N. 78 ORDINANZA 23 marzo - 20 aprile 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione forzata - Divieto di  intraprendere  o  proseguire  azioni
  esecutive ed inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli  enti
  del servizio sanitario della Regione Calabria fino al  31  dicembre
  2025 - Denunciata violazione del diritto alla tutela esecutiva e  a
  quella   giurisdizionale   innanzi   agli   organi   di   giustizia
  amministrativa  -  Sopravvenuta  carenza  di  oggetto  -  Manifesta
  inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto-legge  21   ottobre   2021,   n.   146,   convertito,   con
  modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2021,  n.   215,   art.
  16-septies, comma 2, lettera g). 
- Costituzione, artt. 24 e 113. 
(GU n.17 del 26-4-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  16-septies,
comma 2, lettera g),  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 dicembre 2021, n. 215, promossi dal Tribunale amministrativo
regionale per  l'Emilia-Romagna,  sezione  seconda,  in  funzione  di
giudice dell'ottemperanza, con ordinanze del 1° e del 10 giugno 2022,
iscritte, rispettivamente, ai numeri 84 e 89 del  registro  ordinanze
2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 34
e 35, prima serie speciale, dell'anno 2022,  la  cui  trattazione  e'
stata fissata per l'adunanza in camera  di  consiglio  del  22  marzo
2023. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2023  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2023. 
    Ritenuto che, con distinti atti del 1°  e  del  10  giugno  2022,
entrambi  intestati  come  «sentenza»,  rispettivamente  iscritti  ai
numeri  84  e  89  del  registro   ordinanze   2022,   il   Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,  sezione  seconda,  in
funzione di giudice  dell'ottemperanza,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16-septies,  comma  2,  lettera
g), del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146  (Misure  urgenti  in
materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   17
dicembre 2021, n. 215, per violazione degli  artt.  24  e  113  della
Costituzione; 
    che, sulla premessa che la  disposizione  censurata  si  applichi
anche ai giudizi di ottemperanza concernenti provvedimenti definitivi
del giudice civile, quali i decreti ingiuntivi nella specie  azionati
da societa' fornitrici di beni e servizi nei confronti delle  Aziende
sanitarie  provinciali  di  Reggio  Calabria  e  di   Catanzaro,   il
rimettente ne prospetta il contrasto con l'art. 24 Cost.; 
    che, secondo il giudice a quo, il citato art.  16-septies,  comma
2,  lettera  g),  stabilendo  il  blocco  delle  azioni  esecutive  e
l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del  servizio
sanitario  della  Regione  Calabria  fino  al   31   dicembre   2025,
paralizzerebbe la tutela giudiziale  esecutiva  «per  un  lunghissimo
periodo di quattro anni», non prevedrebbe «una procedura  concorsuale
idonea a garantire la soddisfazione, quanto  meno  pro  quota,  delle
pretese dei creditori» e creerebbe «un'ingiustificata disparita'  tra
debitore pubblico e creditori privati»; 
    che, ad avviso del rimettente, la dedotta violazione dell'art. 24
Cost. si apprezzerebbe,  «trattandosi  di  giudizio  di  ottemperanza
davanti al giudice amministrativo, anche in  combinato  disposto  con
l'art. 113 Cost.», che assicura la tutela giurisdizionale dei diritti
innanzi agli organi di giustizia amministrativa; 
    che in entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo  che  le  sollevate  questioni  siano
dichiarate inammissibili o manifestamente infondate; 
    che,  a  parere  dell'interveniente,  la   norma   censurata   e'
finalizzata ad assicurare, in attuazione  della  sentenza  di  questa
Corte n. 168 del 2021, un'ordinata gestione  della  liquidita'  degli
enti sanitari della Regione Calabria, e pertanto, «quale disposizione
funzionale a sanare il dissesto finanziario della sanita'  calabrese,
non puo' definirsi manchevole di  una  ponderazione  tra  l'interesse
alla tutela del credito  e  quello  della  tutela  della  salute,  in
un'ottica  di  dovere  di  solidarieta'  sociale  che   richiede   il
temporaneo sacrificio  di  alcuni  interessi  a  beneficio  di  altri
maggiormente esposti»; 
    che  «a  causa  del  grave   disordine   amministrativo-contabile
venutosi a creare»  -  deduce  l'Avvocatura  -  «si  sono  verificate
duplicazioni di pagamenti, con conseguente  danno  erariale»,  e  «il
riordino della contabilita', necessario al fine di  evitare  siffatti
non dovuti pagamenti, richiede[re] un congruo lasso di tempo»; 
    che nel giudizio iscritto al n. 84 reg. ord. 2022  l'Associazione
Coordinamento Ospedalita' Privata  (ACOP),  ente  rappresentativo  di
strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
ha depositato opinione in qualita'  di  amicus  curiae,  ammessa  con
decreto presidenziale del 23 gennaio 2023; 
    che l'opinione denuncia il carattere elusivo  della  disposizione
censurata, che avrebbe sostanzialmente riproposto un blocco esecutivo
gia' dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  dalle  sentenze  di
questa Corte n. 186 del  2013  e  n.  236  del  2021,  riproposizione
avvenuta, per di piu', solo riguardo agli enti sanitari  calabresi  e
con una durata abnorme. 
    Considerato che, con atti entrambi intestati come «sentenza»  (n.
84 e n. 89 reg. ord. 2022), il TAR Emilia-Romagna,  sezione  seconda,
in funzione di giudice dell'ottemperanza, ha sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16-septies,  comma  2,  lettera
g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per  violazione  degli
artt. 24 e 113 Cost.; 
    che,  ad  avviso  del  rimettente,  la  disposizione   censurata,
stabilendo il blocco  delle  azioni  esecutive  e  l'inefficacia  dei
pignoramenti nei confronti degli enti del  servizio  sanitario  della
Regione Calabria fino al  31  dicembre  2025,  violerebbe  l'art.  24
Cost., in quanto paralizzerebbe la tutela giudiziale  esecutiva  «per
un  lunghissimo  periodo  di  quattro  anni»,  senza  prevedere  «una
procedura concorsuale idonea a  garantire  la  soddisfazione,  quanto
meno  pro  quota,  delle  pretese  dei  creditori»,  con  conseguente
«ingiustificata  disparita'  tra  debitore   pubblico   e   creditori
privati»; 
    che  sarebbe  altresi'   violata   la   garanzia   della   tutela
giurisdizionale  dei  diritti  innanzi  agli  organi   di   giustizia
amministrativa, come assicurata dall'art. 113 Cost.; 
    che, attesa l'identita' delle questioni, i giudizi devono  essere
riuniti; 
    che,  pur  entrambi  intestati  come  «sentenza»,  gli  atti   di
rimessione  hanno  natura  sostanziale  di  ordinanza,   in   quanto,
all'esito della positiva valutazione della rilevanza e non  manifesta
infondatezza delle questioni, dispongono la sospensione del  giudizio
principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa
Corte, in conformita' con quanto previsto dall'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale),  sicche'  la  discrasia  formale  non  inficia
l'ammissibilita' delle sollevate questioni (tra  molte,  sentenze  n.
128 e n. 75 del 2022, n. 218 del 2021 e n. 153 del 2020); 
    che,  tuttavia,  le  questioni   medesime   sono   manifestamente
inammissibili  per  carenza  di  oggetto,  essendo  sopravvenuta   la
declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale   della    stessa
disposizione censurata (ex plurimis, ordinanze n. 226, n. 206, n. 204
e n. 172 del 2022); 
    che infatti questa Corte, con la sentenza n. 228, depositata l'11
novembre  2022,   ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del  2021,
come convertito, per violazione degli  artt.  24  e  111  Cost.,  con
assorbimento di altre censure riferite agli artt. 3 e 113 Cost.; 
    che tale sentenza ha richiamato il principio per  cui  la  tutela
giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. comprende anche la  fase
dell'esecuzione forzata, in quanto  necessaria  a  rendere  effettiva
l'attuazione  del  provvedimento  giudiziale,  sicche'   una   misura
legislativa  che  incida  sull'efficacia  dei  titoli  esecutivi   di
formazione giudiziale e' legittima solo se limitata  a  un  ristretto
periodo  temporale  e  compensata  da  disposizioni  sostanziali  che
prospettino un soddisfacimento alternativo dei  diritti  portati  dai
titoli; 
    che in difetto di queste condizioni la  misura  stessa,  oltre  a
vulnerare l'effettivita' della tutela giurisdizionale  in  executivis
presidiata dall'art.  24  Cost.,  determina  uno  sbilanciamento  tra
l'esecutante e l'esecutato, in violazione del  principio  di  parita'
delle parti di cui all'art. 111 Cost.; 
    che questa Corte, con la menzionata sentenza, ha riscontrato tali
vizi  nella  disposizione  censurata,  sia   perche'   essa   estende
l'improcedibilita' ai titoli esecutivi aventi ad oggetto  crediti  di
natura non  commerciale,  sia  perche',  anche  riguardo  ai  crediti
commerciali, la durata quadriennale della  misura  e'  sproporzionata
per eccesso rispetto ai dichiarati obiettivi di  ricostruzione  della
contabilita' regionale, sia perche', infine, non e' stata contemplata
alcuna procedura di saldo  basata  su  criteri  oggettivi  rispettosi
della par condicio creditorum; 
    che la norma censurata dal TAR Emilia-Romagna  e'  quindi  venuta
meno per effetto della citata sentenza n. 228 del  2022,  e  che  non
rileva  qui  la  sopravvenienza  dell'art.  2,   comma   3-bis,   del
decreto-legge 8  novembre  2022,  n.  169  (Disposizioni  urgenti  di
proroga della partecipazione di personale militare  al  potenziamento
di iniziative della NATO, delle  misure  per  il  servizio  sanitario
della regione  Calabria,  nonche'  di  Commissioni  presso  l'AIFA  e
ulteriori misure urgenti per il comparto militare e  delle  Forze  di
polizia), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  16  dicembre
2022,  n.  196,  che,  in  dichiarata  ottemperanza  della   medesima
sentenza, ha disposto un nuovo blocco esecutivo nei  confronti  degli
enti sanitari calabresi, limitandone tuttavia la durata  fino  al  31
dicembre 2023 ed escludendo dalla sua  sfera  applicativa  i  crediti
risarcitori da fatto illecito e quelli retributivi da lavoro. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 11, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 16-septies,  comma  2,  lettera
g), del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146  (Misure  urgenti  in
materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   17
dicembre 2021, n. 215, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e  113
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale   per
l'Emilia-Romagna,   sezione   seconda,   in   funzione   di   giudice
dell'ottemperanza, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA