N. 166 SENTENZA 23 giugno - 23 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Disciplina
  dell'attivita' funeraria, di  cremazione  e  di  dispersione  delle
  ceneri - Attribuzione ai Comuni della facolta' di approvare, previo
  parere obbligatorio ma non  vincolante  della  ASL  competente,  la
  costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti  o
  la costruzione di crematori, a una distanza inferiore  ai  duecento
  metri dai centri abitati - Violazione dei principi fondamentali  in
  materia di tutela della salute - Illegittimita' costituzionale. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Disciplina
  dell'attivita' funeraria, di  cremazione  e  di  dispersione  delle
  ceneri - Attribuzione ai Comuni della  facolta'  di  approvare,  in
  deroga  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  sentita  la   ASL
  competente, la costruzione di case del commiato e di case funerarie
  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione   dei   principi
  fondamentali in materia di tutela della  salute  -  Non  fondatezza
  della questione. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Disciplina
  dell'attivita' funeraria, di  cremazione  e  di  dispersione  delle
  ceneri  -  Filtri  per  il  trattamento  dei  gas  derivanti  dalla
  decomposizione  -  Previsione  che  l'autorizzazione  all'uso   sia
  rilasciata dal competente Dipartimento regionale  o  dal  Ministero
  della salute - Violazione della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello  Stato
  e degli enti pubblici nazionali - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, artt. 1, commi 1 e
  2, e 2, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo. 
(GU n.30 del 28-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio  2020,
n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre  2008,  n.
34 (Norme in materia di attivita' funeraria, cremazione e dispersione
delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  omeoterma,  per  la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e  per
il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge  regionale
29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2018 e bilancio  pluriennale  2018-2020  della  Regione
Puglia - legge di stabilita' regionale 2018) e disposizioni varie  in
materia di opere pubbliche», promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020, depositato
in cancelleria l'8 settembre 2020, iscritto al  n.  80  del  registro
ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  22  giugno  2021  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi l'avvocata dello Stato Daniela Canzoneri per il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e
l'avvocata Paola Ambruosi per la Regione Puglia; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020 e depositato l'8
settembre 2020, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2020,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della  legge
della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16,  recante  «Modifiche  alla
legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in  materia
di attivita'  funeraria,  cremazione  e  dispersione  delle  ceneri),
modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per  la
protezione della fauna  selvatica  omeoterma,  per  la  tutela  e  la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il  prelievo
venatorio), disposizioni attuative della legge della  Regione  Puglia
29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2018 e bilancio  pluriennale  2018-2020  della  Regione
Puglia - legge di stabilita' regionale 2018) e disposizioni varie  in
materia di opere pubbliche»,  per  violazione  dell'art.  117,  commi
secondo, lettera  g),  e  terzo,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  (Approvazione
del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art.  28
della legge 1° agosto  2002,  n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
infrastrutture e trasporti), e all'art. 77, comma 3,  del  d.P.R.  10
settembre 1990, n.  285  (Approvazione  del  regolamento  di  polizia
mortuaria). 
    2.- L'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n.  16  del  2000,
che sostituisce integralmente l'art. 4, comma  3,  della  legge  reg.
Puglia n. 34 del 2008, viene censurato in riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., relativamente all'art. 338 del regio  decreto  n.
1265 del 1934 (d'ora in avanti: t.u. leggi  sanitarie).  Quest'ultima
disposizione,   dettata   a   presidio   di   esigenze   di    natura
igienico-sanitaria,  viene  ritenuta  principio  fondamentale   della
materia «tutela della salute». 
    2.1.-  Secondo   il   ricorrente,   la   disposizione   impugnata
consentirebbe di derogare alla fascia di rispetto di  duecento  metri
dai centri abitati  per  la  costruzione  di  nuovi  cimiteri  o  per
l'ampliamento di quelli esistenti, a condizioni  diverse  rispetto  a
quelle previste dal citato principio fondamentale. 
    In particolare, la norma regionale censurata  stabilisce  che  il
Consiglio  comunale  possa  autorizzare  la  deroga  alla  fascia  di
rispetto «nei casi di reale necessita'»,  «sentita  l'ASL  competente
per territorio». 
    Viceversa, il principio fondamentale di cui all'art. 338,  quarto
comma,  t.u.  leggi  sanitarie  consente  al  Consiglio  comunale  di
approvare la deroga alla fascia di rispetto sulla base  dei  seguenti
presupposti:  «previo  parere  favorevole  della  competente  azienda
sanitaria locale»; «non oltre il limite di 50 metri»; e quando, anche
alternativamente,  «a)  risulti  accertato   che,   per   particolari
condizioni  locali,  non  sia  possibile  provvedere  altrimenti;  b)
l'impianto cimiteriale sia  separato  dal  centro  urbano  da  strade
pubbliche   almeno   di   livello   comunale,   sulla   base    della
classificazione prevista ai sensi della legislazione  vigente,  o  da
fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da  ponti  o  da
impianti ferroviari». 
    3.- La seconda disposizione impugnata e' il comma 2  dell'art.  1
della legge reg. Puglia n. 16 del 2020,  che  ha  aggiunto  il  comma
3-bis all'art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008,  consentendo
al Comune di autorizzare nei centri abitati la realizzazione di  case
funerarie  e  di  strutture  per  il  commiato.   Tali   costruzioni,
disciplinate dall'art. 17 della stessa legge reg. Puglia  n.  34  del
2008, la  cui  rubrica  recita  «Strutture  per  il  commiato»,  sono
deputate, secondo il comma 2, lettere a) e b), dell'indicato art. 17,
alla «esposizione delle salme e dei feretri, anche  a  cassa  aperta,
per lo svolgimento delle cerimonie funebri» (case funerarie)  e  alla
«esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro  chiuso»
(sala del commiato). 
    Nei confronti del citato art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia
n.  16  del  2020,  l'atto  di  impugnazione  lamenta  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera g), nella materia  «ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali», nonche' dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento
all'art. 338, primo comma, t.u. leggi sanitarie. 
    3.1.- Per  quanto  attiene  alla  prima  censura,  il  ricorrente
sostiene che la competenza  esclusiva  del  legislatore  statale,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  g),  sarebbe  comprovata
dal rinvio che il disegno di legge n. 1611 del  2014  (Disciplina  in
materia funeraria) avrebbe fatto alla  disciplina  della  materia  da
parte di una  fonte  statale,  qual  e'  il  regolamento  di  polizia
mortuaria, di cui al d.P.R.  n.  285  del  1990.  In  senso  analogo,
deporrebbe il riferimento al medesimo regolamento  operato  dall'art.
3,  comma  1,  lettera  i),  della  legge  30  marzo  2001,  n.   130
(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione  delle  ceneri),
ai fini  della  disciplina  delle  «sale  attigue  ai  crematori  per
consentire il rispetto dei riti di commemorazione del  defunto  e  un
dignitoso commiato». 
    3.2.- Con la seconda censura promossa con  riguardo  al  medesimo
art. 1, comma  2,  della  legge  reg.  Puglia  n.  16  del  2020,  il
ricorrente si duole del contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione all'art. 338, primo comma, t.u. leggi sanitarie. 
    L'atto di impugnazione contesta,  infatti,  la  violazione  della
fascia di rispetto, che deve separare i cimiteri dai centri  abitati,
in quanto ritenuta vincolante anche per la realizzazione  delle  case
funerarie  e  delle  strutture  di  commiato.  Queste  -  secondo  il
ricorrente - sarebbero assimilabili ai cimiteri, in linea con  quanto
desumibile dalla stessa giurisprudenza amministrativa  della  Regione
Puglia (il ricorso richiama, in proposito, la sentenza del  Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,  14
giugno 2019, n. 1030). 
    4.- Infine, la terza disposizione impugnata e' l'art. 2, comma 1,
della legge reg. Puglia n. 16  del  2020,  che  introduce  tre  commi
aggiuntivi all'art. 14-bis della legge reg. Puglia n.  34  del  2008,
relativi ai sistemi di sepoltura e  ai  filtri  assorbenti  necessari
alla  depurazione  dei  gas  derivanti  dai  processi   di   naturale
decomposizione. In particolare, il  comma  2-ter  prevede  che  «[i]l
fabbricante  del  filtro  deve  essere  in  possesso   di   specifica
certificazione e il suo uso deve essere previamente  autorizzato  dal
competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute». 
    4.1.- Secondo il ricorrente, l'art. 2, comma 1, della legge  reg.
Puglia n. 16 del 2020 violerebbe, in primo luogo, l'art. 117, secondo
comma,  lettera  g),  nella  materia  «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la' dove
la  legge  regionale  andrebbe  a  disciplinare  «unilateralmente   e
autoritativamente» le attribuzioni di un organo statale. 
    4.2.- In secondo luogo, la disposizione impugnata si porrebbe  in
contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  relativamente  alla
norma interposta di cui all'art. 77, comma 3, del d.P.R. n.  285  del
1990 (d'ora in avanti anche: Regolamento di polizia mortuaria). 
    Il ricorrente argomenta che, in un ambito squisitamente  tecnico,
quale la disciplina dei filtri, le norme secondarie, di cui al d.P.R.
n. 285 del 1990, possono essere fonti di principi fondamentali  della
materia «tutela della salute». Sarebbe  coerente  con  tale  funzione
l'art. 77, comma 3, del citato regolamento, la' dove prevede che  «il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio  superiore  di  sanita',
puo' autorizzare l'uso di valvole o di  altri  dispositivi  idonei  a
fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione». 
    In particolare, l'indicato art. 77, comma 3,  viene  interpretato
nel senso che l'autorizzazione relativa alle  prescrizioni  normative
di tipo igienico-sanitarie, richieste per l'uso delle valvole e degli
altri dispositivi filtranti, spetterebbe al Ministero della  sanita',
mentre  le  Regioni  dovrebbero  limitarsi  ad  approvare  i  singoli
manufatti delle societa'  produttrici  o  importatrici  di  materiali
funerari. 
    Tanto premesso, la disposizione regionale impugnata non  potrebbe
prevedere un meccanismo autorizzativo  diverso  da  quello  disegnato
dalla norma di principio. 
    5.- La Regione Puglia si  e`  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato il 16 ottobre  2020,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili o non fondate e argomentando quanto segue. 
    5.1.- In merito all'impugnazione  dell'art.  1,  comma  1,  della
legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la difesa regionale  si  duole  del
carattere  sommario   delle   censure   prospettate   dall'Avvocatura
generale, che si sarebbe limitata a richiamare la  norma  interposta,
omettendo di  fornire  una  congrua  indicazione  delle  ragioni  del
contrasto con la disposizione impugnata. La  vaghezza  della  censura
non chiarirebbe il  vulnus  arrecato  dal  legislatore  regionale  ai
principi fondamentali della  materia  «tutela  della  salute»  e,  in
specie, all'art. 338 t.u. leggi sanitarie. 
    Per converso, la difesa  regionale  adduce  che  la  disposizione
impugnata sarebbe rimasta «nel solco della norma nazionale» e che  si
potrebbe (e  si  dovrebbe)  offrire  «un'interpretazione  conforme  a
Costituzione» della previsione regionale. 
    5.2.- Relativamente, poi, all'art. 1, comma 2, della  legge  reg.
Puglia n. 16 del 2020,  la  Regione  stigmatizza  l'assenza  di  ogni
supporto argomentativo in ordine alla premessa su  cui  si  fonda  la
censura di presunta violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
g), Cost. Non  sarebbe,  infatti,  motivata  la  sussistenza  di  una
competenza  esclusiva  dello  Stato  nella  regolazione  delle   case
funerarie e delle strutture per il commiato, tanto piu' che - obietta
la parte resistente - non e' stato impugnato l'art. 17 della medesima
legge regionale, che disciplina organicamente la materia. 
    La  difesa  regionale  esclude,  del  resto,  che  la  competenza
esclusiva possa essere argomentata sulla base di un disegno di legge,
che per di piu' richiama il d.P.R. n. 285 del 1990. Questo, in quanto
fonte secondaria, non potrebbe disporre principi fondamentali, se non
quando e' chiamato a individuare «specifiche tecniche» (in tal  senso
l'atto di costituzione in giudizio richiama le sentenze  n.  180  del
2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018). 
    5.2.1.- Quanto alle censure mosse  all'art.  1,  comma  2,  della
legge reg. Puglia n. 16 del 2020, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, Cost., relativamente al  parametro  interposto  dell'art.  338
t.u. leggi sanitarie, la difesa regionale contesta che  le  strutture
del commiato  e  le  case  funerarie  possano  essere  assimilate  ai
cimiteri e che, dunque, sia giustificata la doglianza in merito  alla
generalizzata  deroga  alla  fascia  di   rispetto   prevista   dalla
disposizione regionale. 
    5.3.- Da ultimo, con  riguardo  alla  impugnazione  dell'art.  2,
comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la Regione eccepisce
l'infondatezza della questione promossa in riferimento all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  g),  Cost.  nonche'  l'inammissibilita'   o
l'infondatezza della questione posta  in  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., relativamente  al  parametro  interposto  di  cui
all'art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria. 
    5.3.1.- Sotto il primo profilo, la difesa regionale rileva che la
disposizione impugnata avrebbe inteso  meramente  riferirsi,  pur  se
«con formulazione invero generica  e  di  fatto  priva  di  contenuti
precettivi, alla necessita' che l'uso del  filtro  in  questione  sia
regolarmente autorizzato, ai sensi  della  vigente  normativa,  dagli
organi competenti (statali o regionali)». Essa invoca, pertanto,  una
interpretazione della disposizione conforme alla Costituzione. 
    5.3.2.- Con riferimento, poi, alla  seconda  censura,  la  difesa
regionale  contesta  la  doglianza  relativa  al   mancato   rispetto
dell'art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria,  poiche'
tale  fonte  secondaria  non  sarebbe  idonea  a   dettare   principi
fondamentali della materia  concorrente  «tutela  della  salute»,  in
quanto non disciplinerebbe specifiche regole tecniche. 
    6.- Il 1° giugno 2021 la Regione Puglia ha depositato una memoria
difensiva, nella quale ha ribadito l'irrilevanza e la non  fondatezza
delle questioni promosse. 
    7.- Di seguito, all'udienza del 23 giugno 2021, sia  l'Avvocatura
generale sia la difesa regionale hanno insistito  per  l'accoglimento
delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020 e depositato l'8
settembre 2020, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2020,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della  legge
della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16,  recante  «Modifiche  alla
legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in  materia
di attivita'  funeraria,  cremazione  e  dispersione  delle  ceneri),
modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per  la
protezione della fauna  selvatica  omeoterma,  per  la  tutela  e  la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il  prelievo
venatorio), disposizioni attuative della legge della  Regione  Puglia
29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2018 e bilancio  pluriennale  2018-2020  della  Regione
Puglia - legge di stabilita' regionale 2018) e disposizioni varie  in
materia di opere pubbliche»,  per  violazione  dell'art.  117,  commi
secondo, lettera  g),  e  terzo,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  (Approvazione
del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art.  28
della legge 1° agosto  2002,  n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
infrastrutture e trasporti), e all'art. 77, comma 3,  del  d.P.R.  10
settembre 1990, n.  285  (Approvazione  del  regolamento  di  polizia
mortuaria). 
    1.1.- I tre commi  impugnati  disciplinano,  rispettivamente:  la
possibilita' per il  Comune  di  approvare  deroghe  alla  cosiddetta
«fascia  di  rispetto  cimiteriale»;  la  facolta'  del   Comune   di
autorizzare la costruzione nei centri abitati di case funerarie e  di
strutture per il commiato; la competenza  ad  autorizzare  l'uso  dei
filtri di depurazione dei gas  derivanti  dai  processi  di  naturale
decomposizione cadaverica. 
    2.- Con il primo motivo di ricorso e' censurato l'art.  1,  comma
1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che sostituisce l'art.  4,
comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che «[i]n
deroga a quanto previsto dal comma 2 nei casi di reale necessita'  il
comune puo' approvare, sentita l'ASL competente  per  territorio,  la
costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la
costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento  metri
dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne». 
    La disposizione  regionale,  secondo  il  ricorrente,  violerebbe
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,   contravvenendo   al   principio
fondamentale della materia concorrente «tutela della salute», dettato
dall'art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 (d'ora in avanti anche:  t.u.
leggi sanitarie). 
    La citata norma interposta  prevede,  in  particolare:  al  primo
comma, che «[i] cimiteri devono essere  collocati  alla  distanza  di
almeno duecento  metri  dal  centro  abitato.  E'  vietato  costruire
intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di  duecento  metri
dal  perimetro  dell'impianto  cimiteriale,  quale  risultante  dagli
strumenti urbanistici vigenti nel  comune  o,  in  difetto  di  essi,
comunque quale esistente in fatto,  salve  le  deroghe  ed  eccezioni
previste dalla legge»;  e,  al  quarto  comma,  che  «[i]l  consiglio
comunale puo' approvare, previo parere  favorevole  della  competente
Azienda  sanitaria  locale,  la  costruzione  di  nuovi  cimiteri   o
l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una  distanza  inferiore  a
duecento metri dal centro abitato, purche' non  oltre  il  limite  di
cinquanta  metri,  quando  ricorrano,  anche   alternativamente,   le
seguenti condizioni: a)  risulti  accertato  dal  medesimo  consiglio
comunale che, per particolari condizioni locali,  non  sia  possibile
provvedere altrimenti; b) l'impianto  cimiteriale  sia  separato  dal
centro urbano da strade pubbliche almeno di livello  comunale,  sulla
base della  classificazione  prevista  ai  sensi  della  legislazione
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da
ponti o da impianti ferroviari». 
    2.1.- La Regione, costituita in giudizio, ha eccepito  sul  punto
la genericita' del ricorso, che si limiterebbe ad  un  mero  richiamo
alla norma interposta, omettendo di fornire una  congrua  indicazione
delle ragioni del lamentato contrasto. 
    2.2.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il  ricorso  introduttivo  motiva   la   censura,   sottolineando
«l'evidenza [della] palese violazione», rilevabile per  tabulas,  fra
quanto contemplato dalla disposizione impugnata e quanto previsto dal
parametro interposto, le cui condizioni - si sottolinea  -  «assumono
carattere  tassativo».  Al  contempo,  il  ricorso   non   manca   di
prospettare argomenti che supportano la possibilita'  di  riconoscere
all'art. 338 del r.d.  n.  1265  del  1934  la  natura  di  principio
fondamentale della materia «tutela della salute». 
    2.3.- Nel merito la questione e' fondata. 
    2.3.1.-  L'art.  338  t.u.   leggi   sanitarie   deve   ritenersi
espressione di un principio fondamentale  della  materia  concorrente
«tutela della salute», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Per giurisprudenza costante di questa Corte la qualificazione  di
una norma di fonte  statale,  quale  principio  fondamentale  di  una
materia di competenza legislativa concorrente, deve essere  valutata,
avendo riguardo al contenuto della stessa e  alla  sua  funzione  nel
sistema (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164
del 2019, n. 246 e n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007). 
    L'elemento  contenutistico  e  il  profilo  teleologico   devono,
dunque, attrarre esigenze di coerenza sistematica e di uniformita'  a
livello nazionale della disciplina. 
    In linea con questa prospettiva, l'art. 338 t.u. leggi  sanitarie
regola, con una  disposizione  di  respiro  generale,  la  cosiddetta
fascia di rispetto, finalizzata a distanziare i cimiteri  dai  centri
abitati e  dagli  edifici  di  nuova  realizzazione.  Tale  contenuto
riflette la  funzione  di  preservare  basilari  esigenze  di  natura
igienico-sanitaria,  che  si   impongono,   nei   medesimi   termini,
sull'intero  territorio  nazionale,  confermando  i   chiari   tratti
distintivi di un principio fondamentale. 
    Condivide quella medesima  natura,  e  al  contempo  presenta  un
carattere tassativo  ed  eccezionale,  la  previsione  che  detta  le
possibili deroghe alla fascia di rispetto,  vale  a  dire  il  quarto
comma dello stesso art. 338 t.u.  leggi  sanitarie,  come  modificato
dall'art. 28 della  legge  n.  166  del  2002.  A  tal  riguardo,  e'
opportuno evidenziare che la specificita' delle prescrizioni, di  per
se', non vale a escludere il  carattere  di  principio  della  norma,
qualora esse risultino legate al medesimo principio «da  un  evidente
rapporto di coessenzialita' e di necessaria  integrazione»  (sentenza
n. 355 del 1994). In particolare,  una  tale  relazione  deve,  senza
dubbio, riscontrarsi fra  la  norma  che  contempla  la  prescrizione
generale della fascia di rispetto e quella che, in  via  eccezionale,
ne consente la deroga. 
    2.3.2.-  Venendo  ora  alla  comparazione  fra  la   disposizione
impugnata e l'art. 338, quarto comma, t.u.  leggi  sanitarie,  emerge
una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga  alla
fascia di rispetto, in base  alla  norma  regionale,  e  i  tassativi
presupposti richiesti dal principio fondamentale. 
    L'art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del  2008,  come
modificato dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia  n.  16  del
2020,  consente  al  Consiglio  comunale  di  approvare  la   deroga,
richiedendo  il  parere  obbligatorio,  ma  non   vincolante,   della
competente azienda sanitaria locale. Viceversa, la disciplina statale
ritiene necessaria l'acquisizione del parere favorevole del  medesimo
organo. 
    Quanto, poi, al contenuto  della  valutazione  che  il  Consiglio
comunale e' chiamato ad operare, la disposizione regionale si  limita
a  richiedere  che  sia  accertato  che  ricorrano  «casi  di   reale
necessita'».  Per  converso,  il  principio  statale  esige,  in  via
alternativa,  o  che  ricorra  una   sostanziale   impossibilita'   a
conformarsi alla fascia  di  rispetto,  in  ragione  di  «particolari
condizioni   locali»,   sicche'   «non   sia   possibile   provvedere
altrimenti», o che sussistano specifiche e tipizzate  condizioni  dei
luoghi, idonee a giustificare  la  minore  distanza  fra  cimitero  e
centro  abitato.  Una  congrua  separazione  viene,  in  particolare,
garantita dalla presenza  di  «strade  pubbliche  almeno  di  livello
comunale [...], o [di] fiumi, laghi o dislivelli naturali  rilevanti,
ovvero [di] ponti o [di] impianti ferroviari». 
    Infine, la  norma  statale  impone  il  limite  invalicabile  dei
cinquanta metri dal centro abitato,  che  la  disposizione  regionale
neppure menziona. 
    Il complesso delle difformita' riscontrate e, dunque, il  mancato
rispetto  da  parte  della  disposizione  regionale  di   presupposti
tassativi, che, a partire dal necessario parere positivo dell'azienda
sanitaria   locale,   riflettono   generali   istanze    di    natura
igienico-sanitaria,  comportano  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg.  Puglia  n.  16
del 2020. 
    3.- La seconda disposizione impugnata - l'art. 1, comma 2,  della
citata legge regionale - ha, a sua volta, aggiunto un nuovo comma (il
3-bis) all'art. 4 della  legge  reg.  Puglia  n.  34  del  2008,  del
seguente tenore: «[i]n deroga a  quanto  previsto  dal  comma  2,  il
comune puo' approvare, nei centri abitati, in deroga  agli  strumenti
urbanistici vigenti, sentita  l'ASL  competente  per  territorio,  la
costruzione di strutture per il commiato  e  case  funerarie  di  cui
all'art. 17». 
    La censura formulata nel ricorso si incentra su due parametri. 
    E' denunciata, innanzitutto, la violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost.,  poiche'  la  regolamentazione  delle  case
funerarie e delle strutture del  commiato  atterrebbe  -  secondo  la
lettura del ricorrente - alla materia «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali»  di
competenza esclusiva dello Stato. 
    Inoltre, viene lamentato  un  contrasto  con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., relativamente all'art. 338 del r.d. n. 1265  del  1934,
in quanto, sempre secondo il ricorrente, anche per  la  realizzazione
delle strutture sopra citate  risulterebbe  vincolante,  come  per  i
cimiteri, la conformita' alla disciplina sulla fascia di rispetto. 
    3.1.- Con riferimento alla prima censura, la difesa regionale  ha
eccepito la genericita' della motivazione, nonche'  la  inadeguatezza
delle argomentazioni e degli  indici  normativi  evocati  a  supporto
della competenza legislativa statale esclusiva, di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera g), Cost. 
    3.1.1.- In via preliminare, occorre, tuttavia, rilevare d'ufficio
che difetta ab imis, nella delibera di  autorizzazione  ad  impugnare
del  Consiglio  dei  ministri,  approvata  il  7  agosto   2020,   il
riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
g), Cost., quale motivo di censura dell'art. 1, comma 2, della  legge
reg. Puglia n. 16 del 2020. 
    Il punto numero 2 della relazione allegata alla  citata  delibera
contesta, infatti, la disposizione impugnata, rinviando genericamente
alle  ragioni  indicate  nel  punto  numero  1.  Sennonche'   l'unico
parametro evocato al punto numero 1 e' - come si e' gia'  evidenziato
- l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    A tale riguardo, la giurisprudenza di questa  Corte  e'  costante
nel ritenere che, nei giudizi di legittimita' costituzionale  in  via
principale, «"deve sussistere una piena e  necessaria  corrispondenza
tra la  deliberazione  con  cui  l'organo  legittimato  si  determina
all'impugnazione ed  il  contenuto  del  ricorso,  attesa  la  natura
politica dell'atto d'impugnazione" (sentenze n. 154 del 2017 e n. 110
del 2016; nello stesso senso sentenze n. 46  del  2015,  n.  198  del
2012), poiche' "l'omissione di  qualsiasi  accenno  ad  un  parametro
costituzionale  nella  delibera  di  autorizzazione  all'impugnazione
dell'organo  politico,  comporta  l'esclusione  della  volonta'   del
ricorrente di promuovere la questione al  riguardo,  con  conseguente
inammissibilita' della questione che,  sul  medesimo  parametro,  sia
stata proposta dalla difesa nel ricorso" (sentenza n. 239 del  2016)»
(sentenza n. 128 del 2018). 
    Di conseguenza, la censura  relativa  alla  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., promossa con riguardo all'art.
1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, deve  dichiararsi
inammissibile. 
    3.2.- La seconda censura rivolta all'art. 1, comma 2, della legge
reg. Puglia n. 16 del 2020, riguarda  la  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., relativamente all'art. 338 t.u. leggi sanitarie. 
    La questione non e' fondata. 
    L'art. 338 t.u. leggi sanitarie disciplina la fascia di  rispetto
con riferimento ai soli cimiteri  e  non  e'  estensibile  alle  case
funerarie e alle strutture del  commiato.  Queste,  finalizzate  alla
custodia delle salme per il compimento del  periodo  di  osservazione
nonche'  alla  celebrazione  dei  riti  per  il  commiato,  non  sono
sussumibili nella nozione di cimitero, ne' tale assimilazione puo' in
alcun modo inferirsi dalla legge statale, che non le disciplina. 
    D'altro canto, le  problematiche  di  natura  igienico-sanitaria,
correlate ai cimiteri, non sono le medesime che  si  pongono  per  le
case funerarie e per le strutture del  commiato,  con  riguardo  alle
quali il legislatore pugliese ha,  comunque,  richiesto  il  rispetto
delle  caratteristiche  igienico-sanitarie  «previste   dalle   norme
comunitarie e  nazionali  per  i  servizi  mortuari  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate» (art. 17, comma  4,  della
legge reg. Puglia n. 34 del 2008). 
    Non trovando, dunque, applicazione il principio  fondamentale  di
cui all'art. 338 t.u.  leggi  sanitarie,  si  deve  ritenere  che  la
Regione Puglia abbia legittimamente disciplinato il profilo  relativo
alla collocazione di tali strutture.  In  assenza  di  una  normativa
statale, infatti, le Regioni, secondo  un  orientamento  costante  di
questa Corte, possono «esercitare le proprie potesta' legislative  di
tipo concorrente», senza dover «attendere l'eventuale  determinazione
dei principi fondamentali da parte dello Stato» (sentenza n.  94  del
2003). 
    In particolare, se in un primo momento - con l'art. 35, comma  1,
lettera a), della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010,  n.  4
(Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali), modificativo
dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34  del  2008  -  la
Regione ha ritenuto di ricomprendere le strutture  del  commiato  fra
quelle la cui costruzione doveva attenersi  agli  stessi  presupposti
richiesti per la  fascia  di  rispetto  relativa  ai  cimiteri,  tale
originaria scelta  non  comporta  alcun  vincolo  per  le  successive
determinazioni legislative della medesima Regione. 
    La decisione regionale di estendere a taluni ambiti  il  rispetto
di regole che  il  legislatore  statale  ha  dettato  per  differenti
contesti, e che solo per questi rilevano quali principi  fondamentali
della  materia,  non  puo',  infatti,  attrarre,  per  una  sorta  di
proprieta' transitiva, il vincolo al rispetto di quei principi  anche
in settori che il legislatore statale non ha inteso contemplare. 
    Per le ragioni esposte, l'art.  1,  comma  2,  della  legge  reg.
Puglia n. 16 del  2020,  che  consente  al  Comune  di  approvare  la
costruzione di case funerarie  e  di  strutture  del  commiato  nella
fascia di rispetto cimiteriale, non viola l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione all'art. 338  t.u.  leggi  sanitarie,  in  quanto
espressione di un principio fondamentale riferito  esclusivamente  ai
cimiteri. 
    4.- Con il terzo motivo di ricorso, e' impugnato, infine,  l'art.
2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16  del  2020,  che  introduce
all'art. 14-bis della legge reg. Puglia n.  34  del  2008  tre  nuovi
commi - dal 2-bis al 2-quater -,  il  cui  contenuto  e'  di  seguito
riportato. 
    «Il sistema  di  depurazione  ha  lo  scopo  di  trattare  i  gas
derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante  l'impiego  di  un
filtro assorbente con particolari caratteristiche  fisico-chimiche  o
di un  filtro  biologico,  oppure  di  soluzioni  miste  al  fine  di
raggiungere lo scopo  primario  di  risolvere  i  problemi  igienici,
sanitari e ambientali. La capacita' di filtro  dovra'  garantire  che
non ci sia percezione olfattiva  in  atmosfera  dei  gas  provenienti
dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo  di  funzionamento
del sistema depurativo» (comma 2-bis).  «I  filtri  devono  riportare
impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla
identificativa delle caratteristiche  possedute,  secondo  i  criteri
uniformi stabiliti dai competenti enti di  normazione,  ai  fini  del
controllo. Il fabbricante del  filtro  deve  essere  in  possesso  di
specifica  certificazione  e  il  suo  uso  deve  essere  previamente
autorizzato dal competente Dipartimento  regionale  o  dal  Ministero
della salute» (comma 2-ter). «Al fine di  uniformare  sul  territorio
regionale il sistema di sepoltura, i comuni devono adeguare i  propri
regolamenti in materia di  polizia  mortuaria  entro  novanta  giorni
dalla data della pubblicazione  della  presente  disposizione,  e  ne
dispongono i controlli» (comma 2-quater). 
    La censura formulata nel ricorso si incentra su due parametri. 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 2, comma  1,  della  legge  reg.
Puglia   n.   16   del   2020,   introducendo   «unilateralmente    e
autoritativamente» attribuzioni ad un organo dello Stato,  violerebbe
l'art. 117, secondo  comma,  lettera  g),  Cost.,  che  riserva  alla
legislazione  statale  esclusiva  la  materia   dell'«ordinamento   e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali». 
    La medesima disposizione impugnata  violerebbe,  inoltre,  l'art.
117, terzo comma,  Cost.,  ponendosi  in  contrasto  con  i  principi
fondamentali  dettati,  nella  materia  concorrente   «tutela   della
salute», dall'art. 77, comma 3, del d.P.R. n. 285 del 1990 (d'ora  in
avanti: Regolamento di polizia mortuaria), secondo cui «[i]l Ministro
della sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  puo'
autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a  fissare
ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione». 
    5.- Alla luce delle  motivazioni  addotte  a  corredo  delle  due
censure, occorre, preliminarmente, riferire  entrambe  le  questioni,
poste dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  al  mero  inciso
dell'art. 2, comma 1, della legge reg.  Puglia  n.  16  del  2020  il
quale, nell'introdurre un nuovo comma  2-ter  all'art.  14-bis  della
legge reg. Puglia n. 34 del 2008, prevede che l'uso dei filtri  debba
essere previamente  autorizzato  dal  Dipartimento  regionale  o  dal
Ministero della salute. 
    5.1.- Con  riguardo  alla  prima  censura,  la  difesa  regionale
obietta che la disposizione impugnata si limiterebbe a riferirsi «con
formulazione  invero  generica  e  di  fatto   priva   di   contenuti
precettivi, alla necessita' che l'uso del  filtro  in  questione  sia
regolarmente autorizzato, ai sensi  della  vigente  normativa,  dagli
organi competenti (statali o regionali)». Di conseguenza,  basterebbe
tale interpretazione a superare il contrasto con l'art. 117,  secondo
comma, lettera  g),  Cost.,  relativo  alla  materia  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali». 
    5.2.- L'interpretazione proposta dalla difesa regionale non  puo'
essere accolta e la questione e' fondata. 
    La disposizione  impugnata  delinea  una  competenza  alternativa
dell'organo statale  rispetto  a  quella  dell'organo  regionale  per
l'autorizzazione all'uso dei filtri. 
    Cosi' facendo, essa rende fungibili le  loro  attribuzioni  e  si
pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  g),  Cost.,
che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la  disciplina
dell'ordinamento e dell'organizzazione dei suoi organi. 
    D'altro canto, e' proprio  la  prospettiva  dell'alternativa  fra
l'autorizzazione del Dipartimento regionale e  quella  del  Ministero
della  salute  ad  ostacolare  la  possibilita'  di  interpretare  la
disposizione  impugnata  nel  solco  della  normativa  statale,  come
propone la difesa regionale. 
    La fungibilita' di attribuzioni fra organi  statale  e  regionale
non puo' essere ricondotta all'alveo della ben  diversa  ripartizione
di competenze disegnata a livello statale. 
    In particolare, l'art. 77, comma 3, del  Regolamento  di  polizia
mortuaria  assegna  al  «Ministro  della  sanita'»  il   compito   di
autorizzare l'uso  di  valvole  o  di  altri  dispositivi  idonei  al
medesimo fine, avendo riguardo, secondo la  circolare  del  Ministero
della salute 11 dicembre 2015, n. 36158 (Autorizzazioni previste  dal
Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77  terzo
comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285), all'«autorizzazione recante
una  regola  tecnica   di   natura   igienico-sanitaria,   [...]   da
considerarsi  come  provvedimento  sostanzialmente  normativo».   Per
converso,  secondo  la  medesima  circolare,  alle   Regioni   spetta
autorizzare i singoli manufatti, verificando la  loro  corrispondenza
alle prescrizioni tecniche fornite. 
    In definitiva, l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia  n.  16
del 2020, se ben puo' attribuire al Dipartimento regionale il compito
di autorizzare l'uso dei filtri, in linea con  la  normativa  statale
che riferisce tale competenza ai  singoli  manufatti,  per  converso,
viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.,  nella  parte  in
cui assegna la medesima competenza in alternativa al Ministero  della
salute. 
    5.3.-  Da  ultimo,  deve  ritenersi  assorbita  la  questione  di
legittimita' costituzionale promossa con riguardo al medesimo  inciso
dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia  n.  16  del  2020,  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente  all'art.
77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione  Puglia  7  luglio  2020,  n.  16,  recante
«Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008,  n.  34  (Norme  in
materia  di  attivita'  funeraria,  cremazione  e  dispersione  delle
ceneri), modifiche alla legge  regionale  20  dicembre  2017,  n.  59
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  omeoterma,  per  la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e  per
il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge  regionale
29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2018 e bilancio  pluriennale  2018-2020  della  Regione
Puglia - legge di stabilita' regionale 2018) e disposizioni varie  in
materia di opere pubbliche»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole  «o
al Ministero della salute»; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg.  Puglia  n.  16
del 2020, promossa dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g),  Cost.,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg.  Puglia  n.  16
del 2020, promossa dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE