N. 31 SENTENZA 23 gennaio - 29 febbraio 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Opere pubbliche - Interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi
  del Mediterraneo a Taranto nel 2026  -  Nomina  di  un  commissario
  straordinario -  Procedura  -  Adozione  di  d.P.C.m.,  sentito  il
  Presidente della Regione Puglia, anziche' d'intesa con  la  Regione
  Puglia o, in subordine, senza ricercare la partecipazione regionale
  -  Ricorso  della  Regione  Puglia  - Lamentata  violazione   della
  competenza concorrente della regione nella materia del governo  del
  territorio e dell'ordinamento sportivo e di  quella  residuale  del
  trasporto  pubblico  locale,  nonche'  del   principio   di   leale
  collaborazione - Non fondatezza delle questioni. 
Opere pubbliche - Interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi
  del Mediterraneo a Taranto nel 2026  -  Nomina  di  un  commissario
  straordinario - Poteri - Elaborazione della proposta  di  programma
  dettagliato  delle  opere   infrastrutturali   occorrenti   -   Sua
  approvazione con uno o piu' decreti del  Ministro  per  gli  affari
  europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del  Ministro
  per lo sport e i  giovani,  senza  intesa  con  la  Regione  Puglia
  - Violazione della competenza concorrente regionale  nella  materia
  del governo del territorio e dell'ordinamento sportivo e di  quella
  residuale del trasporto pubblico locale, nonche' del  principio  di
  leale collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Decreto-legge  24   febbraio   2023,   n.   13,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41,  art.  33,  comma
  5-ter, lettere a), numero 2), e b). 
- Costituzione, artt. 117, secondo e terzo comma, e 118, primo comma. 
(GU n.10 del 6-3-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI
  GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella  SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  33,  comma
5-ter,  del  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 aprile  2023,  n.  41,  promosso  dalla
Regione  Puglia  con  ricorso  notificato  il  19-22   giugno   2023,
depositato in cancelleria il 23 giugno 2023, iscritto al  n.  19  del
registro ricorsi 2023 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  23  gennaio  2024  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi l'avvocato Marcello  Cecchetti  per  la  Regione  Puglia  e
l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del  Consiglio
dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 19-22 giugno 2023, depositato il 23
giugno 2023 e iscritto al n.  19  reg.  ric.  del  2023,  la  Regione
Puglia, previa delibera della Giunta regionale del 29 maggio 2023, ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma
5-ter,  del  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in  cui
modifica i commi 5-bis e  5-ter  dell'art.  9  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4  (Misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,  nonche'  per  il
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022,
n. 25. 
    Le questioni sono promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e
quarto comma, e 118, primo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  al
principio di leale collaborazione. 
    La ricorrente sostiene che l'art. 33, comma 5-ter, del d.l. n.  4
del 2022, come convertito, nel modificare l'art. 9 del d.l. n. 4  del
2022, come convertito,  avrebbe  leso  le  competenze  legislative  e
amministrative costituzionalmente garantite alla Regione Puglia,  con
violazione dei parametri costituzionali evocati. 
    2.- La Regione rammenta che, in origine, l'art. 9,  comma  5-bis,
del d.l. n. 4 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n.
25 del 2022, aveva autorizzato la spesa di 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al fine di realizzare «opere  di
infrastrutturazione» volte a «garantire la sostenibilita' dei  Giochi
del  Mediterraneo  di  Taranto  2026  sotto  il  profilo  ambientale,
economico e sociale». La titolarita' della  misura  veniva  posta  in
capo all'Agenzia per la coesione territoriale ed era previsto che  al
relativo onere si provvedesse «a valere sulle risorse del  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione, periodo di  programmazione  2021-2027,  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
    Ai sensi del successivo comma 5-ter, le  opere  infrastrutturali,
distinte in «opere essenziali, connesse  e  di  contesto»,  avrebbero
dovuto essere individuate «con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport».
Secondo  la  medesima  disposizione,  tali  decreti,   da   adottarsi
«d'intesa  con  la  Regione   Puglia,   sentiti   gli   enti   locali
territorialmente interessati», avrebbero dovuto ripartire le  risorse
destinate  agli   interventi   e   individuare   «le   modalita'   di
monitoraggio» di questi ultimi, «il cronoprogramma procedurale con  i
relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di  cui  al
comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  revoca  in  caso  di  mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale». 
    3.- La Regione Puglia descrive, quindi,  le  modifiche  al  testo
dell'art. 9, commi 5-bis e  5-ter,  introdotte  dall'art.  33,  comma
5-ter, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito. 
    E' stato attribuito a un commissario straordinario il compito  di
adottare un programma dettagliato  delle  opere  infrastrutturali  da
realizzare, «distinte in opere essenziali, connesse e  di  contesto».
Il commissario e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  europei,  il
sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il  Ministro
per lo sport e i giovani e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, «sentiti il Presidente della Regione Puglia e il sindaco  di
Taranto» (comma 5-bis). 
    E',  inoltre,  previsto  che   il   programma   predisposto   dal
commissario venga approvato «con uno o piu' decreti del Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e  del
Ministro per lo sport e  i  giovani,  adottati  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze» (comma 5-ter). 
    4.- In relazione alla previsione  della  nomina  del  commissario
straordinario, la  ricorrente  afferma  che  i  poteri  commissariali
insisterebbero  su  ambiti  materiali   di   competenza   legislativa
regionale, concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117,  terzo  e
quarto comma, Cost. Deduce, quindi, la violazione di  tali  parametri
costituzionali, nonche' dell'art.  118,  primo  comma,  Cost.  e  del
principio di leale collaborazione, perche' la disposizione  impugnata
non stabilisce che la nomina debba avvenire «d'intesa» con la Regione
Puglia,  o   comunque,   in   subordine,   attraverso   un   adeguato
coinvolgimento collaborativo della Regione. 
    In particolare, quanto alla violazione  dell'art.  117,  terzo  e
quarto comma,  Cost.,  la  ricorrente  sostiene  che  gli  interventi
infrastrutturali da realizzare riguarderebbero materie di  competenza
legislativa regionale concorrente, tra i quali l'ordinamento sportivo
e il governo  del  territorio.  Aggiunge  che  un'ampia  parte  degli
interventi, che saranno dettagliatamente  individuati  nel  programma
del commissario straordinario, quali a titolo di esempio  quelli  per
le  infrastrutture  inerenti  alla  mobilita'  meramente  locale,  si
collocheranno negli ambiti  materiali  della  competenza  legislativa
residuale regionale. 
    Sarebbe violato anche  il  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118, primo comma, Cost., poiche' una funzione amministrativa
destinata a incidere su plurime  materie  di  competenza  legislativa
regionale concorrente e residuale sarebbe stata  allocata  a  livello
statale, realizzando cosi' una  «chiamata  in  sussidiarieta'»  della
funzione  amministrativa  in  questione  e  della  relativa  funzione
legislativa in assenza di una intesa con la Regione Puglia. 
    In proposito, richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha
ritenuto sufficiente a  soddisfare  le  pretese  collaborative  della
regione un parere obbligatorio e non vincolante,  nel  caso  di  atti
generali o regolatori di  carattere  "tecnico"  e  per  provvedimenti
puntuali incidenti su interessi specifici (sentenza n. 6  del  2023),
la ricorrente sostiene che la nomina  del  commissario  straordinario
non potrebbe ritenersi un atto «meramente tecnico», alla  luce  delle
tipologie di opere che devono essere  inserite  nel  programma  degli
interventi e dei poteri attribuiti al commissario stesso. 
    La ricorrente osserva  che  l'accoglimento  delle  questioni  non
condurrebbe alla configurazione di un potere di veto da  parte  della
Regione, in quanto nel caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa
potrebbe essere utilizzata  la  soluzione  individuata  nella  citata
sentenza n. 6 del 2023, vale a dire l'applicazione  della  disciplina
di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi). 
    4.1.-   In   via   subordinata,   la   Regione   Puglia    deduce
l'illegittimita' costituzionale della  disposizione  impugnata  nella
parte in cui si limita a richiedere, per la  nomina  del  commissario
straordinario, il mero parere del Presidente della Regione,  anziche'
prevedere strumenti procedurali - quali,  a  titolo  di  esempio,  la
sottoposizione di una rosa di  nomi,  tra  i  quali  la  Regione  sia
chiamata a esprimere le proprie opzioni, ovvero  la  definizione,  in
collaborazione con la Regione, di criteri per addivenire alla  scelta
- in grado di imporre allo Stato  di  ricercare  effettivamente,  per
quanto  possibile,  l'apporto  collaborativo   della   partecipazione
regionale all'adozione della decisione. 
    5.- Inoltre, la Regione Puglia impugna l'art.  33,  comma  5-ter,
del d.l. n. 13 del 2023, come  convertito,  nella  parte  in  cui  ha
stabilito che il programma predisposto dal  commissario  delle  opere
infrastrutturali occorrenti per lo  svolgimento  dei  XX  Giochi  del
Mediterraneo, da svolgersi a Taranto nel 2006 (da ora, anche: Giochi)
venga approvato «con uno o piu' decreti del Ministro per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR  e  del  Ministro
per lo sport e i  giovani,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze», eliminando la  previsione,  contenuta
all'art. 9, comma 5-ter del d.l. n.  4  del  2022,  come  convertito,
secondo cui l'identificazione delle  opere  infrastrutturali  sarebbe
avvenuta con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, d'intesa con la Regione Puglia. 
    Al   riguardo,   dopo   aver   ribadito   che   gli    interventi
infrastrutturali da realizzare riguarderebbero materie di  competenza
legislativa regionale concorrente, tra i quali l'ordinamento sportivo
e il governo del territorio, nonche' residuale, quali quelle inerenti
alla  mobilita'  meramente   locale,   la   Regione   Puglia   deduce
l'illegittimita' costituzionale  della  disposizione  menzionata  per
violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma,
Cost., nonche' del  principio  di  leale  collaborazione,  in  quanto
allocherebbe al livello statale una funzione amministrativa destinata
a incidere su plurime materie  di  competenza  legislativa  regionale
concorrente e residuale. 
    La  Regione  conclude  che  anche  in  tale   caso   il   mancato
raggiungimento   di   un'intesa   tra   lo   Stato   e   la   Regione
sull'approvazione del programma delle opere potrebbe essere  superato
ricorrendo alla disciplina posta dall'art. 14-quinquies  della  legge
n. 241 del 1990. 
    6.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio, sostenendo che  la  nomina  del  commissario  straordinario
sarebbe dipesa dalla necessita' di porre  rimedio  all'inerzia  della
Regione Puglia nell'attuazione degli obblighi e degli impegni assunti
nell'ambito  di  finanziamenti  europei,  quali  i  fondi  del  Piano
nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR)  o  della  programmazione
per  il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione.  Cio'  in  quanto
«[l]'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, a seguito della
assegnazione avvenuta il  24  agosto  2019»  apparirebbe  «gravemente
deficitaria,   soprattutto   per   quanto    attiene    alle    opere
infrastrutturali   sportive,   essenziali    per    lo    svolgimento
dell'evento». 
    Secondo  la  difesa  statale  non  vi  sarebbe  alcuna   indebita
interferenza nelle  competenze  regionali,  poiche'  la  disposizione
impugnata sarebbe estranea alla  materia  dell'ordinamento  sportivo,
non incidendo ne' sulla  disciplina  delle  attivita'  sportive,  ne'
sulla regolamentazione degli impianti e delle attrezzature. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  osserva,  poi,  che  la
vicenda in esame non concerne l'uso di fondi statali  destinati  alla
realizzazione di nuovi impianti, ma  l'«utilizzo  di  fondi  europei,
sulla cui correttezza e tempestivita'  la  responsabilita'  e'  dello
Stato». 
    La disposizione non riguarderebbe neppure la materia del  governo
del territorio, in quanto la programmazione degli interventi  sarebbe
stata «ampiamente effettuata in precedenza, ad opera quasi  integrale
della Regione e degli enti locali,  ricordando  soprattutto  che  gli
interventi relativi  ai  Giochi  del  Mediterraneo  si  innestano  in
raccordo con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di  Sviluppo
della citta' di Taranto». 
    Peraltro,  la  previsione  obbedirebbe  «ad  evidenti  motivi  di
celerita', coerenti con la natura eccezionale ed  emergenziale  della
figura del Commissario straordinario». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude  chiedendo  che
le questioni di legittimita' costituzionale  promosse  dalla  Regione
Puglia siano dichiarate non fondate. 
    7.- Con memoria depositata il 2 gennaio 2024, la  Regione  Puglia
ha replicato alle difese del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La ricorrente, in primo luogo, rileva che pur volendo considerare
- come sembrerebbe sostenere la difesa  erariale  -  le  disposizioni
oggetto del presente giudizio alla stregua dell'esercizio dei  poteri
sostitutivi statali di cui all'art. 120, secondo comma,  Cost.,  tali
poteri non sarebbero stati esercitati  secondo  procedure  rispettose
dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione. 
    In  particolare,  la  Regione  afferma  che  sarebbe  mancato  un
adeguato preavviso, o comunque un atto di diffida ad adempiere  entro
un congruo termine, come previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3),
nonche'  dall'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.77
(Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108. 
    La Regione Puglia ribadisce, poi, che  l'intervento  dello  Stato
afferirebbe alle materie dell'ordinamento sportivo, del  governo  del
territorio e del trasporto pubblico locale. Non sarebbe rilevante  la
circostanza, enfatizzata  nelle  difese  della  controparte,  che  la
disciplina oggetto di censura rientrerebbe nel  campo  «dell'utilizzo
di  fondi  europei,  sulla  cui  correttezza   e   tempestivita'   la
responsabilita' e' dello Stato», in quanto ai  sensi  dell'art.  117,
quinto comma, Cost., sono le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano a dover dare attuazione agli  atti  dell'Unione  europea
nelle materie di propria competenza. 
    Infine,  la  Regione  contesta   l'affermazione   dell'Avvocatura
generale secondo cui la previsione, nella disposizione impugnata,  di
un semplice parere in luogo dell'intesa  ai  fini  della  nomina  del
commissario straordinario non avrebbe determinato un'attenuazione del
coinvolgimento regionale. Sul punto, sarebbe inconferente il richiamo
operato  dalla  controparte   all'art.   132   Cost.,   disciplinante
l'istituto della fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove
regioni. 
    8.- All'udienza pubblica del 23 gennaio  2024,  la  difesa  dello
Stato ha insistito nelle deduzioni svolte nella memoria presentata in
giudizio e ha depositato, con il consenso della parte ricorrente, due
note,  del  6  dicembre  2022  e  del  10  marzo  2023,  sottoscritte
congiuntamente dal Ministero per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del  Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani rivolte al  Comitato  organizzatore  della  XX  edizione  dei
Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. 
    Secondo  la  difesa  statale,   le   note   dimostrerebbero   che
l'intervento legislativo  contestato  dalla  Regione  Puglia  sarebbe
dipeso da una inerzia della Regione medesima, cui lo Stato era tenuto
a porre rimedio attraverso il suo intervento sostitutivo. 
    La ricorrente,  nel  contestare  quanto  sostenuto  dalla  difesa
statale, ha tra l'altro rilevato che le note  in  oggetto  non  erano
indirizzate alla Regione Puglia e ha affermato  che  esse,  comunque,
non sarebbero idonee a integrare i  requisiti  procedurali  richiesti
per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione  Puglia  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, del d.l. n.  13  del  2023,
come convertito, che ha modificato l'art. 9, commi 5-bis e 5-ter, del
d.l. n. 4 del 2022, come convertito, in riferimento agli  artt.  117,
terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. nonche' al  principio
di leale collaborazione. 
    2.- La disposizione e', in primo luogo, impugnata nella parte  in
cui, alla lettera a), numero 2), al fine di assicurare la  tempestiva
realizzazione degli interventi  necessari  allo  svolgimento  dei  XX
Giochi del Mediterraneo, da svolgere a Taranto nel 2026, ha previsto,
modificando il citato  comma  5-bis,  la  nomina  di  un  commissario
straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport  e  i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito (tra
gli altri) il Presidente della Regione Puglia, anziche' d'intesa  con
la Regione Puglia o comunque, in subordine,  attraverso  un  adeguato
coinvolgimento collaborativo della medesima Regione. 
    Secondo la ricorrente, i poteri del commissario insisterebbero su
ambiti materiali di competenza legislativa regionale,  concorrente  e
residuale, in violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e
del principio di leale collaborazione. In particolare, gli interventi
infrastrutturali in  parola  riguarderebbero  materie  di  competenza
legislativa  regionale  concorrente  (l'ordinamento  sportivo  e   il
governo del territorio), nonche' residuale (la mobilita' locale). 
    Sarebbe violato anche  il  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118, primo comma, Cost., poiche' una funzione amministrativa
destinata a incidere su plurime  materie  di  competenza  legislativa
regionale concorrente e residuale sarebbe stata allocata  al  livello
statale, realizzando  cosi'  una  chiamata  in  sussidiarieta'  della
funzione  amministrativa  in  questione  e  della  relativa  funzione
legislativa, in mancanza di una intesa con la Regione. 
    3.- Inoltre, l'art. 33, comma 5-ter, del d.l.  n.  13  del  2023,
come convertito, e' impugnato nella parte in cui, alla lettera b), ha
previsto, modificando il citato art. 9, comma 5-ter, del  d.l.  n.  4
del  2022,  come  convertito,  che  il  programma   predisposto   dal
commissario  delle   opere   infrastrutturali   occorrenti   per   lo
svolgimento dei Giochi venga approvato «con uno o  piu'  decreti  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»,  eliminando  la
previsione, contenuta nella  versione  precedente  del  citato  comma
5-ter,   che   aveva   demandato   l'identificazione   delle    opere
infrastrutturali a uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, d'intesa con la Regione Puglia. 
    La  ricorrente  formula  censure  analoghe  a  quelle  mosse   in
precedenza, evocando gli stessi parametri costituzionali, in  ragione
della  mancata  previsione  di  una  intesa  con   la   Regione   per
l'approvazione di siffatti decreti interministeriali. 
    4.- L'analisi delle questioni  sottoposte  presuppone  la  esatta
qualificazione  della  natura  del  potere  esercitato  dallo   Stato
attraverso la nomina del  commissario  straordinario  e  mediante  la
previsione  dell'approvazione  con  decreti   interministeriali   del
programma degli interventi predisposto dal commissario medesimo. 
    4.1.- Secondo la Regione Puglia, si sarebbe in  presenza  di  una
chiamata in sussidiarieta', in quanto talune  competenze  legislative
regionali concorrenti (in materia di  governo  del  territorio  e  di
ordinamento sportivo) e residuali (in materia di  trasporto  pubblico
locale) sarebbero state attratte a livello statale,  unitamente  alle
connesse funzioni amministrative. 
    La  difesa  dello  Stato  considera,  invece,   la   nomina   del
commissario  e  l'approvazione  del   suo   programma   con   decreti
interministeriali  come  esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'art. 120, secondo comma,  Cost.  e,  in  particolare,  di  quelli
previsti dall'art. 12 del d.l.  n.  77  del  2021,  come  convertito.
L'intervento  sostitutivo  sarebbe  dipeso,  nello  specifico,  dalla
esigenza «di porre rimedio all'inerzia della Regione  nell'attuazione
degli obblighi e degli impegni assunti nell'ambito  di  finanziamenti
europei, quali i fondi  del  PNRR  o  della  programmazione  FSC».  A
sostegno della sua tesi, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
depositato in udienza  due  note  ministeriali  rivolte  al  Comitato
organizzatore dei Giochi. 
    4.2.- In proposito, deve rammentarsi che l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi presuppone una situazione di  crisi  dell'autonomia,  che
puo'  giungere  sino  al  punto  in  cui  le  concorrenti  competenze
regionali, con le quali l'impugnata normativa  statale  interferisce,
possano essere «temporaneamente ed  eccezionalmente  "contratte",  in
ragione della  pregressa  inerzia  regionale  o,  comunque,  del  non
adeguato esercizio delle competenze  stesse»  (sentenza  n.  233  del
2019). Questa Corte ha chiarito che la legge deve «apprestare congrue
garanzie procedimentali per l'esercizio del  potere  sostitutivo,  in
conformita' al principio di leale collaborazione  [...]  non  a  caso
espressamente richiamato  anche  dall'articolo  120,  secondo  comma,
ultimo periodo, della Costituzione [...]. Dovra' dunque prevedersi un
procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in  grado
di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo  adempimento,  e  di
interloquire nello stesso procedimento» (sentenza n. 43 del 2004). 
    4.3.- Orbene, nel caso in  esame  non  e'  stato  attivato  alcun
procedimento propedeutico all'esercizio dei poteri sostitutivi. 
    La nomina del commissario straordinario - con l'affidamento delle
relative funzioni  -  non  e'  stata,  infatti,  preceduta  dall'iter
descritto all'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del  2003,  secondo
cui il Governo,  qualora  intenda  esercitare  i  poteri  sostitutivi
previsti dall'art. 120,  secondo  comma,  Cost.,  deve  assegnare  un
congruo termine  alla  regione  o  all'ente  locale  interessato,  in
maniera  tale  che  vi  sia  ancora  la   possibilita'   per   l'ente
inadempiente di adottare gli atti dovuti o necessari. 
    Non e' stato neppure  seguito  il  particolare  iter  procedurale
previsto all'art. 12 del  d.l.  n.  77  del  2021,  come  convertito,
riguardante l'esercizio  del  potere  sostitutivo  nell'ambito  della
governance del PNRR, che trova  applicazione  nel  caso  del  mancato
rispetto, da parte delle Regioni o degli enti locali, degli  obblighi
e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti  in  qualita'
di soggetti attuatori, ove sia messo a rischio il conseguimento degli
obiettivi intermedi e finali del Piano stesso. 
    In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio, su  proposta  della
Cabina di regia per il PNRR di cui all'art. 2  del  d.l.  n.  77  del
2021, come convertito, o del Ministro competente, assegna al soggetto
attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a
quindici giorni. In caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare  tutte  le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua un  ente,
ovvero nomina un commissario ad acta, al quale e' attribuito, in  via
sostitutiva, «il potere di adottare tutti gli  atti  o  provvedimenti
necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei  progetti  e  degli
interventi» (art. 12, comma 1, secondo periodo, del d.l.  n.  77  del
2021, come convertito), nonche' di adottare con ordinanza motivata  e
immediatamente efficace  gli  atti  strettamente  indispensabili  per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto (art. 12, comma
5, primo e quarto periodo, del medesimo decreto-legge). 
    La circostanza che un simile iter  non  e'  stato  attuato  trova
conferma nello stesso art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2, del
d.l. n. 13 del 2023, come convertito, che non contempla l'attivazione
di detta procedura e, anzi, rimanda all'art.  12,  commi  1,  secondo
periodo, e 5, primo e quarto periodo, del d.l. n. 77 del  2021,  come
convertito, solo in relazione alla modalita' di esercizio dei  poteri
commissariali. 
    Inoltre, le note depositate in  giudizio  dalla  difesa  erariale
sono estranee al  tema  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  in
quanto non contengono contestazioni rivolte dal Governo alla  Regione
Puglia ovvero l'invito ad adottare, entro un termine prefissato, atti
di competenza della Regione. Nelle  due  note,  infatti,  i  Ministri
sottoscrittori si sono limitati a chiedere informazioni  al  Comitato
organizzatore dei  Giochi,  di  cui  fa  parte,  tra  gli  altri,  un
rappresentante del Governo, e, successivamente, a rilevare criticita'
in grado di compromettere il tempestivo  avvio  degli  interventi  in
tempi utili per lo svolgimento della manifestazione. 
    Dunque, con l'intervento legislativo oggetto di disamina non sono
stati esercitati i poteri sostitutivi di cui  all'art.  120,  secondo
comma, Cost. 
    4.4.- Con la disposizione impugnata si e', invece, realizzata una
chiamata in sussidiarieta' poiche' lo Stato ha attratto a se' compiti
che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della
Regione Puglia, per soddisfare l'esigenza di  un  esercizio  unitario
delle funzioni relative alla realizzazione delle  infrastrutture  per
lo svolgimento dei Giochi. 
    Il principio  di  sussidiarieta',  che  consente  l'avocazione  a
livello statale di competenze legislative proprie delle  regioni,  si
interseca con quello di leale collaborazione, che impone  allo  Stato
di valutare gli interessi in gioco e assumere le relative  decisioni,
per quanto possibile, attraverso un contraddittorio  con  le  regioni
interessate. Viene cosi' enfatizzato il valore  procedimentale  della
sussidiarieta', che trova la sua naturale  esplicazione  nel  dialogo
leale e collaborativo delle parti (sentenza n. 303 del 2003). 
    In  definitiva,  qualora  le  regioni  interessate,  titolari  di
potesta'   legislativa   concorrente   o   residuale,   non   vengano
adeguatamente  coinvolte  nel   processo   decisionale   oggetto   di
attrazione in sussidiarieta', ovvero il  loro  apporto  collaborativo
risulti ingiustificatamente ridotto,  ne  consegue  una  lesione  del
principio di leale collaborazione e degli artt. 117, terzo  comma,  e
118, primo comma, Cost. (sentenza n. 246 del 2019). 
    5.- Pertanto, la chiamata in sussidiarieta' non puo'  prescindere
dal rispetto del principio  di  leale  collaborazione.  L'adeguatezza
dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore  va  valutata
in relazione alle funzioni attratte in sussidiarieta' e  all'ampiezza
delle competenze regionali coinvolte (sentenze n. 6 del 2023 e n.  62
del 2005). 
    5.1.- In ordine a quest'ultimo profilo, la materia incisa in  via
predominante dalla disposizione impugnata e' quella, rientrante nella
competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,  del  governo
del territorio, che la Corte ha ritenuto «comprensiva,  in  linea  di
principio, di "tutto cio' che attiene all'uso del territorio  e  alla
localizzazione di impianti o attivita'" (cfr.  sentenza  n.  307  del
2003) - ossia l'insieme delle norme che consentono di identificare  e
graduare gli interessi in base ai quali possono essere  regolati  gli
usi ammissibili del territorio» (cosi', tra le tante, sentenza n. 196
del 2004). 
    Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del  d.l.  n.  4  del
2022,  come  convertito,  le   infrastrutture   necessarie   per   lo
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo si distinguono in:  «opere
essenziali», che sono le opere infrastrutturali la cui  realizzazione
e' prevista dal dossier di candidatura, o  che  sono  necessarie  per
rendere efficienti e appropriate  le  infrastrutture  esistenti  gia'
individuate nel medesimo dossier (lettera a); «opere connesse»,  vale
a dire quelle necessarie a connettere le opere essenziali  ai  luoghi
dove si svolgono gli eventi sportivi  e  alla  rete  infrastrutturale
esistente (lettera b); «opere  di  contesto»,  che  sono  quelle  che
integrano il sistema di accessibilita' ai luoghi in cui  si  svolgono
gli  eventi  sportivi  o  che  saranno  interessati  direttamente   o
indirettamente  dagli  stessi,  o   che   offrono   opportunita'   di
valorizzazione del territorio in occasione dei Giochi (lettera c). 
    In sostanza,  gli  interventi  che,  in  base  alla  disposizione
impugnata, saranno inseriti nel programma predisposto dal commissario
straordinario e approvati con uno o  piu'  decreti  interministeriali
riguarderanno, in via prevalente, la localizzazione sul territorio  e
la realizzazione di importanti infrastrutture. 
    La difesa statale, in proposito, nega che  l'intervento  riguardi
la  materia  del  governo  del   territorio,   asserendo   che:   «la
programmazione degli interventi e'  stata  ampiamente  effettuata  in
precedenza, ad opera quasi  integrale  della  Regione  e  degli  enti
locali»; gli interventi relativi ai XX Giochi  del  Mediterraneo  «si
innestano in raccordo con quanto previsto dal Contratto Istituzionale
di Sviluppo della citta' di Taranto»; e che «la norma prevede solo la
distinzione delle opere nelle categorie  "essenziali",  "connesse"  e
"di  contesto"  al  fine   di   efficiente   esercizio   dei   poteri
commissariali».  Queste  argomentazioni,  tuttavia,  si  pongono   in
contraddizione con quanto previsto dalla disposizione impugnata,  che
assegna al commissario straordinario un potere ben piu' ampio, vale a
dire quello di predisporre  il  programma  dettagliato  «delle  opere
infrastrutturali  occorrenti»,  che  non  risulta  essere   vincolato
dall'esito di precedenti attivita' di programmazione poste in  essere
dalla Regione Puglia. 
    5.2.- L'intervento legislativo in esame riguarda anche la materia
«ordinamento sportivo». 
    Questa Corte ha ripetutamente affermato che «la disciplina  degli
impianti  e  delle  attrezzature  sportive»  rientra  nella   materia
dell'ordinamento sportivo  (sentenza  n.  424  del  2004)  e  che  e'
ascrivibile alla medesima competenza l'utilizzo di un  fondo  statale
finalizzato alla realizzazione di  nuovi  impianti  sportivi  o  alla
ristrutturazione di quelli gia' esistenti (sentenze n. 40 del 2022  e
n. 254  del  2013).  La  disposizione  impugnata  concerne  anche  il
finanziamento  degli  impianti   sportivi,   poiche'   il   programma
predisposto  dal  commissario  contiene  il  costo   preventivato   e
l'entita' del finanziamento concedibile per ogni infrastruttura.  Per
tale motivo, essa afferisce alla competenza  legislativa  concorrente
dell'ordinamento   sportivo,   avuto   riguardo    agli    interventi
infrastrutturali sugli impianti sportivi oggetto di programmazione. 
    5.3.-  Infine,  in  relazione  alla  realizzazione  delle   opere
«connesse» e  «di  contesto»,  viene  incisa  anche  la  materia  del
trasporto pubblico locale, che  e'  riservata,  secondo  la  costante
giurisprudenza costituzionale, alla competenza legislativa  residuale
delle regioni (tra le tante, sentenze n. 137 del 2018, n. 211 e n. 30
del 2016) . 
    5.4.-  Non  assume,  invece,  rilievo,  sotto  il  profilo  delle
competenze legislative, la circostanza, dedotta  dalla  difesa  dello
Stato, che le infrastrutture sono  finanziate  da  fondi  comunitari,
poiche' cio' non vanifica di per se' le  competenze  regionali,  come
risulta dall'art. 117, quinto  comma,  Cost.  (sentenza  n.  223  del
2023). 
    6.- Una volta chiarito che con l'art. 33, comma 5-ter,  del  d.l.
n. 13 del 2023, come convertito, lo Stato  ha  posto  in  essere  una
chiamata in sussidiarieta' in  materie  rientranti  nella  competenza
legislativa concorrente e  residuale  della  Regione  Puglia,  questa
Corte e' chiamata a confrontarsi  su  due  differenti  aspetti  della
disciplina contenuta nella disposizione impugnata, che sono  tuttavia
strettamente connessi: la  nomina  di  un  commissario  straordinario
sentito il Presidente della Regione Puglia, anziche' d'intesa con  la
Regione;  e  l'approvazione  con   decreti   interministeriali,   non
preceduta da  forme  collaborative  con  la  Regione,  del  programma
predisposto  dal  predetto  commissario  e  recante  l'elenco   delle
infrastrutture  necessarie  allo  svolgimento  dei  XX   Giochi   del
Mediterraneo. 
    6.1.- Rileva, in proposito, il contenuto delle funzioni  attratte
in sussidiarieta'. Risulta evidente che, nel  modello  delineato  dal
legislatore,   il   fulcro    della    attrazione    e'    costituito
dall'approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle
opere infrastrutturali. Tale fase rappresenta,  infatti,  il  momento
centrale  del  trasferimento  allo  Stato  delle  funzioni  volte  ad
assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per
lo svolgimento dei Giochi. 
    La nomina del commissario straordinario  e',  invece,  funzionale
alla scelta di un soggetto in possesso delle competenze necessarie  a
predisporre una  «proposta  del  programma  dettagliato  delle  opere
infrastrutturali occorrenti» per lo svolgimento dei  Giochi.  Dunque,
tale nomina, seppur significativa, e' comunque  strumentale  rispetto
alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione  del  programma
delle opere. 
    Pertanto, poiche' il principio di leale collaborazione,  come  si
e' detto, va declinato in maniera  flessibile,  anche  tenendo  conto
delle concrete funzioni attratte in sussidiarieta', la  richiesta  di
un parere alla Regione Puglia ai fini della  scelta  del  commissario
costituisce, in questa fattispecie, uno strumento  di  collaborazione
adeguato, considerato tra l'altro il breve termine di  trenta  giorni
entro cui deve concludersi la procedura di nomina. 
    Ne consegue la non fondatezza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2),  del
d.l. n. 13 del 2023, come convertito, nella parte in cui non richiede
l'acquisizione dell'intesa  della  Regione  Puglia,  ovvero  un'altra
forma di  collaborazione  diversa  dal  parere,  per  la  nomina  del
commissario straordinario. 
    6.2.- Sono, invece, fondate le  questioni  relative  all'assenza,
nella disposizione impugnata, della previsione di una intesa  con  la
Regione   Puglia   ai    fini    dell'approvazione,    con    decreti
interministeriali,  del  programma   delle   opere   infrastrutturali
proposto dal suddetto commissario. 
    Alla luce dei principi in materia di chiamata in  sussidiarieta',
infatti,  non  e'  consentito  allo   Stato,   neppure   in   ragione
dell'esigenza  di  svolgere  celermente  le  funzioni  attratte,   di
escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase
determinante   quale   e'   quella   della   valutazione   circa   le
infrastrutture da realizzare e della definizione delle  modalita'  di
attuazione  delle  opere   indicate   nell'elenco   predisposto   dal
commissario. 
    Per   quanto   riguarda    l'individuazione    dello    strumento
collaborativo  maggiormente   rispondente   alle   esigenze   sottese
all'attrazione in  sussidiarieta',  e'  da  escludere  che  si  possa
ritenere sufficiente l'acquisizione di un parere della  Regione,  che
questa  Corte  ha  considerato  adeguato  nella  diversa  ipotesi  di
attrazione in sussidiarieta' di funzioni caratterizzate da una natura
eminentemente tecnica (sentenze n. 278 del 2010 e n. 285  del  2005).
L'attivita' in  questione,  infatti,  oltre  a  incidere  su  materie
legislative  riservate  alla  competenza  legislativa  concorrente  e
residuale della Regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti  di
amministrazione attiva. Per tale motivo, l'unico  strumento  adeguato
e' quello dell'intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e
Regione nonostante le reiterate trattative, attraverso una  decisione
unilaterale del Governo (sentenza n. 165 del 2011). 
    Dunque, va dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
33,  comma  5-ter,  lettera  b),  del  d.l.  n.  13  del  2023,  come
convertito, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto  comma,  e
118,  primo  comma,   Cost.,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione,  nella  parte  in  cui  non  richiede  l'acquisizione
dell'intesa della Regione Puglia ai fini  dell'adozione  dei  decreti
interministeriali  di  approvazione   del   programma   delle   opere
infrastrutturali. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  33,  comma
5-ter, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in  cui
non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai  fini
dell'adozione  dei  decreti  interministeriali  di  approvazione  del
programma delle opere infrastrutturali; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2),  del
d.l. n. 13 del 2023, come convertito, promosse dalla Regione  Puglia,
in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto  comma,  e  118,  primo
comma,  della   Costituzione,   nonche'   al   principio   di   leale
collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA