N. 27 SENTENZA 23 gennaio - 27 febbraio 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Contributo di solidarieta' temporaneo a carico dei soggetti
  che esercitano determinate attivita' nel settore (contributo contro
  il c.d. "caro bollette") - Criteri di calcolo - Assunto riferimento
  alla base di calcolo dell'IRES -  Ricorso  della  Regione  autonoma
  Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'ordinamento  finanziario
  regionale - Non fondatezza delle questioni. 
Energia - Contributo di solidarieta' temporaneo a carico dei soggetti
  che esercitano determinate attivita' nel settore (contributo contro
  il c.d. "caro bollette") - Criteri di calcolo - Assunto riferimento
  alla base di calcolo dell'IRES -Denunciata violazione del principio
  di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 115 a 119. 
- Costituzione,  artt.  5,  117,  terzo  comma,  119  e  120;   legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per
  la Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma,
  lettera f), 12, 48-bis e 50. 
(GU n.9 del 28-2-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI
  GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella  SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da
115 a 119,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2023-2025),  promosso  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con ricorso notificato  il  24
febbraio 2023, depositato in cancelleria il 1° marzo  2023,  iscritto
al n. 8  del  registro  ricorsi  2023  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2023. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  23  gennaio  2024  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi gli  avvocati  Francesco  Saverio  Marini  per  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e l'avvocato dello Stato  Marco
Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2023 e depositato il 1°
marzo 2023 (reg. ric. n. 8  del  2023),  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, in persona del  Presidente  pro  tempore,  ha
impugnato l'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2023  e  bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2023-2025),   in
riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a),  3,  primo  comma,
lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 2, comma
1, lettera b), della  legge  26  novembre  1981,  n.  690  (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e  all'art.
1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta); agli artt.  117,
terzo comma, e 119 della  Costituzione,  in  combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione),  nonche'  al
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    La prima delle disposizioni impugnate prevede che, «[a]l fine  di
contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del
settore energetico per le imprese e i consumatori, e'  istituito  per
l'anno 2023 un contributo di solidarieta' temporaneo [...]  a  carico
dei soggetti che  esercitano  nel  territorio  dello  Stato,  per  la
successiva vendita dei beni, l'attivita'  di  produzione  di  energia
elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di  produzione  di
gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori
di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei  soggetti
che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio
di prodotti petroliferi. [...]». 
    Ai  sensi  del  successivo  comma   116   «[i]l   contributo   di
solidarieta' e' determinato applicando un'aliquota  pari  al  50  per
cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo  determinato
ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo  al  periodo
di imposta antecedente a quello in corso  al  1°  gennaio  2023,  che
eccede per almeno il 10 per cento la media  dei  redditi  complessivi
determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito   delle   societa'
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022; nel  caso  in  cui  la  media  dei  redditi
complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare
del contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere superiore
a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla
data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°
gennaio 2022». 
    Le ulteriori previsioni impugnate, rispettivamente:  a)  regolano
il termine di versamento del contributo (comma 117); b) ne  escludono
la deducibilita' ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive  (comma  118);  c)  stabiliscono
l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui  redditi,
ai fini dell'accertamento, delle sanzioni  e  della  riscossione  del
contributo di solidarieta', nonche' del relativo  contenzioso  (comma
119). 
    1.1.- La Regione ricorrente evidenzia che il contributo in  esame
si porrebbe in continuita' con il «[c]ontributo straordinario  contro
il  caro  bollette»  istituito  per  l'anno  2022  dall'art.  37  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure  urgenti  per  contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi  ucraina),  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  20  maggio  2022,  n.  51;   detta
disposizione, al comma 5-bis, prevede che «[l]e entrate derivanti dal
contributo  a  titolo   di   prelievo   solidaristico   straordinario
determinato ai sensi  del  presente  articolo  sono  attribuite  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi  statuti
di autonomia». 
    Ad avviso  della  ricorrente,  sebbene  non  contenga  un'analoga
«clausola di salvaguardia», sarebbe comunque possibile  ritenere  che
anche la normativa impugnata riguardi un'entrata da  attribuire  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, «per la parte  ad  esse  spettante  in  base  ai  rispettivi
statuti di autonomia». 
    In questo  senso  rileverebbero:  a)  la  natura  sostanzialmente
tributaria del contributo e il riferimento, ai fini del calcolo dello
stesso, al reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa', il cui gettito e' attribuito alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  b),
della legge n. 690 del 1981; b) l'omessa  indicazione  dell'integrale
devoluzione  del  gettito  all'erario;   c)   la   mancata   espressa
individuazione di un  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato, in cui far confluire il gettito del contributo,  per  la
successiva destinazione  alle  specifiche  finalita'  indicate  dalla
norma istitutiva; d) il carattere «di sostanziale continuita'»,  data
la medesima finalita', delle disposizioni impugnate e del  contributo
istituito per l'anno 2022. 
    L'assenza   di   un'espressa   previsione   della   clausola   di
salvaguardia, tuttavia, «potrebbe altrettanto ragionevolmente indurre
a  prospettare   l'interpretazione»   nel   senso   della   integrale
devoluzione all'erario del gettito  derivante  dall'attuazione  delle
disposizioni impugnate. 
    1.2.- Pertanto, ravvisati i presupposti per l'ammissibilita'  nel
giudizio in via principale di questioni promosse in via cautelativa e
ipotetica (e' citata la sentenza di questa Corte n. 154 del 2017), il
primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli  artt.  2,  primo
comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50  dello
statuto reg. Valle d'Aosta, dell'art. 2, comma 1, lettera  b),  della
legge n. 690 del 1981 e dell'art. 1  del  d.lgs.  n.  320  del  1994,
nonche' la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,  e
del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    In  particolare,  in  attuazione  dell'art.  50   dello   statuto
speciale, l'ordinamento  finanziario  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste attribuisce a questa il gettito  percetto  nel
territorio  regionale  di  imposte  erariali  sul   reddito   e   sul
patrimonio, tra le quali «l'imposta sul reddito delle societa'» (art.
2, comma 1, lettera b, della legge n. 690 del 1981,  come  modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  12,  recante
«Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981,
n.  690,  recante  revisione   dell'ordinamento   finanziario   della
Regione»). 
    Da  tale  norma,  sostiene  il   ricorso,   apparirebbe   «chiara
l'illegittimita' delle  disposizioni  impugnate»,  dal  momento  che,
interpretate nel senso prospettato, queste attribuirebbero allo Stato
«il gettito di un'imposta erariale», calcolata sulla base del reddito
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle  societa',  «senza
tener conto» dell'obbligo di riversamento alla Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  del  gettito  delle  «imposte  erariali  sul
reddito delle persone giuridiche (nonche' le relative  addizionali  e
imposte sostitutive) "percette nel territorio regionale"». 
    Le   disposizioni    impugnate,    pertanto,    «sottra[rrebbero]
arbitrariamente il gettito devoluto, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
lettera b), della legge n. 690 del 1981,  alla  Valle  d'Aosta»,  non
potendo il legislatore statale derogare al  regime  statutario  delle
compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali (e' citata
la sentenza di questa Corte n. 241 del 2012). 
    1.2.1.- La ricorrente ravvisa quindi un  vizio  di  incompetenza,
avendo  le  disposizioni  statali  «disciplina[to]   unilateralmente»
aspetti riservati allo statuto speciale e alla relativa  legislazione
attuativa, modificabile, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.  320  del
1994, «solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis  del  medesimo
statuto  speciale».  Intervenendo   unilateralmente   nella   materia
relativa alla compartecipazione regionale  ai  tributi  erariali,  lo
Stato avrebbe violato la  particolare  competenza  riconosciuta  alle
norme di attuazione (e' citata la sentenza di questa Corte n. 191 del
1991). 
    Ad avviso della ricorrente, «consequenzialmente», l'art. 1, commi
da 115 a 119, della legge n.  197  del  2022  si  porrebbe  anche  in
contrasto «con fonti  gerarchicamente  sovraordinate,  in  quanto  di
rango costituzionale (l'art. 117, comma 3, e 119 Cost.  in  combinato
disposto con l'art. 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 e lo Statuto valdostano), nonche'  con  una  fonte  rinforzata  (la
legge n. 690 del 1981, come modificata dal d.lgs. 12/2011,  elaborata
in accordo con la Giunta regionale)». 
    1.2.2.-  Il  ricorso  afferma  altresi'   che   la   legittimita'
costituzionale delle  disposizioni  statali  impugnate  non  potrebbe
fondarsi sul disposto dell'art.  8,  primo  comma,  della  richiamata
legge n. 690 del 1981,  che  consente  di  riservare  allo  Stato  il
gettito  derivante  «da  maggiorazioni  di  aliquote   e   da   altre
modificazioni dei  tributi»  devoluti  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, ove sia destinato per legge alla copertura di
nuove o maggiori spese da effettuare a carico del bilancio statale. 
    Nella  specie,  mancherebbe  la   suddetta   destinazione,   come
dimostrerebbero sia l'omessa individuazione di un  apposito  capitolo
di entrata in cui far confluire  il  gettito,  sia  il  silenzio  sul
vincolo in tal senso. 
    A ogni modo, non sarebbe rispettato il secondo comma  del  citato
art. 8, in base al quale la determinazione  della  quota  di  gettito
riservata allo Stato  dovrebbe  comunque  avvenire  d'intesa  con  la
Regione, conformemente al principio di leale  collaborazione  di  cui
agli artt. 5 e 120 Cost. 
    1.2.3.-  Infine,   anche   volendo   considerare   le   finalita'
dell'intervento  statale  istitutivo  del  contributo,   risulterebbe
comunque violato il principio enunciato dagli artt. 48-bis e 50 dello
statuto speciale, che prevede un'apposita procedura per le  modifiche
all'ordinamento finanziario e che sarebbe  applicabile  al  «concorso
delle Regioni speciali agli obblighi perequativo-solidaristici e alla
finanza nazionale». 
    1.3.- Il secondo motivo di ricorso sostiene che l'art.  1,  commi
da 115 a 119, della legge n. 197 del  2022,  interpretato  nel  senso
temuto, violerebbe il principio di leale collaborazione di  cui  agli
artt. 5 e 120 Cost., essendo «il frutto di un patente dispregio dello
Stato per qualunque forma di coinvolgimento diretto della Regione, in
violazione del  metodo  pattizio»,  cardine  della  regolamentazione,
mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziari tra lo Stato e
le autonomie speciali. 
    Tale violazione si rifletterebbe sulla lesione della  particolare
autonomia  finanziaria  e  organizzativa  riconosciuta  alla  Regione
ricorrente dagli artt. 2, primo comma, lettera a), 12,  48-bis  e  50
dello statuto speciale e dalla normativa di attuazione in materia  di
ordinamento finanziario. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  di  dichiarare  non  fondate   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse. 
    2.1.- La difesa statale segnala che l'art. 1,  comma  903,  della
legge n. 197 del 2022  contiene  una  clausola  di  salvaguardia  nei
riguardi delle regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano - nelle  quali  le  disposizioni  della  legge
citata «sono  applicabili  [...]  compatibilmente  con  i  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3»  -  senza  peraltro
affermarne una specifica operativita' nella fattispecie in esame. 
    2.2.-  L'Avvocatura,  inoltre,  ritiene  erroneo  l'assunto   del
ricorso sulla  natura  tributaria  del  contributo  straordinario  di
solidarieta'. 
    Tale natura  andrebbe  esclusa  «trattandosi  di  una  misura  di
politica economica», con  finalita'  redistributive,  equivalente  al
contributo temporaneo di cui al regolamento  (UE)  n.  1854/2022  del
Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di  emergenza
per far fronte ai prezzi elevati  dell'energia.  Cio'  in  quanto  il
contributo  e'  applicato  sulla  quota  di  utili  che  i   soggetti
individuati «non avrebbero ottenuto se non si fossero verificati  gli
eventi  eccezionali  che  hanno  determinato  l'aumento  dei   prezzi
dell'energia negli anni 2022 e 2023». 
    La misura redistributiva in esame troverebbe fondamento nell'art.
122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - che consente
l'adozione delle  «misure  adeguate  alla  situazione  economica,  in
particolare qualora sorgano gravi difficolta' nell'approvvigionamento
di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia»  -,
rientrando dunque tra quelle riguardanti la  politica  economica  (di
cui al Titolo VIII, Capo 1, TFUE) e non  tra  quelle  concernenti  le
disposizioni fiscali (di cui al Titolo VII, Capo 2, TFUE). 
    La diversita' rispetto  alle  misure  tributarie  si  desumerebbe
anche dal tenore del considerando n. 14 del citato  regolamento,  che
richiederebbe di applicare il contributo «parallelamente alle normali
imposte sulle imprese riscosse da ciascuno Stato membro sulle imprese
interessate». 
    Segnalando che il regolamento europeo  ha  richiesto  agli  Stati
membri di attuare il contributo di solidarieta' entro il 31  dicembre
2022, salva l'adozione di misure nazionali equivalenti,  l'Avvocatura
fa presente che  l'Italia  si  e'  avvalsa  di  questa  possibilita',
introducendo  per  l'anno  2023   il   contributo   di   solidarieta'
straordinario di cui alla legge n. 197 del 2022. 
    E', infine, richiamata la circolare n. 4/E del 23  febbraio  2023
dell'Agenzia delle entrate che, tra l'altro, riterrebbe il contributo
in esame «una misura temporanea e straordinaria per l'anno  2023  non
annoverabile nell'alveo delle imposte sui redditi», come  emergerebbe
dalla previsione  della  indeducibilita'  ai  fini  di  tali  imposte
espressamente stabilita dall'art. 1, comma 118, della  legge  citata,
dal momento che, in caso contrario, tale precisazione  sarebbe  stata
superflua per effetto della disposizione generale di cui all'art.  99
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  (Approvazione  del  testo  unico
delle imposte sui redditi). 
    In conclusione, escludendo che  il  contributo  straordinario  in
questione abbia natura tributaria, il relativo  gettito  non  sarebbe
oggetto di compartecipazione con le autonomie speciali, venendo  meno
i profili di censura avanzati,  sebbene  in  via  cautelativa,  dalla
Regione ricorrente. 
    3.-  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha depositato una memoria volta  a  contestare
la tesi fatta valere dalla difesa statale, «atteso che le entrate  di
carattere tributario sono per definizione (o almeno  di  regola)  una
"misura di politica economica con finalita' redistributiva"». 
    Nella  specie,  il  contributo   istituito   dalle   disposizioni
impugnate prenderebbe a riferimento un  sicuro  indice  di  capacita'
contributiva,  imporrebbe  una  decurtazione   definitiva,   verrebbe
acquisito allo Stato e comunque destinato alla  fiscalita'  generale;
pertanto,  indipendentemente   dal   nomen   iuris   utilizzato   dal
legislatore, tali circostanze costituirebbero indice inequivoco della
natura tributaria del prelievo in  questione,  come  affermato  dalla
giurisprudenza di questa Corte (sono richiamate,  tra  le  altre,  le
sentenze n. 223 del 2012 e n. 141 del 2009). 
    Inoltre, confutando ulteriori argomenti della difesa statale,  la
memoria: a) ritiene ininfluente il richiamo ai caratteri  propri  del
contributo previsto dal regolamento n.  2022/1854/UE,  in  quanto,  a
livello della legislazione interna, la misura in esame  costituirebbe
«indubbiamente [una] norma tributaria»; b) ravvisa comunque un indice
di capacita' contributiva, indicativo del carattere tributario  della
misura, nell'individuazione  di  utili  eccedenti  parametrati  a  un
reddito distinto da quello dell'esercizio  2022;  c)  rileva  che  la
espressa precisazione della indeducibilita' del contributo, contenuta
nell'impugnato comma 118, «conferm[erebbe], e non smenti[rebbe],  che
si tratta di norma tributaria». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 8 del 2023)
la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste ha impugnato  l'art.
1, commi da 115 a  119,  della  legge  n.  197  del  2022,  ossia  le
disposizioni che, al fine di contenere gli effetti  dell'aumento  dei
prezzi e delle tariffe del settore energetico  per  le  imprese  e  i
consumatori, hanno istituito, per l'anno 2023,  e  disciplinato,  «un
contributo di solidarieta' temporaneo»  a  carico  dei  soggetti  che
esercitano determinate attivita' nel settore dell'energia. 
    La Regione ricorrente evidenzia, in primo luogo, la  possibilita'
di  ritenere  che  la  normativa  impugnata  riguardi  un'entrata  da
attribuire alle regioni a statuto speciale e alle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano. Cio' per  l'analogia  tra  il  contributo  in
esame e il  «[c]ontributo  straordinario  contro  il  caro  bollette»
istituito per l'anno 2022 dall'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022,  come
convertito, il cui comma 5-bis ha espressamente stabilito  che  «[l]e
entrate derivanti dal contributo a titolo di  prelievo  solidaristico
straordinario  determinato  ai  sensi  del  presente  articolo   sono
attribuite alle regioni a statuto speciale e alle  province  autonome
di Trento e di Bolzano per la parte ad  esse  spettante  in  base  ai
rispettivi statuti di autonomia». 
    L'assenza di  una  specifica  clausola  di  salvaguardia  a  tale
riguardo nella disciplina impugnata, tuttavia, «potrebbe  altrettanto
ragionevolmente indurre a prospettare  l'interpretazione»  nel  senso
della  integrale  devoluzione  all'erario   del   gettito   derivante
dall'attuazione delle disposizioni impugnate, giustificando quindi il
ricorso in via cautelativa. 
    1.1.- Su questo presupposto interpretativo, il  primo  motivo  di
ricorso denuncia la violazione degli artt. 2,  primo  comma,  lettera
a), 3, primo comma,  lettera  f),  12,  48-bis  e  50  dello  statuto
speciale per la Valle d'Aosta, dell'art.  2,  comma  1,  lettera  b),
della legge n. 690 del 1981 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994. 
    In particolare, il citato art. 2,  comma  1,  lettera  b),  della
legge n. 690  del  1981  attribuirebbe  alla  Regione  ricorrente  il
gettito di tutte «le  imposte  erariali  sul  reddito  delle  persone
giuridiche (nonche' le relative addizionali e  imposte  sostitutive)»
percette nel  territorio  regionale  e  tra  queste,  in  ogni  caso,
l'imposta sul reddito delle societa' (IRES). 
    Le  disposizioni  impugnate,  invece,  avrebbero,  da  un   lato,
riservato allo Stato «il gettito di  un'imposta  erariale»  calcolata
sulla base del reddito determinato ai fini  dell'IRES,  «sottra[endo]
arbitrariamente il gettito devoluto [...]  alla  Valle  d'Aosta»,  e,
dall'altro  lato,  «disciplina[to]  unilateralmente»  aspetti  propri
dello statuto  speciale  e  della  relativa  legislazione  attuativa,
modificabile, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994,  «solo
con il procedimento di  cui  all'art.  48-bis  del  medesimo  statuto
speciale»,  ossia  mediante  il  coinvolgimento   della   commissione
paritetica e con il parere del Consiglio regionale. 
    1.2.- Ad avviso della ricorrente, «consequenzialmente», l'art. 1,
commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 si porrebbe anche  in
contrasto «con fonti  gerarchicamente  sovraordinate,  in  quanto  di
rango costituzionale (l'art. 117, comma 3, e 119 Cost.  in  combinato
disposto con l'art. 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 e lo Statuto valdostano), nonche'  con  una  fonte  rinforzata  (la
legge n. 690 del 1981, come modificata dal d.lgs. 12/2011,  elaborata
in accordo con la Giunta regionale)». 
    1.3.- Nemmeno potrebbe ravvisarsi la legittimita'  costituzionale
delle disposizioni statali impugnate in virtu' del disposto dell'art.
8, primo comma, della richiamata legge n. 690 del 1981, che  consente
di riservare allo Stato il gettito  derivante  «da  maggiorazioni  di
aliquote e da altre modificazioni dei tributi» devoluti alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, ma solo ove sia destinato  per
legge alla copertura di nuove o maggiori spese da effettuare a carico
del bilancio statale. 
    Sarebbe inoltre evidente il mancato rispetto  del  secondo  comma
del citato art. 8, in base al quale la determinazione della quota  di
gettito riservata allo Stato dovrebbe,  comunque,  avvenire  d'intesa
con la Regione, conformemente al principio di leale collaborazione di
cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    1.4.-   Infine,   anche   volendo   considerare   le    finalita'
dell'intervento statale  istitutivo  del  contributo,  risulterebbero
comunque  lesi,  per  violazione  della  procedura  prevista  per  le
modifiche all'ordinamento finanziario, gli artt. 48-bis  e  50  dello
statuto speciale, applicabili al  «concorso  delle  Regioni  speciali
agli obblighi perequativo-solidaristici e alla finanza nazionale». 
    1.5.- Il secondo motivo di ricorso sostiene che l'art.  1,  commi
da 115 a 119, della legge n. 197 del  2022,  interpretato  nel  senso
temuto, violerebbe il principio di leale collaborazione di  cui  agli
artt. 5 e 120 Cost., essendo «il frutto di un patente dispregio dello
Stato per qualunque forma di coinvolgimento diretto della Regione, in
violazione del  metodo  pattizio»,  cardine  della  regolamentazione,
mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziari tra lo Stato e
le autonomie speciali. 
    2.-  In  via  preliminare  va  rilevato  che  le   questioni   di
legittimita'  costituzionale,  promosse  in  via  cautelativa,   sono
ammissibili perche'  prospettano  una  interpretazione  condivisibile
delle disposizioni impugnate (ex plurimis, sentenze n. 58 e n. 37 del
2021, n. 177 e n. 144 del 2020), nel senso che il  gettito  derivante
dall'attuazione di queste sarebbe riservato allo Stato, senza  alcuna
compartecipazione a favore delle autonomie speciali. 
    In tali disposizioni, infatti, difetta  una  esplicita  clausola,
analoga a quella contenuta nel comma 5-bis dell'art. 37 del  d.l.  n.
21 del 2022, come convertito, rivolta ad assicurare a tali  autonomie
territoriali il gettito del contributo  straordinario  istituito  per
l'anno 2022. 
    Inoltre, i proventi attesi dalle norme impugnate,  per  l'importo
pari a 2.546,8 milioni di euro, da un lato,  sono  stati  interamente
ricompresi  nello  stato  di   previsione   dell'entrata,   approvato
dall'art. 2 della  legge  n.  197  del  2022;  dall'altro  lato,  nel
contesto della unitaria decisione di bilancio per  l'esercizio  2023,
sono stati impiegati per finanziare spese  autorizzate  dalla  stessa
legge a valere sul  bilancio  dello  Stato,  che  risulta,  pertanto,
l'unico beneficiario delle entrate  derivanti  dall'attuazione  delle
previsioni impugnate. 
    Nella specie, dunque, non opera la generale clausola di  garanzia
che figura all'art. 1, comma 903, della stessa legge n. 197 del 2022,
ai sensi del quale  «[l]e  disposizioni  della  presente  legge  sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    Le norme  impugnate,  infatti,  «hanno  un  contenuto  precettivo
prevalente» (sentenza n. 78 del 2020, punto 3.2. del  Considerato  in
diritto) rispetto a tale clausola generale  e,  del  resto,  come  si
vedra' di seguito (punto 5.1.), la riserva del gettito allo Stato del
contributo di solidarieta' e' pienamente compatibile con  lo  statuto
regionale. 
    Non puo' essere infine accolto il pur suggestivo argomento  della
difesa regionale,  basato  sulla  «sostanziale  continuita'»  tra  il
«[c]ontributo straordinario contro il caro  bollette»,  istituito  ai
sensi dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, e quello
oggetto del giudizio, diretto a fare leva sulla espressa  previsione,
nel primo intervento, della specifica clausola di salvaguardia  delle
autonomie speciali contenuta nel comma 5-bis del suddetto art. 37. 
    In realta', se con il citato comma 5-bis il  legislatore  statale
ha accordato alle autonomie speciali un trattamento verosimilmente di
maggior  favore  rispetto  alle  norme  a   regime   dei   rispettivi
ordinamenti finanziari, tale circostanza non incide sulla valutazione
che soltanto questa Corte puo' svolgere in ordine alla compatibilita'
delle previsioni impugnate con gli statuti speciali. 
    3.- Ancora in via preliminare, va  dichiarata  l'inammissibilita'
delle  questioni   di   legittimita'   costituzionale   promosse   in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Il ricorso, infatti, omette del tutto di indicare  le  specifiche
ragioni a sostegno di tali violazioni,  tralasciando  peraltro  anche
quelle relative al giudizio di preferenza che, in  forza  del  citato
art. 10, farebbe ravvisare nei suddetti parametri costituzionali  una
maggiore autonomia rispetto a  quella  garantita  dalle  disposizioni
statutarie,  gia'  specificamente  evocate  a  fondamento  del  primo
profilo di censura (sentenze n. 151 del  2017  e  n.  254  del  2015;
ordinanza n. 250 del 2007). 
    4.- Lo scrutinio delle questioni nel merito rende  opportuna  una
sintetica  ricostruzione  della   genesi   dell'attuale   ordinamento
finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  che
garantisce  alla  stessa   un   particolare   regime   di   autonomia
finanziaria. 
    4.1.- A differenza degli altri statuti delle autonomie  speciali,
quello  valdostano  non  indica  in  maniera  analitica  le   entrate
tributarie erariali il cui gettito e' compartecipato  dalla  Regione.
L'art. 12, infatti, si limita a  stabilire  che:  «Oltre  il  gettito
delle entrate proprie della Valle,  sara'  dallo  Stato,  sentito  il
Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota  dei  tributi
erariali. La Valle  puo'  istituire  proprie  imposte  e  sovrimposte
osservando  i  principi  dell'ordinamento  tributario  vigente.   Per
provvedere a scopi determinati,  che  non  rientrino  nelle  funzioni
normali della  Valle,  lo  Stato  assegna  alla  stessa,  per  legge,
contributi speciali. Lo Stato, inoltre, cede a favore della  Valle  i
nove decimi del canone annuale percepito a  norma  di  legge  per  le
concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico». 
    Tra le norme transitorie,  l'art.  50,  quinto  (originariamente,
terzo) comma, ha previsto che «[e]ntro  due  anni  dall'elezione  del
Consiglio della Valle, con legge  dello  Stato,  in  accordo  con  la
Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13,
un ordinamento finanziario della Regione». 
    A  cio'  ha  provveduto  la  legge  29  novembre  1955,  n.  1179
(Ordinamento finanziario  della  Valle  d'Aosta),  fissando  in  nove
decimi la  quota  del  gettito  di  importanti  imposte  erariali  da
attribuire alla Regione (per altre imposte, la quota del riparto  era
invece stabilita di anno in  anno  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri). 
    4.2.- Successive revisioni di tale impianto hanno poi  confermato
e potenziato la provvista finanziaria della Regione e in  particolare
la legge n. 690 del 1981 ha attribuito alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste il  gettito,  percetto  nel  territorio  della
stessa, di una serie di tributi erariali, nella quota fissa dei  nove
decimi. 
    Con l'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993,  n.  2
(Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti  speciali  per  la  Valle
d'Aosta, per la Sardegna, per  il  Friuli-Venezia  Giulia  e  per  il
Trentino-Alto Adige), nello statuto speciale e' stato inserito l'art.
48-bis che, da un lato, ha delegato il Governo «ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  recanti  le  disposizioni  di  attuazione   del
presente statuto e le disposizioni per  armonizzare  la  legislazione
nazionale con l'ordinamento  della  regione  Valle  d'Aosta,  tenendo
conto delle  particolari  condizioni  di  autonomia  attribuita  alla
regione»; dall'altro, ha previsto che «[g]li  schemi  dei  [suddetti]
decreti [...] sono elaborati da una commissione  paritetica  composta
da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo  e  tre  dal
consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
del consiglio stesso». 
    Il successivo art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 ha  poi  previsto
che  l'ordinamento  finanziario  regionale  puo'  essere   modificato
soltanto con il procedimento di cui al suddetto art. 48-bis. 
    4.3.-  Una  fase  ulteriore  nella  evoluzione   dell'ordinamento
finanziario valdostano e' quella legata all'accordo dell'11  novembre
2010 - cui e' conseguito il d.lgs. n. 12 del 2011 -, con il quale  e'
stata tentata una prima e  parziale  attuazione  dell'art.  27  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione), stabilendosi, tra  l'altro,  un  concorso  finanziario
della  Regione  al  riequilibrio  della  finanza  pubblica,  mediante
l'assunzione di oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni  statali
(art. 1, comma 160, lettera b, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)»). 
    L'ultimo adeguamento dell'ordinamento finanziario  valdostano  e'
stato apportato dal decreto legislativo  20  novembre  2017,  n.  184
(Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo  tra
la  finanza  statale  e  regionale),  che   ha   anche   disciplinato
l'istituzione di tributi propri e  l'autonomia  nella  determinazione
delle aliquote di alcuni tributi erariali, nonche' la possibilita' di
istituire nuovi tributi locali. Ha previsto inoltre la trasformazione
in tributi regionali propri di una  serie  di  entrate  espressamente
indicate e, per quanto  qui  rileva,  ha  enunciato  all'art.  7  una
«[n]orma sulla neutralita' finanziaria», secondo cui «[q]ualora siano
istituite nel territorio nazionale nuove  forme  di  imposizione,  in
sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con
le modalita' previste dallo Statuto speciale ai  sensi  dell'articolo
48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralita' finanziaria delle
predette normative nei  confronti  della  Regione  e  dei  suoi  enti
locali». 
    4.4.- In base alla vigente versione degli artt. 2, 3  e  4  della
citata legge n. 690 del 1981 spettano, quindi, alla Regione  i  dieci
decimi o i nove decimi delle principali imposte statali percepite sul
proprio territorio. 
    Secondo l'art. 2, infatti: «1. E' attribuito alla  regione  Valle
d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul  reddito
e sul patrimonio percette nel  territorio  regionale,  nonche'  delle
imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b)
imposta sul reddito  delle  societa';  c)  ritenute  su  interessi  e
redditi da capitale; d) ritenute d'acconto sui dividendi; e) ritenute
sui premi e sulle vincite; f) imposta sulle successioni e donazioni». 
    In base all'art.  3:  «1.  Sono  attribuite  alla  regione  Valle
d'Aosta le quote di gettito delle  sotto  indicate  tasse  e  imposte
erariali sugli affari percette nel territorio regionale:  a)  i  nove
decimi dell'imposta di registro; b) i  nove  decimi  dell'imposta  di
bollo; c) i nove decimi delle imposte ipotecarie; d)  i  nove  decimi
delle tasse sulle concessioni governative. 2. E' altresi'  attribuito
alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta  sul  valore
aggiunto, compresa quella relativa  all'importazione,  al  netto  dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo  38-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, determinato assumendo a riferimento i  consumi  finali
rilevati nell'ultimo triennio disponibile. 3. Il gettito dell'imposta
sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei  dati  rilevati  nel
bilancio  dello  Stato,  nell'anno  antecedente  a  quello   cui   la
devoluzione si riferisce. 4. Sono, altresi', attribuiti alla  regione
Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato,
per  le  concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche  a  scopo
idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo  12  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale». 
    Infine, in forza dell'art. 4: «1. Sono  attribuite  alla  regione
Valle d'Aosta le  quote  di  gettito  delle  sotto  indicate  imposte
percette nel territorio regionale: a)  l'intero  gettito  dell'accisa
sull'energia elettrica; b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e
sulla birra; c) i nove decimi della sovrimposta di  confine,  inclusa
quella sugli oli minerali. 2. Sono inoltre  attribuite  alla  regione
Valle d'Aosta le quote di gettito  delle  sotto  indicate  imposte  e
proventi erariali afferenti  il  territorio  regionale:  a)  l'intero
gettito  dell'accisa  sulla  benzina,  sugli  oli  da  gas,  sui  gas
petroliferi liquefatti e sul gas naturale per  autotrazione,  erogati
dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione,
e dell'accisa sugli stessi per  uso  combustibile  da  riscaldamento,
nonche' delle accise  sugli  altri  prodotti  energetici  immessi  in
consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque  uso;
b) l'intero gettito delle  imposte  sulle  assicurazioni  diverse  da
quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore; c)  l'intero  gettito  delle
imposte sugli intrattenimenti; d) i  nove  decimi  dei  proventi  del
lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese  di
organizzazione e gestione del gioco; e) l'intero gettito  dell'accisa
sui tabacchi.  3.  Sono,  altresi',  attribuiti  alla  regione  Valle
d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie  erariali,
comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad  eccezione
di quelle relative ai giochi pubblici. [...]». 
    4.5.- In questi termini risulta assegnato alla Regione il gettito
percetto nel territorio della quasi totalita' delle  imposte  statali
esistenti, disegnando, cosi',  un  regime  finanziario  in  grado  di
garantire risorse in modo sostanzialmente indipendente  dallo  sforzo
fiscale autonomo richiesto agli abitanti della stessa. 
    E' ben vero che tale provvista e' anche diretta a compensare  gli
svantaggi  strutturali  propri  del  territorio  montano,  nonche'  a
finanziare  funzioni  ulteriori  rispetto  a  quelle  assegnate  alle
regioni ordinarie, come ad esempio la gestione e la retribuzione  del
personale scolastico; tuttavia, rimane fermo che, come  questa  Corte
ha gia' avuto  modo  di  rilevare  gia'  da  tempo,  «il  sistema  di
finanziamento per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome risulta, in concreto,  piu'  favorevole  rispetto  a  quello
previsto per gli altri enti di autonomia» (sentenza n. 355 del 1994). 
    Tale  constatazione  non   puo'   che   essere   ribadita   oggi,
considerando che tali regimi, anche nell'ultimo trentennio,  si  sono
spesso sviluppati in modo da risultare il frutto  di  stratificazioni
contingenti. 
    4.6.- Alla luce di  questa  considerazione  appare  evidente  che
debba essere certamente esclusa la possibilita' di un'interpretazione
estensiva  o  analogica,  come  implicitamente  vorrebbe  il  ricorso
regionale, dei ricordati articoli della legge n.  690  del  1981  con
riferimento alle imposte i cui gettiti sono assegnati  alla  Regione.
Cio' anche al fine di evitare una tensione nel rapporto tra principio
unitario e principio  autonomistico  (art.  5  Cost.),  che  potrebbe
mettere in crisi le istanze di  solidarieta'  e  di  eguaglianza  del
disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di  perequazione  in
favore delle aree piu' svantaggiate del Paese. 
    5.- Cio' premesso, il primo motivo di ricorso non e' fondato. 
    Questo, nel primo profilo, e' diretto a  rivendicare  il  gettito
del «contributo di solidarieta' temporaneo» di cui all'art. 1,  commi
da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, e  si  fonda  sull'assunto
secondo cui alla Regione spetterebbe il gettito di tutte «le  imposte
erariali sul reddito delle persone giuridiche  (nonche'  le  relative
addizionali  e  imposte   sostitutive)»   percette   nel   territorio
regionale. 
    Tale argomento non puo' essere condiviso. 
    Come si e' visto l'art. 2, comma 1, lettera b),  della  legge  n.
690 del 1981, oggi vigente, assegna  alla  Regione  solo  il  gettito
dell'«imposta sul reddito delle societa'». Tale disposizione utilizza
il singolare e nessun elemento  testuale,  analogico  o  sistematico,
consente di estendere il chiaro riferimento alla sola IRES nel  senso
di includervi altre o addirittura tutte le ulteriori imposte erariali
sul reddito delle persone  giuridiche  che  fossero  istituite  dallo
Stato, nemmeno qualora queste lo fossero in forma di addizionale alla
stessa IRES. 
    E' quindi dirimente rilevare che il  contributo  di  solidarieta'
previsto  dalle  disposizioni  impugnate,  a  prescindere   dal   suo
carattere tributario o meno, non si identifica con l'IRES. 
    Tale contributo, infatti,  e'  circoscritto  soltanto  ad  alcuni
soggetti, operanti nel settore dell'energia; assume come  riferimento
i criteri in base ai quali e' determinato il reddito  complessivo  ai
fini dell'IRES, ma non coincide in alcun modo con la base di  calcolo
di quest'ultima; risulta  infatti  applicato  solo  sulla  quota  del
reddito rilevante ai fini dell'IRES relativa «al periodo  di  imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023,  che  eccede  per
almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi  determinati
ai sensi dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  conseguiti  nei
quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in  corso  al  1°
gennaio 2022» (art. 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022). 
    E' dunque evidente la diversita' della grandezza economica  sulla
quale e' assisa l'aliquota. 
    Sul gettito di tale contributo straordinario,  pur  percetto  nel
territorio regionale, la Regione non puo', pertanto,  vantare  alcuna
pretesa, sia perche' esso e' diverso dall'IRES, sia perche', in  ogni
caso, il gettito di quest'ultima imposta,  nella  misura  in  cui  e'
spettante alla Regione, non e' stato  inciso  dalla  istituzione  del
contributo di solidarieta'. 
    Cio' che, peraltro, rende inconferente anche il richiamo all'art.
8 della legge  n.  690  del  1981,  che  invece  attiene  ai  gettiti
derivanti «da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni  dei
tributi ad essa devoluti». 
    5.1.-  Oltre  a  quanto  appena  evidenziato,  va  aggiunto   che
l'estensione del descritto quadro finanziario, al di  la'  di  quanto
letteralmente previsto nella relativa normativa, comporterebbe  anche
la rottura della giustificazione dello stesso rispetto alle  funzioni
attribuite alla Regione,  in  quanto  il  primo  verrebbe  ad  essere
incrementato nonostante rimangano immutate le seconde. 
    La necessaria relazione tra risorse e funzioni conduce, peraltro,
all'evidente constatazione che il ricordato art. 4 della citata legge
n. 690 del 1981, quando  al  comma  3  dispone  che  sono  «altresi',
attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre
entrate  tributarie  erariali,  comunque  denominate,  percette   nel
territorio regionale, ad  eccezione  di  quelle  relative  ai  giochi
pubblici», non puo' che fare riferimento, in via residuale, a  quelle
imposte minori esistenti al momento in cui tale disposizione e' stata
inserita dal d.lgs. n. 12 del 2011. 
    Questa previsione, infatti, non  puo'  essere  certo  riferita  a
qualsiasi imposta statale fosse istituita,  senza  limite  temporale,
dopo tale momento, perche' tale conclusione  porterebbe  -  causando,
come  detto,  il  venir  meno  della  correlazione  con  le  funzioni
assegnate - a un ingiustificato privilegio finanziario a favore della
Regione. 
    Da questo punto di vista, peraltro, s'impone una lettura rigorosa
anche del principio di neutralita' finanziaria di cui all'art. 7  del
d.lgs. n. 184 del 2017, che prevede: «[q]ualora siano  istituite  nel
territorio nazionale nuove  forme  di  imposizione,  in  sostituzione
totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalita'
previste dallo Statuto speciale  ai  sensi  dell'articolo  48-bis»  -
ovvero il coinvolgimento della commissione paritetica e del Consiglio
regionale - «le misure atte ad assicurare la neutralita'  finanziaria
delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi  enti
locali». 
    Tale principio,  infatti,  puo'  essere  invocato  esclusivamente
qualora le nuove  forme  di  imposizione,  istituite  nel  territorio
regionale, determinino una «sostituzione totale o parziale di tributi
vigenti» il cui gettito e' attribuito alla Regione.  Circostanza  che
non  si  verifica  nel  caso  in  esame,  in  quanto  il   contributo
straordinario di solidarieta', sebbene riscosso anche nel  territorio
regionale, non comporta, come precisato, alcuna sostituzione totale o
parziale dei tributi vigenti assegnati alla Regione,  trattandosi  di
una nuova forma di entrata del tutto  aggiuntiva  rispetto  a  quelle
esistenti. 
    5.2.- La giurisprudenza di questa Corte, del resto,  non  ha  mai
esteso le compartecipazioni riconosciute alla Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  a  entrate  erariali  di  nuova  istituzione;
infatti, i giudizi in cui previsioni statali sono state  ritenute  in
contrasto  con  l'ordinamento  finanziario  valdostano,  hanno  tutti
riguardato interventi che incidevano su  imposte  pacificamente  gia'
devolute alla stessa Regione (sentenze n. 66 del 2016, n. 65 del 2015
e n. 241 del 2012). 
    5.3.- Con l'ulteriore profilo  di  censura  contenuto  nel  primo
motivo di ricorso si sostiene che, date le finalita'  dell'intervento
statale istitutivo del contributo -  ovvero  «contenere  gli  effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori», come dichiarato dall'impugnato comma 115 -,
risulterebbe altresi' violato il principio della necessaria procedura
bilaterale prevista per le modifiche all'ordinamento finanziario,  di
cui agli artt. 48-bis e 50 dello  statuto  speciale,  applicabili  al
«concorso     delle     Regioni      speciali      agli      obblighi
perequativo-solidaristici e alla finanza nazionale». 
    L'assunto non puo' essere condiviso. 
    Le  disposizioni  impugnate,  infatti,  non  stabiliscono   alcun
contributo di finanza pubblica a  carico  delle  autonomie  speciali,
peraltro mai menzionate. 
    Esse  hanno  un  contenuto  affatto  diverso,  ossia  quello   di
introdurre una nuova entrata straordinaria da acquisire  al  bilancio
statale  nell'anno  2023,  da   destinare   alle   finalita'   dianzi
richiamate, come attuate da altre disposizioni della stessa legge  di
bilancio 2023. 
    Infatti, la istituzione del contributo  di  solidarieta',  misura
equivalente al contributo  obbligatorio  di  cui  al  regolamento  n.
1854/2022/UE,  e'  strettamente  connessa  al   perseguimento   delle
finalita' redistributive poste alla base della misura comune europea. 
    In questo senso, l'art. 17 del  citato  regolamento  obbliga  gli
Stati membri a utilizzare i proventi del contributo  di  solidarieta'
per uno degli scopi ivi indicati, consistenti in misure  di  sostegno
finanziario, tra  le  quali  quelle  dirette  ai  clienti  finali  di
energia, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi  elevati
dell'energia,  e  alle  imprese  dei  settori  ad   alta   intensita'
energetica,  favorendo  investimenti  nelle  energie  rinnovabili   e
nell'efficienza. 
    In definitiva, le disposizioni impugnate non pongono principi  di
coordinamento della finanza pubblica la cui applicazione e' richiesta
alle regioni, ordinarie o speciali; cio' che  esclude  la  pertinenza
dei parametri evocati dalla ricorrente. 
    6.- Il secondo  motivo  di  ricorso  lamenta  la  violazione  del
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5  e  120  Cost.,
dal momento che le disposizioni statali sarebbero «il  frutto  di  un
patente dispregio dello Stato per qualunque forma  di  coinvolgimento
diretto della Regione, in violazione del metodo pattizio». 
    Tale violazione si rifletterebbe sulla lesione della  particolare
autonomia  finanziaria  e  organizzativa  riconosciuta  alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dagli  artt.  2,  primo  comma,
lettera a), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale e dalla  normativa
di attuazione in materia di ordinamento finanziario. 
    Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza,  anche  tale
motivo di ricorso non e' fondato. 
    Le disposizioni impugnate, infatti, non coinvolgono l'ordinamento
finanziario riconosciuto alla Regione, ma  introducono  una  nuova  e
distinta tipologia  di  entrata,  per  cui  l'evocazione  del  metodo
pattizio non e' pertinente. 
    7.- In conclusione, sia il primo che il secondo motivo di ricorso
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste avverso l'art. 1,
commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 non sono fondati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi  da  115  a  119,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025),
promosse dalla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della  legge  n.  197
del  2022,  promosse  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, primo  comma,  lettera  a),  3,
primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della  legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),
all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 novembre 1981, n. 690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle  d'Aosta)
e all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle  d'Aosta),  con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della  legge  n.  197
del  2022,  promosse  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, in riferimento agli artt. 5 e  120  Cost.,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA