N. 34 ORDINANZA 20 febbraio - 4 marzo 2024

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari - Processo  penale  a  carico  di
  Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, indagato per
  il reato di diffamazione presso il Tribunale ordinario di Catania -
  Deliberazione di insindacabilita' del  Senato  della  Repubblica  -
  Conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  promosso  dal
  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale indicato  -
  Denunciata lesione delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria  -
  Sussistenza   dei   requisiti   soggettivo   ed    oggettivo    per
  l'instaurazione  del  conflitto  -  Ammissibilita'  del  ricorso  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti. 
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 28 giugno 2023  (doc.
  IV-quater, n. 2) 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.10 del 6-3-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela  NAVARRETTA,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,  Marco  D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
28  giugno  2023,  che  approva  la  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni (doc. IV-quater, n. 2) di ritenere  insindacabili,  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni
del senatore Mario Michele Giarrusso, promosso  dal  Giudice  per  le
indagini preliminari presso il Tribunale  ordinario  di  Catania  con
ricorso depositato in cancelleria il 14 settembre 2023 ed iscritto al
n. 6 del registro conflitti tra poteri  dello  Stato  2023,  fase  di
ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 settembre  2023  (reg.
confl. pot. n. 6 del 2023), il Giudice per  le  indagini  preliminari
presso il Tribunale ordinario di Catania  ha  promosso  conflitto  di
attribuzione  tra   poteri   dello   Stato,   in   riferimento   alla
deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con  la
quale, approvando la proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni
(doc. IV-quater, n. 2), si e' affermato che  fossero  state  espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai  sensi  dell'art.  68,
primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali  Mario
Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, e' indagato  per  il
reato di diffamazione, previsto dall'art. 595 del codice  penale,  ai
danni di F. B.; 
    che il ricorso e' promosso nell'ambito di un procedimento  penale
a carico di Mario Michele Giarrusso, in relazione a quanto da  questi
affermato nell'intervista rilasciata il 27 maggio 2020  al  programma
televisivo "Voxitaliatv" e pubblicata online sul canale Youtube; 
    che il giudice ricorrente, riportate per esteso le  dichiarazioni
per le  quali  e'  indagato  Giarrusso,  riferisce  che  il  pubblico
ministero  aveva  formulato  richiesta  di  archiviazione,  ritenendo
applicabile  l'art.  68,  primo  comma,  Cost.;  richiesta  che   era
condivisa dall'indagato e alla quale si era opposto F. B.,  chiedendo
la formulazione dell'imputazione coatta o di sollevare  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte; 
    che, riferisce ancora il ricorrente,  ritenendo  insussistenti  i
presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., egli
aveva sospeso la decisione e  trasmesso  gli  atti  al  Senato  della
Repubblica, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003,  n.  140
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo  68  della  Costituzione
nonche' in materia  di  processi  penali  nei  confronti  delle  alte
cariche dello Stato), perche' si pronunciasse sul punto; 
    che la Giunta per le immunita' parlamentari  di  detto  ramo  del
Parlamento ha ritenuto, invece, che  le  dichiarazioni  di  Giarrusso
fossero state espresse nell'esercizio delle funzioni  parlamentari  e
in tal senso ha deliberato anche il Senato  della  Repubblica  il  28
giugno 2023; 
    che, precisa il ricorrente, la deliberazione  e'  stata  resa  in
riferimento tanto  al  procedimento  penale  quanto  al  procedimento
pendente dinanzi all'organismo di mediazione civile Ex Aequo adr  srl
di  Potenza:  precisazione  che  si  rende  necessaria  perche'   «il
Presidente  ha  errato  nell'indicare  la  votazione   nominale   con
scrutinio simultaneo sulla sola  vicenda  di  responsabilita'  civile
[...], malgrado la  proposta  della  Giunta  si  riferisse  anche  al
presente procedimento penale»; 
    che, tutto cio' premesso,  il  giudice  catanese  rileva  che  la
deliberazione del Senato della Repubblica inibisce l'esercizio  della
funzione giurisdizionale; 
    che,  tuttavia,  l'immunita'   e'   «strumento   per   assicurare
l'autonomia e  la  liberta'  delle  Camere»  e  non  puo',  pertanto,
«considerarsi espressione di un privilegio spettante alla persona del
parlamentare» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 379 del
1996 e n. 81 del 1975); 
    che la giurisprudenza di questa Corte - a partire dalle  sentenze
n. 10 e n. 11 del 2000 - avrebbe posto l'accento, perche'  si  tratti
di opinioni insindacabili, sulla necessita'  di  connessione  tra  le
attivita' svolte fuori dalle sedi  delle  Camere  e  la  funzione  di
parlamentare (si richiamano le sentenze n. 59 del 2018 e n.  194  del
2011): e in tal senso deve essere interpretata la stessa legge n. 140
del 2003 (sentenza n. 120 del 2004); 
    che il ricorrente  da'  ampiamente  conto  del  dibattito,  nella
giurisprudenza  di  legittimita',  sulla  natura  dell'immunita'   in
questione; 
    che l'insindacabilita' ex art. 68, primo  comma,  Cost.  potrebbe
operare solo quando le dichiarazioni  extra  moenia  presentino  «una
sostanziale  coincidenza  di  contenuti  con  quelle  rese  in   sede
parlamentare e siano cronologicamente successive  alle  dichiarazioni
cosiddette "interne"» (e'  richiamata  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione, sezione quinta penale, 6-26 maggio 2014, n.  21320),  non
essendo invece sufficiente ne' la comunanza di argomenti, ne' un mero
contesto politico cui possano riferirsi (e' citata la sentenza  della
Corte di cassazione, sezione quinta penale, 4 maggio-14 giugno  2010,
n. 22716); 
    che le dichiarazioni dell'allora senatore  Giarrusso  sono  state
rese extra moenia e la Giunta per le  immunita'  parlamentari  le  ha
ritenute coperte da insindacabilita' in ragione dell'interrogazione a
risposta scritta presentata il  28  maggio  2020,  dunque  il  giorno
successivo all'intervista, «con una sostanziale contestualita' tra le
dichiarazioni  e  l'adozione  di  un   atto   tipico   dell'attivita'
parlamentare»; 
    che il giudice ricorrente,  al  contrario,  ritiene  non  vi  sia
«sostanziale corrispondenza» tra le opinioni espresse nell'intervista
e quelle di cui all'interrogazione parlamentare; 
    che  verrebbe  a  mancare,  innanzitutto,  il  legame  di  ordine
temporale e, dunque, la finalita' divulgativa dell'attivita'  esterna
rispetto a quella parlamentare; 
    che, infatti,  la  presentazione  dell'interrogazione  il  giorno
successivo avrebbe il  solo  scopo  di  «far  rinvenire  ex  post  la
copertura» alle dichiarazioni rese extra moenia; 
    che        neppure        vi         sarebbe         «sostanziale
coincidenza/corrispondenza/assimilazione  di   significato   tra   le
opinioni  espresse  e  gli  atti  adottati  (rectius:  l'unico  atto)
nell'esercizio delle funzioni»; 
    che a tale riguardo non sarebbe  sufficiente  il  mero  «contesto
politico» (sentenza n. 144 del 2015), ma sarebbe  necessario  che  le
dichiarazioni  «costituiscano  la  sostanziale   riproduzione   delle
specifiche  e  concrete   opinioni   manifestate   dal   parlamentare
nell'esercizio delle proprie  attribuzioni»,  altrimenti  venendo  in
gioco la liberta' di manifestazione del pensiero assicurata  a  tutti
dall'art. 21 Cost. (sentenza n. 152 del 2007); 
    che, nel  caso  di  specie,  le  affermazioni  dell'indagato  non
sarebbero   connesse   «se   non    artificiosamente    all'attivita'
parlamentare» e non rappresenterebbero  «il  riflesso  del  peculiare
contributo che ciascun parlamentare  apporta  alla  vita  democratica
mediante le proprie opinioni e i propri  voti  -  contributo  coperto
dalle  guarentigie  di  cui  all'art.  68  della  Costituzione  -  ma
[rientrerebbero]  nell'esercizio  della  libera  manifestazione   del
pensiero assicurato a tutti dall'art. 21 della Costituzione»; 
    che l'art. 21 Cost., tuttavia, non impedisce al giudice ordinario
«l'esame delle affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa»; 
    che l'immunita' di cui all'art. 68 Cost., osserva il  ricorrente,
«segna certo una linea avanzata di  liberta'  di  manifestazione  del
pensiero,  ma  la  stessa  deve  mantenersi  collegata  da  un  nesso
intrinseco  all'esercizio  delle  funzioni  politiche  e   non   puo'
tracimare in attacco personale alla dignita' di altri soggetti,  sino
a ledere il  patrimonio  personale  di  questi  ultimi»:  altrimenti,
verrebbero lesi gli artt. 2 e 3 Cost.; 
    che, a tale riguardo, il giudice ricorrente osserva, anzi, che se
l'insindacabilita'  ex  art.  68,  primo  comma,   Cost.,   e'   «una
fattispecie  di  liberta'  maggiormente  qualificata  rispetto   alla
generale liberta'  di  manifestazione  del  pensiero  riconosciuta  a
tutti», allora «incontra  l'obbligo  del  suo  esercizio»  secondo  i
canoni di disciplina e onore di cui all'art. 54 Cost., alla luce  dei
quali chi esercita funzioni  pubbliche  non  puo'  approfittarne  per
ledere altri beni di rilievo  costituzionale  quali  quelli  tutelati
dagli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost.; 
    che,  in  tale  prospettiva,  bisognerebbe  distinguere  tra   le
dichiarazioni aventi quali  destinatari  altri  soggetti  politici  e
dichiarazioni   rivolte   invece   verso   soggetti   estranei   alla
competizione politica, i quali  non  hanno  «mezzi  di  tutela  della
propria  dignita'  analoghi  a  quelli  nella  disponibilita'   degli
esponenti politici (se non altro per la facilita' di accesso ai mezzi
di comunicazione)»; 
    che,  pertanto,  le  dichiarazioni  di  Mario  Michele  Giarrusso
sarebbero «estranee all'ambito di operativita' dell'art. 68 Cost. per
il tempo in cui sono state fatte, per le modalita' e per i contenuti,
nonche' per il destinatario delle medesime»; 
    che, conseguentemente, l'impugnata deliberazione del Senato della
Repubblica sarebbe «in contrasto con  l'ambito  di  tutela  assegnato
alla Camera di appartenenza del parlamentare  dall'art.  68  Cost.  e
percio' idonea a ledere le attribuzioni giurisdizionali a tutela  dei
diritti dei soggetti privati garantiti dagli  artt.  2,  3,  24,  101
della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, la cui violazione  ridonda  in
un'ipotesi di lesione dell'art. 117, I comma Cost.». 
    Considerato che, con ricorso  depositato  il  14  settembre  2023
(reg. confl. poteri n. 6  del  2023),  il  Giudice  per  le  indagini
preliminari presso il Tribunale  ordinario  di  Catania  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla
deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con  la
quale, approvando la proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni
(doc. IV-quater, n. 2), si e' affermato che  fossero  state  espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai  sensi  dell'art.  68,
primo comma, Cost., le  dichiarazioni  per  le  quali  Mario  Michele
Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, e' indagato per il reato  di
diffamazione, previsto dall'art. 595 cod. pen., ai danni di F. B.; 
    che, nella presente fase del giudizio, questa Corte e' chiamata a
deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine
alla sussistenza dei  requisiti  soggettivo  e  oggettivo  prescritti
dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti  a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono  e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni  determinata  per  i
predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione attiva  del  ricorrente  giudice  per  le  indagini
preliminari a promuovere conflitto di attribuzione tra  poteri  dello
Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanza n.  204  del
2023); 
    che,  parimenti,  deve  essere  riconosciuta  la   legittimazione
passiva del Senato della  Repubblica  a  essere  parte  del  presente
conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la
propria volonta'  in  ordine  all'applicazione  dell'art.  68,  primo
comma, Cost. (da ultimo, ancora ordinanza n. 204 del 2023); 
    che, per quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzioni,
costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti,  del  potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento,  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, di nuovo ordinanza
n. 204 del 2023); 
    che,  dunque,  esiste  la  materia  di  un  conflitto,   la   cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art.  37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di  attribuzione  tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice per  le
indagini preliminari presso il Tribunale  ordinario  di  Catania  nei
confronti del Senato della Repubblica; 
    2) dispone: 
    a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza  al  Giudice  per  le  indagini  preliminari
presso il Tribunale ordinario di Catania; 
    b) che il ricorso e la presente  ordinanza  siano  notificati,  a
cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  26,  comma  3,  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA