N. 106 SENTENZA 8 marzo - 28 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente  -  Rifiuti  -  Impianti  di  smaltimento  autorizzati  (con
  esclusione  di  assoggettabilita'  alla  VIA)  -   Variazioni   non
  sostanziali  -  Esclusione  dalla  necessita'   di   autorizzazione
  paesaggistica - Violazione della competenza  esclusiva  statale  in
  materia ambientale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Sanita' pubblica - Personale sanitario - Assegnazione di incarichi di
  emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato - Previsione
  che le ASL  possano  incaricare  i  medici  convenzionati  a  tempo
  determinato da almeno tre anni presso la medesima ASL -  Violazione
  della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
  e dei principi fondamentali in materia di  tutela  della  salute  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, artt. 5 e 21. 
- Costituzione, artt. 3, 9 e 117, commi secondo, lettere  l),  m),  e
  s), terzo e sesto. 
(GU n.18 del 4-5-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  5  e  21
della legge della Regione Abruzzo 18  maggio  2021,  n.  10,  recante
«Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di  euro
3.606,56 per le  prestazioni  professionali  svolte  nell'ambito  dei
"Lavori  di  realizzazione  dei  pennelli  e  risagomatura  scogliere
esistenti nella zona sud e centro del litorale del  Comune  di  Silvi
(TE)"  ed  ulteriori  disposizioni»,  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  16  luglio  2021,
depositato in cancelleria il 20 luglio 2021, iscritto al  n.  37  del
registro ricorsi 2021 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2022 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16 luglio 2021 e depositato  il  20
luglio 2021 (reg. ric. n. 37 del 2021), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 5 e 21 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10,
recante «Riconoscimento della legittimita' del debito fuori  bilancio
di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte  nell'ambito
dei "Lavori di realizzazione dei pennelli  e  risagomatura  scogliere
esistenti nella zona sud e centro del litorale del  Comune  di  Silvi
(TE)" ed ulteriori disposizioni». 
    2.- Con il primo motivo di ricorso il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha impugnato l'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 10 del
2021, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo,  lettere  l),
m), s), e sesto, della Costituzione, in  relazione  agli  artt.  146,
149, 167 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'art.  2  del  d.P.R.  13  febbraio
2017, n. 31  (Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a  procedura
autorizzatoria  semplificata),  poiche'  il  suddetto  art.  5,   nel
modificare l'art. 45 della legge della Regione  Abruzzo  19  dicembre
2007, n. 45  (Norme  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti),  ha
introdotto il comma  13-bis  che  dispone  che  «[p]er  gli  impianti
autorizzati  con  esclusione  di  assoggettabilita'  a   V.I.A.,   la
comunicazione di variazione non sostanziale non e' soggetta ad alcuna
nuova  autorizzazione  regionale,  ne'  puo'  essere  subordinata  ad
ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata  di
relazione tecnica specialistica in  ordine  alla  non  sostanzialita'
della variante secondo i criteri di cui al comma 10». 
    3.- Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  la  norma
impugnata, prevedendo che  l'esclusione  dall'assoggettabilita'  alla
valutazione  d'impatto  ambientale  si  estenda  all'acquisizione  di
qualsivoglia  parere,   inclusi   quelli   obbligatori   in   materia
paesaggistica, sarebbe in contrasto con l'art.  117,  commi  secondo,
lettera s), e sesto, Cost., che attribuiscono al legislatore statale,
rispettivamente, la competenza legislativa e regolamentare in materia
di tutela ambientale e del paesaggio. 
    In particolare, il contrasto rileverebbe  in  relazione  all'art.
146  del  d.lgs.  n.  42  del   2004,   che   impone   l'acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica, e in relazione  all'art.  149  del
medesimo decreto e all'Allegato A del d.P.R.  n.  31  del  2017,  che
individuano gli interventi in deroga alla suddetta acquisizione. 
    3.1.- Inoltre, l'impugnato art. 5 della legge reg. Abruzzo n.  10
del 2021 sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera
m), Cost., che riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni, tra cui  rientrerebbe  l'individuazione
della   tipologia   di   interventi   sottratti    all'autorizzazione
paesaggistica. 
    3.2.-  Ancora,  il  ricorrente  ha  dedotto  il   contrasto   con
l'ordinamento  penale,  materia  spettante  in   via   esclusiva   al
legislatore statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
l), Cost., in relazione agli artt. 167, comma 4, e 181 del d.lgs.  n.
42 del 2004, che sanzionano  gli  interventi  su  beni  paesaggistici
senza le prescritte autorizzazioni. 
    3.3.- Infine, la norma impugnata avrebbe leso l'art. 9 Cost., che
tutela  il  paesaggio  come  bene  primario   e   assoluto,   poiche'
l'ampliamento   degli   interventi    sottratti    all'autorizzazione
paesaggistica avrebbe abbassato il livello  di  tutela  del  suddetto
bene primario. 
    4.- Con il secondo motivo di ricorso il Presidente del  Consiglio
dei ministri ha impugnato l'art. 21 della legge reg.  Abruzzo  n.  10
del 2021, che, per sopperire alle carenze di organico  e  far  fronte
alla situazione emergenziale, consente alle aziende sanitarie  locali
(ASL) di assegnare incarichi di emergenza  sanitaria  territoriale  a
tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo  determinato  che
abbiano un'anzianita' di servizio almeno triennale presso  la  stessa
ASL. 
    4.1.- L'Avvocatura generale dello Stato assume il contrasto della
disposizione con gli artt. 3 e 117,  commi  secondo,  lettera  l),  e
terzo, Cost., in relazione all'art.  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), all'art. 21 del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
(Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE),
all'art. 66 del  d.P.R.  28  luglio  2000,  n.  270  (Regolamento  di
esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per  la  disciplina  dei
rapporti con i medici di medicina generale), all'art. 92 dell'Accordo
collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per  la  disciplina  dei
rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.  8  del
d.lgs. n. 502 del 1992, come successivamente modificato  e  integrato
dall'art. 7 dell'ACN del 21 giugno 2018 e dall'art. 11  dell'ACN  del
18 giugno 2020. 
    4.2.- Il  ricorrente  rappresenta  che  l'attivita'  di  medicina
generale si  esplica  nell'ambito  di  quattro  aree  di  intervento,
l'assistenza primaria, la continuita' assistenziale, la medicina  dei
servizi territoriali e l'emergenza sanitaria territoriale e, ai sensi
dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, e'  regolata  da  un  sistema
integrato di fonti, composte dalla legge e dai contratti  collettivi,
espressione della competenza legislativa dello Stato  in  materia  di
ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
Cost., e dei principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in
materia di tutela della salute di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    4.3.- La norma impugnata si porrebbe in contrasto con tali  fonti
e, specificamente, con l'art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999, recepito
dall'art. 15 dell'ACN del 23 marzo 2005; con l'art. 66 del d.P.R.  n.
270 del 2000, di esecuzione dell'ACN per la disciplina  dei  rapporti
con i medici di medicina generale del 9 marzo  2000;  con  l'art.  92
dell'ACN del 23 marzo 2005, modificato dall'art. 7  dell'ACN  del  21
giugno 2018 e dall'art. 11 dell'ACN del 18 giugno 2020, che impongono
il  possesso  di  specifici  requisiti  per  gli  incarichi  a  tempo
indeterminato e non consentono  la  stabilizzazione  da  parte  delle
Regioni, con legge o in via di sanatoria amministrativa, dei rapporti
di convenzionamento a tempo determinato nel settore dell'emergenza  e
urgenza territoriale. 
    4.4.- Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'accesso del personale medico con incarico  a  tempo  determinato  e
privo  dell'attestato  di  formazione  in  medicina   generale   alle
procedure di  assegnazione  degli  incarichi  convenzionali  a  tempo
indeterminato  nell'emergenza  sanitaria  territoriale   sarebbe   in
contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,
per violazione del principio di uguaglianza e invasione  della  sfera
di competenza del  legislatore  statale  in  materia  di  ordinamento
civile, e con l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  per  violazione  dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute. 
    5.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  37  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 5  e  21  della  legge  della
Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, recante «Riconoscimento  della
legittimita' del debito  fuori  bilancio  di  euro  3.606,56  per  le
prestazioni  professionali  svolte   nell'ambito   dei   "Lavori   di
realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere  esistenti  nella
zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori
disposizioni». 
    2.- Con il primo motivo di ricorso viene impugnato l'art. 5 della
legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, che  e'  intervenuto  sulla  legge
della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la  gestione
integrata  dei  rifiuti),  e,  in  particolare,  sull'art.  45  della
suddetta legge, rubricato «Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
di smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti»,  aggiungendovi  il  comma
13-bis, in base al quale, per gli impianti autorizzati con esclusione
di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la
comunicazione di variazione non sostanziale non comporta alcuna nuova
autorizzazione regionale e non puo' essere subordinata  ad  ulteriori
pareri. La non sostanzialita' della variante, precisa  la  norma,  e'
certificata da apposita relazione tecnica specialistica, in  base  ai
criteri stabiliti dal comma 10 dello stesso art. 45 della legge  reg.
Abruzzo n. 45 del 2007. 
    2.1.- L'Avvocatura generale dello Stato censura  la  disposizione
per contrasto con gli artt. 9, 117, commi secondo,  lettere  l),  m),
s), e sesto, della Costituzione, in relazione agli  artt.  146,  149,
167 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137) e all'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio  2017,  n.
31  (Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata). 
    2.2.- In particolare, il ricorrente ha dedotto  che  l'esclusione
di assoggettabilita' a  VIA  non  puo'  escludere  l'acquisizione  di
qualsivoglia autorizzazione o parere, inclusi quelli  obbligatori  in
materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. 
    Infatti, prosegue il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la
tutela  del  paesaggio  e  la  relativa  competenza   legislativa   e
regolamentare in materia spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 9  e
117, commi secondo, lettera s), e  sesto,  Cost.,  e  gli  interventi
esonerati dall'autorizzazione paesaggistica sono solo quelli indicati
dal legislatore statale e contenuti nell'art. 149 cod. beni culturali
e nell'Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, con  impossibilita'  per
la Regione di ampliarne la portata, abbassando il livello  di  tutela
prescritto dallo Stato. 
    La  norma  regionale  avrebbe,  dunque,  invaso   la   competenza
esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, nonche'  quella
in materia di livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., di cui sarebbe espressione  la
determinazione    della    tipologia    di    interventi    sottratti
all'autorizzazione paesaggistica; infine, sarebbe leso  anche  l'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.,  che  riserva  al  legislatore
nazionale la competenza esclusiva in materia penale e la  conseguente
disciplina sanzionatoria degli interventi non  autorizzati  sui  beni
paesaggistici, prescritta dagli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42  del
2004. 
    3.- La questione e' fondata nei termini di seguito precisati. 
    4.- Invero, la norma impugnata, che non prevede la necessita'  di
un'autorizzazione  regionale  ne'  la  subordinazione  ad   ulteriori
pareri, ivi compresi, quindi,  quelli  relativi  alle  autorizzazioni
paesaggistiche, per variazioni non sostanziali relative agli impianti
di smaltimento  rifiuti,  risulta  in  contrasto  con  la  competenza
legislativa statale esclusiva in materia ambientale, di cui  all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    4.1.- Il concetto di variazione non  sostanziale  si  deduce  dal
comma 10 dell'art. 45 della  legge  reg.  Abruzzo  n.  45  del  2007,
laddove prevede che siano  considerate  variazioni  sostanziali  solo
quelle eccedenti il quindici per cento, sia per il  quantitativo  dei
rifiuti da trattare, sia per  l'ingombro  plano-altimetrico  riferito
alle variazioni volumetriche,  nonche'  le  modifiche  agli  impianti
esistenti a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo  di
trattamento, recupero o smaltimento rifiuti ovvero le variazioni alle
tipologie  dei  rifiuti  da  trattare,  recuperare  o  smaltire  gia'
autorizzate. 
    Tuttavia, facendo la norma riferimento agli impianti autorizzati,
non puo' escludersi che la disposizione in questione possa  riferirsi
anche  a  interventi  come  tali  rientranti  tra   le   ipotesi   di
assoggettamento al parere paesaggistico e non ricompresi nei casi  di
esonero di cui alle norme interposte  costituite  dall'art.  149  del
d.lgs. n. 42 del 2004 e dall'Allegato A del d.P.R. n.  31  del  2017,
che elencano specificatamente gli  interventi  sottratti  all'obbligo
del parere paesaggistico. 
    4.2.-  Non  e'  rilevante  la  circostanza   che   gli   impianti
autorizzati di smaltimento rifiuti in questione siano solo quelli con
esclusione di assoggettabilita' a VIA,  stante  la  diversa  funzione
assegnata dall'ordinamento alla  valutazione  di  impatto  ambientale
rispetto all'autorizzazione paesaggistica. 
    Invero, l'autonomia dei due procedimenti  si  evince  chiaramente
dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia  ambientale)   che,   proprio   con   specifico   riferimento
all'autorizzazione per la realizzazione e gestione di nuovi  impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti,  prevede  al  comma  7  che,
quando «il progetto riguardi aree  vincolate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione». 
    La   disposizione   impone,   dunque,   l'autonoma   acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica, disciplinata appunto dall'art. 146
cod. beni culturali,  che  deve  essere  richiesta  dai  proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili  ed  aree  di
interesse  paesaggistico  prima   di   effettuare   un   qualsivoglia
intervento sui suddetti beni, onde verificare la  compatibilita'  fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. 
    4.3.- Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
la disciplina di protezione del paesaggio  rientra  nella  competenza
legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., avendo il bene ambientale una struttura  complessa
che comprende non solo la tutela di  interessi  fisico-naturalistici,
ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere
un certo ambito territoriale (sentenza n. 66 del 2018). 
    4.4.- Esigenze di  uguaglianza  sono  poste  a  fondamento  della
competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato,  poiche'  la  natura
unitaria e il valore  primario  e  assoluto  del  bene  paesaggio  ne
impongono una disciplina uniforme su tutto  il  territorio  nazionale
che «sarebbe vanificata dall'intervento di  una  normativa  regionale
che sancisse in via indiscriminata - come avviene nel caso di  specie
-   l'irrilevanza   paesaggistica   di   determinate   opere,   cosi'
sostituendosi  all'apprezzamento  che   compete   alla   legislazione
statale» (sentenza n. 246 del 2017). 
    4.5.- E' necessaria  conseguenza  della  riconosciuta  competenza
esclusiva dello Stato  in  materia  paesaggistica  che  le  eccezioni
all'obbligo  di  autorizzazione  paesaggistica  siano   espressamente
stabilite dalla norma statale, anche regolamentare. 
    4.6.- La norma impugnata ha invaso tale riserva esclusiva poiche'
ha previsto  che  la  variante  «non  e'  soggetta  ad  alcuna  nuova
autorizzazione regionale» o «ad ulteriori pareri», cosi'  includendo,
nella valutazione gia' avvenuta di esclusione  dell'assoggettabilita'
a VIA, nei termini appena detti, ogni  ulteriore  e  nuova  verifica,
anche quella per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 
    4.7.- L'accoglimento nei termini appena detti della questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge reg.  Abruzzo  n.
10 del  2021  per  invasione  della  competenza  legislativa  statale
esclusiva in materia ambientale, di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost., comporta l'assorbimento  degli  altri  profili  di
censura. 
    5.- Con il secondo motivo di ricorso e' impugnato l'art. 21 della
legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, per contrasto con gli  artt.  3  e
117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all'art.
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), all'art.  21  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE  in  materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva  93/16/CE),
all'art. 66 del  d.P.R.  28  luglio  2000,  n.  270  (Regolamento  di
esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per  la  disciplina  dei
rapporti con i medici di medicina generale), all'art. 92 dell'Accordo
collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per  la  disciplina  dei
rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.  8  del
d.lgs. n. 502 del 1992, come successivamente modificato  e  integrato
dall'art. 7 dell'ACN del 21 giugno 2018 e dall'art. 11  dell'ACN  del
18 giugno 2020. 
    5.1.- La disposizione impugnata prevede che le aziende  sanitarie
locali (ASL) «possono assegnare gli incarichi di emergenza  sanitaria
territoriale a tempo indeterminato ai medici  convenzionati  a  tempo
determinato da almeno tre anni presso la stessa Asl».  Il  ricorrente
ritiene la deroga lesiva del precetto di uguaglianza, invasiva  della
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile e in contrasto con i principi fondamentali della  legislazione
statale nella materia concorrente della tutela della salute,  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost.,  poiche'  consente  l'accesso  agli
incarichi di medici convenzionati a tempo  indeterminato,  mentre  lo
Stato ne ha demandato la disciplina alla contrattazione collettiva, e
consente tale accesso anche a medici privi degli specifici  requisiti
di qualificazione. 
    5.2.- In  particolare,  il  contrasto  e'  dedotto  in  relazione
all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992; all'art. 21 del d.lgs. n.  368
del 1999; all'art. 66 del d.P.R.  n.  270  del  2000,  di  esecuzione
dell'ACN per la disciplina dei rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale del 9 marzo 2000; all'art. 92 dell'ACN del  23  marzo  2005,
come successivamente modificato e integrato dall'art. 7 dell'ACN  del
21 giugno 2018 e dall'art. 11 dell'ACN del 18 giugno  2020,  poiche',
in  base  al  quadro  normativo  vigente,   la   Regione   non   puo'
stabilizzare, ex lege o con sanatorie amministrative,  i  medici  con
incarico in regime di convenzione a tempo determinato, derogando alla
disciplina  specifica  e  ai  requisiti  richiesti  per  il  rapporto
convenzionale a tempo indeterminato. 
    6.- La questione e' fondata. 
    6.1.- Il rapporto di convenzionamento dei medici con il  Servizio
sanitario nazionale e' regolato dall'art. 8 del  d.lgs.  n.  502  del
1992, che ne demanda la disciplina a convenzioni di durata triennale,
conformi agli  accordi  collettivi  nazionali;  tali  accordi  devono
essere informati ai principi declinati dallo stesso art. 8 del d.lgs.
n. 502 del 1992,  tra  cui  la  necessita'  che  il  conferimento  di
funzioni al medico in convenzione avvenga in base ad una  graduatoria
regionale unica  per  titoli,  accessibile  ai  soli  possessori  del
diploma di formazione specifica in medicina generale di cui  all'art.
21 del d.lgs. n. 368 del 1999. 
    6.2.-  Il  rapporto  dei  medici  in  convenzione  richiede   una
regolamentazione uniforme su tutto  il  territorio  nazionale,  cosi'
come e' previsto per il lavoro pubblico contrattualizzato. 
    Pertanto,  la  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte   ha
ricondotto  il  rapporto   convenzionale   dei   medici,   rientrante
nell'ambito  della  cosiddetta   parasubordinazione,   alla   materia
dell'ordinamento civile,  di  competenza  esclusiva  del  legislatore
statale (sentenze n. 5 del 2020, n. 157 del 2019 e n. 186 del  2016),
con  conseguente  preclusione,  per  il  legislatore  regionale,   di
intervenire nella disciplina della materia e di regolamentare in  via
autonoma  il  trattamento  economico  e  giuridico  del  rapporto  in
convenzionamento. 
    6.3.- Come si e' detto, tale disciplina e' posta dalla legge e da
accordi collettivi, sulla cui base vengono ad instaurarsi i  rapporti
privatistici di lavoro autonomo dei singoli  medici  con  le  aziende
sanitarie. 
    6.4.- Gli accordi collettivi nazionali vigenti prevedono  che  il
conferimento  dell'incarico  di  convenzionamento  avvenga  a   tempo
indeterminato in favore  degli  iscritti  in  una  graduatoria  unica
regionale valida per l'anno in corso, salvo trasferimento  di  coloro
che siano gia' titolari di  incarico  a  tempo  indeterminato  presso
altre aziende sanitarie o diverse Regioni, anche se non  inseriti  in
graduatoria (art.  63  del  d.P.R.  n.  270  del  2000  e,  in  senso
sostanzialmente conforme, artt. 91 e 92 dell'ACN del 23 marzo 2005). 
    6.5.- La norma impugnata incide su tale  disciplina,  attribuendo
alla ASL la facolta' di trasformare l'incarico di convenzionamento  a
tempo  determinato,  in  incarico   di   convenzionamento   a   tempo
indeterminato, in presenza di un requisito di accesso -  l'anzianita'
triennale nel rapporto provvisorio - che la contrattazione collettiva
non ha contemplato. 
    6.6.-  La  deroga  prevista  dalla  legge  regionale  investe  un
ulteriore profilo. 
    L'art. 21 del d.lgs. n. 368 del  1999  subordina  l'attivita'  di
medico chirurgo di medicina generale nel Servizio sanitario nazionale
al possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale,
e l'art. 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 502 del 1992, come  si
e' detto, individua tale requisito quale principio  a  cui  informare
gli accordi collettivi nazionali per la disciplina  del  rapporto  di
convenzionamento. 
    I  suddetti  accordi  declinano  il  principio   imponendo,   per
l'assegnazione   di   incarichi   a   tempo   indeterminato,    anche
nell'emergenza sanitaria territoriale, il  possesso  del  diploma  di
formazione  specifica  di  medicina  generale,  che   e'   condizione
necessaria per l'iscrizione nella  graduatoria  regionale  utilizzata
per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, nonche' il
possesso dell'attestato di idoneita' all'esercizio dell'attivita'  di
emergenza sanitaria territoriale (artt. 63 e 66 del d.P.R. n. 270 del
2000 e art. 92 dell'ACN del 23 marzo 2005). 
    6.7.- La norma impugnata, invece, prescinde  del  tutto  da  tali
disposizioni, imponendo il solo requisito  dell'anzianita'  triennale
del medico nell'incarico a tempo determinato. 
    In tal modo, essa si pone in contrasto con  la  disciplina  degli
accordi collettivi, a cui lo Stato demanda la materia  nell'esercizio
della competenza  sull'ordinamento  civile.  Allo  stesso  tempo,  la
disposizione  regionale  contrasta   anche   con   i   requisiti   di
professionalita' del personale medico prescritti dalla legge  statale
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, integrano  principi
fondamentali in materia di tutela della salute, poiche' la competenza
e la professionalita' del personale sanitario sono idonee ad incidere
sulla  qualita'  e  sull'adeguatezza  delle  prestazioni  erogate  e,
quindi, sulla salute dei cittadini (ex  multis,  sentenze  n.  9  del
2022, n. 179 del 2021 e n. 38 del 2020). 
    Esse, pertanto, vanno garantite in  modo  uniforme  su  tutto  il
territorio nazionale, senza possibilita' di  deroga  da  parte  della
legislazione regionale  di  dettaglio  nell'esercizio  della  propria
competenza concorrente (sentenze n. 179 e n. 36 del 2021). 
    6.8.- L'art. 21 della legge reg. Abruzzo  n.  10  del  2021,  nel
subordinare l'accesso al convenzionamento a  tempo  indeterminato  al
solo fatto di aver svolto un incarico  di  convenzionamento  a  tempo
determinato presso la stessa ASL per tre  anni,  invade,  dunque,  la
competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e viola
i principi fondamentali in materia di tutela della salute, cosi'  che
la questione va accolta in riferimento a tutti i parametri evocati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge  della  Regione  Abruzzo  18  maggio  2021,  n.   10,   recante
«Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di  euro
3.606,56 per le  prestazioni  professionali  svolte  nell'ambito  dei
"Lavori  di  realizzazione  dei  pennelli  e  risagomatura  scogliere
esistenti nella zona sud e centro del litorale del  Comune  di  Silvi
(TE)"  ed  ulteriori  disposizioni»,  nella  parte  in  cui   esclude
l'autorizzazione paesaggistica per le modifiche non sostanziali; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  21  della
legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA