N. 133 ORDINANZA 7 aprile - 31 maggio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Determinazione del  contributo  regionale  alla  finanza
  pubblica - Ricorso del Governo  -  Successiva  rinuncia,  accettata
  dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49, art.
  1, comma 1. 
- Costituzione, art. 81, primo e terzo comma. 
(GU n.22 del 1-6-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1  (recte:
art. 1, comma 1), della legge  della  Regione  Sardegna  28  dicembre
2018, n. 49 (Bilancio di previsione  triennale  2019-2021),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
5-11 marzo 2019, depositato in cancelleria il 12 marzo 2019, iscritto
al n. 47 del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2022  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 1 (recte: art. 1, comma 1) della legge della Regione
Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio  di  previsione  triennale
2019-2021), in riferimento all'art. 81, primo e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
    che la disposizione impugnata prevede che «[i]n base al principio
contabile generale e applicato della competenza  finanziaria  di  cui
rispettivamente agli allegati 1 e  4/2  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e  corretto  dal  decreto
legislativo 10  agosto  2014,  n.  126  (Disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), sono rispettivamente previste per l'anno 2019 entrate e spese di
competenza  per  euro  10.106.141.621,37  e   di   cassa   per   euro
9.121.772.268,85, per l'anno 2020 entrate e spese di  competenza  per
euro 8.731.538.626,70, per l'anno 2021 entrate e spese di  competenza
per euro 8.326.043.052,67, in conformita' agli  stati  di  previsione
delle entrate e delle spese allegati alla presente legge»; 
    che, secondo il ricorrente, per ciascuno degli anni 2019, 2020  e
2021, la Regione autonoma Sardegna avrebbe impegnato in favore  dello
Stato euro 250.245.000 a titolo di contributo alla finanza pubblica; 
    che  tale  importo  sarebbe   stato   sottostimato,   in   quanto
determinato senza tenere conto del concorso di cui all'art. 16, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, da accantonare annualmente a valere sulle  quote
di compartecipazione ai tributi erariali e pari a euro 285.309.000; 
    che, pertanto, la norma in esame genererebbe minori  entrate  per
il bilancio dello Stato in misura equivalente a  tale  ammontare  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021; 
    che, in tal modo, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 81,
primo comma, Cost., che sancisce l'obbligo dello Stato di  assicurare
«l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio»; 
    che risulterebbe altresi' violato l'art. 81, terzo comma,  Cost.,
il quale imporrebbe la necessita' della copertura  finanziaria  anche
con riguardo alle disposizioni che, come quelle in oggetto, prevedono
riduzioni di entrata e che, in precedenza, non  sarebbero  rientrate,
almeno   testualmente,   nell'ambito   dell'obbligo   di    copertura
finanziaria; 
    che si e' costituita in giudizio la  Regione  autonoma  Sardegna,
deducendo l'inammissibilita' e, comunque,  la  non  fondatezza  delle
questioni di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    che il ricorrente non avrebbe tenuto conto  di  quanto  affermato
nelle sentenze n. 77 del 2015 e n. 6 del 2019  di  questa  Corte,  le
quali avrebbero chiarito come lo Stato non  possa  imporre,  per  gli
anni dal 2018 in avanti, il contributo di  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito; 
    che, infatti, quest'ultimo sarebbe stato  abrogato  dall'art.  1,
comma 454, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»,  per  cui  esso  si  sarebbe
imposto alle Regioni autonome solo fino al 2017; 
    che, pertanto, lo Stato non aveva alcun  titolo  per  onerare  la
resistente  del  predetto  contributo   anche   per   le   annualita'
successive; 
    che, a  seguito  dell'accordo  in  materia  di  finanza  pubblica
stipulato il 7 novembre 2019 tra il Governo  e  la  Regione  autonoma
Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri ha  depositato  il
16 luglio 2021 atto di rinuncia al ricorso,  conformemente  a  quanto
deliberato dal Consiglio dei ministri  nella  seduta  del  13  luglio
2021; 
    che in data 17 novembre 2021  la  Regione  autonoma  Sardegna  ha
depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 (recte:
art. 1, comma 1) della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018,
n. 49 (Bilancio di previsione triennale  2019-2021),  in  riferimento
all'art. 81, primo e terzo comma, della Costituzione; 
    che, previa delibera del Consiglio dei  ministri  del  13  luglio
2021, il ricorrente, con  atto  depositato  il  16  luglio  2021,  ha
rinunciato al ricorso; 
    che la Regione autonoma  Sardegna,  con  atto  depositato  il  17
novembre 2021, ha accettato tale rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte  costituzionale,  vigente  ratione  temporis,  nei
giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la rinuncia
al ricorso, qualora sia accettata dalla parte  costituita,  determina
l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA