N. 31 ORDINANZA 8 - 24 febbraio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento  penitenziario  -  Benefici   penitenziari   -   Detenuti
  condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art.  4-bis,
  comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di contesto
  mafioso  -  Possibilita'  di  concedere  la   semiliberta',   nella
  specifica  ipotesi  surrogatoria  di  cui  all'art.  50,  comma  2,
  dell'ordinamento penitenziario, anche  a  chi  non  abbia  prestato
  attivita' di collaborazione con la giustizia, allorche' siano stati
  acquisiti  elementi  tali  da  escludere   sia   l'attualita'   dei
  collegamenti con la criminalita' organizzata, sia il  pericolo  del
  loro ripristino - Omessa previsione  -  Denunciata  violazione  dei
  principi di ragionevolezza e della finalita' rieducativa della pena
  - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione  degli
  atti al giudice rimettente. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. 
(GU n.9 del 1-3-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino,
nel procedimento avviato ad istanza di L. D.B., con ordinanza del  16
febbraio 2022, iscritta al  n.  62  del  registro  ordinanze  2022  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 16 febbraio 2022 (r.o. n. 62  del
2022), il Magistrato di sorveglianza di  Avellino  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis,  comma  1,
della  legge  26  luglio  1975,  n.   354   (Norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), «nella parte in cui non  prevede  che  possa  essere
concessa la semiliberta', nella specifica ipotesi surrogatoria di cui
all'art. 50 comma 2 L.P., anche ai detenuti  condannati  per  delitti
compresi nell'elenco ivi indicato, che non abbiano prestato attivita'
di collaborazione con la giustizia ai sensi del  successivo  art.  58
ter L.P., ma che abbiano avuto accesso ai permessi premio ex art.  30
ter L.P., sulla base di elementi dai quali e' stata desunta l'assenza
di collegamenti con la criminalita' organizzata e  del  pericolo  del
loro ripristino»; 
    che, nel giudizio principale, L. D.B., e' detenuto  in  forza  di
condanna definitiva alla pena di dodici anni, due mesi e venti giorni
di  reclusione,  per  una  serie  di  delitti,   tra   i   quali   la
partecipazione ad una associazione finalizzata al  traffico  illecito
di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.  309,
recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»),  rientrante
tra  i  reati  cosiddetti  ostativi  alla  concessione  di   benefici
penitenziari, «salva la  prova  di  avvenuta  collaborazione  con  la
giustizia ex art. 58 ter  L.P.,  o  della  ricorrenza  delle  ipotesi
equipollenti   di   collaborazione   impossibile,    inesigibile    o
oggettivamente irrilevante»; 
    che, riferisce il rimettente, L. D.B. ha presentato  «domanda  di
applicazione  in  via  provvisoria  ed  urgente   di   semiliberta'»,
prospettando a sostegno  dell'istanza  la  possibilita'  di  svolgere
attivita' lavorativa presso un'officina meccanica; 
    che il giudice a quo, rispetto alla condizione di  detenzione  di
L. D.B., opera un dettagliato «excursus sulla sua vicenda  criminale,
sulla  sua  posizione  giuridica,  e   sul   percorso   trattamentale
effettuato  fino  ad  oggi»,  riferendo  che,  «grazie   all'apertura
creatasi a seguito  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
253/2019», il suddetto detenuto, che non ha mai  collaborato  con  la
giustizia, dal dicembre 2020 sta  fruendo  regolarmente  di  permessi
premio, durante i quali ha sempre mantenuto «un comportamento ligio e
corretto,  in  perfetta  adesione  alle  prescrizioni  impartite  dal
magistrato di sorveglianza», sicche', «laddove non  avesse  riportato
condanna per reato ostativo, avrebbe ben potuto  gia'  accedere  alla
semiliberta'   in   virtu'   del   principio    della    progressione
trattamentale»; 
    che, ricorda ancora il rimettente, questa Corte, con la  sentenza
n. 74 del 2020, ha riconosciuto la possibilita' di concedere, in  via
provvisoria ed urgente,  la  semiliberta'  cosiddetta  "surrogatoria"
dell'affidamento in  prova  ai  condannati  che  debbano  espiare  un
residuo di pena contenuto entro il limite dei  quattro  anni,  previo
riconoscimento del presupposto del «grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione»; 
    che, nel caso di specie, a giudizio del rimettente, l'urgenza del
provvedimento richiesto «dovrebbe ravvisarsi nel rischio  di  perdere
una valida opportunita' lavorativa» che, assicurando al condannato un
reddito, «lo potrebbe tenere lontano da quello stile di vita deviante
che lo aveva condotto all'attuale detenzione»; 
    che, in punto di rilevanza,  secondo  il  giudice  a  quo,  anche
all'esito dello scioglimento del cumulo, la frazione di pena relativa
al reato  ostativo  di  cui  all'art.  74  t.u.  stupefacenti  e'  da
considerarsi ancora in espiazione e il decisum di cui  alla  sentenza
di questa Corte n. 253 del 2019  non  e'  estensibile  a  benefici  o
misure diverse dai permessi premio, sicche' solo l'accoglimento delle
questioni sollevate consentirebbe di vagliare nel merito l'istanza di
concessione della semiliberta'; 
    che, osserva il rimettente, «senza la preclusione dell'art. 4 bis
L.P. sussisterebbero effettivamente tutti gli altri  presupposti  per
poter concedere la misura richiesta»; 
    che, quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate,  il  rimettente  riassume  i  passaggi  essenziali   della
motivazione della indicata sentenza n. 253 del 2019, la quale, a  suo
giudizio, «ha censurato solo il carattere assoluto della  presunzione
di pericolosita' connessa  all'atteggiamento  non  collaborativo  del
condannato»; 
    che il giudice a quo richiama, altresi',  gli  argomenti  offerti
dall'ordinanza  n.  97  del  2021,  in  cui  questa   Corte   avrebbe
prospettato la necessita', per risolvere il contrasto con gli artt. 3
e  27  Cost.,  di  trasformare  in   relativa   la   presunzione   di
pericolosita', ora assoluta,  che  incombe  sui  detenuti  per  reati
ostativi, anche per la concessione della liberazione condizionale  ai
condannati alla pena dell'ergastolo; 
    che, secondo il rimettente, si tratterebbe di argomenti  che,  se
pure  espressi  «in  relazione   alla   pena   perpetua»,   sarebbero
«perfettamente calzanti anche alle pene temporanee come e' quella  in
esame», giacche' in ogni caso «resta valido il principio generale per
il quale la collaborazione non puo' essere  ritenuta  l'unica  strada
possibile»; 
    che  il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Avellino  precisa  che
l'intervento  invocato,  dal  punto  di  vista  soggettivo,  riguarda
esclusivamente il condannato per un reato ostativo diverso da  quelli
di contesto mafioso (comunque contenuto nell'elenco di cui al comma 1
dell'art. 4-bis ordin. penit.), il quale, per un  verso  non  ha  mai
collaborato con  la  giustizia,  ma,  per  altro  verso,  durante  il
percorso carcerario, «ha dato concreti segnali di attenuazione  della
sua  pericolosita'  e  di  inattualita'  di   collegamenti   con   la
criminalita' organizzata,  tanto  da  venire  ammesso  a  beneficiare
reiteratamente di permessi premio»; 
    che, dal punto di vista oggettivo, il giudice  a  quo  invoca  un
intervento  che  consenta  l'accesso  a  una  misura,  quella   della
semiliberta', «piu' contenuta rispetto alla  piu'  favorevole  misura
dell'affidamento in prova», dal momento che essa  non  interrompe  il
contatto quotidiano con il carcere  e  consente  «un  controllo  piu'
incisivo e pregnante»; 
    che, a giudizio del rimettente, l'attuale preclusione non  appare
ragionevole, alla luce della riconosciuta - dalla giurisprudenza  sia
costituzionale,     sia     di      legittimita'      -      funzione
«pedagogico-propulsiva»  assolta  dai   permessi   premio,   di   cui
l'interessato ha gia' ampiamente goduto e la cui fruizione avverrebbe
«proprio in vista della futura ed eventuale concessione di  ulteriori
e piu' ampi benefici»; 
    che, per il giudice a quo, «[i]l gradino ad  essi  immediatamente
successivo» potrebbe essere appunto la semiliberta',  la  quale,  fra
tutte le misure alternative in astratto concedibili,  sarebbe  quella
maggiormente  idonea  ad  orientare  il  processo   rieducativo   del
condannato. 
    Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Avellino dubita,
in  riferimento  agli  artt.3  e  27,  terzo  comma,   Cost.,   della
legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge  n.
354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai  detenuti  per  i
delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma  comunque  ostativi
alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative
alla detenzione, possa essere concessa la misura della «semiliberta',
nella specifica ipotesi surrogatoria  di  cui  all'art.  50  comma  2
L.P.», anche in assenza di collaborazione con la  giustizia  a  norma
dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit.,  allorche'  siano  stati
acquisiti  elementi  tali  da   escludere,   sia   l'attualita'   dei
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; 
    che, nelle more del giudizio costituzionale,  e'  intervenuto  il
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in  materia  di
divieto di concessione dei benefici penitenziari  nei  confronti  dei
detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in
materia di termini di applicazione  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e  di  disposizioni  relative  a
controversie  della  giustizia  sportiva,  nonche'  di  obblighi   di
vaccinazione anti  SARS-CoV-2,  di  attuazione  del  Piano  nazionale
contro una pandemia influenzale e  di  prevenzione  e  contrasto  dei
raduni illegali), convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre
2022, n. 199; 
    che, per quanto qui  rileva,  il  d.l.  n.  162  del  2022,  come
convertito, prevede all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
l'integrale sostituzione  del  comma  1-bis  dell'art.  4-bis  ordin.
penit., e  l'aggiunta  di  tre  nuovi  commi  (1-bis.1,  1-bis.1.1  e
1-bis.2); 
    che la nuova disciplina trasforma  da  assoluta  in  relativa  la
presunzione di pericolosita' ostativa alla concessione dei benefici e
delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che
vengono ora ammessi alla possibilita' di farne  istanza,  sebbene  in
presenza di stringenti e  concomitanti  condizioni,  diversificate  a
seconda dei reati che vengono in rilievo; 
    che, quanto ai detenuti e agli internati per delitti di  contesto
mafioso e, in generale,  di  tipo  associativo,  i  benefici  possono
essere  loro  concessi   purche'   dimostrino   l'adempimento   delle
obbligazioni  civili  e  degli  obblighi  di  riparazione  pecuniaria
conseguenti  alla  condanna  o  «l'assoluta  impossibilita'  di  tale
adempimento»,  nonche'  alleghino  elementi  specifici  -  diversi  e
ulteriori  rispetto   alla   regolare   condotta   carceraria,   alla
partecipazione del detenuto  al  percorso  rieducativo  e  alla  mera
dichiarazione  di  dissociazione  dall'organizzazione  criminale   di
eventuale appartenenza - che consentano di escludere l'attualita'  di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
e con il contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  nonche'  il
pericolo di  ripristino  di  tali  collegamenti,  anche  indiretti  o
tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali,
delle  ragioni  eventualmente  dedotte  a  sostegno   della   mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di
ogni altra informazione disponibile, nonche', ancora, la  sussistenza
di iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,  sia  nelle
forme risarcitorie, sia in quelle della giustizia riparativa; 
    che ai detenuti  per  i  restanti  reati  indicati  dal  comma  1
dell'art. 4-bis ordin. penit. si richiede il rispetto delle  medesime
condizioni, depurate, tuttavia, da indicazioni non  coerenti  con  la
natura dei  reati  che  vengono  in  rilievo,  sicche'  la  richiesta
allegazione deve  avere  ad  oggetto  elementi  idonei  ad  escludere
l'attualita' dei collegamenti, anche indiretti o tramite  terzi,  con
il contesto nel quale il  reato  e'  stato  commesso  (non  anche  il
pericolo di ripristino dei collegamenti con tale contesto); 
    che l'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), del d.l. n. 162 del
2022,  come  convertito,  prevede  l'ampliamento   delle   fonti   di
conoscenza a disposizione della magistratura  di  sorveglianza  e  la
modifica del  relativo  procedimento,  nonche'  l'onere  in  capo  al
detenuto di fornire idonei elementi di prova  contraria  in  caso  di
indizi,  emergenti  dall'istruttoria,  dell'attuale  sussistenza   di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
o con il contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  ovvero  del
pericolo di loro ripristino; 
    che, quindi, si e' in presenza di una modifica complessiva  della
disciplina interessata dalle questioni di legittimita' costituzionale
in esame e, per  quel  che  qui  particolarmente  interessa,  di  una
trasformazione  da  assoluta  in  relativa   della   presunzione   di
pericolosita' del condannato per reati ostativi non collaborante, cui
e'  concessa  -  sia  pur  in  presenza  degli  stringenti  requisiti
ricordati - la possibilita' di domandare, tra l'altro, la concessione
della misura della semiliberta' e,  cosi',  di  vedere  vagliata  nel
merito la propria istanza; 
    che tale modifica incide  immediatamente  sul  nucleo  essenziale
delle questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione; 
    che «la  giurisprudenza  costituzionale  -  quando  le  modifiche
apportate incidono cosi' "profondamente sull'ordito  logico  che  sta
alla base delle censure prospettate" (ordinanze n. 97 del 2022  e  n.
60  del  2021),  oppure  intaccano  il  meccanismo   contestato   dal
rimettente (ordinanza n. 55 del 2020) - e' costante nel ricavarne  la
necessita' di restituire gli atti  al  giudice  a  quo,  spettando  a
quest'ultimo, sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta
sulla rilevanza delle  questioni  sollevate  (ordinanza  n.  243  del
2021), sia procedere alla  rivalutazione  della  loro  non  manifesta
infondatezza, tenendo conto  delle  intervenute  modifiche  normative
(ordinanze n. 97 del 2022, n.  60  del  2021  e  n.  185  del  2020)»
(ordinanza n. 227 del 2022); 
    che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  al
giudice a quo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli atti al Magistrato  di  sorveglianza
di Avellino. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA