N. 1 SENTENZA 23 novembre 2023- 4 gennaio 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente   (ARPA)   -
  Finanziamento - Assegnazione di una quota delle risorse annuali del
  Fondo sanitario regionale senza ricollegare tale quantificazione  a
  prestazioni afferenti ai LEA - Violazione dei principi fondamentali
  in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e   della
  competenza esclusiva  statale  in  materia  di  armonizzazione  dei
  bilanci pubblici - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art.  90,  comma
  10, come sostituito  dall'art.  58,  comma  2,  della  legge  della
  Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9. 
- Costituzione, artt.  81,  97,  primo  comma,  117,  commi  secondo,
  lettera e), e terzo, e 119, primo comma. 
(GU n.2 del 10-1-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici :Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  90,  comma
10,  della  legge  della  Regione  Siciliana  3  maggio  2001,  n.  6
(Disposizioni programmatiche e finanziarie  per  l'anno  2001),  come
sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana
7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale), promosso dalla Corte dei
conti, sezioni riunite per la  Regione  Siciliana,  nel  giudizio  di
parificazione del rendiconto generale  della  Regione  Siciliana  per
l'esercizio finanziario 2020, con  ordinanza  del  7  febbraio  2023,
iscritta al n. 41 del registro  ordinanze  2023  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  15,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2023. 
    Visti l'atto di costituzione  della  Regione  Siciliana,  nonche'
l'atto di intervento della Procura generale della Corte dei conti; 
    udito nell'udienza pubblica  del  21  novembre  2023  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi il Vice Procuratore generale della Corte dei conti  Adelisa
Corsetti per  la  Procura  generale  presso  la  Corte  dei  conti  e
l'avvocato Nicola Dumas per la Regione Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana,
nel  giudizio  di  parificazione   del   rendiconto   regionale   per
l'esercizio finanziario 2020, con ordinanza iscritta  al  n.  41  del
reg. ord. 2023, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3  maggio
2001, n. 6 (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno
2001), come sostituito dall'art.  58,  comma  2,  della  legge  della
Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche  e
correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale). 
    La  disposizione  censurata  prevede  l'assegnazione  all'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA  o  Agenzia)  di  una
quota di finanziamento ordinario  annuale  delle  risorse  del  Fondo
sanitario regionale (FSR), determinata nell'importo di 29 milioni  di
euro (da iscrivere sul capitolo di  bilancio  413372),  per  svolgere
attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie. 
    2.-  Le  Sezioni  rimettenti,  premessa  una  descrizione   dello
svolgimento del giudizio di parificazione e del quadro  normativo  di
riferimento, fanno presente  di  avere  effettuato  accertamenti  sul
finanziamento dell'ARPA nell'esercizio finanziario 2020  e  di  avere
osservato che, in applicazione del citato art. 90,  comma  10,  della
legge regionale n. 6 del 2001, con cadenza annuale e'  effettuato  un
trasferimento di 29 milioni di euro dal bilancio regionale  a  quello
dell'ARPA a valere sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  sanitario
regionale. Cio' «in assenza, da un lato, di una preventiva  attivita'
di programmazione circa  le  prestazioni  che  dovranno  essere  rese
dall'Agenzia nell'ambito dei LEA [Livelli Essenziali  di  Assistenza]
durante  l'esercizio  e,   dall'altro   lato,   di   una   successiva
rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse  nell'erogazione
di servizi sanitari, fondata su processi di rilevazione economica dei
fatti  di  gestione  improntati   ai   criteri   della   contabilita'
analitica». Le assenze rilevate dipenderebbero dalla carenza  di  una
prescrizione che, nell'ambito  della  summenzionata  disposizione  di
legge, stabilisca le modalita' di finanziamento dell'ARPA, ponendo un
collegamento immediato e vincolante tra il quantum del  trasferimento
ricevuto e l'erogazione di prestazioni di natura sanitaria  afferenti
ai LEA. 
    2.1.-  Le  Sezioni   riunite   deducono,   quindi,   la   propria
legittimazione a sollevare questioni di  legittimita'  costituzionale
in sede di parificazione  dei  rendiconti  regionali  richiamando  al
riguardo, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 146 e  n.  138
del 2019 e n. 181 del 2015. 
    2.2.- Secondo il giudice a quo, le questioni sarebbero  rilevanti
nell'ambito del giudizio di  parificazione  in  ragione  dell'effetto
contabile prodotto dall'art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana
n. 6 del 2001 che, finanziando l'ARPA mediante assegnazione di  quote
del  Fondo  sanitario  regionale,   altererebbe   il   risultato   di
amministrazione.   Nello   specifico,   la   disposizione   censurata
consentirebbe  di  espandere  illegittimamente,  in  violazione   dei
principi costituzionali in materia, l'area del cosiddetto  "perimetro
sanitario",  tracciato  dalla  disciplina  contabile  statale,  cosi'
incidendo sulle modalita' e quantita' del finanziamento  dei  LEA  e,
quindi, sul risultato di amministrazione. Il rimettente precisa  che,
se la  disposizione  censurata  fosse  dichiarata  costituzionalmente
illegittima,   ne   conseguirebbe   l'illegittimita'   delle    spese
concernenti il finanziamento dell'ARPA nell'anno 2020 (registrate sul
capitolo di spesa 413372), con la contestuale esclusione, dalle poste
passive del  perimetro  sanitario  dell'esercizio,  quantomeno  della
parte  di  esse  non  effettivamente  correlata   all'erogazione   di
prestazioni afferenti ai LEA. 
    2.3.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  la  previsione
contenuta nella disposizione censurata integrerebbe la violazione del
principio generale del coordinamento della finanza pubblica ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.  La  disposizione  in
esame,  infatti,  qualificherebbe  la  spesa  per  il   finanziamento
dell'Agenzia  alla  stregua  di  una  spesa   "sanitaria",   mediante
l'inclusione nel perimetro sanitario,  ma  non  ricollegherebbe  tale
quantificazione  a  prestazioni  effettivamente  afferenti  ai   LEA.
Mancherebbero, in particolare, i criteri di  determinazione  di  tali
prestazioni,   distinte   dalle   altre,   rientranti   nei   compiti
dell'Agenzia e come tali non finanziabili con le risorse destinate ai
LEA. 
    2.4.- Il rimettente aggiunge che  l'art.  54  della  legge  della
Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni  programmatiche
e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale. Stralcio
I)  ha  attribuito  all'ARPA  la  qualifica  di  «ente  del   settore
sanitario», con cio' facendo rientrare a tutti gli effetti  l'Agenzia
nel novero dell'area sanitaria. Tuttavia, con la sentenza n. 172  del
2018  di  questa   Corte   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale di tale disposizione, per  violazione  dell'art.  117,
terzo  comma,  Cost.,  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. In  tale  pronuncia,  si  e'  affermato  che:  le  funzioni
spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni
sanitarie  stricto   sensu;   il   sistema   di   finanziamento,   di
qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve
considerarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore
sanitario;  la  Regione  Siciliana  e'  impegnata  nel  rientro   dal
disavanzo  sanitario  e  l'inserimento  di  un  ente  estraneo   alle
prestazioni sanitarie implica  l'assunzione  a  carico  del  bilancio
regionale di oneri aggiuntivi, in  contrasto  con  gli  obiettivi  di
risanamento che sono propri del piano. 
    2.5.- L'art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana  n.  6  del
2001 sarebbe, altresi', in contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici,
di cui costituisce norma interposta l'art. 20 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), che definisce il  trattamento  contabile
delle risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari
regionali. Il rimettente richiama, in  proposito,  la  giurisprudenza
costituzionale riguardante il «perimetro sanitario», che ha stabilito
le condizioni,  non  derogabili  dalla  legislazione  regionale,  per
l'individuazione e l'allocazione delle risorse destinate a  garantire
i livelli essenziali delle prestazioni (sentenze n. 233 del 2022 e n.
197 del 2019) e che  non  consente  di  destinare  risorse  correnti,
specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei  LEA,  a
spese diverse da quelle  quantificate  per  la  copertura  di  questi
ultimi (sentenza n. 132 del 2021). 
    2.6.- Il giudice a quo dubita anche  della  compatibilita'  della
disposizione in esame con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo
comma, Cost., disciplinanti il principio dell'equilibrio dei  bilanci
pubblici. Attraverso la disposizione censurata, la Regione  Siciliana
realizzerebbe un'operazione che, a  fronte  della  diminuzione  delle
risorse per i LEA, amplierebbe la capacita' di spesa nel settore  non
sanitario, cioe' ordinario, del bilancio regionale, sul quale  -  sul
piano degli effetti sostanziali - non verrebbero a gravare gli  oneri
delle spese derivanti dal passaggio del personale dai  laboratori  di
igiene e profilassi e inerenti  alle  spese  di  funzionamento  e  di
manutenzione dei beni in uso all'ARPA. 
    2.7.- Le  Sezioni  riunite  concludono  rilevando  l'assenza  dei
presupposti  per  una  diversa  interpretazione,   costituzionalmente
orientata, della disposizione,  in  ragione  del  suo  chiaro  tenore
letterale  che,  nel  disciplinare  le  modalita'  di   finanziamento
dell'ARPA  a  carico  del  FSR,  non  opererebbe  alcun   riferimento
all'erogazione di prestazioni di natura sanitaria afferenti ai LEA. 
    3.- La Regione Siciliana si e' costituita in giudizio,  chiedendo
che venga disposta la restituzione degli atti  al  rimettente  ovvero
che le questioni sollevate vengano dichiarate non fondate. 
    3.1.- La Regione ritiene  che  le  risorse  economiche  assegnate
all'ARPA rappresenterebbero «un semplice  trasferimento  di  risorse»
dall'Azienda pubblica di  servizi  alla  persona  (ASP)  all'ARPA,  a
valere sul FSR. Tale trasferimento sarebbe, a sua volta,  determinato
dall'avvenuto passaggio  di  competenze  in  materia  di  prevenzione
sanitaria, realizzatosi con l'istituzione del Sistema  delle  agenzie
per la protezione dell'ambiente ad opera del decreto-legge 4 dicembre
1993,  n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione   dei
controlli ambientali e istituzione della  Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, nella legge
21 gennaio 1994, n. 61. 
    Il meccanismo di finanziamento realizzato nella Regione Siciliana
sarebbe, altresi', coerente con quello di altre regioni che avrebbero
previsto, tra  le  fonti  di  finanziamento  delle  relative  Agenzie
regionali, una quota del Fondo sanitario  regionale,  determinata  in
ragione  delle  funzioni  assegnate  a  seguito  dello  scorporo  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    3.2.  -  A  dimostrazione  dell'assunto  che  la  quota  del  FSR
annualmente attribuita all'Agenzia andrebbe ricondotta  all'attivita'
di prevenzione sanitaria svolta dalla stessa,  la  Regione  Siciliana
richiama anche l'art. 6, comma 1, lettera h-bis)  della  legge  della
Regione Siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (Norme  per  il  riordino  del
Servizio  sanitario  regionale),  che   ha   destinato   le   risorse
finanziarie  disponibili  annualmente  per  il   Servizio   sanitario
regionale anche  al  finanziamento  dell'ARPA  per  le  attivita'  di
prevenzione sanitaria di competenza. 
    3.3.- La Regione Siciliana ricorda, poi, che l'art. 1,  comma  1,
della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale
a rete per la protezione  dell'ambiente  e  disciplina  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha istituito  il
Sistema nazionale a rete  per  la  protezione  dell'ambiente  (SNPA),
costituito dalle Agenzie  regionali  e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Nell'ambito  del
quadro normativo successivo a tale legge si affermerebbero i seguenti
principi: l'integrazione tra  le  prestazioni  rese  dal  sistema  di
protezione ambientale  e  gli  obiettivi  di  prevenzione  collettiva
previsti  dai   LEA;   il   finanziamento   con   parte   dei   fondi
precedentemente  destinati  al  servizio  sanitario  regionale  delle
funzioni e  del  personale  alle  Agenzie.  Tale  ultima  circostanza
sarebbe confermata anche dalla relazione tecnica del 18  aprile  2017
dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare sul  testo  definitivo  della  proposta  di
legge di istituzione del SNPA, nonche' dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione  e  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502).  In  particolare,
dall'Allegato 1 di tale decreto emergerebbe che  le  funzioni  svolte
dalle Agenzie sarebbero riconducibili a programmi inclusi nelle  aree
di intervento riguardanti i LEA. 
    3.4.- La Regione osserva che anche i  piu'  recenti  orientamenti
del legislatore nazionale deporrebbero per una  sempre  piu'  stretta
integrazione tra l'area sanitaria e quella ambientale e richiama,  in
particolare, l'art. 27 del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
nazionale  di  ripresa  e   resilienza   (PNRR)»,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79. 
    3.5.- La Regione Siciliana sottolinea, inoltre, che, con l'art. 4
della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge  di
stabilita' regionale 2023-2025), il legislatore regionale, al fine di
superare i rilievi mossi dalla  Corte  dei  conti  nell'ordinanza  di
rimessione, ha sostituito la disposizione  censurata,  prevedendo  un
regime di finanziamento a valere sul FSR strettamente correlato  alle
prestazioni  che  l'ARPA  effettua  annualmente   nell'ambito   delle
erogazioni dei LEA, soprattutto in materia di prevenzione sanitaria. 
    4.- E' intervenuto nel giudizio  il  Procuratore  generale  della
Corte dei conti. 
    4.1.- A sostegno dell'ammissibilita' della propria partecipazione
al giudizio, il pubblico  ministero  contabile  rammenta  il  diritto
degli  organi  dello  Stato  e  delle  regioni  a   intervenire   nei
procedimenti innanzi a questa Corte (art. 20,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione  e  sul
funzionamento della Corte  costituzionale»),  secondo  la  disciplina
contenuta nell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
    L'interveniente richiama le pronunce di questa Corte nei  giudizi
per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti,  che   hanno   affermato
l'ammissibilita' dell'intervento del Procuratore generale della Corte
dei conti (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022) e rileva che l'esito del
giudizio  di  legittimita'  costituzionale  sarebbe  suscettibile  di
incidere sul potere del PM contabile di  agire  in  giudizio  per  la
tutela  degli  interessi  dell'intera  collettivita'  alla   corretta
gestione delle risorse pubbliche e, in  particolare,  sul  potere  di
impugnare la  decisione  di  parificazione  del  rendiconto  generale
regionale.  Aggiunge  che,  se  le   Norme   integrative   consentono
l'intervento nel giudizio costituzionale anche di soggetti  terzi,  a
fortiori questo dovrebbe essere consentito per  le  parti  originarie
nel giudizio a quo. 
    4.2.- Nel merito, l'interveniente si riporta alle  considerazioni
svolte dalla Corte dei conti nell'ordinanza di rimessione. 
    5.- Con memoria depositata  in  vista  dell'udienza,  la  Regione
Siciliana ha insistito nelle deduzioni gia' svolte e ha aggiunto  che
lo ius superveniens non avrebbe innovato la materia, ma solo chiarito
ed esplicitato la stretta correlazione  sussistente  tra  l'attivita'
dell'ARPA  ed  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con   particolare
riguardo ai LEA. 
    La  correttezza  della  disciplina  del  finanziamento   all'ARPA
nell'esercizio finanziario  2020  risulterebbe,  inoltre,  confermata
dalla  circostanza  che  anche  nell'anno  2020   l'Agenzia   avrebbe
espletato attivita'  gia'  correlate  ai  LEA,  secondo  la  medesima
matrice di correlazione tra i livelli  essenziali  delle  prestazioni
tecniche ambientali (LEPTA) e i LEA concordata  con  il  Dipartimento
regionale attivita' sanitarie ed Osservatorio epidemiologico  (DASOE)
per l'anno 2023, nella stessa misura percentuale  dell'85  per  cento
del complesso delle attivita' espletate  dall'Agenzia  per  il  primo
semestre dell'anno 2023. 
    In definitiva, aggiunge la Regione Siciliana,  in  ragione  della
omogeneita' dell'attivita'  espletata  dall'Agenzia,  sin  dalla  sua
istituzione, le sue  attivita'  correlate  ai  LEA  per  l'anno  2023
coinciderebbero  con  quelle  storicamente  effettuate  dalla  stessa
Agenzia in tutte le precedenti annualita', incluso il 2020. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana,
nell'ambito  del  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto  della
Regione per  l'esercizio  2020,  solleva  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana  n.
6 del 2001, nel testo modificato dall'art. 58, comma 2,  della  legge
reg. Siciliana n. 9 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97, primo
comma, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119,  primo  comma,
Cost. 
    La  disposizione  censurata  dispone  l'assegnazione  all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA o Agenzia) siciliana  di
una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del  Fondo
sanitario regionale (FSR), determinata nell'importo di 29 milioni  di
euro (da iscrivere sul capitolo di  bilancio  413372),  per  svolgere
attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie. 
    Il rimettente denuncia la violazione del  principio  generale  di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., poiche' l'art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana
n. 6 del 2001 qualificherebbe la spesa per il finanziamento dell'ARPA
alla  stregua  di  una  spesa  sanitaria  mediante  l'inclusione  nel
perimetro  sanitario,  senza  ricollegare  tale   quantificazione   a
prestazioni effettivamente afferenti ai LEA. 
    La disposizione censurata sarebbe,  altresi',  in  contrasto  con
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in  materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici, in  relazione  all'art.  20  del
d.lgs. n. 118 del 2011, che definisce il trattamento contabile  delle
risorse destinate  al  finanziamento  dei  singoli  servizi  sanitari
regionali; il rimettente richiama, in  proposito,  la  giurisprudenza
costituzionale riguardante il "perimetro sanitario", che ha stabilito
le condizioni,  non  derogabili  dalla  legislazione  regionale,  per
l'individuazione e l'allocazione delle risorse destinate a  garantire
i LEA. 
    Inoltre, il giudice  a  quo  dubita  della  compatibilita'  della
disposizione censurata con gli artt. 81,  97,  primo  comma,  e  119,
primo comma, Cost., disciplinanti il  principio  dell'equilibrio  dei
bilanci pubblici. Attraverso la disposizione  censurata,  la  Regione
Siciliana realizzerebbe un'operazione che, a fronte della diminuzione
delle risorse per i  LEA,  amplierebbe  la  capacita'  di  spesa  nel
settore non sanitario, cioe' ordinario, del bilancio regionale. 
    2.-  In   via   preliminare,   va   ribadito   quanto   affermato
nell'ordinanza di cui e' stata data lettura in udienza,  allegata  al
presente  provvedimento,  sull'inammissibilita'  dell'intervento  del
Procuratore generale  della  Corte  dei  conti,  in  quanto  soggetto
diverso rispetto al Presidente  di  Sezione  titolare  della  Procura
generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per  la  Regione
Siciliana, a cui va riconosciuta la qualita' di parte nel giudizio  a
quo. 
    3.- Sempre in via preliminare, non sussistono le  condizioni  per
disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinche' tenga
conto delle modifiche alla  disposizione  censurata  apportate  dalla
legge reg. Siciliana n. 2 del 2023. 
    La nuova formulazione dell'art. 90, comma 10,  della  legge  reg.
Siciliana n. 6 del 2001 prevede ora  l'assegnazione  all'ARPA  di  un
«contributo annuale di funzionamento indistinto» (lettera a) pari a 7
milioni di euro e di un «contributo annuale per il triennio 2023-2025
a  valere  sul  fondo  sanitario  regionale»  (lettera  b),  per   il
perseguimento di obiettivi correlati ai LEA, dell'importo massimo  di
24 milioni di euro annui. 
    Tale modifica, tuttavia,  non  influisce  sulla  rilevanza  delle
questioni sollevate nel giudizio  a  quo,  poiche'  per  la  corretta
determinazione  del  risultato  di   amministrazione   dell'esercizio
finanziario  2020  vengono  in  rilievo  le  previsioni  vigenti  pro
tempore,  tra  le  quali  la   disposizione   regionale   nella   sua
formulazione oggetto di censura da parte del rimettente (in  termini,
in una ipotesi analoga, si veda la sentenza n. 233 del 2022). 
    4.- Nel merito, ragioni di ordine logico inducono a trattare  per
prima  la  questione  sollevata  in   riferimento   alla   competenza
legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici,
in relazione alla norma interposta sul "perimetro sanitario"  di  cui
all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    La questione e' fondata. 
    4.1.- L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n.  118  del  2011  richiede
alle regioni  di  garantire,  nell'ambito  del  bilancio,  «un'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del proprio servizio sanitario regionale»,  al  dichiarato  «fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti» di programmazione finanziaria sanitaria.  Per  conseguire  tale
obiettivo,  nello  stesso  comma  1  si   prescrive   l'adozione   di
un'articolazione di capitoli di bilancio che  consenta  di  garantire
«separata evidenza» delle grandezze ivi  tipizzate,  la  prima  delle
quali,  nella  Sezione  A)  «[e]ntrate»  (lettera   a),   indica   il
«finanziamento sanitario ordinario corrente  quale  derivante»  dalle
richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera  a)
della Sezione B) «[s]pesa»,  la  «spesa  sanitaria  corrente  per  il
finanziamento dei  LEA  [...]».  Per  il  perimetro  sanitario  cosi'
portato ad evidenza, sono poi  fissate  specifiche  regole  contabili
che, come enuncia il successivo comma  2,  sono  volte  a  «garantire
effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria». 
    4.2.- Questa Corte ha rammentato, nella sentenza n. 132 del 2021,
che il citato art.  20  «stabilisce  condizioni  indefettibili  nella
individuazione  e  allocazione  delle  risorse  inerenti  ai  livelli
essenziali delle prestazioni», da cui scaturisce «l'impossibilita' di
destinare risorse correnti, specificamente allocate in  bilancio  per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura  di  questi  ultimi».
Con l'unica eccezione, prevista dall'art. 30, comma 1, terzo periodo,
dello stesso d.lgs. n.  118  del  2011,  a  favore  di  regioni  che,
gestendo «in maniera  virtuosa  ed  efficiente  le  risorse  correnti
destinate  alla  garanzia  dei  LEA»,  nonche'  «conseguendo  sia  la
qualita' delle prestazioni erogate, sia  i  risparmi  nel  bilancio»,
«poss[o]no legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e  destinarli
a finalita' sanitarie piu' ampie». 
    In  tale  contesto,  «e'  fondamentale  la  determinazione  e  il
costante aggiornamento in termini finanziari delle risorse  vincolate
all'erogazione dei LEA in favore di tutti coloro che si  trovano  sul
territorio delle diverse Regioni» (sentenza n. 91 del 2020). 
    Dunque,  la  norma  interposta  «e'  specificamente   funzionale,
coerentemente con la rubrica  della  stessa  (Trasparenza  dei  conti
sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei  singoli
servizi sanitari regionali), a evitare opacita' contabili e  indebite
distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA»  (sentenza  n.
233 del 2022). 
    4.3.- La disposizione censurata, nel prevedere che tutte le spese
per il funzionamento dell'Agenzia  potessero  trovare  copertura,  in
maniera  indistinta,  nel  Fondo  sanitario  regionale,  si  pone  in
contrasto con la norma interposta  di  cui  al  menzionato  art.  20,
poiche',  nel  testo  vigente  ratione  temporis,  assegnava  risorse
all'ARPA in maniera  indiscriminata,  senza  distinguere  tra  quelle
necessarie a garantire le  prestazioni  afferenti  ai  LEA  e  quelle
destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura  non  sanitaria,  come
tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. 
    4.4.- La Regione Siciliana sostiene  che  le  risorse  economiche
assegnate all'ARPA rappresenterebbero «un semplice  trasferimento  di
risorse», gia' destinate  a  coprire  spese  riguardanti  il  settore
sanitario,  dall'Azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona  (ASP)
all'ARPA. Cio' in quanto il d.l. n. 496 del  1993,  come  convertito,
aveva previsto che l'istituzione delle agenzie  regionali  ambientali
avvenisse «senza oneri aggiuntivi per le regioni» (art. 03, comma  2)
e che a tali agenzie fossero attribuite le funzioni per la protezione
dell'ambiente  e  le  corrispondenti  risorse  finanziarie  un  tempo
spettanti alle aziende sanitarie locali  (art.  03,  comma  1,  primo
periodo). 
    Tale circostanza,  tuttavia,  non  e'  conferente  rispetto  alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  dal   giudice
contabile, poiche' non esime la  Regione  Siciliana  dall'obbligo  di
individuare una correlazione tra le risorse assegnate  all'ARPA  e  i
LEA. L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti,  e'  materia  di
competenza  esclusiva  dello  Stato  che  non  puo'  subire   deroghe
territoriali,   neppure   all'interno   delle   autonomie    speciali
costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza n. 80 del 2017). 
    4.5.-  Per  le  medesime  considerazioni,  non  e'  significativa
l'affermazione della Regione circa l'asserita esistenza  di  numerose
leggi  regionali   (comprese   quelle   delle   regioni   attualmente
sottoposte, al pari di quella Siciliana, ai  piani  di  rientro)  che
tuttora prevederebbero un analogo finanziamento delle agenzie per  la
protezione dell'ambiente in larga parte alimentato dal FSR. 
    4.6.- Non e' neppure dirimente  l'analisi,  svolta  nelle  difese
della Regione, delle numerose funzioni assegnate  dalla  legislazione
statale all'ARPA, al fine di dimostrare che l'Agenzia  svolge  talune
attivita' afferenti al settore sanitario, comprese quelle  necessarie
per il raggiungimento dei LEA, come tali finanziabili  attraverso  il
FSR. 
    Infatti,  l'assegnazione  all'ARPA  di  funzioni  non  riferibili
esclusivamente alla  protezione  dell'ambiente  e  riguardanti  anche
l'ambito sanitario non puo' giustificare il  mancato  rispetto  della
citata disciplina statale sul "perimetro sanitario",  che  impone  di
individuare puntualmente le risorse destinate a garantire  i  LEA,  a
pena di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.,
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    4.7.-  Inoltre,  il  legislatore   siciliano,   dopo   l'adozione
dell'ordinanza di rimessione della Corte dei conti,  ha  radicalmente
modificato la disposizione censurata, innovando - con l'art. 4  della
legge reg. Siciliana n. 2 del 2023  -  la  pregressa  disciplina  sul
finanziamento dell'ARPA  e  prevedendo  un  contributo  ordinario  di
funzionamento di tale Agenzia che si aggiunge a quello  gravante  sul
FSR. Significativamente, e' ora stabilito che  la  parte  di  risorse
assegnate all'Agenzia a valere sul Fondo  sanitario  regionale  debba
essere destinata al «perseguimento  degli  obiettivi  di  prevenzione
primaria correlati ai determinanti ambientali e  climatici  associati
direttamente e indirettamente alla prevenzione  e  al  controllo  dei
rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e  al  finanziamento
dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base
degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale». 
    Dunque, anche dallo ius superveniens  di  cui  all'art.  4  della
legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che ha riscritto l'art. 90, comma
10, della legge reg. Siciliana n.  6  del  2001,  si  evince  che  il
precedente  enunciato  normativo  era  sprovvisto  della   necessaria
correlazione tra le risorse assegnate all'ARPA  a  valere  sul  Fondo
sanitario regionale e i LEA. 
    Ne consegue la fondatezza della questione sollevata dalle Sezioni
riunite della Corte dei conti in riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    5.- Parimenti fondata e' la questione  sollevata  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    5.1.- Va rammentato che la Regione  Siciliana  e'  sottoposta  ai
vincoli  del  piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario   e,   di
conseguenza, nel suo  bilancio  non  possono  essere  previste  spese
sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali. 
    Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, anche  nei
confronti della stessa Regione Siciliana (sentenza n. 172 del  2018),
l'assoggettamento  a  tali  vincoli  impedisce  la  possibilita'   di
incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia
delle prestazioni essenziali e per esborsi, dunque,  non  obbligatori
(sentenze n. 162 del 2022, n. 142 e n. 36  del  2021  e  n.  166  del
2020). 
    E' stato, altresi', chiarito che i predetti vincoli in materia di
contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione
di un principio fondamentale di coordinamento della finanza  pubblica
(tra le tante, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020 e  n.
197 del 2019). 
    Dunque, in costanza del piano di  rientro,  rimane  inibita  alla
Regione, nell'esercizio della competenza concorrente  in  materia  di
tutela  della  salute,  la  possibilita'  di  introdurre  prestazioni
comunque  afferenti  al  settore  sanitario  ulteriori  e  ampliative
rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA. 
    5.2.-  Alla  luce   della   giurisprudenza   di   questa   Corte,
l'assunzione  a  carico  del  bilancio  della  Regione  Siciliana   -
impegnata nel piano di rientro dal disavanzo - di oneri non destinati
all'erogazione dei LEA si pone in  contrasto  con  gli  obiettivi  di
risanamento del piano e viola  il  principio  di  contenimento  della
spesa pubblica sanitaria,  quale  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    6.-   Deve,   pertanto,   essere   dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana  n.
6 del 2001. 
    Sono assorbite le ulteriori questioni  sollevate  in  riferimento
agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 90, comma  10,
della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2001),  come  sostituito
dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana  7  maggio
2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.
Legge di stabilita' regionale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                     Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2023 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visto l'intervento spiegato nel presente giudizio incidentale dal
Procuratore generale presso la Corte dei conti; 
    osservato  che  l'interveniente  afferma  di  avere  interesse  a
partecipare al giudizio costituzionale in quanto parte del giudizio a
quo, stante l'unitarieta' dell'ufficio del P.M. contabile; 
    considerato, in  via  assorbente,  che  il  Procuratore  generale
dell'ufficio centrale della Corte dei conti non e' parte del giudizio
a quo, in quanto e'  un  soggetto  diverso  rispetto  al  Procuratore
generale a capo dell'ufficio della Procura generale presso la Regione
Siciliana; 
    ritenuto, peraltro, che il Procuratore generale della  Corte  dei
conti non puo' ritenersi titolare di  un  interesse  qualificato  nel
caso specifico,  idoneo  a  legittimarne  l'intervento  nel  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale, secondo quanto  stabilito
dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non ammissibile l'intervento  del  Procuratore  generale
presso  la  Corte  dei  conti,  spiegato  nel  presente  giudizio  di
legittimita' costituzionale promosso dalla Corte dei  conti,  sezioni
riunite per la Regione Siciliana. 
 
              F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente