N. 53 ORDINANZA 9 febbraio - 3 marzo 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Consorzi di sviluppo  industriale  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - Vigilanza regionale - Previsione,  mediante
  norma di interpretazione autentica, che la liquidazione  dei  detti
  consorzi si svolga secondo la disciplina della liquidazione  coatta
  amministrativa - Denunciata violazione della  competenza  esclusiva
  statale in materia di giurisdizione e norme processuali nonche'  di
  ordinamento civile - Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio  1999,  n.  3,
  art. 14, comma 5-nonies, come sostituito dall'art.  2,  comma  141,
  lettera a), della legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  11
  agosto 2016, n. 14, e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge
  della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l). 
(GU n.10 del 9-3-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  14,  comma
5-nonies, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18  gennaio
1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di  sviluppo  industriale),  come
sostituito dall'art. 2, comma 141,  lettera  a),  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per  gli  anni  2016-2018  ai
sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), come modificato
dall'art. 64, comma 2 [recte: art. 2, comma 64],  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento  del
bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della  legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26), promossi dal Tribunale  ordinario
di Udine, seconda sezione civile, con due ordinanze del 16 marzo 2021
e del 29 dicembre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 94 e 101
del registro ordinanze 2021 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica, numeri 26 e 28,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2021. 
    Visti   gli   atti   di   intervento   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2022  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2021, iscritta al n.  94
del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Udine, seconda
sezione civile, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art.   14,   comma   5-nonies,   della   legge   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei  consorzi
di sviluppo industriale), come sostituito  dall'art.  2,  comma  141,
lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio
per gli anni 2016-2018 ai sensi della  legge  regionale  10  novembre
2015, n. 26), e modificato dall'art. 64,  comma  2  [recte:  art.  2,
comma 64], della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  4  agosto
2017, n. 31 (Assestamento del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26),
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione, «che riserva allo  Stato  la  potesta'  legislativa  in
materia di giurisdizione e norme processuali nonche'  di  ordinamento
civile»; 
    che il rimettente premette di essere stato adito, ai sensi  degli
artt. 98 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), da S. M., in
sede di  opposizione  allo  stato  passivo  formato  dal  commissario
liquidatore del Consorzio per  lo  sviluppo  industriale  della  zona
dell'Aussa Corno, posto in  liquidazione  coatta  amministrativa  con
deliberazione della  Giunta  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia dell'11  novembre  2016,  il  quale  commissario  non  avrebbe
ammesso al passivo un credito vantato dall'opponente per il  rimborso
di spese legali sostenute in vari procedimenti in cui venne coinvolto
quale dirigente del Consorzio; 
    che, secondo il rimettente, preliminare  alla  definizione  della
controversia  e'  la  risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  14,  comma  5-nonies,  della  legge   reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, laddove prevede che,  «[i]n  via
di interpretazione autentica, la liquidazione si  svolge  secondo  la
disciplina   e   con   gli   effetti   della   liquidazione    coatta
amministrativa»; 
    che tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., secondo il quale spetta allo Stato  la  competenza
legislativa  esclusiva  in  materia   di   «giurisdizione   e   norme
processuali» e di «ordinamento civile»; 
    che, in punto di rilevanza della questione, il rimettente osserva
che la caducazione della disposizione censurata, in forza della quale
e' stata aperta la procedura di  liquidazione  coatta  amministrativa
del  Consorzio  per  lo  sviluppo   industriale   dell'Aussa   Corno,
determinerebbe il venir meno del presupposto legittimante il processo
di accertamento dello stato passivo, con conseguente improcedibilita'
della domanda, perche' dalla medesima disposizione di legge regionale
«dipendono   la   validita'   e   l'efficacia    del    provvedimento
amministrativo che ha aperto la liquidazione coatta amministrativa»; 
    che la questione  sarebbe  anche  non  manifestamente  infondata,
perche',  a  fronte  della  riserva  allo  Stato   della   competenza
legislativa  negli  ambiti  segnati  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera  l),  Cost.  e  dell'assenza  di  qualsiasi  deroga  a   tale
competenza nel testo della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.  3
(Statuto   speciale    della    Regione    Friuli-Venezia    Giulia),
l'assoggettamento  del  debitore  alla  procedura  concorsuale  della
liquidazione coatta amministrativa «comporta sensibili  mutamenti,  e
limitazioni, alla tutela giurisdizionale dei creditori, ivi  compresi
il divieto  di  azioni  esecutive  individuali  e  la  necessita'  di
sottostare alle speciali forme dell'accertamento del  passivo»  (sono
richiamate le sentenze di questa Corte n. 22 del 2021  e  n.  25  del
2007); 
    che, con ordinanza del 29 dicembre 2020, iscritta al n.  101  del
registro ordinanze 2021, il  medesimo  Tribunale  di  Udine,  seconda
sezione  civile,  ha  sollevato  analoga  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  14,  comma  5-nonies,  della  legge   reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 141, lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia  n.  14
del 2016, e  modificato  dall'art.  2,  comma  64  della  legge  reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., «che riserva allo Stato la potesta'
legislativa in materia di giurisdizione e norme  processuali  nonche'
di ordinamento civile»; 
    che il rimettente premette  di  essere  chiamato  a  decidere  il
ricorso, presentato ai sensi dell'art. 213  legge  fallimentare,  con
cui la Banca di Udine  Credito  Cooperativo  societa'  cooperativa  -
creditrice nei confronti del Consorzio per  lo  sviluppo  industriale
della zona dell'Aussa Corno per l'importo di euro 955.792,12  in  via
ipotecaria e di euro 211.034,00 in via chirografaria - ha  contestato
il primo piano  di  riparto  parziale  comunicatole  dal  commissario
liquidatore del Consorzio, assumendo il diritto di ricevere  l'intero
importo dei beni ipotecati  in  suo  favore  (per  euro  450.000),  o
comunque un importo ben maggiore di  quello  proposto  nel  piano  di
riparto (pari a euro 276.536,07), previa sollevazione della questione
di  legittimita'  costituzionale   della   disposizione   legislativa
regionale in forza della quale e'  stata  disposto  l'assoggettamento
del  Consorzio  debitore  alla  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa; 
    che il Tribunale  ritiene  la  questione  rilevante,  perche'  la
risoluzione di essa costituirebbe  un  «antecedente  logico-giuridico
necessario rispetto alla domanda della Banca»; 
    che il piano di  riparto  parziale  predisposto  dal  commissario
liquidatore  e  contestato  dalla  banca  «e'  stato  elaborato   sul
presupposto che alla  procedura  di  liquidazione  del  Consorzio  si
applichino  le  norme  dettate  in  materia  di  liquidazione  coatta
amministrativa quale effetto dell'applicazione delle norme  regionali
denunziate di illegittimita' costituzionale sulla cui base la  Giunta
Regionale ebbe a disporre  l'apertura  della  procedura  di  LCA  nei
confronti del Consorzio resistente»; 
    che la disposizione censurata inciderebbe,  quindi,  sul  diritto
soggettivo di credito vantato dalla ricorrente, e sulla disciplina ad
esso applicabile, perche' lo renderebbe falcidiabile  con  oneri  che
attengono alla procedura liquidatoria (come le trattenute  per  spese
future  e  per  compenso  del  commissario   liquidatore,   i   costi
prededucibili e gli accantonamenti, di cui all'art. 113  della  legge
fallimentare), diversi e  ulteriori  da  quelli  che  attengono  alla
vendita del cespite; 
    che la questione sarebbe, altresi', non manifestamente infondata; 
    che,  ad  avviso  del  rimettente,  la   disposizione   censurata
effettuerebbe, nel quadro della piu' ampia disciplina della vigilanza
regionale sui Consorzi di sviluppo industriale contenuta nell'art. 14
della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, un rinvio «puro
e semplice» alle  regole  sulla  liquidazione  coatta  amministrativa
contenute negli artt. 194 e seguenti della legge fallimentare; 
    che, tuttavia, competente a incidere  sul  regime  sostanziale  e
processuale delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura  in
parola sarebbe unicamente il legislatore statale  (e'  richiamata  la
sentenza n. 25 del 2007), cio' che escluderebbe  la  possibilita'  di
un'interpretazione adeguatrice secondo cui il  legislatore  regionale
avrebbe titolo a intervenire nella materia  in  questione  in  virtu'
della sua «potesta' esclusiva»  in  materia  di  industria  (art.  4,
numero  6,  dello  statuto  speciale  della  Regione   Friuli-Venezia
Giulia); 
    che tale ultimo titolo di  competenza,  infatti,  «non  puo'  mai
spingersi al punto di incidere sull'ordinamento civile e sulle  norme
processuali» poiche', a ritenere diversamente, «si consentirebbe  che
lo stesso diritto soggettivo di credito abbia, qualora ipoteticamente
esigibile nei confronti di un Consorzio di sviluppo  industriale  con
sede in un'altra regione della  Repubblica,  un  trattamento  diverso
rispetto a quello che, invece, la norma regionale del FVG gli riserva
per effetto dell'assoggettamento  del  Consorzio  in  questione  alla
procedura della liquidazione coatta amministrativa»; 
    che  non  avrebbe  rilievo,  al  fine  di  escludere  il  dedotto
contrasto, la  circostanza  che  la  disposizione  censurata  si  sia
limitata a richiamare la disciplina statale sulla liquidazione coatta
amministrativa, perche' anche la semplice novazione della  fonte,  in
una  materia   rientrante   nella   competenza   esclusiva   statale,
determinerebbe l'illegittimita' costituzionale della norma  di  legge
regionale che quel rinvio ha operato (sono richiamate le sentenze  di
questa Corte n. 234 del 2017 e n. 195 del 2015); 
    che, con atti depositati il 19 luglio 2021 (nel giudizio iscritto
al reg. ord. n. 94 del  2021)  e  il  2  agosto  2021  (nel  giudizio
iscritto al reg. ord. n. 101 del 2021),  e'  intervenuta  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia, in persona del  suo  Presidente  pro  tempore,
chiedendo - sulla base di  assunti  in  buona  parte  coincidenti  in
entrambi i giudizi - che le questioni siano dichiarate manifestamente
inammissibili, inammissibili e comunque non fondate; 
    che la difesa regionale eccepisce, in primo luogo, il difetto  di
rilevanza delle questioni,  perche'  il  rimettente,  in  entrambi  i
giudizi, non sarebbe chiamato ad applicare la  disposizione  ritenuta
costituzionalmente  illegittima,  costituendo  essa   «solamente   il
presupposto del [suo] potere  di  cognizione»,  atteso  che  il  solo
giudice chiamato a sollevare la questione  in  esame  sarebbe  quello
investito  dell'impugnazione   della   deliberazione   della   Giunta
regionale  che  ha  posto  il  Consorzio   in   liquidazione   coatta
amministrativa; 
    che, nel solo giudizio iscritto al n.  94  del  reg.  ord.  2021,
l'inammissibilita' della questione e' eccepita rilevando anche che il
rimettente non  avrebbe  sufficientemente  descritto  la  fattispecie
oggetto del giudizio a  quo,  tacendo  l'ordinanza  sulla  tipologia,
oltre che sulla natura, del credito contestato da S. M. e mancando di
evidenziare  l'afferenza  delle   spese   affrontate   dall'opponente
all'incarico  da  questi  ricoperto  come  dirigente  del  Consorzio,
nonche' le previsioni del contratto  collettivo  poste  a  fondamento
delle sue pretese risarcitorie; 
    che entrambe le questioni sarebbero inoltre inammissibili perche'
il rimettente non avrebbe correttamente identificato la norma oggetto
di censura; 
    che l'assoggettamento  del  Consorzio  alla  liquidazione  coatta
amministrativa  e'  stato  deliberato  dalla  Giunta  regionale  l'11
novembre 2016, sicche' la disposizione legislativa  ratione  temporis
applicabile ai fatti di causa non  sarebbe  quella  scaturente  dalla
modifica apportata al testo del richiamato art. 14,  comma  5-nonies,
dalla successiva legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, che
invece il rimettente ha identificato  come  oggetto  di  censura,  ma
quella conseguente alla modifica operata con la precedente legge reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016; 
    che l'aberratio  ictus  in  cui  sarebbe  incorso  il  rimettente
determinerebbe quindi l'inammissibilita' delle questioni sollevate; 
    che ulteriori  eccezioni  di  inammissibilita'  vengono  avanzate
dalla difesa regionale, nel giudizio iscritto  al  n.  94  reg.  ord.
2021, con  riferimento  alla  motivazione  per  relationem  contenuta
nell'ordinanza  di  rimessione,  alla  mancata  considerazione  delle
competenze assegnate dallo statuto  speciale  alla  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonche' a lacune  motivazionali  in  punto  di
valutazione della non manifesta infondatezza e al mancato esperimento
del tentativo di interpretazione conforme; 
    che, in relazione al giudizio iscritto al n. 101 reg. ord.  2021,
la  difesa  regionale  eccepisce  ulteriori  e  distinte  ragioni  di
inammissibilita' dell'ordinanza di rimessione; 
    che  quest'ultima  sarebbe   innanzi   tutto   incorsa   in   una
contraddittorieta' tra petitum e motivazione, perche' avrebbe posto a
fondamento delle questioni il contrasto della disposizione  censurata
con  l'art.  3  Cost.  senza  tuttavia   dedurne   espressamente   la
violazione; 
    che l'ordinanza sarebbe comunque  contraddittoriamente  motivata,
sempre in punto di non manifesta infondatezza, perche' il  rimettente
ha  ritenuto  che  la  disposizione  censurata  avrebbe  operato  una
novazione  della  fonte  statale  in  tema  di  liquidazione   coatta
amministrativa, che invece non  sussisterebbe,  atteso  che  essa  si
limita a effettuare un «mero rinvio esterno  ad  altra  fonte,  senza
riprodurre  ne'  tanto  meno  regolare  una  materia  di   competenza
esclusiva dello Stato»; 
    che, nel merito, entrambe le questioni sarebbero da ritenersi non
fondate; 
    che,  secondo  la  difesa  regionale,   alla   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia non sarebbero opponibili i  limiti  che  questa
Corte,  nelle  sentenze  n.  22  del  2021  e  n.  25  del  2007,  ha
individuato, per le sole Regioni a statuto  ordinario,  all'esercizio
della potesta' legislativa in materia di  procedure  di  liquidazione
dei Consorzi di sviluppo industriale; 
    che, a riprova di una potesta' in materia «piu'  intensa  e  piu'
radicata  nel  tempo  di  quella  delle  Regioni  ordinarie»,   viene
evidenziato che l'art. 36, comma 4, della legge 5  ottobre  1991,  n.
317  (Interventi  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  delle  piccole
imprese), nell'attribuire alle Regioni  «soltanto  il  controllo  sui
piani economici e finanziari dei consorzi», non  sarebbe  applicabile
alla Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  che  ha  dettato  una
propria normativa in materia sin dal 1995, nel presupposto  che  tali
piu' ampi poteri di  controllo  trovino  fondamento  nelle  norme  di
attuazione contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  9
giugno 1965, n. 960 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia in  materia  di  controllo  sugli  atti
delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti); 
    che,  con  memorie  depositate  nell'imminenza  della  camera  di
consiglio, la difesa regionale riferisce che, nelle more del presente
giudizio, il commissario liquidatore del Consorzio ha predisposto una
ipotesi di riparto finale a chiusura della procedura di liquidazione,
cui hanno aderito sia S. M. che la Banca di Udine Credito Cooperativo
societa' cooperativa, come anche «la quasi totalita' dei  creditori»,
sottoscrivendo a tal fine un accordo transattivo; 
    che da cio'  la  Regione  autonoma  fa  discendere  la  manifesta
inammissibilita' sopravvenuta delle  odierne  questioni,  atteso  che
tale circostanza avrebbe reso ormai privi  di  oggetto  i  giudizi  a
quibus; 
    che la difesa della Regione evidenzia, inoltre, come sul presente
giudizio  sia  in  ogni  caso  destinata  a   spiegare   effetti   la
sopravvenienza normativa costituita dall'art. 15,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 12,  comma  6-bis,
del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77  (Governance  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  luglio
2021, n. 108,  che  ha  esteso  la  possibilita'  di  assoggettare  a
liquidazione coatta amministrativa anche  gli  enti  sottoposti  alla
vigilanza delle Regioni; 
    che, a fronte di cio', la  difesa  regionale  chiede  che  questa
Corte, in via preliminare, restituisca gli atti al giudice rimettente
per un nuovo esame della rilevanza delle questioni, poiche', pur  non
potendo la deliberazione che ha sottoposto il Consorzio in  questione
alla liquidazione coatta amministrativa rinvenire  la  sua  copertura
normativa «ora per allora» nella riportata disposizione sopravvenuta,
ben potrebbe la Giunta,  in  esito  alla  eventuale  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della disposizione oggetto dei presenti
giudizi, porre nuovamente il  Consorzio  in  regime  di  liquidazione
coatta  amministrativa,  con  la  conseguenza  che  la  sentenza   di
accoglimento di questa Corte «sarebbe inutiliter data»; 
    che, a ulteriormente avvalorare la necessita' della  restituzione
degli atti al rimettente, vi sarebbe poi  il  fatto  che,  a  seguito
della trasformazione di  tutti  gli  altri  Consorzi  vigilati  dalla
Regione  autonoma  in  Consorzi   di   sviluppo   economico   locale,
assoggettati alla diversa procedura di liquidazione commissariale  di
cui  all'art.  77,  commi  8  e  9,   della   legge   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia 20 febbraio 2015, n.  3  (Rilancimpresa  FVG  -
Riforma delle politiche  industriali),  la  disposizione  oggetto  di
censura resterebbe attualmente applicabile al solo Consorzio  di  cui
ai giudizi a quibus. 
    Considerato  che,  con  due  ordinanze  di  analogo  tenore,   il
Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione  civile,  ha  sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   14,   comma
5-nonies, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18  gennaio
1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di  sviluppo  industriale),  come
sostituito dall'art. 2, comma 141,  lettera  a),  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per  gli  anni  2016-2018  ai
sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n.  26),  e  modificato
dall'art. 64, comma 2 [recte: art. 2, comma 64],  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento  del
bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della  legge
regionale 10 novembre 2015, n.  26),  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l),  della  Costituzione,  «che  riserva  allo
Stato la potesta' legislativa in materia  di  giurisdizione  e  norme
processuali nonche' di ordinamento civile»; 
    che gli atti di rimessione (reg. ord. n. 94 e n.  101  del  2021)
censurano la medesima disposizione, con  motivazione  sostanzialmente
coincidente e in riferimento al  medesimo  parametro  costituzionale,
sicche' puo' essere disposta la riunione dei relativi procedimenti; 
    che i giudizi a quibus sono stati promossi  da  alcuni  creditori
del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno
in liquidazione,  che  a  vario  titolo  lamentavano  un  pregiudizio
derivante dalla concorsualizzazione delle loro pretese creditorie, in
conseguenza  dell'assoggettamento   del   Consorzio   medesimo   alla
disciplina della liquidazione coatta amministrativa, disposto con  la
deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Friuli-Venezia   Giulia
dell'11  novembre  2016,  adottata,  secondo  quanto  riferiscono  le
ordinanze, in applicazione della disposizione censurata; 
    che  quest'ultima  prevede,  nell'ambito  delle  forme  e   degli
strumenti  di  vigilanza  della  Giunta  regionale  sui  consorzi  di
sviluppo industriale, che, «[i]n via di interpretazione autentica, la
liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti  della
liquidazione coatta amministrativa»; 
    che,  secondo  le  ordinanze  di  rimessione,   tale   previsione
invaderebbe l'ambito di competenza legislativa esclusiva dello  Stato
in  materia  di  «giurisdizione  e  norme  processuali»  nonche'   di
«ordinamento civile» (art. 117, secondo  comma,  lettera  l,  Cost.),
secondo quanto rilevato  da  questa  Corte  in  casi  analoghi  (sono
richiamate le sentenze n. 22 del 2021 e n. 25 del 2007), e senza  che
la disposizione censurata possa rinvenire  il  suo  fondamento  nella
competenza legislativa primaria della Regione autonoma in materia  di
industria (art. 4, numero 6, della legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1, recante «Statuto speciale per la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia»); 
    che  la  difesa  regionale  ha  eccepito   plurime   ragioni   di
inammissibilita' delle questioni sollevate, l'esame  delle  quali  e'
logicamente  preliminare  rispetto  alla  pur  dedotta  richiesta  di
restituzione degli atti al giudice  a  quo,  per  effetto  dello  ius
superveniens di cui dall'art. 15, comma 5-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  15  luglio
2011, n. 111, introdotto dall'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di accelerazione  e  snellimento  delle  procedure),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio  2021,  n.  108,
che ha esteso la possibilita' di assoggettare a  liquidazione  coatta
amministrativa anche gli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni
(ordinanze n. 64 del 2017 e n. 246 del 2016); 
    che,   innanzi   tutto,    la    difesa    regionale    eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni poiche' il  Tribunale  rimettente,
chiamato  a  decidere  in  un  caso  (reg.  ord.  n.  94  del   2021)
sull'opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 209 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del  fallimento,  del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa), e nell'altro caso (reg. ord.  n.
101 del 2021) sull'impugnazione del primo piano di  riparto  parziale
comunicato dal commissario liquidatore del Consorzio,  sarebbe  privo
di  legittimazione  a  sollevare  l'incidente  di  costituzionalita',
avendo quest'ultimo ad  oggetto  una  disposizione  «che  costituisce
solamente il presupposto del [suo] potere di cognizione», di  talche'
i creditori avrebbero dovuto far valere  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale nel giudizio  volto  all'annullamento  della  delibera
della Giunta regionale che assoggettava il  Consorzio  debitore  alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 
    che tale eccezione deve essere disattesa, poiche', pur potendo  i
creditori impugnare la deliberazione della Giunta regionale in quanto
illegittima  ed  eccepire,  in  quella  sede,  il   contrasto   della
disposizione legislativa  presupposta  con  il  richiamato  parametro
costituzionale, nulla toglie che il medesimo contrasto  possa  essere
rilevato dall'odierno rimettente, atteso che tra i  due  giudizi,  in
quanto rivolti  a  fini  diversi,  non  sussiste  alcun  collegamento
necessario e, tanto meno, alcuna preclusione; 
    che  la  difesa  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
eccepisce, da un diverso punto di  vista,  il  difetto  di  rilevanza
delle questioni sollevate con entrambe  le  ordinanze,  perche'  esse
avrebbero ad oggetto  una  disposizione  diversa  da  quella  che  il
giudice avrebbe dovuto applicare; 
    che, in particolare, essendo stato  deliberato  l'assoggettamento
del Consorzio per  lo  sviluppo  industriale  dell'Aussa  Corno  alla
liquidazione coatta amministrativa  in  data  11  novembre  2016,  la
disciplina  legislativa  applicabile  alla  procedura   su   cui   il
rimettente  e'  chiamato  a  pronunciarsi  sarebbe  quella  contenuta
nell'art. 14, comma 5-nonies, della legge reg. Friuli-Venezia  Giulia
n. 3 del 1999, a seguito della sostituzione  operata  con  l'art.  2,
comma 141, lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia  n.  14
del  2016,  e  non  quella  conseguente  alle   ulteriori   modifiche
successivamente intervenute con l'art. 2, comma 64, della legge  reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, che costituiscono l'oggetto del
presente giudizio; 
    che l'eccezione e' fondata,  perche'  il  rimettente,  pur  dando
conto  della  successione  temporale  delle   modifiche   che   hanno
interessato  la  norma  censurata,  erra  nell'individuare  la  norma
rilevante, appuntando le sue censure contro il testo  attualmente  in
vigore dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge reg.  Friuli-Venezia
Giulia n. 3 del 1999 e non invece, avverso quello vigente al  momento
in cui la Giunta regionale ha disposto di assoggettare  il  Consorzio
dell'Aussa   Corno   alla   procedura    di    liquidazione    coatta
amministrativa, vale a dire il testo  risultante  dalla  sostituzione
del citato art. 14, comma 5-nonies, operata dall'art. 2,  comma  141,
lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016; 
    che tale erronea individuazione della norma censurata  configura,
secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  un'aberratio
ictus, che rende la questione  manifestamente  inammissibile  perche'
priva del requisito della rilevanza (ex multis, ordinanza n. 238  del
2019); 
    che tale erronea prospettazione della questione  non  viene  meno
per il fatto che le modifiche apportate  al  citato  art.  14,  comma
5-nonies, dall'art. 2, comma  64,  della  legge  reg.  Friuli-Venezia
Giulia n. 31 del  2017  si  sarebbero  limitate  ad  aggiungere  alla
previsione per cui «[l]a liquidazione si svolge secondo la disciplina
e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa» un inciso
preliminare, secondo il quale  la  previsione  ora  riportata  e'  da
ritenersi operante «[i]n via di interpretazione autentica»; 
    che, quale che sia il valore da attribuirsi  a  tale  inciso,  il
rimettente non si premura di stabilirne gli  effetti  e  la  portata,
assumendo  apoditticamente  che  l'applicazione  delle  norme   sulla
liquidazione coatta amministrativa sia stata autorizzata dalla Giunta
regionale «quale  effetto  dell'applicazione  delle  norme  regionali
denunziate  di  illegittimita'  costituzionale»,  cosi'  da   rendere
ulteriormente  evidente  l'erronea  individuazione  della  norma   da
applicare in giudizio; 
    che   le   questioni   devono,   pertanto,   essere    dichiarate
manifestamente inammissibili; 
    che la  manifesta  inammissibilita'  cosi'  rilevata  assorbe  le
ulteriori  eccezioni  di  inammissibilita'  avanzate   dalla   difesa
regionale, come anche la richiesta che questa Corte  restituisca  gli
atti al giudice a quo  per  un  nuovo  esame  della  rilevanza  delle
questioni alla luce dello ius superveniens dianzi riportato. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina
dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito  dall'art.  2,
comma 141, lettera  a),  della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del  bilancio  per  l'anno
2016 e del bilancio per gli  anni  2016-2018  ai  sensi  della  legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26), e modificato dall'art.  2,  comma
64, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n.
31 (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge  regionale  10  novembre  2015,  n.  26),
sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione
civile, con le ordinanze citate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  dalla  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA