N. 2 SENTENZA 6 dicembre 2023- 4 gennaio 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente -  Rifiuti  -  Norme  della  Regione  Lazio  -  Delega  alle
  Province - Oggetto - Approvazione dei progetti degli  impianti  per
  la gestione  dei  rifiuti,  ad  eccezione  di  alcune  tipologie  -
  Approvazione dei progetti  di  varianti  sostanziali  in  corso  di
  esercizio - Autorizzazione relativa alla realizzazione dei relativi
  impianti e varianti - Autorizzazione all'esercizio delle  attivita'
  di smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti  -  Violazione  della
  competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente
  - Illegittimita' costituzionale, a far data  dal  29  aprile  2006,
  anche parziale. 
- Legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, art.  5,  comma  2,
  come implicitamente convalidato dalla legge della Regione  Lazio  5
  dicembre 2006, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.2 del 10-1-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN  GIORGIO,  Marco  D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2,
della legge della Regione Lazio 9  luglio  1998,  n.  27  (Disciplina
regionale  della  gestione  dei  rifiuti),  promosso  dal   Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,   sezione   seconda,   nel
procedimento vertente tra Game.Fer srl e Citta' metropolitana di Roma
Capitale e altri, con ordinanza del 9 febbraio 2023, iscritta  al  n.
70 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione di Game.Fer srl; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  5  dicembre  2023  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 70 reg. ord. 2023, il  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato,
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
comma 2, della legge  della  Regione  Lazio  9  luglio  1998,  n.  27
(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti). 
    La disposizione censurata delega alle  province  alcune  funzioni
amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e, in
particolare:  l'approvazione  dei  progetti  degli  impianti  per  la
gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie  (lettera  a);
l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti  e  delle
varianti di cui alla lettera a)  (lettera  b);  quella  all'esercizio
delle attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti, con  alcune
eccezioni, e di raccolta, trasporto,  stoccaggio,  condizionamento  e
utilizzazione dei fanghi in agricoltura e di raccolta ed eliminazione
degli  olii  usati  (lettera  c);  le  autorizzazioni  relative  alle
stazioni di trasferimento (lettera d). 
    1.1.- In punto  di  fatto,  il  rimettente  riferisce  di  essere
chiamato a decidere su un  ricorso  presentato  dalla  Game.Fer  srl,
impresa titolare di un impianto di rottamazione di rifiuti  metallici
sito in Roma.  L'impresa  ha  impugnato  l'atto  con  cui  la  Citta'
metropolitana di Roma Capitale, con riferimento a detto impianto,  le
aveva negato il rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'art.  208
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale). 
    Tra  i  motivi  di  impugnazione,  la   ricorrente   ha   dedotto
l'incompetenza della Citta' metropolitana, chiedendo al  Collegio  di
sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma
2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, per  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli  artt.  196,
comma 1, lettere d) ed  e),  e  208  del  d.lgs.  n.  152  del  2006.
Riferisce   il   rimettente   che   l'eccezione   di   illegittimita'
costituzionale,  sollevata  dalla  parte,  prende  le   mosse   dalle
ordinanze dello stesso TAR Lazio, emesse nel 2020  e  nel  2021,  che
avevano rimesso a questa  Corte  analoga  questione  di  legittimita'
costituzionale, avente ad oggetto l'art. 6,  comma  2,  della  stessa
legge regionale n. 27 del 1998 (in materia di autorizzazione per  gli
impianti di smaltimento e  recupero  dei  rifiuti  provenienti  dalla
demolizione degli autoveicoli), decisa, nelle  more  del  giudizio  a
quo, con la sentenza n. 180 del 2020 (recte: n. 189 del 2021). 
    1.2.- Il giudice rimettente afferma di  condividere  i  dubbi  di
legittimita' costituzionale sollevati dalla parte ricorrente. 
    In punto di rilevanza, la questione avrebbe carattere prioritario
rispetto a tutte le altre censure sollevate con il ricorso,  anche  a
prescindere dalla loro graduazione. Cio', «in ragione della tipologia
del vizio di legittimita' ad essa sotteso», attinente alla competenza
della Citta' metropolitana. Sul punto, il giudice a quo  richiama  la
sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 27  aprile  2015,
n. 5, secondo la quale il potere del ricorrente di graduare i  motivi
di ricorso incontra un  limite  nel  vizio  di  incompetenza,  avente
comunque carattere pregiudiziale. 
    L'antinomia fra norma regionale (che attribuisce le  funzioni  de
quibus  alle  province)  e  previsioni  nazionali  (che,  invece,  le
attribuiscono  alle  regioni)  non  potrebbe   essere   risolta   con
l'ordinario criterio secondo cui lex posterior derogat priori,  posto
che la prima, pur se anteriore alla legge costituzionale  18  ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), e'  stata  poi  modificata  dallo  stesso  legislatore
regionale con la legge della Regione Lazio 5 dicembre  2006,  n.  23,
recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  9  luglio  1998,  n.  27
(Disciplina  regionale  della  gestione  dei  rifiuti)  e  successive
modifiche». In tal modo, la legge reg. Lazio n. 27 del  1998  sarebbe
stata  «convalidata»  anche  alla  luce  del  nuovo   assetto   delle
competenze  che  era  stato  poco  prima  definito,  con  il   codice
dell'ambiente,  dal  legislatore   nazionale   nell'esercizio   della
potesta' esclusiva ad esso attribuita dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    Proprio  in  virtu'  della  legge  regionale  n.  23   del   2006
risulterebbe  confermata,  a  giudizio   del   Collegio   rimettente,
l'efficacia anche dell'art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n.  27
del 1998,  pur  non  direttamente  interessata  da  detto  intervento
normativo, con conseguente  sua  applicabilita'  ai  procedimenti  di
autorizzazione  successivi   all'entrata   in   vigore   del   codice
dell'ambiente. 
    Ne'  sarebbe  possibile  aderire  alla  richiesta   della   parte
ricorrente che, in sede di istanza cautelare, e  sulla  scorta  della
sentenza  di  questa  Corte  n.  189  del  2021,  ha  insistito   per
l'accoglimento del ricorso con  sentenza  in  forma  semplificata  ai
sensi   dell'art.   60   dell'Allegato   1   (Codice   del   processo
amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo). Non e' infatti qui  apprezzabile,  secondo  il  TAR,
un'ipotesi di «invalidita' conseguenziale»,  ai  sensi  dell'art.  27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento  della  Corte  costituzionale),  venendo  piuttosto  in
rilievo una norma che, non ponendosi in rapporto di  complementarita'
e di subordinazione funzionale  rispetto  a  quella  gia'  dichiarata
costituzionalmente illegittima, «appare suscettibile di  applicazione
autonoma, cosi' da dover formare oggetto di un autonomo  giudizio  di
legittimita' costituzionale». Essa,  del  resto,  pur  replicando  il
medesimo modello di distribuzione delle competenze gia' censurato  da
questa Corte, stabilisce una delega in favore delle province «che  si
configura come autonoma e indipendente  rispetto  a  quella  prevista
dallo stesso legislatore regionale in favore dei Comuni». 
    In definitiva, la norma regionale censurata non  potrebbe  essere
«oggetto di diretta disapplicazione»  da  parte  del  rimettente,  ma
dovrebbe essere sindacata da questa Corte. 
    1.3.- La questione sarebbe, inoltre, dotata del  requisito  della
non manifesta infondatezza. 
    Dal quadro normativo di riferimento il giudice rimettente desume,
anzitutto, che le province non sono titolari, in materia  ambientale,
di funzioni amministrative proprie. In tale contesto, il  modello  di
distribuzione delle competenze decisionali attuato dalla disposizione
censurata violerebbe la riserva di competenza  legislativa  esclusiva
statale in materia di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  in
quanto contrastante con l'art. 208 cod.  ambiente  che,  quanto  agli
impianti di smaltimento e  di  recupero  dei  rifiuti,  assegna  alle
regioni il compito di approvarne il progetto  e  di  autorizzarne  la
realizzazione e  la  gestione.  Diversamente  opinando,  risulterebbe
pregiudicato lo scopo del  legislatore  nazionale  di  garantire  «la
regolarita' della messa in esercizio dei predetti impianti attraverso
la fissazione di livelli di tutela  uniformi»  (viene  richiamata  la
sentenza di questa Corte n. 249 del 2009). Il  codice  dell'ambiente,
nel riservare allo Stato la competenza  legislativa  esclusiva  nella
materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (nella  quale  -
precisa il rimettente - rientra anche la disciplina dei rifiuti, «per
costante giurisprudenza costituzionale»), avrebbe dunque fornito «una
chiara e univoca indicazione della sola fonte legislativa legittimata
ad operare la distribuzione delle  connesse  funzioni  amministrative
tra i vari livelli territoriali». 
    Non potrebbe,  pertanto,  considerarsi  consentita  l'allocazione
delle funzioni presso un diverso livello amministrativo,  trattandosi
di un «limite insuscettibile di deroga» da parte delle regioni. 
    L'incompatibilita' dell'assetto delineato dalla  disposizione  in
oggetto rispetto al  quadro  delle  competenze  previsto  dal  codice
dell'ambiente emergerebbe dalla sentenza di questa Corte n.  189  del
2021, che - nell'esprimere considerazioni estensibili anche  al  caso
di specie - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a far data
dal  29  aprile  2006,  dell'art.  6,  comma  2,  lettere  b)  e  c),
quest'ultima limitatamente al  riferimento  alla  lettera  b),  della
legge reg. Lazio n.  27  del  1998.  Nello  stesso  senso,  peraltro,
deporrebbe anche  la  giurisprudenza  costituzionale  piu'  risalente
(sono menzionate le sentenze n. 187 del 2011 e n. 159 del 2012). 
    Il rimettente, infine, rileva  che  altre  regioni,  al  fine  di
adeguarsi all'orientamento  di  questa  Corte,  hanno  ridefinito  il
quadro delle competenze amministrative in  materia  di  gestione  dei
rifiuti, «riallocando in capo alla Regione le funzioni amministrative
che lo Stato le ha attribuito senza possibilita'  di  delega».  Viene
richiamata la legge della Regione Toscana  28  ottobre  2014,  n.  61
(Norme  per  la   programmazione   e   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative in materia di gestione  dei  rifiuti.  Modifiche  alla
l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010). 
    2.- Nel giudizio di legittimita' costituzionale la Regione  Lazio
non si e' costituita. 
    3.- Si e' invece  costituita  la  Game.Fer  srl,  ricorrente  nel
giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione. 
    La parte richiama il lungo contenzioso che, da diversi anni, l'ha
vista coinvolta, a  diverso  titolo,  con  le  varie  amministrazioni
territoriali e locali.  Titolare  sin  dal  1994  di  «autorizzazioni
provvisorie  sempre  rinnovate»,  dal   2018   essa   si   e'   vista
sistematicamente  negare  il  rinnovo  del  titolo   necessario   per
continuare ad esercitare la propria attivita'. Diverse  pronunce  del
TAR Lazio, nel corso degli ultimi anni, hanno riconosciuto fondate le
sue ragioni, dapprima escludendo la competenza del Comune  in  favore
della Citta' metropolitana (sentenza 22 ottobre 2018, n. 10222),  poi
annullando il  diniego  di  rinnovo  dell'autorizzazione  provvisoria
(sentenza 7 giugno 2021, n. 6791), quindi addirittura  affermando  la
competenza della Regione senza sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale e finendo anche per pronunciare ultra petita  rispetto
ai motivi dedotti (sentenza 7 settembre 2022, n. 11590). Il  giudizio
a quo costituisce, in tale complessivo quadro, un'ulteriore tappa del
lungo  contenzioso,  questa  volta  avente  ad  oggetto  il  rilascio
dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 cod. ambiente. 
    In questo contesto - evidenzia la parte - «la societa' non riesce
dal 2018 a ottenere autorizzazioni per la prosecuzione dell'attivita'
oggetto di precedenti autorizzazioni provvisorie». 
    Nell'aderire alle motivazioni dell'ordinanza di rimessione, e nel
riportarsi ad ampi stralci della sentenza n. 189 del 2021  di  questa
Corte, la parte rimarca la «necessita' di avere un  quadro  normativo
certo che consenta la definizione del giudizio e  il  superamento  di
una situazione di impasse perdurante ormai da oltre 5 anni, con ovvie
conseguenze negative sulla societa'  odierna  deducente»,  la  quale,
nelle  more,  rischierebbe  «la  chiusura  definitiva  dell'attivita'
d'impresa». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  TAR  Lazio  dubita  della  legittimita'   costituzionale
dell'art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio  n.  27  del  1998,  che
delega alle province alcune funzioni  amministrative  in  materia  di
gestione dei rifiuti. 
    Si tratta, in  particolare:  a)  dell'approvazione  dei  progetti
degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad  eccezione  di  alcune
tipologie che sono  rimesse  alla  competenza  della  Regione  o  dei
comuni,  nonche'   dell'approvazione   dei   progetti   di   varianti
sostanziali in corso di esercizio;  b)  dell'autorizzazione  relativa
alla realizzazione degli  impianti  e  delle  varianti  di  cui  alla
lettera  precedente;  c)  dell'autorizzazione   all'esercizio   delle
attivita' di smaltimento e  di  recupero  dei  rifiuti,  fatte  salve
alcune eccezioni, nonche' delle  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
stoccaggio,   condizionamento   e   utilizzazione   dei   fanghi   in
agricoltura, di cui al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  99
(Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente  la  protezione
dell'ambiente,  in  particolare  del  suolo,  nell'utilizzazione  dei
fanghi di depurazione in  agricoltura),  nonche'  di  raccolta  e  di
eliminazione degli olii  usati  di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n.  75/439/CEE  e  n.
87/101/CEE relative alla eliminazione degli  olii  usati);  d)  delle
autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento. 
    Il rimettente e' investito della cognizione di  una  controversia
avente ad oggetto il provvedimento di  diniego  di  un'autorizzazione
unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n.  152  del  2006,  per  un
impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, adottato dalla  Citta'
metropolitana di Roma capitale in  base  alle  menzionate  previsioni
dell'art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998. 
    Secondo il giudice a quo, la  disposizione  regionale  censurata,
nell'introdurre  un  modello  di   distribuzione   delle   competenze
decisionali non conforme a quello previso dal  codice  dell'ambiente,
violerebbe i  livelli  minimi  di  tutela  ambientale  stabiliti  dal
legislatore nazionale, per quanto concerne la gestione  dei  rifiuti,
nell'esercizio della sua potesta' esclusiva ai sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. Viene richiamata, a sostegno di tale
assunto, la sentenza di questa Corte n. 189 del  2021,  che,  in  una
fattispecie analoga, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di
altra norma, l'art. 6, comma 2, lettere b) e, parzialmente, c), della
medesima legge regionale, parimenti recante una delega (in quel caso,
in favore  dei  comuni)  di  funzioni  amministrative  che  la  legge
statale, per il tramite delle previsioni del cod.  ambiente,  demanda
alle regioni. 
    2.-  In  via  preliminare,  occorre  delimitare  l'odierno  thema
decidendum alle sole previsioni dell'art. 5,  comma  2,  della  legge
reg. Lazio n. 27 del 1998 che  risultano  avere  effettiva  attinenza
all'oggetto del giudizio principale, pendente dinanzi al TAR, al pari
di quanto ritenuto da questa Corte con riguardo alla fattispecie  che
ha costituito oggetto della richiamata sentenza n. 189 del 2021. 
    Tale giudizio coinvolge unicamente  le  attivita'  amministrative
legate  all'autorizzazione  alla  realizzazione  di  un  impianto  di
smaltimento e recupero  di  rifiuti,  comprendenti,  come  tali,  sia
l'approvazione del progetto dell'impianto e la sua realizzazione, sia
l'autorizzazione  all'esercizio  delle  conseguenti   operazioni   di
smaltimento e recupero dei rifiuti; aspetti tutti, ricompresi,  oggi,
nell'atto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 cod.  ambiente.
Pertanto, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 5, comma  2,
della legge reg. Lazio n. 27  del  1998,  vengono  in  rilievo  nella
presente sede solo le previsioni di cui alle lettere  a),  b)  e  c),
quest'ultima limitatamente alla delega,  in  favore  delle  province,
delle   funzioni    amministrative    concernenti    l'autorizzazione
all'esercizio delle  attivita'  di  smaltimento  e  di  recupero  dei
rifiuti. 
    Le rimanenti funzioni amministrative, individuate dalla  restante
parte della lettera c) (autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'
di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento  e  utilizzazione
dei fanghi in agricoltura; nonche' all'attivita'  di  raccolta  e  di
eliminazione degli olii usati), e dalla  lettera  d)  (autorizzazioni
relative alle stazioni di trasferimento), non sono interessate  dalle
vicende del giudizio a quo e, quindi, non devono  costituire  oggetto
di applicazione da parte del giudice rimettente. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Vanno qui richiamati i principi affermati da questa  Corte  nella
citata sentenza n. 189 del 2021, e ribaditi nella sentenza n. 160 del
2023. 
    3.1.- La regola generale di riparto delle competenze, dettata dal
legislatore statale con l'art. 196, comma 1, lettere d) ed  e),  cod.
ambiente, assegna alle regioni le funzioni amministrative in  materia
di gestione  dei  rifiuti,  con  riguardo  sia  all'approvazione  dei
progetti per la realizzazione di  nuovi  impianti,  ivi  comprese  le
autorizzazioni per le modifiche di quelli gia'  esistenti,  sia  agli
atti  di  assenso  necessari  per  l'esercizio  delle  operazioni  di
smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi. L'art. 208 cod.
ambiente conferma la  competenza  regionale  anche  per  il  rilascio
dell'autorizzazione unica, atto che racchiude in se', oggi,  tutti  i
segmenti dell'attivita' amministrativa afferenti alla realizzazione e
all'entrata in funzione dei nuovi impianti. 
    Questa  scelta  allocativa  e'  stata  compiuta  dal  legislatore
statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in  materia
di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost.,  materia  alla  quale  la  costante
giurisprudenza di questa Corte ascrive la disciplina  della  gestione
dei rifiuti (tra le tante, sentenze n. 50 del 2023, n. 222 del  2022,
n. 86 del 2021 e n. 227 del 2020). 
    Tale  potesta'  esclusiva  comporta  che  il   solo   legislatore
nazionale  sia   competente   a   definire   l'organizzazione   delle
corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione
di competenze presso enti diversi dai comuni - ai quali  esse  devono
ritenersi  generalmente  attribuite  secondo  il  criterio   espresso
dall'art. 118 Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza  di  esercizio
unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale  di
governo (sentenza n. 189 del 2021). 
    Ne  consegue   che,   nel   sistema   delineato   dalla   riforma
costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte  II
della Costituzione, le  funzioni  amministrative  riconducibili  alle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. - le  quali,  sulla
base di una valutazione orientata  dai  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, siano  state  conferite  dallo  Stato
alla regione - non possono essere da quest'ultima  riallocate  presso
altro ente infraregionale.  Si  avrebbe,  altrimenti,  una  modifica,
mediante atto legislativo  regionale,  dell'assetto  inderogabilmente
stabilito, sulla base di una valutazione di congruita' rispetto  alla
dimensione  degli  interessi   implicati,   dalla   legge   nazionale
competente per materia, quale,  nell'ambito  di  cui  si  tratta,  il
codice dell'ambiente (sentenza n. 189 del 2021). 
    3.2.- La potesta' legislativa  esclusiva  statale  ex  art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. risponde, del resto,  a  ineludibili
esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale
e' l'ambiente (sentenze n. 246 del 2017  e  n.  641  del  1987),  che
risulterebbero  vanificate  ove  si  riconoscesse  alla  regione   la
facolta'  di  rimetterne  indiscriminatamente  la  cura  a  un   ente
territoriale di dimensioni minori,  in  deroga  alla  valutazione  di
adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del
livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021). 
    3.3.- Con la disposizione in scrutinio,  la  Regione  Lazio,  nel
delegare alle province determinate funzioni afferenti  alla  gestione
dei rifiuti, ad essa conferite con legge  nazionale,  ha  violato  il
parametro evocato introducendo una deroga all'ordine delle competenze
stabilito dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,
lettera  s),  Cost.,  in  assenza  di  una  disposizione  del  codice
dell'ambiente che abiliti alla descritta riallocazione. 
    3.4.- Come sottolineato da questa Corte nella richiamata sentenza
n. 189 del 2021, la mancata riproduzione,  nel  testo  dell'art.  118
Cost. modificato dalla legge cost. n. 3 del  2001,  del  riferimento,
presente nella formulazione originaria, alla delega come strumento di
"normale" esercizio delle funzioni amministrative  regionali  induce,
infatti, a ritenere che tale istituto non sia piu' configurabile come
ordinario  strumento  di  allocazione  di  competenze  da  parte  del
legislatore regionale, in assenza di una  specifica  abilitazione  ad
opera della fonte a cio' competente. 
    Nel previgente assetto  ordinamentale,  in  cui  la  ripartizione
delle competenze tra Stato e regioni,  improntata  al  principio  del
parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, era assistita
da  una  presunzione  di  adeguatezza,  la  delega,  comportando   la
scissione tra titolarita' ed esercizio della funzione,  rispondeva  a
un'essenziale esigenza di flessibilita', sicche'  si  prevedeva  che,
ove  l'ente  individuato  dalla  Costituzione   si   fosse   rivelato
inadeguato rispetto alle concrete  esigenze  della  collettivita'  di
riferimento, lo svolgimento  delle  funzioni  amministrative  sarebbe
stato  demandato  all'ente  ritenuto  piu'  idoneo  a  garantirne  il
soddisfacimento. 
    Per contro, «nel modello delineato dalla  riforma  costituzionale
del 2001, in linea con il principio di sussidiarieta', la valutazione
di  adeguatezza  informa  di  se'  l'individuazione,  ad  opera   del
legislatore statale o regionale, dell'ente presso il quale  allocare,
in termini di titolarita', la  competenza.  Infatti,  muovendo  dalla
preferenza accordata ai Comuni, cui sono attribuite, in via generale,
le funzioni amministrative, la Costituzione  demanda  al  legislatore
statale e regionale,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  la
facolta' di diversa allocazione di dette  funzioni,  per  assicurarne
l'esercizio unitario, sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed  adeguatezza  (art.  118,  primo  comma,  Cost.)»
(ancora sentenza n. 189 del 2021). 
    4.- Per le considerazioni esposte, l'art. 5, comma 2, della legge
reg. Lazio n. 27 del 1998 deve essere  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo, con riferimento alle lettere a), b) e  c),  quest'ultima
nella sola parte  in  cui  stabilisce  la  delega,  in  favore  delle
province,   della   funzione   amministrativa   avente   ad   oggetto
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di  smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti.  Va,  pertanto,  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale della lettera c),  limitatamente  alle  parole  «delle
attivita' di smaltimento e  di  recupero  dei  rifiuti,  fatto  salvo
quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  lettere  g)  ed   h),
dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonche'». 
    5.- Come gia' rilevato nella sentenza n. 189 del 2021,  anche  in
questo caso deve  osservarsi  che  il  contrasto  della  disposizione
censurata con il parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),
Cost.  e'  sopravvenuto   rispetto   alla   adozione   della   stessa
disposizione. La discrasia  rispetto  all'assetto  delle  competenze,
quale delineato dalla legge  cost.  n.  3  del  2001,  si  e'  dunque
verificata solo  nel  momento  dell'entrata  in  vigore  delle  norme
interposte del  codice  dell'ambiente  che,  conformemente  al  nuovo
quadro costituzionale, hanno ridisegnato, quanto  alla  gestione  dei
rifiuti, la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi
livelli di governo. 
    L'illegittimita'  costituzionale   della   disciplina   censurata
decorre, pertanto, dal 29 aprile 2006,  data  di  entrata  in  vigore
degli artt. 196 e 208 cod. ambiente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita'  costituzionale,  a  far  data  dal  29
aprile 2006, dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c),  quest'ultima
limitatamente alle  parole  «delle  attivita'  di  smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma  2,  lettera  c)  e
dall'articolo 20, nonche'», della legge della Regione Lazio 9  luglio
1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA