N. 189 SENTENZA 20 settembre - 17 ottobre 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Alloggi prefabbricati, acquistati dai comuni
  delle  Regioni  Campania  e  Basilicata  quali  concessionari   del
  Commissario  straordinario  del  terremoto  del  1980  -   Cessione
  gratuita in proprieta' ai relativi assegnatari, come  previsto  per
  gli  alloggi  costruiti  dallo  Stato   -   Omessa   previsione   -
  Irragionevole   disparita'   di   trattamento   -    Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- Decreto-legge   23   giugno   1995,   n.   244,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 8 agosto  1995,  n.  341,  art.  21-bis,
  comma 1, primo periodo. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.42 del 18-10-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,   Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo  BUSCEMA,  Emanuela  NAVARRETTA,
  Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21-bis,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244
(Misure dirette  ad  accelerare  il  completamento  degli  interventi
pubblici  e  la  realizzazione  dei  nuovi  interventi   nelle   aree
depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto  1995,
n. 341, promosso dalla Corte di cassazione, sezione  seconda  civile,
nel procedimento vertente tra G.  D.  V.  e  altri  e  il  Comune  di
Pescopagano, con ordinanza del 17 gennaio 2023, iscritta al n. 26 del
registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 settembre 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2023,  iscritta  al  n.  26  del
registro ordinanze 2023, la  Corte  di  cassazione,  sezione  seconda
civile,  ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 21-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244 (Misure dirette ad  accelerare  il  completamento  degli
interventi pubblici e la realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle
aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge  8  agosto
1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita  in
proprieta', ai  relativi  assegnatari,  degli  alloggi  prefabbricati
costruiti  o  acquistati  dai  comuni  delle   Regioni   Campania   e
Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per  il
terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre  1980,  n.
776 (Interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dal
terremoto del novembre 1980), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 22 dicembre 1980, n. 874,  per  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione sotto  il  profilo  della  irragionevole  disparita'  di
trattamento rispetto agli  assegnatari  degli  alloggi  prefabbricati
costruiti dallo Stato, ai sensi del decreto-legge 19 marzo  1981,  n.
75 (Ulteriori interventi in favore delle  popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del  febbraio  1981),  convertito,
con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. 
    2.- In punto di fatto, il rimettente riferisce che  G.  D.  V.  e
altri dodici detentori di  prefabbricati,  assegnati  dal  Comune  di
Pescopagano, avevano  convenuto  quest'ultimo  dinanzi  al  Tribunale
ordinario  di  Melfi,  chiedendo,  tra  l'altro,  una  pronuncia   di
trasferimento della proprieta'  dei  citati  alloggi  in  favore  dei
rispettivi occupanti, ai sensi dell'art. 21-bis del d.l. n.  244  del
1995, come convertito. Gli alloggi, che  erano  stati  allestiti  per
l'emergenza dovuta al terremoto dell'Irpinia del  1980,  erano  nella
titolarita' del Comune di Pescopagano, che li  aveva  acquistati  con
fondi dello Stato. 
    Il giudice a quo ricorda che la  decisione  di  primo  grado  era
stata favorevole agli attori, mentre, a seguito dell'impugnazione  di
tale sentenza da parte del Comune,  la  Corte  d'appello  di  Potenza
aveva loro negato il diritto al trasferimento gratuito degli  alloggi
assegnati. 
    3.- Avverso la pronuncia di secondo  grado  G.  D.  V.  e  alcuni
appellati  (o  loro  aventi  causa)   ricorrevano   per   cassazione,
sostenendo l'applicabilita' alla loro situazione del disposto di  cui
all'art. 21-bis del d.l. n. 244 del 1995, come convertito. 
    3.1.- In particolare, con i motivi secondo e terzo, i  ricorrenti
facevano proprie «le argomentazioni svolte  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato in una nota del 19 aprile 1999, di risposta ad un quesito
posto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno». 
    In base alla citata nota, secondo quanto riporta  il  rimettente,
l'art. 21-bis del d.l. n. 244  del  1995,  come  convertito,  avrebbe
dovuto formare «oggetto di una  interpretazione  estensiva»  volta  a
predicarne «l'applicabilita' non soltanto nella  ipotesi  di  alloggi
prefabbricati  costruiti  dallo  Stato  con   fondi   stanziati   dal
decreto-legge n.  75/1981»,  ma  anche  ove  la  realizzazione  degli
alloggi prefabbricati fosse  stata  «disposta  da  enti  territoriali
minori utilizzando fondi, pur  sempre  statali,  stanziati  con  atti
legislativi  diversi  dal  decreto-legge  n.  275/1981   [recte:   n.
75/1981], trattandosi, in ogni caso, di interventi  tutti  accomunati
dallo  scopo  di  sovvenire  le  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dell'Irpinia del 1980». 
    Inoltre, il giudice a quo  precisa  che,  secondo  i  ricorrenti,
«quando l'articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995» deve  essere
«applicato in relazione ad alloggi  prefabbricati  di  proprieta'  di
enti territoriali diversi dallo Stato [...], l'obbligo di  trasferire
la  proprieta'  dell'alloggio  all'occupante  che  ne   abbia   fatto
richiesta non puo' che gravare sull'Ente  territoriale  proprietario,
al quale, quindi, va riconosciuta la legittimazione passiva  rispetto
alla domanda giudiziale di pronuncia traslativa». 
    3.2.- Nel giudizio principale - in base  a  quanto  riferisce  la
Corte di cassazione - risultano  non  contestati  i  seguenti  fatti:
l'avvenuto acquisto della proprieta'  degli  immobili  da  parte  del
Comune  di  Pescopagano,   quale   concessionario   del   Commissario
straordinario del Governo per le zone  terremotate;  la  stipula  del
contratto di acquisto degli alloggi in data «28 luglio 1981 "ai sensi
della legge 874/1980"»; il pagamento del relativo prezzo da parte del
Comune con l'«imputazione della  spesa  sul  fondo  di  contabilita'»
speciale aperto in favore del Commissario straordinario. 
    3.3.- Premesso cio', il rimettente identifica  «il  nucleo  della
questione  [...]  nello  stabilire  se  gli   alloggi   prefabbricati
acquistati  ed  installati  dai  comuni  della   Campania   e   della
Basilicata, quali concessionari dello Stato, con i fondi  di  cui  al
decreto-legge 776/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
874/1980, possano essere compresi  nel  perimetro  applicativo  della
disposizione» recante la norma censurata. 
    3.3.1.- Il giudice a quo si confronta, da principio, con la  tesi
che  sostiene  la  soluzione  affermativa,  riportando  una   duplice
interpretazione. 
    3.3.1.1.- La prima e'  quella  esposta  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, nella gia' richiamata nota del 19 aprile 1999,  in  base
alla quale - secondo quanto riferisce il rimettente  -  la  soluzione
ermeneutica sarebbe necessaria al fine di non  «vanificare  lo  scopo
prefissosi dal legislatore». 
    In particolare, la via interpretativa  -  a  detta  della  citata
nota, per come riportata dal giudice a quo - non sarebbe preclusa dai
commi 3 e 4 dello stesso art. 21-bis, che disciplinano  la  procedura
di presentazione delle domande di trasferimento della proprieta'  dei
prefabbricati. Detta procedura non  andrebbe,  infatti,  seguita  nel
caso in cui gli immobili siano di proprieta' di enti pubblici diversi
dallo Stato,  «giacche'  "gli  alloggi  potranno  e  dovranno  essere
gratuitamente  ceduti  dagli  enti  stessi  ai  soggetti  (ovviamente
legittimati a termini del citato D.L.) che ne abbiano fatto richiesta
e cio' secondo le procedure proprie di ciascun Ente». 
    3.3.1.2.- Di seguito, il giudice a quo rileva che la stessa Corte
d'appello di Potenza, con la «sentenza n. 223/2018», «emessa da altro
collegio poco piu' di un anno dopo la  sentenza  impugnata»,  avrebbe
aderito alle posizioni espresse dall'Avvocatura generale dello  Stato
nella menzionata nota e avrebbe addotto anche argomenti  ulteriori  a
favore di un'interpretazione estensiva. 
    Sotto un primo  profilo,  avrebbe  sostenuto  che  «l'espressione
"costruiti dallo Stato" varrebbe in sostanza a significare "costruiti
con oneri a  carico  dello  Stato",  "a  prescindere,  quindi,  dalla
circostanza che l'acquisto degli  alloggi  sia  operato  direttamente
dallo Stato ovvero dagli enti pubblici sul cui territorio gli  stessi
prefabbricati debbano essere installati"». 
    Al contempo, avrebbe segnalato che lo stesso art.  21-bis,  comma
1,  secondo  periodo,  farebbe  «espresso  riferimento   al   "comune
cedente"», allorche'  disciplina  la  possibilita'  di  trasferimento
degli immobili agli assegnatari, quando detti  immobili  siano  stati
realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale. 
    3.3.2.- Dopo aver dato conto delle  soluzioni  favorevoli  a  una
estensione ermeneutica del precetto normativo dell'art. 21-bis, comma
1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995, come convertito, la Corte
di cassazione esclude tale prospettiva, negando che  la  norma  possa
ricomprendere anche  gli  alloggi  prefabbricati  di  proprieta'  dei
comuni, assegnati agli abitanti  delle  zone  colpite  dal  terremoto
dell'Irpinia del 1980 e acquistati con i fondi di cui al d.l. n.  776
del 1980, come convertito. 
    3.3.2.1.- In via preliminare, la  Cassazione  sottolinea  che  il
soggetto legittimato a resistere  a  una  «domanda  di  trasferimento
della proprieta' di  un  bene»  non  puo'  che  essere  il  «relativo
proprietario».  Pertanto,  il  Comune  di  Pescopagano,   in   quanto
proprietario degli immobili, avrebbe la  legittimazione  passiva  nel
giudizio principale. 
    3.3.2.2.- Quanto all'applicabilita' della  norma  censurata  agli
alloggi di proprieta' del comune, la Corte rimettente, viceversa,  la
esclude, poiche' interpreta il citato art.  21-bis,  comma  1,  primo
periodo, nel senso che sia riferito ai soli alloggi  costruiti  dallo
Stato e rimasti nella sua titolarita'. 
    Lo confermerebbe, anzitutto, il dato testuale della disposizione,
concernente in via  esclusiva  la  cessione  dei  prefabbricati  che,
cumulativamente, a) siano stati «costruiti  dallo  Stato»;  b)  siano
situati «nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata»;
e, infine, c) siano stati costruiti «ai sensi  del  decreto-legge  19
marzo 1981, n. 75». Il rimettente osserva che gli alloggi di  cui  si
contende nel giudizio principale risponderebbero soltanto al  secondo
dei tre requisiti e  non  rientrerebbero,  pertanto,  «nella  lettera
della previsione normativa in esame». 
    Inoltre, i commi 3 e 4 dello stesso art. 21-bis, nell'individuare
nell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato   il   soggetto   cui
rivolgere le domande di  trasferimento  della  proprieta'  e  che  e'
tenuto alla cessione degli immobili agli assegnatari che ne  facciano
richiesta, andrebbero a corroborare una lettura dell'art. 21-bis, che
limita il suo «ambito  applicativo  ai  prefabbricati  in  proprieta'
statale». 
    A detta del giudice a quo,  l'unica  possibilita'  per  «dare  un
significato» alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4  sarebbe  quella
di «ritenere che i prefabbricati "costruiti dallo Stato"  di  cui  al
primo comma dell'articolo 21 bis del decreto-legge  n.  244/1995,  ai
quali dette disposizioni si applicano, siano  rimasti  in  proprieta'
dello Stato e, quindi, siano diversi  da  quelli  "acquistati  con  i
fondi stanziati nel bilancio dello  Stato"  di  cui  all'articolo  2,
comma 1,  del  decreto-legge  n.  57/1982».  Quest'ultima  previsione
stabilisce,  in  particolare,  che  «[g]li   alloggi   prefabbricati,
acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello  Stato  e  quelli
pervenuti in dono tramite il commissario per le zone  terremotate,  o
che pervengano in dono, tramite  il  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate  sono
trasferiti  in  proprieta'  ai  comuni  nel   cui   territorio   sono
installati». 
    In virtu' di tali considerazioni,  il  rimettente  interpreta  la
disposizione oggetto di censura nel senso che essa concerne «soltanto
quei fabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del  decreto-legge  n.
75/1981 e che siano rimasti in  proprieta'  statale  per  non  essere
contemplati nella previsione di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 57/1982». 
    3.3.3.- La Cassazione esclude che  a  tale  esito  interpretativo
possano opporsi le considerazioni, «pur innegabilmente  ragionevoli»,
svolte dai  ricorrenti  nel  giudizio  principale  sulla  scorta  dei
rilievi sviluppati nella gia' richiamata  nota  del  19  aprile  1999
dell'Avvocatura generale dello Stato e nella «sentenza  n.  223/2018»
della Corte d'appello di Potenza. 
    In primo luogo,  nega  che  si  possa  in  alcun  modo  ricorrere
all'interpretazione  analogica,  non  emergendo  alcuna  lacuna  (sui
presupposti  dell'interpretazione  analogica  richiama  la  Corte  di
cassazione, sezioni  unite  civili,  sentenza  6  dicembre  2021,  n.
38596). 
    In secondo luogo, esclude che si  possa  pervenire  al  risultato
ermeneutico auspicato dai ricorrenti  mediante  una  «interpretazione
asseritamente estensiva - ma, in effetti, eversiva - del  significato
della formulazione letterale» della disposizione  censurata:  proprio
il  dato  testuale  precluderebbe  una  simile  opzione  (sui  limiti
determinati dal perimetro letterale delle disposizioni il  rimettente
richiama la Corte di cassazione, sezioni  unite  civili,  sentenza  9
settembre 2021, n. 24413). 
    4.- Cosi' ricostruite le premesse  interpretative  sulla  portata
applicativa dell'art. 21-bis, comma  1,  primo  periodo,  e  ritenuta
impercorribile una interpretazione costituzionalmente  orientata  che
giunga  «al  risultato  ermeneutico  di  estendere  ai  prefabbricati
acquistati dai comuni ai  sensi  del  decreto-legge  n.  776/1980  la
regola della cessione  a  titolo  gratuito  ai  relativi  assegnatari
dettata dall'articolo 21 bis del  decreto-legge  n.  244/1995  per  i
prefabbricati costruiti dallo Stato ai  sensi  del  decreto-legge  n.
75/1981», il giudice a quo ritiene che  la  norma  susciti  dubbi  di
legittimita' costituzionale. 
    In particolare, secondo il  rimettente,  la  norma  censurata  si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe  un
trattamento irragionevolmente discriminatorio degli assegnatari degli
alloggi prefabbricati acquistati dai comuni ai sensi del d.l. n.  776
del 1980, come convertito,  «per  soddisfare  le  esigenze  abitative
primarie delle popolazioni colpite dal sisma del 1980», rispetto agli
assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato ai sensi del d.l. n.  75
del 1981, come convertito. 
    Il  giudice  a  quo,   pur   riconoscendo   che   rientra   nella
discrezionalita'  del  legislatore  individuare  il   perimetro   dei
soggetti meritevoli di un determinato beneficio  economico,  qual  e'
l'acquisizione   gratuita   della   proprieta'   di    un    alloggio
prefabbricato, nondimeno ritiene che  la  selezione  dei  beneficiari
debba rispettare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. 
    A tal riguardo, richiama la giurisprudenza di questa Corte, nella
parte in cui ha affermato che «i criteri adottati dal legislatore per
la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un
collegamento con la funzione del servizio [...].  Il  giudizio  sulla
sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento -  fra  finalita'
del servizio da erogare e  caratteristiche  soggettive  richieste  ai
suoi potenziali beneficiari - e' operato da questa Corte  secondo  la
struttura tipica del sindacato svolto ai  sensi  dell'art.  3,  primo
comma, Cost., che muove all'identificazione della ratio  della  norma
di riferimento e passa poi alla  verifica  della  coerenza  con  tale
ratio del filtro selettivo introdotto» (cosi' la sentenza n.  44  del
2020, ma sono richiamate, nello stesso senso, anche le sentenze n. 52
del 2021, n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n.  133
del 2013, n. 40 del 2011). 
    Cosi'  illustrato  il  metro  del   giudizio   sull'irragionevole
disparita'  di   trattamento,   il   rimettente   rileva   l'assoluta
estraneita', rispetto alla ratio  propria  della  norma  censurata  -
tutelare il diritto  all'abitazione  delle  popolazioni  vittime  del
sisma che ha colpito l'Irpinia nel 1980 - di fattori  attinenti,  per
un verso,  all'ente  pubblico  territoriale  che  ha  acquistato  gli
immobili per metterli a disposizione dei terremotati e, per un  altro
verso,  alla  fonte  normativa  di  stanziamento  dei  fondi  statali
utilizzati per sostenere il relativo costo. 
    L'esito dello  scrutinio  non  potrebbe  dunque  che  condurre  -
secondo il giudice a quo  -  «a  riconoscere  l'irragionevolezza  dei
criteri  normativamente  posti  quali  condizioni  per  l'accesso  al
beneficio, giacche' si tratta  di  criteri  completamente  scollegati
tanto dalle  condizioni  soggettive  del  beneficiario  quanto  dalla
situazione oggettiva dei territori in cui i prefabbricati sono  stati
collocati». La distinzione  si  fonderebbe  su  parametri  «meramente
formali e interni all'organizzazione degli  apparati  pubblici»,  che
risulterebbero «privi di qualunque collegamento con la funzione della
provvidenza da erogare, cosi' da contraddire alla stessa ratio  della
disposizione attributiva del beneficio». 
    5.- In punto di rilevanza, il  rimettente  afferma  che,  ove  la
questione sollevata fosse ritenuta fondata, l'art. 21-bis,  comma  l,
primo  periodo,  del  d.l.  n.  244  del   1995,   come   convertito,
«risulterebbe   applicabile   anche   in   relazione   agli   alloggi
prefabbricati» di cui si contende nel giudizio principale. 
    6.- Con atto depositato il  4  aprile  2023,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  eccependo  la   non
fondatezza della questione. 
    6.1.-  La  difesa  dello  Stato   ritiene   che   sia   possibile
interpretare la disposizione di cui all'art. 21-bis, comma  1,  primo
periodo, del d.l. n. 244 del 1995, come convertito,  «estensivamente,
o meglio, coerentemente con la sua ratio». Questa  viene  individuata
nell'obiettivo di «consentire allo Stato di fornire aiuto diretto  ai
territori  colpiti  dall'evento  calamitoso   ed   alla   popolazione
residente, interessata dall'emergenza, che a causa del terremoto  del
1980  aveva  perso  l'abitazione  di  proprieta',  attraverso,  prima
l'assegnazione temporanea degli alloggi, costruiti e/o acquistati con
finanziamenti statali e, successivamente, la cessione gratuita  della
proprieta' degli stessi, ai medesimi assegnatari aventi diritto». 
    Alla luce  di  tale  ragione  giustificativa  della  norma,  e  a
conforto  della   possibilita'   di   percorrere   un'interpretazione
estensiva, il Presidente del Consiglio dei ministri adduce  anche  il
disposto di cui all'ultimo periodo del  medesimo  comma  1  dell'art.
21-bis. Questo, in particolare, nel regolare  la  cessione  a  titolo
gratuito di immobili costruiti con parziale  ricorso  a  tecniche  di
edilizia tradizionale, fa espresso  riferimento  proprio  al  «comune
cedente». 
    La difesa dello Stato  osserva,  inoltre,  che  l'interpretazione
restrittiva  adottata  dal  giudice  rimettente   determinerebbe   il
paradossale effetto di consentire un ingiustificato arricchimento dei
comuni concessionari, che avrebbero acquistato gli immobili con fondi
statali,  e  potrebbero  richiedere  un  corrispettivo  per  la  loro
alienazione. Una tale imposizione seguirebbe una  logica  prettamente
civilistica  nella  determinazione  dei  modi   di   acquisto   della
proprieta' in esame, logica che non sarebbe applicabile  al  caso  di
specie, trattandosi di ipotesi «di costruzione o acquisto di immobili
che devono essere considerati quali beni  pubblici  [...]  in  quanto
destinati a soddisfare una pubblica utilita'». 
    Su tali  premesse,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ritiene
percorribile  un'interpretazione  della  disposizione  censurata  che
consenta di applicare il trasferimento ivi previsto «nei casi in  cui
gli alloggi prefabbricati siano stati acquistati  ed  installati  dai
Comuni e non direttamente dallo Stato, anche con ricorso a  fonti  di
finanziamento distinte  da  quelle  indicate  dalla  norma  (D.L.  n.
75/1981, conv. in L. n. 219/1981), ma pur sempre  statali  (come  nel
D.L. n. 776/1980, conv. in L. n. 874/1980, cui si fa riferimento  nel
giudizio a quo da parte del  Comune  di  Pescopagano)».  A  ulteriore
conferma della necessita' di pervenire a un tale  esito  ermeneutico,
la difesa dello Stato  rileva  come  un'interpretazione  letterale  e
restrittiva,  qual  e'  quella  preferita  dal  giudice   rimettente,
limiterebbe «l'applicazione della disposizione di legge a quei  casi,
in fatto del  tutto  residuali,  di  realizzazione  di  prefabbricati
mediante appalto direttamente attribuito e gestito dallo  Stato,  con
irragionevole esclusione di tutti quegli alloggi  (che  rappresentano
la  maggioranza),  acquistati  o  costruiti,   sempre   con   risorse
esclusivamente statali,  in  quanto  finanziate  sul  bilancio  dello
Stato, dai Comuni, quali articolazioni territoriali dello  Stato,  in
qualita' di concessionari del Commissario Straordinario del Governo». 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato   ritiene   che   una   tale
interpretazione «finirebbe col vanificare  lo  scopo  prefissato  dal
Legislatore,  oltre  a  creare  una  ingiustificabile  disparita'  di
trattamento, tra assegnatari degli alloggi». 
    6.2.-  Cosi'  indirizzata  l'interpretazione  della  disposizione
censurata verrebbe meno, ad avviso della difesa statale, il paventato
dubbio  di  legittimita'  costituzionale  posto  dal  rimettente   in
riferimento all'art. 3 Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2023,  iscritta  al  n.  26  del
registro ordinanze 2023, la  Corte  di  cassazione,  sezione  seconda
civile,  ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 21-bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244  del  1995,
convertito, nella parte in cui non prevede la  cessione  gratuita  in
proprieta', ai  relativi  assegnatari,  degli  alloggi  prefabbricati
costruiti  o  acquistati  dai  comuni  delle   Regioni   Campania   e
Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per  il
terremoto del  1980,  ai  sensi  del  d.l.  n.  776  del  1980,  come
convertito, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il  profilo  della
irragionevole disparita' di  trattamento  rispetto  agli  assegnatari
degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato, ai sensi del  d.l.
n. 75 del 1981, come convertito. 
    2.- In punto di fatto, il rimettente riferisce che  G.  D.  V.  e
altri dodici assegnatari di prefabbricati, di proprieta'  del  Comune
di Pescopagano, che li aveva acquistati con  fondi  dello  Stato,  si
erano rivolti al Tribunale di  Melfi,  chiedendo,  tra  l'altro,  una
pronuncia di trasferimento a loro favore della proprieta' dei  citati
alloggi, ai sensi dell'art. 21-bis del d.l. n.  244  del  1995,  come
convertito. 
    Il giudice a quo ricorda che la  decisione  di  primo  grado  era
stata favorevole agli attori, mentre la Corte  d'appello  di  Potenza
aveva  negato  il  diritto  alla  cessione  gratuita  degli   alloggi
assegnati. 
    2.1.- Avverso la pronuncia di secondo grado G.  D.  V.  e  alcuni
appellati (o aventi causa)  ricorrevano  per  cassazione,  sostenendo
l'applicabilita' alla loro situazione del disposto di cui  al  citato
art. 21-bis, comma 1, primo periodo. 
    2.2.- Nell'esaminare i  vari  motivi  di  ricorso,  la  Corte  di
cassazione ha identificato «il nucleo  della  questione  [...]  nello
stabilire se gli alloggi prefabbricati acquistati ed  installati  dai
comuni della Campania e della Basilicata, quali  concessionari  dello
Stato, con i fondi di cui al decreto-legge 776/1980, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 874/1980, possano essere  compresi  nel
perimetro applicativo della disposizione» che reca la  norma  oggetto
di censura. 
    Il giudice rimettente, dopo ampia e approfondita  disamina  delle
possibili opzioni interpretative,  ritiene  non  percorribile  quella
costituzionalmente orientata che giunga «al risultato ermeneutico  di
estendere  ai  prefabbricati  acquistati  dai  comuni  ai  sensi  del
decreto-legge n. 776/1980 la regola della cessione a titolo  gratuito
ai  relativi   assegnatari   dettata   dall'articolo   21   bis   del
decreto-legge n. 244/1995 per i prefabbricati costruiti  dallo  Stato
ai sensi del decreto-legge n. 75/1981». 
    2.3.- Sulla base di tale premessa, il giudice a quo  ritiene  che
la norma si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. 
    L'art. 21-bis, comma 1, primo periodo, introdurrebbe, infatti, un
trattamento irragionevolmente discriminatorio degli assegnatari degli
alloggi prefabbricati acquistati dai comuni ai sensi del d.l. n.  776
del 1980, come convertito,  «per  soddisfare  le  esigenze  abitative
primarie delle popolazioni colpite dal sisma del 1980», rispetto agli
assegnatari  di  alloggi  costruiti  dallo  Stato  per  la   medesima
finalita' ai sensi del d.l. n.  75  del  1981,  come  convertito.  In
particolare, il rimettente sostiene che la titolarita' degli  alloggi
messi a disposizione dei terremotati, in capo allo Stato o al  comune
(pur sempre operante con fondi statali), nonche' l'atto normativo  di
stanziamento dei fondi statali, utilizzati per sostenere il  relativo
costo, sarebbero profili  il  cui  variare  non  giustificherebbe  un
differente trattamento, tenuto conto della ratio propria della  norma
censurata. 
    2.4.-  La  Corte  di  cassazione  afferma,  inoltre,   che   solo
l'accoglimento  della  questione  sollevata  sulla  norma   censurata
consentirebbe la sua applicazione anche agli alloggi prefabbricati di
cui si contende nel giudizio  principale,  il  che  comproverebbe  la
rilevanza della questione medesima. 
    2.5.- Con atto depositato il 4 aprile  2023,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   perorando   una
interpretazione  costituzionalmente  orientata   della   disposizione
censurata. 
    3.- La questione che la Corte rimettente solleva  in  riferimento
all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparita'  di
trattamento, e' fondata. 
    4.- L'art. 21-bis, comma 1, primo periodo, e' stato introdotto in
sede di conversione del d.l.  n.  244  del  1995:  uno  dei  numerosi
decreti-legge  che  si  ascrivono  alla  sequenza  di   provvedimenti
normativi  emanati  per  far  fronte,  tramite  varie  tipologie   di
interventi, alle molteplici criticita' determinate dal terremoto  che
ha colpito l'Irpinia nel 1980. 
    La norma censurata prevede il trasferimento  a  titolo  gratuito,
insieme alle parti comuni, di alloggi prefabbricati a favore  di  chi
ne  abbia  ottenuto  formale  assegnazione,  anche  provvisoria.   In
particolare, l'art. 21-bis, comma 1, primo periodo, individua i  beni
oggetto di tale trasferimento: in rapporto alla loro ubicazione,  nei
comuni della Campania e della Basilicata; in funzione di  chi  li  ha
costruiti, lo Stato; e in relazione alla fonte normativa,  in  virtu'
della quale sono stati realizzati e finanziati, il  d.l.  n.  75  del
1981, come convertito. 
    Sennonche' tale delimitazione  non  ricomprende  i  beni  oggetto
della pretesa fatta valere nel giudizio principale,  che  condividono
con la fattispecie disegnata dal  legislatore,  e  in  specie  con  i
criteri  normativi  che   determinano   gli   alloggi   oggetto   del
trasferimento,  solo  il  dato   relativo   alla   loro   ubicazione,
trattandosi, per il resto, di prefabbricati  acquistati  o  costruiti
dal Comune, e non dallo Stato, e realizzati ai sensi del d.l. n.  776
del 1980, come convertito, e non  del  d.l.  n.  75  del  1981,  come
convertito. 
    4.1.-  Va  preliminarmente  precisato  che  il  riferimento  alla
costruzione degli alloggi da parte dello  Stato  non  identifica,  di
necessita', anche la titolarita' dei beni in capo al medesimo,  tanto
piu' se si considera che la norma censurata si colloca nell'ambito di
un atto  normativo  che,  per  effetto  di  successive  integrazioni,
fornisce con  riguardo  a  tale  profilo  indici  interpretativi  non
univoci. 
    Nel senso della titolarita' dei beni in capo allo Stato depongono
i  commi  3  e  4  del  medesimo  art.  21-bis,  i  quali  prevedono,
rispettivamente, che  «[l]e  domande  per  ottenere  la  cessione  in
proprieta' degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere  presentate
dagli interessati  all'ufficio  del  territorio  dell'Amministrazione
finanziaria della provincia  territorialmente  competente  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto» e che «il responsabile dell'ufficio del  territorio
stipula nei successivi tre mesi  dalla  presentazione  della  domanda
stessa l'atto di cessione in  proprieta'  dell'immobile  assegnato  a
ciascun avente diritto». 
    D'altro canto, il secondo periodo del comma  1  dell'art.  21-bis
(introdotto con l'art. 5-bis, comma 3, del  decreto-legge  27  maggio
2005,  n.  86,  recante  «Misure  urgenti  di  sostegno  nelle   aree
metropolitane  per  i  conduttori  di  immobili  in   condizioni   di
particolare disagio abitativo conseguente a  provvedimenti  esecutivi
di rilascio», convertito, con modificazioni, nella  legge  26  luglio
2005, n. 148) evoca una possibile titolarita' degli alloggi  in  capo
al comune, essendo quest'ultimo indicato quale soggetto  cedente.  La
previsione stabilisce, infatti, che  «[l]e  disposizioni  di  cui  al
precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati  che
siano stati realizzati con parziale ricorso a  tecniche  di  edilizia
tradizionale,  fatta  salva  la  facolta'  del  comune   cedente   di
determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di
manutenzione sostenuti». 
    Deve, dunque, ritenersi che i beni individuati dall'art.  21-bis,
comma 1, primo periodo, sono tanto quelli rimasti  nella  titolarita'
dello Stato, quanto quelli costruiti con oneri a carico dello  stesso
e trasferiti ai comuni. 
    4.2.- Cio' premesso, il riferimento  alla  possibile  titolarita'
degli alloggi, in capo sia allo Stato sia al comune, non  risolve  il
problema della esclusione, dal perimetro normativo dei  beni  oggetto
della cessione obbligatoria e gratuita, dei prefabbricati di  cui  si
chiede il trasferimento nel giudizio principale. 
    Anche, infatti, a voler adottare una interpretazione piu'  estesa
del richiamo agli alloggi «costruiti dallo  Stato»,  l'oggetto  della
cessione obbligatoria e gratuita, di cui all'art.  21-bis,  comma  1,
primo periodo,  resta  comunque  circoscritto  ai  beni  costruiti  e
finanziati sulla base di una precisa fonte normativa: il d.l.  n.  75
del 1981, come convertito. 
    La norma, pertanto, non include gli alloggi prefabbricati che, al
pari di quelli di cui si controverte nel  giudizio  principale,  sono
stati  realizzati  in  virtu'  di  quanto  disposto  da  altra  fonte
normativa (il d.l. n. 776  del  1980,  come  convertito),  diversa  e
antecedente rispetto a quella richiamata nel citato comma 1 dell'art.
21-bis. 
    Il puntuale riferimento testuale a una specifica disciplina,  che
identifica  gli  alloggi  oggetto  della  cessione  gratuita,   senza
includere  quelli  realizzati  in  base   a   una   fonte   normativa
antecedente, e' un dato non certo irrilevante e che anzi  depone  nel
senso di una esclusione degli alloggi costruiti in precedenza. 
    Al contempo, non puo' invocarsi, tanto piu'  all'interno  di  una
disciplina che attribuisce un beneficio, la sola  ratio  della  norma
per ravvisare una analogia tra le diverse fonti che  disciplinano  in
maniera articolata  la  realizzazione  degli  alloggi  prefabbricati,
grazie a risorse provenienti talora direttamente dallo Stato,  talora
da donazioni effettuate allo Stato  con  vincolo  di  destinazione  a
favore delle zone terremotate (art. 2, comma 1, del decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, recante «Disciplina per  la  gestione  stralcio
dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania
e della Basilicata», convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
aprile 1982, n. 187, il cui testo e' riprodotto nell'art.  92,  comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante «Testo unico
delle  leggi  per  gli  interventi  nei  territori  della   Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982»). 
    Pertanto,  benche'  sarebbe  stata  auspicabile  una   disciplina
organica  concernente  il  trasferimento   gratuito   degli   alloggi
prefabbricati a favore degli assegnatari, rimasti  privi  della  loro
abitazione a causa del terremoto, non e' dato  disattendere  il  dato
testuale, in nome della sola ratio della norma censurata. 
    5.- Dove, dunque, il testo della disposizione  frappone  ostacoli
all'interprete, e' allora che la ratio della norma opera quale  metro
del giudizio sulla irragionevole disparita'  di  trattamento  tra  la
fattispecie delineata dal legislatore e  quella  cui  si  ascrive  la
situazione oggetto del giudizio principale. 
    5.1.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte,  «la  violazione
del principio di uguaglianza  sussiste  qualora  situazioni  omogenee
siano disciplinate in modo ingiustificatamente  diverso»  (da  ultimo
sentenza n. 270 del 2022, nello stesso senso sentenze n. 43 del  2022
e n. 276 del 2020), sicche' «"l'introduzione di regimi  differenziati
e' consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente
irrazionale  o  arbitraria,  che  sia  cioe'  giustificata   da   una
ragionevole  correlazione  tra  la  condizione  cui  e'   subordinata
l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti  che  ne
condizionano il  riconoscimento  e  ne  definiscono  la  ratio  [...]
(sentenza n. 172 del 2013)" (sentenza n. 107 del 2018)» (sentenza  n.
112 del 2021). 
    5.2.- Ebbene, non vi e'  dubbio  che  la  ragione  giustificativa
della norma censurata si debba rinvenire -  come  gia'  anticipato  -
nell'esigenza di garantire  agli  assegnatari  di  tali  alloggi  una
maggiore  stabilita'  nella  tutela  della  loro  esigenza  abitativa
tramite l'acquisizione di un  diritto  di  proprieta',  vincolato  al
soddisfacimento del richiamato bisogno. L'art. 21-bis, comma  5,  del
d.l. n. 244 del 1995, come convertito, dispone, infatti,  che  «[g]li
alloggi ceduti in proprieta' agli aventi diritto devono conservare, a
pena  di  nullita'  dell'atto  di  cessione,  la  loro   destinazione
abitativa, non sono  cedibili  in  locazione,  permuta,  usufrutto  o
comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla  data
di accatastamento». 
    5.3.- Chiarita la funzione della norma censurata, non si  ravvisa
alcuna  ragionevole  e  necessitata  connessione  fra   tale   ratio,
orientata alla tutela degli assegnatari degli alloggi  prefabbricati,
ubicati nei comuni colpiti dal terremoto dell'Irpinia, e il  tipo  di
ente pubblico che  si  e'  fatto  carico  della  loro  costruzione  o
acquisizione: il comune piuttosto che lo Stato. 
    Ancor meno giustificabile e' restringere l'ambito dei beneficiari
a coloro che siano assegnatari di un prefabbricato  realizzato  sulla
base di uno specifico decreto-legge,  anziche'  di  un  diverso  atto
normativo parimenti intervenuto nello  stesso  contesto  di  gestione
dell'emergenza abitativa suscitata dall'evento sismico. 
    Gli elementi che differenziano la  previsione  legislativa  dalla
condizione in  cui  versano  i  ricorrenti  del  giudizio  principale
attengono a profili che risultano del tutto estranei alle istanze  di
tutela che sorreggono la norma: istanze che si limitano a  sopperire,
con la proprieta' di alloggi prefabbricati, alle  esigenze  abitative
di chi,  oltre  quarant'anni  fa,  e'  stato  vittima  degli  effetti
distruttivi del terremoto verificatosi in Irpinia. 
    L'esclusione dalla norma censurata della  platea  di  beneficiari
individuata dal giudice  a  quo  non  trova,  dunque,  alcuna  logica
giustificazione  e   comporta   una   irragionevole   disparita'   di
trattamento fra le due categorie di  soggetti,  parimenti  meritevoli
della medesima protezione. 
    5.4.-   Le   considerazioni   svolte   conducono   a   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  21-bis,  comma  l,  primo
periodo, del d.l. n. 244 del 1995, come convertito,  nella  parte  in
cui non prevede  la  cessione  gratuita  in  proprieta'  ai  relativi
assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti  o  acquistati  dai
comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali  concessionari  del
Commissario straordinario per il terremoto del  1980,  ai  sensi  del
d.l. n. 776 del 1980, come convertito. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis,  comma
l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244  (Misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse),  convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte  in
cui non prevede  la  cessione  gratuita  in  proprieta'  ai  relativi
assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti  o  acquistati  dai
comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali  concessionari  del
Commissario straordinario per il terremoto del  1980,  ai  sensi  del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in  favore
delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto   del   novembre   1980),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2023 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA