N. 212 SENTENZA 20 luglio - 11 novembre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Fondo  per  il
  trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Incremento,  anche
  oltre i limiti  stabiliti  dalla  legge  statale,  con  i  risparmi
  derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno  ad  personam
  erogato al  personale  giornalista  regionale  -  Violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei
  principi di coordinamento della finanza pubblica  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Toscana   -   Personale
  giornalista  del  ruolo  unico  regionale,  in  servizio  a   tempo
  indeterminato presso l'Agenzia  di  informazione  degli  organi  di
  governo della Regione  e  presso  l'Ufficio  stampa  del  Consiglio
  regionale - Inquadramento nella categoria D del CCNL  del  comparto
  Funzioni  locali  -  Attribuzione  di  un   assegno   ad   personam
  riassorbibile - Ricorso del  Governo  -  Lamentata  violazione  dei
  principi  di  uguaglianza,  di  equilibrio  del  bilancio  e  della
  competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non
  fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69, artt.  1,  commi
  1, 2, 3 e 5, 3 e 8. 
- Costituzione, artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117,  commi  secondo,
  lettera l), e terzo. 
(GU n.46 del 17-11-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1, 2, 3 e 5, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio  2020,
n. 69  (Inquadramento  del  personale  giornalista  assunto  a  tempo
indeterminato. Modifiche alla  l.r.  43/2006  e  alla  l.r.  9/2011),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 21-24 settembre 2020, depositato in cancelleria  il  22
settembre 2020, iscritto  al  n.  88  del  registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  giugno  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto,  ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  18
maggio 2021 e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 luglio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 21-24 settembre 2020  e  depositato
il 22 settembre 2020 (reg. ric. n. 88 del 2020),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e  dell'art.  8  della
legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento  del
personale giornalista assunto a tempo indeterminato.  Modifiche  alla
l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), in riferimento agli  artt.  3,  81,
97,  primo  comma,  e  117,  secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione,  in  relazione  agli  artt.  1,  2  e  40  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)   e
all'art. 9 della legge  7  giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni); con lo stesso ricorso il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020,  in  riferimento
all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,
recante «Modifiche e integrazioni al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),  f),  g),
h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7  agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 
    2.- L'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e  l'art.  8  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2020  sono  impugnati  in  quanto  disciplinano  il
trattamento economico e giuridico dei dipendenti  pubblici  in  luogo
della  contrattazione  collettiva,  cosi'  invadendo  la   sfera   di
competenza esclusiva del legislatore statale e determinando, a  detta
del ricorrente, un illegittimo aumento della spesa pubblica. 
    Il Presidente del Consiglio dei  ministri  rappresenta,  infatti,
che gli artt. 1, commi 1 e 2, e 8 della legge reg. Toscana n. 69  del
2020 prevedono l'inquadramento del personale  giornalista  del  ruolo
unico regionale, in servizio a tempo indeterminato  presso  l'Agenzia
di informazione degli  organi  di  governo  della  Regione  e  presso
l'Ufficio stampa del  Consiglio  regionale,  nella  categoria  D  del
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni
locali e dispongono l'attribuzione a tale personale di un assegno  ad
personam  riassorbibile,  per  la  remunerazione   delle   differenze
retributive con il trattamento economico piu' favorevole  attualmente
in  godimento;  inoltre,  l'art.  1,  comma   3,   demanda   ad   una
deliberazione della Giunta regionale l'attuazione delle  disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1, compresa la definizione delle tabelle  di
equiparazione, e l'art. 1, comma  5,  limita  nel  tempo  l'efficacia
dello  stesso  art.  1,  fino  alla  sottoscrizione   del   contratto
integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni  locali  per  il
triennio 2016-2018. 
    2.1.-  Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
suddette disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost., che attribuisce al legislatore  statale  la
competenza  esclusiva  in  materia  di  ordinamento  civile,  sia  in
relazione agli artt. 1, 2 e 40  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  che
riservano  alla   contrattazione   collettiva   la   disciplina   del
trattamento  economico  e  giuridico  del  personale  pubblico  e  la
definizione delle tabelle di equiparazione, sia in relazione all'art.
9 della legge n. 150 del 2000, che affida ad  una  speciale  area  di
contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative
della   categoria   dei   giornalisti,    l'individuazione    e    la
regolamentazione dei profili  professionali  del  personale  pubblico
addetto agli uffici stampa istituzionali. 
    2.2.-  Inoltre,  la  disciplina  recata  dalla  norma   regionale
impugnata sarebbe in contrasto con il principio di  uguaglianza,  che
impone l'uniformita' del trattamento dei dipendenti pubblici su tutto
il  territorio  nazionale,  in  ragione  del  differente  trattamento
giuridico ed economico derivante ai dipendenti della Regione  Toscana
dall'applicazione  delle  tabelle  di  equiparazione  definite  dalla
Giunta, in luogo di quelle rimesse alla contrattazione collettiva. 
    L'effetto della violazione non sarebbe eliminato  dalla  clausola
di cedevolezza e  dal  fatto  che  le  disposizioni  impugnate  hanno
effetto fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo
al CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018. 
    2.3.-  Peraltro,  prosegue  il  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, l'illegittimita' delle disposizioni impugnate non  potrebbe
ritenersi sanata dall'art. 1, comma  160,  della  legge  27  dicembre
2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)  -
che ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 9 della legge n. 150 del 2000
- adottato dal legislatore  statale  dopo  le  pronunce  della  Corte
costituzionale   con   cui   si   e'   dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale delle norme regionali che  prevedevano  l'applicazione
del  contratto  giornalistico,  non  negoziato  dall'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), agli
addetti agli uffici stampa regionali. 
    Invero, per effetto di tali pronunce, agli  addetti  agli  uffici
stampa istituzionali dipendenti pubblici,  a  cui  era  applicato  il
contratto giornalistico, viene ora applicato  il  CCNL  del  comparto
Funzioni locali 2016-2018 che e' meno favorevole, pertanto l'art.  1,
comma 160, della legge n. 160 del 2019 ha consentito di conservare  a
tali  lavoratori  il  trattamento  economico  in  godimento  mediante
riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile. 
    Tale previsione pero'  non  avrebbe  autorizzato  le  Regioni  ad
intervenire con proprie norme sia  perche'  la  materia  rientrerebbe
nell'ordinamento civile, la  cui  competenza  spetta  al  legislatore
statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  sia
perche' l'intervento normativo regionale  avrebbe  evidenti  riflessi
sulle poste attive di bilancio, comportando un illegittimo aumento di
spesa, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. 
    3.- Con  lo  stesso  ricorso  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato anche l'art. 3 della legge reg. Toscana  n.  69
del  2020,  che  prevede  che  il  limite  delle  risorse   destinate
annualmente al trattamento accessorio di cui all'art.  23,  comma  2,
del d.lgs. n. 75 del  2017  e'  stabilmente  incrementato,  ai  sensi
dell'art. 67, comma 2, lettera d), del  CCNL  del  comparto  Funzioni
locali  2016-2018,  per  effetto  dei  risparmi  che  conseguono   al
progressivo riassorbimento dell'assegno "ad personam" di cui all'art.
1, comma 2, della legge regionale impugnata. 
    3.1.-  Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
disposizione sarebbe in contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. poiche', regolando il riassorbimento degli  assegni
ad personam degli addetti agli uffici stampa regionali, interverrebbe
in  una  materia   riservata   alla   contrattazione   collettiva   e
disciplinata dall'art. 67  del  CCNL  del  comparto  Funzioni  locali
2016-2018. 
    3.2.- Inoltre, essendo i risparmi destinati  ad  incrementare  il
limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75  del  2017,  che
integra un principio di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  la
norma violerebbe anche gli artt. 81, 97, primo comma,  e  117,  terzo
comma, Cost. 
    4.- La Regione Toscana, con atto depositato il 29  ottobre  2020,
si e' costituita in giudizio rappresentando di aver adottato la legge
regionale impugnata in esito alle osservazioni con cui la  Corte  dei
conti, sezione regionale di controllo per  la  Toscana,  in  sede  di
parifica del rendiconto regionale per l'esercizio  finanziario  2019,
aveva sollevato dubbi  di  legittimita'  costituzionale  della  legge
della Regione Toscana 2  agosto  2006,  n.  43  (Istituzione  di  due
strutture speciali per le attivita'  di  informazione  del  Consiglio
regionale e degli organi di governo  della  Regione)  e  della  legge
della Regione Toscana  9  marzo  2011,  n.  9,  recante  «Istituzione
dell'ufficio stampa per le attivita' di  informazione  del  Consiglio
regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto  2006,
n. 43 (Istituzione di due strutture  speciali  per  le  attivita'  di
informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo  della
Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010,  n.  54
(Disposizioni transitorie  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
informazione del Consiglio regionale)», che applicavano il  contratto
giornalistico al personale che svolgeva le attivita' di  informazione
del Consiglio e della Giunta regionale. 
    4.1.- La Corte dei conti, prosegue la  Regione  Toscana,  avrebbe
prospettato la  necessita'  di  un  intervento  correttivo  anche  in
ragione delle decisioni della Corte costituzionale, con cui e'  stata
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale   di   norme   regionali
analoghe alle leggi reg. Toscana n. 43 del 2006 e n. 9 del  2011  che
avevano previsto l'applicazione del contratto giornalistico, dovendo,
invece, applicarsi il CCNL del  comparto  Funzioni  locali  2016-2018
che, all'art 18-bis, ha istituito nuovi profili professionali per  le
attivita' di comunicazione e informazione all'interno della  pubblica
amministrazione. 
    4.2.- Secondo la Regione  Toscana,  l'assenza  di  una  specifica
contrattazione sul punto avrebbe reso difficile  l'inquadramento  del
nuovo personale  e  il  mantenimento  del  trattamento  economico  di
maggior  favore  in  godimento  per  effetto  dell'applicazione   del
contratto  giornalistico,  sebbene  tale   mantenimento   sia   stato
autorizzato dall'art. 1, comma 160,  della  legge  n.  160  del  2019
mediante l'attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile  con
le modalita' e nelle misure previste dai futuri contratti  collettivi
nazionali di lavoro. 
    Pertanto, gli artt. 1 e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020
avrebbero posto rimedio a tale situazione, eliminando le disposizioni
illegittime e dando attuazione all'art. 18-bis del CCNL del  comparto
Funzioni locali 2016-2018 e all'art. 1, comma 160, della legge n. 160
del 2019. 
    5.- Sempre in  quest'ottica,  prosegue  la  resistente,  andrebbe
valutato l'art. 3 della legge  reg.  Toscana  n.  69  del  2020,  che
avrebbe solo il fine di mantenere inalterato il trattamento economico
del personale giornalista che transita nel comparto  funzioni  locali
per effetto dell'art. 1 della legge regionale impugnata,  assicurando
la  continuita'  di  un  trattamento  economico  e   giuridico   gia'
attualmente in godimento e incidendo su singole posizioni individuali
in esaurimento. 
    6.- In data 27  novembre  2020  la  Federazione  nazionale  della
stampa italiana (FNSI) e l'Associazione stampa  toscana  (AST)  hanno
presentato un'opinione scritta ai sensi dell'art. 4-ter  delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
nell'ambito della quale  e'  stato  fatto  un  breve  excursus  della
normativa e della giurisprudenza costituzionale relativa agli addetti
agli uffici stampa istituzionali, ricordando  come  questa  Corte  ha
escluso l'applicabilita', ai  giornalisti  dipendenti  pubblici,  del
contratto  collettivo  nazionale  dei  giornalisti,  in  quanto   non
negoziato  dall'ARAN,  e  ha  affermato   la   necessita'   di   dare
applicazione all'art. 18-bis del CCNL del  comparto  Funzioni  locali
2016-2018, che  ha  istituito  nuovi  profili  professionali  per  le
attivita' di comunicazione e informazione all'interno della  pubblica
amministrazione. 
    6.1.-  Inoltre,  nell'ambito  dell'opinione  scritta   e'   stato
ricordato quanto gia' precisato dalla  Regione  Toscana  ovvero  che,
all'esito delle pronunce della  Corte  costituzionale  e  nelle  more
dell'adozione  di  una  contrattazione  specifica  di  raccordo   per
l'applicazione del CCNL del comparto Funzioni locali al personale  al
quale  sia  stato  applicato  il  contratto   dei   giornalisti,   e'
intervenuto l'art. 1, comma 160, della legge n.  160  del  2019,  che
consente il riconoscimento in favore degli addetti agli uffici stampa
di un assegno ad personam riassorbibile. 
    6.2.- Pertanto, gli amici curiae ritengono  che  la  legge  della
Regione Toscana oggetto di impugnazione abbia  dato  attuazione  alla
suddetta  legge  n.  160  del  2019,   garantendo   la   salvaguardia
retributiva dei lavoratori, con effetto fino all'attuazione dell'art.
18-bis del CCNL del  comparto  Funzioni  locali  2016-2018,  mediante
l'adozione di una contrattazione collettiva di raccordo per applicare
il CCNL del comparto Funzioni locali  al  personale  che  godeva  del
trattamento economico e giuridico dei giornalisti. 
    Il Presidente della Corte costituzionale, rilevata la conformita'
dell'opinione ai criteri previsti dal citato art. 4-ter  delle  Norme
integrative, l'ha ammessa con decreto del 26 aprile 2021. 
    7.- Con successiva memoria la Regione Toscana ha  fatto  presente
che, con delibera della Giunta regionale 2 novembre 2020, n.  1348  e
con decreto della Direzione organizzazione e sistemi  informativi  19
novembre 2020, n. 19053, sono state dettate  le  modalita'  attuative
della legge regionale impugnata ed e'  stata  sospesa  l'applicazione
dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, rinviando ad  un
momento successivo alla definizione delle questioni  di  legittimita'
costituzionale la quantificazione delle  risorse  del  Fondo  per  il
trattamento accessorio del personale, anche in vista  del  consuntivo
per l'anno 2020 delle risorse della  contrattazione  integrativa  del
personale non dirigente del comparto Funzioni locali. 
    In ogni caso, la Regione ha riaffermato che l'impugnato art. 3 e'
volto a garantire la copertura del trattamento  economico  accessorio
dei dipendenti giornalisti, senza incremento di spesa e nel  rispetto
dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017  di
invarianza della spesa per il trattamento accessorio. 
    7.1.- Inoltre, dopo aver riferito le vicende della contrattazione
collettiva in atto, la Regione ha ribadito gli argomenti spesi  nella
memoria di costituzione, precisando che le norme impugnate sono state
determinate  da  esigenze  di  natura  organizzativa,  per  garantire
l'ordinata prosecuzione delle attivita'  istituzionali  degli  uffici
stampa, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialita'
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e, a supporto
delle proprie argomentazioni,  ha  citato  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n.  128  del  2020  e  il  principio  del  divieto  di
reformatio  in  peius  del  diritto  quesito  del   lavoratore   alla
percezione del trattamento economico. 
    8.- Con ulteriore memoria anche la difesa dello Stato ha ribadito
le proprie argomentazioni, sottolineando che la Regione ha introdotto
un'autonoma  ed  esaustiva  disciplina   dell'inquadramento   e   del
trattamento   economico   del    personale    giornalistico,    cosi'
sostituendosi, seppure in via transitoria, alla fonte  negoziale,  in
deroga al principio di riserva della contrattazione collettiva. 
    Infatti, l'art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019 sarebbe
finalizzato solo  a  fornire  indicazioni  per  il  mantenimento  del
trattamento economico in godimento, ove piu'  favorevole,  per  mezzo
del  riconoscimento  di  un  assegno   ad   personam   al   personale
giornalista, fermo restando il rinvio  alla  disciplina  contrattuale
per definire le modalita' del suo riassorbimento. 
    9.- Quanto al secondo motivo di impugnazione, la  difesa  statale
insiste per il suo accoglimento poiche' la Regione Toscana  oltre  ad
aver  determinato,  in  luogo  della  contrattazione  collettiva,  le
modalita' di costituzione e  appostamento  delle  risorse  nel  Fondo
risorse decentrate, avrebbe esorbitato dai limiti di cui all'art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  gli  artt.
1, commi 1, 2, 3 e 5; 3; e 8 della legge  della  Regione  Toscana  24
luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a
tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011),
in riferimento agli artt. 3, 81 e 97, primo comma, Cost.  e  all'art.
117, commi secondo, lettera  l),  e  terzo,  della  Costituzione,  in
relazione agli artt. 1, 2 e 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), all'art. 9  della  legge  7  giugno
2000, n.  150  (Disciplina  delle  attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e all'art. 23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m),  n),  o),  q),
r), s) e z), della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 
    1.1.- Gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della  legge  regionale
impugnata prevedono l'inquadramento  del  personale  giornalista  del
ruolo unico regionale,  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso
l'Agenzia di informazione degli organi di  governo  della  Regione  e
presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale,  nella  categoria  D
del Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del  comparto
Funzioni locali e  attribuiscono  a  tale  personale  un  assegno  ad
personam  riassorbibile  per  la   remunerazione   delle   differenze
retributive con il trattamento economico piu' favorevole  attualmente
in godimento; le  suddette  disposizioni  rinviano  ad  una  apposita
deliberazione della Giunta regionale per la loro attuazione, compresa
la definizione delle tabelle di  equiparazione  e  limitano  la  loro
efficacia  fino  alla  sottoscrizione   del   contratto   integrativo
successivo al CCNL del  comparto  Funzioni  locali  per  il  triennio
2016-2018. 
    1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  la
legge regionale impugnata la Regione Toscana avrebbe invaso la  sfera
di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento  civile  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e avrebbe  violato
la  riserva  di  contrattazione  collettiva  per  la  disciplina  del
trattamento economico e giuridico del personale  pubblico  e  il  suo
inquadramento,  posta  dal  d.lgs.  n.  165  del   2001,   con   cio'
determinando sia la disparita' di trattamento  degli  addetti  stampa
agli uffici istituzionali della Regione Toscana, rispetto al restante
personale pubblico, sia un illegittimo aumento della spesa pubblica. 
    2.- La difesa regionale ha evidenziato l'urgenza  di  colmare  il
vuoto normativo conseguente all'indifferibile abrogazione della legge
regionale  che  prevedeva  l'applicazione  del  contratto  collettivo
giornalistico  e  la  necessita'  di  una  normativa  regionale   che
recepisse quanto disposto dalla legge statale e dalla  contrattazione
collettiva nell'ambito del proprio ordinamento. 
    2.1.- In particolare, la resistente ha segnalato come,  all'esito
delle  sentenze  di  questa  Corte   con   cui   si   e'   dichiarata
l'illegittimita'   costituzionale   delle   norme   che   prevedevano
l'applicazione del contratto collettivo del lavoro  giornalistico  ai
dipendenti  degli  uffici  stampa  delle  Regioni,  fosse  necessario
applicare a tale personale il CCNL per il  comparto  Funzioni  locali
2016-2018 e, conseguentemente, inquadrarlo nella categoria D. 
    Inoltre, poiche' il contratto del comparto enti locali prevede un
trattamento economico meno favorevole di quello dei giornalisti e  il
legislatore statale - con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022),  che  ha  aggiunto  il  comma
5-bis all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni) - ha  consentito  il  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole in godimento mediante  attribuzione  di  un
assegno ad personam riassorbibile, la  Regione  ha  rappresentato  di
essere  intervenuta  con  le  norme  impugnate  per   assicurare   la
continuita' retributiva del personale reinquadrato. 
    3.- La questione non e' fondata. 
    3.1.- Come si e' detto, il vulnus di legittimita'  costituzionale
che si assume arrecato dagli  artt.  1  e  8  della  legge  regionale
impugnata e', in primo luogo, riferito alla violazione degli artt.  3
e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione agli artt. 1,  2
e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    4.- La giurisprudenza di questa Corte e'  costante  nel  ritenere
violata la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
civile da parte di leggi regionali che disciplinano materie riservate
alla  contrattazione   collettiva   relativa   all'impiego   pubblico
privatizzato. 
    5.- In questo contesto si inscrive  la  normativa  impugnata  che
peraltro non contraddice e  non  innova  la  legislazione  nazionale,
sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva. 
    Le disposizioni in  questione  si  limitano  infatti  a  disporre
l'attuazione  delle  previsioni   della   contrattazione   collettiva
nell'ambito della competenza regionale in materia  di  organizzazione
degli uffici. 
    In particolare la  norma  regionale  dispone  l'applicazione  del
comma 5-bis dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000, introdotto dalla
legge n. 160 del 2019, che ha previsto il mantenimento con assegno ad
personam del complessivo trattamento  goduto  in  base  al  contratto
giornalistico, lasciando fermo l'inquadramento nella categoria D  del
personale giornalistico degli uffici stampa regionali previsto  dalla
contrattazione collettiva. 
    L'intervento  normativo  regionale  e'  stato  determinato  dalla
necessita' di corrispondere alle osservazioni della Corte dei  Conti,
sezione regionale di controllo  per  la  Toscana,  che,  in  sede  di
parifica del rendiconto regionale per l'esercizio  finanziario  2019,
aveva evidenziato  l'illegittimita'  dell'aumento  di  spesa  per  il
personale derivante  dall'applicazione,  prevista  dalle  leggi  reg.
della Toscana n.  43  del  2006  e  n.  9  del  2011,  del  contratto
giornalistico agli  addetti  agli  uffici  stampa  istituzionali,  in
difformita' con quanto statuito da questa Corte che, in riferimento a
leggi regionali analoghe, ha escluso  l'applicabilita'  al  personale
pubblico di contratti collettivi non negoziati  dall'Aran,  (sentenza
n. 10 del 2019 e in senso conforme sentenze n. 81 del  2019,  nn.112,
174 e 200 del 2020). 
    Invero, la particolare area di contrattazione prevista dal d.lgs.
n. 150 del  2000  non  e'  stata  mai  attuata  dalla  contrattazione
collettiva, tuttavia, in applicazione  dell'art.  40,  comma  2,  del
d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede che "nell'ambito dei  comparti  di
contrattazione   possono   essere   costituite    apposite    sezioni
contrattuali per specifiche  professionalita'",  la  posizione  degli
addetti agli uffici stampa regionali e' stata definita dall'art. 18 -
bis del contratto  collettivo  relativo  al  personale  del  Comparto
Funzioni  locali  2016-2018,  che  ha  previsto   specifici   profili
professionali per le attivita' di informazione e comunicazione svolte
dalle pubbliche amministrazioni, collocando il personale in categoria
D. 
    Tuttavia,   le   parti   contrattuali   hanno   convenuto,    con
dichiarazione    congiunta    n.    8    allegata    al    contratto,
"sull'opportunita' di definire, in un'apposita sequenza contrattuale,
una specifica regolazione di raccordo, anche ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  provveda
a disciplinare l'applicazione della citata disposizione  contrattuale
nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti
norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una  diversa
disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria". 
    Nelle  more  di  tale  intervento  contrattuale,  il  legislatore
statale e' intervenuto per consentire il  mantenimento  dello  stesso
trattamento  economico  in  godimento  in  favore  di   coloro   che,
retribuiti in base alle previsioni  del  CCNL  dei  giornalisti  piu'
favorevole, si erano trovati decurtati di una quota  di  retribuzione
per effetto  dell'applicazione  del  CCNL  comparto  Funzioni  locali
2016-2018. 
    A tal fine, l'art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019,  ha
aggiunto il comma 5-bis all'art.  9  della  legge  n  150  del  2000,
prevedendo,  per  la  differenza  retributiva,  la  possibilita'   di
attribuire  al  personale  in  discussione  un  assegno  ad  personam
riassorbibile. 
    E' in tale ambito che si muove la disposizione regionale  oggetto
di impugnativa  che,  in  assenza  di  una  specifica  contrattazione
collettiva sul punto e della conseguente difficolta' di inquadramento
del personale in discussione e in ragione dell'esigenza di interventi
normativi correttivi sollecitati dalla Corte dei  Conti,  sezione  di
controllo regionale,  ha  richiamato  le  disposizioni  statali,  nel
rispetto  delle  statuizioni  della  contrattazione  collettiva  gia'
assunte, per dare chiarezza al quadro normativo di riferimento. 
    Pertanto,  nella  legge  della  Regione   Toscana,   oggetto   di
impugnazione, non si rinvengono profili di violazione dell'art.  3  e
dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  ne'  dei  principi
fondamentali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001  con  riferimento  alla
contrattazione collettiva, giacche'  l'attribuzione  dell'assegno  ad
personam rappresenta soltanto un diverso  titolo  di  erogazione  del
trattamento gia'  in  godimento  (riferito  al  contratto  collettivo
giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge  statale,
con l'esclusione anche del paventato illegittimo aumento della  spesa
pubblica in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. 
    6.- E' altresi' impugnato l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 69
del 2020 che destina al  fondo  per  il  trattamento  accessorio  dei
dipendenti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 75  del
2017 i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno
attribuito al personale giornalista. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene la  disposizione
invasiva della competenza statale in materia di  ordinamento  civile,
poiche' la Regione avrebbe determinato, in luogo della contrattazione
collettiva, le modalita' di costituzione e appostamento delle risorse
nel "Fondo risorse decentrate". La disposizione  sarebbe  inoltre  in
contrasto con i principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
poiche' l'incremento del  fondo  avverrebbe  senza  il  rispetto  del
limite alle risorse destinate annualmente al  trattamento  accessorio
stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. 
    7.- La questione e' fondata. 
    7.1.- L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del  2017  prevede  un
limite alle risorse destinate ai trattamenti accessori del  personale
pubblico e pertanto e' evidente il contrasto  della  norma  regionale
impugnata laddove prevede espressamente che i risparmi  derivati  dal
riassorbimento degli assegni ad personam, erogati agli  addetti  agli
uffici stampa istituzionali ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis,  della
legge n. 150 del  2000,  vadano  ad  incrementare  il  fondo  per  il
trattamento accessorio in misura anche superiore al  limite  previsto
dalla normativa statale,  individuato  nell'importo  determinato  per
l'anno 2016. 
    7.2.- La norma e' destinata ad avere una sua applicazione solo in
futuro  quando,  a  fronte  dei  nuovi   contratti   collettivi,   si
avvereranno le condizioni per  il  riassorbimento  degli  assegni  ad
personam e la Regione ha, comunque, dichiarato di non  avervi  ancora
dato attuazione, poiche', con delibera 2 novembre 2020, n.  1348,  ha
sospeso, in pendenza  del  ricorso  di  legittimita'  costituzionale,
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della  legge  regionale
impugnata. 
    7.3.- In ogni caso, la  fondatezza  della  questione  deriva  dal
fatto che il ricordato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75  del  2017,
quale norma che pone un limite generale al trattamento economico  del
personale pubblico, va riconosciuto come principio  di  coordinamento
della finanza pubblica, non  derogabile  dal  legislatore  regionale,
poiche' incide  su  un  rilevante  aggregato  della  spesa  corrente,
costituito  da  una  delle  due  componenti  della  retribuzione  dei
pubblici dipendenti,  con  l'obiettivo  di  contenerla  entro  limiti
prefissati, essendo tale spesa una delle piu' frequenti  e  rilevanti
cause di disavanzo pubblico (in tal senso, sentenze n. 20  del  2021,
n. 191 del 2017, n. 218 del 2015 e n. 215 del 2012). 
    Pertanto, i risparmi che  deriveranno  dal  riassorbimento  degli
assegni erogati agli addetti agli  uffici  stampa  istituzionali,  se
possono  legittimamente  incrementare  il   fondo   del   trattamento
accessorio, non possono pero' superare il limite stabilito  dall'art.
23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017,  violando  altrimenti  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento  del
personale giornalista assunto a tempo indeterminato.  Modifiche  alla
l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui  prevede  che  i
risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno ad
personam di cui all'art. 1,  comma  2,  conferiti  al  fondo  per  il
trattamento accessorio del personale, possano concorrere  a  superare
il limite di cui all'art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della  legge
7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg.
Toscana n. 69 del 2020, promosse, in riferimento agli  artt.  3,  81,
97,  primo  comma,  e  117,  secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione,  in  relazione  agli  artt.  1,  2  e  40  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)   e
all'art. 9 della legge  7  giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA