N. 147 SENTENZA 5 aprile - 14 giugno 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Siciliana  -  Contributi
  previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo  indeterminato
  di disoccupati - Ricorso del Governo -  Lamentata  invasione  delle
  materie   di   competenza   esclusiva   statale   «ordinamento    e
  organizzazione amministrativa dello Stato  e  degli  enti  pubblici
  nazionali» e «previdenza sociale» - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9, art. 10,  comma
  14. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lettere  g)  e  o);
  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 107 e 108. 
(GU n.24 del 15-6-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n.  9  (Legge
di stabilita'  regionale  2020-2022),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16  luglio  2020,
depositato in cancelleria il 17 luglio 2020, iscritto al  n.  58  del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2022 il Giudice relatore
Angelo Buscema; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Gabriella  Guli'  per  la
Regione Siciliana, quest'ultimo in collegamento da remoto,  ai  sensi
del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte  del  18  maggio
2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 10, comma 14,  della  legge
della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n.  9  (Legge  di  stabilita'
regionale 2020-2022), in riferimento all'art. 117,  commi  primo,  in
relazione agli  artt.  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del  Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla  legge  2  agosto
2008, n. 130, e secondo, lettere g) e o), della Costituzione. 
    La disposizione impugnata prevede che «[p]er le imprese  operanti
in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti  a
tempo indeterminato disoccupati e qualora  le  assunzioni  non  siano
state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa  azienda,
a qualsiasi titolo licenziati o  sospesi,  sono  concessi  contributi
sotto forma di sgravi dei contributi  previdenziali  e  assistenziali
dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle  imprese  le  ritenute
fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai
lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi
concessi sono recuperati, fatta eccezione per i  casi  di  dimissioni
volontarie o licenziamento per giusta causa. Per  l'attuazione  delle
predette misure e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020,  la
spesa nei limiti di 10.000 migliaia di euro. L'ulteriore  spesa,  nei
limiti di 10.000 migliaia di euro, e' autorizzata per l'erogazione di
un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali,  atipici
e discontinui del turismo e commercio che non riescono a  raggiungere
il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennita'  di
disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di
cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa  fronte  con  le
risorse dei fondi extra regionali e  del  POC  2014/2020  secondo  il
comma 2 dell'articolo 5. La  misura  di  cui  al  presente  comma  e'
attuata con procedura a sportello. Le modalita' e i criteri del bando
sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le  Attivita'
produttive». 
    Ad avviso del ricorrente, risulterebbe anzitutto  violato  l'art.
117, secondo comma, lettere g) e o),  Cost.,  in  quanto,  prevedendo
degli sgravi contributivi previdenziali e  assistenziali  per  l'anno
2020 e, quindi, delle minori entrate per l'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  (INPS),  la  norma  inciderebbe  nelle   materie
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali» e «previdenza sociale»,  ambiti  rimessi  in  via
esclusiva alla competenza del legislatore statale, senza che  possano
venire in rilievo quelle materie riconosciute alla Regione  Siciliana
dagli artt. 14 e 17, lettera f), del  regio  decreto  legislativo  15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),  non
essendo comunque rispettati «i minimi  stabiliti  dalle  leggi  dello
Stato». 
    In  secondo  luogo,   il   riconoscimento   dei   citati   sgravi
contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione  agli
artt. 107 e 108 TFUE, stante il divieto ivi sancito di  fornire  alle
imprese sovvenzioni che  minaccino  di  produrre  effetti  distorsivi
della concorrenza e fonte di potenziale discriminazione. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Siciliana,  deducendo
l'inammissibilita' e, comunque, la non fondatezza delle censure. 
    Anzitutto, le  questioni  promosse  sarebbero  inammissibili  per
erroneita'  del  presupposto   interpretativo:   da   un   lato,   la
disposizione impugnata non avrebbe previsto  degli  sgravi  in  senso
tecnico, bensi' meri contributi regionali a fondo perduto,  destinati
a essere versati nella casse dell'INPS, onde  sgravare  del  relativo
onere le imprese che, nonostante  la  crisi  correlata  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, abbiano provveduto ad assumere personale;
dall'altro,  con  specifico  riguardo  alla  dedotta  violazione  dei
parametri sovranazionali, il ricorrente avrebbe omesso di considerare
la «clausola di compatibilita' comunitaria», di cui all'art. 22 della
medesima legge reg. Siciliana n. 9 del 2020. 
    Inoltre,  l'inammissibilita'  deriverebbe  dal   fatto   che   il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  non  avrebbe  adeguatamente
assolto all'onere argomentativo cui era tenuto nel  confrontarsi  con
le competenze legislative regionali e, segnatamente,  con  quella  di
cui all'art. 17, lettera f), statuto reg. Siciliana,  richiamando  «i
minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» senza enuclearli. 
    Peraltro, le questioni sarebbero comunque non fondate nel merito,
perche' riguarderebbero interventi aggiuntivi rispetto a  quelli,  di
analoga natura, disposti dal legislatore statale. 
    Con memoria illustrativa depositata in prossimita'  dell'udienza,
la Regione Siciliana  ha  sostanzialmente  ribadito  le  difese  gia'
svolte, soffermandosi, in particolare, sulla  mancata  considerazione
della previsione  di  cui  all'art.  22  della  medesima  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2020. 
    3.-  Con   memoria   illustrativa   depositata   in   prossimita'
dell'udienza fissata a seguito  di  rinvio  congiuntamente  richiesto
dalle  parti  per  consentire  la  possibile  rinuncia  al   ricorso,
frattanto non intervenuta, il Presidente del Consiglio  dei  ministri
ha ribadito gli argomenti addotti a sostegno dell'impugnativa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 10, comma 14,  della  legge
della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n.  9  (Legge  di  stabilita'
regionale 2020-2022), in riferimento all'art. 117,  commi  primo,  in
relazione agli  artt.  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del  Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla  legge  2  agosto
2008, n. 130, e secondo, lettere g) e o), della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 10, comma 14, della  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2020  violerebbe  anzitutto  l'art.  117,  secondo
comma, lettere g) e o), Cost., in  quanto,  prevedendo,  a  beneficio
delle  imprese  siciliane  che  assumono  disoccupati,  degli  sgravi
contributivi previdenziali e assistenziali per l'anno 2020 e, quindi,
delle  minori  entrate  per   l'INPS,   inciderebbe   nelle   materie
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali» e «previdenza sociale», di  competenza  esclusiva
del legislatore statale. 
    Inoltre, il riconoscimento dei citati sgravi  contrasterebbe  con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli  artt.  107  e  108
TFUE,  stante  il  divieto  ivi  sancito  di  fornire  alle   imprese
sovvenzioni  che  minaccino  di  produrre  effetti  distorsivi  della
concorrenza e siano fonte di potenziale discriminazione. 
    2.- In particolare, la disposizione censurata prevede che  «[p]er
le imprese operanti in Sicilia alla data del 28  febbraio  2020,  che
assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati  e  qualora  le
assunzioni non siano state effettuate in sostituzione  di  lavoratori
della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o  sospesi,  sono
concessi  contributi   sotto   forma   di   sgravi   dei   contributi
previdenziali e assistenziali  dovuti  per  l'anno  2020.  Restano  a
carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte,  le  addizionali
regionali  e  comunali  trattenute  ai  lavoratori.   Nel   caso   di
licenziamento  senza  giusta  causa  i   contributi   concessi   sono
recuperati, fatta eccezione per i casi  di  dimissioni  volontarie  o
licenziamento per  giusta  causa.  Per  l'attuazione  delle  predette
misure e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei
limiti di 10.000 migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei  limiti  di
10.000 migliaia di  euro,  e'  autorizzata  per  l'erogazione  di  un
contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali,  atipici  e
discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il
numero minimo di giornate  utili  all'erogazione  dell'indennita'  di
disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di
cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa  fronte  con  le
risorse dei fondi extra regionali e  del  POC  2014/2020  secondo  il
comma 2 dell'articolo 5. La  misura  di  cui  al  presente  comma  e'
attuata con procedura a sportello. Le modalita' e i criteri del bando
sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le  Attivita'
produttive». 
    E' evidente, alla luce  dei  motivi  dell'impugnativa,  alla  cui
stregua circoscrivere il thema decidendum (ex multis, sentenza n. 274
del  2020),  che  quest'ultimo  va  limitato  alla   concessione   di
contributi, sotto forma di  sgravi  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali,  alle  imprese  che  assumono  a  tempo  indeterminato
disoccupati, vale a dire alla prima delle  misure  contemplate  dalla
disposizione impugnata. 
    Occorre inoltre chiarire come tra i parametri evocati non possano
essere considerati gli artt. 14 e 17, lettera f), del  regio  decreto
legislativo  15  maggio   1946,   n.   455,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  (Approvazione  dello  statuto
della Regione siciliana),  dovendosi  interpretare  il  ricorso  alla
stregua della deliberazione a impugnare (ex aliis, sentenza n. 36 del
2017), che a sua volta rinvia alla relazione del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie, la quale non li menziona. 
    3.-  Tanto  premesso,  occorre   preliminarmente   esaminare   le
eccezioni d'inammissibilita' sollevate dalla Regione Siciliana. 
    3.1.- Anzitutto, essa deduce che la  disposizione  impugnata  non
determinerebbe uno sgravio  contributivo  in  relazione  ai  soggetti
assunti, a detrimento dell'ente previdenziale, ma solo un  contributo
a carico della Regione onde fronteggiare il relativo  onere,  rimasto
invariato. Di qui l'erroneita' del presupposto interpretativo assunto
dal ricorrente. 
    L'eccezione  non  e'  fondata,  in   quanto   «l'erroneita'   del
presupposto interpretativo dal  quale  muove  il  ricorrente  sarebbe
eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilita' della
questione (sentenza n. 117 del 2015)»  (sentenza  n.  228  del  2016;
nello stesso senso, ex multis, sentenza n. 114 del 2022). 
    3.2.- Con specifico riguardo alla violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 107  e  108  TFUE,  la  Regione
eccepisce  l'inammissibilita'  della   questione   per   la   mancata
considerazione dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020. 
    L'eccezione e' fondata. 
    Effettivamente il ricorrente, nel dedurre che  l'art.  10,  comma
14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 integri gli estremi  del
conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non  prende
minimamente  in  esame   il   successivo   art.   22   (Clausola   di
compatibilita' comunitaria) della medesima legge regionale, il  quale
dispone che gli aiuti alle imprese da essa previsti -  dunque,  anche
quelli menzionati dal comma impugnato -  «sono  concessi  secondo  le
modalita' e i limiti» di cui alla disciplina eurounitaria in  materia
e da essa mutuati. 
    Viceversa,  il  contrasto  con  i  parametri  interposti  evocati
avrebbe dovuto  essere  vagliato  alla  stregua  di  tali  requisiti,
subordinatamente ai quali la concessione degli aiuti e' consentita. 
    La mancata considerazione della  disposizione  normativa  che  li
prevede   vizia   irrimediabilmente   l'impugnativa   per    l'omessa
ricostruzione del quadro normativo di riferimento,  a  cui  consegue,
secondo    la    costante    giurisprudenza    di    questa    Corte,
l'inammissibilita' della questione proposta (ex multis,  sentenza  n.
265 del 2020). 
    3.3.- Infine, la Regione Siciliana eccepisce il mancato  adeguato
confronto del ricorrente con le competenze attribuitele dallo statuto
speciale. 
    Tale eccezione non e' fondata. 
    Nel proporre l'impugnativa per violazione dei parametri afferenti
al riparto delle competenze legislative, il Presidente del  Consiglio
dei ministri si rapporta con quelle  statutarie,  escludendo  che  la
disposizione possa ricondursi a  un  ambito  materiale  di  spettanza
della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14 e del  successivo  art.
17, lettera f), dello statuto speciale, in materia  di  «legislazione
sociale:   [...]   previdenza   ed   assistenza   sociale»,   essendo
quest'ultima confinata entro «i minimi stabiliti  dalle  leggi  dello
Stato», che lo sgravio asseritamente previsto eccederebbe. 
    Il ricorso, dunque, si fonda  su  argomentazioni  che  riflettono
compiutamente  i   requisiti   di   ammissibilita'   indicati   dalla
giurisprudenza  di  questa  Corte,  sia  per  la  radicalita'   della
prospettazione, sia  per  la  coerente  illustrazione  delle  singole
materie ritenute estranee alle attribuzioni  riservate  alla  Regione
Siciliana dallo statuto speciale, trattandosi  di  censure  sollevate
con  riferimento  a   titoli   di   competenza   statale   esclusiva,
espressamente  confrontati   con   quelli   statutari   astrattamente
pertinenti e con i relativi limiti (ex aliis, sentenze n. 174, n. 130
e n. 43 del 2020). 
    Il  ricorrente  ha  pertanto  assolto,   seppur   sinteticamente,
all'onere argomentativo su di esso gravante, onde la  non  fondatezza
dell'eccezione sollevata. 
    4.- Nel merito, le questioni  promosse  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettere g) e o), Cost. non sono fondate. 
    4.1.-  Esse  muovono  dall'erroneo  presupposto  secondo  cui  la
disposizione impugnata determinerebbe un esonero dalla  contribuzione
per i neoassunti disoccupati. 
    Se il tenore letterale dell'art. 10, comma 14, della  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2020,  laddove  menziona  «sgravi  dei  contributi
previdenziali e assistenziali»,  potrebbe  ingenerare  dei  dubbi  al
riguardo, una serie di elementi depone in senso opposto. 
    Anzitutto, viene in rilievo la procedura  a  sportello  (art.  5,
comma 3, del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c,
della legge 15 marzo 1997, n. 59») per la concessione di  contributi,
secondo cui le  risorse  sono  assegnate  sulla  base  delle  domande
valutate positivamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione
e fino a esaurimento dei fondi disponibili; dunque, detti  contributi
sono concessi in virtu'  di  un  meccanismo  piu'  coerente  con  una
concreta  erogazione  dell'ammontare  corrispondente   ai   medesimi,
anziche' con un esonero dal loro pagamento. D'altra parte, la  stessa
disposizione li qualifica come «dovuti». 
    In secondo luogo, la precisazione immediatamente successiva,  per
cui «[r]estano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte,
le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori», lascia
intendere  che,  diversamente,  gli  oneri   contributivi,   comunque
sussistenti («dovuti per l'anno  2020»),  semplicemente  non  sono  a
carico delle imprese. 
    Infine, nel caso di licenziamento senza giusta causa, e' previsto
che i contributi siano «recuperati», il che implica  che  essi  siano
stati in precedenza concretamente versati. 
    A cio' deve aggiungersi che dai lavori preparatori, il cui valore
esegetico e' stato costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di
questa Corte (sentenze n. 143 del 2020, n. 107 del 2018, n.  127  del
2017 e n. 250 del 2016), emerge in maniera evidente la volonta' che i
contributi  previdenziali  e  assistenziali   relativi   alle   nuove
assunzioni siano effettivamente corrisposti. 
    Alla  luce  di  tali  considerazioni  si  deve  concludere   che,
diversamente da quanto paventato dal ricorrente, la  norma  impugnata
non esoneri dall'assolvimento degli oneri contributivi,  depauperando
per il relativo ammontare gli introiti dell'ente di spettanza, ma  li
ponga a carico della Regione. 
    4.2.- Sulla base di  tali  premesse,  la  questione  promossa  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera  g),  Cost.  non  e'
fondata. 
    Questa  Corte  ha  gia'  ritenuto  di  ricondurre  alla   materia
«ordinamento e  organizzazione  amministrativa  degli  enti  pubblici
nazionali»  una  disciplina  regionale  che  incida  sulla  dotazione
finanziaria di un  organo  appartenente  all'amministrazione  statale
(sentenza n. 32 del 2012),  cui  deve  assimilarsi  il  caso  in  cui
analogo effetto si produca a discapito di un ente pubblico nazionale. 
    Tuttavia, per quanto  precedentemente  illustrato,  cio'  non  si
verifica nella fattispecie, in  cui  e'  previsto  che  i  contributi
vengano comunque versati, seppur con onere a  carico  della  Regione.
Cio'  che,  in  conclusione,  consente  di  escludere  il  vulnus  al
parametro evocato. 
    4.3.-  Parimenti  non  fondata  e'  la  questione   promossa   in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. 
    La competenza legislativa  esclusiva  in  materia  di  previdenza
sociale e' attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme
e percio' piu' efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo
stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in  un  ambito  che
vede il primario impegno degli  «organi  ed  istituti  predisposti  o
integrati dallo Stato»  (art.  38,  quarto  comma,  Cost.).  In  tale
materia e' precluso  un  intervento  del  legislatore  regionale  che
regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro  e
che interferisca con gli aspetti qualificanti delle  tutele  e  della
disciplina pubblicistica che le appresta. 
    Dunque,  in  astratto,  una  norma   regionale   che   escludesse
temporaneamente gli oneri contributivi altrimenti  previsti  per  una
certa categoria di neoassunti, incidendo  sull'obbligo  contributivo,
invaderebbe la competenza statale in materia. 
    Ne'  potrebbe  utilmente  evocarsi,  in  senso  legittimante,  la
competenza concorrente demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17,
lettera f), dello statuto speciale, assoggettata all'ulteriore limite
del rispetto dei «minimi  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato».  Al
riguardo, da un lato, questa  Corte  ha  negato  che  il  legislatore
siciliano possa autonomamente determinare i presupposti dei  rapporti
previdenziali (sentenza n. 336 del 1989); dall'altro, il concetto  di
«minimo», testualmente impiegato dalla  disposizione  statutaria,  si
attaglia al dato quantitativo della contribuzione, onde l'impedimento
a valicarlo  al  ribasso  rispetto  a  quanto  previsto  dalla  legge
statale, cosi' come accadrebbe in caso di esclusione dell'onere. 
    Tuttavia, come gia' detto, nella fattispecie tale situazione  non
si verifica, posto che la disposizione, adottata  in  via  temporanea
per far fronte a una situazione  di  crisi,  non  comporta  l'effetto
paventato, in quanto l'onere previdenziale e' stato comunque  assolto
dalla Regione, con  conseguente  non  fondatezza  della  censura  per
erroneita' del presupposto interpretativo da cui prende le mosse. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma  14,  della  legge  della  Regione
Siciliana 12  maggio  2020,  n.  9  (Legge  di  stabilita'  regionale
2020-2022), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione agli artt. 107  e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2
del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge
2 agosto 2008, n. 130, dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana  n.
9 del 2020, promosse, in riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere g) e o), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA