N. 253 SENTENZA 18 ottobre - 20 dicembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Molise -
  Istituzione di una "Area quadri" - Riconoscimento di  un'indennita'
  annuale, integrativa del trattamento retributivo - Violazione della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento
  civile e del principio di copertura delle  spese  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7, art. 29-bis. 
- Costituzione, artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 117,  commi
  secondo, lettera l), e terzo. 
(GU n.51 del 21-12-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29-bis
della legge della Regione Molise 8 aprile 1997,  n.  7  (Norme  sulla
riorganizzazione dell'amministrazione regionale  secondo  i  principi
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29),  promosso
dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il  Molise,
nel giudizio di parificazione del rendiconto  della  Regione  Molise,
per l'esercizio finanziario 2020, con ordinanza del 20 dicembre 2021,
iscritta al n. 226 del registro ordinanze  2021  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  5,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  18  ottobre  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Molise; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 20 dicembre 2021  (reg.  ord.  n.  226  del
2021), la Corte dei conti, sezione  regionale  di  controllo  per  il
Molise, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  81,  quarto  comma
(attuale terzo comma), 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera
l),  e  terzo,  della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis della legge della  Regione  Molise  8
aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione  dell'amministrazione
regionale secondo i principi  stabiliti  dal  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29). 
    1.1.- La Sezione rimettente rappresenta di  aver  analizzato,  in
sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'anno
2020, il capitolo di spesa del  bilancio  n.  4007  ("Indennita'  per
personale incaricato di funzioni amministrative - Risorsa libera") su
cui gravano gli oneri determinati  dalla  indennita'  corrisposta  al
personale dell'area quadri prevista dall'art. 29-bis della legge reg.
Molise n. 7 del 1997. 
    1.2.- Il predetto articolo  e'  stato  inserito  in  quest'ultima
dall'art. 11 della legge della Regione Molise 28 maggio  2002,  n.  6
(Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 8 aprile 1997, n.  7,
concernente:  "Norme  sulla   riorganizzazione   dell'Amministrazione
regionale secondo i principi  stabiliti  dal  Decreto  Legislativo  3
febbraio 1993, n. 29" e 27 gennaio 1999, n.  2,  concernente:  "Norme
sull'autonomia organizzativa, funzionale e  contabile  del  Consiglio
Regionale"), e modificato dagli artt. 1 e 2 della legge della Regione
Molise 26 settembre 2005, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale dell'8 aprile 1997,  n.  7,  come  modificata  dalla  legge
regionale 28 maggio 2002,  n.  6),  dall'art.  1  della  legge  della
Regione Molise 29 agosto  2006,  n.  22  (Modifiche  ed  integrazioni
all'articolo 2 della legge regionale 26  settembre  2005,  n.  30)  e
dagli artt. 1 e 2 della legge delle Regione Molise 2 ottobre 2006, n.
33 (Ulteriori modifiche  all'articolo  2  della  legge  regionale  26
settembre 2005, n. 30). 
    Il censurato art. 29-bis dispone, al comma 1, la  istituzione  di
un'apposita area quadri del  personale  regionale,  che  comprende  i
dipendenti di categoria "D" cui sono assegnate specifiche e complesse
«attivita' di collaborazione con il personale  dirigente,  funzionali
al raggiungimento degli  obiettivi  di  risultato  assegnati  ed,  in
generale, all'efficacia dell'azione amministrativa nelle attivita' di
organizzazione e gestione degli  uffici  regionali,  nelle  attivita'
connesse alla gestione di procedimenti  e  procedure  amministrative,
nelle attivita' di studio, di  ricerca  e  di  elaborazione  di  atti
complessi» (comma 3). 
    Le citate attivita'  «sono  proprie  del  personale  di  comparto
inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria "D" prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del personale della
categoria "D" comandato ai sensi della legge 28 luglio 1999, n.  266»
(comma 4). 
    Il comma 5 prevede che al predetto personale «e' riconosciuta, in
aggiunta  al  trattamento  economico  in   godimento,   un'indennita'
annuale, pensionabile, che e' parte integrante  della  retribuzione»,
non cumulabile con  l'indennita'  riconosciuta  per  il  conferimento
dell'incarico  di  posizione  organizzativa  (comma  6)  e  con   gli
emolumenti accessori relativi alla produttivita' e  a  indennita'  di
responsabilita' non rapportate a incarichi di uffici (comma 6-bis). 
    I commi 7 e 8 definiscono le modalita'  di  commisurazione  e  di
corresponsione  della  predetta  indennita',  che  consiste  in   una
componente fissa  e  continuativa  e  in  una  componente  aggiuntiva
commisurata al raggiungimento di  obiettivi  di  maggiore  efficienza
organizzativa. 
    La relativa valutazione e' effettuata, con cadenza  annuale,  dal
dirigente  della  struttura  cui  risulta  assegnato  il  dipendente,
secondo i sistemi di  valutazione  previsti  per  l'erogazione  della
produttivita' individuale. La valutazione si intende positiva  se  al
dipendente viene attribuito un punteggio  non  inferiore  all'80  per
cento del punteggio massimo previsto (comma 10). 
    1.3.- La Sezione di  controllo  per  il  Molise  ritiene  che  le
disposizioni recate dall'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del
1997, nell'istituire un'apposita area quadri del personale  regionale
e prevedere una correlata  e  specifica  indennita'  integrativa  del
trattamento  retributivo  contrattuale,  violano,  innanzitutto,   la
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
ordinamento civile e, al  contempo,  ledono  i  parametri  finanziari
posti dagli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 97, primo
comma, Cost. 
    Il rimettente evidenzia che un istituto simile a quello  previsto
dalla disposizione censurata era contemplato dall'art. 10 della legge
della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10  (Disposizioni  collegate
alla  legge  finanziaria  2008),  istitutivo  della  «vice-dirigenza»
regionale e dall'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre
2008, n. 42 (Norme urgenti in materia  di  personale,  certificazione
energetica, Comunita' montane e disposizioni diverse), che  disponeva
l'incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale al
fine di finanziare  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato
prevista per la vice-dirigenza stessa. 
    In proposito, il rimettente  rappresenta  che  la  questione  era
stata sollevata dalla sezione di controllo  ligure  della  Corte  dei
conti, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
e che tale questione era stata decisa con la sentenza n. 196 del 2018
che  aveva  dichiarato   la   illegittimita'   costituzionale   delle
disposizioni  censurate  istitutive  della  vice-dirigenza.   Analoga
questione, sollevata nel 2018 dalla sezione  regionale  di  controllo
campana e' stata definita  con  sentenza  n.  146  del  2019  che  ha
parimenti dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle  impugnate
disposizioni della Regione Campania. 
    1.4.- Ad avviso della  Sezione  regionale  di  controllo  per  il
Molise, i menzionati precedenti sono sovrapponibili alla  fattispecie
costituita  dalla  disposizione  regionale  censurata,  poiche'  lede
parimenti  «la  competenza  esclusiva   statale,   e   determina   un
illegittimo effetto espansivo della spesa del  personale,  aumentando
contra Constitutionem le  risorse  destinate  alla  retribuzione  del
personale dipendente regionale». 
    Nel riferire di aver  conseguentemente  sospeso  il  giudizio  di
parificazione limitatamente al capitolo n. 4007, in quanto recante la
spesa  determinata  dalla  indennita'  prevista  dalla   disposizione
indubbiata,  il  rimettente  afferma  la  propria  legittimazione   a
sollevare in tale sede la questione di legittimita' costituzionale in
oggetto. 
    Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale (come  le
sentenze innanzi citate) che avrebbe riconosciuto tale legittimazione
anche  nel  caso  in  cui  la  lesione  di  precetti  finanziari  sia
conseguente alla violazione di parametri di competenza allorche'  «la
suddetta invasione sia  "funzionalmente  correlata"  alla  violazione
degli artt. 81 e 97, primo comma,  Cost.,  per  aver  determinato  un
incremento delle poste passive del bilancio in riferimento  al  costo
del personale (sentenza n. 112 del 2020)» (e' citata la  sentenza  n.
215 del 2021), e  afferma  che  cio'  e'  quanto  si  verifica  nella
fattispecie in esame. 
    1.5.- In punto di rilevanza, la Sezione  regionale  di  controllo
per il Molise afferma che la disposizione  censurata,  pur  risalente
nel tempo, continua ad esplicare la propria efficacia anche nel corso
dell'esercizio finanziario 2020, gravando  sui  risultati  finanziari
finali e,  conseguentemente,  sul  rendiconto  regionale  oggetto  di
parifica,  in  quanto   le   norme   sospettate   di   illegittimita'
costituzionale «incidono sull'an della  spesa  regionale  e  sul  suo
quantum; esse istituiscono una nuova area contrattuale di  dipendenti
pubblici  della  Regione  Molise  e  ne  prevedono   il   trattamento
economico: in mancanza di dette norme, l'area o  il  suo  trattamento
non avrebbero alcun titolo ad essere riconosciuta o erogato». 
    Per l'effetto, il rimettente assume che ai  fini  della  parifica
del rendiconto generale regionale per l'esercizio  2020,  tali  poste
non possono essere verificate nella loro legittimita' finche' non sia
sciolto il dubbio di legittimita'  costituzionale  che  interessa  le
norme che ne costituiscono il titolo legale di spesa. 
    1.6.- Riguardo alla non manifesta infondatezza  della  questione,
il rimettente afferma  che  la  disposizione  scrutinata  costituisce
evidente ed indebita interferenza nella materia «ordinamento  civile»
di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in  cui  rientra  la
disciplina del rapporto di lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni, fra cui le regioni  stesse,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  che
demanda alla contrattazione collettiva la regolazione del sistema  di
classificazione del personale e della retribuzione. 
    Difatti,  con  riferimento  al  primo  aspetto,   il   rimettente
evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2011 si limita  a  riconoscere  la
sola categoria dei  dirigenti,  mentre  disciplina  genericamente  il
restante personale non dirigenziale, ferma restando  la  possibilita'
per   la   contrattazione   di   prevedere    figure    di    elevata
professionalita'. 
    Con  specifico  riferimento  alla  istituzione  da  parte   della
disposizione censurata dell'area quadri del personale  regionale,  la
Sezione rimettente evidenzia che  la  Corte  di  cassazione,  sezione
lavoro, con la sentenza 6 marzo 2008, n.  6063  ha  escluso  che  nel
pubblico impiego  contrattualizzato  possa  trovare  applicazione  il
primo comma dell'art. 2095 del codice civile  come  modificato  dalla
legge 13 maggio 1985, n. 190  (Riconoscimento  giuridico  dei  quadri
intermedi) che ha inserito tra i  prestatori  di  lavoro  subordinato
gia'  contemplati  -  dirigenti,  impiegati  e  operai  -  appunto  i
"quadri". 
    Il  rimettente  osserva  che  tuttavia,  ad  oggi,  non   risulta
introdotta o disciplinata ne'  dal  legislatore  statale,  ne'  dalla
contrattazione collettiva, una  «Area  quadri  pubblica»,  e  che  il
Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  21  maggio  2018  del
comparto Funzioni locali, per il triennio 2016-2018, prevede solo «la
diversa  figura  della  "posizione  organizzativa"  che  postula   un
conferimento d'incarico a termine ed esaurisce lo  spazio  lavorativo
fra funzionari e dirigenti». 
    Relativamente   alla   specifica   indennita'   prevista    dalla
disposizione censurata per il personale regionale inserito  nell'area
quadri, la sezione rimettente  afferma  che  essa  interviene  su  un
aspetto della retribuzione riconducibile  alla  materia  «ordinamento
civile», poiche' istituisce una spesa a carico del bilancio regionale
per il personale che richiede «risorse ulteriori e diverse rispetto a
quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali». 
    Conseguentemente,  poiche'  tale  spesa  e'  priva  di  copertura
sostanziale in quanto  disposta  al  di  fuori  della  contrattazione
collettiva nazionale e senza  una  legge  statale  autorizzativa,  la
disciplina regionale censurata si porrebbe  in  contrasto  anche  con
l'art. 81, quarto comma (attuale terzo comma), Cost. 
    Sarebbe parimenti violato l'art. 97, primo comma, Cost.,  poiche'
il rimettente assume che «se la  competenza  esclusiva  dello  Stato,
nella  materia  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,  lettera   l),
Costituzione,   sottende   intrinsecamente    anche    la    funzione
giuscontabile, propria dello  Stato  medesimo,  di  regolatore  della
relativa spesa, espressa mediante la determinazione e  l'assegnazione
delle "giuste" risorse disponibili per il trattamento dei  dipendenti
pubblici sull'intero territorio nazionale,  allora  l'istituzione  da
parte della Regione  Molise  di  nuove  aree  para-dirigenziali,  cui
accede  la  previsione  di  trattamenti  economici  aggiuntivi,   nel
valicare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia,
ha innegabili riflessi negativi  sugli  equilibri  complessivi  della
finanza pubblica e sulla sostenibilita' del debito, di cui  lo  Stato
stesso e' garante e custode in rapporto anche agli  impegni  unionali
assunti dal medesimo, ex articolo 97, comma 1, Costituzione». 
    Infine,  la  Sezione  di  controllo  rimettente  afferma  che  la
violazione  del  riparto  costituzionale  di  competenze  legislative
ridonderebbe «in  una  violazione  della  competenza  concorrente  di
"coordinamento della  finanza  pubblica"  (articolo  117,  comma  3),
incidendo  sulla  corretta  costruzione  del  bilancio  e  dei   suoi
equilibri, ex articoli 97 e 81 Costituzione». 
    2.- Con atto depositato in data 22 febbraio 2022 si e' costituita
in giudizio la Regione Molise. 
    Preliminarmente, la difesa regionale rileva che  l'art.  1  della
legge  della  Regione  Molise  21  luglio  2010,  n.  14  (Iniziative
finalizzate alla razionalizzazione della spesa  regionale),  pur  non
intervenendo   sul   testo   della   disposizione    sospettata    di
illegittimita'  costituzionale,  ha  profondamente  mutato  le  sorti
dell'istituto da essa previsto,  disponendo  la  graduale  riduzione,
fino alla completa soppressione, dei contingenti numerici interessati
dalla disposizione in conseguenza della  progressiva  cessazione  dal
servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti gia' in essi ricompresi. 
    La difesa della resistente deduce, altresi', che la  legge  della
Regione Molise 9 settembre 2011, n. 28, recante «Modifiche alla legge
regionale  21  luglio  2010,  n.  14  (Iniziative  finalizzate   alla
razionalizzazione della spesa  regionale)»,  ha  espressamente  fatti
salvi i diritti dei dipendenti di ruolo che, alla data di entrata  in
vigore della legge, risultassero gia' inquadrati  nella  categoria  D
(profili "D1" e "D3"), con la  conseguenza  che  l'istituto  previsto
dalla norma impugnata  sarebbe  «a  esaurimento»,  poiche'  dal  2010
nessun dipendente - pur in possesso dei relativi requisiti - e' stato
piu' inserito nei relativi contingenti regionali. 
    2.1.- Alla luce di tali premesse,  la  difesa  regionale  solleva
plurime eccezioni di inammissibilita'. 
    2.1.1.- Innanzitutto, viene dedotta  l'insufficiente  descrizione
della  fattispecie   oggetto   del   giudizio,   che   determinerebbe
l'inammissibilita'  per  difetto  di  motivazione  in   ordine   alla
rilevanza. 
    Il rimettente avrebbe omesso difatti di esaminare alcuni elementi
normativi e fattuali di grande rilevanza, costituiti dalle  ricordate
disposizioni che hanno inciso sulla  portata  della  norma  regionale
censurata, e  pertanto  non  avrebbe  «compiutamente  esplicitato  le
ragioni per  cui,  malgrado  la  significativa  (e,  anzi,  decisiva)
sopravvenienza normativa rappresentata dalla l. reg. n. 14 del  2010,
la questione di legittimita' costituzionale -  avente  a  oggetto  il
solo art. 29-bis della l. reg. n. 29 del 1997  -  dovrebbe  ritenersi
purtuttavia rilevante», ne' le ragioni per  le  quali  non  ha  fatto
oggetto di censura tali disposizioni. 
    2.1.2.- La questione sarebbe  inammissibile  «anche  per  difetto
della pregiudizialita' necessaria tra parificazione  e  incidente  di
costituzionalita' e, in ogni caso, per assenza di  motivazione  sulla
stessa». 
    2.1.3.-  Inoltre,  la  difesa  della  resistente  rileva  che  la
questione e' stata sollevata  dalla  sezione  soltanto  in  occasione
della parifica del rendiconto 2020, laddove il contesto normativo  di
riferimento e' rimasto invariato dal 2011 e il capitolo di  spesa  n.
4007 «e' stato sempre presente nei precedenti rendiconti ed e' sempre
stato regolarmente parificato negli anni passati», cosi'  rafforzando
il legittimo affidamento della Regione nella correttezza del  proprio
operato. 
    2.1.4.- Da  ultimo,  la  difesa  della  resistente  eccepisce  il
difetto di motivazione delle  censure  sollevate  in  riferimento  ai
parametri finanziari. 
    In ordine alla lesione  dell'art.  81,  terzo  comma,  Cost.,  la
Regione afferma di  aver  sempre  e  regolarmente  coperto  le  spese
derivanti dalle norme censurate, sicche' «non e' dato intendere  come
potrebbe mai essere  violato  questo  parametro  costituzionale.  Del
resto,  l'ordinanza  non  da'  affatto  conto  -  ne'  lo   potrebbe,
d'altronde - di un difetto di copertura nel bilancio regionale». 
    Relativamente  alla  lesione  dell'art.  97  Cost.,   la   difesa
regionale assume che la censura sarebbe inammissibile per difetto  di
autonoma  argomentazione,  poiche'  conseguirebbe  -   per   espressa
ammissione del rimettente - alla violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. 
    Infine, sarebbe inammissibile anche  la  censura  concernente  la
violazione  della  competenza  legislativa  statale  in  materia   di
coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., in quanto non verrebbe mai  argomentata  -  se  non  in
termini  tautologici  -  e  non  figura   nella   parte   dispositiva
dell'ordinanza. 
    2.2.- Nel merito la difesa regionale sostiene la  non  fondatezza
delle censure sollevate dal rimettente. 
    Innanzitutto  non  sussisterebbe  la  lesione  della   competenza
legislativa statale in materia  di  ordinamento  civile,  perche'  la
disposizione  regionale  censurata,   da   un   lato,   non   avrebbe
direttamente modificato il  trattamento  economico  e  giuridico  dei
dipendenti della Regione e, dall'altro, sarebbe legittima espressione
della  competenza  legislativa  regionale  residuale  in  materia  di
organizzazione amministrativa di  cui  all'art.  117,  quarto  comma,
Cost. 
    La previsione censurata  avrebbe,  pertanto,  secondo  la  difesa
della Regione, valenza meramente interna all'amministrazione, poiche'
ricomprende nell'area quadri quei  dipendenti  della  categoria  "D",
prevista  dal  CCNL,  che,  a  seguito  e  in   ragione   di   scelte
organizzative  dell'ente,  svolgono   le   specifiche   e   complesse
prestazioni lavorative individuate dal richiamato comma  3  dell'art.
29-bis della legge reg.  Molise  n.  7  del  1997.  La  disposizione,
pertanto, non costituirebbe una deroga, ne' tantomeno  un'innovazione
rispetto  all'impianto  della  contrattazione  collettiva   e   della
legislazione statale, giacche' il personale chiamato  a  svolgere  le
specifiche  attivita'  sopra  richiamate   e'   individuato   facendo
riferimento alle categorie fissate  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale  e  dal  legislatore  statale,  cosi'   come   l'indennita'
riconosciuta al personale in questione sarebbe pienamente conforme ai
principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. 
    In definitiva, ad avviso della difesa regionale, la  disposizione
censurata non concerne il rapporto  di  impiego,  riconducibile  alla
competenza legislativa statale, in  materia  di  ordinamento  civile,
bensi' il rapporto di servizio, e si inserirebbe «nel  quadro  di  un
complessivo riordino dell'assetto organizzativo interno alla  Regione
ispirato proprio ai principi di efficienza  fissati  dal  legislatore
statale nel d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.». 
    In ogni caso,  il  rimettente  avrebbe  omesso  di  motivare  con
precisione i  profili  del  dedotto  contrasto  tra  la  disposizione
sospettata di illegittimita' costituzionale e il d.lgs.  n.  165  del
2001, di  cui,  secondo  la  difesa  regionale,  verrebbero  peraltro
richiamate alcune disposizioni nel testo attualmente vigente. 
    In tal modo la Sezione rimettente non avrebbe considerato che  al
momento dell'istituzione dell'area quadri talune  delle  disposizioni
evocate nell'ordinanza come parametro interposto  non  esistevano  (o
avevano diverso contenuto), e che il legislatore molisano  ha  tenuto
conto delle novita' introdotte nel d.lgs. n. 165 del 2001 dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni) in sede di revisione dell'istituto  ad  opera  della
legge reg. Molise n. 14 del 2010. 
    In  tale  contesto,  la  difesa  della  Regione  assume  che  «il
legislatore  regionale  non  poteva  far  altro  che   prevedere   la
soppressione dell'Area Quadri  solo  per  l'avvenire»,  poiche'  tale
graduale  soluzione  consentiva  alla  Regione  di   «contare   sulla
continuita' nello svolgimento di attivita' estremamente specifiche  e
delicate, scongiurando la perdita repentina e improvvisa  di  risorse
competenziali preziose»;  scelta  ragionevole  che  consentirebbe  di
escludere la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    2.3.- Secondo la resistente, l'insussistenza della lesione  della
competenza legislativa statale esclusiva in  materia  di  ordinamento
civile comporterebbe che «neppure potrebbero dirsi,  di  conseguenza,
violati l'attuale art. 81, comma 3,  Cost.  e  l'art.  97,  comma  1,
Cost.». 
    Quanto alla lesione dell'art. 81 Cost., le stesse ragioni dedotte
a sostegno della inammissibilita' della relativa censura deporrebbero
per la sua non fondatezza nel merito. 
    La disposizione censurata ottempererebbe difatti  alla  normativa
statale e regionale in materia di bilancio e contabilita'  regionale,
e l'asserita violazione del  principio  dell'equilibrio  di  bilancio
sarebbe «tanto piu' infondata quanto piu' si  riflette  in  cio'  che
essa e' formulata oggi, a fronte di oneri progressivamente diminuiti,
laddove non aveva trovato analoga formulazione, in  una  quaestio  de
legitimitate, nelle precedenti parifiche». 
    Quanto alla censura riferita all'art.  97,  primo  comma,  Cost.,
oltre a ribadirne la inammissibilita', la difesa della resistente  ne
assume la non fondatezza  per  l'«assoluto  difetto  di  qualsivoglia
pregiudizio per il bilancio regionale di una spesa come questa,  tale
da non mettere affatto in discussione il suo equilibrio». 
    3.- In prossimita' dell'udienza di discussione la Regione  Molise
ha depositato una memoria illustrativa  per  ribadire,  ulteriormente
argomentare e integrare quanto dedotto nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  226  del
2021), la Corte dei conti, sezione  regionale  di  controllo  per  il
Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale
per   l'anno   2020,   ha   sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis della legge  reg.  Molise  n.  7  del
1997, in riferimento agli  artt.  81,  quarto  comma  (attuale  terzo
comma), 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l),  e  terzo,
Cost. 
    1.1.- L'articolo in esame e'  stato  inserito  nella  legge  reg.
Molise n. 7 del 1997 dall'art. 11 della legge reg. Molise  n.  6  del
2002 e poi modificato dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 30
del 2005, dall'art. 1 della legge reg. Molise n. 22 del 2006 e  dagli
artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 33 del 2006. 
    Il comma 1 contempla l'istituzione di un'apposita area quadri del
personale regionale che comprende i dipendenti  della  categoria  "D"
del CCNL cui sono assegnate  specifiche  e  complesse  «attivita'  di
collaborazione   con   il   personale   dirigente,   funzionali    al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  risultato  assegnati   ed,   in
generale, all'efficacia dell'azione amministrativa nelle attivita' di
organizzazione e gestione degli  uffici  regionali,  nelle  attivita'
connesse alla gestione di procedimenti  e  procedure  amministrative,
nelle attivita' di studio, di  ricerca  e  di  elaborazione  di  atti
complessi» (comma 3). 
    Al  predetto  personale  «e'   riconosciuta,   in   aggiunta   al
trattamento   economico   in   godimento,   un'indennita'    annuale,
pensionabile, che e' parte integrante della retribuzione» (comma  5),
non  cumulabile  con   gli   emolumenti   accessori   relativi   alla
produttivita'  e  a  indennita'  di  responsabilita'  previsti  dalla
contrattazione collettiva, mentre e' cumulabile con le indennita' che
derivano da risorse che specifiche disposizioni di legge  finalizzano
alla incentivazione di prestazioni (commi 6 e 6-bis). 
    I successivi  commi  definiscono  l'entita'  della  indennita'  -
commisurata  all'importo  massimo  della  retribuzione  di  posizione
stabilita dal CCNL - le modalita' di corresponsione, i  requisiti  di
accesso.  L'indennita'  e'  articolata  in  una  componente  fissa  e
continuativa  e  in  una  componente   aggiuntiva,   commisurata   al
conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza  organizzativa.  La
relativa  valutazione  e'  effettuata,  con  cadenza   annuale,   dal
dirigente  della  struttura  cui  risulta  assegnato  il  dipendente,
secondo i sistemi di  valutazione  previsti  per  l'erogazione  della
produttivita' individuale. La valutazione si intende positiva  se  al
dipendente viene attribuito un punteggio  non  inferiore  all'80  per
cento del punteggio massimo previsto dai predetti sistemi. 
    1.2.- La Sezione rimettente rappresenta di  aver  analizzato,  in
sede di valutazione complessiva dell'affidabilita' dei conti e  della
regolarita'  della  gestione,  il  capitolo  di  spesa  del  bilancio
regionale n. 4007 (Indennita' per personale  incaricato  di  funzioni
amministrative - Risorsa libera) su  cui  gravano  gli  oneri  recati
dalla  disposizione  censurata  in  favore  del  personale  regionale
inserito nell'area quadri, e di aver sospeso,  relativamente  a  tale
capitolo, il giudizio  di  parificazione  dell'esercizio  finanziario
regionale per l'anno 2020 per effetto dell'incidente di  legittimita'
costituzionale. 
    In ordine alla rilevanza delle questioni, il  rimettente  ritiene
che il predetto giudizio non possa essere definito  indipendentemente
dalla definizione del giudizio incidentale, poiche'  la  disposizione
censurata costituisce la fonte della spesa  che  grava  sul  capitolo
4007, spesa  che,  pertanto,  non  sarebbe  legittima  ove  ne  fosse
caducata la fonte normativa. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, la disposizione regionale
scrutinata,  nel  riconoscere  a  tale  personale  in   aggiunta   al
trattamento economico in godimento un'indennita' annuale pensionabile
come parte integrante  della  retribuzione,  violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, nel disciplinare aspetti
del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  regionali  rimessa   alla
contrattazione collettiva dagli artt. 1, 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165
del 2001, lederebbe la competenza legislativa  statale  esclusiva  in
materia di  ordinamento  civile,  di  cui  le  predette  disposizioni
costituiscono espressione. 
    La  disposizione   censurata   si   porrebbe,   al   contempo   e
conseguentemente, in contrasto con l'art. 81, quarto  comma  (attuale
terzo comma),  Cost.,  poiche'  la  disciplina  e  la  erogazione  al
personale regionale interessato del contestato trattamento accessorio
al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
    Parimenti sarebbe violato  l'art.  97,  primo  comma,  Cost.,  in
quanto  la  illegittima   attribuzione   di   trattamenti   economici
aggiuntivi al personale regionale  determinerebbe  riflessi  negativi
sugli  equilibri  complessivi  della   finanza   pubblica   e   sulla
sostenibilita'  del  debito   presidiati   dal   predetto   parametro
costituzionale. 
    Infine, la disposizione in esame  violerebbe  l'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  giacche'  la  lesione  della  competenza  legislativa
statale in materia di  ordinamento  civile  comporterebbe,  altresi',
quella concorrente dello Stato  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, determinando il superamento del limite di spesa per
il costo del personale regionale previsto dalla disciplina statale in
modo uniforme sul territorio nazionale. 
    1.3.-  La  Regione  Molise,  nel  costituirsi  in  giudizio,   ha
sollevato plurime  eccezioni  di  inammissibilita'  e  confutato  nel
merito le argomentazioni del rimettente. 
    2.- Ricorrono nella fattispecie le  condizioni  per  ritenere  la
Sezione rimettente legittimata a sollevare il giudizio incidentale in
esame (ex plurimis, sentenze n. 247, n. 235 e n. 215 del 2021, n.  18
del 2019 e n. 89 del 2017). 
    Questa Corte ha, difatti, riconosciuto alle sezioni regionali  di
controllo  della  Corte  dei  conti  la  possibilita'  di   sollevare
questioni di legittimita' costituzionale,  in  sede  di  giudizio  di
parificazione del rendiconto  regionale  annuale,  nei  confronti  di
disposizioni lesive non solo dei principi che  direttamente  tutelano
l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81
e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli  che  sovrintendono  al
riparto di competenze fra Stato e regioni, allorche' si configuri una
"correlazione funzionale" fra la lesione del parametro concernente la
competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. 
    Tale correlazione e' stata specificamente individuata proprio  in
riferimento alla lesione, prospettata  nella  fattispecie  in  esame,
della competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile da  parte  di  disposizioni  regionali  che  hanno
disciplinato   aspetti    del    rapporto    di    lavoro    pubblico
contrattualizzato demandati  dal  legislatore  statale  all'autonomia
collettiva, in relazione al  parametro  interposto  costituito  dalle
disposizioni dettate  dal  d.lgs.  n.  165  del  2001  (ex  plurimis,
sentenze n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 e n. 138 del 2019 e n.  196
del 2018). Cio' in  quanto  la  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione regionale che risulti lesiva della competenza statale in
materia comporta quella della spesa da essa  disposta  a  carico  del
bilancio dell'ente. 
    3.- Non sono fondate le eccezioni di  inammissibilita'  sollevate
dalla difesa regionale. 
    Non  c'e'  carenza  nella  ricostruzione  del  quadro  normativo,
risultando con chiarezza che e' la disposizione regionale censurata a
configurare e  definire  la  disciplina  che  il  rimettente  ritiene
causare il prospettato vulnus costituzionale, e  pertanto  e'  su  di
essa che focalizza le censure. 
    Le disposizioni regionali sopravvenute, richiamate  dalla  difesa
della resistente, si  limitano  solo  ad  incidere  sulla  portata  e
l'applicazione della  disposizione  censurata,  ma  facendo  ad  essa
riferimento dipendono dalla sua stessa persistenza nell'ordinamento. 
    Nemmeno e' fondata l'eccezione da ultimo formulata  dalla  difesa
regionale circa la mancata censura  da  parte  del  rimettente  della
legge di bilancio  regionale  cui  inerisce  l'esercizio  finanziario
oggetto  del  giudizio  di  rendiconto.  Si  tratta  difatti  di  una
previsione di carattere finanziario  che  trova  il  suo  presupposto
normativo  sostanziale  proprio  nella  disposizione  sospettata   di
illegittimita' costituzionale, che produce gli oneri posti  a  carico
del capitolo n. 4007 del bilancio regionale. 
    3.1.- La  difesa  regionale  afferma  che  la  questione  sarebbe
inammissibile «anche per difetto  della  pregiudizialita'  necessaria
tra parificazione e incidente di costituzionalita' e, in  ogni  caso,
per assenza di motivazione sulla stessa», poiche' il  rimettente  non
avrebbe fornito una spiegazione circa  l'effetto  preclusivo  che  il
vizio di incompetenza, dedotto in riferimento all'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., determinerebbe sul giudizio di parifica,  e
non  avrebbe  indicato  in  che  misura  la  disposizione   censurata
determini  concretamente  effetti  lesivi  del  bene  della   finanza
pubblica tutelato dai parametri finanziari evocati. 
    Anche tali eccezioni di inammissibilita' non sono fondate. 
    La giurisprudenza di questa Corte e' costante nell'affermare  che
essenziale  e  sufficiente  a  conferire  rilevanza  alla   questione
prospettata e' che il rimettente debba effettivamente  applicare  nel
procedimento  pendente  davanti  a  se'  la  disposizione  della  cui
legittimita' costituzionale dubita (ex plurimis, sentenza n. 253  del
2019), illustrando le ragioni  che  determinano  la  pregiudizialita'
della questione sollevata  rispetto  alla  definizione  del  processo
principale (sentenza n. 105 del 2018). 
    Il rimettente ha assolto tale  onere  argomentativo.  Ha  difatti
affermato che l'esito della parifica del capitolo di spesa in oggetto
e'  direttamente  influenzato  dall'applicazione  della  disposizione
censurata, che costituisce la fonte normativa della spesa stessa  (in
tal senso sentenza n. 215 del 2021), e che «[a]llo stato, il Collegio
non   puo'   fare   applicazione   delle    norme    "sospette"    di
incostituzionalita',  le  quali,  tuttavia,   rappresentano   l'unico
parametro di rango legislativo ai fini del  "riscontro"  della  spesa
rendicontata nel giudizio di parifica, pena il rischio di validare un
risultato di amministrazione contra ius, perche' verificato  in  base
ad    un    parametro    normativo    passibile    di    declaratoria
d'incostituzionalita'». 
    Nemmeno e' fondato quanto affermato  dalla  difesa  regionale  in
ordine  alla  mancata  quantificazione  da   parte   del   rimettente
dell'incidenza sul  risultato  di  amministrazione  della  indennita'
contestata. 
    Infatti, e' la  stessa  istituzione  del  capitolo  n.  4007  nel
bilancio regionale, su cui sono appostate le risorse  necessarie  per
la  corresponsione  dell'indennita'  istituita   dalla   disposizione
regionale  censurata,  a  introdurre  ex  se  una  ragione  di  spesa
incrementale per il personale nel bilancio  dell'ente  rispetto  agli
oneri determinati  dalla  contrattazione  collettiva  in  materia  di
retribuzione. 
    L'effetto incrementale della disposizione censurata sulla finanza
regionale  trova  del  resto  conferma  nei  lavori  preparatori  sia
dell'art. 11 della legge reg. Molise n. 6 del 2002,  sia  soprattutto
degli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 30 del  2005  che  hanno
definito    l'intervento    regionale    scrutinato    nei    termini
sostanzialmente  vigenti,  poiche'  registrano  un  acceso  dibattito
proprio in ordine alla  individuazione  della  copertura  finanziaria
della  indennita'  che  si  andava  ad  introdurre,  a   motivo   dei
significativi oneri aggiuntivi  che  essa  comportava  a  carico  del
bilancio regionale. 
    Ai fini dell'ammissibilita' della questione, ma anche  dell'esame
nel merito, non rileva nemmeno  la  circostanza  che,  a  seguito  di
successivi  interventi   normativi,   sia   intervenuto   il   blocco
all'accesso di nuovo personale all'area  quadri  e  che  la  relativa
indennita' continui, pertanto, ad  essere  corrisposta  solo  per  il
personale gia' in essa inserito,  subendo,  quindi,  una  progressiva
riduzione a seguito di quella del  numero  dei  beneficiari,  fino  a
pervenire, nel tempo, alla cessazione. 
    Si tratta difatti di elementi che non incidono sulla  valutazione
della  legittimita'  costituzionale  della   disposizione   regionale
censurata, ma solo fattualmente sulla dimensione  pro  tempore  degli
effetti finanziari da essa prodotti. 
    3.1.1.- Nemmeno puo'  essere  condiviso  l'assunto  della  difesa
regionale in ordine  alla  mancata  considerazione,  da  parte  della
sezione rimettente, degli effetti derivanti dalla non  cumulabilita',
prevista dalla disposizione censurata, dell'indennita' in oggetto con
altri  emolumenti  previsti   in   favore   dei   beneficiari   dalla
contrattazione collettiva; effetti che priverebbero  la  disposizione
censurata di reale lesivita' dei  parametri  finanziari  dedotti  dal
rimettente. 
    Tali effetti avrebbero  dovuto  essere  semmai  dimostrati  dalla
Regione in sede di giudizio di parificazione  a  fronte  dei  rilievi
della sezione di controllo sul capitolo n. 4007 a  carico  del  quale
sono posti gli oneri determinati dalla disposizione regionale oggetto
di censura. Invero, questa Corte rileva che il rimettente ha riferito
che la Regione non ha mosso argomentazioni in merito  alla  questione
giuridica evidenziata  ne'  in  sede  istruttoria  ne'  nell'adunanza
pubblica del 3 novembre 2021  «rimettendosi  alle  valutazioni  della
Sezione» e nulla argomentando nell'udienza di parificazione. 
    In ogni caso,  l'asserita  compensazione  avrebbe  dovuto  essere
integrale per neutralizzare qualsiasi effetto negativo  sul  bilancio
regionale ad opera della disposizione censurata. 
    3.2.- E', altresi', eccepita l'inammissibilita'  delle  questioni
in considerazione delle intervenute parifiche di rendiconti regionali
relativi ad anni precedenti in cui era parimenti presente il capitolo
di bilancio su cui la sezione rimettente appunta le sue riserve. 
    In tale contesto la difesa regionale afferma  che  il  rimettente
avrebbe dovuto motivare perche'  abbia  dubitato  della  legittimita'
costituzionale di una disposizione rimasta sostanzialmente  invariata
dal 2011, sin qui  mai  fatta  oggetto  di  rilievo  e  i  cui  oneri
finanziari si sono significativamente ridotti e tendono  a  esaurirsi
per la riduzione della platea dei percettori. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    L'insistito richiamo all'affidamento  che  la  Regione  ha  posto
nelle precedenti pronunce di parifica sembra adombrare la  formazione
di una sorta  di  acquiescenza  che  precluderebbe  alla  sezione  di
controllo  stessa  di  sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale in esame. 
    In questa prospettiva,  i  precedenti  giudizi  di  parificazione
conferirebbero dunque certezza  non  solo  ai  rendiconti  parificati
relativi agli specifici  esercizi  finanziari,  ma  sottrarrebbero  a
successivi vagli la previsione di spesa gia' passibile di valutazione
in occasione dei precedenti giudizi di parificazione. 
    A  ben  vedere,  la   prospettazione   della   difesa   regionale
condurrebbe a configurare il giudizio di parificazione del rendiconto
regionale come un unicum tra i giudizi incidentali. 
    Ne risulterebbe fortemente depotenziata  la  funzione  attribuita
alle  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti  di
sollevare in tale occasione questioni di legittimita'  costituzionale
volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali  da  parte
di disposizioni normative produttive di spese a carico della  finanza
regionale, allo scopo di tutelare  la  stabilita'  finanziaria  degli
enti controllati. 
    Questa Corte ha piu' volte rimarcato (ex  plurimis,  sentenze  n.
146 e n. 18 del 2019, n. 196 del 2018) l'importanza di tale  funzione
per evitare che si possa creare una  "zona  franca"  nel  sistema  di
giustizia costituzionale relativamente a norme di spesa che  incidono
sui  beni   della   finanza   pubblica,   presidiati   dai   precetti
costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti. 
    Del resto, la  tesi  della  difesa  regionale  e'  confutata  dai
numerosi precedenti in materia, come la richiamata  sentenza  n.  196
del  2018,  concernente  fattispecie  assimilabile  a   quella   oggi
esaminata, e la stessa sentenza n. 244  del  2020,  richiamata  dalla
resistente,  che  ha  escluso  un  effetto  preclusivo  ad  opera  di
precedenti giudizi di parifica di  rendiconti  regionali  comprensivi
della stessa voce di spesa. 
    3.3.- Non e' parimenti fondata nemmeno l'eccezione di difetto  di
motivazione  delle  censure,  con  specifico  riferimento  a   quelle
relative alla violazione degli artt. 81, terzo  comma,  e  97,  primo
comma, Cost. 
    Come gia' si e' rilevato, la Sezione rimettente ha  correttamente
ravvisato la correlazione funzionale tra la dedotta lesione ad  opera
della disposizione censurata della competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile e i parametri finanziari
di cui agli artt. 81 e 97 Cost. Ha, difatti, argomentato che  la  pur
risalente  disposizione  regionale  censurata  esplica   la   propria
efficacia anche nell'esercizio finanziario 2020, oggetto del giudizio
di parifica,  poiche'  incide  sui  risultati  finanziari  finali  e,
conseguentemente, sul rendiconto regionale, determinando  un  effetto
incrementale  della  spesa  regionale  per  effetto  del  trattamento
retributivo previsto per il personale inserito nell'area  quadri  che
non avrebbe altrimenti titolo a essere corrisposto. 
    3.3.1.- Non e', pertanto, nemmeno possibile ravvisare la asserita
carenza  di  motivazione  della  censura  sollevata  in   riferimento
all'art. 97, primo comma, Cost., dato che nella specifica fattispecie
la lesione dei parametri finanziari  e'  prospettata  in  termini  di
correlazione funzionale alla violazione della competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile,  in  coerenza
con quanto enunciato sul punto da questa Corte. 
    3.4.- E' invece fondata  l'eccezione  di  inammissibilita'  della
censura relativa all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  per  assenza  di
adeguata argomentazione. 
    Invero il rimettente non  individua  gli  specifici  principi  di
coordinamento della  finanza  pubblica  che  sarebbero  concretamente
violati dalla disposizione  censurata  ne'  gli  eventuali  parametri
interposti, limitandosi ad affermare in modo generico  e  tautologico
che la disposizione regionale determina una spesa che, nel superare i
limiti  posti  dalla  legislazione  statale,  lede   percio'   stesso
obiettivi di finanza pubblica. 
    Va, pertanto, dichiarata la inammissibilita' della  questione  in
riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    4.- Nel merito la questione e' fondata in riferimento agli  artt.
81, quarto comma (attuale terzo comma), e 117, secondo comma, lettera
l), Cost. 
    La  Sezione  rimettente,  infatti,  individua  correttamente   la
violazione di entrambi tali parametri  da  parte  della  disposizione
censurata. 
    4.1.- Nel ricondurre costantemente la disciplina del rapporto  di
lavoro del pubblico impiego "privatizzato", ovvero, piu' propriamente
"contrattualizzato", compreso quello dei dipendenti  regionali,  alla
materia dell'ordinamento civile, in relazione ai parametri interposti
costituiti dalle disposizioni recate  dal  d.lgs.  n.  165  del  2001
(artt. 2, 40 e 45), questa  Corte  ha  evidenziato  la  funzione  che
queste assegnano alla autonomia collettiva, definendo il rapporto tra
i livelli della contrattazione e assegnando a quella  integrativa  la
determinazione del trattamento economico accessorio nel rispetto  dei
limiti e vincoli previsti dal CCNL. 
    4.1.1.-  Gia'  l'istituzione,   ad   opera   della   disposizione
censurata, di un'apposita area  quadri  si  configura,  non  solo  in
termini meramente lessicali ma anche sotto  il  profilo  sostanziale,
come lesiva delle prerogative cosi' assegnate dal legislatore statale
alla  contrattazione  collettiva  nazionale,  cui  sola  compete   la
definizione del sistema di classificazione del personale. 
    In proposito occorre ricordare che la Corte di cassazione ha  del
resto  escluso  che  nel  pubblico  impiego  contrattualizzato  possa
trovare applicazione l'art. 2095 del codice  civile  come  modificato
dalla legge n. 190 del 1985 che, nel sostituire il  primo  comma  del
predetto articolo del codice civile, ha inserito tra i prestatori  di
lavoro subordinato i "quadri" intermedi. 
    In particolare, la Corte di cassazione, sezione  lavoro,  con  la
sentenza 5 luglio 2005, n. 14193 ha affermato che «l'art.  2095  c.c.
non e' applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattuale,  come
disciplinato dal corpus normativo delle  disposizioni  raccolte»  nel
d.lgs. n. 165 del 2001, in  quanto  tale  rapporto  e'  connotato  da
principi e regole fortemente derogatorie rispetto al regime giuridico
del  comune  rapporto  di  lavoro  subordinato,  tra  le   quali   la
specialita' del sistema delle fonti con particolare riguardo al ruolo
assegnato   al   contratto   collettivo,   cui   e'   demandata    la
classificazione del personale. 
    Il Giudice di legittimita' ha evidenziato  che  nel  settore  del
lavoro pubblico il legislatore statale detta  regole  peculiari  solo
per la categoria dei dirigenti, mentre per il restante  personale  la
competenza attribuita alla contrattazione collettiva appare piena, e,
in proposito, ha richiamato quanto previsto dell'art.  40,  comma  2,
del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  secondo  cui   «[p]er   le   figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita',  svolgono
compiti di direzione o  che  comportano  iscrizioni  ad  albi  oppure
tecnico scientifici o di ricerca, sono stabilite discipline  distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto». 
    Il predetto indirizzo giurisprudenziale ha poi trovato definitivo
consolidamento  con  numerose  pronunce  (ex   plurimis,   Corte   di
cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 marzo 2009, n. 5651 e 6  marzo
2008, n. 6063), nelle quali viene ribadito che le norme del d.lgs. n.
165 del 2001 costituiscono lo «"statuto" del lavoro contrattuale alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni». In tal senso viene anche
richiamato l'art. 52 del predetto decreto legislativo, dove, in  tema
di mansioni, compare il riferimento esclusivo  alla  «classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi». 
    Occorre osservare che, per rispondere,  nel  settore  del  lavoro
pubblico,  a  mansioni  analoghe  a  quelle  ricoperte  dai   "quadri
intermedi" nel settore privato, la contrattazione collettiva  non  ha
peraltro provveduto a configurare la categoria dei "quadri",  ma,  ha
invece individuato e definito incarichi di elevata professionalita' e
responsabilita' da assegnare ai dipendenti in possesso di determinati
requisiti. Si tratta delle "posizioni organizzative" ricordate  dallo
stesso rimettente e, nei piu' recenti sviluppi  della  contrattazione
dei  comparti  del  settore   pubblico,   delle   aree,   configurate
nell'ambito del  sistema  di  classificazione  del  personale,  delle
"elevate professionalita'" e di "elevata  qualificazione",  previste,
rispettivamente, nel comparto  Funzioni  centrali  dal  CCNL  per  il
triennio 2019-2021, stipulato  il  9  maggio  2022,  e  nel  comparto
funzioni locali dall'ipotesi di contratto collettivo, sottoscritta il
4 agosto 2022, in via di definizione. 
    Si   tratta   comunque   di   incarichi,   caratterizzati   dalla
transitorieta' e revocabilita',  e  non  del  riconoscimento  in  via
permanente di una qualifica  o  del  definitivo  inserimento  in  una
specifica  categoria  di  lavoratori  subordinati   nell'ambito   del
pubblico impiego, come invece previsto dalla  disposizione  regionale
censurata. 
    Va rilevato, poi, che la normativa statale  che  attribuiva  alla
autonomia collettiva la disciplina della materia in  esame  era  gia'
operante  all'epoca  della   emanazione   dell'intervento   normativo
scrutinato. 
    Sia alla data di emanazione dell'art. 11 della legge reg.  Molise
n. 6 del 2002, che ha  introdotto  la  disposizione  censurata  nella
legge reg. Molise n. 7 del 1997, sia all'atto della radicale  novella
recata dalla legge reg. Molise n. 30 del 2005, che ha sostanzialmente
delineato la disciplina normativa nei termini tuttora vigenti, l'art.
40 del d.lgs. n.  165  del  2001  stabiliva  in  modo  inequivoco  la
competenza della contrattazione collettiva a definire il  sistema  di
classificazione del personale e le relative aree contrattuali. 
    4.1.2.- Nell'ottica propria della natura e funzione del  giudizio
di parificazione del rendiconto regionale,  cio'  che  specificamente
rileva nell'odierna questione di legittimita' costituzionale sono  le
prescrizioni   della   disposizione    censurata    concernenti    il
riconoscimento al personale regionale inserito  nell'area  quadri  di
una apposita indennita' retributiva, poiche' sono tali previsioni  in
materia di trattamento  economico  che  determinano  la  lesione  dei
parametri finanziari dedotta dalla sezione di controllo rimettente. 
    L'attribuzione alla contrattazione  collettiva  della  disciplina
della  retribuzione  nel  rapporto  di  lavoro  pubblico  costituisce
indubbiamente principio ispiratore e conformativo della  riforma  del
lavoro alle dipendenze della pubblica  amministrazione,  avviata  dal
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29   (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma  dell'articolo  2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con  il  d.lgs.
n. 165 del 2001. 
    L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte  dell'autonomia
collettiva, nel  contrastare  fenomeni  sperequativi  tra  i  diversi
settori della pubblica  amministrazione,  e'  funzionale  sia  ad  un
incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia
ad una  piu'  efficiente  e  tendenzialmente  unitaria  gestione  del
personale nei vari settori, disciplinando  i  possibili  percorsi  di
mobilita' del personale (intercompartimentale, passaggio diretto  tra
amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale  in
mobilita'). 
    Risulta, pertanto, evidente che l'introduzione e la disciplina da
parte della disposizione censurata di un'indennita' per il  personale
interessato,  che   si   colloca   fuori   dalle   previsioni   della
contrattazione collettiva, collidano di per se' con la disciplina del
rapporto di pubblico impiego come definita  dal  legislatore  statale
nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in  materia
di ordinamento civile (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2019). 
    A tal fine risulta ininfluente  la  considerazione  della  difesa
regionale secondo cui l'indennita' di cui  trattasi  rispetterebbe  i
principi di cui  al  d.lgs.  n.  165  del  2001,  poiche'  il  vulnus
costituzionale  e'  costituito  proprio  dall'essere  il  legislatore
regionale  intervenuto  in  materia  di  trattamento   economico   di
competenza della autonomia collettiva. 
    5.-   In   definitiva,   attesa   l'analogia   delle    questioni
correttamente rilevata dalla Sezione  rimettente,  nella  fattispecie
trova applicazione quanto affermato da questa Corte nella sentenza n.
196 del 2018:  l'intervento  regionale  scrutinato  lede  l'art.  81,
quarto comma, Cost. (ora terzo comma), poiche' introduce una voce  di
spesa per il personale a  carico  della  finanza  regionale  avvenuta
senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva  e  in
violazione della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia   di   ordinamento   civile,   con   conseguente    incidenza
sull'equilibrio finanziario dell'ente (sentenza n. 112  del  2020)  e
lesione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini  della  corretta
gestione della finanza pubblica allargata (sentenza n. 138 del 2019). 
    6.-  Va,  pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 per violazione
degli artt. 81, quarto comma (ora terzo comma), e 117, secondo comma,
lettera l), Cost. 
    Resta assorbita la censura relativa alla  lesione  dell'art.  97,
primo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  29-bis
della legge della Regione Molise 8 aprile 1997,  n.  7  (Norme  sulla
riorganizzazione dell'amministrazione regionale  secondo  i  principi
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997
sollevata,  in  riferimento  all'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo
per il Molise, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI