N. 29 SENTENZA 12 gennaio - 24 febbraio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Riparto  dei  contributi  alle
  Province per l'esercizio delle funzioni fondamentali - Ripartizione
  per gli anni 2019 e 2020 mediante decreto ministeriale,  a  seguito
  della  mancata  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
  autonomie locali - Conseguente mancata attribuzione  di  contributi
  alla Provincia di Vercelli - Denunciata violazione dei principi  di
  ragionevolezza e di uguaglianza, di quelli di buon andamento  e  di
  leale  collaborazione  nonche'  dell'autonomia  finanziaria   delle
  province - Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 838. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 119, primo, terzo e quarto comma. 
(GU n.9 del 1-3-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
838, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio, sezione prima-ter, con ordinanza del 9  febbraio  2021,
iscritta al n. 160 del registro ordinanze  2021  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del  9  febbraio  2021,  iscritta  al  registro
ordinanze n. 160 del 2021, il Tribunale amministrativo regionale  per
il Lazio, sezione prima-ter, ha sollevato, in riferimento agli  artt.
3, 97 e  119,  commi  primo,  terzo  e  quarto,  della  Costituzione,
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  838,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020), ai sensi  del  quale  «[a]lle  province  e  alle
citta'  metropolitane  delle  regioni  a   statuto   ordinario,   per
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo  1  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un  contributo  complessivo
di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro  a
favore delle province e 111 milioni di euro  a  favore  delle  citta'
metropolitane, e a favore delle province un ulteriore  contributo  di
110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e  2020  e  di
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le  risorse  di
cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  secondo  criteri  e  importi  da  definire,   su   proposta
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e  dell'Unione
delle province d'Italia (UPI), previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da conseguire entro  il  31  gennaio
2018. Qualora l'intesa  non  sia  raggiunta,  ovvero  non  sia  stata
presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il
10 febbraio  2018,  ripartendo  il  contributo  in  proporzione  alla
differenza per ciascuno degli enti  interessati,  ove  positiva,  tra
l'ammontare della  riduzione  della  spesa  corrente  indicato  nella
tabella  1  allegata  al  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  al
netto della riduzione della spesa di personale di cui  al  comma  421
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  l'ammontare
dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui
alla tabella 3 del medesimo decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
nonche' alle tabelle F e G allegate al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai  fini
della determinazione della differenza di cui  al  periodo  precedente
per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo  non  piu'
dovuto dalle province del  versamento  previsto  sino  all'anno  2018
dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  negli  importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50». 
    1.1.- Riferisce il giudice a quo che  la  Provincia  di  Vercelli
aveva  proposto  ricorso  contro  il  Ministero  dell'interno  e   il
Ministero dell'economia e delle finanze, costituitisi in  giudizio  a
mezzo dell'Avvocatura generale dello  Stato,  nonche'  nei  confronti
della  Provincia  di  Prato,  non  costituitasi  in   giudizio,   per
l'annullamento del decreto ministeriale 19  febbraio  2018  del  Capo
dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ragioniere  generale  dello  Stato
(Riparto a favore delle province delle regioni  a  statuto  ordinario
dei contributi di 317 milioni di euro,  per  l'anno  2018  e  di  110
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'esercizio
delle funzioni fondamentali di  cui  all'articolo  1  della  legge  7
aprile 2014, n. 56), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24
febbraio 2018. 
    1.2.- Afferma il TAR Lazio che in data 7 febbraio  2018,  secondo
quanto previsto dal citato comma 838,  si  e'  tenuta  la  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali,  in  esito  alla  quale  sono  stati
stabiliti i criteri di ripartizione tra  le  province  facenti  parti
delle regioni a statuto ordinario del sopra ricordato  contributo  di
317 milioni di euro per l'anno 2018. 
    Per gli anni successivi, l'Unione delle province d'Italia  (UPI),
in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  avrebbe
rappresentato «l'esigenza di addivenire ad una proposta  di  modifica
legislativa del [...] comma 838 [...] affinche'  gli  stessi  possano
essere ripartiti in maniera piu' razionale [...] anche tenendo  conto
che, dall'anno 2019, verranno meno le riduzioni  di  risorse  di  cui
all'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014». Nella stessa  sede
le amministrazioni governative competenti si sarebbero impegnate,  in
accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello  Stato,  «ad  avviare  un  tavolo  di
confronto con le Province al fine di definire le  eventuali  proposte
normative riguardanti i criteri di riparto dei [...]  contributi  per
gli anni successivi al 2018». 
    Decorso il termine fissato dal censurato art. l,  comma  838,  il
Ministero dell'interno, rilevato che per gli anni 2019 e  2020  l'UPI
non aveva presentato proposte in merito ai criteri e agli importi del
riparto del contributo, con il sopra ricordato d.m. 19 febbraio  2018
ha applicato, per il riparto del contributo di 110  milioni  di  euro
relativo sia all'anno 2019 che all'anno 2020,  il  criterio  indicato
dalla disposizione censurata. 
    1.3.- La Provincia di Vercelli,  non  avendo  ricevuto,  come  da
Tabella allegata al decreto, contributi per gli anni 2019  e  2020  e
ritenendo che fosse stato adottato, per detti anni,  un  criterio  di
ripartizione delle risorse destinate a finanziare  l'esercizio  delle
funzioni fondamentali lesivo della propria  autonomia  finanziaria  e
organizzativa, ha impugnato davanti al TAR Lazio il sopra  menzionato
d.m. 19 febbraio 2018 deducendo i  seguenti  motivi:  1)  eccesso  di
potere per contraddittorieta' manifesta  e  per  mancata  rispondenza
delle premesse del decreto ministeriale con le  decisioni  assunte  e
gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-citta'  e  autonomie
locali; 2)  eccesso  di  potere  per  erronea  interpretazione  della
portata precettiva dell'art. l, comma 838, della  legge  n.  205  del
2017. 
    In via incidentale, la Provincia di Vercelli ha  inoltre  chiesto
al TAR Lazio  di  sollevare  davanti  a  questa  Corte  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. l, comma 838,  della  legge  n.
205 del 2017. 
    1.4.- Il TAR Lazio,  ritenendo  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  censura,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. l, comma 838, della legge n. 205  del  2017,
in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo  e  quarto,
Cost. 
    1.5.- Quanto alla rilevanza della questione, afferma il giudice a
quo che la lesione determinata in capo alla Provincia di Vercelli dal
criterio di riparto e il conseguente  ammontare  distribuito  (almeno
per il 2019 e 2020) sarebbe riferibile unicamente al  comma  838,  di
cui  il   decreto   ministeriale   gravato   costituisce   automatica
applicazione; cio' posto, in caso di declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della medesima disposizione, il  decreto  ministeriale
ne sarebbe travolto e verrebbe meno la lesione stessa. 
    1.6.-  Venendo  poi  alla  non   manifesta   infondatezza   della
questione, evidenzia il TAR Lazio rimettente  che  l'art.  119  Cost.
riconosce, in capo alle province, autonomia finanziaria di entrata  e
di spesa, la quale sarebbe esercitata, in primo  luogo,  mediante  la
redazione del  bilancio  finanziario  di  previsione  che,  ai  sensi
dell'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti   locali),   come
modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42), deve riferirsi ad almeno un  triennio  e  comprende  le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio  del  periodo
considerato  nonche'  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi
successivi. 
    Afferma il giudice a quo che, al fine di elaborare e approvare il
bilancio di previsione, gli enti locali dovrebbero  avere  conoscenza
dell'entita'  delle  entrate  su  cui  possono  contare   per   poter
correttamente esercitare la propria autonomia di spesa  e  dovrebbero
poter disporre in concreto di risorse utili  a  sopperire  ai  propri
fabbisogni,   calibrati   sulle   esigenze   collegate   ai   compiti
istituzionali ad essi affidati dall'ordinamento. 
    La mancata attribuzione di fondi per gli anni 2019 e 2020 avrebbe
invece compromesso  la  capacita'  della  Provincia  di  Vercelli  di
svolgere le funzioni fondamentali ad essa attribuite  dalla  legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) ledendo la sua  sfera  di
autonomia. Difatti, il mancato accesso al  contributo  per  gli  anni
successivi al 2018 sottrarrebbe a tale ente, e  a  tutti  quelli  che
versano nella medesima situazione, la disponibilita' degli  strumenti
finanziari  necessari  allo  svolgimento  delle   predette   funzioni
fondamentali. 
    1.7.- Osserva il rimettente che,  secondo  quanto  stabilito  dal
quarto comma dell'art. 119 Cost., le funzioni fondamentali dovrebbero
essere  finanziate,  se  non  integralmente,  quanto  meno  in   modo
adeguato, al fine di non  impedire  o  rendere  troppo  difficile  lo
svolgimento dei compiti e dei servizi che costituiscono  esplicazione
delle predette funzioni. In particolare,  la  Provincia  di  Vercelli
avrebbe dedotto, senza essere contestata sul punto, di aver  ricevuto
la somma di euro 1.200.000,00 per il solo 2018 e di non aver ricevuto
alcuna risorsa per gli  anni  2019  e  2020.  Questa  circostanza  le
avrebbe impedito di redigere il  bilancio  di  previsione  per  dette
annualita' e di svolgere  le  proprie  funzioni  fondamentali.  Altre
province, per le medesime annualita' (2019 e 2020), avrebbero  invece
ingiustificatamente ottenuto fondi consistenti. 
    1.8.- Il criterio di ripartizione dettato dal censurato  art.  l,
comma 838, della legge n. 205 del 2017 inciderebbe, quindi,  in  modo
significativo sull'autonomia finanziaria degli  enti  locali  di  cui
all'art. 119, primo comma, Cost. Tale incisione si rinverrebbe  anche
nella scelta - operata dalla disposizione in esame -  di  assumere  a
parametro per la ripartizione dei trasferimenti statali un  algoritmo
matematico relativamente  al  quale  viene  attribuita  rilevanza  al
fattore della spesa del personale (al  netto  della  riduzione  della
spesa di personale, di cui al comma 421 dell'art. l  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2015») che, di per se', non si presterebbe a un  utilizzo  comune  su
scala  nazionale,  atteso   che   ogni   regione,   nell'attuare   il
decentramento amministrativo, avrebbe adottato determinazioni diverse
con conseguente disomogeneita' nelle scelte riallocative del  proprio
personale. 
    La ripartizione dei contributi statali,  basandosi  sul  predetto
fattore (che si fonderebbe su  una  coincidenza  fra  percentuale  di
personale trasferito e risparmi realizzati da Stato  o  regioni,  con
conseguente contrazione della spesa  relativa  alla  retribuzione  di
tale personale) avrebbe pregiudicato la Provincia di Vercelli,  posto
che nei ruoli del proprio personale sono stati considerati dipendenti
che svolgevano funzioni delegate dalla Regione  e  per  tale  ragione
retribuiti con fondi di pertinenza di quest'ultima. 
    In altri termini, poiche' alcune delle  funzioni  originariamente
attribuite alla Provincia  di  Vercelli  erano  svolte  da  personale
assegnato e retribuito dalla Regione Piemonte (che  aveva  decentrato
alcune delle proprie attribuzioni), il  successivo  rientro  di  tale
personale nei ruoli della Regione non avrebbe fatto conseguire  alcun
risparmio di spesa per la Provincia, incidendo negativamente  su  uno
dei  parametri  considerati  ai  fini  della  redistribuzione   delle
risorse. 
    Aggiunge il giudice a quo  che  i  risparmi  della  Provincia  di
Vercelli  derivanti  dal  processo  di  riallocazione  del   predetto
personale (e dei relativi fondi) sarebbero quindi inferiori  rispetto
a quelli  previsti  e  cio'  inciderebbe  negativamente  su  uno  dei
parametri considerati ai fini della  redistribuzione  delle  risorse.
Tale  evenienza   avrebbe   reso   irrealistica   e   non   perequata
l'assegnazione del contributo a  favore  della  Provincia,  inducendo
un'erronea rappresentazione del fabbisogno finanziario della stessa. 
    1.9.- Inoltre, posto che il decreto di ripartizione  non  avrebbe
riconosciuto nulla alla Provincia di Vercelli per gli anni successivi
al 2018 e considerato che in generale gli enti locali non  potrebbero
fondare le spese di loro competenza unicamente  su  entrate  proprie,
l'autonomia finanziaria di entrata non potrebbe ritenersi  del  tutto
attuata. D'altra parte, proprio in considerazione del fatto  che  gli
enti locali non  riuscirebbero  a  far  fronte  alle  spese  di  loro
competenza unicamente con entrate  proprie,  sarebbero  appositamente
previste risorse di  provenienza  statale:  la  compartecipazione  al
gettito  di  tributi  erariali  riferibili  al  territorio  dell'ente
unitamente a un fondo perequativo, la cui  ratio  sarebbe  quella  di
realizzare una compensazione delle risorse tra territori piu'  ricchi
e territori maggiormente bisognosi. La riduzione dei trasferimenti da
detto  fondo  perequativo  avrebbe  dovuto  essere   compensata   dai
trasferimenti derivanti dal sopra citato d.m. 19 febbraio  2018,  con
conseguente violazione dell'art. 119, terzo comma, Cost. 
    1.10.- La disposizione censurata violerebbe altresi' il principio
di  uguaglianza  stabilito  dall'art.  3  Cost.  e  il  principio  di
ragionevolezza. A sostegno di tale assunto, viene evidenziato che  la
ripartizione operata sulla base  del  piu'  volte  citato  comma  838
sarebbe  palesemente  e  ingiustificatamente  differente  rispetto  a
quella che si sarebbe ottenuta se si fosse considerato  il  parametro
dell'estensione chilometrica della rete stradale. Da un confronto tra
quanto attribuito alla Provincia di Vercelli per il biennio 2019-2020
(nessuna risorsa) e quanto attribuito alle Province di  Monza-Brianza
(euro 7.996.089,04) e di Prato  (euro  2.868.655,64)  per  lo  stesso
periodo risulterebbe evidente la sperequazione  ove  sia  considerato
che la  prima  ha  un'estensione  della  rete  stradale  pari  a  971
chilometri, mentre la Provincia di Prato avrebbe una rete stradale di
soli 78 chilometri. Cio'  dimostrerebbe  che  il  criterio  stabilito
dalla norma censurata darebbe luogo a disparita' irragionevoli. 
    Tali anomalie evidenzierebbero il contrasto con il  principio  di
ragionevolezza nell'ambito di situazioni  del  tutto  comparabili  e,
pertanto, suscettibili di essere disciplinate nello stesso  modo  dal
legislatore nell'esercizio della propria discrezionalita'. 
    1.11.- Ritiene il TAR Lazio che il predetto criterio  sarebbe  in
contrasto  anche  con   l'art.   97   Cost.,   atteso   che   l'ampia
discrezionalita'   attribuita   all'amministrazione    statale    non
consentirebbe agli enti locali di garantire il loro buon andamento. 
    1.12.- Il giudice a quo dubita della legittimita'  costituzionale
della disposizione in esame anche  in  riferimento  al  principio  di
leale collaborazione che inerirebbe a quello piu'  generale  di  buon
andamento codificato nell'art. 97 Cost. In  proposito  il  rimettente
evidenzia che la  disposizione  censurata  prevede,  nell'ipotesi  di
mancato accordo nell'ambito della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali,  che  la  ripartizione   del   contributo   sia   determinata
unilateralmente con decreto ministeriale. La mancata previsione,  per
gli anni di riferimento, di un necessario passaggio per  la  predetta
Conferenza e di un intervento ministeriale unilaterale  nel  caso  di
inerzia di  tale  organo,  sarebbe  parimenti  in  conflitto  con  il
principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. 
    1.13.- Infine, un ulteriore indice sintomatico  dell'illogicita',
o  quanto  meno  dell'incongruita'   del   criterio   delineato   dal
legislatore,   sarebbe   ravvisabile   nella   circostanza   che   le
amministrazioni dello Stato coinvolte - allo  scopo  di  superare  le
criticita' emergenti dal criterio delineato dal  legislatore  che  si
erano palesate nel contesto  del  tentativo  di  intesa  in  sede  di
Conferenza - avevano recepito la proposta  di  modifica  della  legge
statale  avanzata  dall'UPI  impegnandosi,  in  sede  di   Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, ad avviare un  tavolo  di  confronto
con le province al fine di definire le eventuali  proposte  normative
riguardanti  i  criteri  di  riparto  dei  contributi  per  gli  anni
successivi al 2018. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. 
    2.1.- Rappresenta il Presidente del Consiglio dei ministri che in
data 7 febbraio 2018  si  e'  tenuta  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali in esito alla quale e'  stata  sancita  l'intesa  ai
sensi dell'art. l, comma 838,  della  legge  n.  205  del  2017,  sui
criteri di ripartizione tra  le  province  delle  regioni  a  statuto
ordinario del contributo per l'esercizio delle funzioni  fondamentali
di 317 milioni di euro per il solo anno 2018. 
    Come emergerebbe  dal  verbale  della  sopra  citata  Conferenza,
l'intesa e' stata limitata al solo anno 2018, con esclusione del 2019
e 2020, per i quali l'UPI ha rappresentato l'esigenza  di  addivenire
ad una proposta di modifica legislativa  del  comma  838  piu'  volte
menzionato affinche' i contributi statali potessero essere  ripartiti
in maniera piu' razionale, anche tenendo  conto  che  dall'anno  2019
sarebbero venute meno le riduzioni di risorse di cui all'art. 47  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    Le  amministrazioni  dello  Stato  coinvolte  hanno  recepito  la
proposta di modifica avanzata dall'UPI impegnandosi, d'intesa con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, «ad  avviare  un  tavolo  di
confronto con le Province al fine di definire le  eventuali  proposte
normative riguardanti i criteri di riparto dei (...)  contributi  per
gli anni successivi al 2018». 
    Afferma il Presidente del Consiglio dei ministri che, decorso  il
termine di scadenza del 10  febbraio  2018,  fissato  dal  comma  838
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, il successivo 19 febbraio il
Ministero dell'interno ha emanato il decreto ivi previsto dando  atto
che, per l'anno  2018,  la  ripartizione  del  contributo,  pari  317
milioni di euro, sarebbe avvenuta in base alla proposta dell'UPI. Per
gli anni 2019 e 2020, riscontrando la mancata  presentazione  di  una
proposta  di  ripartizione  da  parte   dell'UPI,   e'   stata   data
applicazione al criterio indicato dal predetto  comma  838,  previsto
per il caso in cui «l'intesa non sia stata raggiunta, ovvero non  sia
stata presentata alcuna proposta». 
    2.2.-  Il  ricorso  al  criterio  legislativo   residuale   viene
giustificato  con  la  necessita',  da  parte  delle   province,   di
predisporre il bilancio di previsione triennale per  gli  anni  2018,
2019 e 2020 per cui «occorre necessariamente definire la ripartizione
del contributo in parola anche per gli anni 2019 e  2020  sulla  base
del criterio previsto in assenza di proposta dell'UPI». 
    Evidenzia l'Avvocatura generale dello Stato che l'UPI, alla quale
e' stato assegnato dalla norma il compito di proporre un criterio  di
riparto, ha presentato una proposta esclusivamente  per  l'annualita'
2018, esplicitando, in sede di riunione della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, che per le  annualita'  successive  non  era  in
grado di presentare alcuna proposta. Le premesse narrative  del  d.m.
19 febbraio 2018 recano precisamente la  difficolta'  di  trovare  un
condiviso criterio di riparto  anche  per  gli  anni  successivi.  In
particolare, dalla nota metodologica dell'UPI, costituente l'Allegato
l al citato decreto ministeriale, emerge come  sia  stato  necessario
adottare diversi correttivi al fine di assicurare a  tutti  gli  enti
una soglia minima di contributo. 
    Per le annualita' considerate nel bilancio di previsione (2019  e
2020), per le quali l'UPI  non  era  in  grado  di  formulare  alcuna
proposta, sarebbe stata quindi applicata la disposizione censurata la
quale prevede che, in caso di  mancata  intesa,  il  riparto  avvenga
sulla base dei criteri sussunti dalla medesima  per  consentire  alle
parti di superare lo stallo procedimentale che non  avrebbe  arrecato
alcun beneficio agli enti territoriali e  non  avrebbe  consentito  a
questi ultimi di redigere i propri bilanci. 
    2.3.-  Sottolinea  altresi'  la  difesa  statale  che  a  partire
dall'annualita' 2021 e' previsto un  contributo  a  regime  a  favore
delle province di 180 milioni di euro; e che con decreto ministeriale
25 gennaio 2021 del  Capo  dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali  del  Ministero  dell'interno,  di   concerto   con   il
Ragioniere generale dello Stato  (Riparto  a  favore  delle  province
delle regioni a statuto ordinario del contributo di  180  milioni  di
euro, a decorrere dall'anno  2021,  per  l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali di cui all'articolo 1) e' stato adottato un riparto, con
intesa sancita in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali  del  17
dicembre 2020, sulla base della proposta dell'UPI -  e  quindi  anche
della  Provincia  di  Vercelli  che  vi  partecipa  -   che   prevede
l'assegnazione di risorse alla Provincia di Vercelli per  un  importo
tale da garantire una sostanziale stabilita' di risorse  negli  anni.
Cio' e' stato reso possibile dal fatto  che  l'ammontare  complessivo
del contributo di cui al comma 838 dell'art. l della legge n. 205 del
2017 e' passato da 110 milioni di euro a 180 milioni di euro per  gli
anni 2021 e successivi, grazie all'aumento  delle  risorse,  previsto
dalla stessa norma impugnata, rispetto allo stanziamento  di  cui  al
comma 754 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)». 
    Ritiene  quindi  l'Avvocatura  generale  che  la   Provincia   di
Vercelli, in accordo con l'UPI (a conferma di  cio'  rappresenta  che
non risulta impugnato il citato d.m. del 25  gennaio  2021),  avrebbe
ritenuto  legittimo  e   rispondente   alle   proprie   esigenze   di
finanziamento l'ammontare delle risorse complessivamente  assegnatele
in attuazione dei due interventi normativi  sopra  richiamati  (commi
754 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e 838 dell'art.  1  della
legge n. 208 del 2015) per gli anni 2021  e  successivi,  consistente
complessivamente in euro 2.088.675,05 annui. 
    Osserva inoltre la difesa statale che la  Provincia  di  Vercelli
sarebbe stata destinataria,  per  gli  anni  relativamente  ai  quali
lamenta l'impossibilita' a  svolgere  le  funzioni  fondamentali,  di
diversi trasferimenti statali, incrementati nelle annualita'  2019  e
2020 di oltre 4 milioni di euro (al netto  delle  risorse  attribuite
nell'anno  2020  a  sostegno  delle  minori  entrate   da   emergenza
sanitaria). Inoltre, sarebbe venuto meno, a far  data  dal  2019,  il
concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 47 del d.l. n. 66  del
2014, come convertito, per un importo di  circa  3  milioni  di  euro
annui. 
    Per effetto di tali maggiori trasferimenti erariali e della minor
necessita' di un concorso alla  finanza  pubblica,  la  Provincia  di
Vercelli sarebbe stata in grado di assicurare nel  biennio  2019-2020
livelli di servizi certamente superiori rispetto a quelli  del  2018.
Per tale motivo, la tesi secondo  cui  la  mancata  assegnazione  dei
fondi ex art. l, comma 838, della legge n. 205 del 2017 per gli  anni
2019 e 2020 le avrebbe impedito di svolgere le proprie funzioni,  non
sarebbe dimostrata. 
    Da  cio'  discenderebbe  l'inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.
205 del 2017, per difetto di motivazione sulla rilevanza. 
    2.4.- Sostiene inoltre l'Avvocatura generale che  il  rimettente,
nel denunciare  la  violazione  dell'art.  119,  terzo  comma,  Cost.
avrebbe dovuto non solo esaminare la disposizione posta a base  della
misura finanziaria contestata, ma avrebbe altresi' dovuto inquadrarla
nel complesso delle norme  che  regolano  la  situazione  finanziaria
dell'ente  locale.  Il  TAR  Lazio,  invece,  non  avrebbe  preso  in
considerazione ne' le somme indicate nelle Tabelle  1  e  3  allegate
alla legge n. 205 del 2017 ne' il contributo annuo di cui all'art. 20
del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria, iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo), convertito nella legge 21 giugno  2017,  n.  96,  e
quindi  non  avrebbe   correttamente   valutato   le   modalita'   di
applicazione del criterio indicato dal censurato  comma  838.  Se  il
rimettente avesse compiuto tale  valutazione,  avrebbe  concluso  che
l'applicazione dell'art. l, comma 838, della legge n. 205  del  2017,
collegata  all'insieme  delle  altre  norme  e   misure   (tra   cui,
fondamentali, quelle inerenti  alla  cessazione  del  concorso  delle
province al riequilibrio della finanza pubblica),  non  precluderebbe
ne'  renderebbe  oltremodo  difficile  l'esercizio   delle   funzioni
fondamentali   della   provincia.   Tale   analisi   sarebbe    stata
indispensabile anche in considerazione del fatto che  le  risorse  di
cui all'art. l, comma 838, della legge n. 205 del 2017 non  sarebbero
le  uniche  previste  per  il  funzionamento  delle   province   (che
deriverebbero dalle altre fonti a cui la suddetta norma rinvia, oltre
che dalle entrate proprie), bensi' costituirebbero risorse  meramente
aggiuntive. 
    Da cio' deriverebbe  la  mancata  dimostrazione  della  rilevanza
della questione e la sua inammissibilita'. 
    2.5.- Quanto al  parametro  rappresentato  dalla  violazione  del
principio  di  uguaglianza  in  relazione  alla  maggiore   lunghezza
chilometrica delle strade della Provincia  di  Vercelli  rispetto  ad
altre province, la norma impugnata non vi fa  alcun  riferimento  ne'
diretto ne' indiretto, ma si tratterebbe di  un  parametro  elaborato
autonomamente dall'UPI per ripartire il trenta per cento della  somma
totale a disposizione per il 2018, unico anno per il quale  l'UPI  ha
formulato una proposta di ripartizione. Per il restante settanta  per
cento la stessa UPI,  per  il  2018,  rinviava  ai  criteri  generali
stabiliti dal censurato l'art. l, comma 838,  e  in  applicazione  di
tali criteri, per lo stesso anno, alla Provincia di Vercelli  non  e'
stato attribuito alcun contributo. 
    Per gli anni 2019 e 2020, nei quali mancava la proposta dell'UPI,
il Ministero non avrebbe potuto che applicare i criteri di  legge  al
cento per cento della somma disponibile. Anche sotto questo  profilo,
quindi,  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   sarebbe
inammissibile, in quanto riferita a un  dato  -  l'applicazione  come
criterio  di  riparto  della  lunghezza  chilometrica  delle   strade
provinciali - che non deriva dalla norma di legge denunciata,  ma  da
una fonte subordinata (la proposta dell'UPI e  il  correlato  decreto
ministeriale) relativa, per di piu', a un  anno  (il  2018)  estraneo
rispetto a quelli dedotti in causa. 
    2.6.- Sarebbero inammissibili per irrilevanza  anche  le  censure
sollevate con  riguardo  alla  questione  del  personale  provinciale
retribuito  dalla  Regione  Piemonte.  Osserva  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri che una norma generale come  l'art.  l,  comma
838, della legge n. 205 del 2017 non potrebbe che dettare criteri  di
riparto unitari per evitare sperequazioni o discriminazioni  tra  gli
enti locali interessati: non  potrebbe,  al  contrario,  prendere  in
considerazione singole libere scelte organizzative degli enti locali,
come  quella  di  accettare  deleghe  di  funzioni  dalla  regione  e
l'assegnazione ai propri ruoli di personale regionale.  Una  siffatta
ipotesi costituirebbe una evenienza meramente fattuale  e  del  tutto
dipendente dalla volonta' dell'ente stesso. Il  presunto  pregiudizio
finanziario lamentato deriverebbe, quindi, da tale evenienza di fatto
e dalla relativa scelta, non dal  dettato  della  norma  generale  di
finanza pubblica, e sarebbe, conseguentemente, del tutto  irrilevante
ai  fini  della  conformita'  a   Costituzione   della   disposizione
censurata. 
    2.7.- Inoltre, sempre in punto  di  ammissibilita',  l'Avvocatura
generale eccepisce che la connessione tra la  riduzione  della  spesa
per il personale e la riduzione degli organici sarebbe  prevista  non
dalla disposizione censurata, bensi' dall'art. l,  comma  421,  della
legge n. 190 del 2014, il quale  si  basa  sulla  drastica  riduzione
delle funzioni delle province operata dalla legge n. 56 del 2014.  Il
censurato art. l, comma 838 non avrebbe fatto  altro  che  richiamare
questo criterio, la cui norma fondante non sarebbe  stata,  peraltro,
censurata. 
    Il  criterio  elaborato  dalla  disposizione  in  esame,  secondo
l'Avvocatura generale, sarebbe ragionevole perche' terrebbe conto, da
un lato, del livello effettivo delle entrate  derivate  dell'ente  e,
dall'altro, dell'efficienza di spesa dell'ente medesimo  nel  gestire
quelle stesse entrate. Secondo tale meccanismo, l'erogazione a carico
del bilancio statale (cioe' della finanza pubblica allargata) sarebbe
giustificata come incentivo all'incremento dell'efficienza di  spesa,
conformemente alla lettera e allo spirito dell'art. 81 Cost. Verrebbe
in tal modo esclusa qualsiasi discriminazione  arbitraria  tra  enti,
poiche' la  quota  di  contributo  riconosciuta  a  ciascuno  sarebbe
l'esatto riflesso della sua gestione di  entrata  e  di  spesa  e  le
differenze di contributo corrisponderebbero a diversita' obiettive di
condizioni    gestionali.    Ne    deriverebbe,     conseguentemente,
l'inammissibilita'  della  questione  anche  sotto  questo  specifico
profilo. 
    2.8.-  Manifestamente  infondata  sarebbe,  infine,  la   censura
inerente alla mancata  previsione  dell'intervento  della  Conferenza
unificata Stato-citta' e autonomie locali. La disposizione censurata,
difatti, prevederebbe un meccanismo  volto  a  integrare  proprio  il
mancato funzionamento del sistema autogestito di riparto  del  fondo,
cioe' del sistema incentrato sulla  proposta  formulata  dall'UPI  su
accordo  di  tutte  le  province  interessate.  Il   "passaggio"   in
Conferenza unificata dopo tale mancato  funzionamento  costituirebbe,
ad avviso della difesa  statale,  un  evidente  appesantimento  della
procedura e comprometterebbe la certezza delle risorse,  che  sarebbe
invece necessaria all'inizio dell'esercizio  affinche'  l'ente  possa
adottare le proprie decisioni previsionali di bilancio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 160 del 2021,
il TAR Lazio, sezione prima-ter, ha sollevato,  in  riferimento  agli
artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, Cost.,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.
205 del 2017. 
    1.1.- Afferma il giudice a quo che la Provincia di Vercelli aveva
proposto ricorso contro il  Ministero  dell'interno  e  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  costituitisi  in  giudizio  a  mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato,  nonche'  nei  confronti  della
Provincia di Prato, non costituitasi in giudizio, per  l'annullamento
del d.m. 19 febbraio 2018, adottato ai sensi della  norma  censurata,
recante il riparto a favore delle province e delle regioni a  statuto
ordinario dei contributi di 317 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
110 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  per
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge
n. 56 del 2014. 
    1.2.- Riferisce il TAR Lazio che in data 7 febbraio 2018, secondo
quanto previsto dal citato comma 838,  si  e'  tenuta  la  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali in esito alla quale, per il 2018,  e'
stato riconosciuto alla Provincia di Vercelli un  contributo  statale
di euro 1.200.000, ma in quella stessa sede non  e'  stata  raggiunta
l'intesa  per  gli  anni  2019  e  2020,   cosicche'   il   Ministero
dell'interno, con il  d.m.  19  febbraio  2018  sopra  ricordato,  ha
applicato, per il riparto del contributo di euro 110 milioni relativo
sia al 2019 che al 2020,  il  criterio  indicato  dalla  disposizione
censurata. 
    1.3.- La Provincia di Vercelli, non  avendo  ricevuto  contributi
per gli anni 2019 e 2020 e ritenendo che fosse  stato  adottato,  per
detti anni, un criterio di ripartizione  delle  risorse  destinate  a
finanziare  l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  lesivo  della
propria autonomia finanziaria e organizzativa, ha  impugnato  davanti
al TAR Lazio il d.m. 19 febbraio 2018. 
    1.4.- Quanto alla rilevanza della questione, afferma il giudice a
quo che la lesione, determinata in capo alla  Provincia  di  Vercelli
dal criterio di riparto, sarebbe riferibile  unicamente  al  predetto
comma 838, di cui il decreto  ministeriale  costituirebbe  automatica
applicazione; cio' posto, in caso di declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della medesima disposizione, il  decreto  ministeriale
ne sarebbe travolto facendo venire meno la lesione stessa. 
    1.5.- Quanto alla non  manifesta  infondatezza  della  questione,
evidenzia il TAR rimettente che l'art. 119 Cost. riconosce,  in  capo
alle province, autonomia finanziaria di entrata e di spesa  cosicche'
la mancata attribuzione di fondi per gli anni  2019  e  2020  avrebbe
compromesso la capacita' della Provincia di Vercelli di  svolgere  le
funzioni fondamentali ad essa attribuite dalla legge n. 56 del  2014,
ledendo la sua sfera di autonomia in ragione della scelta  -  operata
dalla disposizione censurata  -  di  assumere  a  parametro,  per  la
ripartizione dei trasferimenti statali, un  algoritmo  matematico  il
quale attribuisce rilevanza al fattore della spesa del personale che,
di per se',  non  si  presterebbe  a  un  utilizzo  comune  su  scala
nazionale, atteso che ogni  Regione,  nell'attuare  il  decentramento
amministrativo,  avrebbe   adottato   determinazioni   diverse,   con
conseguente disomogeneita'  nelle  scelte  riallocative  del  proprio
personale. 
    La ripartizione dei contributi statali,  basandosi  sul  predetto
fattore, avrebbe pregiudicato la Provincia di Vercelli, posto che nei
ruoli del proprio personale erano inclusi dipendenti  che  svolgevano
funzioni delegate dalla Regione e percio'  retribuiti  con  fondi  da
questa trasferiti alla  Provincia;  il  successivo  rientro  di  tale
personale nei  ruoli  della  Regione  non  avrebbe,  pertanto,  fatto
conseguire alcun risparmio di spesa per la Provincia. 
    1.6.- La disposizione censurata violerebbe altresi' il  principio
di  uguaglianza  stabilito  dall'art.  3  Cost.  e  il  principio  di
ragionevolezza  perche',  se  si  fosse  considerato   il   parametro
dell'estensione chilometrica della rete stradale, da un confronto tra
il mancato riconoscimento di risorse alla  Provincia  di  Vercelli  e
quanto invece attribuito  alla  Provincia  di  Prato  per  lo  stesso
periodo, risulterebbe evidente la sperequazione posto che la prima ha
un'estensione della rete stradale ben maggiore della seconda. 
    1.7.- Ritiene ancora  il  TAR  Lazio  che  il  predetto  criterio
sarebbe in contrasto anche con il principio di leale  collaborazione,
che sarebbe riconducibile a quello piu' generale di buon andamento di
cui all'art. 97 Cost., in quanto,  nell'ipotesi  di  mancato  accordo
nell'ambito della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  la
ripartizione  del  contributo  e'  determinata  unilateralmente   con
decreto ministeriale. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. 
    2.1.- Rappresenta il Presidente del Consiglio dei ministri che il
ricorso  al  criterio  legislativo  residuale  previsto  dalla  norma
impugnata viene  giustificato  con  la  necessita',  da  parte  delle
province, di predisporre il bilancio di previsione triennale per  gli
anni 2018, 2019 e 2020. 
    2.2.- Sottolinea altresi' l'Avvocatura generale che altre  norme,
non  prese  in  considerazione  dal  giudice  rimettente,   avrebbero
previsto diversi trasferimenti  statali  per  effetto  dei  quali  la
Provincia di Vercelli  sarebbe  stata  in  grado  di  assicurare  nel
biennio 2019-2020 livelli di servizi certamente superiori rispetto  a
quelli del  2018.  Da  cio'  discenderebbe  l'inammissibilita'  della
questione di legittimita' costituzionale per difetto  di  motivazione
sulla rilevanza. 
    2.3.- Quanto al parametro rappresentato dall'asserita  violazione
del principio di uguaglianza in  relazione  alla  maggiore  lunghezza
chilometrica delle strade della Provincia  di  Vercelli  rispetto  ad
altre province, la difesa statale osserva  che  detto  parametro  non
sarebbe previsto dalla norma censurata, la  quale  non  vi  fa  alcun
riferimento. 
    2.4.- Sarebbero inammissibili per irrilevanza  anche  le  censure
sollevate con  riguardo  alla  questione  del  personale  provinciale
retribuito dalla Regione Piemonte, in quanto una norma generale  come
quella censurata non potrebbe che dettare criteri di riparto  unitari
non potendo quindi considerare scelte organizzative dei singoli  enti
territoriali. 
    2.5.-  Manifestamente  infondata  sarebbe,  infine,  la   censura
inerente alla mancata  previsione  dell'intervento  della  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, in quanto  la  disposizione  oggetto
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  prevederebbe   un
necessario meccanismo di supplenza previsto  solo  per  l'ipotesi  di
mancato funzionamento del sistema autogestito di riparto del fondo. 
    3.- L'odierna questione di legittimita'  costituzionale  concerne
il  rapporto  tra  funzioni  attribuite  alle  province   e   risorse
assegnate. In proposito questa Corte ha gia' avuto modo di  affermare
che  le  province  sono  chiamate  a  «rispondere  alla  primaria   e
fondamentale esigenza di preordinare, organizzare  e  qualificare  la
gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle  popolazioni
interessate. [Pertanto,] la quantificazione  delle  risorse  in  modo
funzionale  e  proporzionato  alla  realizzazione   degli   obiettivi
previsti dalla legislazione vigente  diventa  fondamentale  canone  e
presupposto del buon andamento dell'amministrazione,  cui  lo  stesso
legislatore si deve attenere puntualmente» (sentenza n. 10 del 2016). 
    Questa Corte ha altresi' affermato che una dotazione  finanziaria
estremamente ridotta e l'incertezza sulla  definitiva  entita'  delle
risorse disponibili non consentono una proficua  utilizzazione  delle
stesse in quanto «[s]olo in presenza di un  ragionevole  progetto  di
impiego e'  possibile  realizzare  una  corretta  ripartizione  delle
risorse [...] e garantire il buon  andamento  dei  servizi  con  esse
finanziati» (sentenza n. 188 del 2015). 
    4.- Cio'  posto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 838, della legge n. 207 del  2005,  sollevata  dal
TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 commi primo, terzo  e
quarto Cost. e' inammissibile per plurime  ragioni,  in  disparte  la
considerazione che il rimettente non valuta se per  «riduzione  della
spesa di personale» possa intendersi quella effettiva,  ossia  quella
riferita al personale retribuito dalla Provincia. 
    5.- E', innanzitutto,  fondata  l'eccezione  di  inammissibilita'
sollevata dalla difesa statale  circa  l'insufficiente  ricostruzione
del quadro normativo da parte del giudice  rimettente,  il  quale  ha
omesso  una  completa  e  adeguata  ricostruzione  della   disciplina
legislativa in tema di  finanziamenti  alle  province,  con  relativi
riflessi sulla specifica situazione finanziaria  della  Provincia  di
Vercelli. 
    Il giudice rimettente si limita, infatti, a richiamare l'art. 119
Cost., omettendo  tuttavia  di  specificare  l'entita'  dell'asserita
compressione dell'autonomia finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 168
del 2021 e n. 83 del 2019), senza puntuali riferimenti  a  dati  piu'
analitici relativi alle entrate e alle uscite dell'ente  territoriale
(sentenze n. 83 del 2019, n. 5 del 2018 e n. 192 del 2017). 
    In effetti, l'ordinanza di rimessione appare generica, in  quanto
non enuncia le ragioni per cui i mezzi  finanziari  effettivamente  a
disposizione di alcune province, come quella di  Vercelli,  sarebbero
insufficienti ad assicurare  loro  la  possibilita'  di  un  adeguato
svolgimento  delle  funzioni  fondamentali.   Peraltro,   l'ordinanza
risulta carente anche perche' le lamentate violazioni  dell'autonomia
finanziaria provinciale non sono comprovate  da  un'adeguata  analisi
complessiva delle risorse disponibili, posto che «le norme  incidenti
sull'assetto finanziario degli enti territoriali "non possono  essere
valutate in modo 'atomistico'"» (ex multis, sentenza n. 220 del 2021;
nello stesso senso, sentenza n. 83 del 2019). 
    6.-  Inoltre,  non  puo'  non  rilevarsi  che  la  questione   di
legittimita' costituzionale  e'  formulata  in  modo  poco  chiaro  e
contraddittorio,  con  conseguenti  ripercussioni   in   termini   di
ambiguita' e genericita' del petitum (ex multis, sentenza  n.  177  e
ordinanza n. 107 del 2022). 
    In effetti, dalla lettura dell'ordinanza di  rimessione  nel  suo
complesso non e' chiaro se il rimettente voglia impugnare  il  citato
comma 838 nella sua interezza (come  emergerebbe  dalla  lettura  del
dispositivo)  o  voglia  invece  limitarsi  ad  impugnare   solo   il
meccanismo suppletivo previsto  in  caso  di  mancato  raggiungimento
dell'intesa tra le province, in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali (come emergerebbe dalle motivazioni dell'ordinanza). 
    7.-  Pur  dovendosi,  dunque,  per  tutte  le  suddette  ragioni,
dichiarare   l'inammissibilita'   della   predetta    questione    di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  TAR  Lazio,  non   puo'
tuttavia non rilevarsi che la fattispecie in esame pone  in  evidenza
l'intricata e farraginosa situazione legislativa da cui dipendono  le
risorse statali  destinate  alle  province,  che,  si  ricorda,  sono
indicate nella  Costituzione  come  enti  costituenti  la  Repubblica
dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114 e 119  Cost.),  con
conseguente necessita' che esse siano dotate di  risorse  finanziarie
idonee a garantire, anche nell'ottica della  corretta  programmazione
su  un  adeguato   arco   temporale,   l'esercizio   delle   funzioni
fondamentali che sono chiamate a svolgere (ex multis, sentenze n.  10
del 2016 e n. 188 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 119,  commi  primo,  terzo  e  quarto,
della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione prima-ter, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA