N. 151 SENTENZA 7 giugno - 18 luglio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Regime di procedibilita' - Reati punibili a querela  -
  Estensione a seguito della riforma  della  giustizia  riparativa  -
  Successiva novella, introdotta  con  decreto-legge,  che  posticipa
  l'entrata in  vigore  della  riforma  - Denunciata  violazione  dei
  principi della decretazione d'urgenza,  del  regime  della  vacatio
  legis, e del  principio,  anche  convenzionale,  di  retroattivita'
  della  lex  mitior  in  materia  penale  -  Non  fondatezza   delle
  questioni. 
- Decreto-legge  31   ottobre   2022,   n.   162,   convertito,   con
  modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30  dicembre  2022,
  n. 199, art. 6. 
- Costituzione, artt. 3, 73, terzo comma,  77,  secondo  comma,  117,
  primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
  e  delle  liberta'  fondamentali,  art.  7,  paragrafo   1;   Patto
  internazionale sui diritti civili e politici, art. 15, paragrafo 1. 
(GU n.29 del 19-7-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in  materia  di
divieto di concessione dei benefici penitenziari  nei  confronti  dei
detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in
materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di  prevenzione
e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e
con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022,  n.  199,  promosso
dal Tribunale ordinario di Siena, in  composizione  monocratica,  nel
procedimento penale a carico di G. M., con ordinanza dell'11 novembre
2022, iscritta al n. 148 del registro  ordinanze  2022  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  50,  prima   serie
speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; udito nella camera  di  consiglio  del  7  giugno  2023  il
Giudice  relatore  Stefano  Petitti;  deliberato  nella   camera   di
consiglio del 7 giugno 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 novembre 2022, iscritta al n.  148  del
registro  ordinanze  2022,  il  Tribunale  ordinario  di  Siena,   in
composizione monocratica,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.  162
(Misure urgenti in materia di divieto  di  concessione  dei  benefici
penitenziari  nei  confronti  dei  detenuti  o  internati   che   non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  di  obblighi  di
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei  raduni
illegali), poi convertito, con modificazioni e  con  diverso  titolo,
nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, in riferimento agli  artt.  73,
terzo comma,  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  al
«coordinato disposto» degli  artt.  3  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 7, paragrafo 1, della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 15, paragrafo 1,  del
Patto internazionale sui diritti civili e politici. 
    1.1.-   Il   rimettente   premette   di    doversi    pronunciare
sull'imputazione, a carico di  G.  M.,  per  i  delitti  di  violenza
privata (art. 610 del codice penale) e di danneggiamento  (art.  635,
primo comma, cod. pen.). 
    Dall'ordinanza di rimessione si ricava  che,  all'udienza  dell'8
novembre 2022, il pubblico ministero  ha  prodotto  dichiarazione  di
remissione di querela da parte della  persona  offesa,  espressamente
accettata dall'imputato. In esito  alla  successiva  udienza  dell'11
novembre  2022,  l'autorita'  procedente  ha  dichiarato  chiuso   il
dibattimento e,  contestualmente,  ha  disposto  la  sospensione  del
giudizio  e  ha  sollevato  le  presenti  questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    2.- A sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a  quo
osserva  come,  nel  corso  del  giudizio,  i  termini  di  esercizio
dell'azione penale in  relazione  ai  delitti  ascritti  all'imputato
sarebbero  mutati   per   effetto   dell'approvazione   del   decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  (Attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, recante delega al  Governo  per  l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari).
Quest'ultimo, all'art. 2, comma 1,  lettere  e)  ed  n),  ha  infatti
stabilito, per i delitti di violenza privata e di danneggiamento,  la
procedibilita' a querela della persona offesa. Poiche'  il  mutamento
del  regime  di  procedibilita'  determina   un   ampliamento   delle
fattispecie estintive in relazione  ai  medesimi  reati,  le  novita'
introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 rappresenterebbero «il  terreno
elettivo di applicazione del principio di retroattivita' della  norma
penale piu' favorevole al reo», in grado di rendere  necessaria,  nel
giudizio a quo, l'adozione di una sentenza di non doversi  procedere,
ai sensi dell'art. 531 del codice  di  procedura  penale,  a  seguito
dell'intervenuta   estinzione   di   entrambi   i   reati    ascritti
all'imputato, per i quali non ricorrono le condizioni eccezionali che
i novellati artt. 610, terzo comma, e 635, quinto  comma,  cod.  pen.
stabiliscono affinche' i reati siano procedibili d'ufficio. 
    Il d.lgs. n. 150 del 2022, a seguito  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale n. 243  del  17  ottobre  2022  e  in  assenza  di
esplicite previsioni relative  alla  sua  vacatio,  era  destinato  a
entrare in vigore il 1° novembre 2022, decorso l'ordinario termine di
quindici giorni stabilito dall'art. 73, terzo comma, Cost. 
    2.1.- A impedire un simile esito e' stato, tuttavia, il  d.l.  n.
162 del 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del  31
ottobre 2022 ed entrato in vigore, in forza di quanto  stabilito  dal
suo art. 9, il giorno stesso della pubblicazione, il cui  art.  6  ha
aggiunto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del  2022,  l'art.  99-bis,  ai
sensi del quale «[i]l presente decreto entra in vigore il 30 dicembre
2022». 
    Per effetto del differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
150 del 2022 al 30  dicembre  2022,  non  potrebbe  dispiegarsi,  nel
giudizio a quo, la concreta efficacia dei piu'  favorevoli  mutamenti
del regime di procedibilita' dei reati per cui si procede, benche', a
seguito  della  remissione  della   querela   e   della   conseguente
accettazione ad opera dell'imputato,  sussistano  le  condizioni  per
ritenere  estinto  il  reato.  Ne',   ad   avviso   del   rimettente,
sussisterebbero le condizioni affinche',  in  applicazione  dell'art.
129, comma 2,  cod.  proc.  pen.,  nei  confronti  dell'imputato  sia
pronunciata una sentenza di assoluzione, non essendo emersa,  secondo
quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimita' (e'  richiamata
la sentenza della Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  penali,  28
maggio-15 settembre 2009,  n.  35490),  alcuna  circostanza  tale  da
escludere,  in  maniera  incontrovertibile,  l'esistenza  dei   fatti
contestati, la loro rilevanza penale ovvero la non commissione  degli
stessi da parte dell'imputato. 
    3.- Nel merito, l'art. 6 del d.l. n. 162 del  2022  si  porrebbe,
anzitutto, in contrasto con l'art. 73, terzo comma, Cost. 
    La disciplina costituzionale del termine di  vacatio  legis,  pur
ammettendo la  possibilita'  che  il  legislatore  detti  un  termine
diverso, per l'entrata in vigore delle leggi, da quello  di  quindici
giorni  contenuto  nel  precetto  costituzionale,  riserverebbe  tale
facolta' alle «leggi stesse», intendendosi per  tali  quelle  il  cui
periodo iniziale di vigenza viene differito.  Vi  sarebbe,  pertanto,
uno «stretto e inscindibile legame tra una legge  (o  altro  atto  ad
ess[a] equiparato) ed il relativo termine di entrata in vigore, tanto
da escludere la possibilita' che un atto normativo possa incidere sui
termini di vacatio legis riguardanti altri e diversi atti normativi». 
    Inerendo  l'entrata  in  vigore  delle  leggi   alla   fase   del
procedimento  legislativo  riguardante  l'integrazione   della   loro
efficacia, ad avviso del rimettente  si  dovrebbe  ritenere  che  non
possa spettare ad altra legge, o ad altro  atto  a  essa  equiparato,
modificare aspetti del procedimento  riferibili  unicamente  all'atto
normativo che di quel procedimento costituisce l'esito finale. 
    Ne', d'altra parte, si potrebbe ritenere che l'art. 6 del d.l. n.
162 del 2022 costituisca una norma  di  diritto  transitorio.  Mentre
queste ultime, infatti, differiscono l'applicabilita' di una  o  piu'
disposizioni ad un momento successivo a quello della sua  entrata  in
vigore, scopo del citato art. 6 e' di influire,  differendola,  sulla
vigenza  stessa   della   legge,   «che   rappresenta   un   segmento
procedimentale all'interno del piu' ampio, ma  pur  sempre  unitario,
procedimento di formazione degli atti legislativi, la cui  disciplina
[...] gode di integrale e piena copertura costituzionale».  Tanto  si
ricaverebbe non solo dalla rubrica dell'art. 99-bis del d.lgs. n. 150
del  2022  («Entrata  in  vigore»),  introdotto  dalla   disposizione
censurata, ma anche dalle  relazioni,  illustrativa  e  tecnica,  che
accompagnano il disegno di legge di conversione del d.l. n.  162  del
2022. 
    4.- Sarebbe, inoltre, violato l'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata sarebbe stata
introdotta per il tramite del decreto-legge in assenza dei  necessari
presupposti di necessita' e di  urgenza,  come  e'  dimostrato  dalla
circostanza che le disposizioni contenute nel d.l. n.  162  del  2022
non solo sono marcatamente eterogenee, ma di esse e del provvedimento
che le contiene e' anche  impossibile  «individuare  una  complessiva
ratio ed un'unitaria finalita' [...], che sia in grado di abbracciare
tutte le eterogenee  norme  in  esso  raccolte,  tra  le  stesse  non
ravvisandosi   alcuna   coerenza,   ne'   dal    punto    di    vista
oggettivo-materiale, ne' dal punto di vista finalistico-funzionale». 
    L'eterogeneita'  materiale   emergerebbe   dal   fatto   che   il
decreto-legge in questione interviene in due settori tra loro affatto
distinti come sono l'ordinamento penale (articoli da  1  a  6)  e  la
«profilassi  internazionale/tutela  della  salute/protezione  civile»
(art. 7). 
    Con riguardo, invece, all'aspetto  teleologico,  le  disposizioni
contenute nel d.l. n. 162 del 2022 si mostrerebbero per piu'  ragioni
eterogenee, sia perche' in esso si alternano misure volte a  disporre
la cessazione di efficacia di disposizioni previgenti  e  misure  che
introducono nuove discipline, sia perche' tali  misure  sarebbero  in
alcuni  casi  «di  natura  apertamente  strutturale  e/o  definitiva»
(l'introduzione di un  nuovo  delitto,  la  disciplina  dei  benefici
penitenziari  in  materia  di  ergastolo  ostativo   e   l'anticipata
cessazione dell'obbligo vaccinale per gli  esercenti  le  professioni
sanitarie), mentre in altri casi (tra cui  proprio  quello  contenuto
nell'art.   6,   qui   censurato)   l'intervento    avrebbe    natura
dichiaratamente temporanea. 
    Alla luce di cio', non sarebbe dato  «rinvenire  alcuna  unitaria
finalizzazione delle eterogenee norme in esso raccolte», ne' potrebbe
«individuarsi  una  vera  e  propria  omogeneita'  di  scopo,   cosi'
risultandone l'adozione, da  parte  del  Governo,  costituzionalmente
illegittima». 
    Dalla lettura del preambolo del decreto-legge, come  anche  dalle
relazioni tecnica e illustrativa che accompagnano il disegno di legge
di conversione, si  ricaverebbe  inoltre  che  la  finalita'  sottesa
all'adozione dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 - consistente nella
necessita' di «consentire una  piu'  razionale  programmazione  degli
interventi organizzativi di supporto alla riforma» - nulla avrebbe  a
che fare con gli obiettivi perseguiti  dalle  disposizioni  afferenti
agli altri ambiti e finalita' contenuti nel medesimo decreto. 
    In conclusione, la scelta di differire l'entrata  in  vigore  del
d.lgs. n. 150 del 2022, oltre a non potersi ricondurre  a  un  evento
straordinario  e  imprevedibile,  si   mostrerebbe   tipologicamente,
funzionalmente e  finalisticamente  eterogenea  rispetto  alle  altre
misure contenute nel d.l. n.  162  del  2022.  Ne'  tale  conclusione
potrebbe essere messa in discussione  ritenendo  che  a  giustificare
l'intervento normativo del  Governo  sia  stato,  in  quel  caso,  il
mutamento della compagine ministeriale e dell'indirizzo  politico  da
questa espresso, «pena un'inammissibile alterazione  della  forma  di
governo disegnata  dalla  Carta  costituzionale,  che  attribuisce  e
riserva esclusivamente al Parlamento la funzione legislativa». 
    5.- Da ultimo, l'art. 6 del d.l. n. 162 del  2022  contrasterebbe
con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in  relazione
agli artt. 7,  paragrafo  1,  CEDU  e  15,  paragrafo  1,  del  Patto
internazionale sui diritti civili e politici, perche',  come  effetto
del differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150  del  2022,
si determinerebbe «un'ultrattiva applicazione in malam  partem  della
precedente disciplina». 
    Benche' non riconducibile al portato dell'art. 25 Cost., infatti,
il principio di retroattivita' della lex mitior  rinverrebbe  il  suo
fondamento,  come  chiarito  da  questa  Corte  (sono  richiamate  le
sentenze n. 198 del 2022 e n.  215  del  2008),  nell'art.  3  Cost.,
interpretato alla luce degli apporti forniti dalla Corte europea  dei
diritti dell'uomo in relazione alle garanzie  contenute  nell'art.  7
CEDU. 
    Deroghe a  tale  principio  potrebbero  ritenersi  ammissibili  a
condizione di essere assistite  da  una  ragionevole  giustificazione
che,  tuttavia,  non  sarebbe  dato  rinvenire   nella   disposizione
censurata, affetta da un'intrinseca irragionevolezza. Essa,  infatti,
non supererebbe il vaglio di necessita', in quanto  l'«indiscriminato
e generalizzato  differimento  della  vigenza  di  un  intero  corpus
normativo» sacrificherebbe, in modo appunto irragionevole, il diritto
dei  singoli  ad  essere  giudicati  in   base   agli   apprezzamenti
attualmente operati dal legislatore sul disvalore del fatto  compiuto
rispetto  al   «bene-interesse   dell'efficienza   del   processo   e
dell'amministrazione della giustizia». 
    Le esigenze organizzative addotte dal preambolo del d.l.  n.  162
del 2022 a giustificazione del differimento  dell'entrata  in  vigore
del d.lgs.  n.  150  del  2022,  infatti,  potrebbero  avere  rilievo
unicamente in relazione a quelle previsioni  in  esso  contenute  che
abbiano  un  concreto  impatto  sull'organizzazione   del   «servizio
giustizia»,  mentre  non  sarebbero  invocabili  per   le   modifiche
attinenti al diritto penale sostanziale, tanto piu' che, nel caso del
mutamento  del  regime  di  procedibilita',  cio'  determinerebbe  la
compressione  dei  diritti  dei  singoli,  che  non   si   vedrebbero
riconosciuto  il  «perfezionamento  di  gia'   maturate   fattispecie
estintive della punibilita'». 
    5.1.- Infine, il Tribunale  di  Siena  osserva  che  non  sarebbe
possibile interpretare la disposizione censurata in modo  conforme  a
Costituzione, ritenendo - sulla scia di alcune pronunce  della  Corte
di cassazione (sono richiamate  sezione  prima  penale,  sentenze  14
maggio-30 settembre 2019, n. 39977 e 18 maggio-27 novembre  2017,  n.
53602) - che lo ius novum piu' favorevole al reo sia applicabile gia'
durante il periodo di vacatio legis. 
    In senso contrario deporrebbe,  innanzi  tutto,  l'impossibilita'
che una legge, durante il periodo di vacatio, possa produrre  effetti
nell'ordinamento, con la conseguenza  che  l'ipotizzata  applicazione
della norma piu' favorevole sarebbe  da  escludersi  in  ragione  del
fatto che «nessun fenomeno di successione di leggi penali  nel  tempo
puo' mai predicarsi con riferimento a norme non entrate in vigore». 
    Inoltre, nella vicenda in esame  non  si  tratterebbe,  come  nei
richiamati casi decisi dalla Corte di cassazione,  di  un'ipotesi  di
abolitio criminis ma di lex mitior sopravvenuta, con  la  conseguenza
che  la  portata  retroattiva  rinverrebbe  il  suo  fondamento   nel
principio di ragionevolezza di cui  all'art.  3  Cost.,  di  per  se'
bilanciabile con  altri  e  contrapposti  interessi,  e  non  con  il
principio fondamentale di cui all'art. 25 Cost. 
    6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili  e,
comunque, non fondate. 
    6.1.-  Da  un  primo  punto  di  vista,  le  questioni  sarebbero
manifestamente  irrilevanti,  perche',  una  volta  decorso  (il   30
dicembre 2022) il termine per l'entrata in vigore del d.lgs.  n.  150
del 2022, il nuovo regime di procedibilita' a querela sara'  comunque
applicabile nel giudizio a quo, indipendentemente dall'accoglimento o
dal rigetto delle stesse. 
    Per la medesima ragione, questa  Corte  potrebbe  restituire  gli
atti  al  giudice  a  quo  per  mutamento  del  quadro  normativo  di
riferimento. 
    Da  un  ulteriore  punto  di  vista,   le   questioni   sarebbero
inammissibili  perche'  il  rimettente  muove   da   un   presupposto
interpretativo erroneo, consistente  nella  valorizzazione,  ai  fini
dell'effetto da ricondursi al mutamento del regime di  procedibilita'
nel giudizio a quo, della remissione della querela intervenuta  prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 
    Ad avviso dell'Avvocatura, in un momento in cui i reati  ascritti
all'imputato  continuavano  ad  essere  procedibili   d'ufficio,   la
presentazione della querela cosi' come la sua  successiva  remissione
dovrebbero  considerarsi  inutiliter  datae  ai  fini  del  legittimo
esercizio dell'azione penale e  della  sua  prosecuzione.  Cio',  del
resto, sarebbe chiaramente dimostrato dal fatto che il d.lgs. n.  150
del  2022  regolerebbe  la  fattispecie  transitoria   attinente   al
mutamento del regime di procedibilita',  stabilendo  che  l'autorita'
giudiziaria  e'  chiamata  a  «investire  la  persona  offesa   della
valutazione circa la proposizione o meno della querela, senza deroghe
di tipo alcuno e, quindi, senza che rilevino vicende pregresse, quale
quella accaduta nel processo in esame».  Pertanto,  la  presentazione
della querela sarebbe dovuta avvenire nelle  forme  disciplinate  dal
d.lgs. n. 150  del  2022,  senza  che  sull'applicabilita'  del  piu'
favorevole regime in esso contenuto  possa  avere  alcun  effetto  la
remissione intervenuta in un momento antecedente alla sua entrata  in
vigore. 
    6.2.- Le  questioni  dovrebbero  ritenersi,  in  ogni  caso,  non
fondate. 
    Non sussisterebbe, innanzi tutto,  la  violazione  dell'art.  73,
terzo comma, Cost., perche' non sarebbe fondata la  premessa  secondo
cui solo la  legge  la  cui  entrata  in  vigore  viene  differita  o
anticipata  rispetto  all'ordinario  termine  quindicinale   potrebbe
disporre  in  deroga  al  precetto  costituzionale.  Cosi'  come   il
legislatore puo' decidere di abrogare una legge,  a  maggior  ragione
potrebbe, secondo l'Avvocatura, disporre della sua entrata in vigore.
Inoltre,  ove  si  accedesse  all'argomento  del  rimettente,  se  ne
dovrebbe ricavare che al Parlamento sarebbe  precluso  di  modificare
con legge il termine di entrata in vigore di un  decreto  legislativo
adottato dal Governo. 
    Il disposto dell'art.  73,  terzo  comma,  Cost.,  al  contrario,
dovrebbe essere interpretato nel senso che il termine di  entrata  in
vigore puo' essere stabilito, o comunque modificato, solamente da  un
atto di rango legislativo, come del resto avvenuto nel caso di specie
per effetto dell'introduzione, all'art. 99-bis del d.lgs. n. 150  del
2022,  di  un  termine  di  entrata  in  vigore  diverso  da   quello
originariamente stabilito. 
    Non sarebbe violato neanche l'art. 77, secondo comma, Cost. 
    L'urgenza del  provvedere  andrebbe  ravvisata  nell'esigenza  di
«interven[ire] sul profilo transitorio allo scopo  di  prolungare  il
lasso di tempo previsto per il passaggio da un regime  processuale  e
sostanziale a  un  altro»,  tenuto  conto  dei  paventati  rischi  di
confusione nell'applicazione dei nuovi istituti. 
    Tale finalita' emergerebbe chiaramente dal preambolo del d.l.  n.
162 del 2022 e dalla ivi richiamata finalita' di consentire una «piu'
razionale programmazione degli interventi organizzativi  di  supporto
alla riforma». 
    Quanto, infine, alla prospettata violazione degli artt. 3 e  117,
primo comma, Cost., questa non sussisterebbe perche' la  disposizione
censurata non e' intervenuta a limitare la  retroattivita'  in  bonam
partem della nuova disciplina, ma ne avrebbe  posposto  l'entrata  in
vigore, con la conseguenza che non sarebbe consentito parlare di  una
successione di leggi rispetto alla quale invocare  l'applicazione  di
una lex mitior. 
    7.- Con atto  depositato  il  30  dicembre  2022,  ha  presentato
un'opinione scritta, in qualita'  di  amicus  curiae,  l'Associazione
Nazionale Giuristi Democratici  APS,  adducendo  ragioni  a  sostegno
dell'ammissibilita' e della fondatezza delle questioni. 
    L'opinione  e'   stata   dichiarata   ammissibile   con   decreto
presidenziale del 2 maggio 2023. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale  ordinario
di Siena, in composizione  monocratica,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi
convertito, con modificazioni,  nella  legge  n.  199  del  2022,  in
riferimento agli artt. 73, terzo comma,  77,  secondo  comma,  Cost.,
nonche' al «coordinato disposto» degli artt. 3 e  117,  primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art.  7,  paragrafo  1,  CEDU  e
all'art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili
e politici. 
    1.1.- Il rimettente premette di doversi pronunciare  sui  delitti
di violenza privata e danneggiamento ascritti a  G.  M.  rispetto  ai
quali e' intervenuta, nel corso dell'udienza  dell'8  novembre  2022,
remissione della querela accettata dall'imputato. 
    Si   duole,   quindi,   dell'impossibilita'   di   applicare   le
disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022 - e,  segnatamente,
l'art. 2, comma 1, lettere e) ed n)  -  che  hanno  mutato  in  senso
favorevole all'imputato il regime di procedibilita' per i delitti  in
questione, condizionandolo alla presentazione della querela da  parte
della  persona   offesa.   Tale   impossibilita',   in   particolare,
discenderebbe dal differimento, disposto dalla norma  censurata,  del
termine di entrata in vigore del d.lgs.  n.  150  del  2022,  dal  1°
novembre 2022 (per  effetto  del  decorso  del  termine  quindicinale
decorrente dalla pubblicazione dello stesso, avvenuta  il  precedente
17 ottobre) al 30 dicembre 2022, secondo  quanto  previsto  dall'art.
99-bis del d.lgs. n. 150  del  2022,  introdotto  dalla  disposizione
censurata. 
    2.- Prima di esaminare le  questioni,  e'  necessario  inquadrare
brevemente il contesto normativo entro il quale e' stato  modificato,
ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, il regime di  procedibilita'  di
alcuni reati e le vicende  che  ne  hanno  interessato  l'entrata  in
vigore. 
    Con l'art. 1, comma 1, della legge  27  settembre  2021,  n.  134
(Delega al Governo per l'efficienza del processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione  dei  procedimenti  giudiziari),  il  Governo  e'   stato
delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi «per la  modifica
del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del  codice
di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione
speciale nonche' delle disposizioni dell'ordinamento  giudiziario  in
materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per
la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per  l'introduzione
di una disciplina  organica  della  giustizia  riparativa  e  di  una
disciplina  organica  dell'ufficio  per  il  processo   penale,   con
finalita' di  semplificazione,  speditezza  e  razionalizzazione  del
processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive [...]». 
    In attuazione della delega, il Governo ha adottato il  d.lgs.  n.
150 del  2022,  intervenendo  su  ampi  settori  del  diritto  penale
sostanziale e processuale e riformando organicamente il sistema della
giustizia  riparativa,  al  fine  di  garantire  l'efficienza   della
giustizia penale, anche alla luce della necessita' di raggiungere gli
obiettivi finali  (milestones)  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), uno dei quali e' quello di ridurre del venticinque
per cento, entro il 2026, la durata media del processo penale nei tre
gradi di giudizio. 
    Tra gli strumenti volti a perseguire tale obiettivo, l'art. 2 del
d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione  dei  principi  e  dei  criteri
direttivi della delega contenuti nell'art. 1, comma 15,  della  legge
n. 134 del 2021, ha esteso il regime di procedibilita' a querela  per
i reati contro la persona e il patrimonio puniti  con  pena  edittale
detentiva non superiore nel minimo  a  due  anni,  facendo  salva  la
procedibilita' d'ufficio quando la persona offesa  sia  incapace  per
eta' o per infermita'. 
    Mediante l'estensione del regime di procedibilita' a querela,  il
legislatore ha inteso valorizzare il  ricorso  alla  sanzione  penale
come  extrema  ratio,  cosi'  da  perseguire  finalita'   di   natura
deflativa, incentivando al contempo condotte di  tipo  riparatorio  e
risarcitorio, anch'esse idonee a produrre l'estinzione del reato  per
il fatto di integrare una delle ipotesi di  remissione  tacita  della
querela (art. 152 cod. pen.) e di estendere l'ambito di  applicazione
delle cause  di  estinzione  gia'  esistenti  (come  nel  caso  delle
condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter cod. pen.). 
    In considerazione dell'ampliamento dello spazio  di  operativita'
del regime di procedibilita' a querela, il  legislatore  delegato  e'
intervenuto anche a disciplinare,  con  la  disposizione  transitoria
contenuta nell'art. 85 del  d.lgs.  n.  150  del  2022,  gli  effetti
transitori del nuovo regime e la sua applicabilita' ai fatti  occorsi
e ai procedimenti  instaurati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
riforma. 
    Muovendo  dal  presupposto,  pacificamente   riconosciuto   dalla
giurisprudenza di legittimita', per cui la procedibilita'  a  querela
ha natura mista,  sostanziale  e  processuale,  la  cui  introduzione
rappresenta  una  modifica  di  favore  per  l'imputato,  applicabile
retroattivamente ai sensi dell'art. 2, quarto comma,  cod.  pen.,  il
richiamato art. 85, nel suo testo originario, ha inteso modulare  gli
effetti nel tempo della modifica individuando un  duplice  regime  di
applicabilita', differenziato a seconda che,  per  i  reati  commessi
anteriormente  all'entrata  in  vigore   del   decreto   e   divenuti
perseguibili a querela della persona offesa,  sia  stata  promossa  o
meno l'azione penale. 
    Secondo l'art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, «[p]er  i
reati perseguibili a  querela  della  persona  offesa  in  base  alle
disposizioni del presente  decreto,  commessi  prima  della  data  di
entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della
querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in
precedenza notizia del fatto costituente reato». Quando invece, per i
medesimi reati, l'azione penale sia stata gia' esercitata  alla  data
di entrata in vigore del decreto, il  comma  2  del  citato  articolo
prevedeva che «il giudice informa la persona offesa dal  reato  della
facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal
giorno in cui la persona offesa e' stata informata. Ai fini di cui al
primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove
necessaria. Prima  dell'esercizio  dell'azione  penale,  provvede  il
pubblico ministero». 
    2.1.- Il d.lgs. n. 150 del 2022, nel testo emanato dal Presidente
della Repubblica il 10  ottobre  2022  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del successivo 17 ottobre, non conteneva alcuna  previsione
relativa alla sua entrata in vigore. Di conseguenza,  il  termine  di
vacatio legis era quello di quindici giorni stabilito  dall'art.  73,
terzo comma, Cost., sicche' la sua entrata in vigore  sarebbe  dovuta
avvenire il 1° novembre 2022. 
    Con l'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, pubblicato ed  entrato  in
vigore il 31 ottobre 2022, e' stato aggiunto, nel corpo del d.lgs. n.
150 del 2022, l'art. 99-bis, il  quale  prevede  che  «[i]l  presente
decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022».  Per  effetto  di  tale
differimento dell'entrata in  vigore,  l'efficacia  delle  previsioni
contenute nel d.lgs. n. 150 del  2022,  ivi  comprese  quelle  dianzi
richiamate, non decorre piu' dalla originaria data di esaurimento del
periodo di vacatio legis, ma da quello ulteriore che  il  legislatore
d'urgenza ha individuato apportando, nel corpo dello stesso  decreto,
un'espressa  modifica  volta   a   derogare   all'implicito   termine
quindicinale originariamente operante. 
    Dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 si ricava che  le  ragioni
di  straordinaria  necessita'  e  urgenza  addotte  a  sostegno   del
differimento sono state individuate  dal  Governo  nell'obiettivo  di
«consentire  una  piu'  razionale  programmazione  degli   interventi
organizzativi di supporto alla riforma». 
    Le modifiche apportate in sede di conversione al testo originario
del decreto-legge hanno inciso, tra l'altro, su diverse  disposizioni
transitorie contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, tra le quali quella
contenuta nel richiamato art. 85. In particolare,  con  l'art.  5-bis
del d.l. n. 162 del 2022, come convertito,  e'  stato  sostituito  il
comma 2 del medesimo art. 85,  che  attualmente  limita  l'ambito  di
operativita' dell'obbligo del giudice di informare la persona  offesa
sulla possibilita' di presentare la querela alla sola ipotesi in  cui
l'imputato sia sottoposto a misure cautelari. Di conseguenza, l'unica
disposizione di portata generale  relativa  all'applicabilita'  delle
nuove fattispecie procedibili a querela per i  fatti  commessi  prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e' quella contenuta
nel comma 1 del medesimo art. 85, che individua il dies a quo per  la
presentazione della querela da parte della persona offesa  che  abbia
avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato nella data di
entrata in vigore dello stesso decreto. 
    Nessuna  modifica  e'  stata  invece  apportata,   in   sede   di
conversione, all'art. 6  del  d.l.  n.  162  del  2022,  disposizione
censurata nel presente giudizio, con la conseguenza che il d.lgs.  n.
150 del 2022 e' entrato in vigore il 30 dicembre 2022. 
    3.- Poste tali premesse, e' ora possibile affrontare le eccezioni
di inammissibilita' avanzate dall'Avvocatura generale. 
    3.1.- Con una prima eccezione, l'Avvocatura deduce il difetto  di
rilevanza delle questioni  sollevate,  muovendo  dalla  constatazione
che, per effetto dell'avvenuta entrata in vigore (in data 30 dicembre
2022) del d.lgs. n. 150 del 2022, il nuovo regime di procedibilita' a
querela da esso introdotto sarebbe attualmente «comunque e senz'altro
applicabile al giudizio a quo», indipendentemente dalla pronuncia  di
questa Corte. Si sostiene, infatti, che quale  che  sia  l'esito  del
presente giudizio di legittimita' costituzionale, la  decisione  resa
non  avrebbe  alcuna  concreta  influenza  nel  giudizio  principale,
essendosi nella sostanza consumata ed esaurita  la  fase  di  vacatio
legis posta alla base della rilevanza delle questioni sollevate. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza   di   questa   Corte,   la
valutazione del giudice a quo sulla rilevanza  supera  il  vaglio  di
ammissibilita'  allorche'  «il  rimettente  illustri  in   modo   non
implausibile  "le  ragioni  che  giustificano  l'applicazione   della
disposizione  censurata  e  determinano  la  pregiudizialita'   della
questione  sollevata   rispetto   alla   definizione   del   processo
principale" (ex plurimis, sentenza n. 105 del 2018)» (sentenza n.  85
del 2020). 
    Nel caso di specie, tale onere argomentativo e'  soddisfatto  nel
momento  in  cui  il  rimettente,  chiamato  a   pronunciarsi   sulla
remissione della querela presentata dalla persona offesa  all'udienza
dell'8 novembre 2022 e sulla  contestuale  accettazione  di  essa  da
parte dell'imputato, ha ritenuto di non poter dichiarare l'estinzione
del reato, in applicazione del regime piu' favorevole  contenuto  nel
d.lgs. n. 150 del 2022, a  causa  del  differimento  dell'entrata  in
vigore di esso operato dalla disposizione censurata. 
    Il successivo spirare,  al  30  dicembre  2022,  del  termine  di
vacatio cosi' differito, e  la  conseguente  entrata  in  vigore  del
d.lgs.  n.  150  del  2022,  costituiscono  pertanto  il  fisiologico
esaurimento della fattispecie normativa posta alla base delle censure
contenute nell'ordinanza,  senza  che  cio'  faccia  venire  meno  la
rilevanza delle questioni sollevate, atteso che questa «riguarda solo
il momento genetico in  cui  il  dubbio  di  costituzionalita'  viene
sollevato»  (sentenza  n.  69  del  2010)  e   che   ogni   eventuale
modificazione della norma censurata comunque idonea a far venire meno
i dubbi di legittimita' costituzionale «n[on] legittima questa  Corte
a   dichiarare   le   questioni   inammissibili   per    "irrilevanza
sopravvenuta"» (ordinanza n. 243 del 2021). 
    Ne', d'altra parte, puo' ritenersi che l'assenza di una  concreta
influenza della decisione resa da questa Corte  nel  giudizio  a  quo
possa assumere rilievo alla luce della mancata utilita' per le  parti
(e   per   l'imputato   in   particolare),   considerato   che,   per
giurisprudenza costante, questo e' un aspetto che  non  spiega  alcun
effetto sulla rilevanza della questione (sentenze n. 88 del 2022,  n.
172 e n. 59 del 2021, n. 254 del 2020). 
    3.2.- Per  le  medesime  ragioni,  non  puo'  essere  accolta  la
richiesta dell'Avvocatura di restituire gli atti  al  giudice  a  quo
«per mutamento del quadro normativo di riferimento». 
    Come si e' visto, nella vicenda in esame non  ricorre  un'ipotesi
di ius superveniens, cui questa Corte subordina la necessita'  di  un
nuovo vaglio - ad opera del rimettente - sui presupposti del giudizio
di legittimita' costituzionale. La successiva entrata in  vigore  del
d.lgs. n. 150 del 2022 e, con essa, l'intervenuta applicabilita'  del
regime  di  procedibilita'  a  querela   per   i   delitti   ascritti
all'imputato  nel  giudizio  principale,  costituiscono  infatti   la
conseguenza del  prodursi  degli  effetti  della  norma  oggetto  del
presente   giudizio,   censurata   dal    rimettente    in    ragione
dell'impossibilita'  di  applicare  la  normativa   piu'   favorevole
all'imputato all'udienza dell'8 novembre 2022, e cioe' in un  momento
successivo al decorso del periodo di  vacatio  legis  originariamente
previsto. 
    Ne', al medesimo fine, puo'  assumere  rilievo  la  possibilita',
adombrata nell'atto di intervento, che il giudice a quo rinviasse  la
trattazione dell'udienza a un momento successivo al 30 dicembre  2022
(data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022),  atteso  che,
come non implausibilmente  sostenuto  nell'ordinanza  di  rimessione,
tale  rinvio  non  puo'  tradursi  in  un  obbligo  per   l'autorita'
procedente. 
    3.3.-  Ad  avviso   dell'Avvocatura,   le   questioni   sarebbero
inammissibili  anche   perche'   il   rimettente   avrebbe   ritenuto
potenzialmente applicabile il  nuovo  e  piu'  favorevole  regime  di
procedibilita' a querela nel presupposto che quest'ultimo, ove non se
ne fosse differita la vigenza, avrebbe fatto sorgere per  il  giudice
l'obbligo di un'immediata declaratoria di estinzione  del  reato  per
effetto della  remissione  della  querela  e  della  sua  contestuale
accettazione. L'assunto del rimettente,  tuttavia,  sarebbe  erroneo,
perche'  la  remissione  della  querela  e   la   sua   accettazione,
intervenute in un momento in cui i delitti erano ancora sottoposti al
regime  della  procedibilita'  d'ufficio,   dovrebbero   considerarsi
inutiliter datae. 
    Peraltro, aggiunge l'Avvocatura, lo stesso d.lgs. n. 150 del 2022
contiene  una  disciplina   transitoria   concernente   gli   effetti
conseguenti al mutamento del regime  di  procedibilita',  secondo  la
quale spetterebbe al giudice procedente informare la  persona  offesa
della possibilita' di presentare  la  querela,  «senza  che  rilevino
vicende pregresse, quale quella accaduta nel corso  del  processo  in
esame, nel quale del tutto inutilmente [...]  la  persona  offesa  ha
prima  proposto  querela  e,  poi,   manifestato   la   volonta'   di
rimetterla». 
    Anche tale eccezione non puo' essere accolta. 
    Esaminato  dalla  prospettiva  del  «controllo   esterno»   sulle
motivazioni  contenute  nell'ordinanza  di  rimessione  quanto   alla
rilevanza delle questioni, cui questa Corte costantemente si  attiene
(sentenze n. 113 del 2023, n. 264 e n. 203 del 2022, n. 189 e n.  183
del 2021), il ragionamento del giudice rimettente, che ha ritenuto di
attribuire valore assorbente all'avvenuta remissione della querela  e
alla sua contestuale accettazione ad opera  dell'imputato,  non  puo'
ritenersi affatto privo di fondamento. 
    Si  tratta,  infatti,  di  un'opzione  interpretativa  che  trova
conforto   nella   giurisprudenza    di    legittimita'    successiva
all'ordinanza di rimessione.  La  Corte  di  cassazione  ha,  invero,
affermato che la espressa rinuncia a proporre querela da parte  della
persona  offesa,  come  anche  la  remissione  di  una  querela  gia'
presentata, cui sia seguita accettazione da parte  de  dall'imputato,
determinano l'obbligo per il giudice di dichiarare  l'estinzione  del
reato,  senza  che  tale  esito  sia  precluso  dalla  necessita'  di
rispettare il regime previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
(Corte di cassazione, sezione quarta penale,  sentenze  9  febbraio-2
maggio 2023, n. 18003 e n. 18004, sentenza 23 marzo-26  aprile  2023,
n. 17206; sezione seconda penale, sentenza 20 gennaio-1° marzo  2023,
n. 8938). 
    Non implausibilmente, dunque, il rimettente ha ritenuto che  alla
declaratoria di estinzione del reato per difetto di una condizione di
procedibilita' si potesse pervenire, nel giudizio a  quo,  a  seguito
della remissione della querela  presentata  dalla  persona  offesa  e
della successiva accettazione. 
    4.- Venendo al merito, la questione da esaminare preliminarmente,
in quanto attinente al corretto esercizio  della  funzione  normativa
primaria (sentenze n. 8 del 2022, n. 115 del 2020, n. 288 del  2019),
e' quella relativa alla  dedotta  violazione  dei  presupposti  della
decretazione d'urgenza stabiliti dall'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Ad avviso del giudice a quo, la  disposizione  censurata  sarebbe
stata  introdotta  con  decreto-legge  in   assenza   dei   requisiti
straordinari di necessita' e urgenza, cio' che sarebbe dimostrato sia
dal carattere non imprevedibile della situazione da esso regolata (la
data di  entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n.  150  del  2022),  sia,
soprattutto, dal difetto del requisito di omogeneita' del d.l. n. 162
del 2022. Quest'ultimo, infatti, conterrebbe «una pluralita' di norme
tra loro ictu oculi manifestamente eterogenee» sia dal punto di vista
oggettivo-materiale,      sia      dal      punto      di       vista
«teleologico-finalistico». 
    4.1.- La questione non e' fondata. 
    E' necessario, innanzi tutto, tratteggiare i contenuti essenziali
del d.l. n. 162  del  2022,  tenendo  conto,  in  particolare,  delle
circostanze in cui esso e' stato adottato, e chiarendo sin da  subito
che l'odierna questione si  appunta  sui  termini  di  esercizio  del
potere del Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza  di
legge e non  sui  limiti  di  emendabilita'  di  questi  in  sede  di
conversione (di cui questa Corte si e' piu' di  frequente  e  a  piu'
riprese occupata, da ultimo nelle sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n.
245 del 2022, n. 213, n. 210 e n. 30 del 2021). 
    Nella loro formulazione originaria, i nove articoli  del  decreto
in questione possono essere  ricondotti  a  quattro  distinti  ambiti
tematici, corrispondenti al titolo  originario  del  decreto  (Misure
urgenti  in  materia  di  divieto   di   concessione   dei   benefici
penitenziari  nei  confronti  dei  detenuti  o  internati   che   non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  di  obblighi  di
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei  raduni
illegali) e alle distinte ragioni di necessita' e  urgenza  contenute
nel preambolo dello stesso. 
    Gli articoli da 1 a 4 del d.l. n.  162  del  2022  modificano  la
disciplina contenuta nell'art. 4-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sulla  esecuzione  delle
misure privative e limitative della liberta') e in altre disposizioni
a esso connesse, in tema di ergastolo ostativo,  rinvenendo  le  loro
ragioni di straordinaria necessita' e urgenza, secondo quanto  emerge
dal  richiamato  preambolo,   nei   «moniti   rivolti   dalla   Corte
costituzionale  al  legislatore   per   l'adozione   di   una   nuova
regolamentazione dell'istituto al fine di  ricondurlo  a  conformita'
con la Costituzione» e nella «imminenza della  data  dell'8  novembre
2022, fissata dalla Corte  costituzionale  per  adottare  la  propria
decisione in assenza di un intervento del legislatore». 
    Il successivo art. 5 ha introdotto l'art. 434-bis cod. pen.,  con
cui viene punito il delitto di invasione di  terreni  o  edifici  per
raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la
salute pubblica, in vista della dichiarata necessita' di prevenire  e
contrastare i raduni da cui possano  insorgere  tali  fattispecie  di
pericolo. 
    L'art. 6, come detto, differisce al 30 dicembre 2022 l'entrata in
vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 «per consentire una piu'  razionale
programmazione  degli  interventi  organizzativi  di  supporto   alla
riforma». 
    L'art. 7, infine,  modifica  alcune  disposizioni  contenute  nel
decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44  (Misure  urgenti   per   il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in  materia  di  vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito, con
modificazioni, nella legge 28 maggio  2021,  n.  76,  nella  sostanza
anticipando dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 il termine di vigenza
dell'obbligo vaccinale anti  SARS-CoV-2  per  il  personale  elencato
dagli artt.  4,  4-bis  e  4-ter  del  d.l.  n.  44  del  2021,  come
convertito, e della conseguente sospensione  dal  lavoro  per  chi  a
detto  obbligo  non  avesse  ottemperato;  misura,  questa,  adottata
«[t]enuto  conto  dell'andamento  della  situazione  epidemiologica»,
«[c]onsiderata la necessita' di riavviare un progressivo ritorno alla
normalita'» e «[r]itenuto necessario  far  fronte  alla  preoccupante
carenza degli esercenti le professioni sanitarie» (secondo quanto  si
ricava dal preambolo del d.l. n. 162 del  2022).  Gli  artt.  8  e  9
dettano,  rispettivamente,  clausole  sull'invarianza  finanziaria  e
sull'entrata in vigore. 
    4.2.- Alla luce di tali premesse, il d.l. n. 162  del  2022  deve
essere annoverato tra quei provvedimenti governativi d'urgenza aventi
ab origine carattere plurimo, i quali, seppure non possono  dirsi  di
per se' «esenti da problemi rispetto al  requisito  dell'omogeneita'»
(sentenza n. 32 del 2014), non per questo si pongono  necessariamente
in contrasto con  i  presupposti  ricavabili  dall'art.  77,  secondo
comma, Cost. allorche' «presentano  una  sostanziale  omogeneita'  di
scopo» (sentenza n. 244 del 2016) o recano  «una  normativa  unitaria
sotto il profilo della finalita' perseguita»  (sentenza  n.  170  del
2017; nello stesso senso, sentenze n. 213 e n. 30 del 2021, n. 149  e
n. 115 del 2020, n. 154 del 2015). 
    Sin dalla sentenza n. 171 del 2007, questa Corte ha costantemente
rimarcato  che  il  requisito  dell'omogeneita'  dei  contenuti   del
decreto-legge e' uno degli indici idonei a  rivelare  la  sussistenza
(o, in sua assenza, il difetto) delle  condizioni  di  validita'  del
provvedimento governativo. E proprio la  straordinarieta'  del  caso,
tale da imporre la necessita' di dettare con urgenza  una  disciplina
in proposito, «puo' essere dovuta ad  una  pluralita'  di  situazioni
(eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di
pubblici poteri) in  relazione  alle  quali  non  sono  configurabili
rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi»  (sentenza  n.  171  del
2007, nonche' sentenza n. 93 del 2011). 
    4.3.- Tanto  premesso,  non  sussiste  la  denunciata  violazione
dell'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Innanzi  tutto,  la  diversita'  di  ambiti  materiali   in   cui
interviene il decreto-legge non esclude che  si  possano  individuare
due settori piu'  generali  oggetto  del  provvedimento  governativo,
caratterizzati (come, del resto, riconosce la stessa ordinanza) dagli
interventi ricadenti nell'ambito del sistema  penale  (per  cio'  che
riguarda la disciplina dell'ergastolo ostativo,  il  contrasto  e  la
prevenzione  dei  raduni  illegali  e,   appunto,   il   differimento
dell'entrata  in   vigore   del   d.lgs.   n.   150   del   2022)   e
dell'organizzazione sanitaria  (con  riguardo  all'anticipazione  del
termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2). 
    La riferita diversita' delle rationes giustificatrici dei singoli
interventi - quali evidenziate nel preambolo del d.l. n. 162 del 2022
-  non  impedisce  di  rinvenire,  anche  con  riguardo   all'aspetto
teleologico, una finalita' di carattere piu' generale,  rappresentata
dalla   prevalente   necessita'    di    dettare    misure    imposte
dall'approssimarsi   di   termini   e   scadenze.   Una   necessita',
quest'ultima, peraltro qualificata  nella  sua  straordinarieta'  dal
fatto che  il  d.l.  n.  162  del  2022  ha  rappresentato  il  primo
provvedimento normativo adottato dal Governo  entrato  in  carica,  a
seguito del giuramento, il 22 ottobre 2022,  e  che  ha  ottenuto  la
fiducia delle due Camere nei successivi giorni del 25 e 26 ottobre. 
    In questo quadro, limitando lo scrutinio  di  questa  Corte  alla
sola disposizione oggetto di censure, e' ben  possibile  rilevare  la
non estraneita' dell'art. 6 del d.l. n. 162 del  2022  rispetto  alla
«traiettoria finalistica portante del decreto»  (sentenza  n.  8  del
2022), in ragione della ravvisata necessita' di garantire  l'ordinata
immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e  dei  rilevanti
adempimenti  organizzativi   che   essi   comportano   negli   uffici
giudiziari, cio' che non sarebbe  stato  evidentemente  possibile  se
l'entrata in  vigore  della  riforma  della  giustizia  penale  fosse
avvenuta,  secondo  il  termine  di  vacatio  legis   originariamente
previsto, il 1° novembre 2022. 
    Secondo quanto emerge nella relazione illustrativa al disegno  di
legge di conversione (A. S. n. 274, comunicato  alla  Presidenza  del
Senato della Repubblica il 31 ottobre 2022), il differimento disposto
dalla disposizione censurata e' stato ritenuto dal Governo necessario
in quanto volto a consentire  «un'analisi  delle  nuove  disposizioni
normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi
e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma» ed e'
stato realizzato apportando una novella nel testo del d.lgs.  n.  150
del 2022 contenente il differimento della data dell'entrata in vigore
anziche' rinviando l'applicabilita' o l'efficacia delle  disposizioni
in esso contenute. Tale scelta, in  particolare,  e'  stata  «imposta
dalla necessita' di assicurare la corretta e certa operativita' anche
delle disposizioni transitorie contenute nel  titolo  VI  del  citato
decreto legislativo, che assumono proprio nell'entrata in vigore  del
decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata  dei
vecchi e nuovi istituti». 
    A fronte di cio', non si puo' ritenere che la scelta di differire
il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 riveli  la
«carenza  evidente»  (ex  multis,  sentenza  n.  149  del  2020)  dei
presupposti di straordinaria  necessita'  e  urgenza  dell'intervento
normativo del Governo, ne' il suo carattere palesemente disomogeneo o
eccentrico rispetto ad  altre  disposizioni  contenute  nel  medesimo
decreto-legge. 
    Peraltro,   anche   ove    non    si    considerasse    l'impatto
sull'organizzazione degli uffici dell'intero testo del d.lgs. n.  150
del 2022, ma ci si soffermasse sulle sole  disposizioni  relative  al
mutamento del regime  di  procedibilita'  dei  reati,  l'assunto  del
rimettente - che insiste per la natura autoapplicativa delle relative
prescrizioni e, quindi, per la non necessita' di approntare le misure
attuative e organizzative - non e' condivisibile.  La  necessita'  di
tali misure, infatti, non puo' ritenersi  palesemente  insussistente,
tenuto conto che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del  2022  nel
suo testo originario avrebbe imposto, come gia' si e' detto, un onere
di informativa da parte degli uffici giudiziari alle  persone  offese
nell'ambito di tutti i procedimenti per i reati che  vedevano  mutato
il regime di procedibilita' e per i quali era gia'  stata  esercitata
l'azione penale, facendo conseguire da tale  informativa  il  decorso
del termine per presentare querela (art. 85, comma 2). 
    La questione  relativa  alla  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma, Cost. deve essere, dunque, dichiarata non fondata. 
    5.- Con un'ulteriore censura, il giudice rimettente prospetta  la
violazione dell'art. 73, terzo comma, Cost. 
    Il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione e' che alla
disposizione censurata dovrebbe ritenersi costituzionalmente precluso
di intervenire a dettare il termine di vacatio legis  di  un  diverso
atto normativo quale il d.lgs. n. 150 del 2022. 
    A cio', infatti, osterebbe, in primo luogo, il  tenore  letterale
dell'art. 73, terzo comma, Cost., il quale, prevedendo che  le  leggi
«entrano in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione, salvo che le  leggi  stesse  stabiliscano  un  termine
diverso», attribuirebbe unicamente all'atto normativo la cui  entrata
in vigore e' in questione il potere  di  modulare  la  vacatio  legis
diversamente da quanto disciplinato dalla norma costituzionale. 
    Al medesimo esito condurrebbe, in secondo luogo,  l'argomento  di
natura sistematica per cui, disciplinando il termine di vacatio legis
di un diverso  atto  normativo,  la  disposizione  censurata  avrebbe
indebitamente inciso sul procedimento di formazione del  medesimo  e,
in particolare, sulla fase integrativa della sua efficacia. 
    5.1.- Anche tale questione e' priva di fondamento. 
    Questa Corte ha affermato, con  precipuo  riguardo  proprio  alla
materia penale,  che  la  pubblicazione  degli  atti  normativi  come
momento prodromico alla produzione dei loro  effetti  obbligatori  e'
funzionale a garantire il rispetto dell'art.  5  cod.  pen.,  con  la
conseguenza che l'entrata in vigore delle leggi costituisce «elemento
[...] essenziale ed imprescindibile per la loro  efficacia  che,  per
quanto si riferisce alla norma penale, non puo' mai essere anticipata
rispetto al momento della vigenza» (ordinanza  n.  170  del  1983  e,
nello stesso senso, sentenza n. 74 del 1975). 
    Nella sentenza n. 364 del 1988, la valenza  della  vacatio  legis
conseguente alla pubblicazione e'  stata  ancor  piu'  esplicitamente
ricondotta, nel combinato disposto degli  artt.  2,  3,  25,  secondo
comma, e, appunto, 73, terzo comma,  Cost.,  alla  «indispensabilita'
del  requisito  minimo  di  imputazione   costituito   dall'effettiva
"possibilita'  di  conoscere  la  legge  penale",  essendo  anch'esso
necessario presupposto della "rimproverabilita'" dell'agente». 
    Seppure, pertanto, la pubblicazione della legge e la  sussistenza
di un termine di vacatio assolvano a tali finalita', questa Corte  ha
da lungo tempo anche affermato che  l'art.  73,  terzo  comma,  Cost.
«disciplina semplicemente il momento della entrata  in  vigore  delle
leggi, e piu' precisamente la vacatio legis, ponendo  la  regola  del
termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e  ammettendo  la
possibilita' di eccezioni» (sentenza n. 71 del  1957),  tenuto  conto
che il  legislatore  deve  ritenersi  autorizzato,  «nel  suo  potere
discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo» (ordinanza n.
170 del 1983). 
    La scelta di  costituzionalizzare  la  disciplina  della  vacatio
legis e dell'entrata  in  vigore  delle  leggi,  seppure  incide  sul
sistema delle fonti normative con un grado di vincolativita' maggiore
della  disciplina   contenuta   nell'art.   10   delle   disposizioni
preliminari al codice civile, non puo'  evidentemente  condurre  agli
esiti ipotizzati  dal  rimettente,  secondo  il  quale  ciascun  atto
normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire  autonomamente
il proprio termine di vacatio legis, poiche', al  contrario,  rientra
nell'ordinaria forza attiva e passiva di  legge  la  possibilita'  di
intervenire su una disposizione non ancora entrata in  vigore,  anche
al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore. 
    Non e' neanche possibile ritenere  che  una  diversa  modulazione
della vacatio legis, ad opera della disposizione censurata, equivalga
a interferire con l'iter legis di un diverso provvedimento normativo,
con particolare riguardo alla sua fase integrativa dell'efficacia. 
    Sul punto, e' sufficiente ricordare come, secondo la  costante  e
risalente giurisprudenza di questa Corte, il momento cui deve  essere
riferito l'avvenuto perfezionamento del procedimento di  approvazione
del decreto legislativo coincide con l'emanazione dello stesso, senza
che possa assumere rilievo il  successivo  termine  di  pubblicazione
(sentenze n. 321 del 1983, n. 83 del 1974, n. 91 del 1962, n. 34  del
1960 e n. 39 del 1959). 
    Una  volta  chiarito,   pertanto,   che   fine   precipuo   della
pubblicazione e della disciplina della vacatio  legis  e'  quello  di
consentire la  conoscibilita'  dell'atto,  cosi'  da  soddisfare  una
basilare esigenza di certezza del diritto,  e  che  la  pubblicazione
medesima e' fase che si pone a  valle  del  completamento  di  quella
propriamente costitutiva dell'atto normativo, si deve ritenere che la
scelta del legislatore di modulare la vacatio  legis  di  un  diverso
atto normativo non sia di  per  se'  costituzionalmente  illegittima,
senza contare che, nel caso di specie, il termine e' stato  differito
e non anticipato, peraltro per un periodo ragionevolmente  contenuto,
cio' che di per se' potrebbe mirare a consentire una conoscenza  piu'
approfondita di una  complessa  e  articolata  disciplina  normativa,
quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022. 
    Il rilievo di tale differimento  potrebbe,  infatti,  apprezzarsi
proprio rispetto  alle  disposizioni  del  d.lgs.  n.  150  del  2022
relative al mutamento del regime di  procedibilita'.  Il  piu'  ampio
termine di vacatio ha fatto si' che, secondo la ricostruzione operata
dalla  giurisprudenza  della   Corte   di   cassazione,   dal   testo
dell'originario art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150  del  2022  fosse
eliminato l'onere informativo gravante sul singolo giudice procedente
e che il termine per la presentazione  della  querela  decorresse  da
quello, posticipato, di entrata in vigore della  legge;  e  cio'  «ha
consentito  un  periodo,  in  qualche  modo,  di  "assorbimento"  nel
circuito sociale e giuridico del  mutato  regime  di  procedibilita'»
(quinta sezione penale, sentenza 10 gennaio-16 marzo 2023, n. 11229). 
    Alla luce di tali  considerazioni,  deve  essere  dichiarata  non
fondata la questione avente ad oggetto la  violazione  dell'art.  73,
terzo comma, Cost. 
    6.- Con il terzo  e  ultimo  ordine  di  censure,  il  rimettente
prospetta un contrasto  della  norma  censurata  con  il  «coordinato
disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 7, paragrafo 1, CEDU e all'art. 15,  paragrafo  1,
del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il  contrasto
deriverebbe dall'assenza di una «sufficiente  ragione  giustificativa
nella necessita' di stabilire, peraltro in via d'urgenza, un  (nuovo)
termine di vacatio legis relativo all'intero d.lgs. 10 ottobre  2022,
n.  150,  che  tra  i  suoi  effetti  annoveri  quello  di   impedire
l'applicazione, sin  dal  1°  novembre  2022,  delle  modifiche  piu'
favorevoli al reo previste dal decreto da ultimo citato, in tal  modo
consentendo  un'ultrattiva  applicazione  in   malam   partem   della
precedente disciplina». 
    6.1.- Anche tale questione non e' fondata. 
    L'ordinanza muove, infatti,  dall'erroneo  convincimento  che  il
differimento dell'entrata in  vigore  abbia  inciso  sulla  efficacia
delle singole disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150  del  2022,  e
non sull'atto normativo stesso e  sulla  conseguente  obbligatorieta'
dell'insieme dei suoi contenuti. In questo  modo,  il  rimettente  ha
confuso la situazione che si sarebbe venuta a creare nell'ipotesi  in
cui, decorso il termine di vacatio legis, i contenuti del  d.lgs.  n.
150 del 2022 fossero divenuti efficaci quale conseguenza dell'entrata
in vigore dell'atto, ma la loro applicabilita' fosse stata  differita
nel tempo, dalla situazione (realmente verificatasi) in cui,  invece,
l'atto stesso non ha mai acquisito vigenza. In tale  ultimo  caso,  i
contenuti  dell'atto  (e,  tra  essi,  l'estensione  del  regime   di
procedibilita' a querela  per  i  delitti  per  cui  si  procede  nel
giudizio a quo) costituiscono un elemento il cui concreto rilievo, al
metro del principio di retroattivita' della lex  mitior,  e'  inibito
dal non aver conseguito l'atto stesso alcuna efficacia obbligatoria. 
    Non puo', dunque, aversi alcuna  applicazione  del  principio  di
retroattivita'  in  mitius  -  e,  di  converso,   del   divieto   di
ultrattivita' di una normativa penale in malam partem - senza che  si
sia determinato, come nel caso di specie, un fenomeno di  successione
di leggi nel tempo. 
    7.- Le questioni sollevate con l'ordinanza indicata  in  epigrafe
devono quindi essere dichiarate non fondate. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti
in materia di divieto di concessione dei  benefici  penitenziari  nei
confronti dei  detenuti  o  internati  che  non  collaborano  con  la
giustizia, nonche' in  materia  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti
SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto  dei  raduni  illegali),  poi
convertito, con modificazioni e con diverso titolo,  nella  legge  30
dicembre 2022, n. 199, sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in
composizione monocratica, in riferimento agli artt. 73, terzo  comma,
77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  al   «coordinato
disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione  europea  per  i
diritti dell'uomo (CEDU)  e  all'art.  15,  paragrafo  1,  del  Patto
internazionale  sui  diritti  civili  e  politici,  con   l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA