N. 142 ORDINANZA 27 aprile - 7 giugno 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche  -  Canone  di
  concessione - Vincolo del 30 per cento delle relative entrate,  per
  ogni esercizio finanziario,  destinato  alla  gestione  dei  parchi
  naturali regionali e delle riserve naturali regionali - Ricorso del
  Governo  -  Successiva  rinuncia  del  ricorrente  in  assenza   di
  costituzione della resistente - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Calabria 23 aprile 2021, n. 5, art. 26. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e). 
(GU n.23 del 8-6-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  26  della
legge della Regione Calabria 23 aprile 2021, n. 5  (Disciplina  delle
modalita' e delle procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi  derivazioni   idroelettriche   della   Regione   Calabria   e
determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del  Decreto
legislativo 16 marzo  1999,  n.  79),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-23  giugno  2021,
depositato in cancelleria il 23 giugno 2021, iscritto al  n.  30  del
registro ricorsi 2021 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Udito nella camera di consiglio del 27  aprile  2022  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 23 giugno 2021 e iscritto
al registro ricorsi n. 30 del 2021, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'art. 26 della legge della Regione  Calabria  23
aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalita' e  delle  procedure  di
assegnazione delle concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche
della regione Calabria e  determinazione  del  canone  in  attuazione
dell'art. 12 del decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79)  per
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, in relazione all'art. 42  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    che, nel disciplinare le modalita' e le procedure di assegnazione
delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della  Regione
Calabria, nonche' la determinazione del relativo canone in attuazione
dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  la  legge
regionale, all'art.  26  (rubricato  "Finanziamento  Parchi  naturali
regionali e Riserve naturali regionali"), ha disposto  quanto  segue:
«1. Il 30 per cento delle entrate annuali,  derivante  dalle  entrate
sulle concessioni di competenza regionale,  aventi  ad  oggetto  beni
appartenenti  al  demanio  idrico,  sono  da   considerarsi   risorse
vincolate nel bilancio regionale. Tali  risorse  sono  destinate  per
ogni  esercizio  finanziario  alla  gestione  dei   Parchi   naturali
regionali e delle Riserve naturali regionali. 2. Per le finalita'  di
cui al comma 1, il  Dipartimento  competente  in  materia  di  tutela
dell'ambiente predispone annualmente  un  programma  di  ripartizione
delle risorse»; 
    che, ad avviso del ricorrente, l'impugnato art. 26, prevedendo un
vincolo di destinazione del trenta per cento  delle  entrate  annuali
derivanti dalle concessioni regionali del demanio idrico, sarebbe  in
contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011 e in particolare  con  l'art.
42 il quale, al  comma  5,  stabilisce  che:  «[c]ostituiscono  quota
vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e  le
corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o  i
principi contabili generali e applicati  individuano  un  vincolo  di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui
e  finanziamenti  contratti  per  il  finanziamento  di  investimenti
determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente
per una specifica destinazione; d)  derivanti  da  entrate  accertate
straordinarie, non  aventi  natura  ricorrente,  cui  la  regione  ha
formalmente  attribuito  una  specifica  destinazione.  E'  possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie  non
aventi natura ricorrente solo  se  la  regione  non  ha  rinviato  la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi  successivi
e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti  gli
eventuali debiti fuori bilancio [...]»; 
    che, l'art. 26 della legge regionale  in  esame  si  porrebbe  in
contrasto con il disposto dell'art. 42, lettera d), del d.lgs. n. 118
del 2011, il quale detterebbe una regola finalizzata  all'uniformita'
dei bilanci regionali rientrante nella  materia  «armonizzazione  dei
bilanci  pubblici»,  in  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.; 
    che la Regione Calabria non si e' costituita in giudizio; 
    che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso,  la  legge
della  Regione  Calabria  28   dicembre   2021,   n.   44   (Modifica
dell'articolo 26 della legge regionale  23  aprile  2021,  n.  5)  ha
disposto  all'art.  1  che:  «1.  Il  primo  periodo  del   comma   1
dell'articolo  26  della  legge  regionale  23  aprile  2021,  n.   5
(Disciplina delle modalita' e delle procedure di  assegnazione  delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche  della   Regione
Calabria e determinazione del canone in attuazione  dell'articolo  12
del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79)  e'  sostituito  dal
seguente: «Con legge regionale di bilancio e'  riservata  annualmente
una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti  dal
canone delle concessioni disciplinate con  la  presente  legge.  Tali
risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario  alla  gestione
dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.  2.
Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Dipartimento  competente  in
materia di tutela dell'ambiente predispone annualmente  un  programma
di ripartizione delle risorse». 
    Considerato che il Consiglio dei ministri, nella  seduta  del  18
marzo 2022, ha  deliberato  di  rinunciare  al  ricorso  indicato  in
epigrafe   in   considerazione   delle   modifiche   apportate   alla
disposizione impugnata dalla legge della Regione Calabria 28 dicembre
2021, n. 44 (Modifica  dell'articolo  26  della  legge  regionale  23
aprile 2021, n. 5); 
    che l'Avvocatura generale dello Stato,  con  atto  depositato  in
data 29  marzo  2022,  ha  comunicato  la  rinuncia  all'impugnazione
dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 23 aprile 2021, n.  5
(Disciplina delle modalita' e delle procedure di  assegnazione  delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche  della   regione
Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'art.  12  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), proposta con il ricorso in
esame; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, applicabili ratione  temporis,  la
rinuncia  del  ricorrente  all'impugnazione  in  via  principale,  in
mancanza della costituzione della resistente,  comporta  l'estinzione
del processo (ex plurimis, ordinanze n. 44 del 2022, n. 51 del 2021 e
n. 226 del 2020). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle suddette Norme integrative. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA