N. 184 SENTENZA 23 giugno - 22 luglio 2022

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Decisione  delle  sezioni  riunite
  della  Corte  dei  conti,  in  sede  giurisdizionale,  in  speciale
  composizione, in accoglimento del ricorso avverso la  decisione  di
  parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio  finanziario
  2019 della Regione Siciliana, dapprima resa  pubblica  con  lettura
  del dispositivo in udienza e poi adottata con  sentenza  -  Ricorsi
  per conflitto di  attribuzione  tra  enti  promossi  dalla  Regione
  Siciliana nei confronti  dello  Stato  -  Lamentata  lesione  delle
  attribuzioni costituzionali  e  statutarie  della  Regione  nonche'
  violazione del principio di leale collaborazione -  Spettanza  allo
  Stato, e per esso alle richiamate sezioni riunite della  Corte  dei
  conti, del potere  di  esercitare  la  funzione  giurisdizionale  e
  adottare la citata decisione. 
- Corte  dei  conti,  sede  giurisdizionale,  speciale  composizione,
  dispositivo reso nell'udienza  del  7  ottobre  2021;  sentenza  n.
  20/2021/DELC. 
- Costituzione, artt. 5, 118 e 120; statuto della Regione  Siciliana,
  art. 19, terzo comma. 
(GU n.30 del 27-7-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito del dispositivo della sentenza della Corte dei conti, sezioni
riunite  in  sede  giurisdizionale,  in  speciale  composizione,   17
dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, letto all'udienza del 7 ottobre 2021,
e della citata  sentenza  n.  20/2021/DELC,  promossi  dalla  Regione
Siciliana con ricorsi notificati, il primo, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) il 30 novembre 2021 e a mezzo  raccomandata  il  30
novembre - 9 dicembre 2021, il secondo, a mezzo  PEC  il  19  gennaio
2022 e a mezzo raccomandata il  19-28  gennaio  2022,  depositati  in
cancelleria il 1° dicembre 2021  e  il  25  gennaio  2022,  iscritti,
rispettivamente, al n. 4 del registro conflitti tra enti 2021 e al n.
1 del registro conflitti tra enti 2022 e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2021 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' gli atti di  intervento  del  Procuratore  generale
della Corte dei conti; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2022  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Aristide Police e Giuseppa  Mistretta  per  la
Regione Siciliana, l'avvocato  dello  Stato  Emanuele  Feola  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Vice Procuratore  generale
della Corte dei conti Adelisa Corsetti per la Procura generale presso
la Corte dei conti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 30  novembre  2021,  depositato  il
successivo 1°  dicembre  2021,  e  iscritto  al  n.  4  del  registro
conflitti tra enti del 2021, la Regione  Siciliana,  in  persona  del
Presidente pro tempore, ha promosso  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti  dello  Stato,  in  riferimento   al   dispositivo,   letto
all'udienza del 7 ottobre 2021, della sentenza della Corte dei conti,
sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, 17
dicembre 2021, n. 20/2021/DELC,  resa  in  relazione  al  ricorso  n.
740/SR/DELC, proposto ex art. 11, comma 6, lettera e),  dell'Allegato
1 (Codice di giustizia contabile) al decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174  (Codice  di  giustizia  contabile,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015,  n.  124)  dalla  Procura
generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte  dei
conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di  parificazione
del rendiconto della Regione Siciliana (n.  6/2021/SS.RR./PARI)  resa
dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana. 
    In particolare, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare
che non spettava allo Stato -  e  per  esso  alla  Corte  dei  conti,
sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - a
seguito dell'approvazione della  legge  della  Regione  Siciliana  30
settembre 2021, n. 26 (Approvazione  del  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato
dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118),  l'esercizio  della  funzione
giurisdizionale  e,  conseguentemente,  il  potere  di  adottare   la
decisione di cui al dispositivo, reso all'udienza del 7 ottobre 2021,
in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC. 
    La  decisione  impugnata  sarebbe   lesiva   delle   attribuzioni
costituzionali e statutarie della Regione Siciliana e, nella  specie,
delle prerogative dell'Assemblea regionale siciliana di cui  all'art.
19, terzo comma, del regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.
455, convertito in  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2
(Approvazione dello statuto della Regione  siciliana).  Tale  lesione
sarebbe conseguenza del fatto  che,  a  seguito  della  promulgazione
della legge reg. Siciliana  n.  26  del  2021,  di  approvazione  del
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019, adottata ai sensi
del citato art. 19, terzo comma, dello statuto speciale, la Corte dei
conti non ha dichiarato improcedibile il giudizio di appello, in  tal
modo violando anche l'art. 100  del  codice  di  procedura  civile  e
l'art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato) e ponendosi in contrasto  con  la  consolidata  giurisprudenza
sulla materia. 
    La citata decisione lederebbe, inoltre,  il  principio  di  leale
collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione,  in
quanto l'esercizio della funzione di controllo affidata alle  Sezioni
regionali  della  Corte  dei  conti,  in   sede   di   parificazione,
costituirebbe  espressione  di  una  funzione   ausiliaria   rispetto
all'assemblea legislativa. 
    La ricorrente chiede, di conseguenza, l'annullamento  del  citato
dispositivo e degli eventuali provvedimenti successivamente adottati. 
    2.- Con un successivo ricorso (iscritto  al  n.  1  del  registro
conflitti tra enti 2022), notificato il 19 gennaio 2022 e  depositato
il successivo 25 gennaio 2022,  la  medesima  Regione  Siciliana,  in
persona  del  Presidente  pro  tempore,  ha  promosso  conflitto   di
attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento all'emanazione
della sentenza n. 20/2021/DELC da parte delle Sezioni riunite in sede
giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte di  conti,  in
relazione al medesimo  giudizio  n.  740/SR/DELC,  depositata  il  17
dicembre 2021 e notificata dall'Ufficio di Procura generale presso la
Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana in data 21
dicembre 2021. 
    La Regione chiede che sia dichiarato che non spettava allo  Stato
-  e  per  esso  alla  Corte  dei  conti,  sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale,   in   speciale    composizione    -    a    seguito
dell'approvazione  della  legge  reg.  Siciliana  n.  26  del   2021,
esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la
citata sentenza n. 20/2021/DELC, in violazione dell'autonomia  e,  in
specie, delle prerogative dell'Assemblea regionale siciliana  di  cui
all'art. 19, terzo comma, dello statuto reg. Siciliana,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli  artt.  5,  118  e  120
Cost. 
    La ricorrente chiede, di conseguenza, l'annullamento della citata
sentenza. 
    3.- In entrambi i ricorsi la Regione premette, in fatto,  che  la
vicenda  trae  origine  dall'impugnativa,  promossa   dalla   Procura
generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte  dei
conti per la Regione Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  6,
lettera e), cod. giust. contabile, dinanzi alle  Sezioni  riunite  in
speciale  composizione,  avverso  la  decisione   di   parifica   del
rendiconto  generale  della   Regione   Siciliana   per   l'esercizio
finanziario 2019 (n. 6/2021/SS.RR./PARI), resa dalle Sezioni  riunite
per la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte  dei  conti
per la Regione Siciliana). 
    Il  Procuratore  generale,  anzitutto,  contestava  la   corretta
quantificazione dell'accantonamento relativo al fondo dei crediti  di
dubbia esigibilita' (FCDE), che, pur  non  parificato  dalle  Sezioni
riunite  regionali,  sarebbe  stato  da  queste  ultime  erroneamente
computato in difetto, secondo la normativa contabile  di  riferimento
(paragrafo 3.3. dell'Allegato 4/2 al decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42»). Inoltre, rilevava che  -  con  riguardo
alla partita contabile inerente alle spese del "perimetro sanitario",
pure non parificata dalle Sezioni riunite regionali per una serie  di
irregolarita' - non era stata  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale della norma regionale  (l'art.  6  della  legge  della
Regione  Siciliana  17  marzo  2016,  n.  3   recante   «Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2016.  Legge  di  stabilita'
regionale»)   che   sarebbe   stata   all'origine   delle    rilevate
irregolarita'. 
    La ricorrente ricorda che, nonostante fosse  stata  adottata,  in
data 30 settembre 2021, la legge reg. Siciliana n.  26  del  2021  di
approvazione del rendiconto generale della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2019, la Corte dei conti a sezioni riunite,  in  speciale
composizione, all'udienza del  7  ottobre  2021,  ha  pronunciato  il
dispositivo della sentenza n.  20/2021/DELC,  poi  depositata  il  17
dicembre 2021, con cui sono stati accolti tutti i motivi  di  ricorso
proposti nei confronti della decisione di  parificazione  resa  dalle
Sezioni riunite per la Regione Siciliana. 
    4.- Con l'adozione di  tale  decisione,  le  Sezioni  riunite  in
speciale composizione avrebbero violato  non  solo  l'art.  100  cod.
proc. civ. - la' dove pone come condizione dell'azione la sussistenza
dell'interesse  ad  agire,  che  sarebbe  venuto  meno  per   effetto
dell'entrata in vigore della citata legge reg. Siciliana  n.  26  del
2021  -  e  l'art.  150  del  r.d.  n.  827  del  1924,  che  postula
l'intangibilita' del rendiconto approvato  dall'Assemblea  regionale,
ma, prima di tutto,  l'art.  19,  terzo  comma,  dello  statuto  reg.
Siciliana, che attribuisce  all'Assemblea  regionale  il  compito  di
approvare con legge il rendiconto generale della Regione. 
    La ricorrente sostiene, infatti, che la decisione di  parifica  -
secondo la normativa vigente cui la Regione Siciliana si e'  adeguata
fin dall'entrata in vigore della Costituzione, con il d.lgs.  n.  655
del 1948 - sia espressione dell'ausiliarieta' della  funzione  svolta
dalla Corte dei conti in quella  sede  nei  confronti  dell'assemblea
legislativa  e  costituisca  un  mero   presupposto   per   pervenire
all'intangibilita' del rendiconto,  successivamente  e  autonomamente
approvato dall'organo  legislativo.  Nonostante  cio',  la  pronuncia
contestata con i ricorsi in esame  sarebbe  intervenuta  forzatamente
sulla potesta' legislativa regionale con potenziali effetti inibitori
dell'efficacia   della    legge    regionale    stessa,    nonostante
l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di  interesse
ad agire. 
    La citata  pronuncia  violerebbe  anche  il  principio  di  leale
collaborazione. Infatti, ammettere che le  scelte  di  autocorrezione
dell'ente, operate  secondo  le  indicazioni  fornite  dalla  sezione
regionale  di  controllo  in  sede  di  approvazione  con  legge  del
rendiconto, possano essere messe in discussione in sede  di  giudizio
contabile  successivo  al  controllo  collaborativo,  significherebbe
consentire una «conseguenza sanzionatoria» in  sede  giurisdizionale,
in contrasto con l'autonomia riconosciuta agli  enti  locali  e  alle
Regioni. 
    5.- In entrambi i giudizi si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che i ricorsi  vengano  rigettati,
in quanto manifestamente inammissibili e non fondati. 
    In via preliminare, i ricorsi sarebbero inammissibili per carenza
di interesse. 
    La decisione impugnata sarebbe meramente applicativa della  norma
del  codice  di  giustizia  contabile  che   prevede   il   sindacato
giurisdizionale sulla decisione di parifica da  parte  delle  Sezioni
riunite, norma non censurata dinanzi a questa Corte. 
    I ricorsi sarebbero, inoltre, privi  di  tono  costituzionale  in
quanto volti a censurare un mero error in procedendo e cioe' il fatto
che la decisione impugnata  sarebbe  stata  adottata  in  carenza  di
interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.). 
    Nel merito, i ricorsi sarebbero privi di fondamento. 
    Non vi sarebbe alcuna possibile interferenza fra le  attribuzioni
dell'organo legislativo, chiamato a effettuare un controllo  politico
sulla corretta allocazione delle risorse da parte  dell'esecutivo  in
sede di approvazione del rendiconto, e quelle delle  Sezioni  riunite
della Corte dei conti in speciale composizione, chiamate,  invece,  a
verificare la  correttezza  del  risultato  di  amministrazione,  che
proietta i suoi effetti sull'intero ciclo di bilancio. 
    L'oggetto del giudizio delle Sezioni riunite non  sarebbe  l'atto
legislativo,  ma   la   correttezza   o   meno   del   risultato   di
amministrazione e, quindi, l'esattezza oppure l'erroneita' di un mero
dato contabile. 
    L'intangibilita'  del  rendiconto   approvato   con   legge   non
precluderebbe, nel caso in cui il risultato di amministrazione  fosse
errato, le  conseguenti  azioni  correttive  che  dovessero  rendersi
necessarie, in sede di assestamento, per assicurare  l'equilibrio  di
bilancio. 
    6.-  In  entrambi  i  giudizi  ha  chiesto  di   intervenire   il
Procuratore generale presso la  Corte  dei  conti  per  ottenere  che
questa Corte dichiari inammissibili i ricorsi per conflitto  proposti
dalla Regione Siciliana. 
    In  punto  di  ammissibilita'  dell'intervento,  il   Procuratore
generale ricorda che, secondo la giurisprudenza  costituzionale,  nei
giudizi  inerenti  ai  conflitti  di  attribuzione   tra   enti,   e'
ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio la
cui decisione e' oggetto del conflitto, sarebbero  incisi  dall'esito
della decisione, senza possibilita' di far valere le loro ragioni. 
    Nella specie, si verserebbe nella situazione appena descritta. 
    Oggetto immediato dei conflitti in esame e' una  decisione  delle
Sezioni riunite della  Corte  dei  conti  in  speciale  composizione,
adottata all'esito di un giudizio instaurato per effetto del  ricorso
del  pubblico  ministero   contabile   avverso   una   decisione   di
parificazione. 
    L'eventuale   accoglimento   dei   citati   ricorsi,    pertanto,
inciderebbe indiscutibilmente sul potere di quest'ultimo di agire  in
giudizio e di formulare domande e  conclusioni  nei  giudizi  innanzi
alle Sezioni riunite della Corte dei conti in  speciale  composizione
«nelle materie di contabilita' pubblica,  nel  caso  di  impugnazioni
conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di  controllo»
(art. 11, comma 6, lettera e, cod. giust. contabile). 
    Sarebbe,  inoltre,  ammissibile  -  sempre  in  armonia  con   la
giurisprudenza costituzionale  -  anche  l'intervento  personale  del
Procuratore generale della  Corte  dei  conti  quale  ricorrente  nel
giudizio in cui e' stata emanata la pronuncia in relazione alla quale
e' sorto il conflitto e, piu' in generale, quale rappresentante -  ai
sensi dell'art. 12, comma 2, cod. giust.  contabile  -  del  pubblico
ministero innanzi alle Sezioni giurisdizionali d'appello della  Corte
dei conti e, quindi, parte nel giudizio la cui decisione  e'  oggetto
del conflitto. 
    Quanto ai ricorsi, essi sarebbero inammissibili. 
    Proprio  perche'  volti  a  contestare,  in  ultima  analisi,  la
possibilita' di sindacare una legge da parte  delle  Sezioni  riunite
della  Corte  dei  conti,  essi  riguarderebbero  la   provvista   di
giurisdizione di quest'ultima e  sarebbero,  pertanto,  riconducibili
alle questioni di giurisdizione, estranee all'ambito di  operativita'
del  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  fra  enti,  ai  sensi
dell'art. 37, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). 
    Il Procuratore generale sostiene,  infatti,  che  la  legge  reg.
Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale  per
l'esercizio finanziario 2019 abbia novato la fonte  dell'oggetto  del
giudizio, facendo propri i risultati contabili di  cui  all'impugnata
decisione di parifica n.  6/2021/SS.RR./PARI  delle  Sezioni  riunite
della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Pertanto, la sentenza
delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale  composizione
avrebbe illegittimamente prodotto effetti conformativi  sulla  citata
legge regionale, rideterminando alcuni saldi del rendiconto. 
    La decisione impugnata sarebbe, peraltro, viziata da  eccesso  di
potere giurisdizionale per invasione della sfera  di  competenza  del
legislatore, in quanto sarebbe  stata  applicata  non  la  disciplina
esistente (e cioe' l'art. 40 del regio decreto  12  luglio  1934,  n.
1214, recante «Approvazione del testo unico delle leggi  sulla  Corte
dei conti»), ma una disciplina creata dal medesimo giudice. 
    E', inoltre, messa in discussione  la  stessa  applicabilita'  al
caso di specie  dell'art.  11,  comma  6,  lettera  e),  cod.  giust.
contabile, che radica  la  giurisdizione  delle  Sezioni  riunite  in
speciale composizione «nelle materie  di  contabilita'  pubblica  nel
caso di impugnazioni conseguenti  alle  deliberazioni  delle  Sezioni
regionali di controllo». Nella specie le Sezioni riunite in  speciale
composizione avrebbero deciso, non gia' su una deliberazione,  ma  su
una sentenza, peraltro emessa dalle Sezioni riunite della  Corte  dei
conti per la Regione Siciliana che, quali  organi  di  vertice  della
funzione giurisdizionale  e  di  controllo,  al  pari  delle  Sezioni
riunite in speciale composizione,  porrebbero  delicati  problemi  di
coordinamento interistituzionale, tali da evocare possibili conflitti
di competenza. 
    7.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni contenute nelle memorie scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Siciliana, con  due  distinti  ricorsi  (iscritti,
rispettivamente, al n. 4 del registro conflitti tra enti del  2021  e
al n. 1 del registro  conflitti  tra  enti  del  2022),  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra enti  nei  confronti  dello  Stato,  in
relazione alla decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti,
in sede giurisdizionale,  in  speciale  composizione,  dapprima  resa
pubblica, nell'udienza  del  7  ottobre  2021,  con  la  lettura  del
dispositivo, impugnato con il primo ricorso (reg. confl.  enti  n.  4
del 2021), e poi adottata con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata
in data 17 dicembre 2021 e impugnata con il successivo ricorso  (reg.
confl. enti n. 1 del 2022). 
    Si tratta della pronuncia con cui le citate Sezioni riunite hanno
accolto  il  ricorso  della  Procura  generale  presso   la   sezione
giurisdizionale d'appello  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
Siciliana  avverso  la  decisione  di  parificazione  del  rendiconto
regionale per l'esercizio  finanziario  2019  delle  Sezioni  riunite
della   Corte   dei   conti   per   la    Regione    Siciliana    (n.
6/2021/SS.RR./PARI), nonostante, nel frattempo, l'Assemblea regionale
siciliana avesse approvato il  rendiconto  generale  per  l'esercizio
finanziario 2019 con la legge della Regione  Siciliana  30  settembre
2021, n. 26 (Approvazione del rendiconto generale della  Regione  per
l'esercizio   finanziario   2019   e   del   rendiconto   consolidato
dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118). 
    La ricorrente  chiede  a  questa  Corte  di  dichiarare  che  non
spettava allo Stato - e per esso alle Sezioni riunite della Corte dei
conti   in   speciale   composizione   -   esercitare   la   funzione
giurisdizionale e, conseguentemente, adottare  la  citata  decisione.
Chiede,  pertanto,  che  siano  annullati  sia  il  dispositivo,  sia
l'intera sentenza. 
    1.1.- L'assunto della Regione Siciliana e'  che,  adottando  tale
decisione, nonostante l'entrata in vigore della legge reg.  Siciliana
n. 26 del 2021, le Sezioni riunite in speciale  composizione  abbiano
violato le attribuzioni costituzionali e statutarie regionali  e,  in
particolare, l'art. 19 del regio decreto legislativo 15 maggio  1946,
n. 455, convertito in legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2
(Approvazione dello statuto della  Regione  siciliana),  che  assegna
all'Assemblea regionale siciliana il compito di approvare  con  legge
il rendiconto  generale  della  Regione.  Sarebbero  inoltre  violati
l'art. 100 del codice di procedura  civile,  poiche'  l'interesse  ad
agire,  condizione  dell'azione,  sarebbe  venuto  meno  proprio  per
effetto dell'entrata in vigore della citata legge regionale, e l'art.
150 del regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  (Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato),  che  postula  l'intangibilita'  del   rendiconto   approvato
dall'Assemblea regionale. 
    Il giudizio di parificazione del rendiconto generale - secondo la
normativa cui la Regione Siciliana ha fatto rinvio  sin  dall'entrata
in vigore della Costituzione, con il  decreto  legislativo  6  maggio
1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte  dei  conti  per  la
Regione  siciliana)  -  costituirebbe  espressione   della   funzione
referente e ausiliaria assegnata alla Corte dei conti  nei  confronti
di  Consiglio  e  Giunta  regionale,  quali   organi   di   indirizzo
politico-amministrativo e di governo regionale. Essa mirerebbe a dare
giuridica  certezza  alle  risultanze  del  bilancio,  contenute  nel
rendiconto  regionale  relativo  all'anno   precedente,   predisposto
dall'amministrazione regionale,  al  fine  di  consentire  all'organo
legislativo   regionale   di   effettuare   il   controllo   politico
sull'operato dell'esecutivo regionale, in sede  di  approvazione  del
medesimo rendiconto con legge. 
    La decisione  di  parifica,  pertanto,  sarebbe  teleologicamente
collegata alla legge  di  approvazione  del  rendiconto,  costituendo
presupposto necessario e ineludibile per pervenire all'intangibilita'
del rendiconto, successivamente e autonomamente approvato dall'organo
legislativo. 
    La pronuncia impugnata con i conflitti in esame, in quanto emessa
a seguito dell'adozione della legge  regionale  di  approvazione  del
rendiconto  da  parte  dell'Assemblea  regionale,  avrebbe,   invece,
illegittimamente inciso sulla  potesta'  legislativa  regionale,  con
effetti vincolanti  sul  contenuto  della  stessa  e  con  potenziali
effetti inibitori dell'efficacia della legge regionale gia' adottata,
analoghi a quelli espressamente previsti dall'art. 1,  comma  7,  del
decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012), convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,  n.
213, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.  39
del 2014. 
    Secondo la ricorrente, sarebbe, inoltre, violato il principio  di
leale collaborazione. 
    La natura collaborativa della funzione esercitata dalla Corte dei
conti in sede di parifica, ausiliaria rispetto  a  quella  esercitata
dall'assemblea  legislativa  regionale,   sarebbe   compromessa   dal
riconoscimento della possibilita' di mettere in discussione, in  sede
di giudizio  contabile  successivo  al  controllo  collaborativo,  le
scelte di autocorrezione dell'ente, gia' operate, peraltro alla  luce
delle indicazioni fornite dalla sezione regionale  di  controllo,  in
sede di approvazione del rendiconto con legge. 
    La ricorrente  ritiene  che  cio'  significherebbe  ammettere  la
possibilita' di una conseguenza sanzionatoria di tali scelte, in sede
giurisdizionale,  in  contrasto  con  l'autonomia  riconosciuta  alle
Regioni. 
    2.- In considerazione della connessione soggettiva e oggettiva  e
dell'identita' delle censure proposte, i  due  ricorsi  (reg.  confl.
enti n. 4 del 2021 e n. 1 del 2022) vanno trattati  congiuntamente  e
decisi con un'unica pronuncia. 
    3.-   Preliminarmente,    deve    dichiararsi    l'ammissibilita'
dell'intervento in giudizio spiegato  personalmente  dal  Procuratore
generale della Corte dei conti. 
    3.1.- Secondo  l'ormai  costante  giurisprudenza  costituzionale,
sebbene nel giudizio per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti,  di
regola, non sia ammessa la  partecipazione  di  soggetti  diversi  da
quelli legittimati a promuovere il conflitto  o  a  resistervi,  «non
puo' escludersi la possibilita' che l'oggetto del conflitto sia  tale
da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di
terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono  dall'esito
del conflitto (sentenze n. 259 del 2019 e n. 107 del 2015;  ordinanza
n. 269 del 2019)» (sentenza n. 90 del 2022). 
    Con  specifico  riguardo  alla  richiesta   di   intervento   del
Procuratore generale della  Corte  dei  conti,  questa  Corte  ne  ha
recentemente affermato l'ammissibilita' nel  caso  in  cui  egli  sia
«parte del giudizio  ordinario,  la  cui  decisione  e'  oggetto  del
conflitto»  (sentenza  n.  90   del   2022),   anche   ove   spiegato
personalmente, senza alcun patrocinio di  avvocato  legittimato  alla
difesa innanzi a questa Corte. La previsione generale  dell'art.  20,
secondo comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale)  va,
infatti, interpretata nel senso che per  gli  organi  dello  Stato  e
delle Regioni non e' richiesta una difesa professionale, a differenza
di quanto e' specificamente previsto per  il  Governo,  rappresentato
dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono
affidare la propria rappresentanza  e  difesa  soltanto  ad  avvocati
abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (sentenze n.
90 del 2022, n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013; ordinanza n.  136  del
2018). 
    Nella specie, il Procuratore generale presso la Corte  dei  conti
e' parte del giudizio delle Sezioni riunite della Corte dei conti  in
speciale composizione, la cui decisione  e'  oggetto  di  entrambi  i
giudizi  per  conflitto.  L'esito  di  questi  ultimi   e',   quindi,
indiscutibilmente suscettibile di incidere sul  potere  del  pubblico
ministero  contabile  di  agire  in  giudizio  per  la  tutela  degli
interessi dell'intera  collettivita'  alla  corretta  gestione  delle
risorse pubbliche e, in specie, sul potere di impugnare la  decisione
di parificazione del rendiconto generale  regionale,  adottata  dalla
sezione regionale di controllo, che  si  ritenga  lesiva  dei  citati
interessi. Deve, pertanto,  essergli  consentito  di  far  valere  le
proprie ragioni personalmente, nel giudizio di fronte a questa Corte. 
    4.- Ancora in linea preliminare, occorre esaminare  le  eccezioni
di  inammissibilita'  del  ricorso  sollevate  dal   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato   e   difeso   in   giudizio
dall'Avvocatura generale dello Stato, e dalla Procura generale  della
Corte dei conti interveniente. 
    4.1.-  E'  eccepita,  in  primo  luogo,  dalla  difesa   statale,
l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi per carenza di interesse. 
    La decisione impugnata sarebbe  meramente  applicativa  dell'art.
11, comma  6,  lettera  e),  dell'Allegato  1  (Codice  di  giustizia
contabile) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174  (Codice  di
giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124) che prevede il sindacato  giurisdizionale  sulle
delibere delle Sezioni regionali di controllo, fra cui  rientrano  le
decisioni di parificazione  del  rendiconto  generale  regionale,  da
parte delle  Sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  in  speciale
composizione, norma non impugnata dinanzi a questa Corte. 
    L'assunto   dell'Avvocatura   generale   dello   Stato   e'   che
dall'eventuale accoglimento dei ricorsi  promossi  per  conflitto  di
attribuzione fra enti non potrebbe derivare  l'effetto  voluto  dalla
ricorrente, vale a dire la  rimozione  delle  norme  processuali  che
radicano il potere giurisdizionale delle Sezioni riunite della  Corte
dei conti in speciale composizione, che  costituirebbero  l'effettivo
oggetto di contestazione da parte della Regione. 
    Un  simile  effetto  si  sarebbe   potuto   produrre   solo   ove
quest'ultima  avesse  tempestivamente  impugnato,  dinanzi  a  questa
Corte, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi
promosso  in  via  principale,  la  citata  norma  del  codice  della
giustizia contabile o avesse chiesto al giudice a quo  di  sollevare,
in via incidentale, questione di  legittimita'  costituzionale  della
medesima. 
    4.1.1.- L'eccezione e' priva di fondamento. 
    Dal tenore del ricorso - ulteriormente confermato  dalla  memoria
depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica - emerge che  oggetto
di contestazione dei giudizi promossi dalla Regione Siciliana non  e'
il potere di impugnativa previsto dall'art. 11, comma 6, lettera  e),
cod. giust. contabile, di cui la  decisione  impugnata  costituirebbe
mera attuazione, ma solo la circostanza  dell'adozione  della  citata
decisione da parte delle Sezioni riunite della  Corte  dei  conti  in
speciale  composizione,  di  accoglimento  dell'impugnativa  promossa
avverso la decisione di parificazione,  a  seguito  dell'approvazione
del rendiconto generale regionale relativo all'esercizio  finanziario
2019 con la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021. 
    La  Regione,  infatti,  osserva  che  la  giustiziabilita'  delle
delibere  di   parifica   era   stata   riconosciuta,   ancor   prima
dell'adozione del gia' citato  codice,  dalla  stessa  giurisprudenza
contabile, che ne aveva ravvisato il fondamento nel riconoscimento di
un collegamento tra la funzione di controllo affidata alla Corte  dei
conti dall'art. 100 Cost. con quella giurisdizionale attribuita  alla
medesima  dall'art.  103,  terzo  comma,  Cost.  Essa  aveva  inoltre
riscontrato la necessita' di prevedere uno  strumento  di  tutela  di
fronte alla potenziale  lesivita',  immediata  e  concreta,  rispetto
all'ente  territoriale  interessato,  delle  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo (Corte dei  conti,  sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione, sentenza 15 dicembre  2017,
n. 44/2017/EL; vedi gia' Corte dei conti,  sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione, sentenza 28 luglio 2014, n.
27/2014/EL). 
    L'art. 11, comma 6, lettera e), cod.  giust.  contabile  sarebbe,
pertanto, una «norma a carattere  ricognitivo,  positivizzante  della
pregressa elaborazione giurisprudenziale» (Corte dei  conti,  sezioni
riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n.
44/2017/EL), la' dove riconosce la possibilita' di attivare,  dinanzi
alle  Sezioni   riunite   in   sede   giurisdizionale   in   speciale
composizione, ricorso avverso le deliberazioni di parifica. 
    La  pretesa  indebita  interferenza  dell'organo   di   giustizia
contabile sulle  attribuzioni  legislative  dell'Assemblea  regionale
siciliana dipenderebbe piuttosto dalla circostanza che la sentenza e'
intervenuta dopo l'approvazione  del  rendiconto  generale  da  parte
della medesima assemblea, allorquando, secondo la Regione,  sarebbero
venuti  meno   i   presupposti   per   l'esercizio   della   funzione
giurisdizionale da parte delle Sezioni riunite. 
    Sulla base dell'assunto che la decisione di parifica  costituisce
momento conclusivo dell'attivita' di controllo svolta  dalla  sezione
regionale  di  controllo  e  funge  da   presupposto   necessario   e
ineludibile  per   pervenire   all'intangibilita'   del   rendiconto,
successivamente ed autonomamente approvato  dall'organo  legislativo,
la ricorrente ritiene che, nella specie, la pronuncia impugnata con i
ricorsi in esame sovverta il rapporto di  strumentalita'  tipico  del
giudizio di parifica. 
    Secondo la Regione, una decisione sull'impugnativa della parifica
che  non  preceda,  come  dovrebbe,  ma  segua   l'approvazione   del
rendiconto generale da parte dell'assemblea  legislativa  sarebbe  in
contrasto con la natura ausiliaria propria del giudizio  di  parifica
rispetto all'approvazione del rendiconto e lesiva dell'intangibilita'
di quest'ultimo in quanto suscettibile di produrre effetti erga omnes
contrari alla legge regionale. 
    Risulta,  dunque,  evidente  che  la  denunciata  lesione   delle
attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione  e'  ravvisata
nell'adozione della decisione di cui alla sentenza n. 20/2021/DELC da
parte delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte  dei
conti, a seguito dell'entrata in  vigore  della  legge  regionale  di
approvazione  del  rendiconto  2019.  L'eventuale  accoglimento   dei
ricorsi per conflitto, comportando la rimozione  di  tale  decisione,
soddisferebbe, quindi, la richiesta della ricorrente. 
    4.2.- Un'ulteriore eccezione di inammissibilita' dei  ricorsi  e'
sollevata, sia dalla difesa statale,  sia  dal  Procuratore  generale
della Corte dei conti, sull'assunto che essi difetterebbero  di  tono
costituzionale. 
    La difesa statale sostiene che essi siano volti  a  censurare  un
mero error in procedendo e cioe' che la decisione impugnata, con  cui
le Sezioni riunite della Corte dei  conti  in  speciale  composizione
hanno deciso nel merito sull'impugnativa proposta, sia stata adottata
in carenza di interesse ad agire  (art.  100  cod.  proc.  civ.).  La
Regione  avrebbe,  in  altri  termini,  impiegato  il  conflitto   di
attribuzione fra enti quale mezzo improprio di censura dell'esercizio
della funzione giurisdizionale da parte del giudice contabile. 
    Il  Procuratore  generale  della  Corte  dei  conti,  in  specie,
denuncia che oggetto dei ricorsi per  conflitto  siano  questioni  di
giurisdizione, in quanto tali estranee all'ambito di operativita' dei
conflitti fra enti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, della legge
n. 87 del 1953. 
    4.2.1.- Anche tale eccezione e' priva di fondamento. 
    Di recente questa Corte, proprio con riferimento a  un  conflitto
promosso da una Regione avverso una sentenza della Corte  dei  conti,
ha  ribadito  la  propria  costante  giurisprudenza  secondo  cui  «i
conflitti di attribuzione  innescati  da  atti  giurisdizionali  sono
ammissibili allorquando e' contestata in  radice  l'esistenza  stessa
del  potere  giurisdizionale  nei  confronti  del  ricorrente  e  non
ipotetici errores  in  iudicando,  valendo,  per  questi  ultimi,  "i
consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle  diverse
giurisdizioni" (sentenza n. 224 del 2019)» (sentenza n. 90 del  2022;
in senso analogo, sentenze n. 22 del 2020, n. 2 del 2018, n. 235 e n.
107 del 2015). 
    Nella specie, la  Regione  Siciliana,  con  entrambi  i  ricorsi,
chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato  -  e
per  esso  alla  Corte  dei   conti,   sezioni   riunite,   in   sede
giurisdizionale, in speciale composizione - una volta  approvato  con
legge  regionale  il  rendiconto  generale  regionale  per  il  2019,
«l'esercizio della funzione giurisdizionale» e, conseguentemente,  il
potere  di  adottare  la  decisione  di  cui  al   dispositivo   reso
all'udienza  del  7  ottobre   2021,   nonche'   alla   sentenza   n.
20/2021/DELC. 
    Considerata  la  natura   della   decisione   di   parificazione,
ausiliaria e strumentale all'esercizio della funzione legislativa, la
Regione ritiene che, una volta adottata la legge reg. Siciliana n. 26
del 2021 di approvazione del rendiconto  generale  2019,  sia  venuto
meno ogni residuo spazio per l'esercizio del  potere  giurisdizionale
connesso all'attivita' di parificazione della Corte dei conti. 
    La circostanza che le Sezioni riunite, nonostante la sopravvenuta
entrata  in  vigore  della  citata  legge  regionale,  piuttosto  che
dichiarare  improcedibile  l'impugnativa,   abbiano   esercitato   la
funzione giurisdizionale, adottando la decisione  impugnata,  avrebbe
determinato  l'illegittima  invasione  della  sfera  di  attribuzione
legislativa che lo statuto speciale riserva  all'Assemblea  regionale
siciliana. 
    E', in sostanza, contestata in radice la sussistenza  stessa  del
potere giurisdizionale delle Sezioni riunite della Corte dei conti in
speciale composizione, all'indomani dell'adozione della  gia'  citata
legge reg. Siciliana n. 26 del 2021. Cio',  peraltro,  e'  confermato
dall'assunto del Procuratore  generale  che,  pur  sostenendo  che  i
conflitti ineriscono a questioni di giurisdizione, ne  individua  poi
l'oggetto nella denunciata  insussistenza  del  potere  di  controllo
giurisdizionale delle citate Sezioni riunite sulla legge regionale di
approvazione del rendiconto. 
    In armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte,  deve,
pertanto, riconoscersi la sussistenza  del  tono  costituzionale  dei
conflitti in esame. La Regione ricorrente non lamenta,  infatti,  una
lesione  qualsiasi,  ma  una  lesione  di  una  propria  attribuzione
costituzionale (sentenze n. 90 e n. 26 del 2022, n. 22 del  2020,  n.
28 del 2018 e n. 87 del 2015), per effetto di un atto - la  decisione
delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione
- imputabile allo Stato,  diretto  a  esprimere,  in  modo  chiaro  e
inequivoco, la pretesa di esercitare una  data  competenza,  in  modo
tale da  determinare  la  menomazione  della  sfera  di  attribuzione
costituzionale del ricorrente (sentenza n. 259 del 2019). 
    5.- Nel merito, i ricorsi non sono fondati. 
    5.1.- Questa Corte, sin da tempo risalente, ha ravvisato i tratti
salienti del giudizio di parificazione del rendiconto generale  dello
Stato, affidato alla Corte dei conti e disciplinato dagli articoli da
39 a 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214  (Approvazione  del
testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti),  nelle  forme  della
giurisdizione contenziosa,  quindi,  in  particolare,  nella  «previa
trattazione  in  udienza  pubblica,   con   la   partecipazione   del
procuratore   generale,   in   contraddittorio   dei   rappresentanti
dell'Amministrazione» (sentenza n. 121 del 1966). 
    Tali caratteri erano stati delineati in coerenza con l'originaria
funzione, assegnata a questo giudizio, in  specie  dall'art.  39  del
citato  r.d.  n.  1214  del  1934,  di  controllo  e  garanzia  della
conformita' alla legge di bilancio dei risultati  di  amministrazione
(in termini di  entrate  e  di  spese),  funzione  che  era  gia'  da
intendersi  preliminare,  ma  anche  separata  e  distinta,  rispetto
all'approvazione con legge del rendiconto governativo,  riservata  al
Parlamento, nell'esercizio del suo autonomo  potere  di  controllo  e
indirizzo politico (ancora, sentenza n. 121 del 1966). 
    I medesimi  tratti  sono  stati  presto  estesi  al  giudizio  di
parificazione del rendiconto generale  introdotto  nelle  Regioni  ad
autonomia speciale. Cosi' e' accaduto nella  Regione  Siciliana,  per
effetto dell'adozione delle norme di attuazione statutaria di cui  al
decreto legislativo n. 655 del 1948, che espressamente rinviano  agli
articoli da 39 a 41 del citato r.d. n. 1214 del 1934. 
    Successivamente, la legge di revisione costituzionale  20  aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale), che ha introdotto il principio dell'equilibrio
tendenziale del bilancio, ha definito - con  le  connesse  discipline
attuative - i fondamenti della legalita' costituzionale-finanziaria. 
    In vista dell'obiettivo di «assicurare effettivita'  al  rispetto
di  piu'  vincolanti  parametri  finanziari,  integrati  da  principi
enucleabili dal diritto europeo»  (sentenza  n.  244  del  2020),  il
decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n.
213,  ha  introdotto  disposizioni  volte  al   rafforzamento   della
partecipazione della Corte dei  conti  al  controllo  sulla  gestione
finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria e,  in  particolare,
all'art. 1, comma 5, ha esteso alle medesime il giudizio di  parifica
dei rendiconti regionali generali, sul modello delineato dagli  artt.
39 e 40 del r.d. n. 1214 del 1934. 
    L'attribuzione alla Corte  dei  conti,  in  specie  alle  Sezioni
regionali di controllo, in sede di parifica dei rendiconti regionali,
del compito di verificare il rispetto di parametri  normativi,  anche
costituzionali, in vista della tutela della stabilita' finanziaria  e
degli stessi enti controllati, ha coinciso con  il  rafforzamento  di
quei caratteri del procedimento che lo  hanno  reso  «ascrivibile  al
novero dei "controlli di legittimità-regolarita'"  (sentenza  n.  101
del 2018)» (sentenza n. 189 del 2020). Questa  Corte  ha  individuato
tali  caratteri  essenzialmente  nelle  forme   della   giurisdizione
contenziosa, quindi nella possibilita' di impugnare la decisione resa
dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite  in
speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma  6,  lettera  e),
cod.  giust.  contabile.  Cio'  in  considerazione  della  potenziale
lesivita' delle decisioni di parificazione delle Sezioni regionali di
controllo   nei   confronti   degli   stessi   enti   controllati   e
dell'eventualita'  che  l'interesse   alla   legalita'   finanziaria,
perseguito   dall'ente   controllante,   connesso   a   quello    dei
contribuenti, ove distinto e  divergente  dall'interesse  degli  enti
controllati, possa essere illegittimamente sacrificato  (sentenze  n.
196 del 2018 e n. 89 del 2017). 
    Lo  stretto  collegamento  tra  le  fasi  del   procedimento   di
parificazione  -  controllo  e  impugnativa  -  e'  condiviso   dalla
giurisprudenza contabile. Quest'ultima  -  sul  fondamento  dell'art.
103, secondo comma, Cost. - ha riconosciuto la piena  coerenza  della
giurisdizione delle Sezioni riunite in  speciale  composizione  sulle
delibere di parificazione delle Sezioni regionali di controllo con il
sistema vigente, la' dove assegna alla  stessa  Corte  dei  conti  la
giurisdizione esclusiva in materia di contabilita'  pubblica,  «quale
elemento complementare delle funzioni  di  controllo  in  un  disegno
volto a garantire maggiore effettivita' ai controlli,  esterni  sulle
autonomie territoriali» (Corte dei conti,  sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione,  sentenza  n.  44/2017/EL),
resi dalla stessa Corte. 
    5.2.-  Da  quanto   detto   devono   trarsi   alcune   necessarie
conseguenze. 
    La configurazione della decisione di parifica -  quale  risultato
dell'esercizio  di  una  funzione  di  controllo-garanzia,  a   esito
dicotomico   (parifica/non   parifica),   cui   accede    l'eventuale
impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformita' dei
fatti  di  gestione  rappresentati  nel  rendiconto  al  diritto  del
bilancio e, in specie, ai principi della legalita' costituzionale  in
tema di finanza pubblica - induce a escludere  che  l'adozione  della
legge   regionale   di   approvazione   del   rendiconto   da   parte
dell'assemblea regionale  possa  costituire  ostacolo  all'emanazione
della decisione con cui si accerta, a  seguito  dell'impugnativa,  la
legittimita'/regolarita' di quei fatti. 
    Come questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare,  «le  sfere
di competenza della Regione e della Corte  dei  conti  si  presentano
distinte e non confliggenti» (sentenza  n.  72  del  2012).  Infatti,
l'una  consiste  nel  controllo  politico  da  parte   dell'assemblea
legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo,  illustrate  nel
rendiconto, l'altra nel  controllo  di  legittimita'/regolarita'  (la
"validazione")  del  risultato  di  amministrazione  e  cioe'   delle
«risultanze  contabili  della  gestione  finanziaria  e  patrimoniale
dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del  2015)  su  cui  si
basa  il  rendiconto,  alla  luce  dei  principi  costituzionali   di
stabilita' finanziaria. 
    Quest'ultimo controllo,  riservato  al  giudice  contabile  quale
organo  di  garanzia  della  legalita'  nell'utilizzo  delle  risorse
pubbliche, non  puo'  arrestarsi  per  il  sopravvenire  della  legge
regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in  quanto
strumentale ad assicurare il  rispetto  dei  precetti  costituzionali
sull'equilibrio di bilancio. Esso, al contempo,  non  puo'  in  alcun
modo incidere sulla potesta' legislativa che la  Costituzione  e  gli
statuti speciali, nel caso delle Regioni ad autonomia  speciale  come
la Regione Siciliana, attribuiscono alle assemblee regionali.  Queste
ultime  esercitano  la  propria  competenza  legislativa  «in   piena
autonomia politica, senza che organi a ess[e]  estranei  possano  ne'
vincolarla  ne'  incidere  sull'efficacia  degli  atti  che  ne  sono
espressione (salvo,  beninteso,  il  sindacato  di  costituzionalita'
delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale)» (sentenza
n. 39 del 2014). 
    L'accertamento  della   irregolarita'/illegittimita'   dei   dati
contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle
Sezioni riunite in speciale composizione, ha l'effetto di  mettere  a
disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti  che
riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul
suo ciclo, in modo tale  che  il  medesimo  ente  possa  decidere  di
intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci  di
previsione  e  rendicontazioni,  in  linea  con   il   principio   di
continuita' del bilancio. 
    Tanto piu' in considerazione della natura di «bene pubblico»  del
bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare
e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla  gestione  delle
risorse della collettivita' e a svelarne la rispondenza  ai  principi
costituzionali. 
    Se  l'ente  territoriale  dovesse  ritenere   di   non   adottare
interventi  correttivi,  potranno,   in   ipotesi,   determinarsi   i
presupposti  per  un'eventuale  impugnativa  della  legge   regionale
davanti a questa Corte, in via principale, su  ricorso  del  Governo,
ovvero in via incidentale da parte della medesima  sezione  regionale
di controllo o  delle  Sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  in
speciale composizione in sede di parifica del  successivo  rendiconto
generale,  qualora  si  ritenga  che  il  discostamento   da   quanto
certificato dalla Corte dei  conti  sia  idoneo  a  pregiudicare  gli
equilibri di bilancio e i principi di  stabilita'  finanziaria  posti
dai precetti costituzionali. 
    5.3.- Tanto premesso, risulta evidente  che  la  decisione  delle
Sezioni riunite della  Corte  dei  conti  in  speciale  composizione,
impugnata con i  due  ricorsi  in  esame,  non  interferisce  con  la
competenza che l'art. 19 dello  statuto  reg.  Siciliana  attribuisce
all'Assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale
della Regione e, dunque,  non  determina  alcuna  lesione  delle  sue
attribuzioni, ne' vulnera il principio di leale collaborazione. 
    Tale  decisione  non  spiega,  infatti,  il   lamentato   effetto
conformativo sulla legge regionale di  approvazione  del  rendiconto,
poiche' essa non incide sul suo contenuto, ne' sulla  sua  efficacia.
Opposto - e per questo dichiarato costituzionalmente illegittimo  con
la gia' citata sentenza n.  39  del  2014  -  era  il  caso  previsto
dall'art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito. 
    Deve dunque ribadirsi che oggetto specifico della decisione delle
Sezioni riunite in speciale composizione non e' la legge regionale di
approvazione del rendiconto, ma il  risultato  di  amministrazione  e
cioe' i saldi  contabili  che  lo  rappresentano  in  un  determinato
momento.  Pertanto,  non  si  determina  alcuna  sovrapposizione  tra
l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale  composizione,
inerente   alla   legittimita'/correttezza   degli   specifici   dati
contabili, e  la  legge  regionale  di  approvazione  del  rendiconto
generale, da intendersi quale  adempimento  essenziale  in  relazione
alla responsabilita' nei  confronti  degli  elettori  e  degli  altri
portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49  del  2018).
La rendicontazione - questa Corte ha inoltre affermato -  costituisce
«presupposto fondamentale del circuito democratico  rappresentativo»,
in quanto assicura «ai membri della collettivita' la cognizione delle
modalita' [di impiego delle risorse e [de]i risultati  conseguiti  da
chi e' titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184  del  2016)»
(sentenza n. 18 del 2019). 
    Peraltro, nel caso in esame, i  motivi  dell'impugnativa  davanti
alle Sezioni riunite in speciale composizione, ex art. 11,  comma  6,
lettera e), codice giust. contabile, riguardano due  specifiche  voci
su cui le Sezioni riunite per la Regione Siciliana,  nella  decisione
di  parificazione  impugnata   (n.   6/2021/SS.RR./PARI),   resa   in
attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 655 del 1948,  avevano  rilevato
eccezioni tali da non consentirne la parifica. 
    Si trattava, in altri termini, di risultanze contabili su cui non
era intervenuta la parifica da  parte  delle  Sezioni  riunite  della
Regione Siciliana. 
    Si  deve,  inoltre,  sottolineare   che   l'Assemblea   regionale
siciliana ha tempestivamente e volontariamente provveduto, in sede di
assestamento  del  bilancio,  attuato  con  la  legge  della  Regione
Siciliana 26 novembre 2021,  n.  30  (Assestamento  del  Bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  finanziario  2021  e  per  il  triennio
2021/2023), a  recepire  i  rilievi  svolti,  in  prima  istanza,  in
particolare in  relazione  all'eccezione  formulata  nella  decisione
6/2021/SS.RR./PARI con riferimento alla non corretta  quantificazione
dell'accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Cio' ha inteso fare in vista dell'obiettivo di  realizzare  politiche
pluriennali di gestione delle risorse  pubbliche  e  di  risanamento,
coerenti con i principi costituzionali dell'equilibrio tendenziale di
bilancio e di stabilita' finanziaria, che  implicano  dati  contabili
veridici e corretti. 
    5.4.- In conclusione, si deve dichiarare che spettava allo  Stato
-  e  per  esso  alla  Corte  dei  conti,  sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale, in speciale composizione -  esercitare  la  funzione
giurisdizionale  e  conseguentemente  adottare  la   decisione   resa
pubblica, all'udienza del 7 ottobre, con la lettura del  dispositivo,
e poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata in  data  17
dicembre 2021, in relazione al ricorso proposto ex art. 11, comma  6,
lettera e), cod. giust. contabile, dalla Procura generale  presso  la
sezione giurisdizionale  d'appello  della  Corte  dei  conti  per  la
Regione Siciliana avverso la decisione  di  parifica  del  rendiconto
della  Regione   Siciliana   (n.   6/2021/SS.RR./PARI),   a   seguito
dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 26 del  2021  di
approvazione del  rendiconto  generale  per  l'esercizio  finanziario
2019. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara che spettava allo Stato - e  per  esso  alla  Corte  dei
conti,  sezioni  riunite  in  sede   giurisdizionale,   in   speciale
composizione   -   esercitare   la   funzione    giurisdizionale    e
conseguentemente adottare la decisione resa pubblica, all'udienza del
7 ottobre 2021, con la lettura del dispositivo, e poi emessa  con  la
sentenza n. 20/2021/DELC, depositata  in  data  17  dicembre  2021  e
notificata  dall'Ufficio  di  Procura  generale  presso  la   Sezione
giurisdizionale  d'appello  per  la  Regione  Siciliana  in  data  21
dicembre 2021, in relazione al ricorso n.  740/SR/DELC,  proposto  ex
art. 11, comma 6, lettera e), dell'Allegato 1  (Codice  di  giustizia
contabile) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice  di
giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n.  124),  dalla  Procura  generale  presso  la  sezione
giurisdizionale d'appello  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
Siciliana avverso la  decisione  di  parifica  del  rendiconto  della
Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.RR./PARI) resa dalle Sezioni  riunite
della  Corte  dei  conti  per  la  Regione   Siciliana,   a   seguito
dell'entrata  in  vigore  della  legge  della  Regione  Siciliana  30
settembre 2021, n. 26 (Approvazione  del  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato
dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI