N. 13 ORDINANZA 11 gennaio - 7 febbraio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Paesaggio  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Nulla  osta   alla
  concessione  in  sanatoria  -  Vincolo  paesaggistico  sopravvenuto
  rispetto   all'ultimazione   dell'opera   abusiva   -    Esclusione
  dell'irrogazione delle relative sanzioni amministrative  pecuniarie
  - Denunciata irragionevolezza e violazione del  principio  di  buon
  andamento della pubblica amministrazione -  Manifesta  infondatezza
  della questione. 
- Legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, art. 5,  comma
  3, secondo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.6 del 8-2-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,
secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio  1994,
n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione  dell'abusivismo  edilizio  e
per la destinazione delle costruzioni  edilizie  abusive  esistenti),
promossi dal Consiglio di giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana con cinque sentenze non definitive  del  18  marzo  2022  e
cinque sentenze  non  definitive  del  16  febbraio  2022,  iscritte,
rispettivamente, ai numeri da 34 a 37, 44 e da 57 a 61  del  registro
ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 16, 18 e 22, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Udita nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023  la  Giudice
relatrice Daria de Pretis; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023. 
    Ritenuto che il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la
Regione Siciliana (CGARS), con dieci sentenze non definitive  del  18
marzo 2022 e del 16 febbraio 2022, iscritte ai numeri 34, 35, 36, 37,
44, 57, 58, 59, 60 e 61 del reg.  ord.  2022,  solleva  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,  secondo  periodo,
della  legge  della  Regione  Siciliana  31  maggio   1994,   n.   17
(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e  per  la
destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti),  in  base
al quale «[i]l nulla-osta dell'autorita' preposta alla  gestione  del
vincolo e' richiesto, ai fini della concessione in  sanatoria,  anche
quando il vincolo sia stato apposto  successivamente  all'ultimazione
dell'opera  abusiva.  Tuttavia,   nel   caso   di   vincolo   apposto
successivamente, e' esclusa l'irrogazione di sanzioni  amministrative
pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico
dell'autore dell'abuso edilizio»; 
    che  i  giudizi  a  quibus  sono  stati  promossi  dalla  Regione
Siciliana per la riforma di  sentenze  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la  Sicilia  che  hanno  accolto  ricorsi  proposti  da
privati contro  decreti  del  dirigente  del  Dipartimento  dei  beni
culturali e  dell'identita'  siciliana  di  ingiunzione  -  ai  sensi
dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137) - a pagare determinate somme di denaro a
titolo di «indennita' risarcitoria» per il danno causato al paesaggio
con la realizzazione - negli anni '70 - di fabbricati siti nel Comune
di Agrigento; 
    che in tutti i giudizi di primo grado, riferisce  il  rimettente,
il TAR ha accolto la censura fondata sulla sopravvenienza del vincolo
paesaggistico  (introdotto  nel  1985)  rispetto   alla   commissione
dell'abuso, in  virtu'  del  principio  di  irretroattivita'  di  cui
all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e al citato art. 5, comma 3, della legge reg. Sicilia n.  17
del 1994; 
    che nei dieci atti di promovimento  delle  odierne  questioni  il
CGARS richiama le proprie precedenti decisioni, iscritte al n. 162  e
al n. 163 del reg. ord. 2021, con cui ha gia' chiesto a questa  Corte
di verificare la legittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  3,
della legge reg. Siciliana n. 17  del  1994,  e  formula  conclusioni
analoghe, per norma censurata, parametri evocati e argomenti relativi
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza; 
    che il CGARS condivide la parte della motivazione del giudice  di
primo grado concernente l'insussistenza di un  vincolo  paesaggistico
sull'area in questione al momento dell'abuso, la  sussistenza  di  un
vincolo archeologico allo stesso momento e la non assimilabilita' del
secondo al primo ai fini dell'applicabilita' dell'art. 167 cod.  beni
culturali; 
    che il CGARS ritiene, invece, inapplicabile la legge n.  689  del
1981 in quanto  attribuisce  all'indennita'  paesaggistica  carattere
riparatorio; 
    che, tuttavia, lo stesso CGARS rileva l'esistenza del citato art.
5, comma 3, della legge  reg.  Siciliana  n.  17  del  1994,  recante
interpretazione autentica dell'art. 23,  decimo  comma,  della  legge
della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia
di   controllo    dell'attivita'    urbanistico-edilizia,    riordino
urbanistico e sanatoria delle  opere  abusive),  in  base  al  quale,
«[p]er le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali
o  regionali  per  la  tutela  di   interessi   storici,   artistici,
architettonici,  archeologici,  paesistici,   ambientali,   igienici,
idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni
in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti  di
tutela sempre che il vincolo, posto  antecedentemente  all'esecuzione
delle opere, non  comporti  inedificabilita'  e  le  costruzioni  non
costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima [...]»; 
    che  il  rimettente   richiama   la   disposizione   «nel   testo
"sopravvissuto" alla sentenza della Corte costituzionale» n.  39  del
2006, che ha dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  17,
comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile  2003,  n.  4
(Disposizioni programmatiche e  finanziarie  per  l'anno  2003),  che
aveva sostituito il primo e il secondo capoverso dell'art.  5,  comma
3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994; 
    che, in base a tale ultima norma (che avrebbe ripreso vigore dopo
la declaratoria di illegittimita' costituzionale  della  disposizione
sostitutiva),   in   caso   di   vincolo   apposto    successivamente
all'ultimazione  dell'opera  abusiva,  il  nulla-osta  dell'autorita'
preposta alla gestione del vincolo e'  comunque  necessario  ai  fini
della concessione in  sanatoria,  ma  «e'  esclusa  l'irrogazione  di
sanzioni   amministrative   pecuniarie,   discendenti   dalle   norme
disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio»; 
    che  il  CGARS  solleva,  dunque,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3,  secondo  periodo,  della  legge
reg. Siciliana n. 17 del 1994; 
    che, secondo il rimettente, la norma censurata,  non  consentendo
l'applicazione dell'indennita' paesaggistica  di  cui  all'art.  167,
comma 5,  cod.  beni  culturali  in  caso  di  vincolo  paesaggistico
sopravvenuto, violerebbe l'art. 14, comma 1, lettera  n),  del  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,  recante  «Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana»,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (che attribuisce  alla  Regione
Siciliana competenza legislativa primaria nella materia  «tutela  del
paesaggio»),  per  contrasto  con  la   norma   di   grande   riforma
economico-sociale  contenuta  nel  citato  art.  167,  comma  5,  con
conseguente violazione degli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost.; 
    che   l'indennita'   connessa   all'accertamento    postumo    di
compatibilita'  paesaggistica  sarebbe  dovuta  in  ambito  nazionale
«anche se il vincolo  paesaggistico  e'  sopravvenuto  rispetto  alla
realizzazione   dell'abuso   (e    cio'    indipendentemente    dalla
qualificazione della medesima come sanzionatoria o risarcitoria)», in
ragione, da un lato, della sentenza del Consiglio di Stato,  adunanza
plenaria, 22 luglio 1999, n. 20, e,  dall'altro  lato,  dell'art.  2,
comma  46,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica); 
    che il  CGARS  censura  poi  la  disposizione  in  questione  per
violazione degli  artt.  3  e  97  Cost.,  in  quanto  essa  potrebbe
incentivare a «tenere il comportamento, confidando nella possibilita'
di  un  adempimento  successivo,  in  grado  di  superare  l'illecito
paesaggistico commesso»,  e  potrebbe  cosi'  vanificare  l'efficacia
deterrente   dell'istituto   dell'indennita'   paesaggistica,    «con
conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina  e  connesso
pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione»; 
    che in tutti i giudizi di legittimita'  costituzionale  le  parti
non si sono costituite davanti a questa Corte; 
    che il 24 marzo 2022 (cioe', pochi giorni dopo  il  deposito  dei
dieci atti di promovimento nella  cancelleria  del  CGARS)  e'  stata
depositata la sentenza n. 75 del 2022, con cui questa Corte ha deciso
i richiamati giudizi iscritti ai numeri 162 e 163 del reg. ord. 2021; 
    che nei giudizi iscritti ai numeri 34, 35, 36, 37 e 44  del  reg.
ord. 2022 il CGARS ha  depositato  un  decreto  del  suo  Presidente,
adottato  il  27  aprile  2022,   che   dichiara   l'improcedibilita'
dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base di una
istanza in tal  senso  della  Regione  appellante,  alla  luce  della
sentenza n. 75 del 2022 di questa Corte. 
    Considerato che il CGARS dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana  n.
17 del  1994,  in  base  al  quale  «[i]l  nulla-osta  dell'autorita'
preposta alla gestione  del  vincolo  e'  richiesto,  ai  fini  della
concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia  stato  apposto
successivamente all'ultimazione  dell'opera  abusiva.  Tuttavia,  nel
caso di vincolo apposto successivamente, e' esclusa l'irrogazione  di
sanzioni   amministrative   pecuniarie,   discendenti   dalle   norme
disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio»; 
    che,  secondo  il  rimettente,  la  norma   in   questione,   non
consentendo  l'applicazione  dell'indennita'  paesaggistica  di   cui
all'art. 167, comma  5,  cod.  beni  culturali  in  caso  di  vincolo
paesaggistico  sopravvenuto,  violerebbe:  a)  l'art.  14,  comma  1,
lettera n), dello statuto  speciale  (che  attribuisce  alla  Regione
Siciliana competenza legislativa primaria nella materia  «tutela  del
paesaggio»),  per  contrasto  con  la   norma   di   grande   riforma
economico-sociale  contenuta  nel  citato  art.  167,  comma  5,  con
conseguente violazione degli artt. 9 e 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost.; b) gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto  potrebbe  vanificare
l'efficacia deterrente dell'istituto  dell'indennita'  paesaggistica,
«con  conseguente  irragionevolezza  intrinseca  della  disciplina  e
connesso   pregiudizio   al    buon    andamento    della    pubblica
amministrazione»; 
    che le  questioni  sono  state  sollevate  dal  CGARS  con  dieci
sentenze non  definitive  coincidenti  quanto  a  norma  censurata  e
parametri evocati, oltre che per gli  argomenti  utilizzati,  ragione
per cui i giudizi  possono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con
un'unica pronuncia; 
    che le medesime questioni sono gia' state decise da questa  Corte
con la sentenza n. 75 del 2022; 
    che nei giudizi iscritti ai numeri 34, 35, 36, 37 e 44  del  reg.
ord. 2022 il CGARS ha  depositato  un  decreto  del  suo  Presidente,
adottato  il  27  aprile  2022,   che   dichiara   l'improcedibilita'
dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base di una
istanza in tal  senso  della  Regione  appellante,  alla  luce  della
sentenza n. 75 del 2022 di questa Corte; 
    che, in base all'art. 21 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'improcedibilita' del giudizio  a
quo  non  produce  effetti  sullo   svolgimento   del   giudizio   di
legittimita' costituzionale; 
    che, in via preliminare, deve  ritenersi  non  rilevante  che  le
questioni siano state promosse con sentenze non  definitive  anziche'
con  ordinanze,  avendo  comunque  il  giudice  a  quo  disposto   la
sospensione  dei  procedimenti  principali  e  la  trasmissione   dei
fascicoli alla cancelleria di questa  Corte,  sicche'  a  tali  atti,
anche se assunti con la forma di sentenza, deve  essere  riconosciuta
sostanzialmente natura di ordinanza (ex multis, sentenze  n.  75  del
2022, n. 179 del 2019 e n. 126 del 2018); 
    che la sentenza n. 75 del 2022 ha ritenuto  non  implausibile  la
motivazione sulla rilevanza offerta dal rimettente,  con  particolare
riguardo alla vigenza della norma censurata; 
    che la medesima sentenza ha  dichiarato  inammissibile  la  prima
questione «perche' il rimettente non motiva in  modo  adeguato  sulla
pertinenza del parametro interposto invocato (costituito dalla  norma
di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167,  comma  5,  del
d.lgs.  n.  42  del  2004)  al  caso  di  specie,  cio'   che   rende
insufficiente la motivazione sulla non manifesta  infondatezza  della
questione»; 
    che, secondo questa Corte, il CGARS ha  dato  «per  scontato  che
anche il  caso  del  rilascio  del  nulla-osta  paesaggistico  in  un
procedimento di condono relativo a un abuso edilizio  commesso  prima
dell'apposizione  del  vincolo  ricada  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 167, comma 5, terzo periodo, cod. beni culturali»  (secondo
cui, «[q]ualora venga accertata la compatibilita'  paesaggistica,  il
trasgressore e' tenuto al  pagamento  di  una  somma  equivalente  al
maggiore importo tra il  danno  arrecato  e  il  profitto  conseguito
mediante la trasgressione»),  ma  ha  fondato  tale  assunto  su  due
elementi (l'art. 2, comma 46, della  legge  n.  662  del  1996  e  la
sentenza del Consiglio di Stato n. 20 del 1999) in realta' inidonei a
suffragarlo; 
    che, sempre secondo questa Corte, le pronunce  del  Consiglio  di
Stato  e  del  CGARS  citate  dal  rimettente  non   affermavano   la
necessita', in base alla legge statale, del pagamento dell'indennita'
anche in caso di vincolo sopravvenuto  e  diversi  elementi  testuali
conducevano a  ritenere  invece  applicabile  l'art.  167  cod.  beni
culturali solo al caso di intervento edilizio eseguito in  violazione
dell'obbligo di chiedere  l'autorizzazione  paesaggistica,  cioe'  su
un'area  gia'  vincolata  al  momento  di  realizzazione   dell'abuso
edilizio, ragione per cui questa Corte ha ritenuto che  gli  atti  di
promovimento non offrissero «sufficienti elementi  a  sostegno  della
pertinenza del parametro interposto invocato»; 
    che questa  Corte  ha  poi  dichiarato  non  fondata  la  seconda
questione, sollevata  con  riferimento  agli  artt.  3  e  97  Cost.,
osservando  che  la  norma  censurata  «non  puo'  essere  idonea   a
vanificare  l'efficacia  deterrente  dell'indennita'   paesaggistica,
giacche'  tale  effetto  ha  logicamente  ad  oggetto  la  violazione
dell'obbligo paesaggistico, che nel caso di specie non c'e'»; 
    che  «[s]e,  d'altro  canto,  la  deterrenza  fosse  riferita  al
comportamento abusivo edilizio - e al rischio, che ne deriverebbe, di
incorrere in una  reazione  dell'ordinamento  anche  per  l'eventuale
successiva sopravvenienza di un  vincolo  paesaggistico  -  [...]  un
effetto deterrente indiretto di questo tipo e' offerto dalla norma in
esame», in quanto essa «non rende [...] irrilevante la sopravvenienza
del vincolo paesaggistico, perche' richiede comunque, ai  fini  della
concessione in sanatoria, il nulla-osta  dell'organo  di  tutela  del
vincolo»; 
    che le questioni sollevate dagli  odierni  atti  di  promovimento
coincidono con quelle decise dalla sentenza n. 75  del  2022,  e  gli
stessi atti non  contengono  argomenti  nuovi,  idonei  a  mutare  le
conclusioni gia' raggiunte da questa Corte; 
    che va dunque  dichiarata  la  manifesta  inammissibilita'  della
prima questione (violazione dell'art. 14, comma 1, lettera  n,  dello
statuto speciale, per  contrasto  con  la  norma  di  grande  riforma
economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n.  42
del 2004, con conseguente violazione degli artt.  9  e  117,  secondo
comma, lettera s, Cost.) e la manifesta  infondatezza  della  seconda
questione, relativa alla violazione degli artt.  3  e  97  Cost.  (ex
multis, ordinanze n. 220 del 2022 e n. 244 del 2021). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,  secondo  periodo,
della  legge  della  Regione  Siciliana  31  maggio   1994,   n.   17
(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e  per  la
destinazione   delle   costruzioni   edilizie   abusive   esistenti),
sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,  recante  «Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana»,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione,  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze  indicate  in
epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,  secondo  periodo,
della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in  riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio  di  giustizia  amministrativa
per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria