N. 220 ORDINANZA 6 - 25 ottobre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Misure urgenti per evitare la diffusione del  COVID-19
  - Divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria  abitazione  o
  dimora per le persone  sottoposte  alla  misura  della  quarantena,
  applicata dal Sindaco quale  autorita'  sanitaria  locale,  perche'
  risultate  positive  al  virus,  senza   che   tale   provvedimento
  amministrativo sia preceduto o seguito da alcuna forma di controllo
  giurisdizionale, neppure nelle forme del giudizio di  convalida  ex
  post  dell'operato  dell'autorita'  amministrativa   -   Denunciata
  violazione della riserva di giurisdizione in  materia  di  liberta'
  personale - Manifesta infondatezza della questione. 
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 22 maggio 2020, n. 35, artt. 1, comma 2, lettera e),  e
  4, comma 6, questione traslata sugli artt. 1, comma 6, e  2,  comma
  3, del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74. 
- Costituzione, art. 13. 
(GU n.43 del 26-10-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2, lettera e), e 4, comma 4 [recte: comma 6],  del  decreto-legge  25
marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 22 maggio 2020, n. 35,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Aosta, sezione penale, nel procedimento penale a carico di M. Y., con
ordinanza del 19 novembre  2021,  iscritta  al  n.  19  del  registro
ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 5  ottobre  2022  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Aosta, sezione penale, con
ordinanza del 19 novembre 2021 (reg. ord. n. 19 del  2022),  solleva,
in  riferimento  all'art.  13  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e  4,
comma 4 [recte: comma 6], del decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19
(Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020,
n. 35; 
    che il censurato art. 1,  comma  2,  lettera  e),  stabilisce  il
«divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione  o  dimora
per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal
sindaco quale autorita' sanitaria locale, perche' risultate  positive
al virus», ove tale misura sia adottata ai sensi del successivo  art.
2; 
    che l'art. 4, comma 6, del medesimo d.l. n. 19 del 2020, aggiunge
che «[s]alvo che il fatto costituisca  violazione  dell'articolo  452
del codice penale o comunque piu' grave reato,  la  violazione  della
misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7»; 
    che  il  giudice  rimettente  riferisce  di  dover  giudicare  un
imputato tratto a giudizio in relazione  alla  contravvenzione  cosi'
punita, perche' tale persona, «pur essendo risultato positivo al test
per il contagio al virus COVID-19 [sic] ed essendo stato destinatario
delle ordinanze nn. 154 e 155 del  2020  emesse  dal  sindaco  di  La
Thuile»,  «si  allontanava  dal  proprio  domicilio   nonostante   la
persistente positivita' al virus»; 
    che sarebbe percio' palese  la  rilevanza  della  questione,  che
investe la legittimita' costituzionale della norma incriminatrice; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza,  il  giudice  a  quo
osserva che l'istituto della quarantena per il malato  restringerebbe
la liberta' personale tutelata dall'art. 13 Cost., in assenza di atto
motivato dell'autorita' giudiziaria, oppure di convalida da parte  di
quest'ultima, in violazione della riserva di giurisdizione; 
    che il rimettente, dopo avere preso in  esame  la  giurisprudenza
costituzionale  relativa  all'art.  13  Cost.,  sottolinea   che   la
quarantena impone una rigida restrizione, perche' priva di eccezioni,
«neppure per provvedere alle fondamentali esigenze di vita»; 
    che tale «assolutezza» dovrebbe  comportare  che  la  misura  sia
ascritta   all'art.   13   Cost.,   al   pari   di   altre   previste
dall'ordinamento, vale a dire: a) quelle di cui agli artt. 380, 381 e
384, commi 1 e 2, del codice di procedura penale; b) il trattenimento
dello straniero presso un centro di permanenza, ai sensi dell'art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello  straniero);  c)  il  trattamento  sanitario
obbligatorio,  in  relazione  alla  legge  13  maggio  1978,  n.  180
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori) e  agli
artt. 33 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione
del servizio sanitario nazionale); 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o  non
fondata; 
    che l'Avvocatura ritiene che la misura alla quale  e'  sottoposto
chi risulti positivo al virus va ricondotta alla sfera della liberta'
di circolazione, anziche' all'art. 13 Cost., ed  eccepisce  anzitutto
la inammissibilita' della questione per tale ragione; 
    che, aggiunge l'Avvocatura, le  norme  censurate  introdurrebbero
una legittima  limitazione  alla  liberta'  di  circolazione  di  cui
all'art. 16 Cost.; 
    che, infatti,  la  restrizione  avrebbe  carattere  lieve  e  non
comprometterebbe la dignita'  della  persona,  sottoponendola  ad  un
trattamento degradante; 
    che il divieto di mobilita' previsto dalle disposizioni censurate
sarebbe percio' una misura limitativa della liberta' di circolazione; 
    che  l'assenza  di  ogni  carattere  coercitivo  e  di  finalita'
terapeutiche renderebbe, inoltre, improprio  il  riferimento  operato
dal rimettente al trattamento sanitario obbligatorio; 
    che il legislatore, a parere dell'Avvocatura, avrebbe  introdotto
in definitiva una misura di carattere necessario e proporzionato alla
gravita' della pandemia. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Aosta, sezione  penale,
con ordinanza del 19 novembre  2021  (reg.  ord.  n.  19  del  2022),
solleva, in riferimento all'art. 13 Cost., questione di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2,  lettera  e),  e  4,  comma  4
[recte: comma 6], del d.l. n. 19 del 2020, come convertito; 
    che le disposizioni censurate sanzionano penalmente  la  condotta
di chi, risultato  positivo  al  virus  che  genera  il  COVID-19,  e
sottoposto per tale ragione alla misura della quarantena da parte del
sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione; 
    che il rimettente giudica M. Y. imputato di tale reato; 
    che, a parere del giudice a quo, la misura della quarantena,  per
chi sia risultato positivo  al  virus,  reca  una  restrizione  della
liberta' personale, tutelata dall'art. 13 Cost.; 
    che,  di  conseguenza,  tale  misura  sarebbe  costituzionalmente
illegittima, in quanto sottratta  dal  legislatore  alla  riserva  di
giurisdizione; 
    che  non  e'  fondata  l'eccezione  di   inammissibilita'   della
questione  proposta  dall'Avvocatura  dello  Stato,  sulla  base  del
rilievo per  il  quale  la  quarantena  limiterebbe  la  liberta'  di
circolazione preservata dall'art. 16 Cost.; 
    che, infatti, si  tratta  di  un  profilo  che  non  coinvolge  i
requisiti  di  ammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, ma il merito di essa; 
    che dall'ordinanza di rimessione emerge che il  fatto  contestato
all'imputato sarebbe stato commesso il 1° gennaio 2021; 
    che, di conseguenza, esso non e' soggetto ratione  temporis  alle
disposizioni censurate, ma agli artt. 1, comma 6, e 2, comma  3,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  (Ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74; 
    che, in ragione della sostanziale identita'  delle  norme  e  del
contesto normativo in cui esse si collocano, la imprecisa indicazione
della disposizione indubbiata non incide sulla  ammissibilita'  della
questione (sentenza n. 14 del 2019); 
    che quest'ultima va percio' traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2,
comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito; 
    che, con sentenza n. 127 del 2022, questa Corte, pronunciando  su
tali  disposizioni,  ha  gia'  ritenuto  non  fondato  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale cosi' prospettato, dopo avere escluso che
avesse rilievo il sopravvenuto art. 4, comma 1, del decreto-legge  24
marzo 2022, n. 24 (Disposizioni  urgenti  per  il  superamento  delle
misure di contrasto alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
conseguenza della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e  altre
disposizioni in materia sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 19 maggio 2022, n. 52; 
    che, con la pronuncia appena citata,  si  e'  osservato  che  «la
misura della  cosiddetta  quarantena  obbligatoria  e'  istituto  che
limita la liberta' di circolazione, anziche' restringere la  liberta'
personale», in quanto «non viene direttamente accompagnato da  alcuna
forma di coercizione fisica, ne' in fase  iniziale,  ne'  durante  la
protrazione di esso per il corso della malattia»,  e  «non  determina
alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto»; 
    che il rimettente non  adduce  alcun  argomento  utile  in  senso
contrario; 
    che, in particolare, e' improprio il riferimento alle  misure  di
cui agli artt. 380, 381 e 384 cod. proc. pen., al trattenimento dello
straniero presso un centro di permanenza, ai sensi dell'art.  14  del
d.lgs. n. 286 del 1998 e al trattamento  sanitario  obbligatorio,  in
relazione alla legge n. 180 del 1978 e agli artt. 33 e seguenti della
legge n. 833 del 1978; 
    che, infatti, si tratta di ipotesi accomunate dall'impiego  della
coercizione fisica nei riguardi di chi e' soggetto  a  simili  misure
(sentenze n. 22 del 2022 e n. 105 del 2001); 
    che, pertanto, mentre l'applicazione di queste ultime deve essere
assistita  dalle  garanzie  proprie  dell'art.  13   Cost.,   analoga
conclusione e' erronea, quanto alla quarantena obbligatoria imposta a
chi sia positivo al test di rilevazione  del  virus  che  cagiona  il
COVID-19; 
    che,   in   definitiva,   la   questione   di   legittimita'   e'
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte  costituzionale,  quest'ultimo  nel   testo   vigente   ratione
temporis. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 22 maggio  2020,  n.  35,  traslata  sugli
artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.
33   (Ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in  riferimento  all'art.  13
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Aosta, sezione penale,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA