N. 156 SENTENZA 9 giugno - 20 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Anticipazione,    mediante    operazioni     finanziarie,     della
  disponibilita' delle risorse attribuite per gli anni  2021-2025  da
  legge  statale  alla  Regione  Siciliana   -   Determinazione   dei
  conseguenti nuovi oneri connessi all'anticipazione - Violazione del
  principio di copertura delle spese - Illegittimita' costituzionale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Rinnovo, al 15 dicembre 2020, del termine previsto  per  effettuare
  le  operazioni  finanziarie  di  attualizzazione  dell'importo  del
  contributo  attribuito  dallo  Stato  alla  Regione   Siciliana   -
  Violazione del principio di copertura delle spese -  Illegittimita'
  costituzionale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Patrimonio   immobiliare   delle   aziende   sanitarie   -    Piano
  straordinario per la sua valorizzazione o dismissione,  da  attuare
  anche  mediante  conferimenti  a  fondi  immobiliari  esistenti   -
  Violazione dei principi statali  del  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Illegittimita' costituzionale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Variazioni al bilancio di previsione  per  l'esercizio  finanziario
  2018 e per il triennio 2018-2020 - Ricorso del Governo - Successiva
  rinuncia, accettata  dalla  resistente  costituita  in  giudizio  -
  Estinzione del processo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Variazioni al bilancio di previsione per il  triennio  2019-2021  -
  Ricorso del Governo - Successiva rinuncia  -  Mancata  accettazione
  della resistente costituita in giudizio - Cessazione della  materia
  del contendere. 
- Legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13,  artt.  5,  6,
  12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15. 
- Costituzione, artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo,  lettera
  e), e terzo. 
(GU n.29 del 21-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 6,  12,
comma 1, lettere a),  b)  e  d),  e  15  della  legge  della  Regione
Siciliana  19  luglio  2019,  n.  13  (Collegato  al   DDL   n.   476
'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.  Legge  di
stabilita' regionale')  e  dell'art.  2  della  legge  della  Regione
Siciliana 14 ottobre 2020, n.  23  (Modifiche  di  norme  in  materia
finanziaria), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
ricorsi notificati il 23  settembre  2019  e  il  15  dicembre  2020,
depositati in cancelleria il 25 settembre 2019 e il 22 dicembre 2020,
iscritti, rispettivamente, al n. 99 del registro ricorsi 2019 e al n.
103 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n.  2,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2021  il   Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi gli avvocati dello Stato  Ettore  Figliolia  e  Danilo  Del
Gaizo per il Presidente del Consiglio dei  ministri  e  gli  avvocati
Giuseppa Mistretta e Maria Carmela Mineo per  la  Regione  Siciliana,
questi ultimi in collegamento da remoto, ai sensi del  punto  1)  del
decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23 settembre 2019 e  depositato  il
25 settembre 2019 (reg. ric. n.  99  del  2019),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale, tra gli altri, degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere
a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019,
n. 13  (Collegato  al  DDL  n.  476  'Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno  2019.  Legge  di  stabilita'  regionale'),  in
riferimento complessivamente agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi
secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione. 
    1.1.- L'art. 5 della legge regionale  disciplina  gli  interventi
finanziari,  in  favore  delle  Citta'  metropolitane  e  dei  liberi
consorzi comunali,  connessi  alla  previsione  statale  -  contenuta
nell'art. 1,  comma  883,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)  -   che   «[i]n
applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra
il Ministro dell'economia e delle  finanze  ed  il  Presidente  della
Regione siciliana [ha] attribuito alla regione l'importo  complessivo
di euro 540 milioni da destinare ai liberi  consorzi  e  alle  citta'
metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade  e
scuole, da erogare in quote di euro 20  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno  degli  anni  dal
2021 al 2025». 
    Nella formulazione originaria il  citato  art.  5,  al  comma  1,
autorizza  il   ragioniere   generale   «ad   effettuare   operazioni
finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni
di  euro  attribuito  alla  Regione   siciliana»   dalla   richiamata
disposizione statale «entro il 31 dicembre  2019,  da  trasferire  ai
liberi  Consorzi  comunali  ed  alle  Citta'  metropolitane,  per  le
finalita' definite dalla medesima legge, entro il 30 settembre 2019».
Stabilisce altresi' che «[i] liberi Consorzi  comunali  e  le  Citta'
metropolitane possono utilizzare fino al 20 per cento delle somme  ad
essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi,  per  opere
di  manutenzione  di  strade  e  scuole».  Quantifica,   infine,   al
successivo comma 2, gli oneri derivanti dalle disposizioni del  comma
1 «in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi  finanziari  dal
2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale  rimborso  della  quota
capitale, ed euro 4.187.245,47 per il pagamento della quota interessi
nell'esercizio finanziario 2021». 
    1.1.1.- Ad  avviso  del  ricorrente  gli  oneri  derivanti  dalle
operazioni  autorizzate  sarebbero  coperti  a  valere  sulle   somme
attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 883,  della  legge
n. 145 del 2018; la previsione  regionale,  pertanto,  contrasterebbe
«con lo spirito della norma statale»  -  la  quale,  invece,  sarebbe
rivolta a favorire nuovi investimenti - e comporterebbe  «un  impatto
negativo sul debito e sull'indebitamento netto». Di qui la  ravvisata
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    1.2.- Della stessa  legge  reg.  Siciliana  n.  13  del  2019  e'
impugnato l'art. 6, che, al comma 1, demanda alla Giunta regionale la
promozione  di  «un  piano  straordinario   di   valorizzazione   e/o
dismissione del  patrimonio  immobiliare  disponibile  delle  aziende
sanitarie [...] da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto,
a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi  delle  disposizioni
statali o regionali vigenti». Cio' al  dichiarato  fine  di  «ridurre
l'impatto  finanziario  sul   sistema   sanitario   regionale   delle
disposizioni di cui all'articolo 6 della  legge  regionale  17  marzo
2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli  oneri  del
mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero  dell'Economia  e  la  Regione
siciliana». 
    Il comma 2 della  stessa  disposizione  prevede  inoltre  che  le
aziende  sanitarie,  entro  il  31  dicembre  2019,  «definiscono  la
ricognizione  e  la  valutazione  del  patrimonio   immobiliare   non
strettamente destinato alle attivita' sanitarie, oggetto del piano di
cui al comma 1». 
    1.2.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene  che  la
norma impugnata, pur avendo «lo scopo di attenuare l'onere del  mutuo
posto in capo al risultato di  gestione  corrente»,  utilizzerebbe  i
ricavi  delle  vendite  del  patrimonio  immobiliare  delle   aziende
sanitarie per coprire disavanzi di gestione. 
    Si porrebbe pertanto in violazione dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione a quanto prevede l'art. 29, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),  che
prescrive l'obbligatoria iscrizione dei proventi delle cessioni delle
immobilizzazioni degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in
una riserva del  patrimonio  netto,  escludendo  che  questi  possano
influenzare il risultato economico dell'esercizio coprendo  un  onere
corrente quale quello  considerato  dall'art.  6  della  legge  della
Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche  e
correttive  per  l'anno  2016.  Legge   di   stabilita'   regionale),
richiamato dalla disposizione impugnata. 
    1.3.- Il  ricorso  impugna  anche  l'art.  12  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2019, che reca modifiche all'art. 4  della  legge
della Regione Siciliana 29 novembre 2018,  n.  21  (Assestamento  del
bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario  2018  e  per  il
triennio 2018-2020); quest'ultimo,  prima  della  novella  in  esame,
prevedeva al comma 1 che «l'ulteriore disavanzo come  determinato  al
31 dicembre 2017, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile  2015  e
del decreto ministeriale 4 agosto 2016, risulta  pari  a  complessivi
euro 536.511.791,91» e  disponeva,  al  comma  2,  le  modalita'  del
relativo ripiano negli esercizi 2018, 2019 e 2020. 
    Il richiamato art. 12 e' censurato nelle parti in cui: 
    -  sostituisce,  al  comma  1  del  citato  art.  4,   la   cifra
«536.511.791,91» con la cifra «2.143.208.802,38»  (comma  1,  lettera
a); 
    - sostituisce, al comma 2 dello stesso art. 4, le  parole  «negli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020» con le parole «negli  esercizi
finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021» (comma 1, lettera b); 
    - dispone l'utilizzo, a copertura di nuovi oneri, delle  maggiori
risorse  rese  disponibili  dalla  rimodulazione  del   ripiano   del
disavanzo gia' operato dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale
della Regione Siciliana 22 gennaio 2019, n.  30,  avente  ad  oggetto
«Approvazione disegno di legge: 'Nota di variazioni  al  DDL  n.  475
concernente il Bilancio di previsione  della  Regione  Siciliana  per
l'anno finanziario 2019 e  per  il  triennio  2019/2021'»  (comma  1,
lettera d). 
    1.3.1.-  Ad  avviso  del  ricorrente  le  richiamate   previsioni
violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera e),  e  81,  terzo
comma, Cost. 
    Sotto un primo profilo, l'art. 12 impugnato contrasterebbe con il
principio  di  annualita'  del   bilancio,   giacche'   interverrebbe
sull'esercizio finanziario 2018, gia' chiuso. 
    Inoltre, quanto alle specifiche previsioni, il ricorso  argomenta
che: 
    - la  rideterminazione  dell'ulteriore  disavanzo  operata  dalla
lettera  a)  del  comma  1  non  risulterebbe  coerente  con   quanto
dispongono le successive lettere b) e  c)  dello  stesso  comma,  per
effetto delle quali l'ammontare  complessivo  ripianato  e'  pari  al
diverso importo di euro 2.202.865.575,46; 
    -  la  previsione  che  il  disavanzo  derivante  dalla  gestione
dell'esercizio 2017 sia recuperato, oltre che  negli  esercizi  2018,
2019 e 2020, anche in quello 2021, contrasterebbe con quanto  dispone
l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, essendo  quello  del
2021  un  esercizio  non  considerato  nel  bilancio  di   previsione
2018-2020, approvato con la legge regionale di bilancio 2018; 
    - le maggiori risorse rese disponibili  dalla  rimodulazione  del
ripiano   del   disavanzo,   gia'   disciplinato   dalla   richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 2019, non troverebbero
di fatto riscontro in bilancio in  quanto  sarebbero  correlate  alla
previsione di minori quote annuali di  disavanzo  da  recuperare,  da
ritenere «deliberate in contrasto con la  disciplina  armonizzata  di
cui al d.lgs. n. 118 del 2011». 
    1.4.- Da ultimo, il ricorso impugna l'art. 15  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del  2019,  il  quale  introduce  «[n]ello  stato  di
previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 [...]
le variazioni di cui alle allegate tabelle  "A"  e  "B",  comprensive
delle variazioni  discendenti  dall'applicazione  delle  disposizioni
della presente legge». 
    1.4.1.- Il ricorrente ritiene che  tali  variazioni  al  bilancio
regionale esorbiterebbero dalle competenze previste dal regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2 e si porrebbero in contrasto con gli  artt.  117,  secondo
comma, lettera e), e 81, terzo comma, Cost. 
    Delle previsioni impugnate sarebbe evidente la  conseguenzialita'
rispetto alle precedenti disposizioni della  stessa  legge  regionale
impugnata, dovendo percio' ritenersi illegittimo anche l'art. 15. 
    2.- Con atto depositato il 28 ottobre 2019 si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Siciliana, la quale si  e'  limitata  a  eccepire
l'inammissibilita' del ricorso per un vizio  relativo  alla  notifica
dello stesso, effettuata esclusivamente a mezzo PEC. 
    3.- In data 5  ottobre  2020  il  ricorrente  ha  depositato  una
memoria,  ribadendo   quanto   evidenziato   nel   merito   nell'atto
introduttivo del giudizio. 
    4.- Con ordinanza n. 243 del  2020,  questa  Corte  ha  valutato,
rigettandola, la  sola  eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso
formulata dalla Regione Siciliana, affermando  che  la  notifica  dei
ricorsi introduttivi dei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale puo' essere validamente effettuata mediante  PEC.  Con
la medesima ordinanza, la causa e' stata rinviata a  nuovo  ruolo  al
fine  di  consentire  alle  parti  di  depositare  eventuali  memorie
illustrative e di discutere il merito del ricorso in  una  successiva
udienza pubblica, poi fissata per l'8 giugno 2021. 
    5.- La Regione resistente ha depositato  la  propria  memoria  in
data 17 maggio 2021. 
    5.1.- Ad avviso della difesa regionale sarebbe anzitutto superata
la questione promossa nei confronti  dell'art.  5  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2019 che, a  seguito  delle  modifiche  apportate
dall'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre  2020,  n.
23 (Modifiche di norme in materia finanziaria) cosi' dispone: 
    «1.  Il  Ragioniere  generale  e'   autorizzato   ad   effettuare
operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo  di
250 milioni di euro  attribuito  alla  Regione  siciliana,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 883, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
entro il 15 dicembre 2020, da trasferire ai liberi Consorzi  comunali
ed  alle  Citta'  metropolitane,  per  le  finalita'  definite  dalla
medesima legge. 
    2. Gli oneri derivanti  dalle  disposizioni  del  comma  1,  sono
quantificati in 50  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2021 al 2025». 
    Secondo la resistente nella formulazione originaria la norma «non
[avrebbe] trovato alcuna applicazione» entro i termini  dalla  stessa
previsti per l'attuazione, dovendo da cio' conseguire  la  cessazione
della materia del contendere. 
    5.2.- Non sarebbero poi  fondate  le  censure  all'art.  6  della
stessa legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che non  destinerebbe  le
risorse derivanti dalle dismissioni ne' al bilancio regionale ne'  al
pagamento del prestito sottoscritto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, assegnandole bensi' «alle  aziende  sanitarie  che  le
impiegherebbero in conformita' alla disciplina statale». 
    In ogni  caso,  la  difesa  regionale  chiede  di  dichiarare  la
cessazione  della  materia  del  contendere  anche  della   questione
relativa al suddetto art. 6; richiamando in proposito  l'attestazione
dell'assessorato regionale allegata  alla  memoria,  segnala  che  la
norma impugnata non avrebbe avuto concreta applicazione,  non  avendo
le aziende sanitarie svolto l'attivita'  propedeutica  all'attuazione
del piano di dismissione  del  patrimonio  immobiliare,  da  compiere
entro il 31 dicembre 2019 ai sensi del comma 2 dello stesso art. 6. 
    5.3.- Quanto alle questioni promosse nei confronti  dell'art.  12
della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 la memoria segnala che,  al
fine   di   pervenire    alla    formalizzazione    della    rinuncia
dell'impugnativa, il legislatore regionale con l'art. 1  della  legge
reg. Siciliana  n.  23  del  2020  avrebbe  «proceduto  a  ridefinire
l'ammontare complessivo del disavanzo  al  31  dicembre  2018  ed  il
relativo  piano  pluriennale»  sulla  base  sia   delle   indicazioni
contenute nella  decisione  n.  6/2019/SS.RR./PARI  della  Corte  dei
conti, sezioni riunite per la  Regione  Siciliana,  nel  giudizio  di
parificazione  sul  rendiconto  per  l'esercizio  2018,   sia   della
normativa in materia di ripiano del disavanzo  prevista  dall'art.  7
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei
controlli) e dall'art. 1, comma 886, della legge n. 145 del 2018. 
    Lo  stesso  ius  superveniens   avrebbe   altresi'   chiarito   -
introducendo il comma 2-bis all'art.  4  della  legge  della  Regione
Siciliana 28 dicembre 2019,  n.  30  (Assestamento  del  bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  finanziario  2019  e  per  il  triennio
2019/2021) - che, «per gli esercizi  finanziari  2019  e  successivi,
cessano di avere vigore» le disposizioni di cui all'art. 4,  comma  2
della legge reg. Siciliana n. 21  del  2018,  come  modificate  dalla
norma impugnata. 
    Sarebbero pertanto superate tutte le relative censure, «come  tra
l'altro confermato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,
compulsato al fine di pervenire alla formalizzazione della cessazione
della materia del contendere ante causam». 
    5.4.- Da ultimo, la resistente eccepisce l'inammissibilita' delle
questioni che attingono l'art. 15 della stessa legge  reg.  Siciliana
n. 13 del 2019: il ricorrente si sarebbe  limitato  a  rinviare  alle
censure  formulate  nello  stesso  ricorso  per  altre  disposizioni,
mancando  percio'  di  assolvere  all'onere  di  fornire  un'adeguata
motivazione a fondamento dell'impugnazione. 
    6.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  rinunciato
all'impugnativa limitatamente all'art. 12 della legge reg.  Siciliana
n.  13  del  2019,  depositando  l'atto  il  28  maggio  2021.  Nelle
motivazioni  della  rinuncia  sono  richiamati   il   descritto   ius
superveniens e la dichiarazione  della  Regione  Siciliana  circa  la
mancata applicazione medio tempore dalla disposizione impugnata. 
    Con atto depositato il 31 maggio 2021, la resistente ha accettato
la rinuncia. 
    7.- Con successivo ricorso  notificato  il  15  dicembre  2020  e
depositato il 22 dicembre 2020  (reg.  ric.  n.  103  del  2020),  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato  l'art.  2  della
legge reg. Siciliana n. 23 del  2020,  in  riferimento  all'art.  81,
terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),
nonche' agli artt. 14 e 17 dello statuto per la Regione Siciliana. 
    7.1.- Il ricorrente  richiama  l'impugnativa  gia'  promossa  nei
confronti dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019  e  i
relativi motivi di censura, per poi evidenziare che l'art.  2,  comma
1, lettera a), della  legge  reg.  Siciliana  n.  23  del  2020,  nel
novellare tale  disposizione,  rinnovando  al  15  dicembre  2020  il
termine  originariamente  previsto  entro  il  quale  il   ragioniere
generale e'  autorizzato  ad  effettuare  le  operazioni  finanziarie
descritte  dalla  norma  modificata,  distoglierebbe  risorse   dalle
finalita' previste dall'art. 1, comma 883, della  legge  n.  145  del
2018.  Quest'ultimo,  infatti,  imporrebbe  un  espresso  vincolo  di
destinazione  dell'importo   complessivo   assegnato   alla   Regione
Siciliana a specifiche spese di investimento; invece, l'utilizzazione
per  l'operazione   finanziaria   di   attualizzazione,   consistente
«nell'acquisizione di un'anticipazione di somme  a  titolo  oneroso»,
sottrarrebbe le predette risorse al vincolo, «destinandole anche alla
copertura  di  oneri  di  parte  corrente  della  stessa   operazione
finanziaria [...] comportando,  peraltro,  un  impatto  negativo  sul
debito e sull'indebitamento netto». 
    A sostegno della censura, il  ricorrente  richiama  le  voci  del
bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2020  e  il  triennio
2020-2022 della Regione Siciliana - allegato all'atto di promovimento
- che dimostrerebbero la natura di anticipazione di  somme  a  titolo
oneroso della descritta operazione finanziaria. 
    Pertanto, la norma impugnata violerebbe l'art. 81,  terzo  comma,
Cost., in attuazione del quale l'art. 17, comma 1, lettera c),  della
legge n. 196 del  2009  -  applicabile  anche  alle  Regioni  e  alle
Province autonome ai sensi del successivo art. 19 - precisa  che  tra
le modalita' di copertura  finanziaria  delle  leggi  che  comportino
nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, «resta  in  ogni  caso
esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi  derivanti  da  entrate  in  conto
capitale». 
    Secondo il ricorrente, infine, la suddetta violazione non sarebbe
sanata dalle altre  due  modifiche  apportate  dallo  stesso  art.  2
impugnato al testo originario dell'art. 5 della legge reg.  Siciliana
n. 13 del 2019, volte a sopprimere, da un  lato,  la  previsione  che
autorizzava i liberi consorzi comunali e le  Citta'  metropolitane  a
utilizzare parte delle risorse in questione per il pagamento di  rate
di mutui  accesi  e,  dall'altro,  quella  che  ripartiva  gli  oneri
derivanti dall'applicazione della  norma  tra  rimborso  della  quota
capitale e della quota interessi  per  l'esercizio  2021.  Resterebbe
infatti  ferma  «la  natura   onerosa   dell'operazione   finanziaria
prorogata», che  risulterebbe  dimostrata  anche  dalle  tabelle  del
bilancio gestionale regionale, depositato insieme al ricorso. 
    7.2.- L'art. 81, terzo comma, Cost. sarebbe inoltre violato sotto
un ulteriore profilo, poiche' la norma impugnata determinerebbe anche
un impatto negativo sul debito e sull'indebitamento  netto  a  carico
del bilancio pubblico, «accelerando la spesa esterna  a  quest'ultimo
nel periodo di ammortamento dell'operazione finanziaria». 
    7.3.-  Il  ricorso  denuncia,  da  ultimo,  che   la   previsione
denunciata eccederebbe la competenza legislativa  regionale  definita
dagli artt. 14 e  17  dello  statuto  di  autonomia,  rispettivamente
disciplinanti la potesta' legislativa esclusiva e quella  concorrente
della  Regione  Siciliana;  la   detta   competenza,   infatti,   non
comprenderebbe ne' il ricorso all'indebitamento, ne' le modalita'  di
copertura degli oneri di parte corrente mediante utilizzo di proventi
derivanti da entrate di parte capitale, ne', infine, il mutamento  di
destinazione di somme per investimenti erogate a valere sul  bilancio
statale. 
    8.- Con atto depositato il 25 gennaio 2021 la  Regione  Siciliana
si e' costituita in giudizio  chiedendo  di  «dichiarare  cessata  la
materia del contendere e/o inammissibile e/o infondato» il ricorso. 
    La resistente premette anzitutto che l'art. 2  della  legge  reg.
Siciliana n. 23 del 2020 avrebbe la finalita' di superare le  censure
mosse con l'impugnazione dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13
del 2019, poiche' non distoglierebbe piu' risorse dalla  destinazione
originaria: le stesse sarebbero «volte esclusivamente a sostenere  la
realizzazione  di  nuove  opere   o   il   finanziamento   di   nuove
progettualita'». 
    Infatti,  la  disposizione  regionale  avrebbe   l'obiettivo   di
accelerare l'erogazione  delle  predette  risorse,  per  avviare  con
immediatezza un programma di investimenti che gli  enti  territoriali
beneficiari  non  sarebbero  in  grado  di  sostenere  autonomamente.
Inoltre, non sussisterebbe il contrasto con l'art. 81,  terzo  comma,
Cost., «dovendosi escludere la copertura di nuovi e maggiori oneri». 
    La Regione resistente contesta anche la dedotta violazione  delle
disposizioni  dello  statuto  di  autonomia,   poiche'   l'operazione
finanziaria autorizzata dalla norma non comporterebbe il  superamento
da parte del legislatore regionale dei limiti normativamente previsti
per  l'indebitamento,  consentendo  invece  un'accelerazione   e   un
incremento  della  spesa  per  investimenti  da  parte   degli   enti
territoriali   con   effetti   positivi   sull'economia    regionale,
attualmente in stagnazione. 
    Da ultimo,  la  difesa  regionale  evidenzia  che  la  previsione
impugnata non avrebbe avuto «concreta  attuazione  entro  il  termine
indicato  al  primo  comma»,  poiche'  Cassa  depositi  e   prestiti,
investita  dell'operazione,  non  avrebbe  completato   l'istruttoria
preliminare ne' dato seguito alla procedura avviata. 
    9.-  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza   la
resistente, evidenziando che «la norma non [avrebbe]  avuto  concreta
attuazione entro il termine indicato al primo comma e, cioe',  il  15
dicembre 2020», ha chiesto di dichiarare la cessazione della  materia
del contendere. 
    Al riguardo la memoria richiama due allegate note del  ragioniere
generale regionale dalle quali risulterebbe che  nel  citato  termine
«non sono state effettuate  operazioni  finanziarie  correlate»  alla
norma impugnata e che nessuna somma risulterebbe «accertata [...] ne'
impegnata nelle annualita' gia' trascorse per  importi  superiori  al
cronoprogramma dei trasferimenti dallo  Stato»  di  cui  all'art.  1,
comma 883, della legge n. 145 del 2018. 
    10.- La  difesa  statale  ha  depositato  in  udienza  l'atto  di
rinuncia all'impugnativa dell'art. 15 della legge reg.  Siciliana  n.
13 del 2019, in conformita' alla delibera del Consiglio dei  ministri
4 giugno 2021, e si e' invece opposta alle richieste della resistente
di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23 settembre 2019 e  depositato  il
25 settembre 2019 (reg. ric. n.  99  del  2019),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale, tra gli altri, degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere
a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019,
n. 13  (Collegato  al  DDL  n.  476  'Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno  2019.  Legge  di  stabilita'  regionale'),  in
riferimento complessivamente agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi
secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione. 
    2.- Le ulteriori questioni promosse dal Presidente del  Consiglio
dei ministri, relative ad altre  disposizioni  della  medesima  legge
reg. Siciliana n. 13 del 2019, sono state decise con la  sentenza  n.
16 del 2021. 
    3.- Con successivo ricorso  notificato  il  15  dicembre  2020  e
depositato il 22 dicembre 2020  (reg.  ric.  n.  103  del  2020),  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato  l'art.  2  della
legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n.  23  (Modifiche  di
norme in materia finanziaria),  in  riferimento  all'art.  81,  terzo
comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), nonche' agli
artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello  statuto  della  Regione  siciliana),  convertito
nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
    4.- I due giudizi hanno oggetti e questioni parzialmente  comuni,
in quanto la norma impugnata con il secondo ricorso modifica l'art. 5
della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, gia' denunciato nel  primo
atto di promovimento. Essi vanno pertanto riuniti per essere trattati
congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia. 
    5.- Quanto all'art. 5, nella  formulazione  originaria  prevedeva
che: 
    «1.  Il  Ragioniere  generale  e'   autorizzato   ad   effettuare
operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo  di
250 milioni di euro  attribuito  alla  Regione  siciliana,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 883, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi  comunali
ed  alle  Citta'  metropolitane,  per  le  finalita'  definite  dalla
medesima legge,  entro  il  30  settembre  2019.  I  liberi  Consorzi
comunali e le Citta' metropolitane possono utilizzare fino al 20  per
cento delle somme ad essi attribuite per  il  pagamento  di  rate  di
mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole. 
    2. Gli oneri derivanti  dalle  disposizioni  del  comma  1,  sono
quantificati in 50  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso
della quota capitale, ed euro 4.187.245,47  per  il  pagamento  della
quota interessi nell'esercizio finanziario 2021». 
    A sua volta, la  norma  statale  richiamata  dal  comma  1  della
suddetta previsione regionale stabilisce che «[i]n  applicazione  del
punto 9 dell'Accordo firmato il 19  dicembre  2018  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della   Regione
siciliana e' attribuito alla regione l'importo  complessivo  di  euro
540  milioni  da  destinare  ai  liberi  consorzi   e   alle   citta'
metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade  e
scuole, da erogare in quote di euro 20  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno  degli  anni  dal
2021 al 2025». 
    5.1.- Ad avviso del ricorrente la norma regionale coprirebbe  gli
oneri derivanti dalle operazioni autorizzate  a  valere  sulle  somme
attribuite dallo Stato attraverso l'art. 1, comma 883, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021);
essa, pertanto, contrasterebbe «con lo spirito della norma statale» -
la quale, invece, sarebbe rivolta a favorire nuovi investimenti  -  e
comporterebbe «un impatto negativo sul  debito  e  sull'indebitamento
netto». Di qui la ravvisata violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,
Cost. 
    5.2.- La Regione Siciliana ha chiesto di dichiarare la cessazione
della materia del contendere della questione  promossa,  da  ritenere
superata per effetto dello ius superveniens recato dall'art. 2  della
legge reg. Siciliana n. 23 del 2020. Nel testo in vigore, infatti, la
norma impugnata prevede che: 
    «1.  Il  Ragioniere  generale  e'   autorizzato   ad   effettuare
operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo  di
250 milioni di euro  attribuito  alla  Regione  siciliana,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 883, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
entro il 15 dicembre 2020, da trasferire ai liberi Consorzi  comunali
ed  alle  Citta'  metropolitane,  per  le  finalita'  definite  dalla
medesima legge. 
    2. Gli oneri derivanti  dalle  disposizioni  del  comma  1,  sono
quantificati in 50  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2021 al 2025». 
    Inoltre la resistente sostiene che nella formulazione  originaria
la norma «non [avrebbe] trovato alcuna applicazione» entro i  termini
dalla stessa previsti per l'attuazione. 
    5.2.1.-  La  sollecitazione  della  resistente  a  dichiarare  la
cessazione della materia del contendere non puo' essere  accolta,  in
quanto la modifica sopravvenuta non  e'  satisfattiva  delle  ragioni
avanzate con il ricorso. 
    Infatti, anche nella formulazione vigente, la norma, da un  lato,
rinnova l'operativita' dell'autorizzazione al ragioniere regionale  a
effettuare le operazioni finanziarie; dall'altro, non prevede che gli
oneri conseguenti a queste ultime siano coperti con  risorse  proprie
del bilancio regionale. 
    Cio' posto non assume sostanziale rilievo l'avvenuta scadenza del
termine indicato al comma 1, perche' permane in ogni caso l'interesse
del ricorrente alla pronuncia  sul  motivo  d'impugnazione,  comunque
incentrato sulla violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. a  causa
della previsione dell'utilizzo delle somme attribuite dallo Stato per
impieghi diversi dagli investimenti degli enti beneficiari. 
    5.3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Con  la  disposizione  impugnata  la  Regione  Siciliana  mira  a
ottenere, gia' nell'anno 2019, l'anticipata disponibilita' di risorse
attribuite dall'art. 1, comma  883,  della  legge  n.  145  del  2018
secondo una precisa e  diversa  scansione  temporale  di  erogazione,
ovvero «in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli  anni  2019  e
2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
A tale scopo, infatti, la norma  regionale  autorizza  il  ragioniere
generale a effettuare operazioni finanziarie per attualizzare fino  a
250 milioni di euro l'importo di 540  milioni  di  euro  riconosciuto
alla  Regione,  determinando  quindi  nuovi   oneri   necessariamente
connessi  alla  suddetta  anticipazione  temporale  ed  espressamente
quantificati nel comma 2 del censurato art. 5. 
    5.3.1.-  Cio'  considerato,  la  norma   impugnata   non   indica
un'esplicita  copertura  dei  predetti  oneri,  ne'  a  questo   fine
provvedono altre disposizioni della legge reg. Siciliana  n.  13  del
2019. 
    Risulta allora avvalorata l'affermazione del  ricorrente  secondo
cui gli  oneri  derivanti  dalla  richiamata  operazione  finanziaria
sarebbero «coperti a valere sulle somme di cui al citato comma  883»:
invero, non  utilizzando  per  tale  copertura  risorse  proprie  del
bilancio regionale, l'art. 5 della legge reg.  Siciliana  n.  13  del
2019  mette  in  diretto  collegamento  le  somme  che   la   Regione
conseguira'  dallo  Stato  con  quelle  che  essa  dovra'  restituire
all'istituto che gliene anticipera' l'erogazione. 
    Dai lavori preparatori della legge  regionale  impugnata  emerge,
del resto, che  gli  oneri  dell'operazione  finanziaria  autorizzata
«sono a carico dei liberi Consorzi, ed  in  particolare  sulle  somme
riconosciute  dallo  Stato»  (Assemblea   regionale   siciliana,   II
Commissione - Bilancio, sommario della seduta del 7 marzo 2019). 
    Tale effetto si pone pero' in contrasto con il  vincolo  impresso
dalla norma statale di destinare l'intero importo «ai liberi consorzi
e  alle  citta'  metropolitane   per   le   spese   di   manutenzione
straordinaria di strade e scuole», che costituiscono investimenti  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 18, lettere a), b) e  g),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2004)». 
    Pertanto, in assenza di una diversa copertura fornita dalla legge
regionale  agli  oneri  finanziari  necessari  a  ottenere   in   via
anticipata l'importo di 250 milioni di euro, per un verso,  gli  enti
beneficiari si vedrebbero attribuire un  importo  nominale  inferiore
rispetto a quello assicurato dalla norma statale; per altro verso,  e
piu' significativo, la differenza mancante verrebbe impiegata non per
investimenti ma per spese correnti. 
    5.3.2.- Si verifica quindi il denunciato contrasto con l'art. 81,
terzo comma, Cost. perche' la copertura della  spesa  difetta  di  un
legittimo «fondamento giuridico»  (sentenza  n.  197  del  2019),  in
quanto ha  considerato  parte  del  contributo  destinato  agli  enti
territoriali  siciliani  per  spese  di  investimenti   come   valida
copertura  di  una  spesa  diversa,  modificando  unilateralmente  la
destinazione soggettiva e,  soprattutto,  qualitativa  delle  risorse
attribuite dallo Stato. 
    5.3.3.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n.  13  del  2019,  nel  testo
vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge  reg.
Siciliana n. 23 del 2020. 
    Sono assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    6.- L'esame del successivo ricorso avente  ad  oggetto  l'art.  2
della legge reg. Siciliana n. 23  del  2020,  che  ha  modificato  il
suddetto art. 5, richiede di considerare, anche in  questo  caso,  la
richiesta della resistente di dichiarare la cessazione della  materia
del contendere perche' la  previsione  impugnata  non  avrebbe  avuto
«concreta attuazione entro il termine indicato al  primo  comma»,  in
quanto Cassa depositi  e  prestiti,  investita  dell'operazione,  non
avrebbe completato l'istruttoria preliminare ne'  dato  seguito  alla
procedura avviata. 
    La richiesta non puo' essere accolta: la  situazione  evidenziata
dalla Regione non determina,  infatti,  un  sopravvenuto  difetto  di
interesse del ricorrente a coltivare l'impugnativa, atteso  che  «"il
giudizio promosso  in  via  principale  e'  giustificato  dalla  mera
pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva  della  ripartizione
di competenze, a prescindere dagli effetti che  essa  abbia  prodotto
(ex multis, sentenze n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e  n.  118  del
2015)"» (sentenza n. 166 del 2019). 
    6.1.- La questione e' fondata, in riferimento all'art. 81,  terzo
comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge n. 196  del
2009, espressamente evocati dal ricorrente in questo secondo ricorso. 
    L'impugnato art. 2 ha infatti  operato  un  innesto  nel  tessuto
normativo del previgente art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13  del
2019 "rinnovando" al 15 dicembre 2020 il  termine  ivi  previsto  per
effettuare le operazioni finanziarie di attualizzazione  dell'importo
del contributo attribuito alla Regione dallo Stato. 
    Non sono quindi venute meno ne' la natura onerosa dell'operazione
finanziaria  di  attualizzazione  del  contributo  statale,  ne'   la
sottrazione  delle  risorse  di  tale  contributo  alla  destinazione
vincolata agli investimenti impressa dalla legge n. 145 del 2018:  la
norma censurata,  infatti,  continua  a  non  fornire  una  effettiva
copertura  agli  oneri  per  interessi  conseguenti  alle  operazioni
finanziarie. 
    Essa si pone quindi in contrasto con il principio per cui  «resta
esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi  derivanti  da  entrate  in  conto
capitale», stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera c),  della  legge
n. 196 del 2009, che e' attuativo dell'art. 81, terzo comma, Cost.  e
che risulta applicabile anche alle Regioni in  forza  del  successivo
art. 19. 
    6.2.- Deve pertanto dichiararsi  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020,  che  modifica
l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. 
    Sono assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    7.- E' poi impugnato l'art. 6 della legge reg.  Siciliana  n.  13
del  2019,  che,  al  comma  1,  demanda  alla  Giunta  regionale  la
promozione  di  «un  piano  straordinario   di   valorizzazione   e/o
dismissione del  patrimonio  immobiliare  disponibile  delle  aziende
sanitarie [...] da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto,
a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi  delle  disposizioni
statali o regionali vigenti». La norma  regionale  ha  il  dichiarato
fine  di  «ridurre  l'impatto  finanziario  sul   sistema   sanitario
regionale delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  della  legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3,  che  ha  posto  a  carico  del  Fondo
sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo  2,
comma 46, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  tra  il  Ministero
dell'Economia e la Regione siciliana». 
    Il comma 2 della  stessa  disposizione  prevede  inoltre  che  le
aziende  sanitarie,  entro  il  31  dicembre  2019,  «definiscono  la
ricognizione  e  la  valutazione  del  patrimonio   immobiliare   non
strettamente destinato alle attivita' sanitarie, oggetto del piano di
cui al comma 1». 
    7.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la  norma
impugnata, pur avendo «lo scopo di attenuare l'onere del mutuo  posto
in capo al risultato di gestione corrente»,  utilizzerebbe  i  ricavi
delle vendite del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie  per
coprire disavanzi di gestione, con cio' violando  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in relazione a  quanto  prevede  l'art.  29,  comma  1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,   n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 
    Quest'ultimo, infatti, stabilirebbe l'obbligatoria iscrizione dei
proventi  delle  cessioni  delle  immobilizzazioni  degli  enti   del
Servizio sanitario regionale (SSR)  in  una  riserva  del  patrimonio
netto, escludendo cosi' che questi possano influenzare  il  risultato
economico  dell'esercizio  coprendo  un  onere  corrente   quale   il
finanziamento  delle  quote  residue  di  capitale  e  interessi  del
prestito richiamato dalla norma impugnata. 
    7.2.- Va  anzitutto  disattesa  la  richiesta  di  dichiarare  la
cessazione della materia  del  contendere  della  questione  motivata
dalla resistente con l'assenza di concreta applicazione  della  norma
regionale,  non  avendo  le  aziende  sanitarie  svolto   l'attivita'
propedeutica all'attuazione del piano di dismissione patrimoniale nel
termine previsto dal comma 2 dell'impugnato art. 6. 
    Valgono al riguardo gli stessi motivi gia' illustrati al punto 6.
in riferimento ad analoga istanza. 
    7.3.- La questione e' fondata. 
    La  norma   impugnata   introduce   un   piano   di   dismissione
straordinario espressamente destinato  alla  riduzione  degli  oneri,
gravanti sul bilancio regionale, del mutuo a suo tempo contratto  per
estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006; non  e'  pertanto  in
alcun modo sostenibile l'argomento della difesa regionale secondo cui
la suddetta norma destinerebbe, invece, «nuove risorse  alle  aziende
sanitarie che  le  impiegherebbero  in  conformita'  alla  disciplina
statale». 
    7.3.1.-  Cio'  premesso,  la  descritta  finalita'  della   norma
impugnata contrasta con uno dei «[p]rincipi di valutazione  specifici
del settore sanitario» individuati dall'art. 29 del d.lgs. n. 118 del
2011 e, in particolare, con le disposizioni, evocate dal  ricorrente,
contenute nella lettera c) del comma 1. 
    Queste prescrivono l'iscrizione dei contributi in conto  capitale
assegnati dalla Regione agli enti sanitari in  un'apposita  voce  del
patrimonio netto e, laddove impiegati per l'acquisizione  di  cespiti
ammortizzabili, ne prevedono lo storno «a proventi  con  un  criterio
sistematico,  commisurato  all'ammortamento  dei   cespiti   cui   si
riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso». 
    La stessa norma prevede inoltre che, nel caso di cessione di beni
acquisiti tramite contributi in  conto  capitale,  le  disponibilita'
generate dalla dismissione sono destinate a reinvestimenti, ai  quali
parimenti si applica il metodo  della  sterilizzazione  dei  relativi
ammortamenti; se la cessione genera  una  plusvalenza,  questa  viene
direttamente iscritta in una  riserva  del  patrimonio  netto,  senza
influenzare il risultato economico dell'esercizio. 
    Ai fini che  qui  rilevano,  va  infine  segnalato  che  l'ultimo
periodo  della  norma   in   esame   estende   l'applicazione   delle
disposizioni ora richiamate «anche ai contributi  in  conto  capitale
dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati
all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' a conferimenti,  lasciti  e
donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di
altri soggetti pubblici o privati». 
    Puo'  pertanto  affermarsi  che,  in  forza  delle  modalita'  di
rappresentazione contabile indicate dall'art. 29,  comma  1,  lettera
c), del d.lgs. n. 118 del 2011,  la  dismissione  dei  beni  immobili
degli enti  sanitari  genera  disponibilita'  che  non  costituiscono
proventi di gestione e che devono  essere  mantenute  nel  patrimonio
netto. 
    La disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 118  del  2011  e'
infatti volta a «riservare - per preservare gli  equilibri  di  parte
corrente - l'utilizzazione del fondo sanitario alle spese per i LEA e
per gli altri servizi sanitari, ove risulti ulteriore disponibilita',
e, al contrario, [ad]  attribuire  alla  programmazione  nazionale  e
regionale la determinazione e l'impiego  dei  finanziamenti  a  fondo
perduto per investimenti e acquisizioni di beni  durevoli»  (sentenza
n. 157 del 2020). 
    L'inserimento,  operato  dalla  norma  censurata,   del   cespite
dell'ente sanitario  nel  piano  straordinario  di  valorizzazione  o
dismissione  ne  comporta,  invece,   l'uscita   dal   circuito   del
finanziamento  degli  investimenti  sanitari  facendo  si'   che   le
disponibilita' generate dalla sua dismissione  vengano  sviate  dalla
destinazione al reinvestimento per essere utilizzate in  maniera  non
consentita a coprire spese correnti quali sono, nella specie, le rate
di un mutuo. 
    7.3.2.-  D'altro  canto,  laddove  il  legislatore   statale   ha
ravvisato specifiche esigenze, ha provveduto a derogare espressamente
alle norme di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118
del 2011, cosi' confermandone, pero', in via ordinaria, il  carattere
di principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    In questo senso, l'art. 6, comma 2-sexies, del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 24  febbraio
2012, n. 14, ha consentito alle Regioni non assoggettate a  piano  di
rientro di procedere, in parziale deroga alla richiamata previsione e
fino al 31 maggio 2012, «al ripiano del disavanzo sanitario  maturato
al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili»;  un  ulteriore
utilizzo delle plusvalenze derivanti dalle ora citate  operazioni  di
vendita di immobili e' stato  poi  autorizzato,  sempre  in  parziale
deroga all'art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del  2011,
dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. 
    7.3.3.- La disposizione impugnata viola quindi l'art. 117,  terzo
comma, Cost.,  ponendosi  in  contrasto  con  il  principio  espresso
dall'evocato parametro interposto. 
    L'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 va,  pertanto,
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    8.- Quanto alle residue questioni, relative agli artt. 12,  comma
1, lettere a), b) e d), e 15 della legge reg.  Siciliana  n.  13  del
2019,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   rinunciato
all'impugnativa con due distinti atti depositati:  il  primo,  il  28
maggio 2021, in conformita' alla delibera del Consiglio dei  ministri
del 12 maggio 2021, limitatamente all'art. 12, comma 1,  lettere  a),
b) e d); il secondo, direttamente in  udienza,  in  conformita'  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021,  limitatamente
all'art. 15. 
    La Regione Siciliana ha accettato la rinuncia all'impugnativa del
richiamato art. 12, comma 1, lettere a), b) e  d),  mentre  ha  preso
atto in udienza di quella relativa all'art. 15. 
    8.1.- Cio' premesso, limitatamente alla  questione  promossa  nei
confronti dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019,  il
processo deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art.  23,  comma  1,
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale. 
    Invece, in difetto di accettazione ma anche di  un  interesse  da
parte della Regione Siciliana a coltivare il giudizio, va  dichiarata
la cessazione della materia del contendere della  questione  promossa
nei confronti dell'art. 15 della stessa legge impugnata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL
n. 476 'Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno  2019.
Legge di  stabilita'  regionale'),  nel  testo  vigente  prima  delle
modifiche apportate dall'art. 2 della legge della  Regione  Siciliana
14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria); 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge reg. Siciliana n. 23 del 2020,  che  modifica  l'art.  5  della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2019; 
    3) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2019; 
    4) dichiara estinto il processo limitatamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere a),  b)  e
d),  della  legge  reg.  Siciliana  n.  13  del  2019,  promosse,  in
riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
con il ricorso n. 99 del 2019 indicato in epigrafe; 
    5) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  15  della  legge
reg. Siciliana n. 13 del 2019, promosse, in  riferimento  agli  artt.
81, terzo comma,  e  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 99 del  2019
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE