  previsti  siano
effettivamente raggiunti in tutto il territorio nazionale (ex multis,
sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020 e n. 77  del  2019),  nonche'
per il fatto  di  fissare  un  "tetto"  alla  spesa,  necessariamente
vincolante  in  modo  altrettanto  uniforme  -   assumono   carattere
autoapplicativo, non essendo ammissibile un'attuazione  parcellizzata
degli stessi (ex plurimis, sentenze n. 130 del 2020, n. 67 e n. 7 del
2016, n. 44 del 2014 e n. 173 del 2012). 
    Le Regioni  destinatarie  delle  misure  ivi  menzionate  devono,
dunque, conformarvisi, giacche' lo spazio di autonomia loro riservato
corrisponde unicamente alla «scelta circa le misure da  adottare  con
riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro  da  esso
previste [...] ferma restando la necessita' di  osservare  il  limite
della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva  rispetto  a
quella sostenuta nel 2009» (sentenza n. 173 del 2012). 
    Lo stesso tenore letterale delle disposizioni regionali  abrogate
conferma tale ricostruzione. 
    Infatti, l'art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana  n.  65  del
2010 prevede che «[a]  decorrere  dall'anno  2011,  la  Regione  puo'
avvalersi di  personale  a  tempo  determinato  o  con  contratti  di
collaborazione  coordinata   e   continuativa,   relativamente   alle
tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'articolo 9,  comma
28, del D.L. n.  78/2010  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.
122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa  sostenuta  per  le
stesse finalita' nell'anno 2009, fatta salva l'applicazione di quanto
previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo,
del D.L. n. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti  gia'
in essere alla data del 1° gennaio 2011». 
    Tale disposizione, nel recepire  il  limite  alla  spesa  fissato
dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, non ne da'  specifica
attuazione,  quanto,  piuttosto,  vi  si   conforma,   riproponendone
parzialmente il contenuto. L'abrogazione del comma 3, prevista  dalla
norma regionale impugnata, non comporta,  quindi,  alcuna  violazione
del principio medesimo, in quanto quest'ultimo mantiene inalterata la
propria vincolativita', anche  in  assenza  di  una  specifica  norma
regionale attuativa. 
    Il successivo comma 4 prevede  che  «[p]er  gli  enti  dipendenti
della Regione e per le aziende sanitarie, la misura  di  contenimento
della spesa di cui al comma 3 si intende  assolta  nell'ambito  della
riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 2,
comma 4, della  legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.  77  (Legge
finanziaria per l'anno 2014)», il quale, a sua volta, dispone che  il
contenimento dei costi di funzionamento delle strutture  regionali  e
sanitarie e' perseguito attraverso la riduzione del cinque per  cento
della spesa per il personale. 
    Tale disposizione non presenta alcun richiamo  espresso,  ne'  al
principio fondamentale, ne' al suo contenuto, dettando piuttosto  una
specifica modalita' di riduzione della spesa per  il  personale  che,
solo in un'ottica piu' generale e complessiva, puo' intendersi  volta
a garantire il rispetto dei limiti di cui al  piu'  volte  richiamato
art. 9, comma 28. 
    Nemmeno in questo caso, dunque, l'abrogazione dell'art. 1,  comma
4, della legge reg. Toscana n. 65 del 2010  determina  la  violazione
degli evocati principi di coordinamento della finanza  pubblica,  per
la non pertinenza di questi ultimi alla norma regionale. 
    4.2.- Peraltro, coglie nel segno la  Regione  resistente,  quando
osserva che, ai sensi dell'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del d.l.
n. 78 del 2010, i limiti alla spesa ivi stabiliti  non  si  applicano
agli enti che rispettano il piu' generale principio di  coordinamento
della finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma  557  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)». 
    A questo proposito, deve rilevarsi che l'art. 22-bis della  legge
della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del  personale),  prevede  espressamente
che «[l]a Giunta regionale definisce annualmente, con  deliberazione,
la capacita' assunzionale propria  e  degli  enti  dipendenti,  [...]
garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti
allo stesso dall'applicazione dell'art.  1,  comma  557  e  seguenti,
della legge» n. 296 del 2006. In altri termini, poiche'  la  delibera
di Giunta che stabilisce ogni anno i limiti delle assunzioni  applica
direttamente  i  vincoli  del  richiamato  comma  557  e   successive
modificazioni e integrazioni, devono ritenersi rispettati i  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica recati dall'art.
9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. 
    Pertanto, accertata l'insussistenza della lesione  dei  parametri
evocati da parte della disposizione impugnata, la descritta questione
di legittimita' costituzionale non e' fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 48, comma 1, della legge della  Regione  Toscana  6  luglio
2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale  2019),
nella parte in cui abroga l'art. 1, commi 3 e 4,  della  legge  della
Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno
2011), promossa, in riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA