N. 24 SENTENZA 29 novembre 2021- 28 gennaio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Completamento delle costruzioni nelle zone agricole - Rinnovo della
  procedura derogatoria fino al 31 dicembre  2023  -  Violazione  dei
  limiti  statutari  in  materia  di   edilizia   e   urbanistica   -
  Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma  Sardegna  -  Pianificazione
  del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano - Violazione
  dei limiti statutari in materia  di  edilizia  e  urbanistica,  del
  principio della tutela del paesaggio e della  competenza  esclusiva
  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
Paesaggio  -  Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -  Strutture
  destinate all'esercizio di attivita' turistico-ricettive, sanitarie
  e socio-sanitarie in fascia costiera - Incrementi volumetrici nelle
  zone  urbanistiche  omogenee  B,  C,  F  e  G  anche  mediante   la
  realizzazione di corpi di fabbrica  separati,  al  di  fuori  delle
  eccezioni previste dal piano paesaggistico regionale  -  Violazione
  del principio di tutela del paesaggio e della competenza  esclusiva
  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
Paesaggio -  Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -  Incrementi
  volumetrici  di  strutture  destinate  all'esercizio  di  attivita'
  turistico-ricettive,  sanitarie   e   socio-sanitarie   in   fascia
  costiera, anche mediante la  realizzazione  di  corpi  di  fabbrica
  separati,  al  di  fuori  delle  eccezioni   previste   dal   piano
  paesaggistico regionale - Violazione del principio  di  tutela  del
  paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela
  dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il
  miglioramento del patrimonio esistente - Disciplina restrittiva dei
  casi esclusi - Violazione del principio di tutela del  paesaggio  e
  della  competenza  esclusiva   statale   in   materia   di   tutela
  dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  autonoma  Sardegna  --
  Determinazione  del  volume  urbanistico   al   quale   commisurare
  l'incremento volumetrico, in difformita' dai criteri indicati dalla
  legislazione statale sul c.d. Piano casa -  Violazione  dei  limiti
  statutari in materia di edilizia  e  urbanistica  -  Illegittimita'
  costituzionale 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trasferimento dei
  volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per
  l'assetto idrogeologico -  Violazione  della  competenza  esclusiva
  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -   Illegittimita'
  costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Rinnovo del patrimonio edilizio tramite interventi di demolizione e
  di ricostruzione - Differimento del termine  per  la  realizzazione
  degli  edifici  al  31   dicembre   2020   -   Irragionevolezza   -
  Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma  Sardegna  -  Demolizione  e
  ricostruzione degli edifici esistenti in fascia costiera  ricadenti
  nelle zone  E,  F,  H  e  G,  dedicate  ai  servizi  generali,  non
  contermini all'abitato - Eliminazione del  previgente  obbligo  del
  rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato
  da demolire - Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva
  dello  Stato  nella  materia   della   tutela   del   paesaggio   -
  Illegittimita' costituzionale parziale. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Programmi integrati di riordino urbano  -  Modifica  dell'ambito  -
  Estensione a tutte le zone urbanistiche omogenee -  Violazione  dei
  limiti  statutari  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica,   del
  principio della tutela del paesaggio e della  competenza  esclusiva
  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -   Illegittimita'
  costituzionale. 
Paesaggio -  Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -  Ambiti  di
  paesaggio costieri - Deroghe al  piano  paesaggistico  regionale  -
  Violazione dei limiti statutari, del  principio  della  tutela  del
  paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela
  dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  autonoma  Sardegna  --
  Proroga di alcuni termini stabiliti  dalla  legislazione  regionale
  attuativa del c.d. Piano casa - Violazione dei limiti statutari  in
  materia di edilizia e urbanistica - Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Disciplina transitoria di proroga del c.d. Piano casa -  Violazione
  dei limiti  statutari  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Tolleranze edilizie - Ampliamento della qualificazione - Violazione
  dei limiti  statutari  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Permesso   di   costruire    in    sanatoria    o    autorizzazione
  all'accertamento di conformita' - Requisiti - Deroga  al  principio
  di c.d. doppia conformita' - Violazione  dei  limiti  statutari  in
  materia di edilizia e urbanistica - Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Facolta',  per  i
  Comuni, di proporre aree di sosta temporanea  degli  autocaravan  e
  caravan in aree  private  -  Violazione  dei  limiti  statutari  in
  materia di edilizia e urbanistica, del principio della  tutela  del
  paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia  della
  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni  culturali  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Possibilita'  di
  realizzare campeggi anche  in  fascia  costiera  -  Violazione  dei
  limiti  statutari  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica,   del
  principio della tutela del paesaggio e della  competenza  esclusiva
  statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
  dei beni culturali - Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della  Regione  autonoma  Sardegna  -  Ampliamento,
  mediante norma di interpretazione autentica a decreto  assessorile,
  dei limiti di densita' edilizia per le diverse zone -Violazione dei
  limiti  statutari  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica,   del
  principio della tutela del paesaggio e della  competenza  esclusiva
  statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
  dei beni culturali - Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Localizzazione di
  nuovi interventi turistici e relativi servizi generali,  in  deroga
  alle prescrizioni del piano paesaggistico  regionale  -  Violazione
  dei limiti statutari in materia  di  edilizia  e  urbanistica,  del
  principio della tutela del paesaggio e della  competenza  esclusiva
  statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
  dei beni culturali - Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina  degli
  interventi ammissibili nella fase di  adeguamento  degli  strumenti
  urbanistici al  piano  paesaggistico  regionale  -  Violazione  dei
  limiti  statutari  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica,   del
  principio della tutela del paesaggio e della  competenza  esclusiva
  statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
  dei beni culturali - Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna  -  Prevalenza,  in
  termini  generali  e  assoluti,  delle  disposizioni  della   legge
  regionale impugnata  sulle  prescrizioni  del  piano  paesaggistico
  regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di  edilizia
  e urbanistica, del principio della tutela  del  paesaggio  e  della
  competenza   esclusiva   statale   nella   materia   della   tutela
  dell'ambiente,   dell'ecosistema   e   dei   beni    culturali    -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Paesaggio - Norme della Regione  autonoma  Sardegna  -  Disciplina  a
  salvaguardia dei territori rurali - Ricorso del Governo - Lamentata
  esorbitanza dalle competenze statutarie,  violazione  dei  principi
  della tutela del paesaggio e di leale collaborazione con lo  Stato,
  nonche' della competenza  esclusiva  statale  nella  materia  della
  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali  -  Non
  fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Interventi  di  incremento  volumetrico  del  patrimonio   edilizio
  esistente nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e  G  -
  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  esorbitanza  dalle  competenze
  statutarie, violazione dei principi della tutela del paesaggio e di
  leale  collaborazione  con  lo  Stato,  nonche'  della   competenza
  esclusiva  statale  nelle  materie  della   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali  e  della  determinazione  dei
  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il   territorio
  nazionale - Non fondatezza delle questioni, nei  sensi  di  cui  in
  motivazione. 
Paesaggio -  Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -  Incrementi
  volumetrici delle strutture destinate  all'esercizio  di  attivita'
  turistico-ricettive,  sanitarie  e   socio-sanitarie   nelle   zone
  urbanistiche omogenee A  -  Condizioni  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie,  violazione  del
  principio della tutela del paesaggio,  della  competenza  esclusiva
  statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
  dei beni culturali, anche in relazione ai vincoli  derivanti  dagli
  obblighi   internazionali,   nonche'   del   principio   di   leale
  collaborazione con lo Stato - Non fondatezza delle  questioni,  nei
  sensi di cui in motivazione. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma  Sardegna  -  Interventi  di
  incremento volumetrico delle strutture destinate  all'esercizio  di
  attivita' turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie, al fine
  di prolungare  la  stagione  turistica  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata violazione della tutela del paesaggio,  della  competenza
  esclusiva  statale  nella  materia  della   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme  fondamentali  di
  riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione
  - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere di edilizia
  libera - Tipologia -  Inclusione  delle  coperture  per  piscina  -
  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  della  tutela  del
  paesaggio, della competenza esclusiva statale nella  materia  della
  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali,  delle
  norme fondamentali di riforma economica e sociale e  del  principio
  di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi
  di cui in motivazione. 
Edilizia e  urbanistica  Norme  della  Regione  autonoma  Sardegna  -
  Interventi  per  il  riuso  e  per  il  recupero   con   incremento
  volumetrico dei  sottotetti  esistenti  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata violazione della tutela del paesaggio,  della  competenza
  esclusiva  statale  nella  materia  della   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme  fondamentali  di
  riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione
  - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma  Sardegna  -  Interventi  di
  recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al  piano
  terra - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della  tutela
  del paesaggio, della competenza  esclusiva  statale  nella  materia
  della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei  beni  culturali,
  delle norme fondamentali di  riforma  economica  e  sociale  e  del
  principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni,
  nei sensi di cui in motivazione. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il
  riuso degli spazi di grande altezza -  Possibilita'  di  realizzare
  soppalchi anche nelle zone urbanistiche D, E  ed  F  e,  in  queste
  ultime, oltre la fascia dei  300  metri  dalla  battigia  marina  -
  Esclusione del ricalcolo del  volume  urbanistico  dell'edificio  o
  della porzione di edificio in caso di  realizzazione  di  spazi  di
  grande altezza in edifici esistenti, mediante demolizione  parziale
  di  solaio  intermedio  -  Condizioni  -  Ricorso  del  Governo   -
  Denunciata violazione della tutela del paesaggio, della  competenza
  esclusiva  statale  nella  materia  della   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme  fondamentali  di
  riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione
  - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. 
Edilizia e urbanistica - Paesaggio -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Incrementi volumetrici anche in caso di superamento  dei
  numeri dei piani -  Condizioni  per  il  frazionamento  dell'unita'
  immobiliare  ad   uso   residenziale   o   artigianale   risultante
  dall'incremento volumetrico - Possibile monetizzazione nel caso  di
  recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al  piano
  terra  ad   uso   direzionale,   commerciale,   socio-sanitario   e
  residenziale - Possibile incremento volumetrico anche nelle zone A,
  B e C - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della  tutela
  del paesaggio, della competenza  esclusiva  statale  nella  materia
  della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei  beni  culturali,
  delle norme fondamentali di  riforma  economica  e  sociale  e  del
  principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni,
  nei sensi di cui in motivazione. 
Edilizia e urbanistica - Paesaggio -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna  -  Interventi  di  trasferimento   volumetrico   per   la
  riqualificazione ambientale e paesaggistica - Ricorso del Governo -
  Denunciata violazione della tutela del paesaggio, della  competenza
  esclusiva  statale  nella  materia  della   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme  fondamentali  di
  riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione
  - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. 
Paesaggio - Norme della  Regione  autonoma  Sardegna  -  Rinnovo  del
  patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione -
  Competenze dell'ufficio tecnico comunale - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della tutela del paesaggio, della  competenza
  esclusiva  statale  nella  materia  della   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme  fondamentali  di
  riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione
  - Non fondatezza delle questioni. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Disposizioni  di
  salvaguardia delle zone umide - Ricorso del  Governo  -  Denunciata
  introduzione di un'interpretazione maggiormente  restrittiva  della
  portata  del   vincolo   con   effetto   riduttivo   della   tutela
  specificamente riconosciuta alle zone umide come bene paesaggistico
  autonomo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della tutela
  del paesaggio, della competenza  esclusiva  statale  nella  materia
  della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei  beni  culturali,
  delle norme fondamentali di  riforma  economica  e  sociale  e  del
  principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni,
  nella  formulazione  antecedente  alle   modificazioni   introdotte
  dall'art. 13 della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021. 
- Legge della Regione autonoma Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1,  artt.
  1; 4, comma 1, lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i),  5,
  comma 1, lettere a), b), c), numeri 1) e 2), d), e), f), h)  e  i),
  modificative dell'art. 31 della legge regionale 23 aprile 2015,  n.
  8; 6, modificative dell'art. 32 della  legge  regionale  23  aprile
  2015, n. 8; 7, introduttivo dell'art. 32-bis nella legge  regionale
  23 aprile 2015, n. 8; 8, comma 1, lettera a) modificativa del comma
  1 dell'art. 33 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, e  lett.
  b) aggiuntiva del comma 6-bis nel medesimo articolo;  art.  11,  in
  particolare lettere a), b), d), f), g) e h), modificative dell'art.
  36 della legge regionale 23 aprile  2015,  n.  8;  12  modificativa
  dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 2015, n.  8;  art.  14
  art. 16, lettere a) e b) (modificative rispettivamente dei commi  3
  e 4 dell'art. 41 della legge regionale 23 aprile 2015,  n.  8;  18;
  19; 21; 23; 24; 25, comma 1, primo periodo; 26; 27; 390,  comma  2;
  art. 28, e in particolare commi 1 e 3; art. 28, commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 117, commi primo e secondo,  lettere
  l), m) ed s); statuto speciale per la Sardegna, art.  3;Convenzione
  europea del paesaggio. 
(GU n.5 del 2-2-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1; 2;  3;
4, comma 1, lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i); 5, comma
1, lettere b) e i); 6; 7; 8; 9, comma 1, lettera  b);  11,  comma  1,
lettere a), b), d), f), g) e h); 12; 13; 14; 15, comma 1, lettera c);
16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25, comma 1, primo periodo; 26;  27;  28,
commi 1 e 3; e 30, comma 2, della legge  della  Regione  Sardegna  18
gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed
il recupero del  patrimonio  edilizio  esistente  ed  in  materia  di
governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle
leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16
del 2017), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso spedito per la notificazione il 22 marzo 2021, depositato  in
cancelleria il 23 marzo 2021, iscritto al n. 22 del registro  ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza pubblica  del  24  novembre  2021  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Benedetto Ballero e Mattia Pani
per la Regione autonoma Sardegna; 
    deliberato nella camera di consiglio del 29 novembre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il  22  marzo  2021,
depositato il 23 marzo 2021 e iscritto al n. 22 del registro  ricorsi
2021, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  gli  artt.
1; 2; 3; 4, comma 1, lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i);
5, comma 1, lettere b) e i); 6; 7; 8; 9, comma  1,  lettera  b);  11,
comma 1, lettere a), b), d), f), g) e h); 12; 13; 14;  15,  comma  1,
lettera c); 16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25, comma 1,  primo  periodo;
26; 27; 28, commi 1 e 3; e 30, comma 2,  della  legge  della  Regione
Sardegna 18 gennaio  2021,  n.  1  (Disposizioni  per  il  riuso,  la
riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente  ed
in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti  e
modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985,  n.  24
del 2016 e n. 16 del 2017). 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  le  previsioni
impugnate derogherebbero alla pianificazione urbanistica comunale e a
quella paesaggistica e agevolerebbero  «la  massiccia  trasformazione
edificatoria del territorio, anche  in  ambiti  di  pregio»,  con  il
conseguente  «grave  abbassamento  del  livello  della   tutela   del
paesaggio». 
    In premessa, il ricorrente ricorda  che  l'art.  3,  lettera  f),
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  (Statuto  speciale
per la Sardegna),  attribuisce  alla  Regione  autonoma  Sardegna  la
potesta'  legislativa   nella   materia   edilizia   e   urbanistica,
comprensiva anche della «pianificazione del paesaggio in senso lato»,
e la assoggetta al rispetto delle norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica, come quelle dettate  dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137), e quelle in tema di pianificazione condivisa. 
    Lo  statuto  speciale   non   contemplerebbe   alcuna   «potesta'
legislativa primaria in materia  di  tutela  paesaggistica  in  senso
proprio».  La  Regione  autonoma  Sardegna  non  potrebbe  esercitare
unilateralmente la  propria  potesta'  legislativa  statutaria  nella
materia edilizia e urbanistica, quando vengano in  rilievo  interessi
generali  riconducibili  alla  competenza  esclusiva  statale   nella
materia della conservazione ambientale e paesaggistica  (si  richiama
la sentenza di questa Corte n. 178 del 2018). 
    Il legislatore regionale  si  sarebbe  sottratto  all'obbligo  di
copianificazione sancito dal d.lgs. n. 42 del 2004  e  agli  obblighi
previsti  nelle  intese  stipulate  con  lo  Stato,  con  conseguente
violazione del «principio di leale collaborazione nei confronti»  del
medesimo. 
    1.1.- Il ricorrente impugna l'art. 1 della legge reg. Sardegna n.
1 del 2021, che sostituisce  l'art.  26  della  legge  della  Regione
Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme  per  la  semplificazione  e  il
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per  il
miglioramento del patrimonio edilizio), e reca disposizioni  in  tema
di salvaguardia dei territori rurali. 
    Tale  previsione,  nel   disciplinare   le   trasformazioni   del
territorio al di  fuori  della  pianificazione  paesaggistica  e  nel
derogare  alle  prescrizioni   in   tema   di   densita'   fondiaria,
travalicherebbe i  limiti  della  potesta'  legislativa  regionale  e
contrasterebbe, pertanto, con l'art. 3 dello statuto  speciale,  come
attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 22  maggio  1975,
n. 480 (Nuove  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione autonoma della Sardegna), con gli artt. 9 e 117, commi primo,
in relazione alla  Convenzione  europea  sul  paesaggio,  adottata  a
Strasburgo dal Comitato dei ministri del  Consiglio  d'Europa  il  19
luglio 2000 e ratificata con legge del  9  gennaio  2006,  n.  14,  e
secondo, lettera s), della Costituzione, e con il principio di  leale
collaborazione, «che in materia di  paesaggio  si  attua  con  la  co
pianificazione». 
    1.2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  anche
l'art. 2 della legge reg. Sardegna n.  1  del  2021,  per  violazione
degli artt. 9 e 117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione
europea sul paesaggio, e  secondo,  lettere  m)  ed  s),  Cost.,  del
principio  di  leale  collaborazione  e  dell'art.  3  dello  statuto
speciale, che stabilisce l'obbligo per la Regione  autonoma  Sardegna
di rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
    Nel modificare l'art. 26-bis, comma 4, della legge reg.  Sardegna
n. 8 del 2015, la previsione in esame proroga  al  31  dicembre  2023
l'originario  termine  del  31  dicembre  2020  per   completare   le
edificazioni in zona agricola, «nei casi in cui non sarebbe possibile
ottenere il rinnovo del titolo edilizio ormai divenuto inefficace,  a
causa di una sopravvenuta disciplina pianificatoria incompatibile». 
    A tale riguardo, il ricorrente ravvisa la violazione delle  norme
fondamentali di riforma economico-sociale contenute, in  particolare,
nell'art. 41-quinquies, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942,  n.
1150 (Legge urbanistica), concernente la suddivisione del  territorio
comunale in zone omogenee, e nell'art. 15 del decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.  (Testo
A)», che statuisce la decadenza  del  titolo  edilizio  nel  caso  di
mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle opere. 
    Vi  sarebbe,  inoltre,  l'invasione  della  sfera  di  competenza
legislativa esclusiva dello Stato relativa alla  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni valevoli sull'intero  territorio
nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e alla  tutela
del paesaggio  e  dell'ambiente,  competenza,  quest'ultima,  attuata
dagli artt. 135, 143, 145 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004. 
    L'incidenza «in un ambito in cui e' dovuta la co  pianificazione»
lederebbe, infine, il principio di leale collaborazione. 
    1.3.- L'impugnazione del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
verte anche sull'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che,
aggiungendo l'art. 26-ter nella legge reg. Sardegna n.  8  del  2015,
regola la costruzione delle scuderie della Sartiglia di Oristano. 
    Nel consentire in maniera indiscriminata,  su  tutto  l'agro  del
territorio di Oristano, la costruzione di  scuderie  in  deroga  alla
pianificazione urbanistica e paesaggistica, la disposizione censurata
contrasterebbe con l'art. 3 dello statuto speciale, con gli artt. 9 e
117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione   europea   sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., e con il principio di  leale
collaborazione. 
    1.4.- Il ricorrente censura, inoltre, l'art. 4, comma 1,  lettere
a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i), della legge reg. Sardegna n.
1 del 2021, che, modificando l'art. 30 della legge reg. Sardegna n. 8
del  2015,  aumenterebbe   notevolmente   «i   limiti   di   maggiore
edificabilita' ivi prima previsti». 
    Nel consentire incrementi  volumetrici  al  di  fuori  del  piano
paesaggistico «e potenzialmente in deroga ad esso»,  le  disposizioni
in esame contrasterebbero con gli artt. 9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., con l'art. 3 dello statuto speciale, con il  principio  di
leale  collaborazione  e,  per  quel  che  concerne  in   particolare
l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per  la  realizzazione  e
per l'ampliamento di verande coperte, con l'art. 117, secondo  comma,
lettera m), Cost. 
    1.5.- E' impugnato anche l'art. 5, comma  1,  lettere  b)  e  i),
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in riferimento agli artt.  9
e 117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione  europea  sul
paesaggio, e secondo, lettere m), solo in relazione alla  lettera  i)
impugnata, ed s), Cost., all'art.  3  dello  statuto  speciale  e  al
principio di leale collaborazione. 
    La disposizione e'  censurata,  in  quanto  prevede,  modificando
l'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, «nuovi e  maggiori
incrementi volumetrici delle  strutture  destinate  all'esercizio  di
attivita' turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie», anche in
aree vincolate e in deroga alle prescrizioni del piano  paesaggistico
regionale (d'ora in avanti anche: PPR). 
    1.6.- Il ricorrente impugna,  poi,  l'art.  6  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che, modificando l'art. 32 della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, disciplina gli interventi per il riuso  e  il
recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti. 
    Nel regolamentare «le possibili  trasformazioni  delle  coperture
degli edifici, potenzialmente anche molto rilevanti per il paesaggio»
e anche con riguardo a manufatti posti in contesti oggetto di  tutela
paesaggistica, la disposizione impugnata derogherebbe alle previsioni
del  piano  paesaggistico  e  dei  piani   urbanistici   comunali   e
violerebbe, pertanto, gli artt. 9 e 117, commi  primo,  in  relazione
alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost.,
l'art.  3  dello  statuto  speciale   e   il   principio   di   leale
collaborazione. 
    1.7.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  anche
l'art. 7 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021,  che,  introducendo
l'art. 32-bis nella legge reg. Sardegna n. 8  del  2015,  regola  gli
interventi di recupero dei seminterrati,  dei  piani  pilotis  e  dei
locali al piano terra. 
    Nell'ammettere tali interventi anche su beni paesaggistici e  nel
derogare alle previsioni delle norme tecniche di attuazione del piano
di assetto idrogeologico, che vietano gli interventi in esame in ogni
area  di  pericolosita'  idrogeologica,  la  disposizione  in   esame
lederebbe, in particolare, la competenza legislativa esclusiva  dello
Stato nella materia della tutela del paesaggio, in contrasto con  gli
artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost. e con l'art. 3 dello  statuto
speciale. 
    1.8.- Oggetto di impugnazione e' anche l'art. 8 della legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, riguardante gli interventi per il riuso degli
spazi di grande altezza. 
    Nell'ampliare il novero delle zone urbanistiche  nelle  quali  e'
possibile realizzare soppalchi, anche in deroga alle prescrizioni del
piano paesaggistico, e nell'escludere i volumi realizzati dal computo
ai fini degli standard  urbanistici,  la  previsione  impugnata,  che
modifica l'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,  sarebbe
lesiva della  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia  della  tutela  del  paesaggio  e  del  principio  di   leale
collaborazione con lo Stato. Sarebbero violati, pertanto, gli artt. 9
e 117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione  europea  sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost.  e  l'art.  3  dello  statuto
speciale. 
    1.9.- E' impugnato, ancora, l'art. 9, comma 1, lettera b),  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, per violazione  degli  artt.  9  e
117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione   europea   sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., dell'art.  3  dello  statuto
speciale e del principio di leale collaborazione. 
    Le censure del ricorrente si incentrano sulla riduzione, mediante
l'abrogazione della lettera h) del comma 1 dell'art. 34  della  legge
reg. Sardegna  n.  8  del  2015,  del  catalogo  dei  beni  sottratti
all'applicazione della medesima legge regionale. 
    1.10.- Il ricorrente impugna anche l'art. 11,  comma  1,  lettere
a), b), d), f), g) e h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Nel consentire il computo dei  volumi  condonati  (lettera  a)  e
nell'estendere la possibilita' di realizzare  incrementi  volumetrici
in deroga alla disciplina urbanistica e paesaggistica (lettere b,  d,
f, g e h), la previsione impugnata contrasterebbe con gli artt.  9  e
117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione   europea   sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., con l'art. 3  dello  statuto
speciale e con il principio di leale collaborazione. 
    1.11.- Il ricorrente censura, poi, l'art.  12  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che regola gli  interventi  di  trasferimento
volumetrico  per  la  riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,
modificando l'art. 38 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Nell'accrescere l'impatto di tali interventi,  ammessi  anche  in
deroga alla pianificazione urbanistica e  paesaggistica  e  anche  su
beni culturali, la normativa in esame contrasterebbe con gli artt.  9
e 117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione  europea  sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., con l'art. 3  dello  statuto
speciale e con il principio di leale collaborazione. 
    1.12.- Oggetto dell'odierna impugnazione e' anche l'art. 13 della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che  introduce  nella  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015 l'art. 38-bis, sul trasferimento di volumetrie
ricadenti in aree a elevato rischio idrogeologico. 
    Il legislatore regionale,  nel  riconoscere  un  diritto  quesito
all'edificazione al di  fuori  del  necessario  intervento  del  PPR,
violerebbe gli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in  relazione  alla
Convenzione europea sul paesaggio,  e  secondo,  lettere  l)  ed  s),
Cost., l'art. 3 dello  statuto  speciale  e  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    1.13.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna,  ancora,
l'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021,  che,  modificando
l'art. 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, regola il  rinnovo
del   patrimonio   edilizio   con   interventi   di   demolizione   e
ricostruzione. 
    Ad avviso del ricorrente, la disciplina impugnata amplierebbe  in
modo irragionevole l'ambito applicativo di tali interventi, destinati
a incidere anche su beni paesaggistici, e sarebbe dunque lesiva degli
artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione  europea
sul paesaggio, e  secondo,  lettera  s),  Cost.,  dell'art.  3  dello
statuto speciale e del principio di leale collaborazione. 
    1.14.- E' impugnato, poi, l'art. 15, comma 1, lettera  c),  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 40,  comma  7,
della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Nell'estendere l'ambito dei programmi integrati per  il  riordino
urbano a tutte le zone urbanistiche, anche  con  riguardo  alle  zone
agricole e ai centri di antica e prima formazione, tale  disposizione
determinerebbe una modificazione  unilaterale  della  disciplina  dei
beni paesaggistici e violerebbe, pertanto, gli artt. 9 e  117,  commi
primo,  in  relazione  alla  Convenzione  europea  sul  paesaggio,  e
secondo, lettera s), Cost., l'art. 3  dello  statuto  speciale  e  il
principio di leale collaborazione con lo Stato. 
    1.15.- Il ricorrente impugna anche l'art.  16  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che  modifica  l'art.  41  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 9 e  117,  commi
primo,  in  relazione  alla  Convenzione  europea  sul  paesaggio,  e
secondo, lettera s), Cost., all'art. 3 dello statuto  speciale  e  al
principio di leale collaborazione. 
    Tale  previsione,  nel  modificare   in   senso   retroattivo   i
presupposti per l'accoglimento  delle  istanze  presentate  entro  il
termine del 29 novembre 2014, derogherebbe alle prescrizioni del PPR. 
    1.16.- E' impugnato, ancora, l'art. 17 della legge reg.  Sardegna
n. 1 del 2021, che, in relazione agli artt. 34, 37 e 41  della  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015, proroga alcuni termini  stabiliti  dalla
legislazione regionale previgente in tema di "Piano casa". 
    Tale previsione sarebbe lesiva degli artt.  3,  9  e  117,  commi
primo,  in  relazione  alla  Convenzione  europea  sul  paesaggio,  e
secondo, lettera s), Cost., dell'art. 3 dello statuto speciale e  del
principio di leale collaborazione. 
    1.17.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre,
l'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,  che  detta  una
norma transitoria in materia di titoli abilitativi. 
    Tale previsione, nel far salvi atti e  istanze  formati  in  base
alla legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e successive proroghe, sarebbe
costituzionalmente  illegittima  in  riferimento  all'art.  3   dello
statuto speciale, agli artt. 3, 9 e 117, commi  primo,  in  relazione
alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost.,
e per violazione dell'obbligo di leale collaborazione. 
    1.18.- Il ricorrente impugna anche la disciplina delle tolleranze
edilizie dettata dall'art. 19 della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del
2021, che aggiunge i commi 1-ter  e  1-quater  all'art.  7-bis  della
legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia
di  controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  di  risanamento
urbanistico e di sanatoria  di  insediamenti  ed  opere  abusive,  di
snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative). 
    Nel dettare - con riguardo ai  limiti  e  ai  presupposti  -  una
disciplina piu' permissiva rispetto a quella contenuta nelle norme di
grande riforma economico-sociale dell'art. 34-bis del d.P.R.  n.  380
del 2001 (d'ora in avanti  anche:  t.u.  edilizia),  la  disposizione
regionale  contrasterebbe  con  l'art.  3  dello  statuto   speciale,
invaderebbe la competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili  (art.  117,  secondo  comma,  lettera  m,
Cost.), nella materia  dell'ordinamento  penale  (art.  117,  secondo
comma, lettera l, Cost.) e  della  tutela  dell'ambiente  (art.  117,
secondo comma, lettera s, Cost.), con un  conseguente  «significativo
abbassamento di tutela» censurabile anche alla luce dell'art. 9 Cost. 
    1.19.- E' impugnato, poi, l'art. 21 della legge reg. Sardegna  n.
1 del 2021, che modifica l'art. 16 della legge reg.  Sardegna  n.  23
del 1985. 
    Nel derogare al principio della "doppia  conformita'",  stabilito
da una norma fondamentale di riforma economico-sociale (art. 36  t.u.
edilizia), tale normativa violerebbe l'art. 3 dello statuto  speciale
e lederebbe la competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili (art. 117,  secondo  comma,  lettera  m,
Cost.) e  dell'ordinamento  civile,  materia,  quest'ultima,  che  il
ricorrente riconduce all'art. 117, secondo comma, lettere e)  ed  l),
Cost. 
    1.20.- E' impugnato anche l'art. 23 della legge reg. Sardegna  n.
1 del 2021, che aggiunge il comma 3-bis all'art. 21 della legge della
Regione Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). 
    Nel consentire la realizzazione di aree di sosta  temporanee  per
caravan e autocaravan anche in deroga alle previsioni poste a  tutela
del paesaggio, tale previsione  violerebbe  l'art.  3  dello  statuto
speciale,  gli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in  relazione  alla
Convenzione europea sul paesaggio,  e  secondo,  lettere  m)  ed  s),
Cost., e il principio di leale collaborazione. 
    1.21.- Il ricorrente denuncia, inoltre,  l'art.  24  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, che aggiunge l'art.  19-bis  alla  legge
reg. Sardegna n. 16 del 2017. 
    Nel consentire di realizzare campeggi anche in  violazione  delle
prescrizioni  del  piano  paesaggistico  regionale,  tale  previsione
sarebbe lesiva dell'art. 3 dello statuto speciale, degli  artt.  9  e
117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione   europea   sul
paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost.,  e  del  principio  di
leale collaborazione. 
    1.22.- Le doglianze del ricorrente  investono,  poi,  l'art.  25,
comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Nell'offrire l'interpretazione autentica di una  normativa  assai
risalente (l'art. 4 del decreto  dell'Assessore  degli  enti  locali,
finanze  ed  urbanistica  20  dicembre  1983,  n.   2266/U,   recante
«Disciplina dei limiti e dei rapporti  relativi  alla  formazione  di
nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei
comuni  della   Sardegna»)   e   nell'introdurre   nuove   previsioni
edificatorie in deroga al piano  paesaggistico,  la  disposizione  in
esame si porrebbe in contrasto con l'art. 3 dello  statuto  speciale,
con gli artt. 9 e 117, commi primo,  in  relazione  alla  Convenzione
europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., con  i  principi
di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di leale collaborazione. 
    1.23.- Il ricorrente impugna, poi, l'art.  26  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui consente la localizzazione
di nuovi insediamenti turistici in  deroga  alle  Norme  tecniche  di
attuazione (NTA) del PPR. 
    Sarebbero violati l'art. 3 dello statuto speciale, gli artt. 9  e
117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione   europea   sul
paesaggio, e secondo, lettera s),  Cost.  e  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    1.24.-  Il  ricorrente  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale anche dell'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1  del
2021,  che  disciplina  gli  interventi  ammissibili  nella  fase  di
adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  al  PPR,  in  riferimento
all'art. 3 dello statuto speciale,  all'art.  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost. e al principio di leale collaborazione. 
    La disciplina impugnata confliggerebbe con i parametri  statutari
e costituzionali richiamati, in quanto  introdurrebbe  una  ulteriore
deroga agli obblighi di adeguamento al PPR. 
    1.25.- E' impugnato, poi, l'art. 28, commi 1  e  3,  della  legge
reg.  Sardegna  n.  1  del  2021,  che   detta   una   normativa   di
interpretazione autentica del PPR e delle relative NTA  con  riguardo
alla disciplina delle zone umide, bene oggetto  di  peculiare  tutela
nel PPR. 
    In contrasto con gli artt. 3 e 9 Cost., il legislatore  regionale
sarebbe  intervenuto  arbitrariamente   a   «diminuire   la   portata
applicativa della disciplina di tutela riferibile alle  zone  umide»,
senza  attribuire  alla  disposizione  oggetto   di   interpretazione
autentica un significato compatibile con una delle letture del  testo
originario. 
    Sarebbero violati, inoltre, l'art. 3 dello statuto speciale,  gli
artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul
paesaggio, e secondo, lettera s), Cost.,  e  il  principio  di  leale
collaborazione,  che  si  esprime  nell'obbligo   di   pianificazione
congiunta. 
    1.26.- Il ricorrente impugna, da  ultimo,  l'art.  30,  comma  2,
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in  cui  dispone
la prevalenza delle disposizioni della medesima  legge  regionale  su
quelle del piano paesaggistico. 
    La previsione contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, commi  primo,
in relazione alla  Convenzione  europea  sul  paesaggio,  e  secondo,
lettera s), Cost. e con l'art. 3 dello statuto  speciale,  in  quanto
eccederebbe  la  potesta'  regionale  e  invaderebbe  la   competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella  materia   della   tutela
dell'ambiente. 
    La disposizione contrasterebbe anche con gli artt. 3 e 97  Cost.,
perche' irragionevole, e violerebbe, infine, il  principio  di  leale
collaborazione con lo Stato. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la  Regione  autonoma  Sardegna,
con atto depositato il 22 aprile 2021, e  ha  chiesto  di  dichiarare
improcedibili, inammissibili, irricevibili o comunque non fondate  le
questioni di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    2.1.- La parte resistente ha formulato due eccezioni preliminari. 
    2.1.1.- Il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto sarebbe  stato
predisposto domenica 21 marzo 2021, oltre  i  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  legge  regionale   (19   gennaio   2021).   Ne'
rileverebbe, secondo  la  Regione  autonoma  Sardegna,  la  possibile
proroga al successivo lunedi' 22 marzo  2021,  che  riguarda,  a  suo
avviso, i termini per la notificazione di un ricorso  che  sia  stato
tempestivamente redatto. 
    2.1.2.- In secondo luogo, il ricorso  sarebbe  inammissibile  per
l'inadeguata considerazione della potesta'  legislativa  che  compete
alla  Regione  autonoma  Sardegna  nella  materia   dell'edilizia   e
dell'urbanistica,  con   riguardo   anche   a   profili   di   tutela
paesistico-ambientale. 
    2.2.- Nel  merito,  le  questioni  promosse  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri non sarebbero comunque fondate. 
    Il ricorrente non terrebbe alcun conto della potesta' legislativa
che spetta alla Regione autonoma Sardegna in materia  di  tutela  del
paesaggio e, in particolare, di redazione e  approvazione  dei  piani
paesaggistici. 
    Il vincolo della copianificazione, a  tutto  concedere,  potrebbe
riguardare unicamente i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma
1, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004. 
    Poste tali premesse, la difesa regionale ha confutato  i  singoli
motivi di censura, con argomentazioni  ribadite  e  sviluppate  nella
memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza pubblica. 
    2.2.1.- Le doglianze sull'art. 1 della legge reg. Sardegna  n.  1
del 2021 non sarebbero fondate. 
    La Regione autonoma Sardegna sarebbe legittimata a disciplinare i
territori agricoli, che non costituiscono beni paesaggistici,  e  non
sarebbe vincolata dalle prescrizioni del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 
    2.2.2.- Non sarebbero ne'  ammissibili  ne'  fondate  le  censure
riguardanti l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    La  disposizione  in  esame  inciderebbe  su   una   disposizione
preesistente, l'art. 26-bis della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,
non impugnata dallo Stato. 
    Nel  merito,  la  difesa  regionale  osserva  che  la  previsione
riguarda le zone agricole, sottratte  all'obbligo  di  pianificazione
congiunta. 
    L'impugnato art. 2 della  legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
sarebbe esercizio della «potesta'  legislativa  esclusiva»  spettante
nella materia  dell'edilizia  e  dell'urbanistica  e  non  recherebbe
alcuna  deroga  all'art.  15  t.u.   edilizia,   che   peraltro   non
rappresenterebbe   una   norma   fondamentale   di   grande   riforma
economico-sociale. 
    Il legislatore regionale consentirebbe  unicamente  l'ultimazione
di edifici legittimamente realizzati,  nel  rispetto  degli  standard
urbanistici vigenti per le zone agricole. Sarebbero escluse  le  aree
contraddistinte da pericolosita' idraulica o da frana elevata o molto
elevata, o gravate da un vincolo di inedificabilita' assoluta. 
    2.2.3.- Sarebbero inammissibili, in quanto generiche, le  censure
sull'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Le questioni non sarebbero comunque fondate, in quanto  la  legge
regionale  ben  potrebbe  intervenire  sulla  disciplina  delle  aree
agricole e avrebbe rafforzato la tutela paesaggistica. 
    2.2.4.- Le censure proposte con riguardo  all'art.  4,  comma  1,
lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e  i),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021 sarebbero tardive,  in  quanto  le  previsioni
impugnate si limiterebbero  a  incrementare  in  misura  trascurabile
premialita' volumetriche gia' previste. 
    Ancora,  le  censure  sarebbero  inammissibili,  in   quanto   il
ricorrente non avrebbe indicato le previsioni del piano paesaggistico
violate dalle disposizioni in esame. 
    Ad ogni modo, le questioni non sarebbero fondate. 
    La Regione autonoma Sardegna ben potrebbe legiferare sulla fascia
costiera, senza alcuna  concertazione  con  lo  Stato.  Nel  caso  di
specie, non si tratterebbe di nuove costruzioni in aree  inedificate,
vietate dal piano paesaggistico, ma  dell'incremento  volumetrico  di
costruzioni preesistenti. 
    Non vi sarebbe alcuna  deroga  rispetto  all'obbligo  di  munirsi
dell'autorizzazione   paesaggistica   per    la    realizzazione    o
l'ampliamento di verande coperte. 
    Sarebbe  poi  consentito  alla  legge  regionale  derogare   alla
pianificazione comunale. 
    2.2.5.- Sarebbero inammissibili le censure riguardanti l'art.  5,
comma 1, lettere b) e i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in
quanto tardive e  generiche.  Gli  incrementi  volumetrici  sarebbero
stati gia' previsti dalla disciplina previgente e il  ricorrente  non
avrebbe  comunque  illustrato  in  maniera  adeguata  le  ragioni  di
contrasto con i parametri costituzionali e statutari evocati. 
    Le censure sarebbero in ogni  caso  non  fondate,  in  quanto  il
legislatore  regionale  ben  potrebbe  intervenire  a  modificare  la
disciplina della fascia costiera e non vi sarebbe alcuna deroga  alla
necessita'    di    ottenere     preventivamente     l'autorizzazione
paesaggistica. 
    2.2.6.- Le censure mosse con riguardo all'art. 6 della legge reg.
Sardegna n. 1 del 2021 sarebbero in  primo  luogo  inammissibili,  in
quanto il ricorrente  non  avrebbe  motivato  i  dedotti  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
    Le censure non sarebbero comunque fondate, poiche' il legislatore
regionale si limiterebbe  a  consentire  circoscritti  interventi  di
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria,  senza  esonerare  chi  li
realizzi dall'obbligo  di  ottenere  l'autorizzazione  paesaggistica,
quando sia necessaria. Nessuna prescrizione del  piano  paesaggistico
vieterebbe gli interventi in esame, volti a  ridurre  il  consumo  di
suolo. 
    2.2.7.- Non avrebbe alcun fondamento neppure il motivo di ricorso
riguardante l'art. 7 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Sarebbe imprescindibile il rispetto delle norme di attuazione del
piano di assetto idrogeologico e, quando gli interventi insistano  su
contesti tutelati,  sarebbe  necessario  richiedere  l'autorizzazione
paesaggistica. 
    Quanto  all'eventuale  chiusura  di  superfici  aperte,  non   si
profilerebbe alcun rischio di stravolgimento visivo. 
    2.2.8.- Anche il motivo di ricorso avverso l'art. 8  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021 non sarebbe fondato. 
    La previsione in esame  consentirebbe  solo  «lievi  scostamenti»
rispetto agli standard urbanistici e non  contrasterebbe  con  l'art.
41-quinquies della legge n. 1150 del 1942,  che  impone  soltanto  di
disciplinare per zone territoriali omogenee i rapporti di densita'  e
altezza e i volumi. 
    Sarebbero inammissibili, in quanto tardive,  le  censure  rivolte
contro l'art. 33, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8  del  2015.
La disposizione in oggetto sarebbe preesistente e non  sarebbe  stata
modificata dalla legge regionale oggi impugnata. 
    2.2.9.- Quanto all'art. 9, comma 1, lettera b), della legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, sarebbero inammissibili, in quanto generiche,
le censure  sulla  possibilita'  di  riqualificazione  degli  edifici
meritevoli di recupero individuati nel piano urbanistico comunale. 
    Le doglianze del ricorrente non sarebbero  comunque  fondate,  in
quanto il legislatore regionale  avrebbe  il  potere  di  intervenire
sulla disciplina dei centri di antica e prima formazione. 
    2.2.10.- Neanche sarebbero fondate le censure riguardanti  l'art.
11, comma 1, lettere a), b), d),  f),  g)  e  h),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021. 
    La legislazione  statale  sul  "Piano  casa"  non  vieterebbe  di
computare i volumi condonati. 
    Dalla previsione  impugnata  non  deriverebbe  alcun  ampliamento
volumetrico in deroga alla pianificazione paesaggistica e comunque la
Regione  autonoma  Sardegna  ben  potrebbe  intervenire  anche  sulla
disciplina del paesaggio. 
    Peraltro, tale censura sarebbe  formulata  in  termini  meramente
assertivi e sarebbe dunque inammissibile. 
    2.2.11.- Le doglianze sull'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 1
del 2021 sarebbero inammissibili, in quanto  tardive.  Le  previsioni
impugnate si limiterebbero ad  apportare  innovazioni  «di  carattere
minimale» a una normativa preesistente. 
    Le doglianze non sarebbero comunque fondate. 
    Il legislatore regionale  avrebbe  favorito  «la  liberazione  di
contesti   paesaggisticamente   tutelati»,   senza   arrecare   alcun
pregiudizio al paesaggio. 
    2.2.12.- La parte resistente contesta la fondatezza  anche  delle
censure rivolte all'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    La  norma  presupporrebbe   l'esistenza   della   volumetria   da
trasferire  e  sarebbe,  pertanto,  meramente  ricognitiva.  Essa  si
limiterebbe ad attribuire una volumetria premiale e non violerebbe la
disciplina in tema di paesaggio. 
    2.2.13.- Le  censure  riguardanti  l'art.  14  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021 sarebbero inammissibili,  in  quanto  tardive.
Esse riguarderebbero mere specificazioni di previsioni preesistenti e
non impugnate. 
    Le questioni  promosse  dal  ricorrente  non  sarebbero  comunque
fondate, in quanto non sarebbero violate ne' le prescrizioni edilizie
ne' quelle poste a tutela del paesaggio. 
    2.2.14.-  Non  sarebbero  fondate   nemmeno   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse con riguardo all'art. 15,  comma
1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    La Regione autonoma Sardegna potrebbe intervenire a modificare la
disciplina dei centri di antica  e  prima  formazione  e  delle  zone
agricole,  senza  alcun  obbligo  di  pianificazione  congiunta,   e,
peraltro, nel caso di  specie,  i  Comuni  dovrebbero  verificare  la
conformita' al piano paesaggistico regionale. 
    2.2.15.- Le censure formulate  con  riguardo  all'art.  16  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sarebbero inammissibili, in  quanto
generiche, e comunque prive  di  fondamento.  Non  vi  sarebbe  alcun
contrasto con le prescrizioni del PPR. 
    2.2.16.- Sarebbero inammissibili, in quanto generiche, le censure
rivolte all'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Esse non sarebbero comunque fondate. 
    La normativa statale sul "Piano  casa"  non  presenterebbe  alcun
carattere di temporaneita'. 
    Le previsioni impugnate,  inoltre,  non  determinerebbero  alcuna
sanatoria e sarebbero state  dettate  nell'esercizio  della  potesta'
legislativa esclusiva nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia. 
    2.2.17.- Non sarebbero fondate neppure le  doglianze  riguardanti
l'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, espressione  delle
«attribuzioni statutarie» della Regione autonoma Sardegna. 
    2.2.18.- Egualmente non fondato  sarebbe  il  motivo  di  ricorso
avverso l'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    La disposizione impugnata  si  limiterebbe  a  "implementare"  le
norme  di  favore  contenute  nell'art.  34-bis  t.u.  edilizia,  che
comunque   non   rappresenterebbero   norme   di    grande    riforma
economico-sociale, e sarebbe coerente con la tutela di un affidamento
qualificato, che non deriva dal mero decorso del tempo. 
    2.2.19.- Quanto all'impugnativa dell'art.  21  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, la parte resistente  nega  che  il  requisito
della "doppia conformita'"  rientri  tra  i  principi  «generalissimi
dell'ordinamento»,  vincolanti  anche  per  la  potesta'  legislativa
dell'autonomia speciale. 
    2.2.20.- Le doglianze  relative  all'art.  23  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021 sarebbero inammissibili,  in  quanto  tardive.
Neppure le disposizioni previgenti e non impugnate richiederebbero la
conformita' al PPR. 
    Le doglianze non  sarebbero  comunque  fondate,  poiche'  non  vi
sarebbe alcuna violazione della disciplina a tutela del paesaggio. 
    2.2.21.- Le  censure  riguardanti  l'art.  24  della  legge  reg.
Sardegna  n.  1  del  2021   sarebbero   inammissibili,   in   quanto
indeterminate. 
    Le censure non sarebbero comunque fondate, perche' la  disciplina
impugnata  sarebbe  espressione  della  potesta'  legislativa   della
Regione autonoma Sardegna attribuita dall'art. 3, lettera  f),  dello
statuto speciale. 
    2.2.22.- L'art. 25, comma 1,  primo  periodo,  della  legge  reg.
Sardegna  n.  1  del  2021  riguarderebbe  il  dimensionamento  delle
volumetrie dei futuri strumenti urbanistici, assoggettati all'obbligo
di rispettare il PPR, e non recherebbe alcun pregiudizio  ai  diritti
quesiti. 
    Le censure sarebbero dunque non fondate, in quanto la  previsione
non violerebbe ne' l'obbligo di copianificazione ne' il principio  di
ragionevolezza. 
    2.2.23.-  Non  sarebbe  fondato  neppure  il  motivo  di  ricorso
riguardante l'art. 26 della  legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021,
poiche' tale previsione non inciderebbe su beni paesaggistici  e  non
violerebbe, dunque, alcun obbligo di pianificazione congiunta. 
    2.2.24.- Nel contestare  la  fondatezza  del  motivo  di  ricorso
relativo all'art. 27 della legge reg. Sardegna  n.  1  del  2021,  la
difesa regionale, per un verso, giustifica  l'ulteriore  deroga  alla
pianificazione paesaggistica con i costi procedurali e di istruttoria
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali  e,  per  altro
verso,  esclude  la   violazione   dell'obbligo   di   pianificazione
condivisa. 
    2.2.25.- La parte resistente ritiene infondato anche il motivo di
ricorso riguardante l'art. 28, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna
n. 1 del 2021. 
    Tale previsione, lungi dal ridurre la  tutela  paesaggistica,  la
estenderebbe anche alla fascia di rispetto dei 300 metri  dalle  zone
umide. 
    2.2.26.- Non sarebbe fondato neppure l'ultimo motivo di  ricorso,
riguardante l'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna  n.  1  del
2021. 
    Si tratterebbe di  una  previsione  meramente  riassuntiva  delle
disposizioni della legge reg.  Sardegna  n.  1  del  2021  e  sarebbe
pertanto, al pari di queste, espressione della  potesta'  legislativa
regionale nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia,  oltre  che
del paesaggio. 
    3.- All'udienza pubblica del 24 novembre  2021,  le  parti  hanno
ribadito le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  22  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1; 2; 3; 4, comma 1,  lettere
a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i); 5, comma 1, lettere b) e i);
6; 7; 8; 9, comma 1, lettera b); 11, comma 1, lettere a), b), d), f),
g) e h); 12; 13; 14; 15, comma 1, lettera c); 16; 17; 18; 19; 21; 23;
24; 25, comma 1, primo periodo; 26; 27; 28, commi 1 e 3; e 30,  comma
2,  della  legge  della  Regione  Sardegna  18  gennaio  2021,  n.  1
(Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed  il  recupero  del
patrimonio  edilizio  esistente  ed  in  materia   di   governo   del
territorio. Misure  straordinarie  urgenti  e  modifiche  alle  leggi
regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n.  16  del
2017). 
    1.1.- Un  primo  gruppo  di  disposizioni  e'  censurato  per  il
contrasto con le  prescrizioni  statali  in  materia  di  edilizia  e
urbanistica, che  si  configurerebbero  come  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale e  rappresenterebbero,  dunque,  un  limite
alla competenza primaria  che  l'art.  3,  lettera  f),  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), attribuisce alla Regione nella citata materia. 
    1.2.- Un secondo gruppo di disposizioni e', invece, censurato per
violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela del
paesaggio  e  dell'ambiente,  sul  presupposto  che  il   legislatore
regionale abbia derogato alle prescrizioni del piano paesaggistico. 
    1.3.- Accanto alle citate censure, il ricorrente evoca  anche  la
violazione di altri principi costituzionali e,  in  particolare,  del
canone di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione),  e  l'invasione
di altre sfere di competenza  statale,  come  quelle  in  materia  di
ordinamento civile e penale (art.  117,  secondo  comma,  lettera  l,
Cost.) e di determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo  comma,  lettera  m,
Cost.). 
    2.- Occorre esaminare, in primo luogo, le  eccezioni  preliminari
formulate dalla parte resistente, che precluderebbero,  per  tutti  i
motivi di ricorso, la disamina del merito. 
    2.1.- La Regione autonoma Sardegna ha eccepito la tardivita' e la
conseguente irricevibilita' del ricorso. 
    2.1.1.- La legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 e' stata  pubblicata
il 19 gennaio 2021 nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  autonoma
della  Sardegna  (BURAS)  n.  5.  Secondo  la   resistente,   sarebbe
ininfluente la sua ulteriore pubblicazione sul  BURAS  n.  6  del  21
gennaio  2021,  volta  a  porre  rimedio   all'omessa   pubblicazione
dell'art. 22. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto  proporre
ricorso nei successivi sessanta giorni e,  dunque,  entro  sabato  20
marzo 2021. Il ricorso, per contro, risulterebbe redatto domenica  21
marzo 2021. 
    Solo l'adempimento della notifica del ricorso sarebbe prorogato a
lunedi' 22 marzo 2021, primo giorno non festivo utile. Alla  proroga,
cioe', sarebbe estraneo il termine per la proposizione  del  ricorso,
stabilito direttamente dalla Costituzione e inderogabile. 
    2.1.2.- L'eccezione non puo' essere accolta. 
    L'art. 127, primo comma, Cost. prevede  che  il  Governo,  quando
ritenga che una legge ecceda  la  competenza  della  Regione,  «entro
sessanta giorni  dalla  sua  pubblicazione»  possa  proporre  ricorso
dinanzi a questa Corte. 
    Tale regola e' ribadita dall'art. 31, comma  2,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale). 
    La difesa regionale identifica la proposizione del ricorso  nella
sua  redazione  e  scinde  tale  fase  da  quella  della   successiva
notificazione, che reputa irrilevante  ai  fini  dell'osservanza  del
termine di legge. 
    Tali argomenti non possono essere condivisi. 
    L'elaborazione  del  ricorso  a  cura  della  difesa  tecnica  e'
un'attivita' priva di ogni rilevanza  esterna.  La  proposizione  del
ricorso, valorizzata sia dal dettato costituzionale sia  dalla  legge
n. 87 del 1953, si identifica nella sua notificazione ed e'  rispetto
a tale notificazione, da cui dipendono  l'esercizio  del  diritto  di
difesa  della   controparte   e   il   successivo   dispiegarsi   del
contraddittorio, che occorre valutare  la  tempestivita'  dell'editio
actionis. 
    L'art. 31, comma 3, della legge n. 87 del 1953 fuga ogni dubbio a
tale  riguardo,  nel  disporre  che  la  questione  di   legittimita'
costituzionale sia «sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  mediante  ricorso
diretto alla Corte  costituzionale  e  notificato,  entro  i  termini
previsti  dal  presente  articolo,   al   Presidente   della   Giunta
regionale». 
    Ai  fini  della  valutazione  della  tempestivita'  dell'atto  di
impugnazione, la legge annette rilievo alla notificazione  e  non  fa
menzione alcuna dell'attivita' prodromica di redazione  del  ricorso.
Anche per la successiva attivita' di deposito,  la  legge  mostra  di
avere riguardo alla sola notificazione. 
    Tale  quadro  e'  coerente  con  le  specificazioni  delle  Norme
integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  che,
all'art. 19, nel testo vigente ratione temporis, menzionano  la  sola
notificazione del ricorso. 
    Si deve ritenere, pertanto,  che  il  ricorso  avverso  la  legge
regionale  pubblicata  il  19  gennaio  2021   sia   stato   proposto
tempestivamente lunedi' 22 marzo 2021. Il termine di sessanta giorni,
destinato a scadere sabato 20 marzo  2021,  infatti,  si  proroga  di
diritto al successivo 22 marzo 2021, in base  alle  regole  stabilite
dall'art. 52, commi 3 e  5,  dell'Allegato  1  (codice  del  processo
amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), e applicabili ai giudizi dinanzi a questa  Corte  in
virtu' dell'art. 22, comma 1, della legge n. 87 del 1953. 
    2.2.- Ad avviso della parte resistente, il  ricorso  sarebbe  nel
suo complesso inammissibile,  in  quanto  non  terrebbe  conto  della
potesta' legislativa che spetta alla Regione autonoma Sardegna  nella
materia  dell'edilizia  e  dell'urbanistica  in  forza  dell'art.  3,
lettera f), dello statuto speciale. 
    2.2.1.- Alla Regione autonoma  Sardegna  -  argomenta  la  difesa
regionale - spetterebbe una «potesta'  legislativa  esclusiva»  nella
materia dell'urbanistica e della tutela del paesaggio. 
    Quanto ai parametri evocati nel  ricorso,  sarebbe  improprio  il
richiamo all'art. 9 Cost., che non  sarebbe  una  regola  di  riparto
delle competenze, e all'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,
che non si applicherebbe alle Regioni a statuto speciale. 
    Generico sarebbe anche il riferimento  alla  Convenzione  europea
sul paesaggio, adottata a Strasburgo dal Comitato  dei  ministri  del
Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata  con  legge  del  9
gennaio 2006, n. 14. 
    Neppure  sarebbe   pertinente   il   richiamo   alla   competenza
legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost. 
    La  parte  resistente  evidenzia,   infine,   che   molte   delle
disposizioni menzionate nel ricorso non potrebbero essere qualificate
come  norme  fondamentali  di   riforma   economico-sociale   e   non
potrebbero, pertanto, vincolare la potesta' legislativa della Regione
autonoma Sardegna. 
    A ulteriore supporto dell'eccezione, infine, si argomenta che non
sarebbero state impugnate altre leggi di Regioni a statuto  ordinario
dal contenuto analogo. 
    2.2.2.- Neppure tali eccezioni possono essere accolte. 
    E' ininfluente in punto di ammissibilita' la circostanza che  non
siano state impugnate leggi di Regioni a statuto ordinario contenenti
una disciplina per molti versi  assimilabile  a  quella  oggetto  del
presente giudizio. L'ammissibilita' dell'impugnazione, in termini  di
tempestivita' e  di  sussistenza  dell'interesse  a  ricorrere,  deve
essere valutata in relazione alle singole leggi adottate. Come questa
Corte ha affermato in altre  occasioni,  l'acquiescenza  rispetto  ad
altre  leggi  regionali  non  milita  a  favore  della   legittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate (sentenza n. 87 del 2019,
punto 4.1.2. del Considerato in diritto). 
    Quanto alla citata Convenzione europea  sul  paesaggio,  essa  e'
stata menzionata al fine di  corroborare  le  censure  di  violazione
dell'art. 9 Cost. 
    Precetto,  quest'ultimo,  richiamato  non  tanto   per   le   sue
implicazioni  sulla  distribuzione  delle  competenze  tra  Stato   e
Regioni,  ma  per  il  valore  primario  che  la  Carta  fondamentale
attribuisce alla tutela del paesaggio. 
    Nel  proporre  le  questioni,  il  ricorrente   ha   puntualmente
analizzato la potesta' legislativa che alla Regione autonoma Sardegna
spetta in  forza  dello  statuto  speciale  e  ha  ritenuto  che,  in
concreto, i limiti di tale potesta' siano stati travalicati. 
    Se tale assunto sia fondato, e' profilo  che  investe  il  merito
delle questioni, cosi' come attiene al merito  la  qualificazione  in
termini di norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale  delle
previsioni statali citate nel ricorso. 
    Quanto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato  di  cui
all'art. 117, secondo  comma,  lettere  m)  ed  s),  Cost.,  essa  e'
richiamata al solo scopo di indicare sfere di competenza  che,  anche
nell'ambito dello statuto speciale, esulano dalle attribuzioni  della
Regione. 
    2.3.- Respinte,  dunque,  le  eccezioni  preliminari  concernenti
l'intero ricorso, le specifiche eccezioni di inammissibilita', che la
difesa regionale ha di volta in volta articolato  quanto  ai  singoli
motivi proposti, saranno esaminate in relazione ad essi. 
    3.- Nello  scrutinio  delle  odierne  questioni  di  legittimita'
costituzionale,  si  analizzeranno,  in  primo  luogo,   quelle   che
attengono,  in  misura  preponderante,  alla  normativa  edilizia   e
urbanistica. 
    Il sindacato di questa Corte non puo' che prendere le mosse dalla
normativa statutaria, che riveste rilievo essenziale nel definire  le
competenze della Regione autonoma Sardegna. 
    L'art. 3, lettera f), dello statuto speciale assegna alla Regione
la  potesta'  legislativa  primaria  nella   materia   «edilizia   ed
urbanistica». Fra i limiti generali che  tale  potesta'  incontra  si
annovera  il   rispetto   delle   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale stabilite dal legislatore statale  nella  specifica
materia. 
    3.1.- A tali norme  devono  essere  anzitutto  ricondotte  -  nei
limiti e per i motivi che saranno  illustrati  -  le  previsioni  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia. (Testo A)». Delle norme fondamentali di  riforma
economico-sociale le disposizioni del d.P.R. n. 380 del  2001  (d'ora
in avanti anche: t.u. edilizia) menzionate dal ricorrente condividono
le caratteristiche  salienti,  che  questa  Corte  ha  enucleato  nel
contenuto riformatore e nell'attinenza a settori o  beni  della  vita
economico-sociale di rilevante importanza (fra le molte, sentenza  n.
198 del 2018, punto 6.2.2. del Considerato in diritto). 
    3.2.- Nell'esercizio  della  competenza  primaria  nella  materia
edilizia e urbanistica, la Regione autonoma Sardegna  incontra  anche
il significativo limite  della  tutela  ambientale,  garantita  dalla
normativa  statale  e  realizzata  con   la   redazione   dei   piani
paesaggistici. 
    E' alla luce di  tali  principi  che  si  deve  ora  vagliare  la
normativa impugnata. 
    4.- Alla disciplina in materia di edilizia deve essere ricondotto
l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art.
26-bis, comma 4, della legge della Regione Sardegna 23  aprile  2015,
n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di  disposizioni  in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio
edilizio), e proroga al 31 dicembre 2023 l'originario termine del  31
dicembre 2020. 
    4.1.- L'art. 26-bis della legge reg.  Sardegna  n.  8  del  2015,
modificato  dalla  previsione  impugnata,  persegue  l'obiettivo   di
«superare le situazioni di degrado legate alla presenza,  all'interno
delle  zone  urbanistiche  omogenee  agricole,  di  costruzioni   non
ultimate e prive di carattere compiuto» e, in tale contesto, consente
«il  completamento  degli  edifici,   le   cui   opere   sono   state
legittimamente avviate e il  cui  titolo  abilitativo  e'  scaduto  o
dichiarato  decaduto  e  non  puo'   essere   rinnovato   a   seguito
dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni» (comma 1). 
    Il completamento e' consentito a condizione che gli edifici:  «a)
siano per la parte realizzata conformi al progetto  approvato,  salva
la possibilita' di  regolarizzazione  delle  varianti  classificabili
come in corso d'opera o di  ripristino  delle  originarie  condizioni
progettuali;  b)  siano  completati,  anche  se  privi   della   sola
copertura, nell'ossatura strutturale, o nelle murature  nel  caso  di
edifici in muratura portante; c) non ricadano in aree dichiarate,  ai
sensi del vigente Piano  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  del
bacino  unico  regionale  (PAI),  da  strumenti   di   pianificazione
regionale o comunale, di  pericolosita'  idraulica  elevata  o  molto
elevata (Hi3 - Hi4) e di  pericolosita'  da  frana  elevata  o  molto
elevata (Hg3 - Hg4); d) non  ricadano  in  aree  di  inedificabilita'
assoluta   cosi'   qualificate   da   disposizioni   legislative    e
regolamentari  statali  e  regionali;  e)  rispettino   i   parametri
individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n.  228
del 1994» (comma 2). 
    Il completamento e'  limitato  ai  «lavori  necessari  a  rendere
finito  e  agibile  l'edificio  nella  consistenza   volumetrica   da
realizzare, anche se inferiore a quella di progetto» (comma 3). 
    L'art. 26-bis, comma 4, primo periodo, della legge reg.  Sardegna
n. 8 del 2015, precisa che il completamento e' soggetto a permesso di
costruire, che va richiesto a pena di decadenza entro il termine oggi
individuato - in base alla disposizione impugnata - nel  31  dicembre
2023. Il permesso  di  costruire  e'  subordinato  «al  rispetto  dei
requisiti tecnici e all'acquisizione degli eventuali atti di  assenso
relativi  a  vincoli  paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre
normative di settore, previsti dalla normativa vigente all'atto della
presentazione della nuova istanza» (comma 4, secondo periodo). 
    4.2.- Il  ricorrente  censura  la  violazione  dei  limiti  posti
dall'art. 3 dello statuto speciale alla  potesta'  legislativa  della
Regione autonoma Sardegna e, in particolare, del limite  delle  norme
fondamentali di riforma economico-sociale. 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione   impugnata,   nel
rinnovare una disciplina derogatoria scaduta  il  31  dicembre  2020,
consentirebbe nelle zone agricole  il  completamento  di  costruzioni
«nei casi in cui non sarebbe possibile ottenere il rinnovo del titolo
edilizio ormai divenuto  inefficace,  a  causa  di  una  sopravvenuta
disciplina pianificatoria incompatibile». 
    La disciplina in esame, nel prolungare il termine entro il  quale
e' possibile avvalersi di «titoli decaduti anche da lungo tempo»,  si
porrebbe   in   contrasto   con   le   norme   di   grande    riforma
economico-sociale contenute nell'art. 15 del d.P.R. n. 380 del  2001,
che  commina  la  decadenza  del  titolo  edilizio  nell'ipotesi   di
superamento dei termini per l'ultimazione dei lavori e impone, per le
opere ancora da eseguire, il rilascio di un nuovo titolo. 
    Nel consentire il completamento, nelle zone agricole, di  edifici
incompatibili con l'attuale destinazione urbanistica,  la  previsione
in  esame  derogherebbe  anche  «al  principio   fondamentale   posto
dall'art. 41-quinquies, ottavo comma, della legge n.  1150  del  1942
(attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968,  recepito  dalla  Regione
Sardegna con il D. A. n. 2266/U/1983, e il d.P.G. n. 228 del  1994)»,
che suddivide il territorio comunale in zone  territoriali  omogenee,
allo scopo di garantirne un assetto  ordinato.  Sarebbero  consentiti
«interventi gravemente pregiudizievoli per il territorio»,  idonei  a
determinare  «un  aggravio  del   carico   urbanistico   nelle   aree
interessate», con  «esiti  arbitrari  e  irragionevoli».  Ai  Comuni,
difatti, sarebbe impedita la  doverosa  attivita'  di  rimessione  in
pristino. 
    L'impugnato art. 2 della  legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
violerebbe anche l'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  Cost.,  in
quanto  interverrebbe  ad  alterare  «i  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili  dei  cittadini  che  devono
necessariamente  essere  garantiti  in  modo  uguale  su   tutto   il
territorio nazionale». 
    La disciplina in esame, inoltre, si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 117,  commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,  poiche'
inciderebbe sulla pianificazione paesaggistica, con  invasione  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato, «attuata dagli articoli
135, 143, 145 e 156 del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,
dall'articolo 5, comma 11, del decreto legge n. 70 del 2011, e  dalla
legge n. 14 del 2006, di recepimento della  Convenzione  europea  sul
paesaggio».  Si  vanificherebbe   lo   scopo   della   pianificazione
paesaggistica, che tende a valutare le trasformazioni del  territorio
non «in modo parcellizzato», ma nell'ambito  di  una  «considerazione
complessiva del contesto tutelato specificamente demandata  al  piano
paesaggistico». 
    La disposizione impugnata, nell'intervenire in  modo  unilaterale
in spregio alla pianificazione congiunta, sarebbe lesiva, infine, del
principio di leale collaborazione. 
    4.3.-  Non  e'  fondata  l'eccezione  di  inammissibilita'  delle
questioni formulata dalla  parte  resistente  sul  presupposto  della
tardivita' dell'impugnazione. 
    E' irrilevante il fatto che la disciplina in esame si raccordi  a
una normativa previgente e  non  impugnata,  quale  quella  dell'art.
26-bis della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. Nel fissare un  nuovo
termine  di  vigenza  di  disposizioni  derogatorie,  la   previsione
impugnata, infatti, ha un  autonomo  effetto  lesivo,  il  che  fonda
l'interesse a ricorrere del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    4.4.- Le questioni possono essere dunque scrutinate nel merito. 
    Esse sono  fondate,  in  riferimento  all'art.  3  dello  statuto
speciale, per contrasto con l'art. 15 t.u. edilizia. 
    4.4.1.- Tale ultima disposizione disciplina l'efficacia temporale
e la decadenza del permesso di costruire. 
    Il permesso  di  costruire  decade  quando  i  lavori  non  siano
cominciati entro un termine, che non puo' essere superiore a un  anno
dal rilascio del titolo, o non siano ultimati entro  un  termine  che
non puo' superare i tre anni  dall'inizio  dei  lavori.  Prima  della
scadenza  del  termine,  puo'  essere  richiesta  una  proroga,   che
l'amministrazione accorda  con  provvedimento  motivato,  «per  fatti
sopravvenuti, estranei  alla  volonta'  del  titolare  del  permesso,
oppure in considerazione della mole dell'opera da  realizzare,  delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta'
tecnico-esecutive  emerse  successivamente  all'inizio  dei   lavori,
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui  finanziamento  sia
previsto in piu'  esercizi  finanziari»  (art.  15,  comma  2,  terzo
periodo, d.P.R. n. 380 del  2001).  La  proroga  e'  accordata  anche
«qualora  i  lavori  non  possano  essere  iniziati  o  conclusi  per
iniziative   dell'amministrazione   o   dell'autorita'    giudiziaria
rivelatesi poi infondate» (art. 15, comma 2-bis, d.P.R.  n.  380  del
2001). 
    Allorche' si intenda  realizzare  la  parte  dell'intervento  non
ultimata nel termine stabilito, e' necessario  richiedere  un  «nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo  che  le  stesse  non
rientrino tra quelle realizzabili mediante  segnalazione  certificata
di inizio attivita'» (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001). 
    Il legislatore statale, infine, prevede la decadenza del permesso
di costruire in conseguenza dell'entrata in vigore  «di  contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori  siano  gia'  iniziati  e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio»
(art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001). 
    L'art.  15  t.u.  edilizia  riprende  e  adatta  quel  che   gia'
stabilivano il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4  della  legge
28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la  edificabilita'  dei  suoli),  e
l'art. 31, undicesimo comma, della legge  17  agosto  1942,  n.  1150
(Legge urbanistica). Nel delimitare l'arco temporale di validita' dei
titoli edilizi, la normativa statale detta  standard  uniformi  e  si
rivela di cruciale importanza in un ordinato governo del  territorio,
che  non  puo'  tollerare  difformita'  tra  Regioni   con   riguardo
all'aspetto prioritario della  durata  e  dell'efficacia  dei  titoli
edilizi. 
    In questa prospettiva emerge il carattere di  norma  fondamentale
di  riforma  economico-sociale,  che,  in  quanto  tale,  vincola  la
potesta' legislativa primaria della Regione autonoma  Sardegna  nella
materia dell'edilizia e dell'urbanistica. 
    4.4.2.- La disposizione regionale impugnata consente  nelle  zone
agricole  il  completamento  delle  costruzioni,  che   puo'   essere
richiesto entro un termine ora prolungato fino al 31  dicembre  2023,
anche quando il titolo abilitativo sia  decaduto  e  non  possa  piu'
essere rinnovato in seguito all'entrata  in  vigore  di  contrastanti
disposizioni. 
    Sussiste la lamentata difformita' dalla normativa  statale,  che,
nel  caso  dell'entrata  in   vigore   di   contrastanti   previsioni
urbanistiche,  commina  la  decadenza  del  permesso  di   costruire,
decadenza che puo' essere evitata solo quando  i  lavori  siano  gia'
iniziati e risultino ultimati nel termine di tre anni dalla  data  di
inizio. 
    La normativa regionale, infatti, nel prolungare i termini entro i
quali e' possibile richiedere il permesso di costruire per completare
le costruzioni nelle  zone  agricole,  anche  quando  il  titolo  sia
decaduto  e  non  possa   essere   rinnovato,   deroga   in   maniera
indiscriminata alla decadenza  sancita  dalla  legislazione  statale,
senza richiedere le tassative condizioni individuate dal testo  unico
dell'edilizia. 
    4.4.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Restano assorbite le ulteriori censure formulate nel ricorso. 
    5.- Al medesimo nucleo tematico dell'edilizia e  dell'urbanistica
appartengono anche le censure relative all'art. 11, comma 1,  lettera
a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica  l'art.  36
della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    5.1.- La citata lettera a)  interviene  sull'art.  36,  comma  2,
della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e, nel sopprimere  la  parola
«non», fa si' che anche i volumi oggetto di  condono  edilizio  siano
computati  nella  determinazione  del  volume  urbanistico  al  quale
commisurare  l'incremento  volumetrico.   La   previsione   impugnata
sovvertirebbe il caposaldo della legislazione sul "Piano  casa",  che
vieta di considerare gli abusi edilizi ai fini  del  godimento  delle
premialita' volumetriche. 
    5.2.- Secondo il ricorrente, sarebbe, pertanto, violato l'art.  3
dello statuto speciale, in quanto la disciplina in esame, «pur se  in
ipotesi operando nell'alveo della competenza legislativa regionale in
materia  edilizia»,  confliggerebbe  con  le  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale  contenute  nell'art.  41-quinquies,  commi
ottavo  e  nono,  della  legge  17  agosto  1942,  n.   1150   (Legge
urbanistica), negli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia,  nell'intesa  sul
"Piano casa" del 2009, fondata  sulle  previsioni  dell'art.  11  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
nell'art. 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti  per  l'economia),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio  2011,  n.  106.
Tali previsioni sarebbero perentorie nel vietare l'applicazione della
normativa di favore agli immobili condonati. 
    5.3.- Le questioni promosse con riguardo all'art.  11,  comma  1,
lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sono fondate,  in
riferimento all'art. 3 dello statuto speciale. 
    5.3.1.- Il 31 marzo 2009, Governo, Regioni ed enti  locali  hanno
stipulato un'intesa volta  a  favorire  iniziative  per  il  rilancio
dell'economia e  a  introdurre  incisive  misure  di  semplificazione
dell'attivita' edilizia. 
    Le Regioni  si  sono  impegnate  a  regolamentare  interventi  di
demolizione  e  ricostruzione   con   ampliamento   per   edifici   a
destinazione residenziale entro il limite  del  35  per  cento  della
volumetria esistente, con finalita' di miglioramento  della  qualita'
architettonica e dell'efficienza energetica. 
    L'intesa puntualizza  che  gli  interventi  edilizi  non  possono
riferirsi a edifici abusivi ovvero ubicati nei centri  storici  o  in
aree di inedificabilita' assoluta. 
    L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, nel tradurre in legge
dello Stato l'intesa raggiunta, affida alle  Regioni  il  compito  di
approvare leggi finalizzate a incentivare  la  razionalizzazione  del
patrimonio  edilizio  esistente,  a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e di edifici  a
destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione  o  da
rilocalizzare, anche alla luce dell'esigenza di favorire lo  sviluppo
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 
    Tali  finalita'  possono   essere   perseguite   anche   mediante
l'approvazione di leggi che prevedano  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come
misura premiale, con la delocalizzazione  delle  volumetrie  in  aree
diverse, con le modifiche di destinazione d'uso (sempre che si tratti
di destinazioni tra  loro  compatibili  o  complementari)  e  con  le
modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica
con gli organismi edilizi esistenti. 
    Tali interventi - precisa l'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70  del
2011 - non possono riferirsi a edifici  abusivi  o  siti  nei  centri
storici o in aree di inedificabilita' assoluta, «con esclusione degli
edifici per i  quali  sia  stato  rilasciato  il  titolo  abilitativo
edilizio in sanatoria». 
    5.3.2.- E' la stessa previsione della legge statale a chiarire la
portata del divieto di beneficiare delle premialita' volumetriche con
riguardo agli immobili abusivi. Questo divieto non opera solo  quando
sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria. 
    Tale nozione  si  deve  interpretare  in  senso  restrittivo,  in
coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio
della normativa in esame. 
    Il titolo in sanatoria, che rileva agli effetti della concessione
di premialita' volumetrica, differisce dal  condono  valorizzato  dal
legislatore regionale. 
    Mentre il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma
anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla  conformita'  delle
opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia (sentenza n.
50 del 2017, punto 5  del  Considerato  in  diritto),  il  titolo  in
sanatoria presuppone la conformita'  alla  disciplina  urbanistica  e
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia
al momento della presentazione della domanda  (sentenza  n.  107  del
2017, punto 7.2. del Considerato in diritto). 
    A favore dell'interpretazione  restrittiva  milita  il  carattere
generale del divieto di concessione di premialita'  volumetriche  per
gli  immobili  abusivi,  espressivo  della  scelta  fondamentale  del
legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di  abuso  e  di
derogare a tale principio in ipotesi tassative. 
    La disciplina  ricordata  configura  una  norma  fondamentale  di
riforma economico-sociale, come confermano l'ampiezza degli obiettivi
perseguiti,  l'incidenza  su  aspetti  qualificanti  della  normativa
edilizia e urbanistica  e  la  stessa  scelta  di  coinvolgere  anche
Regioni  ed  enti   locali   nel   definire   i   tratti   essenziali
dell'intervento riformatore. 
    Il legislatore regionale, nell'annettere rilievo anche ai  volumi
condonati, ha infranto il divieto contenuto in una prescrizione della
legge statale, idonea a vincolare la  potesta'  legislativa  primaria
della Regione autonoma  Sardegna  nella  materia  dell'urbanistica  e
dell'edilizia. 
    5.4.-   Si   deve    dichiarare,    pertanto,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021. 
    Restano assorbite le ulteriori censure formulate nel ricorso. 
    6.- E' impugnato l'art. 17 della legge reg.  Sardegna  n.  1  del
2021,  che  proroga  alcuni  termini  della  legislazione   regionale
attuativa del "Piano  casa",  contenuti  negli  artt.  34,  comma  1,
lettera b), 37, comma 1, e 41, comma 4, della legge reg. Sardegna  n.
8 del 2015. 
    6.1.-  Quanto  alle  proroghe  disposte   dal   comma   1,   esse
consentirebbero di eseguire alcuni  interventi  previsti  dal  "Piano
casa" fino all'inizio del 2021, estendendo di ulteriori sei  anni  il
termine iniziale, ancorato all'entrata in  vigore  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015. 
    Tale differimento contrasterebbe «con il carattere  straordinario
ed  eccezionale  della  normativa   del   piano   casa»   e   sarebbe
caratterizzato da  un'efficacia  retroattiva,  in  contrasto  con  il
divieto di sanatoria  ex  post  sancito  dall'art.  167  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137). 
    Quanto alle proroghe di cui al comma  2,  queste  consentirebbero
l'applicazione fino  al  31  dicembre  2023  delle  disposizioni  del
secondo "Piano casa" della Sardegna, prorogando  il  termine  del  31
dicembre 2020, gia' in precedenza prorogato e per  questo  denunciato
con altro ricorso. 
    6.2.- In base a tali considerazioni, il ricorrente  prospetta  la
violazione degli artt. 9, 117, commi primo  e  secondo,  lettera  s),
Cost., «rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli articoli
135, 143, 145 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la
legge n. 14 del 2006, di recepimento della  Convenzione  europea  sul
paesaggio, e l'articolo 5, comma 11, del  decreto  legge  n.  70  del
2011, per aver inciso in materia riservata alla competenza  esclusiva
dello Stato e per di piu' in modo difforme da impegni assunti in sede
internazionale». 
    La previsione impugnata sarebbe lesiva, inoltre,  del  canone  di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto la reiterata  proroga  della
disciplina del "Piano casa" e la proroga di un termine  gia'  scaduto
produrrebbero «esiti manifestamente arbitrari e irrazionali». 
    Sarebbe violato, altresi', l'art. 3 dello statuto speciale,  come
attuato con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  maggio
1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale  della
regione autonoma della Sardegna), in  quanto,  «pur  nell'ipotesi  di
un'eventuale  competenza  regionale»,  la  disciplina  impugnata   si
porrebbe  in  contrasto  con  le  norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale contenute nell'art. 41-quinquies,  commi  ottavo  e
nono, della legge n. 1150  del  1942,  nell'art.  14  t.u.  edilizia,
nell'intesa sul "Piano casa" del 2009, fondata sull'art. 11 del  d.l.
n. 112 del 2008, e nell'art. 5, commi 9 e seguenti, del  d.l.  n.  70
del 2011. 
    Sarebbe violato, infine, il principio di leale collaborazione, in
quanto il legislatore regionale avrebbe «unilateralmente disposto  in
materia affidata alla co pianificazione». 
    6.3.- Occorre ricostruire  i  tratti  salienti  della  disciplina
impugnata, nelle  sue  interrelazioni  con  la  normativa  previgente
oggetto di proroga. 
    L'art. 17, comma 1, della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
differisce fino al 19 gennaio 2021 l'efficacia  temporale  di  alcune
disposizioni dettate dalla legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Si tratta, in primo luogo, dell'art. 34,  comma  1,  lettera  b),
della legge regionale citata,  che  non  ammette  gli  interventi  di
miglioramento  del  patrimonio  edilizio  esistente  «negli   edifici
completati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori  o
da  perizia  giurata  di  un  tecnico  abilitato   che   attesti   il
completamento  dell'ingombro  volumetrico  con  realizzazione   delle
murature perimetrali e della copertura». 
    La proroga  riguarda,  in  secondo  luogo,  i  termini  stabiliti
dall'art. 41, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,  che
consente  l'attuazione  degli  interventi  localizzati   nelle   zone
urbanistiche omogenee C (di espansione residenziale), D (industriali,
commerciali e artigianali) e G (servizi generali), contigue al centro
urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di  entrata
in vigore della medesima  legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015  in
attuazione dell'art. 13, comma  1,  lettera  b),  della  legge  della
Regione Sardegna 23 ottobre 2009, n.  4  (Disposizioni  straordinarie
per il  sostegno  dell'economia  mediante  il  rilancio  del  settore
edilizio e per la promozione di interventi  e  programmi  di  valenza
strategica per lo sviluppo). 
    L'art. 17, comma 2, della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
differisce al 31 dicembre 2023  il  termine  del  31  dicembre  2020,
originariamente previsto dall'art. 37,  comma  1,  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015 per  l'efficacia  delle  disposizioni  dettate
dalla medesima legge regionale per il  miglioramento  del  patrimonio
edilizio esistente. 
    Il legislatore regionale stabilisce «conseguentemente» che  operi
«la reviviscenza» di tali disposizioni,  contenute  nel  Capo  I  del
Titolo II della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che  avevano  gia'
cessato  di  operare  il  1°  gennaio   2021.   Nel   prevederne   la
«reviviscenza»,  il  legislatore  regionale  colma  cosi'   lo   iato
temporale tra il 1° gennaio 2021, data in  cui  le  previsioni  erano
divenute oramai inefficaci, e il 19 gennaio 2021, data di entrata  in
vigore della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che  ha  ripristinato
la disciplina fino al 31 dicembre 2023. 
    6.4.- La difesa regionale ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
questioni e, a tale riguardo, ha richiamato  la  sentenza  di  questa
Corte n. 170 del 2021, che  ha  dichiarato  l'inammissibilita'  delle
censure concernenti la legge della Regione Sardegna 24  giugno  2020,
n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019  in  materia  di
proroga di termini). 
    Tale  normativa  aveva  prorogato  fino  al  31   dicembre   2020
l'efficacia delle disposizioni della legge reg.  Sardegna  n.  8  del
2015 in tema di miglioramento del patrimonio edilizio esistente. 
    Nella pronuncia citata dalla difesa regionale, le questioni  sono
state dichiarate inammissibili, in quanto  il  ricorrente  non  aveva
approfondito  l'esame  della  normativa  oggetto  di   proroga,   dal
contenuto eterogeneo, e si era limitato a  richiamare  il  mero  dato
della proroga di precedenti disposizioni derogatorie, dato che questa
Corte ha ritenuto inidoneo «a illustrare il  senso  e  il  fondamento
delle  censure»  (sentenza  n.  170  del  2021,  punto   5.2.1.   del
Considerato in diritto). 
    A  diverse  conclusioni  si  deve  giungere   nella   fattispecie
sottoposta all'odierno scrutinio. 
    Il ricorso  oggi  all'esame  di  questa  Corte  ricostruisce  con
dovizia di dettagli la normativa oggetto di  proroga,  in  quanto  la
legge reg. Sardegna n. 1  del  2021  interviene  a  estenderne  sotto
disparati profili la portata applicativa. Il ricorrente  analizza  il
contenuto  precettivo  e  le   ripercussioni   sul   paesaggio.   Non
sussistono, pertanto, le lacune segnalate nella sentenza n.  170  del
2021. 
    Le  questioni  promosse  dal  Presidente  del   Consiglio   sono,
pertanto, ammissibili. 
    6.5.- Esse sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello  statuto
speciale. 
    6.5.1.- Gia' nella citata sentenza n. 170 del 2021, questa  Corte
ha evidenziato che «[i]l prolungato succedersi delle proroghe di  una
disciplina  derogatoria,  in  contrasto  con  le  esigenze   di   una
regolamentazione organica e razionale  dell'assetto  del  territorio,
presenta un innegabile rilievo»  (punto  5.2.1.  del  Considerato  in
diritto). 
    Tale rilievo  deve  essere  ribadito  nel  caso  di  specie,  che
registra il novum di una ulteriore proroga, per un tempo cospicuo. 
    Il legislatore regionale, per un verso, ha ampliato  notevolmente
la portata di  una  normativa,  che  aveva  dapprima  come  orizzonte
temporale l'entrata in vigore della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del
2015, e ha prorogato, per altro verso, fino al 31  dicembre  2023,  e
dunque per un ulteriore triennio,  la  disciplina  derogatoria  della
medesima legge, inizialmente contraddistinta da un preciso termine di
vigenza (fino al 31 dicembre 2016), successivamente  a  piu'  riprese
prorogato. Il concatenarsi di tali disposizioni,  che  si  accompagna
anche alla reviviscenza per un breve arco temporale di una  normativa
gia' esaurita, concorre a perpetuare l'applicazione  della  descritta
disciplina derogatoria. 
    6.5.2.-  E'  proprio  l'indefinito  succedersi  delle   proroghe,
ancorate all'entrata in vigore  di  una  nuova  legge  regionale  sul
governo del territorio o a termini di volta in volta  differiti,  che
interferisce con  la  tutela  paesaggistica  e  determina  il  vulnus
denunciato dal ricorrente. 
    La previsione impugnata, nel sancire per  un  tempo  apprezzabile
un'ulteriore proroga di disposizioni che derogano alla pianificazione
urbanistica, consente reiterati e  rilevanti  incrementi  volumetrici
del  patrimonio  edilizio  esistente,  isolatamente   considerati   e
svincolati da una organica disciplina del governo del territorio, che
lo  stesso  legislatore  regionale  individua  come  la   sede   piu'
appropriata per la  regolamentazione  di  interventi  di  consistente
impatto, nel rispetto dei limiti posti  dallo  statuto  di  autonomia
alla potesta' legislativa primaria. 
    La  legge  regionale,   consentendo   interventi   parcellizzati,
svincolati  da  una  coerente  e   stabile   cornice   normativa   di
riferimento, trascura  l'interesse  all'ordinato  sviluppo  edilizio,
proprio della  pianificazione  urbanistica,  e  cosi'  danneggia  «il
territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente,  nel
suo aspetto paesaggistico e ambientale» (sentenza n.  219  del  2021,
punto 4.2. del Considerato in diritto)». 
    D'altro  canto,  tale   proroga,   disposta   in   pendenza   del
procedimento, condiviso  con  lo  Stato,  di  adeguamento  del  piano
paesaggistico relativo alle aree costiere e di elaborazione di quello
relativo alle aree interne, peraltro in corso da lungo tempo, finisce
per compromettere la stessa pianificazione paesaggistica, deputata  a
indicare le linee fondamentali della tutela del paesaggio. 
    La  disciplina  impugnata  contrasta  dunque  con  la   normativa
codicistica posta a tutela  del  paesaggio,  che  costituisce  limite
anche alla competenza legislativa  primaria  della  Regione  autonoma
Sardegna nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia. 
    6.5.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Sono assorbite le restanti censure. 
    7.- Oggetto di impugnazione e' anche l'art. 18 della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che reca una norma  transitoria  in  tema  di
titoli abilitativi. 
    7.1.- Tale normativa fa salve le richieste di titoli  abilitativi
«di cui alla legge regionale n. 8 del  2015  e  successive  proroghe,
presentate fino alla data del 31 dicembre 2020», e  considera  validi
gli atti compiuti dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali
(comma 1). 
    Chi  intenda  beneficiare   della   piu'   favorevole   normativa
introdotta dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 dovra'  presentare
«esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione  gia'
presentata» in base alle previsioni della legge reg.  Sardegna  n.  8
del 2015 (comma 2). 
    Le richieste di titoli abilitativi presentate tra il 1° gennaio e
il 19 gennaio 2021, quest'ultima, data di  entrata  in  vigore  della
legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,  devono  essere  ripresentate  a
decorrere dal 19 gennaio 2021 (comma 3). 
    7.2.- Il ricorrente assume che tale disposizione, nel  far  salvi
gli atti presentati sulla base di una normativa previgente e  oggetto
di autonoma impugnativa, violi l'art. 3 dello statuto speciale,  come
attuato con il d.P.R. n. 480 del 1975, gli artt. 9 e 117, commi primo
e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai quali costituiscono  norme
interposte gli articoli 135, 143, 145  e  156  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, la legge n. 14 del  2006,  di  recepimento
della Convenzione europea sul paesaggio, e l'articolo  5,  comma  11,
del decreto legge n. 70 del 2011, avendo  legiferato  in  materia  di
competenza statale e per di  piu'  in  modo  difforme  dagli  impegni
assunti in sede internazionale». 
    Tale disposizione, nel prorogare la disciplina del "Piano casa" e
nell'intervenire su  un  termine  gia'  scaduto,  produrrebbe  «esiti
manifestamente arbitrari e irragionevoli», in violazione dell'art.  3
Cost. 
    Il vulnus all'art. 3 dello statuto speciale si coglierebbe  anche
in  ragione  del  contrasto  con   le   norme   di   grande   riforma
economico-sociale dettate  dall'art.  41-quinquies,  commi  ottavo  e
nono, della legge n. 1150  del  1942,  dall'art.  14  t.u.  edilizia,
dall'intesa sul "Piano casa", fondata sull'art. 11 del  d.l.  n.  112
del 2008, e dall'art. 5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011. 
    Sarebbe violato, infine, anche l'obbligo di leale  collaborazione
con lo Stato, in quanto si verte in materia assoggettata  all'obbligo
di pianificazione congiunta. 
    7.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3  dello
statuto speciale. 
    7.3.1.- Le previsioni impugnate  si  inquadrano  nella  reiterata
proroga della  disciplina  sul  "Piano  casa"  e  ne  definiscono  le
implicazioni sul rilascio di  titoli  abilitativi  e  sulla  connessa
attivita' istruttoria dell'amministrazione. 
    Il legislatore regionale, nel disporre l'immediata applicazione -
anche ai procedimenti in corso -  della  normativa  che  innalza  gli
incrementi  volumetrici,  estende  l'ambito   applicativo   di   tale
disciplina derogatoria e  incide  sul  correlato  regime  dei  titoli
abilitativi, che la previsione ora esaminata arbitrariamente  estende
-  con  effetti  ex  tunc   -cosi'   da   compromettere   la   stessa
pianificazione paesaggistica. 
    7.3.2.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    8.- Alla materia dell'edilizia appartengono anche  le  previsioni
dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che aggiunge  i
commi 1-ter e 1-quater  all'art.  7-bis  della  legge  della  Regione
Sardegna 11 ottobre 1985,  n.  23  (Norme  in  materia  di  controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e  di
sanatoria  di  insediamenti  ed  opere  abusive,  di  snellimento  ed
accelerazione delle procedure espropriative). 
    8.1.- L'art. 7-bis, comma 1-ter, della legge reg. Sardegna n.  23
del 1985, per i fabbricati  realizzati  con  licenza  di  costruzione
antecedente all'entrata in vigore  della  medesima  legge  regionale,
considera  tolleranze  edilizie,  «con  conseguente  inapplicabilita'
delle disposizioni in materia di parziale difformita', le  violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
per  singola  unita'  immobiliare  il  5  per  cento   delle   misure
progettuali». 
    L'art. 7-bis, comma  1-quater,  della  medesima  legge,  aggiunto
dalla disposizione impugnata, qualifica come tolleranze edilizie  «le
parziali difformita', realizzate nel passato  durante  i  lavori  per
l'esecuzione  di  un  titolo  abilitativo  cui  sia  seguita,  previo
sopralluogo  o  ispezione  da  parte  di  funzionari  incaricati,  la
certificazione di conformita' edilizia e di  agibilita'  nelle  forme
previste dalla legge e le parziali  difformita'  rispetto  al  titolo
abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale
abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio
e che non abbia contestato  come  abuso  edilizio  o  che  non  abbia
considerato rilevanti ai fini dell'agibilita' dell'immobile». 
    La  disciplina  regionale  intende  tutelare  il  «principio   di
certezza delle posizioni giuridiche» e l'affidamento, e fa  salva  la
possibilita' di adottare i provvedimenti di annullamento d'ufficio al
ricorrere dei presupposti dell'art. 21-nonies della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
    8.2.- L'art. 19 della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021  e'
censurato per violazione  dell'art.  3  dello  statuto  speciale,  in
quanto   contrasterebbe   con   le   norme    di    grande    riforma
economico-sociale  dell'art.  34-bis  t.u.  edilizia.  La   normativa
statale prevede -  per  le  tolleranze  edilizie  -  un  limite  piu'
contenuto (2 per cento) rispetto a  quello  fissato  dal  legislatore
regionale (5 per cento), detta una disciplina piu' rigorosa  per  gli
immobili tutelati e non  attribuisce  alcun  rilievo  all'affidamento
nella conservazione di una situazione di fatto abusiva. 
    Tale contrasto implicherebbe anche  l'invasione  della  sfera  di
competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  nella  determinazione
«dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti
civili dei cittadini» (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.). 
    La previsione impugnata, inoltre,  nell'ampliare  l'ambito  delle
tolleranze  edilizie,  negherebbe  il  rilievo   penale   di   alcune
fattispecie di abusi e sarebbe  lesiva,  pertanto,  della  competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  nella  materia  dell'ordinamento
penale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). 
    Il  ricorrente  denuncia  anche  la   violazione   delle   «norme
costituzionali poste a tutela del paesaggio e del patrimonio  storico
ed artistico, nonche' della competenza esclusiva statale  in  materia
paesaggistica», con «un significativo abbassamento del livello  della
tutela degli  immobili  vincolati».  Per  tali  ragioni,  vi  sarebbe
contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    8.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3  dello
statuto speciale. 
    8.3.1.- Occorre dar conto, in via preliminare,  della  disciplina
sulle  tolleranze  costruttive  delineata   dall'art.   34-bis   t.u.
edilizia,  inserito  dall'art.  10,  comma   1,   lettera   p),   del
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120. 
    La previsione citata  non  considera  violazione  edilizia  «[i]l
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della  cubatura,  della
superficie coperta e di ogni altro  parametro  delle  singole  unita'
immobiliari», quando lo scostamento sia contenuto nella misura del  2
per cento di quanto e' sancito dal titolo abilitativo (comma 1). 
    Il legislatore statale  qualifica  come  tolleranze  esecutive  -
salvo  che  si  tratti  di  immobili  sottoposti  a  tutela   -   «le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile» (comma 2). 
    L'art. 34-bis, comma 3, t.u. edilizia puntualizza che il  tecnico
abilitato - ai fini dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli
immobili  -  dichiara  le  tolleranze   esecutive   riguardanti   gli
interventi precedenti. 
    Le prescrizioni in tema di tolleranze costruttive definiscono  il
profilo di capitale importanza delle difformita'  rilevanti,  in  una
prospettiva che non puo' non essere omogenea  sull'intero  territorio
nazionale   e   che   investe   norme   fondamentali    di    riforma
economico-sociale,   vincolanti   anche   la   potesta'   legislativa
attribuita  alla  Regione  Sardegna  dall'art.  3  dello  statuto  di
autonomia. 
    8.3.2.-  La   normativa   regionale   impugnata   diverge   dalle
prescrizioni statali con riguardo a diversi aspetti salienti. 
    Anzitutto, a fronte di un limite del 2 per cento, individuato dal
testo unico dell'edilizia come punto di equilibrio per la definizione
delle tolleranze costruttive, il legislatore regionale si attesta sul
piu' ampio limite del 5 per cento. 
    In secondo luogo, l'impugnato art. 19 della legge  reg.  Sardegna
n. 1 del 2021 detta una  disciplina  generale,  destinata  a  trovare
applicazione anche per gli immobili vincolati, laddove l'art. 34-bis,
comma 2,  t.u.  edilizia  per  tale  fattispecie  fissa  limiti  piu'
rigorosi  e  considera  in  ogni  caso  rilevanti  «le  irregolarita'
geometriche e le modifiche alle  finiture  degli  edifici  di  minima
entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne,
eseguite durante i lavori  per  l'attuazione  di  titoli  abilitativi
edilizi». 
    Il raffronto tra  la  disciplina  regionale  e  quella  del  t.u.
edilizia  rivela   discrepanze   notevoli,   che   contraddicono   la
prospettazione  riduttiva  di  una  mera  "implementazione"  di   una
disciplina di favore. 
    8.3.3.- Va dichiarata, pertanto, l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, per  violazione
dell'art. 3 dello statuto speciale. 
    Le ulteriori censure prospettate dal ricorrente sono assorbite. 
    9.- Il ricorrente  impugna  anche  l'art.  21  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 16 della
legge reg. Sardegna n.  23  del  1985  in  tema  di  accertamento  di
conformita',  da   ricondurre   pertanto   anch'esso   alla   materia
dell'edilizia. 
    9.1.-  La  previsione  impugnata  dispone  che  il  permesso   di
costruire o l'autorizzazione all'accertamento di conformita'  possano
essere ottenuti  «qualora  gli  interventi  risultino  conformi  alla
disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente   al   momento   della
presentazione  della  domanda».  Tale   disciplina   -   precisa   il
legislatore regionale - vale «ai soli fini amministrativi» e  restano
dunque impregiudicati «gli effetti penali dell'illecito». 
    9.2.- L'art. 21 della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021  e'
censurato, in  quanto,  con  «un  effetto  dirompente»  di  sanatoria
indiscriminata degli abusi, derogherebbe al  principio  della  doppia
conformita'.  Tale  principio,  vincolante  anche  per  le  autonomie
speciali, presupporrebbe «la conformita'  dell'intervento  realizzato
senza titolo sia alla disciplina urbanistica ed edilizia  vigente  al
momento della realizzazione dell'abuso, che a  quella  in  vigore  al
momento della presentazione della domanda». 
    La previsione impugnata violerebbe innanzitutto  l'art.  3  dello
statuto speciale, poiche' il principio della  doppia  conformita'  si
imporrebbe anche alle autonomie speciali, in quanto norma  di  grande
riforma economico-sociale. 
    Il ricorrente ritiene  che  il  principio  in  esame  concerna  i
«livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i  diritti  civili
dei cittadini che devono essere assicurati uniformemente  sull'intero
territorio  nazionale».  Sarebbe  lesa,   pertanto,   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost. 
    La previsione in esame,  nel  limitarsi  a  far  salvi  solo  gli
effetti penali dell'illecito, senza menzionare «le relative  sanzioni
civili  e  fiscali»,  invaderebbe  anche  la  «sfera  di   competenza
esclusiva statale in  materia  di  ordinamento  civile  di  cui  alle
lettere l) ed e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.». 
    9.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3  dello
statuto speciale. 
    9.3.1.- Come gia' chiarito, in base all'art. 36 t.u. edilizia, il
responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale  proprietario  dell'immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria  solo  quando  l'intervento
rispetti sia la disciplina edilizia e urbanistica  vigente  al  tempo
della  sua  realizzazione  sia  quella   vigente   al   tempo   della
presentazione della domanda. La conformita' alla disciplina  edilizia
e  urbanistica  deve  essere  salvaguardata  «durante  tutto   l'arco
temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione
dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformita'» (fra le
molte, sentenza n. 68  del  2018,  punto  14.2.  del  Considerato  in
diritto). 
    Tale  principio,  nel  delimitare  presupposti  e  limiti   della
sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina  edilizia  e,
in  quanto  riconducibile  alle   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale,  vincola  anche  la  potesta'  legislativa   della
Regione autonoma Sardegna. 
    9.3.2.-  Nel  richiedere  la  conformita'  alla  sola  disciplina
vigente al tempo della presentazione della domanda,  la  disposizione
impugnata amplia  in  maniera  indebita  l'ambito  applicativo  della
sanatoria  e  si  pone  in  contrasto,  pertanto,  con  il  principio
richiamato. Ne' tale contrasto puo' essere escluso sol  perche'  sono
fatti salvi gli effetti penali degli illeciti, in quanto la rilevanza
della doppia conformita', principio cardine di un  razionale  governo
del territorio, non si esaurisce nelle  sue  implicazioni  su  quegli
illeciti. 
    9.3.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,
per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale. 
    Sono assorbite le altre censure esposte a sostegno del motivo  di
ricorso. 
    10.- In un secondo nucleo tematico possono  essere  aggregate  le
questioni di legittimita' costituzionale  della  normativa  regionale
che interferisce in misura prevalente con la tutela paesaggistica. 
    10.1.- In punto di fatto, si  deve  rilevare  che  la  disciplina
impugnata si raccorda al «complesso - e tuttora incompiuto - percorso
di adeguamento della  pianificazione  paesaggistica  regionale»,  che
questa Corte ha  avuto  occasione  di  tratteggiare  nei  suoi  snodi
fondamentali nella sentenza n. 257 del 2021 (punto 7 del  Considerato
in diritto). 
    Dopo l'approvazione del piano paesaggistico, relativo  alle  sole
zone costiere (delibera della Giunta regionale del 5 settembre  2006,
n. 36/7, recante «L.R. 25 novembre 2004, n. 8, articolo 1,  comma  1,
Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito  omogeneo.»),  il
Presidente della Regione autonoma della Sardegna e il Ministro per  i
beni e le attivita' culturali, con protocollo di intesa stipulato  il
19 febbraio 2007, si sono impegnati, per un verso, a  «completare  la
pianificazione   paesaggistica   regionale   nel    rispetto    delle
disposizioni del Codice e della legge n. 14 del 2006 entro  un  anno»
dalla stipulazione del protocollo (art. 3) e,  per  altro  verso,  «a
provvedere congiuntamente alla verifica e  all'adeguamento  periodico
della pianificazione paesaggistica regionale,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 143, comma 3, ultimo periodo, del Codice» (art.
4). 
    Nell'alveo  del  citato  protocollo,  «provvisto  di  una  chiara
portata vincolante alla luce dell'univoco richiamo all'impegno  delle
parti» (sentenza n.  257  del  2021,  punto  12  del  Considerato  in
diritto), si pongono i disciplinari attuativi siglati dalla Regione e
dal Ministero il 1° marzo 2013 e il 18 aprile 2018,  che  hanno  dato
impulso a una serrata interlocuzione tra gli stessi. 
    Tali  documenti,  nel   richiamare   ex   professo   l'originario
protocollo d'intesa e nel tracciare il percorso di una pianificazione
condivisa estesa all'intero territorio regionale,  si  prefiggono  di
definire le modalita'  operative,  i  cronoprogrammi  e  i  contenuti
tecnici  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  verifica  e   di
adeguamento del piano paesaggistico regionale (d'ora in avanti anche:
PPR) dell'ambito costiero e per l'elaborazione  del  PPR  dell'ambito
interno, all'insegna di un coinvolgimento diretto  e  continuo  delle
due amministrazioni e di una costante collaborazione istituzionale. 
    10.2.- Occorre richiamare i principi che  presiedono  al  riparto
delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia della tutela
dell'ambiente. 
    In base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in
via esclusiva  allo  Stato  il  compito  di  dettare  una  disciplina
unitaria e complessiva del bene ambiente,  considerato  come  entita'
organica e connesso a un interesse pubblico di valore  costituzionale
primario e assoluto. 
    Nell'esercizio della  competenza  legislativa  esclusiva  sancita
dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  il  legislatore
statale demanda  alla  pianificazione  paesaggistica  il  compito  di
apprestare le necessarie misure di  salvaguardia  del  paesaggio,  in
quanto «territorio espressivo di identita', il cui  carattere  deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle  loro  interrelazioni»
(art. 131, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 - d'ora in avanti anche
codice dei beni culturali e del paesaggio),  e,  in  particolare,  di
preservare   «quegli   aspetti   e   caratteri   che    costituiscono
rappresentazione materiale e visibile  dell'identita'  nazionale,  in
quanto espressione di valori culturali» (art. 131,  comma  2,  codice
dei beni culturali e del paesaggio). 
    Il sistema della pianificazione paesaggistica,  che  deve  essere
salvaguardato  nella  sua  impronta  unitaria  e  nella   sua   forza
vincolante, rappresenta attuazione dell'art. 9 Cost. ed e' funzionale
a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera  interventi
frammentari e incoerenti. 
    10.3.- La peculiarita' del bene  giuridico  ambiente,  nella  cui
complessita' ricade anche il paesaggio,  «riverbera  i  suoi  effetti
anche quando si tratta di Regioni speciali o  di  Province  autonome,
con l'ulteriore precisazione, pero',  che  qui  occorre  tener  conto
degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007, punto
4 del Considerato in diritto). 
    In tale quadro si colloca la previsione dell'art. 8 del d.lgs. n.
42 del 2004, che, nell'apprestare una disciplina  unitaria  dei  beni
culturali e paesaggistici, fa  salve  «le  potesta'  attribuite  alle
regioni a statuto speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». 
    Le norme di attuazione «possiedono un sicuro ruolo interpretativo
ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano  le
sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono
essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il  procedimento
appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal  modo  sugli
atti legislativi ordinari» (sentenza n. 51  del  2006,  punto  5  del
Considerato in diritto). 
    10.4.- Alla Regione autonoma  Sardegna,  l'art.  3,  lettera  f),
dello statuto speciale attribuisce la potesta'  legislativa  primaria
nella materia «edilizia ed urbanistica». 
    In attuazione della normativa statutaria, l'art. 6 del d.P.R.  n.
480  del  1975  trasferisce  alla  medesima   Regione   le   funzioni
amministrative in  tema  di  edilizia  ed  urbanistica,  in  base  al
principio del parallelismo tra funzioni legislative e  amministrative
di cui all'art. 6 dello statuto speciale. 
    Alla Regione  sono  trasferite  le  attribuzioni  originariamente
assegnate al Ministero della pubblica istruzione, in base alla  legge
6  agosto  1967,  n.  765  (Modifiche  ed  integrazioni  alla   legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), e poi al Ministero per  i  beni
culturali ed ambientali, in  virtu'  del  decreto-legge  14  dicembre
1974, n. 657 (Istituzione del Ministero per i beni  culturali  e  per
l'ambiente), convertito, con modificazioni, nella  legge  29  gennaio
1975, n. 5. Si tratta di funzioni che attengono  all'urbanistica,  ma
possono incidere anche sulla valorizzazione del patrimonio  culturale
e ambientale. 
    Nell'ambito di tale trasferimento e' espressamente ricompresa «la
redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici  di  cui
all'art. 5  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497».  Nell'assetto
delineato dal d.lgs. n. 42 del 2004, che ha  sostituito  quest'ultima
legge, tale richiamo e' stato costantemente  interpretato  nel  senso
che esso concerne i piani paesaggistici (sentenza n.  257  del  2021,
punto 6 del Considerato in diritto), fermo restando il vincolo per la
Regione al rispetto del principio di copianificazione, nelle  ipotesi
disciplinate dall'art. 135, comma 1, terzo periodo,  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio  e  in  quelle  ulteriori  contemplate
dalle intese fra le parti, ai sensi degli artt. 143, comma 2, e  156,
comma 3, del medesimo codice. 
    10.5.-  Questa  Corte  ha  ribadito  anche  di  recente  che   la
prevalenza della pianificazione paesaggistica «integra una regola  di
tutela primaria del paesaggio in  nessun  modo  derogabile  ad  opera
della  legislazione  regionale   che,   nella   cura   di   interessi
funzionalmente collegati con  quelli  propriamente  ambientali,  deve
rispettare gli standard minimi  uniformi  di  tutela  previsti  dalla
normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di  tutela
e non un regime peggiorativo» (sentenza n. 251 del 2021, punto 3  del
Considerato in diritto). 
    La deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico  travalica  i
limiti della potesta' legislativa che l'art.  3,  lettera  f),  della
fonte statutaria, cosi' come attuato dall'art. 6 del  d.P.R.  n.  480
del 1975, attribuisce, come detto,  alla  Regione  autonoma  Sardegna
nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica e con riguardo ai soli
profili di tutela paesistico-ambientale  che  a  tale  materia  siano
indissolubilmente legati. Da questo  ambito  esorbita  una  qualunque
deroga dello standard di tutela del paesaggio. 
    Una siffatta deroga e' disarmonica anche rispetto a quel percorso
di leale collaborazione che la Regione autonoma Sardegna e  lo  Stato
hanno intrapreso nel procedimento di revisione del piano  delle  aree
costiere e nell'elaborazione del piano relativo  alle  aree  interne,
mediante un confronto costante, scandito anche  dalla  sottoscrizione
di un protocollo di intesa e di successivi disciplinari attuativi, in
armonia con quanto e' previsto dalla legislazione statale. 
    E'  dunque  precluso  al  legislatore  regionale  derogare   alle
prescrizioni   del   piano   paesaggistico,    senza    una    previa
rideterminazione dei suoi contenuti con lo Stato. 
    11.- Alla luce di tali principi, si procedera' allo scrutinio del
nucleo delle disposizioni che hanno diretta attinenza con  la  tutela
del paesaggio, allo scopo di accertare se contrastino con  specifiche
prescrizioni del piano paesaggistico o compromettano la tutela che il
piano  appresta,  anche  in  violazione  del   principio   di   leale
collaborazione. 
    La disamina sara' svolta in riferimento all'art. 3 dello  statuto
speciale e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    12.- Occorre prendere le mosse dall'art. 30, comma 2, della legge
reg. Sardegna n. 1  del  2021,  in  quanto  disposizione  finale  che
enuncia in termini generali  l'impronta  derogatoria  della  medesima
legge regionale rispetto alla pianificazione paesaggistica. 
    12.1.-  Il  legislatore  regionale,  in   particolare,   con   la
previsione impugnata, sancisce la prevalenza delle disposizioni della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, dichiarate cogenti e di  immediata
applicazione, «sugli atti di pianificazione, anche settoriale,  sugli
strumenti urbanistici generali e  attuativi  e  sulle  altre  vigenti
disposizioni normative regionali». 
    Questa prevalenza si giustificherebbe  alla  luce  del  carattere
delle previsioni della legge regionale impugnata, aventi la natura di
«disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il
rilancio del settore edilizio coniugate con la  riqualificazione,  la
razionalizzazione ed il miglioramento della qualita' architettonica e
abitativa,  della   sicurezza   strutturale,   della   compatibilita'
paesaggistica e dell'efficienza energetica  del  patrimonio  edilizio
esistente   nel   territorio   regionale,   anche    attraverso    la
semplificazione delle procedure». 
    12.2.- Tale previsione e' censurata,  in  quanto  «manifestamente
illegittima», nella  parte  in  cui  «assicura  la  prevalenza  delle
disposizioni regionali rispetto alle previsioni  e  prescrizioni  del
Piano paesaggistico regionale». 
    Ad avviso  del  ricorrente,  sarebbero  violati  l'art.  3  dello
statuto speciale e gli artt. 9 e 117, commi primo e secondo,  lettera
s), Cost., «rispetto ai  quali  costituiscono  norme  interposte  gli
articoli 135, 143, 145 e 156 del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, la legge n. 14 del 2006, di recepimento della  Convenzione
europea sul paesaggio, e l'articolo 5, comma 11, del decreto legge n.
70 del 2011». 
    La previsione in esame sarebbe lesiva dell'art. 3 Cost., «per gli
esiti manifestamente arbitrari e irragionevoli» insiti  nella  deroga
indiscriminata che dispone. 
    Il ricorrente ravvisa, inoltre, la violazione dell'art.  3  dello
statuto speciale, come attuato con il d.P.R. n. 480 del 1975, e degli
artt. 3 e 97 Cost., poiche' la previsione impugnata, si  porrebbe  in
conflitto con le norme di grande riforma  economico-sociale  dettate,
anzitutto, dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono,  della  legge
n. 1150 del 1942, «come attuato mediante il decreto  ministeriale  n.
1444 del 1968, recepito dalla  Regione  Sardegna  con  il  D.  A.  n.
2266/U/1983, e il d.P.G. n. 228 del 1994», e poi dagli artt. 2-bis  e
14 t.u. edilizia, dall'intesa sul  "Piano  casa"  del  2009,  fondata
sulla previsione dell'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008,  e  dall'art.
5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertiti. 
    Il ricorrente denuncia, infine, il contrasto con il principio  di
leale collaborazione con lo Stato. Il legislatore  regionale  avrebbe
stabilito la prevalenza della legge impugnata  «sulla  pianificazione
formatasi  in  collaborazione  con  lo  Stato  nell'ambito   di   una
pianificazione condivisa» e avrebbe cosi' negato «l'esistenza  di  un
obbligo  di  co  pianificazione»  e,  in  pari   tempo,   «il   ruolo
fondamentale e determinante dello Stato nella  materia  della  tutela
del paesaggio e del governo del territorio». 
    12.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    12.3.1.- La previsione impugnata sancisce, con valenza generale e
assoluta, la prevalenza delle disposizioni della legge reg.  Sardegna
n. 1 del 2021 anche sulle prescrizioni del PPR. Alla legge  regionale
si riconosce, dunque, la facolta' di derogare  a  tali  prescrizioni,
senza limiti di sorta. 
    Tale interpretazione e' suffragata non solo dal dettato testuale,
che sancisce la prevalenza su tutti  gli  atti  di  pianificazione  e
dunque sulla stessa  pianificazione  paesaggistica,  ma  anche  dalle
difese della parte resistente  e  dalla  complessiva  disamina  della
legge regionale. 
    La  parte  resistente  osserva  che  tale  potere  di  deroga  e'
espressione della potesta'  legislativa  esclusiva  che  spetta  alla
Regione autonoma  Sardegna  anche  nella  materia  della  tutela  del
paesaggio e che l'impugnato  art.  30,  comma  2,  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021 e' meramente  ricognitivo  delle  disposizioni
della medesima legge regionale. 
    Come confermera' lo scrutinio degli altri motivi di  ricorso,  la
legge  regionale  impugnata  racchiude  disposizioni   che   derogano
espressamente alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale. 
    Non e' dunque praticabile una  interpretazione  adeguatrice,  che
salvaguardi  la  compatibilita'  delle   previsioni   censurate   con
l'assetto di tutela prefigurato dal piano paesaggistico regionale. 
    12.3.2.- La deroga prevista dalla norma di chiusura  della  legge
reg. Sardegna n. 1  del  2021,  ora  all'esame,  eccede  la  potesta'
legislativa regionale. 
    Nell'introdurre  una  deroga  alla  pianificazione  paesaggistica
regionale, la previsione impugnata investe il nucleo essenziale della
tutela del paesaggio, affidata alle puntuali prescrizioni  del  piano
regionale, e appresta una regolamentazione lesiva del valore primario
tutelato dall'art. 9 Cost. 
    12.3.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n.  1
del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle  previsioni
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del  piano
paesaggistico regionale. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    13.- La legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021  racchiude  altre
previsioni  che  contrastano  con  puntuali  prescrizioni  del  piano
paesaggistico. Tra queste figura l'art. 3, che inserisce nella  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'art. 26-ter in tema  di  pianificazione
del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano. 
    13.1.- Il ricorrente evidenzia che tale previsione  consente  «in
maniera indiscriminata» nelle aree agricole, «soggette anche a tutela
paesaggistica e del piano paesaggistico regionale», la costruzione di
scuderie, «in deroga non solo  alla  pianificazione  urbanistica,  ma
anche a quella paesaggistica». 
    Peraltro,  la  tipologia,  le  dimensioni  e  i  materiali  delle
scuderie sarebbero stabilite dallo  strumento  urbanistico  comunale,
«al di fuori del piano paesaggistico regionale». 
    13.2.- Il ricorrente denuncia il contrasto  con  l'art.  3  dello
statuto speciale, come attuato con il d.P.R.  n.  480  del  1975,  in
quanto  la  previsione  impugnata  confliggerebbe   «con   le   norme
fondamentali di riforma economica e sociale dettate dallo  Stato»  e,
in particolare, con l'art. 41-quinquies, commi ottavo e  nono,  della
legge n. 1150 del 1942,  attuato  con  il  d.m.  n.  1444  del  1968,
recepito «con il D. A. n. 2266/U/1983, e il d.P.G. n. 228 del  1994»,
e con gli artt. 2-bis, 14 e 15 t.u. edilizia. 
    Sarebbero altresi' violati gli artt.  9  e  117,  commi  primo  e
secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai  quali  costituiscono  norme
interposte gli articoli 135, 143, 145  e  156  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, l'articolo 5, comma 11, del decreto  legge
n. 70 del 2011, e la legge n.  14  del  2006,  di  recepimento  della
Convenzione europea sul paesaggio». 
    Sarebbe violato, infine, il principio di leale collaborazione. 
    13.3.- E' necessario delineare le particolarita' della  normativa
regionale, al fine di inquadrare i profili  di  censura  tratteggiati
dal ricorrente. 
    L'art. 26-ter della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,  aggiunto
dalla  previsione  impugnata,  riconosce,  al  comma  1,  la  valenza
storica, culturale e turistica della Sartiglia, giostra equestre  che
si corre a Oristano nel periodo di carnevale. 
    Le censure vertono sull'art. 26-ter, comma 2,  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, che  consente  di  realizzare  nell'agro  del
territorio di Oristano, e in particolare nelle sottozone E1,  E2,  E3
ed  E4  delle  zone  agricole,  alcune   strutture,   finalizzate   a
«organizzare e  valorizzare  dal  punto  di  vista  paesaggistico  le
scuderie, intese quali strutture di supporto  indispensabili  per  la
valorizzazione della  antica  giostra  equestre,  della  cultura  del
cavallo e delle attivita' sportive ad esso correlate». 
    L'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228
del  1994  chiarisce  che  la  sottozona   E1   comprende   le   aree
caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata,  la
sottozona E2 si identifica nelle aree di primaria importanza  per  la
funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, alla
composizione e alla localizzazione dei terreni, laddove la  sottozona
E3 abbraccia le  aree  caratterizzate  da  un  elevato  frazionamento
fondiario    e    contemporaneamente    utilizzabili    per     scopi
agricolo-produttivi e  per  scopi  residenziali  e  la  sottozona  E4
corrisponde alle aree caratterizzate dalla presenza di  «preesistenze
insediative», utilizzabili per l'organizzazione dei centri rurali. 
    In particolare, il citato art. 26-ter, comma 2, della legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, «nei singoli lotti di superficie superiore  a
1.000 metri quadri e inferiore ad un ettaro», consente  di  edificare
«una struttura zootecnica (box per cavalli, fienile,  deposito,  vano
appoggio), da autorizzarsi nei limiti volumetrici di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228  del  1994
ovvero 0,2 mc/mq e con un massimo di mc 500». 
    L'art. 26-ter, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8  del  2015
demanda, infine, all'amministrazione comunale il compito di definire,
«con apposita integrazione delle norme  tecniche  di  attuazione  del
vigente PUC, nell'ottica della tutela e valorizzazione  dell'ambiente
e del paesaggio», la tipologia, le dimensioni  e  i  materiali  della
struttura zootecnica. 
    13.4.- La difesa regionale, in linea  preliminare,  ha  posto  in
risalto il carattere assertivo ed esplorativo delle censure. 
    Tali rilievi non sono fondati. 
    Il ricorrente ha dedotto la deroga alle  prescrizioni  del  piano
paesaggistico  regionale  e   ha   svolto   a   tale   riguardo   una
argomentazione   adeguata,   idonea   a   superare   il   vaglio   di
ammissibilita' che spetta a questa Corte. 
    Le questioni promosse dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
sono dunque ammissibili. 
    13.5.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    13.5.1.- La normativa regionale deve essere scrutinata alla  luce
delle prescrizioni del piano paesaggistico sui nuclei  e  sulle  case
sparsi nell'agro,  prescrizioni  che  devono  essere  recepite  negli
strumenti  urbanistici  (art.  83,  comma  6,  delle  norme  tecniche
d'attuazione, d'ora in avanti anche: NTA). 
    A tale riguardo, l'art. 83, comma 1, lettera a),  di  tali  norme
tecniche di attuazione stabilisce che i Comuni, fino  all'adeguamento
degli strumenti urbanistici al piano  paesaggistico,  ottemperino  ad
alcune prescrizioni. 
    Per gli imprenditori agricoli  e  per  le  aziende  che  svolgono
effettiva e prevalente attivita' agricola, la  costruzione  di  nuovi
edifici ad esclusiva funzione agricola e'  consentita  per  le  opere
indispensabili  alla  conduzione  del  fondo  e   alle   attrezzature
necessarie per le attivita' aziendali, «previa attenta verifica della
stretta connessione tra l'edificazione e  la  conduzione  agricola  e
zootecnica del fondo». 
    Quanto agli edifici ad uso abitativo connessi a tali  interventi,
il lotto minimo richiesto per unita' abitativa e' pari a  tre  ettari
per gli imprenditori agricoli e le aziende che esercitano attivita' a
carattere intensivo ed e' pari a cinque  ettari  per  l'esercizio  di
attivita' a carattere estensivo. 
    All'atto del rilascio del  titolo  abilitativo,  il  responsabile
comunale del procedimento deve accertare il  possesso  dei  requisiti
soggettivi  dell'azienda  o  dell'imprenditore  agricolo  che   abbia
presentato la richiesta (art. 83, comma 3, NTA). 
    L'art. 83, comma 1, lettera b), NTA, nei casi restanti,  consente
l'edificazione di strutture di  appoggio  non  residenziali  per  una
superficie coperta non superiore ai trenta metri quadrati, per  fondi
da tre fino a dieci ettari. Il limite di trenta metri  quadrati  puo'
essere raddoppiato «fino a  60  mq.  per  superfici  superiori  a  10
ettari, comunque per volumetrie non superiori rispettivamente a 90  e
180 mc.». 
    L'art. 83, comma 1, lettera  c),  NTA  impone  di  effettuare  il
dimensionamento degli edifici sulla base della superficie  del  fondo
interessato dal piano aziendale e  ribadisce  che  non  e'  possibile
impiegare  corpi  aziendali  separati  al  fine  di  raggiungere   la
superficie minima prescritta ne' edificare in colline  o  alture  del
fondo. 
    L'art. 83, comma 2, NTA, consente, per gli edifici esistenti  che
insistono su lotti inferiori a  quelli  minimi  prescritti,  soltanto
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di
volumetria di unita' abitative e interventi orientati all'adeguamento
tipologico. 
    13.5.2.- La disciplina impugnata  si  discosta  sotto  molteplici
profili dalle prescrizioni del piano paesaggistico regionale. 
    Tali profili di  discrepanza  attengono,  in  primo  luogo,  alla
dimensione minima del lotto agricolo,  che  nel  piano  paesaggistico
deve  essere  almeno  pari  a  tre  ettari,  laddove  la   previsione
introdotta dalla legge regionale consente  l'edificazione  anche  nei
lotti tra 0,1 ettari e un ettaro. Inoltre, le citate  norme  tecniche
di attuazione, per gli edifici gia' esistenti su  lotti  inferiori  a
quelli minimi, escludono aumenti di volumetria,  per  contro  ammessi
dalla disposizione in esame. 
    La disciplina impugnata, inoltre, prescinde anche  dalla  stretta
connessione tra l'edificazione e la conduzione agricola e  zootecnica
del fondo, nei  casi  in  cui  il  fondo  sia  di  proprieta'  di  un
imprenditore agricolo o di un'azienda agricola. 
    E' significativo che, allo scopo di  superare  la  cogenza  delle
prescrizioni del piano paesaggistico regionale e l'obbligo dei Comuni
di recepirle negli strumenti urbanistici,  il  legislatore  regionale
abbia previsto la realizzazione delle  nuove  strutture  secondo  una
apposita integrazione delle norme tecniche di  attuazione  del  piano
urbanistico comunale. 
    La  previsione  impugnata,  nell'incidere   sui   nuclei   sparsi
nell'agro,  oggetto  di  specifica  protezione  nelle  citate   norme
tecniche  di  attuazione  del  piano  paesaggistico   regionale,   si
ripercuote su aspetti legati alla  tutela  del  paesaggio  nella  sua
dimensione storica e culturale. Essa,  nel  porsi  in  contrasto  con
quanto  dispone  il  piano   paesaggistico   e   nell'accrescere   le
potenzialita' di edificazione, determina un evidente decremento della
tutela del valore primario e assoluto sancito dall'art. 9 Cost. 
    13.5.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,
nella parte in cui introduce l'art. 26-ter, comma 2, della legge reg.
Sardegna n. 8 del 2015. 
    Sono assorbite le residue censure. 
    14.- Il ricorrente impugna, inoltre, l'art. 5, comma  1,  lettere
b) ed i), della legge reg. Sardegna  n.  1  del  2021,  che  modifica
l'art. 31 della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015  in  tema  di
interventi  di  incremento  volumetrico  delle  strutture   destinate
all'esercizio   di   attivita'   turistico-ricettive,   sanitarie   e
socio-sanitarie. 
    14.1.- Tale disposizione e' censurata in quanto consente «nuovi e
maggiori   incrementi   volumetrici   delle    strutture    destinate
all'esercizio   di   attivita'   turistico-ricettive,   sanitarie   e
socio-sanitarie», anche in aree sottoposte a  vincolo  paesaggistico,
con «una sistematica violazione delle previsioni e  prescrizioni  del
piano paesaggistico regionale». 
    In particolare, la lettera b) e' oggetto di  impugnazione,  nella
parte in cui modifica l'art. 31, comma 1, della legge  reg.  Sardegna
n. 8 del 2015 e consente di realizzare interventi di ristrutturazione
e di rinnovamento con connessi incrementi volumetrici anche  mediante
la realizzazione di corpi di fabbrica separati. 
    La lettera i) e' pure censurata  nella  parte  in  cui  introduce
nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 i  commi  7-bis,
7-ter e 7-quater. 
    Il   comma   7-bis   consente,   «anche   in    aree    vincolate
paesaggisticamente, senza il necessario rispetto delle  previsioni  e
prescrizioni del piano paesaggistico regionale»  e  senza  richiedere
l'autorizzazione paesaggistica, la chiusura con  elementi  amovibili,
per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, delle verande
coperte gia' realizzate nelle singole strutture turistico-ricettive. 
    Il comma 7-ter sottrae  al  regime  dei  titoli  edilizi  e  alle
prescrizioni del PPR le coperture per  piscine,  anche  quando  siano
realizzate in aree vincolate paesaggisticamente.  Si  tratterebbe  di
opere  «di  rilevante  impatto  paesaggistico»,   non   destinate   a
soddisfare esigenze meramente temporanee  e  contingenti,  secondo  i
caratteri dell'art. 6 t.u. edilizia, che definisce le  particolarita'
dell'edilizia libera. 
    Il comma 7-quater consente di  ampliare  le  strutture  destinate
all'esercizio di attivita'  di  turismo  rurale  anche  nella  fascia
costiera.  Quest'ultima  e'  individuata  quale  bene   paesaggistico
tipizzato dal piano regionale, che vieta nuove  costruzioni  in  aree
inedificate e non prevede la possibilita' di  ampliare  le  strutture
destinate ad attivita'  turistico  ricettive  e  quelle  sanitarie  e
socio-sanitarie. 
    14.2.- La disciplina impugnata contrasterebbe, pertanto, con  gli
artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai
quali costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e 156
del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  l'articolo  5,  comma
11, del decreto legge n. 70 del 2011, e la legge n. 14 del  2006,  di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio». 
    Il ricorrente prospetta anche il contrasto  con  l'art.  3  dello
statuto speciale, come attuato con il d.P.R. n.  480  del  1975,  che
prescrive  la  coerenza  con  le  norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale,   quali   sono    quelle    contenute    nell'art.
41-quinquies, commi ottavo e nono, della  legge  n.  1150  del  1942,
negli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, nell'intesa  sul  "Piano  casa"
del 2009, fondata sull'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, e  nell'art.
5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertiti. 
    Sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione con lo
Stato. 
    Quanto alla lettera i), nella parte in cui introduce nell'art. 31
della legge reg. Sardegna n. 8  del  2015  i  commi  7-bis  e  7-ter,
sarebbe lesiva anche dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.,
in quanto contravverrebbe ai livelli  essenziali  «delle  prestazioni
concernenti i diritti civili dei cittadini», che  spetta  allo  Stato
definire. 
    14.3.-  Si  deve,  preliminarmente,  sgombrare  il  campo   dalle
eccezioni di inammissibilita' mosse -  sotto  un  duplice  profilo  -
dalla difesa regionale. 
    14.3.1.-  La  parte  resistente   ha   eccepito   la   tardivita'
dell'impugnazione,  in  quanto   la   disciplina   degli   incrementi
volumetrici sarebbe gia' dettata dal previgente - e non  impugnato  -
art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Tale eccezione non e' fondata. 
    L'impugnazione e' rituale e  tempestiva,  in  quanto  investe  le
modificazioni che il legislatore regionale ha introdotto con riguardo
alla preesistente disciplina degli incrementi volumetrici. La mancata
impugnazione della disciplina originaria non preclude la proposizione
di censure contro le innovazioni legislative. 
    14.3.2.- La parte resistente, in secondo luogo, reputa le censure
inammissibili, perche' generiche e indeterminate. 
    Neppure tale eccezione coglie nel segno. 
    Il ricorrente ha indicato in maniera circostanziata i profili  di
contrasto con la disciplina posta a tutela del  paesaggio  e  con  la
normativa edilizia, e le censure superano,  pertanto,  il  vaglio  di
ammissibilita'. 
    14.4.- Le questioni,  pertanto,  possono  essere  scrutinate  nel
merito. 
    14.4.1.- Occorre muovere dall'esame dell'art. 5, comma 1, lettera
b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Tale previsione, al fine di  riqualificare  e  di  accrescere  le
potenzialita' delle strutture destinate  all'esercizio  di  attivita'
turistico-ricettive, sanitarie  e  socio-sanitarie,  ricadenti  nelle
zone  urbanistiche  omogenee   A,   autorizza   gli   interventi   di
ristrutturazione  e  di  rinnovamento   che   comportano   incrementi
volumetrici, anche mediante la realizzazione  di  corpi  di  fabbrica
separati,  nella  misura  massima  del  50  per  cento   del   volume
urbanistico esistente. 
    Si innalza, dunque,  la  percentuale  di  incremento  volumetrico
originariamente prevista (30 per cento) e si  delinea  una  peculiare
articolazione di tale incremento:  «a)  il  25  per  cento  riservato
all'adeguamento delle  camere  agli  standard  internazionali,  senza
incremento del numero complessivo delle stanze; b) il  15  per  cento
riservato all'incremento del numero complessivo delle stanze;  c)  il
10  per   cento   riservato   al   miglioramento   del   livello   di
classificazione ai sensi dell'articolo 17 della  legge  regionale  28
luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo); d) in alternativa o
in aggiunta ad una o piu' delle lettere a), b) e c), e comunque  fino
alla concorrenza massima del 50  per  cento  del  volume  urbanistico
esistente,  e'  consentito  l'ampliamento  delle  zone  comuni  nelle
strutture ricettive turistico-alberghiere quali hall, sale convegni e
spazi comuni; tali ampliamenti sono consentiti anche per le strutture
socio-assistenziali quali  le  comunita'  integrate  e  le  comunita'
alloggio, per la realizzazione  di  idonei  spazi  protetti  e  delle
cosiddette "zone di isolamento"». 
    14.4.1.1.- Non sono fondate, nei termini appresso  precisati,  le
censure in merito  all'impugnata  lettera  b),  nella  parte  in  cui
concerne gli incrementi volumetrici delle zone urbanistiche  omogenee
A, definite come le parti del territorio interessate  da  agglomerati
urbani che rivestono carattere  storico,  artistico,  di  particolare
pregio ambientale o tradizionale. 
    L'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come
modificato dalla disposizione impugnata, nel  rinviare  all'art.  30,
comma  2,  primo  periodo,  della  medesima   legge   regionale,   e'
inequivocabile nel richiedere che gli incrementi volumetrici  possano
essere  realizzati  soltanto  «negli  edifici  che   non   conservano
rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con  i
caratteri  architettonici  e   tipologici   del   contesto»,   previa
approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al PPR. 
    Proprio  questa  specificazione  si  pone  a  salvaguardia  della
compatibilita' con le prescrizioni del piano paesaggistico. 
    14.4.1.2.- Tale compatibilita' non si ravvisa,  per  contro,  ne'
per le previsioni della lettera b), concernenti le zone  urbanistiche
B  (completamento  residenziale),  C  (espansione  residenziale),   F
(turistiche) e G (servizi generali), in quanto non  e'  stabilita  la
condizione della previa approvazione di  un  piano  particolareggiato
adeguato al piano paesaggistico, ne' con riguardo  alla  lettera  i),
nella parte in cui introduce il comma  7-quater  nell'art.  31  della
legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Quest'ultima  previsione,  allo  scopo  di  riqualificare  e   di
accrescere le potenzialita' delle strutture  destinate  all'esercizio
di attivita' di turismo  rurale  che  ricadono  nelle  zone  E  (zone
agricole), purche' al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea
di battigia marina, autorizza interventi  di  ristrutturazione  e  di
rinnovamento che  comportano  incrementi  volumetrici,  nella  misura
massima del 50 per cento  del  volume  urbanistico  esistente,  anche
mediante la realizzazione di corpi di fabbrica  separati,  incrementi
che  possono  essere  destinati  all'adeguamento  delle  camere  agli
standard internazionali. 
    Nel consentire gli incrementi volumetrici nella  fascia  costiera
anche mediante la realizzazione di corpi di  fabbrica  separati,  sia
pure al di fuori della fascia di 300 metri dalla  linea  di  battigia
marina, l'art. 5,  comma  1,  lettera  b),  con  riguardo  alle  zone
urbanistiche omogenee B, C, F e G, e lettera i), nella parte  in  cui
introduce nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n.  8  del  2015  il
comma  7-quater,  collide  con  specifiche  prescrizioni  del   piano
paesaggistico regionale. 
    L'art. 17, comma 3,  lettera  a),  NTA  ricomprende  tra  i  beni
paesaggistici, tipizzati e individuati nella  cartografia  del  piano
paesaggistico  regionale,  anche  la  fascia  costiera,  che  ha  una
estensione maggiore rispetto a quella compresa entro  la  profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, come la stessa parte resistente
non manca di riconoscere nell'odierno giudizio. 
    Per  la  fascia  costiera,  che  l'art.  19  NTA  considera  bene
paesaggistico d'insieme e  risorsa  strategica  fondamentale  per  lo
sviluppo sostenibile  del  territorio  sardo,  l'art.  20,  comma  1,
lettera  a),  delle  medesime  norme  tecniche  detta  una   rigorosa
disciplina di tutela, che vieta  nelle  aree  inedificate  «qualunque
intervento  di  trasformazione»,  ad  eccezione  di  quelli  previsti
dall'art. 12. 
    Sono consentiti, in particolare: a)  interventi  di  manutenzione
ordinaria,   straordinaria,    di    consolidamento    statico,    di
ristrutturazione, di restauro, che non alterino lo stato dei  luoghi,
il profilo esteriore, la volumetria degli  edifici,  la  destinazione
d'uso e il numero delle unita' immobiliari; b) opere di  eliminazione
di  barriere  architettoniche,  muri  di  cinta  e  cancellate,  aree
destinate ad attivita'  sportive  e  ricreative  senza  creazione  di
volumetria, opere costituenti pertinenza, revisione  o  installazione
di  impianti  tecnologici,  varianti  a  concessioni  edilizie   gia'
rilasciate  che  non  incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle
volumetrie, non cambino destinazione d'uso e categoria edilizia e non
alterino la sagoma, parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del  lotto
in cui insiste il fabbricato, vasche di approvvigionamento  idrico  e
pozzi, opere precarie e temporanee, pergolati  e  grigliati,  palloni
pressostatici a carattere stagionale; c)  gli  interventi  funzionali
alle attivita' agro-silvo-pastorali che  non  comportino  alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi o  dell'assetto  idrogeologico  del
territorio; d) opere di forestazione, di taglio  e  di  riconversione
colturale e di bonifica, antincendio e  conservazione,  da  eseguirsi
nei boschi e nelle foresta; e) opere di risanamento e  consolidamento
degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi; opere  di
sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati. 
    Sono fatte salve anche le eccezioni di cui al comma  2  dell'art.
20 NTA, che consentono  di  realizzare,  nell'ambito  urbano,  previa
autorizzazione  del  piano   urbanistico   comunale,   trasformazioni
finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi  e  ricettivita'
solo se contigue ai centri  abitati  e  subordinate  alla  preventiva
verifica della compatibilita' del carico sostenibile del  litorale  e
del fabbisogno di ulteriori posti letto (art. 20, comma 2, numero  1,
lettera a, NTA). 
    Nelle  aree  gia'  interessate  da   insediamenti   turistici   o
produttivi, previa intesa tra Regioni, Province e Comuni interessati,
si possono realizzare interventi di  riqualificazione  urbanistica  e
architettonica degli insediamenti turistici o  produttivi  esistenti,
interventi di riuso e trasformazione a scopo  turistico-ricettivo  di
edifici esistenti, interventi di completamento di  edifici  esistenti
(art. 20, comma 2, numero 2, lettere a, b, c, NTA). 
    In tutta la fascia costiera l'art. 20, comma 2,  numero  3),  NTA
consente interventi di conservazione, gestione  e  valorizzazione  di
beni paesaggistici (lettera a), la  realizzazione  di  infrastrutture
puntuali  o  di  rete,  purche'  previste   nei   piani   settoriali,
preventivamente adeguati al piano  paesaggistico  regionale  (lettera
b). 
    L'art. 12, comma 2,  NTA  dispone  che  siano  inedificabili,  in
quanto sottoposti a vincolo di integrale  conservazione  dei  singoli
caratteri  naturalistici,  storico  morfologici  e   dei   rispettivi
insiemi, i terreni costieri compresi in una fascia di profondita'  di
300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare,  e  per
le isole minori nei 150 metri, con l'eccezione dei  terreni  costieri
ricadenti nelle zone  omogenee  C  (di  espansione  residenziale),  D
(industriali, artigianali e  commerciali)  e  G  (servizi  generali),
contermini ai Comuni o alle frazioni. 
    Peraltro,  fino  all'adeguamento  degli   strumenti   urbanistici
comunali, l'art. 20, comma 4, NTA del piano paesaggistico dispone che
si applichino le rigorose prescrizioni dell'art. 15 sugli  ambiti  di
paesaggio  costieri,  che  pongono  limiti  stringenti  all'attivita'
edilizia che puo' essere realizzata. 
    La  possibilita'  di  incrementi  volumetrici,   anche   mediante
realizzazione di corpi di fabbrica separati,  consentita  in  termini
ampi   dalla   previsione   impugnata,   integra   violazione   delle
prescrizioni  del  piano  paesaggistico,  che  vieta  interventi   di
trasformazione delle aree inedificate, con le tassative eccezioni che
si sono ricordate. 
    Si deve,  pertanto,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1  del
2021, con specifico riguardo alle zone urbanistiche B, C, F  e  G,  e
dell'art. 5, comma 1, lettera i), della medesima legge regionale, che
introduce nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n.  8  del  2015  il
comma 7-quater, nella parte in cui consentono nella fascia costiera -
al  di  fuori  delle   tassative   eccezioni   indicate   dal   piano
paesaggistico  -  di  realizzare  gli  incrementi  volumetrici  anche
mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati. 
    14.4.2.- Non sono fondate, nei  termini  appresso  precisati,  le
censure riguardanti l'art. 5, comma 1, lettera i), della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui introduce il  comma  7-bis
nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Il legislatore regionale, allo scopo di favorire il prolungamento
della stagione turistica, consente, «per un periodo non  superiore  a
duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche  a
tenuta, delle verande coperte gia' legittimamente  autorizzate  nelle
singole strutture turistiche ricettive». 
    Le censure si  appuntano  sul  preteso  esonero  dall'obbligo  di
ottenere l'autorizzazione paesaggistica. 
    La disposizione in esame non dispensa chi realizzi  le  coperture
dall'obbligo di  richiedere  l'autorizzazione  paesaggistica,  quando
cio' sia necessario in base alla legislazione statale, come si evince
anche dall'interpretazione sistematica della normativa regionale. 
    L'art. 35, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015,  nel
dettare le disposizioni comuni agli interventi, allude all'ipotesi in
cui sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Anche da tale dato
si  puo'  evincere  che  la  normativa  in  questione   non   esonera
dall'obbligo di conseguirla. 
    14.4.3.- Egualmente non fondate, nei  sensi  appresso  precisati,
sono le questioni che vertono sulla lettera i), nella  parte  in  cui
introduce il comma 7-ter nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n.  8
del 2015. 
    La disposizione impugnata assimila alle opere di edilizia  libera
le coperture per piscine, disponendo, inoltre, che non incidano sulla
volumetria e sulla superficie coperta. 
    L'art. 6 t.u. edilizia, al comma  1,  lettera  e-bis),  riconduce
alle opere di edilizia libera,  che  possono  essere  eseguite  senza
alcun titolo abilitativo, «le opere stagionali  e  quelle  dirette  a
soddisfare obiettive  esigenze,  contingenti  e  temporanee,  purche'
destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse   al   cessare   della
temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non  superiore  a
centottanta  giorni  comprensivo  dei  tempi  di  allestimento  e  di
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di  avvio  dei  lavori
all'amministrazione comunale». 
    La disposizione impugnata rinvia all'art.  15  della  legge  reg.
Sardegna n. 23 del 1985. 
    Il comma 2, lettera e), del citato art. 15, in  coerenza  con  la
normativa statale dettata dal testo unico dell'edilizia, annovera tra
gli  interventi  che  possono  essere  eseguiti  senza  alcun  titolo
edilizio,  previa  comunicazione  dell'avvio   dei   lavori,   «opere
oggettivamente precarie dirette a soddisfare esigenze  contingenti  e
temporanee  tali  da  poter  essere   immediatamente   rimosse   alla
cessazione  della  necessita'  e,  comunque,  entro  un  termine   di
utilizzazione non superiore a centoventi giorni». 
    L'avvio dei lavori e' condizionato all'ottenimento di  tutti  gli
atti di assenso,  comunque  denominati,  necessari  per  l'intervento
edilizio (art. 15, comma 3, della  legge  reg.  Sardegna  n.  23  del
1985). 
    Si  deve  poi  trattare  di   interventi   compatibili   con   la
destinazione di zona (art. 15, comma 4, della legge reg. Sardegna  n.
23 del 1985). 
    In virtu' dell'art. 15, comma 6, ultimo periodo,  della  medesima
legge regionale, entro  dieci  giorni  dallo  scadere  del  tempo  di
permanenza delle  opere  temporanee,  l'interessato,  anche  per  via
telematica,   informa   l'amministrazione   comunale    dell'avvenuta
rimozione delle opere. 
    Le coperture per piscine in tanto possono essere assimilate  alle
opere di edilizia libera, in quanto ne possiedano le  caratteristiche
oggettive, cosi' come definite dall'art. 15,  comma  2,  lettera  e),
della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, che regola una  fattispecie
caratterizzata da identita' di ratio. 
    Non ogni copertura per  piscina,  dunque,  rientra  nell'edilizia
libera.   Peraltro,   tali   manufatti   risultano    intrinsecamente
temporanei, proprio perche' funzionali a  preservare  le  piscine  in
vista della  ripresa  dell'attivita'  turistica  e  correlate  a  una
disciplina che mira a prolungare la stagione  turistica  e  dunque  a
circoscrivere nel tempo le esigenze che le coperture in esame  mirano
a soddisfare. 
    Cosi' intesa, la normativa non  presenta  i  profili  di  censura
denunciati nel ricorso. 
    15.- E' poi censurato l'art. 9, comma 1, lettera b), della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica le  disposizioni  dell'art.
34 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, volte a definire  i  casi
in cui non sono ammessi  gli  interventi  per  il  miglioramento  del
patrimonio esistente. 
    15.1.-  La   disposizione   e'   sospettata   di   illegittimita'
costituzionale,  in  quanto  restringerebbe  le  categorie  dei  beni
sottratti all'applicazione della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e,
conseguentemente, estenderebbe la portata applicativa  delle  deroghe
alla disciplina urbanistica e paesaggistica. 
    15.2.- Il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 9,  117,
commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,  «rispetto  ai  quali
costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e  156  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo  5,  comma  11,
del decreto legge n. 70 del 2011, e la  legge  n.  14  del  2006,  di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio», dal momento che
la normativa impugnata  interverrebbe  a  «disciplinare  una  materia
riservata alla competenza esclusiva dello Stato e per di piu'  contro
impegni assunti in sede internazionale». 
    Sarebbe violato anche  l'art.  3  dello  statuto  speciale,  come
attuato con il d.P.R. n. 480 del 1975,  poiche'  le  disposizioni  in
esame, «pur in  ipotesi  in  ambito  legislativamente  di  competenza
regionale», comunque contrasterebbero con le  norme  fondamentali  di
grande riforma economico sociale di cui all'art. 41-quinquies,  commi
ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, agli artt.  2-bis  e  14
t.u. edilizia, all'intesa sul "Piano casa" del  2009,  fondata  sulle
previsioni dell'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito,  e
all'art. 5, commi 9 e  seguenti,  del  d.l.  n.  70  del  2011,  come
convertito. 
    Sarebbe violato il principio di leale collaborazione con lo Stato
«in materia riservata alla co pianificazione». 
    15.3.- Occorre, preliminarmente, delimitare il tema del  decidere
devoluto  all'esame  di  questa  Corte  e  ricostruire  il  contenuto
precettivo delle previsioni impugnate. 
    Le censure si appuntano sul comma  1,  lettera  b),  dell'art.  9
della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,  nella  parte  in  cui  ha
soppresso l'art. 34, comma 1, lettera h), della legge regionale n.  8
del 2015. 
    La lettera h) del citato art. 34 non consentiva di realizzare gli
interventi di incremento volumetrico «negli edifici  e  nelle  unita'
immobiliari  ricadenti  nei  centri  di  antica  e  prima  formazione
ricompresi  in  zone  urbanistiche  omogenee  diverse  dalla  A,   ad
eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce  dell'assetto
storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato  o  con
deliberazione del consiglio comunale, in contrasto  con  i  caratteri
architettonici e tipologici del contesto». 
    La normativa abrogata  stabiliva  che  la  deliberazione  dovesse
riguardare l'intero centro di antica e prima formazione,  chiarire  i
criteri seguiti nell'analisi ed essere adottata in data  anteriore  a
qualsiasi intervento di ampliamento. 
    La predetta  lettera  h)  dell'art.  34  non  si  applicava  agli
interventi di riuso  dei  sottotetti  esistenti  per  il  solo  scopo
abitativo nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F e  agli  interventi
per il riuso degli spazi di grande altezza. In tali  fattispecie,  ai
fini  dell'ammissibilita',  si  sarebbero   dovuti   verificare   «la
compatibilita'   tipologica   con   i   caratteri   costruttivi    ed
architettonici degli edifici interessati e il rispetto  delle  regole
compositive del prospetto originario  nel  caso  in  cui  alterassero
l'aspetto esteriore dell'edificio». 
    Il ricorrente osserva che i centri di antica e  prima  formazione
sono beni paesaggistici, per i quali  il  piano  regionale  contempla
specifiche disposizioni di tutela. Su tale profilo si  diffondono  le
argomentazioni del  ricorrente,  che  richiama  anche  le  pertinenti
prescrizioni del piano paesaggistico regionale. 
    Il ricorrente non formula specifiche censure contro l'abrogazione
della lettera i) dell'art. 34 della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del
2015,  che  vietava  gli  interventi  «negli  edifici,  nelle  unita'
immobiliari  e  in  specifici  ambiti  territoriali  di   particolare
qualita' storica,  architettonica  o  urbanistica»  per  i  quali  il
consiglio comunale, con propria deliberazione da assumere nel termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, avesse limitato o escluso  l'applicazione  delle  disposizioni
della  legge  regionale  sugli  interventi   di   miglioramento   del
patrimonio edilizio esistente. 
    15.4.- La parte resistente, in via preliminare, ha  adombrato  la
genericita' degli argomenti addotti nel ricorso. 
    Tale eccezione deve essere disattesa, poiche'  il  ricorrente  ha
suffragato  i  motivi  di  censura  con  un'argomentazione  idonea  a
chiarire i termini  delle  doglianze,  che  vertono  sull'ampliamento
delle possibilita' di realizzazione degli  interventi  di  incremento
volumetrico. 
    15.5.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    15.5.1.- Occorre dar conto, nelle  sue  linee  essenziali,  della
disciplina del PPR per i centri di prima e antica formazione. 
    L'art. 63 NTA include nell'edificato urbano  anche  i  centri  di
antica e prima formazione (lettera a) e,  all'art.  66,  rinvia,  per
tali centri, alle disposizioni relative agli insediamenti storici  di
cui al Titolo II. 
    Il Titolo II disciplina l'assetto storico culturale. 
    Il piano paesaggistico regionale,  all'art.  47,  comma  1,  NTA,
definisce l'assetto storico  culturale  come  l'insieme  delle  aree,
degli immobili, degli edifici e  dei  manufatti  «che  caratterizzano
l'antropizzazione del territorio a seguito  di  processi  storici  di
lunga durata». 
    Tale assetto storico culturale comprende gli immobili e  le  aree
di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi  dell'art.  136  del
d.lgs. n. 42  del  2004,  le  zone  di  interesse  archeologico,  gli
immobili  e  le  aree  tipizzati,  sottoposti  a  tutela  dal   piano
paesaggistico e, in particolare, le aree caratterizzate da edifici  e
manufatti di valenza storico culturale  e  quelle  caratterizzate  da
insediamenti storici. 
    L'assetto storico culturale comprende anche i beni identitari  e,
segnatamente, le  aree  caratterizzate  da  edifici  e  manufatti  di
valenza storico culturale, le reti e gli elementi  connettivi,  e  le
aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale. 
    L'art.  47,  comma  7,  NTA  dispone  che  la  Regione,  mediante
programmi di valorizzazione e di conservazione, in coerenza  con  gli
strumenti  di  pianificazione,  determini  «le   azioni   strategiche
necessarie per la promozione, valorizzazione e  qualificazione  delle
valenze storico culturali e identitarie». 
    L'art. 51 NTA si occupa delle aree caratterizzate da insediamenti
storici, che sono costituite dalle matrici di sviluppo dei centri  di
antica  e  prima  formazione,  letti   dalla   cartografia   storica,
comprensivi anche dei centri di fondazione moderni  e  contemporanei,
dei nuclei specializzati del lavoro e dell'insediamento sparso. 
    Tali aree comprendono, in particolare, i nuclei di primo impianto
e di antica formazione, il sistema delle sette citta' regie, i centri
rurali, i centri di fondazione sabauda,  le  citta'  e  i  centri  di
fondazione degli anni trenta del Novecento,  i  centri  specializzati
del lavoro, i villaggi  minerari  e  industriali,  i  villaggi  delle
bonifiche e delle riforme agrarie dell'Ottocento e del Novecento, gli
elementi dell'insediamento rurale sparso. 
    L'art. 52 NTA detta  le  prescrizioni  da  osservare  nelle  aree
caratterizzate da insediamenti storici. 
    In particolare, il suo comma 3 prevede  che  gli  interventi  sui
tessuti edilizi e urbani che conservino rilevanti tracce dell'assetto
storico debbano essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione e
al recupero mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna. 
    Occorre poi,  in  caso  di  profonda  alterazione  dei  caratteri
tipologici e costruttivi, favorire la  conservazione  degli  elementi
identitari superstiti (comma 5). 
    Sono vietati gli  interventi  che  comportino  una  modifica  dei
caratteri che connotano la trama viaria e edilizia e  dei  manufatti,
anche isolati, che costituiscano testimonianza  storica  e  culturale
(comma 10). 
    L'art. 53 NTA, nelle aree caratterizzate da insediamenti storici,
dispone che i Comuni  seguano  i  seguenti  indirizzi:  conservazione
della stratificazione storica, conservazione e  valorizzazione  delle
tracce  che   testimoniano   l'origine   storica   dell'insediamento,
riqualificazione dell'aspetto  ambientale  e  del  paesaggio  urbano,
riqualificazione dei tessuti di antica formazione,  anche  attraverso
interventi di  ristrutturazione  urbanistica,  per  sostituire  parti
incongrue e incompatibili, nella ricerca del disegno  e  della  trama
originari del tessuto. 
    L'originaria formulazione dell'art.  34,  comma  1,  lettera  h),
nell'escludere che gli interventi potessero avere luogo negli edifici
e negli immobili ricadenti nei centri di antica  e  prima  formazione
ricompresi in zone urbanistiche diverse da  quella  A,  si  collocava
nell'alveo delle previsioni del piano paesaggistico regionale, che  a
tali centri dedicavano particolare attenzione. 
    15.5.2.-  Nell'ammettere  rilevanti  interventi  di  aumento   di
volumetria con riguardo agli immobili di particolare pregio posti nei
centri di prima e antica formazione, la previsione impugnata  non  e'
compatibile con le linee di indirizzo e le  prescrizioni  del  piano,
che  appresta  una  peculiare  tutela  per  tali  centri,  in  quanto
componenti  dell'assetto  storico-culturale  della  Regione  autonoma
Sardegna. 
    Nell'estendere  l'ambito  applicativo  di  ammissibilita'   degli
interventi, il legislatore regionale deroga in peius allo standard di
tutela  che  il  piano  ha  individuato  per   preservare   l'assetto
identitario del paesaggio,  nella  sua  valenza  insieme  storica  ed
estetica. 
    15.5.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera  b),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 34, comma 1,
lettera h), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Sono assorbite le restanti censure. 
    16.- E' impugnato anche l'art. 13 della legge reg. Sardegna n.  1
del 2021, che introduce nella legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015
l'art. 38-bis, relativo  al  trasferimento  dei  volumi  realizzabili
ricadenti  in  alcune  zone  del   Piano   stralcio   per   l'assetto
idrogeologico. 
    16.1.- Ad avviso del ricorrente,  la  disciplina  in  esame,  nel
consentire le delocalizzazioni con riguardo a edifici ricadenti nelle
zone di molto elevata pericolosita' idraulica (Hi4) o da frana  (Hg4)
o di pericolosita' idraulica (Hi3) o da frana (Hg3) soltanto elevata,
si traduce in una «"fuga" dal piano  paesaggistico»  e  concerne  non
solo e non tanto  edifici  esistenti,  legittimamente  realizzati  in
ambiti che  poi  risultino  di  elevato  rischio  idrogeologico,  «ma
anzitutto e principalmente edifici non ancora realizzati in ambiti  a
rischio idrogeologico». 
    L'approvazione  del  piano  di  assetto  idrogeologico   dovrebbe
condurre all'esclusione o alla limitazione  delle  edificazioni,  non
gia' a  «consentire  l'edificazione  in  altre  aree  del  territorio
comunale, aggravando il relativo carico urbanistico». 
    16.2.- Il ricorrente ravvisa, pertanto, la violazione degli artt.
9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai quali
costituiscono norme interposte gli articoli 4, 20, 21, 135, 143,  145
e 156 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  l'articolo  5,
comma 11, del decreto legge n. 70 del 2011 e la legge n. 14 del 2006,
di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio». 
    La disciplina  impugnata  sarebbe  anche  lesiva  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., in  quanto,  nel  riconoscere  «una
sorta di "diritto quesito" all'edificazione» ai  privati  proprietari
di aree edificabili in base a uno strumento urbanistico comunale, poi
superato  dalle  previsioni  confliggenti  del   piano   di   assetto
idrogeologico, e nell'attribuire  cosi'  «un  diritto  soggettivo  al
trasferimento delle volumetrie non realizzabili a causa  dei  vincoli
idrogeologici», avrebbe invaso la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato nella materia «ordinamento civile». 
    Il ricorrente lamenta  anche  la  violazione  dell'art.  3  dello
statuto speciale, come attuato con il d.P.R.  n.  480  del  1975,  in
quanto la disciplina in esame si porrebbe in contrasto con  le  norme
fondamentali   di   riforma   economico-sociale   dettate   dall'art.
41-quinquies, commi ottavo e nono, della  legge  n.  1150  del  1942,
dagli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, dall'intesa  sul  "Piano  casa"
del 2009, fondata sull'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, e  dall'art.
5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertiti. 
    Sarebbe violato, infine, il principio di leale collaborazione. 
    16.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    16.3.1.- La disciplina impugnata si  prefigge  di  conseguire  la
riqualificazione dei contesti contraddistinti da un elevato  o  molto
elevato rischio idrogeologico e di mettere in sicurezza il territorio
e, a tale scopo, promuove e incentiva interventi di trasferimento dei
volumi previsti  come  realizzabili  previa  approvazione  dei  piani
attuativi nelle zone urbanistiche C (di espansione  residenziale),  D
(industriali, commerciali e  artigianali)  e  G  (servizi  generali),
ricadenti nelle aree di pericolosita' idraulica o da frana elevata  o
molto elevata. 
    La  disciplina  in  esame   promuove   analoghi   interventi   di
trasferimento  dei  volumi  previsti  come  realizzabili  nelle  zone
urbanistiche B (di completamento residenziale), che ricadono in  aree
contraddistinte da rischio  idrogeologico  elevato  o  molto  elevato
(art. 38-bis, comma 1, della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015,
aggiunto dalla previsione impugnata). 
    Tali  interventi  sono  estesi   anche   ai   volumi   esistenti,
legittimamente  realizzati  nelle  zone  urbanistiche  B,  C,  D,   F
(turistiche) e G, che ricadono nelle aree che presentano il descritto
rischio  idrogeologico,  volumi  «per  i  quali  e'   consentito   il
trasferimento, previa approvazione di piani attuativi, in altre  zone
urbanistiche B, C, D, F e G del territorio  comunale  situate  al  di
fuori delle aree a rischio idraulico o geologico, con incremento  del
volume del 35 per cento» (art. 38-bis,  comma  2,  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015). 
    Le altre previsioni dell'art. 38-bis della legge reg. Sardegna n.
8 del 2015 regolano nel dettaglio le modalita' per  il  trasferimento
dei volumi. 
    16.3.2.-  Il  legislatore  regionale   non   solo   consente   la
realizzazione di tali volumi  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni
regionali, eccezion fatta per le distanze  tra  fabbricati  e  pareti
finestrate (art. 38-bis, commi  9  e  10,  della  citata  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015), ma dispone anche che le  norme  tecniche  di
attuazione del piano di assetto  idrogeologico  siano  modificate  in
conformita' agli interventi ammessi dalla previsione impugnata  (art.
38-bis, comma 13, della predetta legge regionale). 
    La deroga alle disposizioni regionali  e'  formulata  in  termini
indiscriminati, idonei a ricomprendere anche le prescrizioni poste  a
salvaguardia del paesaggio, e dunque vanifica la  specifica  funzione
di tutela che il piano paesaggistico  svolge.  La  deroga,  peraltro,
investe anche le norme tecniche di attuazione del  piano  di  assetto
idrogeologico, in  quanto  attuano  aspetti  disciplinati  dal  piano
paesaggistico e correlati a profili di tutela del paesaggio. 
    Tale indistinta  portata  derogatoria,  che  rappresenta  aspetto
saliente della disciplina, determina il superamento dei limiti  della
potesta' legislativa statutaria, in contrasto con le  previsioni  del
piano paesaggistico e del piano di assetto idrogeologico. E' violata,
pertanto, la sfera di  competenza  esclusiva  statale  nella  materia
della tutela dell'ambiente. 
    16.3.3.-  Deve  essere  dichiarata,  pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,
in tutte le sue previsioni, tra loro inscindibilmente connesse. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili  di  censura  prospettati
nel ricorso. 
    17.- E' impugnato, per profili che attengono sia  alla  normativa
edilizia sia alla tutela del paesaggio, anche l'art. 14  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica in  piu'  punti  l'art.  39
della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,  in  tema  di  rinnovo  del
patrimonio edilizio con interventi di demolizione e di ricostruzione. 
    17.1.-  Ad  avviso  del  ricorrente,  la   disciplina   impugnata
confligge con gli artt. 9 e 117, commi primo e secondo,  lettera  s),
Cost., «rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli articoli
4, 20, 21, 135, 143, 145 e 156 del Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, la legge n. 14 del 2006, di recepimento della  Convenzione
europea sul paesaggio, e l'articolo 5, comma 11, del decreto legge n.
70 del 2011». 
    Il ricorrente denuncia anche  la  violazione  dell'art.  3  dello
statuto speciale, come attuato mediante il d.P.R. n. 480 del 1975, in
quanto la previsione dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1  del
2021 contrasterebbe con le norme di grande riforma  economico-sociale
costituite dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono,  della  legge
n. 1150 del 1942, dagli artt. 2-bis e 14 t.u.  edilizia,  dall'intesa
sul "Piano casa" del 2009, fondata sulla previsione dell'art. 11  del
d.l. n. 112 del 2008, e dall'art. 5, commi 9 e seguenti, del d.l.  n.
70 del 2011. 
    La disposizione in esame sarebbe lesiva, infine, del principio di
leale collaborazione. 
    17.2.- Occorre, prima  ancora  di  procedere  alla  disamina  dei
singoli profili di censura, vagliare l'eccezione di  inammissibilita'
formulata dalla Regione. 
    Tale eccezione fa leva  sulla  tardivita'  dell'impugnazione.  La
disciplina degli interventi di demolizione  e  ricostruzione  sarebbe
stata introdotta dalla legge reg. Sardegna n.  8  del  2015,  che  il
ricorrente non avrebbe ritualmente impugnato. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Nei confronti delle previsioni  impugnate,  a  prescindere  dalla
circostanza che il legislatore  regionale  ha  modificato  in  misura
apprezzabile la disciplina previgente, il termine di impugnazione  e'
rispettato. 
    17.3.- Il  motivo  di  ricorso  contiene  svariate  censure,  che
saranno esaminate singolarmente, in quanto toccano aspetti diversi di
un'articolata disciplina. 
    17.3.1.- Le censure sono riferite, in primo luogo,  alle  lettere
a) e b), che modificano, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'art.  39
della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    L'art. 39, comma 2, della predetta legge  regionale,  cosi'  come
modificato dalla disposizione impugnata, consente,  su  proposta  del
privato interessato, la demolizione dei  fabbricati  esistenti  e  la
successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico
pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del  30  per  cento,
affidandone la determinazione, nella  formulazione  modificata  dalla
disposizione impugnata,  all'ufficio  tecnico  comunale.  L'impugnata
lettera  a)  sostituisce  quest'ultima  determinazione   dell'ufficio
tecnico  comunale  alla   deliberazione   del   Consiglio   comunale,
originariamente prevista. 
    L'art. 39, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015  oggi
dispone che, ove l'intervento preveda la ricostruzione  nel  medesimo
lotto  urbanistico,  l'ufficio  tecnico  comunale,  con   la   stessa
determinazione,   stabilisce    i    parametri    urbanistico-edilizi
dell'intervento  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,   con
eventuale  superamento  dei  parametri  volumetrici  e   dell'altezza
previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. L'impugnata
lettera b) sostituisce,  anche  in  questo  caso,  la  determinazione
dell'ufficio  tecnico  comunale  alla  deliberazione  del   Consiglio
comunale, originariamente prevista. 
    Il ricorrente denuncia la violazione del  principio  fondamentale
espresso dall'art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, che richiede
la delibera del Consiglio comunale per consentire la realizzazione di
interventi in deroga  agli  strumenti  urbanistici,  in  armonia  con
l'art. 14 t.u. edilizia. 
    17.3.1.1.- Le questioni non sono fondate. 
    In virtu' dell'art. 5, comma 11, del d.l. n.  70  del  2011,  gli
interventi  di  demolizione  e  di  ricostruzione  consentiti   dalla
legislazione regionale sono assoggettati, anche per quel che riguarda
i mutamenti di destinazione d'uso,  al  rispetto  dell'art.  14  t.u.
edilizia, che consente il  rilascio  del  permesso  di  costruire  in
deroga, previa deliberazione del Consiglio comunale. 
    L'art. 14 t.u. edilizia dispone che il permesso di  costruire  in
deroga possa  essere  rilasciato  soltanto  per  gli  edifici  e  gli
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa  deliberazione  del
Consiglio comunale, nel rispetto delle prescrizioni a tutela dei beni
culturali e del paesaggio e delle altre normative di  settore  aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 
    L'art. 14, comma  1-bis,  t.u.  edilizia  precisa  che,  per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso  di
costruire in deroga e' ammessa  previa  deliberazione  del  Consiglio
comunale che  ne  attesta  l'interesse  pubblico  limitatamente  alle
finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento  del  consumo  del
suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento. 
    La deroga - chiarisce l'art. 14, comma 3, t.u.  edilizia  -  puo'
riguardare solo i limiti  di  densita'  edilizia,  di  altezza  e  di
distanza tra i fabbricati di  cui  alle  norme  di  attuazione  degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi e le  destinazioni  d'uso
ammissibili.  Rimane  fermo  il  rispetto  delle   norme   igieniche,
sanitarie e di sicurezza e delle prescrizioni inderogabili in tema di
densita' edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati,  poste  dagli
artt. 7, 8 e 9 del d.m. n. 1444 del 1968. 
    L'art. 5, comma 11, del d.l.  n.  70  del  2011  precisa  che  la
disposizione dell'art. 14 t.u. edilizia  vale  «sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale». 
    Come  ha  gia'  affermato  questa  Corte,  tale  disposizione  e'
richiamata «solo per il caso di assenza di leggi  regionali,  sicche'
l'esistenza  di  una  legge  regionale  sul  "piano   casa"   esclude
l'applicabilita' dell'art. 14 del testo unico» (sentenza n.  217  del
2020, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
    Nel caso di specie, l'esistenza di una specifica legge  regionale
sul "Piano casa" esclude il denunciato  contrasto  con  la  normativa
statale. 
    17.3.2.- Il secondo  profilo  di  censura  tocca  la  lettera  d)
dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    In virtu' della previsione impugnata, le  disposizioni  dell'art.
39, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2015 si  applicano  «agli
edifici legittimamente realizzati entro il 31 dicembre 2020,  nonche'
nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva
conclusione  del  procedimento  di  condono  o  di  accertamento   di
conformita' e, ove necessario,  dell'accertamento  di  compatibilita'
paesaggistica». 
    Le censure vertono  sul  fatto  che  e'  stato  differito  al  31
dicembre  2020  il  termine  per  la  realizzazione  degli   edifici,
originariamente individuato nella data di  entrata  in  vigore  della
legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Il ricorrente lamenta l'estensione  di  una  normativa  concepita
come temporanea ed eccezionale anche a immobili appena edificati, per
i  quali  non  si  ravvisa   alcuna   necessita'   di   procedere   a
riqualificazione e rigenerazione urbana. 
    17.3.2.1.- La questione e' fondata. 
    La legge reg. Sardegna  n.  1  del  2021  persegue  finalita'  di
riqualificazione e di rigenerazione urbana,  che  ispirano  anche  le
modificazioni dettate dall'art. 14 alla disciplina  degli  interventi
di demolizione e di ricostruzione. 
    Con tale finalita' e' in palese contrasto la scelta di  estendere
il termine per l'applicazione della  disciplina  straordinaria  sugli
interventi di demolizione e di ricostruzione e di includere anche  le
costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere
delimitato  con  rigore,  in   ragione   della   portata   ampiamente
derogatoria   della   regolamentazione   prevista   dal   legislatore
regionale. Nella fattispecie delle costruzioni appena ultimate non si
coglie l'esigenza di riqualificazione mediante interventi radicali di
demolizione  e  ricostruzione,  con  l'attribuzione  di   consistenti
premialita' volumetriche. 
    Si  deve  dunque   dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021. 
    17.3.3.- La terza censura verte sull'art.  14  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021 e,  in  particolare,  sulla  lettera  g),  che
modifica l'art. 39, comma 13, lettera e), della legge  reg.  Sardegna
n. 8 del 2015. 
    In  virtu'  delle  modificazioni  impugnate,  gli  interventi  di
integrale  demolizione  e  ricostruzione  non  sono  ammessi   quando
ricadono in aree sottoposte a particolari vincoli di tutela «se  gia'
individuate con  apposito  provvedimento  regolamentare  o  normativo
prima della presentazione dell'istanza del richiedente». 
    Mediante il riferimento all'art. 38, comma 1,  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, il legislatore regionale  richiama  le  «aree
ricadenti all'interno delle zone urbanistiche  omogenee  E  ed  H  ed
interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo  142,
comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137),  e  successive
modifiche ed integrazioni», le «aree necessarie per  garantire  spazi
pubblici finalizzati all'incremento della qualita' dell'abitare, come
spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione  sociale»,
le  «aree  dichiarate  ad  elevata  o  molto  elevata   pericolosita'
idrogeologica»,  gli  edifici  posti  «in  prossimita'  di  emergenze
ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche»,  le
aree di rispetto inedificabili, il perimetro di tutela integrale e la
fascia  di  rispetto  condizionata  dei  beni  dell'assetto   storico
culturale del piano paesaggistico regionale, oltre che  le  ulteriori
aree a tal fine individuate dal Comune. 
    Nella formulazione previgente, gli interventi non  erano  ammessi
quando ricadevano nelle aree menzionate nell'art. 38, comma 1,  della
legge reg. Sardegna n. 8  del  2015.  Il  legislatore  regionale  non
puntualizzava che il vincolo dovesse preesistere  alla  presentazione
dell'istanza dell'interessato. 
    17.3.3.1.- Le questioni sono inammissibili. 
    Le censure si esauriscono nel rilievo che la disciplina impugnata
priverebbe  di  ogni  efficacia  la  successiva   individuazione   di
ulteriori aree di interesse paesaggistico. Il  ricorrente,  tuttavia,
non offre alcun ragguaglio sui principi vigenti in  tema  di  vincoli
paesaggistici  sopravvenuti  e   sulla   portata   della   successiva
individuazione delle aree di interesse paesaggistico, ne' dimostra in
modo esauriente il  contrasto  della  normativa  regionale  con  tali
principi. 
    Le censure sono dunque inammissibili,  perche'  assertive  e  non
avvalorate da una adeguata ricostruzione del quadro normativo. 
    17.3.4.- La quarta censura riguarda la lettera h)  dell'art.  14,
comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in  cui
modifica l'art. 39, comma 15, della legge regionale n. 8 del 2015. 
    Sin dall'originaria formulazione, la norma regionale consente  la
demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri  dalla
linea di battigia  marina  e  ricadenti  nelle  zone  urbanistiche  E
(agricole), F (turistiche) e H (di salvaguardia), nonche' nelle  zone
urbanistiche  G,  dedicate  ai  servizi  generali,   non   contermini
all'abitato. La ricostruzione dell'intera volumetria e'  assentibile,
anche secondo l'originaria formulazione della norma. 
    La disposizione impugnata aggiunge: «senza l'obbligo del rispetto
dell'ubicazione,  della  sagoma  e  della  forma  del  fabbricato  da
demolire». Su tale inciso vertono le  censure  proposte  nell'odierno
giudizio,  riferite  alla  violazione  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente. 
    17.3.4.1.- Le questioni sono fondate. 
    La disposizione impugnata incide sulla fascia di 300 metri  dalla
linea di battigia, peraltro tutelata in maniera  pregnante  ai  sensi
dell'art. 142, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che  alla
stregua del vigente piano paesaggistico regionale. Tale incidenza non
e', peraltro, contestata dalla difesa regionale. 
    Non e' influente la circostanza che gia' la disciplina previgente
contemplasse interventi destinati a ricadere nella fascia entro i 300
metri dalla linea di battigia, poiche', come gia' detto, nei  giudizi
in via principale non opera  l'istituto  dell'acquiescenza;  si  deve
rilevare, inoltre, che la previsione aggiunta dalla  legge  impugnata
introduce  un  ulteriore  elemento  di  deroga,  che  si   ripercuote
sull'assetto paesaggistico. 
    La previsione in esame, difatti, concerne un  aspetto  tutt'altro
che marginale  della  tutela  paesaggistica,  in  quanto  esenta  gli
interventi disciplinati  dal  novellato  art.  39  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015  dall'obbligo  del  rispetto  dell'ubicazione,
della sagoma e della forma del fabbricato da demolire. 
    Ne' pone rimedio al vulnus  denunciato  la  precisazione  che  il
nuovo fabbricato deve determinare «un  minore  impatto  paesaggistico
secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione  regionale  con
apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto  n.  18
del 5 aprile 2016». 
    Il legislatore regionale ha travalicato i limiti  della  potesta'
legislativa   sancita    dallo    statuto    speciale,    modificando
unilateralmente - e per di piu' in senso deteriore  -  la  disciplina
della fascia costiera, bene  paesaggistico  assoggettato  a  rigorosa
tutela,  per  la  peculiarita'  delle  caratteristiche   naturali   e
ambientali. 
    Si deve  dichiarare,  pertanto,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021, nella parte in cui aggiunge all'art. 39, comma 15, della  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'inciso «senza  l'obbligo  del  rispetto
dell'ubicazione,  della  sagoma  e  della  forma  del  fabbricato  da
demolire». 
    17.3.5.- Il ricorrente promuove anche questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,
considerato nella sua interezza. 
    Le censure muovono dal presupposto che la  disciplina  impugnata,
per effetto dell'art. 39, comma 13, della legge reg.  Sardegna  n.  8
del 2015, sia applicabile senza limiti anche ai  beni  culturali,  in
contrasto con gli artt. 4, 20 e 21 del d.lgs. n. 42 del 2004. 
    17.3.5.1.- Le questioni non sono fondate, nei termini di  seguito
illustrati. 
    In  difetto  di  deroga  espressa,  si  impone   in   ogni   caso
l'applicazione della speciale disciplina di tutela dei beni culturali
prevista dal piano paesaggistico e dal codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio. 
    Cosi' intesa, la disposizione impugnata si sottrae ai rilievi del
ricorrente. 
    18.- Il ricorrente censura anche l'art. 15, comma 1, lettera  c),
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 40 della
legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in tema di programmi integrati  di
riordino urbano. 
    18.1.- Tali programmi perseguono l'obiettivo di riqualificare gli
ambiti urbani e le periferie caratterizzati  dalla  presenza  di  una
pluralita' di funzioni e di tessuti edilizi disorganici,  incompiuti,
parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della
qualita' dell'abitare, anche attraverso l'incremento della  dotazione
degli standard. 
    La previsione impugnata  dispone  che  nessuna  zona  urbanistica
omogenea sia «aprioristicamente esclusa» dall'ambito di  applicazione
dei programmi integrati di riordino urbano. Su questa disposizione si
appuntano le censure del ricorrente. 
    Secondo la versione previgente dell'art.  40,  comma  7,  secondo
periodo, della legge reg. Sardegna  n.  8  del  2015,  erano  esclusi
dall'ambito di tali programmi i centri di antica e prima formazione e
le zone  urbanistiche  omogenee  E  (zone  agricole)  e  H  (zone  di
salvaguardia ambientale). 
    Il ricorrente imputa al legislatore regionale di avere modificato
unilateralmente le norme di gestione e di  uso  delle  aree  tutelate
paesaggisticamente, con una disciplina destinata a incidere anche  su
beni paesaggistici come i centri di antica e prima  formazione  o  su
beni oggetto di  peculiare  tutela,  come  le  zone  agricole,  senza
escludere  dal  suo  ambito  applicativo  le  zone  omogenee  H   (di
salvaguardia ambientale). 
    La normativa impugnata  (art.  40,  comma  2,  della  legge  reg.
Sardegna   n.   8   del   2015)    contemplerebbe    interventi    di
riqualificazione,  di  sostituzione   edilizia,   di   modifiche   di
destinazione  d'uso  di  aree  e  di  immobili  con   un   incremento
volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, senza
escludere  dall'ambito  applicativo  di  tali   interventi   i   beni
culturali. 
    18.2.- Il ricorrente,  pertanto,  denuncia  la  violazione  degli
artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s) - «rispetto ai quali
costituiscono norme interposte gli articoli 4, 20, 21, 135, 143,  145
e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge  n.  14
del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul  paesaggio,  e
l'articolo 5, comma 11, del decreto legge n. 70 del 2011» - dell'art.
3 dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione  con
lo Stato, che si estrinsecherebbe nell'obbligo di copianificazione. 
    18.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    18.3.1.-  L'impugnato  art.  15,  comma  1,  lettera  c),  incide
sull'art. 40, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    Questa disposizione,  al  primo  periodo,  affida  ai  Comuni  il
compito di individuare gli ambiti territoriali nei  quali  realizzare
gli interventi previsti  dai  programmi  integrati  per  il  riordino
urbano. 
    Tali interventi saranno localizzati, in  via  prioritaria,  nelle
zone urbanistiche omogenee C contigue all'ambito urbano, ovvero nelle
zone  di  espansione  residenziale  «destinate  a   nuovi   complessi
residenziali, che risultino inedificate o nelle quali  l'edificazione
preesistente  non  raggiunga  i  limiti  di   superficie   utilizzata
richiesti per le zone B». 
    La  localizzazione  avverra',  quindi,  nelle  zone  urbanistiche
omogenee D, che si identificano nelle «parti del territorio destinate
a  nuovi  insediamenti   per   impianti   industriali,   artigianali,
commerciali, di conservazione, trasformazione  o  commercializzazione
di prodotti agricoli e/o della  pesca»,  e  nelle  zone  urbanistiche
omogenee G, che consistono nelle «parti del territorio  destinate  ad
edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e  privati,  riservati  a
servizi di  interesse  generale,  quali  strutture  per  l'istruzione
secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanita',
lo sport e le attivita' ricreative, il credito, le  comunicazioni,  o
quali   mercati   generali,   parchi,   depuratori,    impianti    di
potabilizzazione, inceneritori e simili». Quanto alle zone D e G,  il
legislatore regionale precisa che la  localizzazione  avverra'  nelle
zone contigue all'ambito urbano e non completate o dismesse. 
    18.3.2.-  Con  le  modificazioni  introdotte  dalla  disposizione
impugnata cadono le esclusioni originariamente previste dall'art. 40,
comma 7, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 per la realizzazione
dei programmi integrati per il riordino urbano. 
    Nell'assetto  previgente   della   disciplina   regionale,   tali
programmi non potevano essere realizzati nei centri di antica e prima
formazione e nelle zone urbanistiche omogenee E (zone agricole) e  H.
Le zone H, denominate zone di salvaguardia, non rientrano  in  alcuna
delle   classificazioni   elaborate   dall'art.   3    del    decreto
dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20  dicembre
1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti  relativi  alla
formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli
esistenti nei Comuni della Sardegna),  e  «rivestono  un  particolare
valore speleologico, archeologico,  paesaggistico  o  di  particolare
interesse per la collettivita', quali fascia costiera, fascia attorno
agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo
le strade statali provinciali e comunali». 
    La disciplina impugnata estende  a  tutte  le  zone  urbanistiche
omogenee l'ambito di applicazione  dei  programmi  integrati  per  il
riordino urbano, dapprima esclusi nelle zone di  particolare  valenza
culturale  o  paesaggistica,  come  i  centri  di  antica   e   prima
formazione, le zone agricole, le zone di salvaguardia ambientale. 
    Una disciplina cosi' congegnata interviene su beni  che  ricevono
specifica tutela nel piano paesaggistico regionale e nella  normativa
regionale previgente, in armonia e in connessione inscindibile con le
previsioni  del  piano.  Nella  prospettiva  di  una  piu'   efficace
protezione del paesaggio,  tale  normativa  escludeva  dai  programmi
integrati per il riordino urbano proprio i  beni  prima  citati  -  i
centri di antica e prima formazione, le zone agricole e  le  zone  di
salvaguardia ambientale -  che  includono  anche  beni  di  peculiare
valore archeologico e paesaggistico, nonche' la fascia costiera. 
    Nel  rimuovere  tali  ipotesi  di  esclusione,  la   disposizione
impugnata riduce la tutela riservata ai beni che, nello stesso  piano
paesaggistico e nella legislazione regionale che ne ha  completato  e
arricchito le indicazioni, sono assoggettati ad autonoma e  peculiare
disciplina. 
    Ne'   tale   decremento   di   tutela   e'   contraddetto   dalla
specificazione che il Consiglio comunale provvede alla localizzazione
delle aree di intervento in coerenza con quanto  statuisce  il  piano
paesaggistico   regionale,   poiche'   all'originaria   e   tassativa
esclusione di alcune aree ora fa riscontro  una  normativa  a  maglie
piu' larghe, che non contempla una protezione inderogabile. 
    18.3.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 40, comma 7,
secondo  periodo,  della  legge  reg.  Sardegna  n.   8   del   2015,
introducendo  il  periodo  «Nessuna  zona  urbanistica  omogenea   e'
aprioristicamente esclusa». 
    In virtu' di tale declaratoria di illegittimita'  costituzionale,
i centri di antica e prima formazione, le zone agricole e le zone  di
salvaguardia  ambientale  continuano  a  essere  esclusi  dall'ambito
applicativo dei programmi integrati per il riordino urbano. 
    Sono assorbite le residue censure. 
    19.- Il ricorrente impugna, altresi', l'art. 16 della legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che  modifica  l'art.  41  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, nella  parte  in  cui  contiene  disposizioni
transitorie relative alla legge della  Regione  Sardegna  23  ottobre
2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno  dell'economia
mediante il rilancio del settore edilizio  e  per  la  promozione  di
interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e  alla
disciplina transitoria del primo "Piano casa". 
    19.1.- In particolare, l'impugnato art. 16  modifica  l'art.  41,
commi 3 e 4, della legge regionale n. 8 del  2015.  Il  comma  3,  in
particolare, richiama l'art. 13 della legge regionale n. 4 del  2009,
anche nella sua lettera d), riguardante  gli  interventi  ammissibili
nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR. 
    Nell'effettuare il  richiamo  di  tale  ultima  legge  regionale,
abrogata dall'art. 44, comma 3, della legge reg. Sardegna  n.  8  del
2015, la normativa impugnata si riprometterebbe  di  «modificare,  in
senso retroattivo, i presupposti  per  l'accoglimento  delle  istanze
presentate entro il termine del 29 novembre 2014 (ai sensi del  comma
1 dell'art. 41 nel testo sopra richiamato), con  questo  introducendo
una sorta di sanatoria» e ampliando le deroghe alle prescrizioni  del
piano  paesaggistico  regionale,  in  contrasto  con  il  divieto  di
sanatoria ex post di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. 
    19.2.- Il ricorrente ravvisa il contrasto con gli artt. 9 e  117,
commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,  «rispetto  ai  quali
costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e  156  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge n. 14  del  2006,
di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio, e  l'articolo
5, comma 11, del  decreto  legge  n.  70  del  2011»,  in  quanto  la
disciplina impugnata  interverrebbe  «a  regolare  materia  spettante
esclusivamente allo Stato, e comunque in modo difforme dagli obblighi
assunti in sede internazionale». 
    Sarebbe violato anche l'art. 3 dello statuto speciale, poiche' la
normativa in esame, «pur eventualmente appartenendo  alla  competenza
regionale»,  comunque  si  porrebbe  in  contrasto   con   le   norme
fondamentali  di  riforma  economico  sociale   contenute   nell'art.
41-quinquies, commi ottavo e nono, della  legge  n.  1150  del  1942,
negli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, nell'intesa  sul  "Piano  casa"
del 2009, fondata sull'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, e  nell'art.
5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertiti. 
    La  disciplina  impugnata  sarebbe  lesiva   del   principio   di
ragionevolezza  (art.  3  Cost.),  in  considerazione  degli   «esiti
manifestamente arbitrari e irragionevoli cui conduce la  modifica  ex
post delle condizioni di accoglimento delle  domande  di  c.d.  piano
casa gia' presentate nel 2014» e delle disparita' di trattamento  che
determina con il mutamento delle regole applicabili. 
    Sarebbe violato, infine, il principio di leale collaborazione. 
    19.3.- La parte resistente ha eccepito  l'inammissibilita'  delle
censure, avendo il ricorrente trascurato di illustrare le ragioni  di
contrasto con le previsioni del piano paesaggistico regionale. 
    Tale eccezione e' fondata con  riguardo  all'art.  16,  comma  1,
lettera b), e le questioni proposte a tale  riguardo  devono  essere,
pertanto, dichiarate inammissibili  sotto  tutti  i  diversi  profili
evocati nel ricorso. 
    La lettera b) dell'impugnato art. 16 della legge reg. Sardegna n.
1 del 2021 ha introdotto alcune modifiche, che  intervengono  in  una
duplice direzione. Essa ha eliminato l'inciso «[n]ei comuni dotati di
piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n.  45  del
1989, e successive  modifiche  ed  integrazioni»,  con  cui  esordiva
l'art. 41, comma 4, della legge reg. Sardegna  n.  8  del  2015,  nel
consentire  l'attuazione  degli  interventi  localizzati  nelle  zone
urbanistiche C, D e G. 
    E'  stato  poi  eliminato,  nel  medesimo  art.  41,   comma   4,
l'aggettivo «tutte», che precedeva l'espressione «contigue al  centro
urbano», riferita alle zone urbanistiche omogenee C, D e G. 
    Il ricorrente non approfondisce la portata lesiva delle modifiche
di dettaglio apportate dalla normativa impugnata e, a tale  riguardo,
la doglianza non e' articolata in termini idonei a superare il vaglio
di ammissibilita'. 
    Quanto all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, il ricorrente individua, invece,  in  termini
univoci  le  questioni  sottoposte  allo  scrutinio  di  legittimita'
costituzionale, il cui fulcro risiede nella deroga alle  prescrizioni
del piano paesaggistico regionale. 
    19.4.- Le questioni promosse a tale  riguardo  sono  fondate,  in
riferimento all'art. 3 dello statuto speciale e agli artt. 9  e  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    19.4.1.-  Alla  disamina  del  merito  delle  questioni  conviene
premettere  la  ricostruzione  del  quadro  normativo   in   cui   le
innovazioni impugnate si collocano. 
    L'art. 16 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 incide, con  le
modifiche recate  dalla  lettera  a),  sulle  previsioni  transitorie
dell'art. 41 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    L'art. 41, comma 1, di tale legge prevede che le disposizioni  di
cui al Capo I della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009,  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   continuino   ad   applicarsi    «per
l'espletamento e fino alla conclusione solamente per  i  procedimenti
instaurati dalla presentazione, entro  il  termine  del  29  novembre
2014, della denuncia di inizio  di  attivita'  o  dell'istanza  volta
all'ottenimento della concessione edilizia, ancorche' le disposizioni
medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al  tempo
della loro applicazione». 
    L'art. 41, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come
modificato  dalla  previsione  impugnata,  consente  l'attuazione  di
determinati interventi, per i quali sia stata positivamente conclusa,
con la sottoscrizione del verbale del  tavolo  tecnico,  la  verifica
della  coerenza  delle  volumetrie  programmate   con   il   contesto
paesaggistico ed ambientale di riferimento,  effettuata  di  concerto
tra amministrazione regionale e amministrazione comunale. 
    L'originaria formulazione contemplava soltanto gli interventi  di
cui alla lettera e) dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n.  4  del
2009. Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che, ai  fini
della riqualificazione delle  strutture  destinate  all'esercizio  di
attivita' turistico-ricettive,  anche  qualora  localizzate  nei  300
metri dalla linea di  battigia,  ridotti  a  150  metri  nelle  isole
minori,  possano  essere  autorizzati,  in  deroga   agli   strumenti
urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione  e  rinnovamento.
Eventuali incrementi volumetrici, per i  quali  non  opera  l'art.  6
della legge della Regione Sardegna 25  novembre  2004,  n.  8  (Norme
urgenti   di   provvisoria   salvaguardia   per   la   pianificazione
paesaggistica e la tutela  del  territorio  regionale),  non  possono
comunque  superare  il  25  per  cento  dei   volumi   legittimamente
esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualita'
paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e non
si sviluppino verso il mare. Gli incrementi volumetrici di  cui  alla
citata lettera e) non si applicano alle strutture turistico-ricettive
che abbiano gia' usufruito degli incrementi previsti dall'art. 10-bis
della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per
l'uso e la tutela del territorio regionale). 
    La previsione impugnata interviene ad aggiungere  il  riferimento
agli interventi contemplati dalla lettera d) dell'art. 13 della legge
reg. Sardegna n. 4 del 2009. Tale ultima disposizione, nei Comuni non
dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge reg.  Sardegna
n. 45 del 1989, nelle zone territoriali  omogenee  C,  D,  G,  ed  F,
all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,  e,
per le isole minori, entro i  500  metri  dalla  linea  di  battigia,
consente  di  realizzare  gli  interventi  previsti  dagli  strumenti
attuativi  gia'  approvati  e  convenzionati,  a  condizione  che  le
relative opere di urbanizzazione siano state  legittimamente  avviate
prima dell'approvazione del piano paesaggistico regionale. Oltre tale
fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani  attuativi
regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati. 
    L'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009,  che  affidava
ai  piani  paesaggistici,  alle  loro  varianti  e   agli   atti   di
aggiornamento e revisione il compito di introdurre  norme  temporanee
di  salvaguardia   e   di   indicare   le   opere   eseguibili   sino
all'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici   comunali,   fissando
principi e direttive puntuali, e' stato abrogato dall'art. 44,  comma
3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    L'art. 41, comma 4, della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015
consente  l'attuazione  degli  interventi  localizzati   nelle   zone
urbanistiche omogenee C (espansione  residenziale),  D  (industriali,
commerciali e artigianali) e G (servizi generali), contigue al centro
urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di  entrata
in vigore della legge reg. Sardegna n.  8  del  2015,  in  attuazione
dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 4 del
2009, che subordina la realizzazione degli  interventi  previsti  nei
vigenti strumenti urbanistici alla condizione che ricadano nelle aree
delimitate  dagli  strumenti  urbanistici  come   zone   territoriali
omogenee A e B e che ricadano nelle aree delimitate  dagli  strumenti
urbanistici come zone territoriali omogenee C, D e G, qualora le aree
siano  intercluse,  ovvero  contigue  ed  integrate  in  termini   di
infrastrutture, con l'ambito urbano. 
    19.4.2.- La previsione impugnata si discosta  da  quanto  prevede
l'art. 15, comma  2,  NTA  del  piano  paesaggistico  regionale,  nel
dettare  la  disciplina  transitoria  per  gli  ambiti  di  paesaggio
costieri. Ai sensi della menzionata norma tecnica di attuazione,  per
i Comuni non dotati di piano urbanistico  comunale  approvato,  nelle
zone C, D, F e G nella fascia dei 2000 metri dalla linea di  battigia
marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro  i
500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati
sul mare e  per  le  isole  minori,  possono  essere  realizzati  gli
interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e
con convenzione efficace alla data di  pubblicazione  della  delibera
della Giunta regionale n. 33/1  del  10  agosto  2004  (Provvedimenti
cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e
dell'ambiente  della  Sardegna).  Per  le  zone  F,  poi,  si  devono
rispettare i parametri di cui all'articolo 6  della  legge  regionale
8/2004. Alla stessa data - soggiunge la citata previsione  del  piano
paesaggistico - devono risultare legittimamente avviate le  opere  di
urbanizzazione e, in particolare, deve  essere  stato  realizzato  il
reticolo stradale e deve essersi determinato un mutamento consistente
e irreversibile dello stato dei luoghi. 
    La disposizione  impugnata,  nell'inserire  il  riferimento  alla
lettera d) dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 4 del  2009,  in
una  fattispecie  sovrapponibile  a   quella   regolata   dal   piano
paesaggistico  regionale,  considera  sufficiente  che  le  opere  di
urbanizzazione siano state avviate prima dell'approvazione del  piano
paesaggistico regionale (5 settembre 2006), che e' termine successivo
rispetto  a  quello  individuato  nello  stesso  piano  paesaggistico
(agosto 2004), e cosi' amplia le possibilita' di attuare  l'attivita'
edificatoria. 
    Tale  profilo  di  contrasto,  relativo  a  una  disciplina  gia'
contraddistinta da uno spiccato carattere di specialita', si  risolve
in una deroga, che compromette lo standard di tutela individuato  dal
piano paesaggistico  e  presta  cosi'  il  fianco  alle  censure  del
ricorrente. 
    19.4.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera a),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che inserisce nell'art. 41,  comma  3,  della
legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 anche il riferimento  all'art.  13,
comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009. 
    Sono assorbite le residue censure. 
    20.-  Possono  essere   esaminate   congiuntamente   le   censure
riguardanti gli artt. 23 e 24 della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del
2021. 
    20.1.- La prima disposizione integra l'art. 21 della legge  della
Regione Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo),
e aggiunge un comma 3-bis, che consente di proporre ai Comuni le aree
di sosta temporanea degli autocaravan e caravan «in aree private». 
    Il ricorrente sostiene che la disposizione in esame  non  imponga
la conformita' di tali  aree  di  sosta  alle  previsioni  del  piano
paesaggistico regionale e la necessita' di ottenere  l'autorizzazione
paesaggistica, contravvenendo altresi' al divieto di realizzare  aree
attrezzate  di  camper  all'interno  della  fascia   costiera,   bene
paesaggistico tipizzato e individuato. 
    20.2.- Il  ricorrente  ritiene,  pertanto,  che  tale  previsione
contrasti con l'art.  3  dello  statuto  speciale,  con  l'art.  117,
secondo  comma,  lettere  m)  ed  s),  Cost.,  «rispetto   ai   quali
costituiscono parametri interposti gli articoli 135, 143,  145,  146,
149 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, il d.P.R. n.
31 del 2017  e  la  legge  n.  14  del  2006,  di  recepimento  della
Convenzione europea sul paesaggio», e con  l'art.  9  Cost.,  poiche'
comprometterebbe  «il  bene  paesaggistico,  la  cui  tutela   spetta
esclusivamente allo Stato». 
    Sarebbe violato, infine, il principio di leale collaborazione. 
    20.3.- L'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, invece,
inserisce nella legge reg. Sardegna n. 16 del 2017 l'art. 19-bis, che
consente «la realizzazione di campeggi, a  basso  indice  di  impatto
paesaggistico e ad alto indice di reversibilita'» oltre la fascia  di
trecento metri dalla linea di battigia. 
    Anche a tale riguardo,  le  censure  del  ricorrente  si  fondano
sull'asserito contrasto con il piano paesaggistico regionale e con la
disciplina d'uso della fascia costiera, «bene paesaggistico tipizzato
e individuato». Sarebbe poi  violata  la  disciplina  che  impone  il
preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 
    20.4.- Sarebbero violati l'art. 3 dello statuto speciale e l'art.
117, secondo comma, lettere m)  ed  s),  Cost.,  «rispetto  ai  quali
costituiscono parametri interposti gli articoli 135, 143,  145,  146,
149 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, il d.P.R. n.
31 del 2017  e  la  legge  n.  14  del  2006,  di  recepimento  della
Convenzione europea sul paesaggio». 
    Vi sarebbe poi contrasto con l'art.  9  Cost.,  in  virtu'  della
compromissione del bene paesaggistico, e con il  principio  di  leale
collaborazione,  in  quanto  la  disciplina  in   esame   inciderebbe
«unilateralmente  sulla  disciplina  del  paesaggio  senza  osservare
l'obbligo di co pianificazione con lo Stato». 
    20.5.-  Occorre  esaminare,  in  primo  luogo,  le  eccezioni  di
inammissibilita' formulate dalla parte resistente. 
    20.5.1.- Quanto all'art. 23 della legge reg. Sardegna  n.  1  del
2021, la difesa regionale osserva che la censura e' tardiva.  Neppure
l'art. 21 della legge reg. Sardegna  n.  16  del  2017,  nelle  parti
richiamate dalla disposizione impugnata,  prescriverebbe  in  termini
espressi la conformita' al piano paesaggistico. 
    L'eccezione deve essere disattesa. 
    Le doglianze del  ricorrente  riguardano  le  novita'  introdotte
dalla legge regionale impugnata e,  rispetto  a  tali  novita',  sono
tempestive e rituali, e censurano in termini ammissibili  la  portata
lesiva della nuova disciplina. 
    20.5.2.- La difesa regionale ha poi  eccepito  l'inammissibilita'
del ricorso sull'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021,  in
ragione della sua indeterminatezza. 
    Neppure tale eccezione si rivela fondata. 
    Il ricorrente ha indicato, a sostegno  delle  censure,  argomenti
puntuali in  merito  al  contrasto  con  le  prescrizioni  del  piano
paesaggistico. 
    20.6.- Le questioni possono essere dunque esaminate nel merito  e
sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale e agli
artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    20.6.1.- L'art. 20, comma 1, lettera b),  numero  3),  NTA  vieta
nella fascia costiera la realizzazione di «nuovi campeggi e strutture
ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper». 
    20.6.2.- Le previsioni  impugnate  collidono  entrambe  con  tale
divieto, che e' formulato in termini tassativi. 
    20.6.2.1.- L'art. 23 della legge reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
consente in termini  indiscriminati,  e  dunque  anche  nella  fascia
costiera, di realizzare aree di sosta temporanea degli autocaravan  e
dei caravan. 
    20.6.2.2.- L'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,  a
sua  volta,  consente  di  realizzare  campeggi  anche  nella  fascia
costiera. 
    Ne' vale a rendere  tale  previsione  compatibile  con  il  piano
paesaggistico la specificazione che si tratta  di  campeggi  a  basso
indice di impatto paesaggistico e ad alto indice  di  reversibilita'.
Il divieto delle norme tecniche di attuazione e' formulato in termini
onnicomprensivi   e   inderogabili,    come    si    puo'    desumere
dall'espressione «[n]on e' comunque ammessa la realizzazione». 
    Non e' risolutiva neppure la  specificazione  che  tali  campeggi
devono essere realizzati oltre la  fascia  di  trecento  metri  dalla
linea di battigia. 
    La  fascia  costiera,  considerata   nel   PPR   come   un   bene
paesaggistico d'insieme e una risorsa strategica fondamentale per  lo
sviluppo   sostenibile   del   territorio   sardo,   assoggettata   a
pianificazione e gestione integrata  (art.  19,  comma  1,  NTA),  e'
individuata in termini piu' ampi rispetto ai 300 metri dalla linea di
battigia, espressamente salvaguardati dalla previsione impugnata. 
    Da questo  punto  di  vista,  nel  contrasto  con  una  specifica
prescrizione del piano regionale, relativa a una  risorsa  strategica
fondamentale per  lo  sviluppo  sostenibile,  si  coglie  la  lesione
denunciata dal ricorrente. 
    20.6.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 23 e 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    21.- E' impugnato anche l'art. 25, comma 1, primo periodo,  della
legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,  che  fornisce  l'interpretazione
autentica dell'art. 4 del decreto dell'Assessore degli  enti  locali,
finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U. 
    21.1.- Le censure si  fondano  sul  rilievo  che  il  legislatore
regionale consente di individuare, nella  redazione  degli  strumenti
urbanistici  comunali,  peraltro  non  ancora   adeguati   al   piano
paesaggistico regionale, «nuove previsioni edificatorie, anche  negli
ambiti tutelati paesaggisticamente». 
    21.2.- La disposizione impugnata,  pertanto,  contrasterebbe  con
l'art. 3 dello statuto speciale e con gli artt. 9 e 117, commi  primo
e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai quali costituiscono  norme
interposte gli articoli 135, 143, 145  e  156  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, e la legge n. 14 del 2006, di  recepimento
della Convenzione europea sul paesaggio». 
    La disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 3  Cost.,  in  quanto
sarebbe manifestamente irragionevole la scelta  di  interpretare  una
norma risalente a piu' di quarant'anni addietro. 
    Sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione. 
    21.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    21.3.1.- Occorre  delineare  il  contesto  normativo  in  cui  si
colloca la disposizione impugnata. 
    Essa si raccorda al citato decreto  assessoriale  n.  2266/U  del
1983, che contiene la disciplina dei limiti e dei  rapporti  relativi
alla formazione di nuovi strumenti urbanistici e  alla  revisione  di
quelli esistenti nei Comuni della Sardegna. 
    L'impugnato art. 25 della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021  si
qualifica come norma di interpretazione  autentica  dell'art.  4  del
citato decreto, che fissa  i  limiti  di  densita'  edilizia  per  le
diverse zone. 
    La densita' edilizia viene determinata  mediante  gli  indici  di
fabbricabilita' territoriale e fondiario che esprimono la misura  del
volume   edificabile   per   ogni   metro   quadro   di   superficie,
rispettivamente territoriale e fondiaria. 
    Il  numero  degli  abitanti  «presumibilmente   insediabili»   e'
computato assumendo il parametro di 60 metri cubi ad abitante per  le
zone turistiche F, dei quali 50 metri cubi per residenza e  10  metri
cubi per servizi pubblici. 
    L'art. 4 del  citato  decreto  stabilisce  che,  per  le  zone  F
costiere,  la  capacita'  insediativa  massima,  salva  una   diversa
dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, e' calcolata
sulla  fruibilita'  ottimale  del  litorale,  determinata  secondo  i
seguenti  parametri:  2  posti  bagnante/metro  lineare   per   costa
sabbiosa, la cui fascia abbia larghezza superiore  a  50  metri;  1,5
posti bagnante/metro lineare per costa sabbiosa, la cui fascia  abbia
larghezza compresa tra 50 e 30 metri; un posto bagnante/metro lineare
per costa sabbiosa, la cui fascia  abbia  larghezza  inferiore  a  30
metri; 0,5 posti-bagnante/metro per costa rocciosa. 
    Almeno il 20 per cento della capacita' insediativa cosi' ottenuta
deve essere riservato ad attrezzature alberghiere,  paralberghiere  e
villaggi turistici a rotazione d'uso. 
    L'art. 4 nelle zone turistiche  F  prescrive,  inoltre,  l'indice
fondiario massimo di 0,75 metri cubi/metri quadri. 
    In virtu' della disposizione impugnata, le prescrizioni dell'art.
4 del citato decreto si devono interpretare nel senso che, in sede di
nuova  pianificazione,  le  limitazioni  imposte  dalla  legge   reg.
Sardegna  n.  8  del  2004,  sul  dimensionamento   della   capacita'
insediativa alberghiera, non si applicano ai Comuni che  non  abbiano
raggiunto la potenzialita' volumetrica originariamente  prevista  dal
decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, a patto che tali  volumetrie
siano finalizzate alla promozione turistica mediante la realizzazione
di strutture alberghiere o para alberghiere a 5 o 6 stelle. 
    L'art. 6 della legge reg.  Sardegna  n.  8  del  2004  regola  il
dimensionamento  delle  volumetrie   degli   insediamenti   turistici
ammissibili nelle zone F. 
    Tale dimensionamento non deve superare il 50 per cento di  quello
consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per  il
calcolo  della  fruibilita'  ottimale  del   litorale   dal   decreto
assessoriale n. 2266/U del 1983. 
    La legge reg. Sardegna n. 8 del 2004, come si evince dall'art. 1,
comma 1, prelude all'approvazione del piano paesaggistico  regionale,
«principale strumento della pianificazione territoriale regionale  ai
sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  al  fine  di  assicurare
un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio». 
    L'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2004  definisce
il PPR come «il quadro di riferimento  e  di  coordinamento,  per  lo
sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti  di
programmazione e pianificazione regionale, provinciale e  locale,  ed
assume i contenuti di cui all'articolo  143  del  d.lgs.  n.  42  del
2004». 
    In vista dell'approvazione del  piano  paesaggistico,  interviene
l'art. 6, che, in tema  di  dimensionamento  delle  volumetrie  degli
insediamenti turistici ammissibili nelle zone F, stabilisce  che  non
debba essere superiore al 50 per  cento  di  quello  consentito  «con
l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per il  calcolo  della
fruibilita' ottimale del litorale dal Dec. Ass. 20 dicembre 1983,  n.
2266/U dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica». 
    Il dimezzamento del  limite  previsto  nelle  zone  turistiche  F
rispetto alle norme previgenti appare il frutto di  una  «valutazione
comparativa  di  contrapposti   interessi,   quello   generale   alla
salvaguardia del paesaggio, anche a tutela delle generazioni  future,
e  quello  individuale  e   imprenditoriale   allo   sviluppo   degli
insediamenti  turistici»  (Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,   7
luglio-10 settembre 2009, n. 5459). 
    Il citato art. 6 e' espressamente richiamato anche nell'art.  15,
comma 2, NTA con riguardo alla disciplina  transitoria  degli  ambiti
costieri e dunque,  nel  disciplinare  l'adeguamento  dei  successivi
strumenti urbanistici comunali, fa  corpo  e  deve  essere  letto  in
connessione con le prescrizioni di tale piano. 
    21.3.2.-   La   previsione   impugnata,   dietro   la    parvenza
dell'interpretazione autentica del citato  decreto  assessoriale  del
1983 che non limitava l'applicazione dei parametri  massimi  ai  soli
Comuni  che  non  avevano  raggiunto  la  potenzialita'   volumetrica
originariamente prevista e  prevedeva  l'applicazione  dei  parametri
massimi in termini  generali,  depotenzia  il  limite  relativo  alle
volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F. 
    In tal modo, si ampliano le facolta' edificatorie, in  deroga  al
piano paesaggistico, con  una  diretta  incidenza  sulla  tutela  del
paesaggio. 
    21.3.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg.
Sardegna n. 1 del 2021. 
    Sono assorbiti i restanti profili di censura. 
    22.- Il ricorrente impugna  anche  l'art.  26  della  legge  reg.
Sardegna  n.  1  del  2021,  riguardante  la   localizzazione   degli
insediamenti turistici. 
    22.1.- Tale disposizione e' censurata in quanto derogherebbe alle
NTA e consentirebbe «la localizzazione di nuovi interventi  turistici
e relativi servizi generali non conformi alla vigente  disciplina  di
tutela, e cio' al di fuori degli obblighi di verifica ed  adeguamento
del Piano paesaggistico regionale». 
    22.2.- Sulla base di  tali  rilievi,  il  ricorrente  ravvisa  la
violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, come attuato  mediante
il d.P.R. n. 480 del 1975,  degli  artt.  9  e  117,  commi  primo  e
secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai  quali  costituiscono  norme
interposte gli articoli 135, 143, 145  e  156  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, e la legge n. 14 del 2006, di  recepimento
della Convenzione europea sul paesaggio», e del  principio  di  leale
collaborazione, in quanto il  legislatore  regionale  «pacificamente»
ignora l'obbligo di pianificazione congiunta con lo Stato. 
    22.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    22.3.1.- L'impugnato art. 26 della legge reg. Sardegna n.  1  del
2021 si  prefigge  di  «favorire  lo  sviluppo  delle  localita'  non
costiere e la destagionalizzazione dei flussi turistici» e,  in  tale
prospettiva, consente ai  Comuni  di  «localizzare  nuovi  interventi
turistici e relativi servizi generali, che non siano  in  connessione
ed integrazione con assetti insediativi esistenti, nelle vicinanze di
un fattore di attrazione motivatamente individuato». 
    22.3.2.- La  disposizione  impugnata  deroga  espressamente  alle
prescrizioni del piano paesaggistico regionale. 
    E' derogato, in primo luogo, l'art. 61, comma 1, lettera b), NTA. 
    Tale disciplina, in tema di assetto insediativo,  prevede  che  i
Comuni,  nell'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici   al   piano
paesaggistico regionale, nonche' gli enti e i soggetti istituzionali,
per le rispettive competenze, si  conformino  alla  prescrizione  che
tende a «localizzare i nuovi interventi residenziali e turistici e  i
servizi generali in connessione e integrazione strutturale e  formale
con l'assetto insediativo esistente». 
    E' derogato anche l'art. 89, comma 1, lettera b), NTA. 
    Tale  previsione,  con  riguardo  agli  insediamenti   turistici,
stabilisce che i Comuni, nell'adeguamento degli  strumenti  turistici
al piano paesaggistico regionale, si attengano alla prescrizione  che
impone di  «favorire  le  nuove  localizzazioni  turistiche  in  zone
contigue e/o integrate agli insediamenti urbani». 
    La  disposizione  impugnata  prevede  che  la   deroga   a   tali
prescrizioni del piano paesaggistico regionale operi quando  non  sia
possibile perseguire gli  indirizzi  che,  in  tema  di  insediamenti
turistici, detta l'art. 90, comma 1, lettera  a),  NTA  con  riguardo
all'adeguamento degli strumenti urbanistici  al  piano  paesaggistico
regionale. 
    Ai  sensi  di  tale  ultima  norma  tecnica  di  attuazione,   e'
necessario «prevedere lo sviluppo della potenzialita'  turistica  del
territorio attraverso l'utilizzo degli insediamenti  esistenti  quali
centri urbani, paesi, frazione e agglomerati, insediamenti sparsi del
territorio rurale e grandi complessi del territorio minerario». 
    Le deroghe racchiuse  nella  previsione  impugnata  investono  un
aspetto qualificante della tutela paesaggistica, che e' ribadito  sia
negli  indirizzi  sia  nelle  prescrizioni   che   devono   orientare
l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ed in  forza  dei
quali le  localizzazioni  turistiche  devono  essere  individuate  in
prossimita' degli insediamenti urbani e in connessione con  l'assetto
insediativo esistente. 
    La  deroga  censurata  si  presenta  in  termini  di  particolare
latitudine, in quanto e' subordinata alla sola condizione che non sia
possibile perseguire gli indirizzi  vincolanti  della  pianificazione
paesaggistica.  Tale  condizione,  delineata  senza  il  supporto  di
indicazioni puntuali, e' rimessa alla  valutazione  dei  Comuni,  che
possono dunque stabilire - al di fuori di precisi criteri direttivi -
le deroghe al sovraordinato piano paesaggistico. 
    In  tal  modo,  la  disposizione  impugnata  sovverte  anche   la
preminenza  del   piano   paesaggistico   rispetto   agli   strumenti
urbanistici comunali. 
    22.3.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Le altre censure sono assorbite. 
    23.- Oggetto di censura e'  anche  l'art.  27  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che  disciplina  gli  interventi  ammissibili
nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR. 
    23.1.- Le doglianze del ricorrente muovono dal presupposto che la
disposizione in  esame  introduca  unilateralmente  una  deroga  agli
obblighi di adeguamento  dei  piani  urbanistici  comunali  al  piano
paesaggistico regionale, «consentendo l'adozione  e  approvazione  di
Piani attuativi derogatori alla  obbligatoria  disciplina  di  tutela
definita dal PPR». 
    Il profilo di contrasto sarebbe ancor piu'  stridente  alla  luce
della presunzione del comma 2, che considera i confini amministrativi
comunali  «come  un  elemento  pari  a  quello  dell'edificazione   o
infrastrutturazione esistente, nel  cui  solo  ambito  sarebbe  stato
possibile, ai sensi delle NTA, operare ulteriori  trasformazioni  del
territorio». 
    Il ricorrente lamenta che la  previsione  impugnata  aggiunga  le
zone omogenee D e G, rispetto alle disposizioni contenute nelle norme
tecniche  di  attuazione  del  piano  paesaggistico,  e  consenta  di
edificare con piani attuativi  anche  in  ambiti  oggetto  di  tutela
paesaggistica, senza alcun vincolo di copianificazione. 
    23.2.- Il ricorrente denuncia il contrasto  con  l'art.  3  dello
statuto speciale, come attuato mediante il d.P.R. n. 480 del  1975  e
con gli artt. 9 e 117, commi primo  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,
«rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli  articoli  135,
143, 145 e 156 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  e  la
legge n. 14 del 2006, di recepimento della  Convenzione  europea  sul
paesaggio». 
    Il legislatore regionale avrebbe violato, infine, il principio di
leale collaborazione. 
    23.3.- Le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 3 dello
statuto speciale e agli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    23.3.1.- L'art. 27, comma 1, della legge reg. Sardegna n.  1  del
2021 riguarda gli ambiti di paesaggio costiero di  cui  all'art.  14,
comma 1, NTA, cosi' come perimetrati dalla cartografia allegata. 
    Negli ambiti di  paesaggio  costiero,  il  legislatore  regionale
consente ai Comuni - fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni del piano paesaggistico regionale  -  di  adottare  e
approvare  piani  attuativi  previsti  nello  strumento   urbanistico
vigente, che ricadono nelle zone territoriali omogenee C  (espansione
residenziale),  D  (industriali,  artigianali  e  commerciali)  e   G
(servizi generali). 
    L'impugnato art. 27, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1  del
2021 puntualizza che tale facolta' si  aggiunge  a  quella  accordata
dall'art. 15, comma 1, delle norme tecniche di attuazione  del  piano
paesaggistico regionale. 
    Tale previsione delle  norme  tecniche  concerne  gli  ambiti  di
paesaggio  costiero   e,   fino   all'adeguamento   degli   strumenti
urbanistici  comunali  al  piano  paesaggistico  regionale,  consente
l'attivita' edilizia e  la  relativa  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitativi e nelle
frazioni individuate dai Comuni, purche' delimitate e  indicate  come
tali negli strumenti urbanistici comunali. 
    La menzionata norma tecnica consente, inoltre, di realizzare,  in
conformita' ai vigenti strumenti urbanistici comunali, gli interventi
edilizi che ricadono nelle zone C immediatamente contigue al  tessuto
urbano consolidato, quando ricorra l'elemento dell'interclusione  con
«elementi  geografici,  infrastrutturali  ed   insediativi   che   ne
delimitino univocamente tutti i confini». 
    L'art. 27, comma 2, della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
regola l'applicazione della disciplina transitoria  di  cui  all'art.
15, comma 1,  NTA  e  considera  i  confini  amministrativi  comunali
elementi geografici di interclusione. 
    23.3.2.- La disciplina regionale si innesta sulla  delicata  fase
di adeguamento degli strumenti  urbanistici  al  piano  paesaggistico
regionale e deroga in peius alle prescrizioni di  tutela  dettate  da
tale piano. Essa amplia la facolta' di  adottare  e  approvare  piani
attuativi, dapprima circoscritta alle sole zone omogenee A e B e alle
zone C, solo se immediatamente contigue  al  tessuto  urbano,  e  ora
estesa anche alle zone urbanistiche C, D e G, non importa se contigue
o interne al tessuto urbano. 
    La disposizione impugnata, anche in virtu'  della  specificazione
del comma 2 sull'equiparazione dei  confini  amministrativi  comunali
agli elementi geografici di interclusione, si prefigge di ampliare le
ipotesi delineate dall'art. 15, comma 1, NTA, che consente solo entro
certi  limiti,  negli  ambiti  di  paesaggio  costieri,   l'attivita'
edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione. 
    L'appena menzionato art.  15,  comma  1,  ultimo  periodo,  delle
medesime NTA consente di realizzare interventi edilizi nelle zone  C,
immediatamente  contigue  al  tessuto  urbano,  solo  quando  ricorra
l'interclusione  con  «elementi   geografici,   infrastrutturali   ed
insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini». 
    L'impugnata disposizione dell'art. 27, comma 2, della legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, in particolare, sostituisce a  tale  rigoroso
requisito quello, invero  piu'  blando,  dei  confini  amministrativi
comunali, accomunati ai citati elementi geografici  di  interclusione
che le prescrizioni  del  piano  paesaggistico  intendono  invece  in
termini piu' circoscritti. 
    La stessa  difesa  regionale  non  contesta  che  questa  diversa
formulazione  sottenda  una  deroga  alle  prescrizioni   del   piano
paesaggistico. 
    La  previsione  impugnata  si  pone   in   contrasto   con   tali
prescrizioni e quindi viola la  sfera  di  competenza  statale  nella
materia della tutela  dell'ambiente,  dettando  una  regolamentazione
lesiva dei valori tutelati dall'art. 9 Cost., peraltro  al  di  fuori
del percorso condiviso di adeguamento e di revisione  del  piano  che
questa Corte di recente ha ritenuto imprescindibile (sentenza n.  257
del 2021). 
    23.3.3.-   Si   deve   dichiarare,   pertanto,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    24.- Le seguenti previsioni della legge reg. Sardegna  n.  1  del
2021 possono e devono essere invece interpretate in conformita'  alla
disciplina posta a tutela del paesaggio e  sono  estranee,  pertanto,
alle deroghe espresse al piano paesaggistico, sancite  dall'art.  30,
comma 2,  della  legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021,  dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la presente pronuncia. 
    A favore di tale opzione  interpretativa  si  e'  pronunciata  la
costante giurisprudenza di questa  Corte,  che  a  tale  riguardo  ha
valorizzato a piu' riprese la mancanza di una  deroga  espressa  alle
previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di
immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno
contrario. 
    Queste indicazioni sono tanto  piu'  necessarie  «in  ragione  di
fondamentali  esigenze  di  certezza  e  del  rango  primario   degli
interessi coinvolti» (sentenza n. 124 del 2021,  punto  5.4.3.2.  del
Considerato in diritto). 
    25.- Il ricorrente impugna l'art. 1 della legge reg. Sardegna  n.
1 del 2021, che sostituisce l'art. 26 della legge reg. Sardegna n.  8
del 2015 in tema di salvaguardia dei territori rurali. 
    25.1.-  La  previsione   in   esame   (comma   1),   nelle   more
dell'aggiornamento della disciplina  regionale  delle  trasformazioni
ammesse nelle zone agricole E, prescrive l'applicazione  del  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  3  agosto  1994,  n.   228
(Direttive per le zone agricole - Articolo 8 della L.R.  22  dicembre
1989, n. 45), salvo quanto previsto dal comma  2  con  riguardo  alla
fascia di  1000  metri  dalla  linea  di  battigia  marina.  In  tale
fattispecie, l'edificazione di  fabbricati  a  fini  residenziali  e'
riservata  a  coloro  che  siano  imprenditori  agricoli   a   titolo
professionale. 
    L'art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 regola
il cambio di destinazione d'uso. Per gli edifici aventi  destinazione
d'uso diversa dalla residenza, regolarmente autorizzati e accatastati
al momento dell'entrata in vigore della legge impugnata  (19  gennaio
2021), e' consentita la trasformazione in edifici a uso residenziale,
«nel rispetto della superficie minima  di  intervento  e  dell'indice
massimo  di  fabbricabilita'».  Il  legislatore  regionale  vieta   i
cambiamenti di destinazione che determinino opere di urbanizzazione a
rete. 
    Il ricorrente lamenta che tali trasformazioni siano «disciplinate
al di fuori del piano paesaggistico, in violazione dei principi  [di]
co pianificazione obbligatoria e di  gerarchia  dei  piani»  e  siano
pertanto «valutate in modo parcellizzato,  e  non  nell'ambito  della
considerazione complessiva del contesto tutelato». 
    Il legislatore regionale, pur facendo salvo l'indice  massimo  di
fabbricabilita', non richiederebbe il rispetto dei limiti di densita'
fondiaria prescritti dall'art. 7, numero 4), del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  (Limiti  inderogabili  di
densita' edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai  fini  della  formazione
dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della  revisione   di   quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.  765).
Sarebbe violata, pertanto, la norma fondamentale  di  grande  riforma
economico-sociale di cui all'art. 41-quinquies, ottavo  comma,  della
legge urbanistica, che impone il rispetto dei limiti inderogabili  di
densita' edilizia nelle diverse zone del territorio comunale. 
    La normativa regionale, nel vietare i cambiamenti di destinazione
d'uso solo nel caso in cui rendano  necessario  realizzare  opere  di
urbanizzazione a rete e non anche opere di urbanizzazione primaria  e
secondaria, potrebbe generare «fenomeni di c.d. dispersione urbana» e
vanificare  cosi'  la  dichiarata  finalita'  di   salvaguardia   dei
territori rurali. 
    25.2.- Poste tali premesse, il ricorrente denuncia la  violazione
dell'art. 3 dello statuto speciale, «come attuato mediante il  d.P.R.
n.  480  del  1975»,  in  quanto  la  normativa   impugnata   sarebbe
«esuberante rispetto al  potere  legislativo  ivi  riconosciuto  alla
Regione Sardegna». 
    Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 9  e  117,  commi  primo  e
secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai  quali  costituiscono  norme
interposte gli articoli 135, 143, 145  e  156  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, e la legge n. 14 del 2006, di  recepimento
della Convenzione europea sul paesaggio». 
    Sarebbe violato, infine, il principio  di  leale  collaborazione,
«che in materia di paesaggio si attua con la co pianificazione». 
    25.3.- Le questioni non sono fondate,  nei  termini  che  saranno
precisati. 
    25.3.1.- La disciplina impugnata  non  reca  alcuna  deroga  alle
previsioni del piano paesaggistico regionale e, pertanto, puo' e deve
essere  interpretata  in  termini  compatibili   con   le   minuziose
prescrizioni di tutela che tale  piano  detta  in  merito  alle  zone
agricole. 
    L'impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n.  1  del
2021 impone, inoltre, il  rispetto  di  quanto  statuisce  il  citato
decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n.  228,
che persegue l'obiettivo di salvaguardare il  suolo  e  il  paesaggio
(art. 1, lettera a) e contiene norme restrittive  per  l'edificazione
nelle zone agricole con riguardo sia alla  tipologia  di  costruzioni
ammissibili (art. 3, comma 1) sia agli indici  massimi  da  applicare
(art. 3, comma 2) e agli interventi consentiti (art. 4). 
    25.3.2.- Il richiamo alla superficie minima di intervento e  agli
indici massimi di fabbricabilita' non equivale a una deroga implicita
ai limiti di densita' edilizia fissati. 
    La previsione impugnata, peraltro, impone il rispetto del d.Pres.
Giunta reg. Sardegna n. 228 del 1994, che a sua volta,  all'art.  11,
comma 2, prescrive l'osservanza del decreto dell'Assessore degli enti
locali, finanze ed urbanistica n.  2266/U  del  1983.  Tale  decreto,
all'art. 4, disciplina i limiti di densita'  edilizia  nelle  diverse
zone omogenee, nel solco della normativa statale dell'art. 7 del d.m.
n. 1444 del 1968 ricordata a sostegno del motivo di ricorso. 
    26.-  Quanto  alle  questioni  di   legittimita'   costituzionale
promosse con riguardo agli artt.  4,  6,  7  e  8  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, in  larga  parte  omogenee  sono  le  censure
proposte  e  molteplici  sono  le   affinita'   che   accomunano   le
disposizioni  in  esame,  volte  a  riconoscere  un   incremento   di
volumetria. 
    Tali disposizioni incidono sul Titolo II,  Capo  I,  della  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015, che contiene norme per il  miglioramento
del patrimonio esistente, contraddistinte da un  orizzonte  temporale
limitato in  base  alle  previsioni  dell'art.  37,  comma  1,  della
medesima legge regionale e ora peraltro non piu' destinate a  trovare
applicazione  nella   loro   portata   derogatoria   agli   strumenti
urbanistici fino al 31 dicembre 2023, in virtu' della declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge reg.  Sardegna
n. 1 del 2021. 
    In ogni caso, per costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
giudizio promosso in via principale si configura  come  successivo  e
astratto e presuppone la mera pubblicazione di  una  legge  regionale
che possa ledere il riparto delle competenze,  «a  prescindere  dagli
effetti che questa  abbia  o  non  abbia  prodotto»  (tra  le  tante,
sentenza n. 262 del 2016, punto 4.2. del Considerato in diritto). 
    Tale sindacato, in quanto mira a  definire  il  corretto  riparto
delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea
con la natura astratta del giudizio in via  principale,  non  risulta
inutilmente  svolto   anche   allorquando   l'ambito   temporale   di
applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. 
    27.- L'art. 4 della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021,  nel
modificare l'art. 30  della  legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015,
incrementa i precedenti «limiti di maggiore edificabilita'». 
    27.1.- L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge  reg.  Sardegna
n. 1 del 2021 modifica l'art. 30, comma  2,  secondo  periodo,  della
legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015  e  riguarda  gli  incrementi
volumetrici nella  zona  urbanistica  A,  che,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, possono spingersi fino alla misura del «25 per cento del
volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi». Il
legislatore regionale incrementa  l'originaria  percentuale  (20  per
cento) e l'originaria metratura (70 metri cubi). 
    L'art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021, nel riformulare l'art. 30, comma 3, della legge  reg.  Sardegna
n. 8 del 2015, consente, nelle zone urbanistiche B e C, di realizzare
per  ciascuna  unita'  immobiliare  l'incremento  volumetrico  «nella
misura massima del 30 per cento  del  volume  urbanistico  esistente,
fino a un massimo di 180 metri cubi». Metratura innalzata rispetto  a
quella prevista nella disciplina previgente, pari a 120 metri cubi. 
    L'art. 4, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021, al numero 1),  concede  nelle  zone  urbanistiche  B  e  C  «un
ulteriore  incremento  volumetrico  del  10  per  cento  del   volume
urbanistico esistente, con conseguente  proporzionale  aumento  della
soglia volumetrica massima». E' cosi' incrementata la percentuale del
5 per cento, originariamente prevista dall'art. 30,  comma  4,  della
legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    L'art. 4, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021, al numero 2), prevede che gli incrementi volumetrici nelle zone
B e C siano realizzati non piu', come disponeva in origine l'art. 30,
comma 4, alinea, della legge reg. Sardegna  n.  8  del  2015,  «nelle
seguenti ipotesi alternative»,  ma  «in  almeno  una  delle  seguenti
ipotesi  alternative».  Tali  ipotesi  spaziano  dall'intervento  che
«determini   l'efficientamento    energetico    dell'intera    unita'
immobiliare» (art. 30, comma 4, lettera a, della legge reg.  Sardegna
n. 8 del 2015) all'intervento che «includa soluzioni finalizzate alla
riduzione degli effetti delle "isole di calore"» (art. 30,  comma  4,
lettera b, della legge reg.  Sardegna  n.  8  del  2015)  o  «includa
soluzioni per il riutilizzo delle  acque  meteoriche  e  delle  acque
reflue» (art. 30, comma 4, lettera c, della legge reg. Sardegna n.  8
del 2015) o «preveda  l'impiego  di  materiali  primari  prodotti  in
Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento» (art. 30,  comma  4,
lettera c-bis, della medesima legge regionale) o  «preveda  l'impiego
di tecniche costruttive che consentano, nei  casi  di  demolizione  e
ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti  costituenti
l'edificio nella misura di almeno il 20 per cento» (art. 30, comma 4,
lettera c-ter, della legge regionale citata)  oppure  «l'utilizzo  di
materiali di bioedilizia e derivati da lana e  sughero,  prodotti  in
Sardegna nella misura di almeno il 35  per  cento»  o  «l'impiego  di
manufatti realizzati in Sardegna nella misura di  almeno  il  35  per
cento» o «l'eliminazione di pavimentazioni  impermeabili  delle  aree
cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell'immobile»
(art. 30, comma 4, rispettivamente lettere  c-quater,  c-quinquies  e
c-sexies, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015). 
    L'art. 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021, nell'inserire il comma 7-bis  nell'art.  30  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015, consente nelle zone urbanistiche B, C  ed  F,
di realizzare o ampliare le verande coperte «fino ad  un  massimo  di
1/3 della superficie coperta realizzabile». 
    L'art. 4, comma 1, lettera h), intervenendo sul comma 8 dell'art.
30 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015,  innalza  da  120  a  150
metri cubi la superficie aggiuntiva che puo' essere realizzata  nelle
zone urbanistiche A, B e C, con riguardo agli  edifici  destinati  ad
abitazione principale dei disabili. 
    L'art. 4, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021 aggiunge all'art. 30 della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015  i
commi 9-bis e 9-ter. 
    La prima  disposizione  consente,  «[n]egli  ambiti  extraurbani,
cosi'  come  individuati   dagli   strumenti   urbanistici   vigenti,
classificati quali zone urbanistiche omogenee F», di  realizzare  gli
incrementi volumetrici per le strutture residenziali  «esclusivamente
oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina», in misura comunque
non superiore al «35 per cento del volume urbanistico  legittimamente
esistente e comunque sino ad un massimo di 150 metri cubi». 
    In virtu' della seconda disposizione, gli incrementi  volumetrici
previsti per le zone E sono estesi alle «abitazioni ricadenti in aree
prive di pianificazione e regolarmente realizzate». 
    Il  ricorrente  assume  che   tali   interventi   di   incremento
volumetrico possano  essere  realizzati  anche  in  deroga  al  piano
paesaggistico regionale e su beni sottoposti a tutela  paesaggistica,
come la fascia costiera. In tale ambito, peraltro, l'art.  20,  comma
1, lettera a), NTA vieta nuove costruzioni in aree inedificate. 
    L'ampliamento delle verande coperte  prescinderebbe  dall'obbligo
di conseguire l'autorizzazione paesaggistica. 
    27.2.- Alla luce di tali rilievi, il ricorrente  osserva  che  le
disposizioni in esame invadono la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato nella materia «tutela del paesaggio» e violano dunque gli
artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai
quali costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e 156
del codice dei beni culturali e del paesaggio,  l'articolo  5,  comma
11, del decreto legge n. 70 del 2011, e la legge n. 14 del  2006,  di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio». 
    Nel consentire incrementi volumetrici generalizzati,  «in  deroga
alla  pianificazione  urbanistica,  e  senza  che  sia  garantito  il
rispetto  degli  standard  urbanistici»,   la   normativa   impugnata
contrasterebbe anche con l'art. 3 dello statuto  speciale  e  con  le
norme  di  grande  riforma  economico-sociale   contenute   nell'art.
41-quinquies, commi ottavo e nono, della  legge  n.  1150  del  1942,
negli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, nell'intesa  sul  "Piano  casa"
del 2009 e nell'art. 5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011. 
    Sarebbe infine violato il principio di leale  collaborazione,  in
quanto la previsione impugnata interverrebbe in modo unilaterale  «in
materia affidata alla necessaria co pianificazione con lo Stato». 
    Quanto all'art. 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Sardegna
n. 1 del  2021,  nella  parte  in  cui  esonera  la  realizzazione  o
l'ampliamento  delle  verande  coperte   dall'obbligo   di   ottenere
l'autorizzazione  paesaggistica,  contrasterebbe  con   l'art.   117,
secondo comma,  lettera  m),  Cost.  L'autorizzazione  paesaggistica,
difatti,  dovrebbe  essere  «necessariamente   uniforme   sull'intero
territorio nazionale». 
    27.3.- La parte resistente reputa l'impugnazione tardiva. 
    Secondo la difesa regionale, l'art. 4 della legge  reg.  Sardegna
n. 1 del 2021 si limiterebbe a innalzare gli  incrementi  volumetrici
gia' previsti da disposizioni previgenti e non impugnate. 
    L'eccezione deve essere respinta. 
    L'interesse a ricorrere si correla all'estensione  della  portata
applicativa della disciplina  anteriore  e,  rispetto  all'estensione
disposta dalla normativa impugnata, il ricorso non e' tardivo. 
    Le questioni sono dunque ammissibili. 
    27.4.- Esse non sono fondate, nei termini che saranno esposti. 
    27.4.1.- Il fulcro delle censure e' nel fatto che la  disciplina,
modificata in  piu'  punti  dall'impugnato  art.  4,  consenta  nuovi
ampliamenti volumetrici  «al  di  fuori  del  Piano  paesaggistico  e
potenzialmente in deroga ad esso». 
    Si puo' e si deve pervenire a una  diversa  interpretazione,  che
armonizza le previsioni impugnate con le prescrizioni del PPR. 
    La disciplina degli incrementi  volumetrici  e'  assoggettata  al
necessario rispetto delle prescrizioni del piano  paesaggistico,  ne'
si puo' ritenere che l'osservanza di tali prescrizioni sia elusa  sol
perche' l'art. 30,  comma  2,  del  novellato  art.  30  della  legge
regionale n. 8 del 2015,  soltanto  per  le  zone  A,  condiziona  la
realizzabilita' degli incrementi volumetrici all'approvazione  di  un
piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale. 
    Dalla previsione che,  per  le  zone  A,  di  particolare  pregio
storico   e   architettonico,   si   richiede    il    quid    pluris
dell'approvazione di un piano  particolareggiato  adeguato  al  piano
paesaggistico regionale, non si puo' desumere che, nelle  altre  zone
urbanistiche,  gli  interventi  di  ampliamento   volumetrico   siano
esonerati dal rispetto del piano paesaggistico. 
    27.4.2.-     Tale     conclusione     e'     avvalorata     anche
dall'interpretazione sistematica della disciplina in esame. 
    L'art. 34, comma 1, della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015
sancisce condizioni rigorose per l'ammissibilita'  degli  interventi,
allo scopo di preservare  i  valori  culturali  e  paesaggistici  del
territorio sardo. 
    Tali interventi, in particolare, non possono  essere  realizzati,
oltre che negli edifici o nelle unita' immobiliari  privi  di  titolo
abilitativo, «e)  negli  edifici  di  interesse  artistico,  storico,
archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della  parte  II
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni salva la
possibilita'  di   utilizzare   l'incremento   volumetrico   per   la
realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili,  nel  caso
in cui gli edifici facciano parte di  un  unico  complesso  o  nucleo
insediativo, anche mediante cumulo dei singoli  crediti  edilizi;  f)
negli edifici di interesse paesaggistico  o  identitario  individuati
nel Piano paesaggistico  regionale  ed  inclusi  nel  Repertorio  del
mosaico; g) negli edifici e nelle  unita'  immobiliari  collocati  in
aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico (PAI),  da  strumenti  di  pianificazione  regionale  o
comunale, di pericolosita' idraulica elevata o molto elevata  (Hi3  -
Hi4) e di pericolosita' da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4),
fatta  eccezione  per  la  tipologia  di  interventi   specificamente
prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI». 
    La declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021  implica
che tali interventi oggi non siano ammessi neppure «negli  edifici  e
nelle unita' immobiliari ricadenti  nei  centri  di  antica  e  prima
formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla  A,
ad  eccezione  di  quelli  che  non   conservano   rilevanti   tracce
dell'assetto  storico   e   che   siano   riconosciuti,   dal   piano
particolareggiato o con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  in
contrasto con i caratteri architettonici e tipologici  del  contesto»
(art. 34, comma 1, lettera h, della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del
2015). 
    Peraltro,  l'incremento  volumetrico,   secondo   le   previsioni
dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2015, deve  «a)
inserirsi in modo organico e  coerente  con  i  caratteri  formali  e
architettonici    dell'edificio    esistente    e    perseguire    la
riqualificazione dell'edificio in funzione della tipologia edilizia e
del contesto; qualora l'intervento ricada in ambiti  territoriali  in
cui  gli  strumenti  urbanistici  abbiano  definito   una   tipologia
edilizia, il  riferimento  per  la  valutazione  di  coerenza  e'  la
tipologia edilizia prevista; b) inserirsi in modo organico e coerente
con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici  e  ambientali
del  contesto  qualora   l'intervento   sia   attuato   mediante   la
realizzazione di corpi di fabbrica separati». 
    Tali previsioni confermano che presupposto imprescindibile  degli
interventi di incremento volumetrico  e'  la  compatibilita'  con  le
previsioni del piano paesaggistico, che non puo'  ritenersi,  dunque,
derogato o eluso. 
    27.4.3.- Non sono fondate,  nei  termini  precisati,  neppure  le
censure relative alla lettera g),  in  ordine  alla  realizzazione  e
all'ampliamento delle verande coperte nelle zone urbanistiche B, C ed
F. 
    Il  legislatore  regionale  non  dispensa   chi   realizzi   tali
interventi dall'obbligo di richiedere e di ottenere  l'autorizzazione
paesaggistica,  quando  sia  necessaria  in  base   alle   pertinenti
disposizioni della legislazione statale. 
    L'art. 35, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015 contempla
espressamente l'ipotesi che gli interventi menzionati  nell'art.  30,
modificato  dalla   disposizione   impugnata,   siano   soggetti   ad
autorizzazione paesaggistica. Non si puo' ritenere, dunque, che  tale
autorizzazione sia esclusa nei termini indiscriminati  descritti  nel
ricorso. 
    28.- E' impugnato l'art. 6 della legge reg.  Sardegna  n.  1  del
2021, che modifica l'art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015
in tema di interventi per  il  recupero  e  il  riuso  di  sottotetti
esistenti. 
    28.1.-  La  previsione  impugnata  estende  la  fattispecie   dei
sottotetti suscettibili di recupero abitativo  e  interviene  in  una
duplice direzione. 
    Anzitutto, il legislatore regionale, con  le  innovazioni  recate
dalla lettera a), include nella categoria dei  sottotetti  anche  gli
spazi. La formulazione previgente dell'art. 32, comma 1, della  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015 non menzionava gli  spazi  e  qualificava
come sottotetti  solo  i  «volumi  compresi  tra  l'estradosso  della
chiusura orizzontale superiore, anche non  calpestabile,  dell'ultimo
livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura  a  tetto,
localizzati  all'interno  della  sagoma  dell'edificio   regolarmente
approvata con titolo abilitativo, ove prescritto». 
    In secondo luogo, l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg.
Sardegna  n.  1  del  2021  consente  gli  interventi  di  riuso  dei
sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle  zone  E
(zone agricole) e nelle zone F (zone turistiche). 
    Ancora, con le modificazioni introdotte  dalla  lettera  c),  che
aggiunge il comma 3-ter all'art. 32 della legge reg.  Sardegna  n.  8
del 2015, la disposizione impugnata qualifica  come  sottotetti:  «a)
gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall'ultimo  solaio  di
chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o  con
altra  destinazione  compatibile  con  la  destinazione  della   zona
omogenea) e  il  solaio  di  copertura  dell'immobile  o  dell'unita'
immobiliare,  indipendentemente  dall'attuale  destinazione  di  tale
spazio  o  volume  come  desumibile   dall'ultimo   titolo   edilizio
rilasciato per lo stesso; b) le terrazze coperte  e  aperte  su  uno,
due, tre o quattro lati, non  rilevanti  ai  fini  volumetrici  dalle
vigenti disposizioni di legge regionali e  regolamenti  comunali;  c)
gli spazi e i volumi,  anche  non  urbanisticamente  rilevanti,  come
previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali; d) gli spazi e i
volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla». 
    La stessa lettera  c)  aggiunge  all'art.  32  della  legge  reg.
Sardegna n.  8  del  2015  un  comma  3-quater,  che,  sugli  edifici
residenziali con coperture a falde, consente «modifiche esterne  alle
unita' immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento
dei requisiti minimi  di  agibilita',  nella  misura  massima  di  50
centimetri di altezza all'imposta interna della falda, ferma restando
la quota massima del colmo e con pendenza massima ammissibile del  30
per cento». 
    L'art. 6, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021 modifica l'art. 32, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8  del
2015,  che,  nell'originaria  formulazione,  consentiva  nelle   zone
urbanistiche B (di completamento residenziale)  e  C  (di  espansione
residenziale) gli interventi di recupero con  incremento  volumetrico
dei sottotetti esistenti per  il  solo  scopo  abitativo.  Oggi  tali
interventi   sono   consentiti   anche   nelle   zone    A    (centro
storico-artistico  o  di  particolare  pregio  ambientale),  per  gli
edifici che non conservino rilevanti tracce  dell'assetto  storico  e
che siano in contrasto con  i  caratteri  storici  e  tipologici  del
contesto, e nelle zone urbanistiche F (zone turistiche). 
    L'art. 6, comma 1, lettera e), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021 modifica l'art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015  con
riguardo a due profili. 
    In primo luogo, e'  modificato  l'art.  32,  comma  6,  che  oggi
consente  il  recupero  con  incremento  volumetrico  dei  sottotetti
esistenti a condizione che non determinino «un'altezza  interna  alla
gronda non inferiore a 0,60 metri»  (lettera  a)  e  «falde  con  una
pendenza minima del 25 per cento» (lettera b). Con  riguardo  a  tale
ultima condizione, il  legislatore  regionale,  con  la  disposizione
impugnata, ha abrogato l'inciso:  «e  purche'  il  nuovo  volume  non
determini  il  superamento  dell'altezza  massima  consentita   dallo
strumento urbanistico per il lotto». 
    E' soppressa, inoltre, dalla lettera f)  dell'impugnato  art.  6,
comma 1, la previsione dell'art. 32, comma 8, lettera b), della legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015, che, con  riguardo  alla  determinazione
del volume urbanistico nei sottotetti  oggetto  degli  interventi  di
recupero, contemplava anche «il superamento dei limiti di distanza da
fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti
disposizioni  urbanistico-edilizie  comunali  e  regionali,  fino  ai
limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione
delle murature perimetrali dell'edificio». 
    Il   ricorrente   lamenta   che   tali   disposizioni    regolino
«direttamente e in via  autonoma»  interventi  anche  «potenzialmente
molto rilevanti  per  il  paesaggio»,  al  di  fuori  del  necessario
«impianto sistematico della tutela delineato dalle norme  statali  di
grande  riforma  economico-sociale»,  e   sottraggano   la   relativa
disciplina al piano paesaggistico. 
    28.2.- Sarebbero violati, dunque, gli artt. 9 e 117, commi  primo
e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai quali costituiscono  norme
interposte gli articoli 135, 143, 145  e  156  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, l'articolo 5, comma 11, del decreto  legge
n. 70 del 2011, e la legge n.  14  del  2006,  di  recepimento  della
Convenzione europea sul paesaggio». 
    Il ricorrente prospetta, altresi',  il  contrasto  con  l'art.  3
dello statuto speciale, come attuato con il d.P.R. n. 480  del  1975,
in   quanto   «[l]a   deroga   sistematica   e   generalizzata   alla
pianificazione urbanistica» confliggerebbe  con  i  principi  sanciti
dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150  del
1942, e con le previsioni degli artt. 2-bis e 14 t.u.  edilizia,  con
l'intesa  sul  "Piano  casa"  del  2009,  fondata  sulla   previsione
dell'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, e con  l'art.  5,  commi  9  e
seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertiti. 
    Sarebbe  violato,   infine,   anche   il   principio   di   leale
collaborazione. 
    28.3.- Le questioni non sono  fondate,  nei  termini  di  seguito
illustrati. 
    28.3.1.- La previsione impugnata, che si ripromette di  estendere
l'ambito oggettivo degli interventi di recupero dei  sottotetti,  non
contiene  alcuna  deroga  alle  previsioni  del  piano  paesaggistico
regionale e alla normativa dettata dal d.lgs. n. 42  del  2004.  Tale
elemento e' stato valorizzato anche  in  altre  occasioni  da  questa
Corte,   nel   sindacare   la   legittimita'   costituzionale   della
legislazione regionale in tema di sottotetti  e  nel  dichiarare  non
fondate,  nei  termini  specificati  in  motivazione,   le   relative
questioni (sentenze n. 124 e n. 54 del 2021). 
    Le disposizioni in tema di incremento volumetrico dei sottotetti,
pertanto, possono e devono essere interpretate in  armonia  con  tali
prescrizioni, cui si  dovranno  conformare  gli  interventi  previsti
dalla disciplina impugnata. 
    28.3.2.- Peraltro, anche gli interventi di incremento volumetrico
dei sottotetti sono assoggettati alle  tassative  condizioni  fissate
dall'art. 34, comma 1, lettere f) e g), della legge reg. Sardegna  n.
8 del 2015, volte  a  salvaguardare  i  valori  dell'ambiente  e  del
paesaggio. Secondo le previsioni  generali  dell'art.  36,  comma  3,
lettere a) e b), della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015,  tali
interventi si devono poi armonizzare con il contesto paesaggistico. 
    Cosi' inteso, l'art. 6 della legge reg. Sardegna n.  1  del  2021
non presta il fianco alle censure formulate nel ricorso. 
    29.- Oggetto di impugnazione e', inoltre, l'art.  7  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, che aggiunge alla legge reg. Sardegna n.
8 del 2015 un art. 32-bis, al fine  di  regolare  gli  interventi  di
recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei  locali  al  piano
terra. 
    29.1.- Il ricorrente argomenta che tali interventi  sono  ammessi
anche sui beni  paesaggistici  e  in  deroga  alle  previsioni  della
disciplina urbanistica e paesaggistica. 
    Quanto al comma 6, che vieta il recupero  unicamente  nelle  aree
dichiarate di pericolosita' idraulica o  da  frana  elevata  o  molto
elevata, il ricorrente denuncia il contrasto con le previsioni  degli
artt. 29 e 49 NTA del piano di assetto idrogeologico della  Sardegna,
che hanno valore di piano  territoriale  di  settore  ai  fini  della
prevenzione del rischio idrogeologico. 
    Ad avviso del ricorrente, le  previsioni  del  piano  di  assetto
idrogeologico non si riferiscono soltanto alle aree a pericolosita' o
a rischio  elevato  e  molto  elevato,  ma  anche  a  tutte  le  aree
contraddistinte   da    pericolosita'    idrogeologica.    Esse    si
applicherebbero anche alle aree non perimetrate dal piano di  assetto
idrogeologico  e  considerate  dall'art.  30-ter  NTA  e   a   quelle
risultanti  dall'attivita'  di  pianificazione  dei  Comuni  in  base
all'art. 8 delle medesime NTA. 
    L'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto
idrogeologico, al comma 2-bis, prevede che gli interventi, nelle aree
di pericolosita' idraulica media, siano consentiti a  condizione  che
non  implichino  la  realizzazione  di  nuovi  volumi   interrati   e
seminterrati. 
    Quanto all'art. 49 NTA richiamate  dal  ricorrente,  esso  affida
alla Regione  il  compito  di  approvare  norme  che  incentivino  la
realizzazione volontaria di misure di protezione locale e individuale
degli edifici esistenti, quali misure per la dismissione volontaria e
definitiva dei locali interrati  e  seminterrati  esistenti  in  zone
caratterizzate da  pericolosita'  idrogeologica  e  altre  misure  di
autoprotezione individuale. 
    Quando incidano sui piani pilotis, che consistono  in  «superfici
aperte, a  piano  terra  o  piano  rialzato,  delimitate  da  colonne
portanti, la cui estensione complessiva e' non inferiore ai due terzi
della superficie coperta», gli interventi menzionati nella previsione
impugnata potrebbero alterare notevolmente «l'aspetto  esteriore  dei
fabbricati». 
    29.2.- Poste tali premesse, il  ricorrente  denuncia  la  lesione
«della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella tutela  del
paesaggio» e in quella dell'ambiente. Si riscontrerebbe, pertanto, la
violazione degli artt. 9 e 117, commi primo e  secondo,  lettera  s),
Cost. e dell'art. 3 dello statuto speciale. 
    La previsione impugnata, in particolare,  contrasterebbe  con  la
norma dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale). Tale ultima previsione sancisce
il carattere immediatamente vincolante delle disposizioni  del  piano
di bacino per le amministrazioni e gli enti  pubblici  e  i  soggetti
privati, con riguardo  alle  prescrizioni  dichiarate  immediatamente
efficaci dal piano di bacino, e impone di coordinare con il piano  di
bacino approvato i piani e i programmi di sviluppo socio-economico  e
di assetto e di uso del territorio. 
    29.3. -  Le  questioni  non  sono  fondate,  nei  sensi  appresso
indicati. 
    29.3.1.- La normativa impugnata, nell'incentivare il recupero  di
seminterrati, piani pilotis  e  piani  terra,  non  racchiude  alcuna
deroga  alle  previsioni  piu'  restrittive  dei  piani  di   assetto
idrogeologico,  che  hanno   carattere   immediatamente   precettivo.
L'osservanza di tali previsioni - come anche la parte resistente  non
manca di evidenziare - si impone a prescindere dall'espresso richiamo
ad opera del legislatore regionale. 
    Nel sindacare la legittimita' costituzionale  della  legge  della
Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per  il  recupero
del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e  contenimento
dell'uso del suolo, modifiche alla  legge  regionale  n.  96/2000  ed
ulteriori disposizioni), in tema di recupero del patrimonio  edilizio
esistente, questa Corte ha evidenziato che le prescrizioni del  piano
di bacino si impongono a tutte le amministrazioni  e  ai  privati,  a
prescindere  dal  loro  recepimento  in  altre  fonti  legislative  o
regolamentari (sentenza n. 245 del 2018, punto 6 del  Considerato  in
diritto). 
    Da quest'angolo visuale si coglie  la  differenza  rispetto  alla
fattispecie dei trasferimenti dei volumi realizzabili  nelle  aree  a
elevata o molto elevata pericolosita' idrogeologica  (art.  13  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021), in cui le prescrizioni del  piano
di assetto idrogeologico sono espressamente superate. 
    29.3.2.- Non sono  fondate,  nei  termini  indicati,  neppure  le
censure che fanno leva sullo stravolgimento visivo determinato  dalla
chiusura delle superfici aperte, a  piano  terra  o  piano  rialzato,
delimitate da colonne portanti. 
    Gli interventi in esame sono pur sempre assoggettati al  rispetto
delle previsioni di tutela del piano paesaggistico e del d.lgs. n. 42
del 2004, anche in ordine alle necessarie  autorizzazioni,  e  devono
obbedire alle condizioni previste dagli artt. 34  e  36  della  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015, che mirano a salvaguardare l'armonia con
i valori paesaggistici. 
    Cosi' intesa, la disciplina impugnata  non  presenta  i  vizi  di
illegittimita' costituzionale denunciati dal ricorrente. 
    30.- Oggetto di impugnazione e' anche l'art. 8 della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che  modifica  l'art.  33  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015 in tema di interventi per il riuso di spazi di
grande altezza. 
    30.1.- L'impugnato art. 8, comma 1, lettera a), oggi permette  la
realizzazione di soppalchi non solo nelle zone urbanistiche A (centro
storico-artistico o di particolare pregio  ambientale),  B  (zone  di
completamento residenziale) e C (zone di espansione residenziale), ma
anche in quelle D (zone industriali, artigianali  e  commerciali),  E
(agricole) ed F (turistiche), «in queste ultime oltre la  fascia  dei
300 metri dalla battigia marina». 
    Solo nelle zone urbanistiche A, sarebbe imposto il  rispetto  del
piano paesaggistico, laddove,  nelle  altre  zone  urbanistiche,  gli
interventi  potrebbero  essere  realizzati  anche  in   deroga   alle
prescrizioni del piano, come si potrebbe evincere dall'art. 33, comma
4, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. 
    L'art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del
2021 aggiunge all'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015  un
comma 6-bis, che, in caso di realizzazione di spazi di grande altezza
in edifici esistenti, mediante  la  demolizione  parziale  di  solaio
intermedio,   esclude   «il   ricalcolo   del   volume    urbanistico
dell'edificio  o  della  porzione  di  edificio,  anche  in  caso  di
riutilizzo di spazi sottotetto  che  originariamente  non  realizzano
cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti  nella  sagoma
dell'edificio o nella porzione di edificio». 
    Tale disposizione, nel prevedere «la realizzazione di volumi  che
non  vengono  computati  ai   fini   degli   standard   urbanistici»,
derogherebbe all'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942. 
    30.2.- Il ricorrente deduce il contrasto con gli artt. 9  e  117,
commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,  «rispetto  ai  quali
costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e  156  del
codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo  5,  comma  11,
del decreto legge n. 70 del 2011, e la  legge  n.  14  del  2006,  di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio».  La  previsione
impugnata sarebbe «lesiva della competenza esclusiva dello  Stato  in
materia di tutela del paesaggio  e  degli  accordi  assunti  in  sede
internazionale». 
    Sarebbe violato anche  l'art.  3  dello  statuto  speciale,  come
attuato con il d.P.R. n.  480  del  1975,  in  quanto  la  disciplina
impugnata, «pur nell'ambito della competenza legislativa  regionale»,
contrasterebbe con  le  norme  di  grande  riforma  economico-sociale
contenute nell'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n.
1150 del 1942, negli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, nell'intesa  sul
"Piano casa" del 2009, fondata sull'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008,
e nell'art. 5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011. 
    Sarebbe violato, infine, il principio di leale collaborazione. 
    30.3.- Occorre,  preliminarmente,  dichiarare  l'inammissibilita'
delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  1,
lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    Nei ricorsi in via  principale,  il  ricorrente  ha  l'onere  non
soltanto di individuare  le  disposizioni  impugnate  e  i  parametri
costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di  suffragare
le   ragioni   del   dedotto   contrasto   con   una   argomentazione
sufficientemente chiara e completa (tra le tante, sentenza n. 170 del
2021, punto 5.1. del Considerato in diritto). 
    Il ricorrente non ha ottemperato a  tale  onere  e  si  limita  a
prospettare in maniera generica l'inosservanza dell'art. 41-quinquies
della legge n. 1150 del 1942. 
    Tale previsione, all'ottavo comma, dispone che in tutti i Comuni,
ai fini della formazione  di  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della
revisione di  quelli  esistenti,  debbano  essere  osservati  «limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  tra  i
fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  tra  spazi  destinati   agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi». 
    Il nono comma della disposizione citata demanda a un decreto  del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per  l'interno,
sentito il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  la  definizione
dei limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza
tra i fabbricati e dei rapporti massimi indicati dall'ottavo comma. 
    Il ricorrente trascura di  indicare  il  precetto  violato  dalla
legge impugnata  e  di  approfondire  il  complesso  contenuto  della
previsione regionale che esclude, a precise condizioni, il  ricalcolo
del volume. 
    Tale onere di specificazione e' ancora piu' pregnante, alla  luce
del carattere articolato  della  legislazione  statale  richiamata  e
delle successive specificazioni, contenute nel d.m. n. 1444 del  1968
e nel decreto assessoriale 20  dicembre  1983,  n.  2266/U,  che  nel
contesto sardo ha recepito la disciplina statale in tema di densita',
altezze e distanze. 
    Il ricorrente non  ha  neppure  chiarito  per  quali  ragioni  la
previsione in esame si ponga in contrasto con gli artt.  2-bis  e  14
t.u. edilizia. 
    30.4.-  Quanto  alle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1  del
2021, occorre esaminare  l'eccezione  di  inammissibilita'  formulata
dalla parte resistente, che ritiene l'impugnazione tardiva, in quanto
la peculiare disciplina prevista dall'art. 33, comma 4,  della  legge
n. 8 del 2015 sarebbe preesistente all'introduzione della  previsione
impugnata. 
    30.4.1.- L'eccezione deve essere disattesa. 
    Le censure del  ricorrente  si  appuntano  sull'estensione  della
possibilita' di realizzare  soppalchi,  cosi'  come  delineata  dalla
previsione impugnata. 
    A sostegno delle deduzioni, il  ricorrente  richiama  l'art.  33,
comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8  del  2015,  che  limiterebbe
alle  zone  urbanistiche  A  l'obbligo   di   rispettare   il   piano
paesaggistico.  Tuttavia,  le  sue  deduzioni  non  vertono  su  tale
disposizione, che non e' stata tempestivamente impugnata ed e'  stata
richiamata al solo scopo  di  corroborare  le  diverse  questioni  di
legittimita' costituzionale sulla normativa  introdotta  dall'art.  8
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021. 
    30.4.2.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge regionale citata non  sono  fondate,
nei termini di seguito indicati. 
    Il  ricorrente  lamenta  che  la   possibilita'   di   realizzare
soppalchi, originariamente circoscritta alle zone A, B e C, sia stata
estesa anche alle zone D, E ed F. 
    Per  effetto  di  tale  estensione,  le  previsioni   del   piano
paesaggistico sarebbero rispettate soltanto  nelle  zone  A.  Invero,
l'art. 33,  comma  4,  della  legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015
stabilisce  che,  nelle  zone  urbanistiche  A,  sono  ammesse  nuove
aperture  finestrate   «solo   se   previste   in   sede   di   piano
particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale». 
    Il  ricorrente  ricorda  che,  nelle  altre  zone   urbanistiche,
l'apertura di eventuali nuove superfici  finestrate  e'  ammessa  nel
rispetto  delle  regole  compositive  del  prospetto  originario.  Il
ricorrente sostiene - in forza dell'argumentum a contrario -  che  il
rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico non sia richiesto
nelle zone urbanistiche diverse da quelle A. 
    Si puo' giungere a una diversa interpretazione, alla  luce  delle
seguenti considerazioni. 
    Il citato art. 33, comma 4, della legge regionale n. 8  del  2015
dispone, in ragione del particolare  pregio  delle  zone  A,  che  le
aperture finestrate siano  consentite  a  condizioni  particolarmente
rigorose. Esse devono essere  previste  dal  piano  particolareggiato
adeguato  al  piano  paesaggistico  regionale  e  sono   subordinate,
pertanto,  a  una  previsione   del   piano   particolareggiato   che
attribuisca espressamente la facolta' di realizzare tali aperture, in
conformita' al piano paesaggistico regionale. 
    Da tale previsione, che impone la condizione piu'  stringente  di
una previsione  espressa  da  parte  di  un  piano  particolareggiato
adeguato al piano paesaggistico regionale, non si puo' evincere  che,
nelle zone urbanistiche diverse da quelle A, il  rispetto  del  piano
paesaggistico non sia egualmente imposto. 
    Anche per tali interventi di incremento volumetrico, si applicano
poi le gia' ricordate prescrizioni degli artt. 34 e  36  della  legge
reg. Sardegna n. 8  del  2015,  che  pongono  precise  condizioni  di
ammissibilita'  e  prescrivono  requisiti  puntuali  allo  scopo   di
garantire un inserimento coerente nel paesaggio. 
    Cosi' intesa, la disposizione impugnata non incorre nelle censure
formulate nel ricorso. 
    31.- E' impugnato l'art. 11, comma 1, della legge  reg.  Sardegna
n. 1 del 2021, non solo nella sua lettera a), gia' scrutinata  (punti
5, 5.1., 5.2.,  5.3.,  5.3.1.,  5.3.2.  e  5.4.  del  Considerato  in
diritto), ma anche nelle lettere b), d), f), g) e h). Tali previsioni
modificano sotto  molteplici  profili  l'art.  36  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015. 
    31.1.- La lettera b) modifica l'art. 36,  comma  4,  lettera  b),
della  legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015,  che  oggi   consente
l'incremento volumetrico non solo quando implichi «il superamento dei
limiti di altezza  [...]  dei  fabbricati  e  di  superficie  coperta
previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie  comunali  e
regionali», ma anche quando implichi il superamento «del  numero  dei
piani». 
    Quanto alla lettera d), nel modificare l'art. 36, comma 8,  della
legge reg. Sardegna n.  8  del  2015,  essa  consente  di  frazionare
l'unita' immobiliare ad uso  residenziale  o  artigianale  risultante
dall'incremento volumetrico solo se  la  piu'  piccola  delle  unita'
derivate ha una superficie lorda superiore a 40  metri  quadri  nelle
aree A, B e C e 70 metri quadri nelle zone F. 
    Nella  formulazione  previgente,  si  consentiva  di   frazionare
l'unita' immobiliare ad uso residenziale  commerciale  o  artigianale
risultante dall'incremento volumetrico solo se la piu' piccola  delle
unita' derivate avesse una superficie  lorda  superiore  a  70  metri
quadri e, negli altri casi, si  vietava  di  utilizzare  l'incremento
volumetrico per generare ulteriori unita' immobiliari e di  alienarlo
separatamente dall'unita' che lo aveva generato. 
    La lettera f), nel sostituire l'art. 36, comma  11,  della  legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015, subordina  l'incremento  volumetrico  al
reperimento  degli  spazi  per  parcheggi  «o,  in  alternativa,   al
pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per
parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale». 
    La lettera g) integra l'art.  36,  comma  12,  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015 e consente in ogni caso «la monetizzazione nel
caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali  al
piano  terra  ad  uso  direzionale,  commerciale,  socio-sanitario  e
residenziale». 
    La lettera h) aggiunge all'art. 36 della legge reg. Sardegna n. 8
del 2015 un comma 15-bis, che, nelle zone urbanistiche A,  B  e  C  e
negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati
in  altre  zone  urbanistiche,  consente  l'incremento   volumetrico,
cumulabile con quelli gia' previsti dalla medesima legge regionale n.
8 del 2015. Tale incremento risponde alla  necessita'  «garantire  la
massima fruibilita' degli spazi destinati  ad  abitazione  principale
per disabili, nella misura massima, per ciascuna unita'  immobiliare,
del 35 per cento del volume urbanistico esistente, fino ad un massimo
di 150 metri cubi». 
    L'impugnata lettera h) aggiunge  all'art.  36  della  legge  reg.
Sardegna n. 8 del 2015 anche un comma 15-ter, che, «[a]ll'interno  di
tutti i piani di risanamento urbanistico,  nell'ambito  dell'edilizia
contrattata e  previa  richiesta  degli  interessati»,  consente  «la
sostituzione dei lotti destinati a  standard  urbanistici  con  lotti
edificabili». Tale sostituzione e' subordinata alla  condizione  «che
il lotto edificabile da sostituire come  standard  abbia  maggiore  o
uguale superficie e che tale sostituzione  non  comporti  aumento  di
volumetrie rispetto a quanto  previsto  dal  piano  attuativo,  senza
limiti di distanza». 
    Il ricorrente precisa che le lettere c) ed e) non sono oggetto di
impugnazione. 
    31.2.- Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 9 e  117,
commi  primo  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,  «rispetto  ai  quali
costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e  156  del
codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo  5,  comma  11,
del decreto legge n. 70 del 2011, e la  legge  n.  14  del  2006,  di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio»,  in  quanto  le
previsioni  impugnate  interverrebbero  «in  materia  riservata  alla
competenza statale e per di piu' contro impegni assunti  dallo  Stato
in sede internazionale». 
    Sarebbe violato anche l'art. 3 dello statuto speciale, poiche' la
disciplina in esame, «pur se in  ipotesi  operando  nell'alveo  della
competenza legislativa regionale in materia edilizia», confliggerebbe
con le norme fondamentali di riforma economico sociale. 
    Sarebbe violato, da ultimo, il principio di leale collaborazione. 
    31.3.-  Per  quel  che  concerne  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere b), d), f),  g)  e  h),
della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,  la  parte  resistente  ha
formulato  eccezione  di  inammissibilita',   sul   presupposto   del
carattere assertivo delle censure. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Le censure sono avvalorate da una  argomentazione  idonea  a  dar
conto dei profili di  contrasto  con  i  parametri  costituzionali  e
statutari evocati e sono dunque ammissibili. 
    31.4.- Le questioni in oggetto non sono fondate, nei termini  che
saranno di seguito esposti. 
    Tutte  le  disposizioni  citate   convergono   nell'ampliare   le
possibilita' di realizzare incrementi volumetrici  e  di  monetizzare
gli standard, collocandoli  diversamente  all'interno  dei  piani  di
risanamento. 
    Tali previsioni possono e devono essere interpretate in  coerenza
con le disposizioni del piano  paesaggistico,  al  quale  non  recano
alcuna deroga esplicita. 
    A diverse conclusioni  non  puo'  indurre  l'art.  36,  comma  3,
lettera c-bis), della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,  richiamato
dal ricorrente per corroborare le censure. Tale  disposizione,  nelle
zone E (agricole), consente anche a chi non sia imprenditore agricolo
professionale di realizzare  l'incremento  volumetrico  «mediante  il
superamento della superficie  minima  di  intervento  prevista  dalle
vigenti disposizioni regionali e comunali, purche' superiori a  2.500
metri quadri non raggiungibile con l'utilizzo di piu' corpi aziendali
separati e ferme le eventuali  limitazioni  derivanti  dalle  vigenti
disposizioni paesaggistiche». 
    Dal  richiamo  al  rispetto  delle  limitazioni  derivanti  dalla
disciplina paesaggistica non si puo'  argomentare  che,  negli  altri
casi, il rispetto del piano paesaggistico non si imponga egualmente. 
    Si deve poi ribadire che, per tutti  gli  incrementi  volumetrici
disciplinati dal Titolo II, Capo I, della legge reg.  Sardegna  n.  8
del 2015, cosi' come modificata dalla legge reg. Sardegna  n.  1  del
2021, valgono le condizioni di ammissibilita' dell'art. 34, comma  1,
lettere e) ed f), preordinate a salvaguardare i valori paesaggistici,
e gli ulteriori requisiti dell'art. 36, comma 3,  lettere  a)  e  b),
della medesima legge  regionale  n.  8  del  2015,  che  garantiscono
l'armonia degli interventi in esame con i caratteri  dell'edificio  e
con il contesto paesaggistico. 
    Cosi' intese, le disposizioni impugnate non presentano i  profili
di criticita' censurati dal ricorrente. 
    32.- Oggetto di censure e'  anche  l'art.  12  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, che  modifica  l'art.  38  della  legge  reg.
Sardegna n. 8  del  2015  in  tema  di  interventi  di  trasferimento
volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica. 
    32.1.- E' impugnato, in particolare, l'art. 12, comma 1,  lettera
a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art.  38,
comma 2, della legge reg. Sardegna  n.  8  del  2015,  e  accorda  un
credito volumetrico pari al volume dell'edificio demolito  maggiorato
del 40 per cento, «da determinarsi  con  apposita  deliberazione  del
consiglio comunale». La  formulazione  previgente  disponeva  che  il
volume dell'edificio fosse accresciuto al massimo del 40 per cento. 
    L'impugnazione investe anche l'art.  12,  comma  1,  lettera  b),
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che sostituisce  l'art.  38,
comma 3, della  legge  regionale  n.  8  del  2015.  La  disposizione
consente, per il conseguimento dell'incremento volumetrico del 40 per
cento, una variante allo strumento urbanistico generale, su  proposta
del privato interessato che individua,  nel  rispetto  dei  parametri
urbanistici ed edilizi previsti  dalla  legislazione  regionale,  una
idonea localizzazione per  il  trasferimento  dei  volumi,  anche  se
provenienti da diverse zone omogenee e senza limiti di  distanza  tra
le medesime. Il trasferimento dei volumi  e'  vietato  nelle  zone  E
(zone agricole) e H (zone di salvaguardia),  e  nelle  zone  F  (zone
turistiche)  e'  ammesso  nel  rispetto  delle  condizioni   previste
dall'art. 38, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8 del  2015,  che
impone di individuare le aree di localizzazione per il  trasferimento
dei volumi al di  fuori  di  quelle  sottoposte  a  tutela  ai  sensi
dell'art. 38, comma 1, della  medesima  legge  regionale  e  comunque
oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta
a 150 metri per le isole minori. 
    E' impugnato anche l'art. 12, comma 1, lettera  c),  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, nel modificare l'art. 38,  comma  7,
della legge regionale n. 8 del 2015, incrementa da 3 a 4,5 metri  per
ciascun livello fuori terra esistente l'altezza  cui  commisurare  la
determinazione del volume, per  quel  che  riguarda  le  destinazioni
artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica. 
    Infine, e' impugnato l'art. 12, comma 1, lettera d), della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 38, comma 9, lettera
c), della  legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015  e  prescrive  che
l'edificio da  ricostruire  sia  dotato  di  un  idoneo  impianto  di
elevazione per il trasporto  verticale  delle  persone,  qualora  sia
«pluriimmobiliare  con  almeno   tre   livelli   fuori   terra».   La
formulazione previgente alludeva a un edificio  pluriimmobiliare  con
almeno due livelli fuori terra. 
    Il ricorrente assume che  le  previsioni  impugnate  rendano  «di
maggiore impatto sul  territorio  la  disciplina»  dei  trasferimenti
volumetrici  per  la  riqualificazione  ambientale  e   paesaggistica
dettata   dalla   Regione   autonoma   Sardegna   «in   deroga   alla
pianificazione paesaggistica e urbanistica» e che neppure  contengano
una specifica clausola di esclusione per i beni  culturali,  limitata
al solo Capo I del Titolo II della legge  regionale  n.  8  del  2015
(art. 34 di detta legge regionale). 
    Ad avviso del ricorrente, solo il piano paesaggistico  regionale,
in applicazione dell'art. 143, comma 1, lettera g), del d.lgs. n.  42
del 2004, potrebbe prevedere casi e modi della delocalizzazione e  le
connesse premialita' volumetriche, cosi'  da  «assicurare  l'armonico
inserimento degli interventi nei diversi contesti territoriali». 
    L'art. 38, comma 6, della legge reg.  Sardegna  n.  8  del  2015,
nell'applicare le previsioni in tema di delocalizzazione agli edifici
legittimamente realizzati entro la data di entrata  in  vigore  della
legge e agli edifici successivamente legittimati  per  effetto  della
positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di
conformita' e, ove necessario,  dell'accertamento  di  compatibilita'
paesaggistica, potrebbe dare adito al condono di edifici in contrasto
con   il   contesto   circostante,   «per    poi    consentirne    la
delocalizzazione». Il  ricorrente  ritiene,  pertanto,  «di  per  se'
manifestamente   incostituzionale»   l'ampliamento   della    portata
applicativa di tale disciplina. 
    32.2.- Alla luce di tali rilievi, il ricorrente censura l'art. 12
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 in riferimento agli artt. 9 e
117, commi primo e secondo, lettera s),  Cost.,  «rispetto  ai  quali
costituiscono norme interposte gli articoli 4, 20, 21, 135, 143,  145
e 156 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  l'articolo  5,
comma 11, del decreto legge n. 70 del 2011 e la legge n. 14 del 2006,
di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio». La normativa
in  esame  interverrebbe  «a  disciplinare  materia  riservata   alla
competenza  esclusiva  dello  Stato  e  inoltre  discostandosi  dagli
impegni internazionali assunti dallo stesso Stato». 
    L'impugnato art. 12 della legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021
contrasterebbe anche  con  l'art.  3  dello  statuto  speciale,  come
attuato mediante il d.P.R. n.  480  del  1975,  poiche',  «anche  per
quanto  attiene  agli  eventuali  spazi  di  competenza   legislativa
regionale», si porrebbe in contrasto con le norme di  grande  riforma
economico-sociale dettate  dall'art.  41-quinquies,  commi  ottavo  e
nono, della legge n. 1150 del 1942,  dagli  artt.  2-bis  e  14  t.u.
edilizia, dall'intesa  sul  "Piano  casa"  del  2009,  fondata  sulla
previsione dell'art. 11 del d.l. n. 112  del  2008,  e  dall'art.  5,
commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertiti. 
    La   disciplina   in   esame,   nel    violare    l'obbligo    di
copianificazione, sarebbe lesiva,  infine,  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    32.3.-  La   parte   resistente   ha   eccepito   la   tardivita'
dell'impugnazione,  sul  presupposto  che  le  previsioni  in   esame
apportino modificazioni minimali a una normativa preesistente  e  non
impugnata nei termini di legge. 
    Tale eccezione non e' fondata. 
    Le censure si appuntano sull'estensione della portata applicativa
della disciplina previgente e sussiste l'interesse del  ricorrente  a
dolersi di  tali  modificazioni,  che  aggraverebbero  l'impatto  sul
paesaggio. 
    Le questioni sono dunque ammissibili. 
    32.4.- Esse non sono fondate, nei termini che saranno illustrati. 
    32.4.1.- Le previsioni introdotte dalla legge reg. Sardegna n.  1
del 2021 sono espressione della potesta' legislativa che spetta  alla
Regione   autonoma   Sardegna   nella   materia    dell'edilizia    e
dell'urbanistica (art. 3, lettera f, dello statuto speciale). 
    Occorre  avere  riguardo  alle   peculiarita'   della   normativa
impugnata,  che  apporta  modificazioni  di   dettaglio   all'assetto
normativo preesistente e - in rapporto alle  novita'  introdotte  dal
legislatore regionale - deve  essere  vagliata  la  fondatezza  delle
questioni. 
    Le  modificazioni  introdotte  dall'art.  12  della  legge   reg.
Sardegna n.  1  del  2021  attengono  all'entita'  della  premialita'
volumetrica, alla variante allo strumento  urbanistico  generale  per
conseguire l'incremento volumetrico, all'incremento dell'altezza  per
ciascun livello fuori terra al quale ragguagliare  la  determinazione
del volume, e alla  dotazione  dell'impianto  di  elevazione  per  il
trasporto verticale delle persone. 
    Tali specifiche previsioni possono e devono  essere  interpretate
in senso compatibile con le prescrizioni del  piano  paesaggistico  e
del d.lgs. n. 42 del 2004, anche con riguardo alla  peculiare  tutela
riservata ai beni  culturali.  La  disposizione  impugnata  non  reca
deroghe di sorta a tali prescrizioni. 
    32.4.2.- Ne' si puo' far leva - in senso contrario - sul  mancato
richiamo alle previsioni dell'art. 34, comma 1,  lettere  e)  ed  f),
della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che escludono gli interventi
finalizzati al recupero del patrimonio esistente  «negli  edifici  di
interesse  artistico,  storico,  archeologico  o   etno-antropologico
vincolati ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42 del 2004  e  negli
edifici di interesse  paesaggistico  o  identitario  individuati  nel
Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico».
Tali ipotesi di esclusione  riguardano  soltanto  gli  interventi  di
miglioramento del patrimonio disciplinati  dal  Titolo  II,  Capo  I,
della legge regionale in esame, che non si applicano agli  interventi
di  trasferimento  volumetrico  per  finalita'  di   riqualificazione
ambientale e paesaggistica. 
    Con riguardo a questi interventi, si deve  rilevare  che  permane
l'efficacia cogente delle piu'  restrittive  prescrizioni  del  piano
paesaggistico regionale e del d.lgs. n. 42 del 2004,  in  quanto  non
derogate e provviste di immediata forza vincolante. 
    L'interpretazione appena descritta, in linea con le  prescrizioni
del piano paesaggistico e della normativa statale di tutela,  e'  poi
avvalorata  dalla  considerazione  delle   finalita'   sottese   alla
disciplina  in  esame.  Essa  persegue  lo   scopo   precipuo   della
riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica  e   si   affianca   a
particolari cautele sulle aree di localizzazione per il trasferimento
dei volumi (art. 38, comma 4, della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del
2015) e sulle demolizioni degli edifici inclusi nel centro di prima e
antica formazione (art. 38, comma 12, della citata legge regionale). 
    Non si puo' neppure ritenere che la normativa impugnata,  con  le
circoscritte innovazioni che  apporta,  dischiuda  la  strada  a  una
sanatoria extra ordinem. Essa non ha attinenza con la fattispecie del
condono e non ne amplia in maniera indebita i presupposti. 
    Le previsioni impugnate, interpretate alla luce di tali  rilievi,
sono esenti dai vizi di illegittimita' costituzionale denunciati  nel
ricorso. 
    33.-  Rimangono  da  scrutinare  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 28, commi 1 e 3, della legge  reg.  Sardegna
n. 1 del 2021, promosse in riferimento agli artt. 3, 9 e  117,  commi
primo e secondo, lettera s), Cost. e all'art. 3,  lettera  f),  dello
statuto speciale e al principio di leale collaborazione. 
    33.1.- La previsione  impugnata  considera  le  zone  umide  beni
paesaggistici oggetto di conservazione  e  di  tutela  «per  l'intera
fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli
stagni, delle lagune e degli invasi artificiali, a prescindere  dalle
perimetrazioni  operate  sulle   relative   cartografie   in   misura
inferiore» (comma 1). 
    L'art. 28, comma 3, della legge reg.  Sardegna  n.  1  del  2021,
consente, sugli edifici posti nella fascia di tutela di cui al  comma
1, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),  b),  c)  e
d), del d.P.R. n. 380 del 2001. 
    Si tratta,  in  particolare,  degli  interventi  di  manutenzione
ordinaria   (lettera   a),   degli   interventi    di    manutenzione
straordinaria, «sempre che non  alterino  la  volumetria  complessiva
degli edifici e non comportino mutamenti  urbanisticamente  rilevanti
delle   destinazioni   d'uso   implicanti   incremento   del   carico
urbanistico» (lettera b), degli interventi di restauro e  risanamento
conservativo  (lettera  c),  degli  interventi  di   ristrutturazione
edilizia (lettera d). 
    33.2.- Il ricorrente prospetta la violazione degli artt.  3  e  9
Cost.  e  denuncia  l'arbitrarieta'  e  l'irragionevolezza   di   una
normativa di interpretazione autentica che  diminuirebbe  la  «tutela
dei beni di pregio paesaggistico». 
    La disposizione impugnata, difatti, individuerebbe la  fascia  di
rispetto per le  zone  umide  oggetto  di  vincolo  paesaggistico  in
rapporto alla fascia di rispetto prevista per laghi naturali, stagni,
lagune e invasi artificiali. In tal modo,  il  legislatore  regionale
avrebbe ridotto la «tutela specificatamente  riconosciuta  alle  zone
umide come bene paesaggistico autonomo». 
    Peraltro,  tale  previsione  non  attribuirebbe  alla   normativa
oggetto di interpretazione autentica un significato  compatibile  con
una  delle  possibili  letture  del  testo  originario   e   non   si
prefiggerebbe di risolvere una situazione di incertezza, ristabilendo
un significato conforme «alla originaria volonta' del  legislatore  a
tutela della certezza del diritto e della eguaglianza dei cittadini».
La disposizione, provvista di  portata  retroattiva,  non  troverebbe
alcuna giustificazione «nella tutela di principi, diritti e  beni  di
rilievo  costituzionale,   che   costituiscono   altrettanti   motivi
imperativi di interesse generale». 
    Sarebbero violati, inoltre, l'art. 3 dello statuto speciale,  gli
artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., «rispetto ai
quali costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e 156
del codice dei beni culturali e del paesaggio, e la legge n.  14  del
2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio». 
    La  Regione  autonoma   Sardegna,   infine,   avrebbe   sottratto
unilateralmente  al  principio  fondamentale   della   pianificazione
congiunta un bene paesaggistico gia' sottoposto a tutela. 
    33.3.- Si deve rilevare,  preliminarmente,  che  la  disposizione
impugnata,  in  seguito  alla  proposizione  del  ricorso,  e'  stata
modificata dall'art. 13, comma 61,  lettera  b),  della  legge  della
Regione autonoma Sardegna 22 novembre 2021, n.  17  (Disposizioni  di
carattere  istituzionale-finanziario  e  in   materia   di   sviluppo
economico e sociale), che, a far data dal 23 novembre 2021 (art.  44,
comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del  2021),  consente  sugli
edifici esistenti nella fascia di tutela di cui al comma 1 anche  gli
interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
e), t.u. edilizia. 
    La legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 incide anche sull'art.  28,
comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, non impugnato. Tale
previsione, nella versione originaria, sanciva  l'inedificabilita'  e
il divieto di trasformazioni urbanistiche  o  edilizie  per  le  aree
libere da volumi regolarmente accatastati alla data  di  approvazione
della medesima legge regionale, con riguardo alle «zone  urbanistiche
A,  B,  C,  D,  E  ed  F  dei  comuni  che  non  abbiano   provveduto
all'adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR». 
    In virtu' delle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma  61,
lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, il  divieto  di
edificazione e di trasformazioni urbanistiche o edilizie per le  aree
libere da volumi regolarmente accatastati alla data  di  approvazione
della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che ricadano nella fascia di
tutela di cui al comma 1, oggi non si applica alle aree poste  «nelle
zone omogenee A, B e D, nonche' nelle zone  C  e  G  contermini  agli
abitati, tutte come individuate negli strumenti  urbanistici  vigenti
in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U». 
    L'art. 13, comma 61, lettera c), della legge reg. Sardegna n.  17
del 2021, nell'introdurre nell'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1
del 2021 un comma 3-bis, fa salvi «i piani di risanamento urbanistico
attuati  e  quelli  gia'  regolarmente  approvati,  con   convenzione
efficace». 
    L'impugnato art. 28, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1  del
2021, che definisce  il  vincolo  paesaggistico  relativo  alle  zone
umide, non e' stato modificato. 
    Tali sopravvenienze, per un verso, non implicano  il  venir  meno
delle  ragioni  di  illegittimita'  costituzionale  prospettate   dal
ricorrente e, per altro verso, modificano in misura  apprezzabile  le
previsioni impugnate. 
    Non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la
materia del contendere. 
    Lo scrutinio di questa Corte verte sulla  formulazione  dell'art.
28 della  legge  reg.  Sardegna  n.  1  del  2021,  antecedente  alle
rilevanti modificazioni apportate dalla legge reg. Sardegna n. 17 del
2021, con riguardo all'ampiezza del  divieto  di  edificazione  e  di
trasformazioni urbanistiche o edilizie. 
    33.4.- Le questioni promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri non sono fondate. 
    Tutte le censure del ricorrente,  pur  declinate  sotto  svariati
profili, muovono dalla premessa che la disposizione impugnata  riduca
la tutela prevista per le zone umide. 
    Tale premessa non puo' essere condivisa. 
    L'impugnato art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021  deve
essere letto in una prospettiva sistematica, che  tenga  conto  anche
delle innovazioni racchiuse nel successivo art. 29, che abroga l'art.
27 della legge reg. Sardegna  n.  8  del  2015.  Il  citato  art.  27
riferiva la fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia ai
soli laghi naturali  e  invasi  artificiali  e  limitava  il  vincolo
paesaggistico riguardante le  zone  umide  alla  dimensione  spaziale
rappresentata e individuata nella cartografia di piano. 
    L'art. 28, comma 1, della legge reg. Sardegna oggi dispone che il
vincolo  paesaggistico  relativo  alle  zone  umide  prescinde  dalle
perimetrazioni eventualmente  operate  sulle  cartografie  in  misura
inferiore alla fascia di 300  metri  dalla  linea  di  battigia.  Nel
negare rilievo a delimitazioni piu' anguste della fascia  di  tutela,
la previsione in esame ripristina per le zone umide  quella  zona  di
rispetto di trecento metri  dalla  linea  di  battigia,  che  riveste
importanza essenziale ai fini della salvaguardia del paesaggio. 
    In tal senso si era gia' pronunciata questa Corte, nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,  della  legge
della  Regione  Sardegna  12  ottobre   2012,   n.   20   (Norme   di
interpretazione autentica in  materia  di  beni  paesaggistici),  che
escludeva il riferimento alla fascia di rispetto dei 300 metri  dalla
battigia per le  sole  zone  umide,  con  la  conseguente  «riduzione
dell'ambito  di  protezione  riferita  ad  una  categoria   di   beni
paesaggistici»  (sentenza  n.  308  del  2013,   punto   4.3.2.   del
Considerato in diritto). 
    Il ripristino, per le zone umide, della fascia di rispetto di 300
metri dalla linea di battigia non  determina,  pertanto,  la  dedotta
compromissione della tutela paesaggistica che rappresenta  il  fulcro
di tutte le censure. 
    Ne discende la non fondatezza delle  questioni  promosse  a  tale
riguardo dal ricorrente, in tutti i profili evocati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni  per
il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio  edilizio
esistente  ed  in  materia  di   governo   del   territorio.   Misure
straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015,
n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017); 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,  nella  parte  in  cui  inserisce
l'art. 26-ter, comma 2, nella legge della Regione Sardegna 23  aprile
2015,  n.  8  (Norme  per  la  semplificazione  e  il   riordino   di
disposizioni  in  materia  urbanistica   ed   edilizia   e   per   il
miglioramento del patrimonio edilizio); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,
lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,  che  modifica
l'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8  del  2015,  nella
parte in cui consente nella fascia costiera nelle  zone  urbanistiche
omogenee B, C, F e G - al di fuori delle tassative eccezioni indicate
dal piano paesaggistico regionale  -  di  realizzare  gli  incrementi
volumetrici anche mediante la  realizzazione  di  corpi  di  fabbrica
separati; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,
lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del  2021,  che  introduce
nell'art. 31 della legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2015  il  comma
7-quater, nella parte in cui consente nella fascia costiera -  al  di
fuori delle tassative  eccezioni  indicate  dal  piano  paesaggistico
regionale - di realizzare gli incrementi volumetrici  anche  mediante
la realizzazione di corpi di fabbrica separati; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella  parte  in
cui abroga l'art. 34, comma 1, lettera h), della legge reg.  Sardegna
n. 8 del 2015; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    7) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    8) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    9) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021,  nella  parte
in cui aggiunge all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8
del 2015 l'inciso  «senza  l'obbligo  del  rispetto  dell'ubicazione,
della sagoma e della forma del fabbricato da demolire»; 
    10) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15,  comma
1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021,  nella  parte
in cui abroga l'art. 40, comma 7, secondo periodo, della  legge  reg.
Sardegna n.  8  del  2015,  introducendo  il  periodo  «Nessuna  zona
urbanistica omogenea e' aprioristicamente esclusa»; 
    11) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16,  comma
1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    12) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  17  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    13) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  18  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    14) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  19  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    15) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  21  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    16) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  23  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    17) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  24  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    18) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25,  comma
1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    19) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  26  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    20) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  27  della
legge reg. Sardegna n. 1 del 2021; 
    21) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30,  comma
2, della legge reg. Sardegna n.  1  del  2021,  nella  parte  in  cui
sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021 sulle  prescrizioni  del  piano  paesaggistico
regionale; 
    22) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in  riferimento  agli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione  alla  Convenzione  europea  sul  paesaggio,   adottata   a
Strasburgo dal Comitato dei ministri del  Consiglio  d'Europa  il  19
luglio 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e  secondo,
lettera s), della Costituzione, all'art. 3, lettera f),  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), e al principio di leale  collaborazione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    23) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e  i),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in  riferimento  agli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettere
m) ed s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    24) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  1,
lettera b), della legge reg. Sardegna n.  1  del  2021,  nella  parte
concernente  gli  incrementi  volumetrici  nelle  zone   urbanistiche
omogenee A, promosse dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento agli artt. 9  e  117,  commi  primo,  in  relazione  alla
Convenzione europea sul paesaggio,  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,
all'art. 3, lettera f), dello statuto  speciale  e  al  principio  di
leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    25) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  1,
lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella  parte  in
cui introduce il comma 7-bis nell'art. 31 della legge  reg.  Sardegna
n. 8 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento agli artt. 9  e  117,  commi  primo,  in  relazione  alla
Convenzione europea sul paesaggio,  e  secondo,  lettere  m)  ed  s),
Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al  principio
di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    26) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  1,
lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella  parte  in
cui introduce il comma 7-ter nell'art. 31 della legge  reg.  Sardegna
n. 8 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento agli artt. 9  e  117,  commi  primo,  in  relazione  alla
Convenzione europea sul paesaggio,  e  secondo,  lettere  m)  ed  s),
Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al  principio
di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    27) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in  riferimento  agli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    28) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in  riferimento  agli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    29) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1  del  2021,  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9  e
117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione   europea   sul
paesaggio, e secondo, lettera s),  Cost.,  all'art.  3,  lettera  f),
dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il
ricorso indicato in epigrafe; 
    30) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma  1,
lettere b), d), f), g) e h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
agli artt. 9 e  117,  commi  primo,  in  relazione  alla  Convenzione
europea sul paesaggio, e secondo,  lettera  s),  Cost.,  all'art.  3,
lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al  principio   di   leale
collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    31) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  12  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in riferimento agli artt. 9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    32)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella  parte  in  cui  sostituiscono  la
determinazione dell'ufficio tecnico comunale alla  deliberazione  del
Consiglio  comunale,  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, in  riferimento  all'art.  3,  lettera  f),  dello  statuto
speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    33) dichiara non fondate, nei sensi di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  14  della  legge
reg. Sardegna n. 1 del  2021,  nella  parte  in  cui  disciplina  gli
interventi di  demolizione  e  ricostruzione  con  riguardo  ai  beni
culturali, promosse dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento agli  artt.  9,  117,  commi  primo,  in  relazione  alla
Convenzione europea sul paesaggio,  e  secondo,  lettera  s),  Cost.,
all'art. 3, lettera f), dello statuto  speciale  e  al  principio  di
leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    34)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 28, commi 1 e 3, della legge  reg.  Sardegna
n. 1 del 2021,  nella  formulazione  antecedente  alle  modificazioni
introdotte dall'art. 13, comma 61, lettere a), b) e c),  della  legge
della Regione Sardegna 22  novembre  2021,  n.  17  (Disposizioni  di
carattere  istituzionale-finanziario  e  in   materia   di   sviluppo
economico e sociale),  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 3,  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    35)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera  b),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in  riferimento  agli  artt.  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    36)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 3,  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    37)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b),  della  legge  reg.
Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 3,  9  e  117,  commi  primo,  in
relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo,  lettera
s), Cost., all'art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA