N. 36 SENTENZA 7 febbraio - 7 marzo 2024
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme della Regione Calabria - Possibilita', per i Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi che svolgano l'attivita' in forma individuale o in cooperative di produzione e lavoro o in cooperative di servizi o in consorzi tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge, di prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando apposite autorizzazioni - Asserita estensione anche a coloro che esercitano il servizio di noleggio con conducente (NCC) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. - Legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, art. 2, comma 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).(GU n.11 del 13-3-2024 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente:Augusto Antonio BARBERA; Giudici :Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, recante «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6 ottobre 2023, depositato in cancelleria il successivo 9 ottobre, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2023. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella; uditi l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria; deliberato nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2023, notificato il 6 ottobre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 1.1.- Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale accorderebbe anche a chi esercita servizio di noleggio con conducente (da ora, anche: NCC), e non soltanto ai titolari delle licenze per il servizio di taxi, la facolta' di sperimentare forme innovative di servizio all'utenza. 1.2.- Tale estensione contrasterebbe con la normativa statale e, in particolare, con l'art. 2, comma 3-bis, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che consentirebbe ai comuni di prevedere, per i soli titolari di licenza per il servizio di taxi, la facolta' di svolgere servizi integrativi, come il taxi ad uso collettivo o altre forme organizzate del servizio. La suddetta limitazione sarebbe confermata dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che regola i servizi innovativi e ne circoscrive la sperimentazione all'ambito del servizio di taxi. La disposizione impugnata sarebbe, dunque, lesiva della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza», in quanto spetterebbe allo Stato il compito di definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio delle attivita' di trasporto e gli interessi pubblici che interferiscono con tale liberta', dettando una disciplina uniforme delle condizioni di svolgimento del servizio di NCC. 2.- Con atto depositato il 15 novembre 2023, si e' costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque non fondata la questione di legittimita' costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri. 2.1.- Secondo la parte resistente, la disposizione impugnata sarebbe espressione della competenza residuale della Regione in ordine ai servizi pubblici non di linea e non si discosterebbe dalla normativa statale sui servizi innovativi. Non si riscontrerebbe, pertanto, alcuna invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato. 2.2.- Ad ogni modo, non sarebbe convincente l'interpretazione adombrata nel ricorso, che limita ai soli titolari di licenza per servizio di taxi la facolta' di avvalersi di forme innovative di servizio all'utenza. 3.- L'Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANITraV) ha depositato, in qualita' di amicus curiae, opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 21 dicembre 2023, e ha evidenziato le criticita' del settore del servizio pubblico non di linea, segnalate anche dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita' di regolazione dei trasporti. Non sarebbe avvalorata dal dato normativo la tesi del ricorrente, che considera vietati i servizi innovativi ai titolari di autorizzazione per il servizio di NCC. La disparita' di trattamento tra chi esercita il servizio di taxi e chi esercita il servizio di NCC sarebbe comunque arbitraria. 4.- In prossimita' dell'udienza, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e ha ribadito le conclusioni gia' rassegnate, replicando, inoltre, alle argomentazioni della parte resistente e dell'amicus curiae. 4.1.- La disposizione impugnata sarebbe pleonastica, se fosse intesa come sostanziale riproduzione di quella dettata dallo Stato. 4.2.- Non avrebbe fondamento, infine, la tesi dell'amicus curiae, che denuncia un trattamento deteriore dei titolari di autorizzazione all'esercizio di servizio di NCC, senza tener conto della specificita' di tale servizio, non comparabile a quello di taxi. 5.- All'udienza, la parte ricorrente e la parte resistente hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate negli atti difensivi. Considerato in diritto 1.- Con ricorso iscritto al n. 31 reg. ric. 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 2, comma 4, della legge reg. Calabria n. 37 del 2023, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 1.1.- La disposizione regionale consente ai Comuni, «su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21/1992», di «prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni». 1.2.- Il ricorrente censura la disciplina regionale, in quanto estende la facolta' di sperimentare forme innovative di servizio all'utenza ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC. Tale estensione si porrebbe in conflitto con la normativa statale dettata dagli artt. 2, comma 3-bis, della legge n. 21 del 1992 e 6, comma 1, lettera e), del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, che riconoscerebbe la facolta' di erogare servizi innovativi ai soli titolari della licenza per il servizio di taxi, cosi' ledendo le attribuzioni del legislatore statale nella materia «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 2.- La questione non e' fondata, nei termini che seguono. 3.- Le censure muovono da un'erronea premessa ermeneutica, per quel che concerne l'interpretazione della normativa regionale e il profilo connesso della tutela della concorrenza nel mercato dei servizi pubblici di trasporto non di linea. 4.- Quanto all'ambito di applicazione della disposizione impugnata, si deve rilevare che essa non annovera, tra i suoi destinatari, coloro che esercitano il servizio di NCC. 4.1.- La disciplina regionale si raccorda all'art. 6, comma 1, lettera e), del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, che si prefigge di «assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita'». In tale contesto s'inquadra la facolta' dei comuni di «prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992». Alle forme innovative di servizio all'utenza possono accedere, dunque, soltanto i titolari di licenza per il servizio di taxi, che svolgano l'attivita' in forma individuale o che siano associati in cooperative di produzione e lavoro o in cooperative di servizi (art. 7, comma 1, lettera b, della legge n. 21 del 1992) o in consorzi tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge (art. 7, comma 1, lettera c, della legge n. 21 del 1992). 4.2.- La previsione della legge reg. Calabria n. 37 del 2023, nelle sue linee essenziali, ricalca la normativa statale e ne specifica le indicazioni, con esclusivo riguardo al servizio di taxi. Inequivocabile, in tal senso, e' il richiamo agli obblighi di servizio, che attengono al servizio di taxi e ne rappresentano il tratto distintivo rispetto al servizio di NCC, caratterizzato dal ruolo preponderante delle autonome pattuizioni dei contraenti. Ne' la disposizione regionale racchiude alcun riferimento al servizio di NCC che possa corroborare, dal punto di vista testuale, l'interpretazione delineata nel ricorso. 4.3.- Tale interpretazione non trova riscontro neppure sul versante sistematico. La legge reg. Calabria n. 37 del 2023 persegue l'obiettivo di dettare «norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)» (art. 1), e percio' dev'essere interpretata in armonia con la normativa statale, in mancanza di indici testuali di segno contrario. 4.4.- La disposizione impugnata, cosi' delimitata nell'oggetto e nelle finalita' che la ispirano, non incide, pertanto, sul servizio di NCC. Essa si colloca nell'alveo della competenza regionale residuale nella materia del trasporto pubblico locale (fra le molte, sentenza n. 56 del 2020), senza sconfinare nell'ambito riservato al legislatore statale e senza alterare il punto di equilibrio individuato dalla legge n. 21 del 1992 nell'esercizio della competenza definita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 5.- La premessa interpretativa che sorregge il ricorso non si rivela fondata neppure con riferimento al supposto divieto di svolgere i servizi innovativi nel settore di NCC. Il ricorrente prende le mosse dall'assunto che tali servizi siano preclusi a coloro che esercitano l'attivita' di NCC. Dalla disciplina espressa che il legislatore statale limita ai servizi innovativi nell'ambito del mercato dei taxi, si dovrebbe evincere, a contrario, che tali servizi siano vietati ai soggetti autorizzati a svolgere l'attivita' di NCC. Tale assunto, che rappresenta il fulcro dell'odierno giudizio, e' contraddetto da argomenti di carattere sia letterale sia sistematico. 6.- Si deve rilevare, anzitutto, che i divieti devono essere sanciti in termini espliciti, tanto piu' quando investono punti qualificanti dell'assetto normativo e limitano la liberta' garantita dall'art. 41 Cost. 6.1.- E' la stessa evoluzione diacronica della disciplina del servizio di NCC a confermare che il legislatore, allorche' ha introdotto limiti e divieti, li ha posti in maniera espressa. In maniera espressa stabiliscono vincoli e condizioni stringenti l'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, e l'art. 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12. 6.2.- La necessita' d'interpretare in senso restrittivo i divieti (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28565) e il perimetro delle sanzioni amministrative (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 19 maggio 2017, n. 12679) orienta anche la giurisprudenza di legittimita', che, in tema di servizio di NCC, afferma la necessita' di una previsione espressa dell'eventuale trattamento differenziato. 6.3.- Ne' si possono trarre indicazioni di segno contrario dall'art. 6 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, che interviene a regolare in modo organico lo svolgimento dei servizi innovativi nel settore dei taxi, senza vietarli, tuttavia, per l'attivita' di NCC. Per i taxi, l'esigenza di un'apposita disciplina trae origine dal nesso che intercorre tra le forme innovative, incentivate dal legislatore statale, e gli speculari obblighi di servizio, destinati a riverberarsi sulla modulazione delle tariffe e sul concreto atteggiarsi delle autorizzazioni necessarie. Inoltre, la ratio del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, e di un intervento puntuale del legislatore risiede nell'indifferibile necessita' di porre rimedio alle carenze e alle rigidita' del servizio dei taxi e di attuare il «principio comunitario di libera concorrenza» e quello «di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi», al fine di assicurare «la funzionalita' e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione» (art. 6, comma 1, del citato d.l. n. 223 del 2006, come convertito). La finalita' di attuare il «principio comunitario di libera concorrenza» in un peculiare settore, contraddistinto da una marcata connotazione pubblicistica e percio' bisognoso di regole dettagliate, non puo' comportare alcun sacrificio della liberta' dell'iniziativa economica privata in relazione all'attivita' di NCC, estranea all'ambito applicativo dell'intervento riformatore. 6.4.- Si deve escludere, infine, che la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea si rifletta nell'erogazione dei servizi innovativi, tanto da precluderla nell'attivita' di NCC. Lo speciale regime che il legislatore appresta per tale attivita', rivolta a un'utenza specifica e non indifferenziata, la sua vocazione locale e le prescrizioni stabilite dalla legge al fine precipuo di salvaguardarla non sono in antitesi con la fornitura di servizi innovativi. Il radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi e' smentito, peraltro, dal rilievo che lo stesso legislatore mostra di attribuire, in quest'ambito, all'innovazione, allorche' consente di effettuare la prenotazione, presso la sede o la rimessa, anche mediante l'impiego di strumenti tecnologici (art. 3, comma 1, della legge n. 21 del 1992, come novellato dal citato d.l. n. 135 del 2018, come convertito). 7.- Nella ricostruzione del sistema, si rivela decisivo lo stesso riparto delle competenze, invocato nell'atto d'impugnazione e legato indissolubilmente ai principi costituzionali che s'intersecano con la tutela della concorrenza. 8.- Il divieto, che la difesa dello Stato prospetta, non si potrebbe ricondurre a tale tutela, nella latitudine che essa presenta nel disegno costituzionale. La tutela della concorrenza, invero, non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese. Tale promozione, che giustifica l'incidenza della normativa statale sulle materie di competenza regionale, si realizza, in primo luogo, mediante l'eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale. Alla promozione della concorrenza cooperano anche le procedure concorsuali di garanzia, dirette ad assicurare la piu' ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (fra le molte, sentenza n. 56 del 2020, con riferimento al trasporto pubblico non di linea). Il carattere finalistico della tutela costituzionale della concorrenza impone a questa Corte di vagliare la conformita' della normativa statale allo scopo che la Costituzione prescrive come compito primario dello Stato nelle piu' disparate espressioni della vita economica. Tale obiettivo non rispecchia un'accezione meramente statica e conservativa, ma si estrinseca, in via prioritaria, nell'ampliamento dell'area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese (sentenza n. 430 del 2007). 9.- In questa prospettiva, la ricerca e l'impiego delle innovazioni rivestono un ruolo essenziale. Le innovazioni, che spaziano in ogni settore (i prodotti, i metodi di produzione, le strutture industriali, i mercati), rappresentano il cardine della liberta' d'iniziativa economica privata e dell'interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori. Un indistinto divieto di svolgere i servizi innovativi, che prescindesse quindi dalla necessaria valutazione di eventuali esternalita' negative, lederebbe il nucleo essenziale dell'iniziativa economica privata e del processo competitivo che su di essa si fonda. Tale vulnus sarebbe ancor piu' palese in un contesto caratterizzato da incessanti innovazioni tecnologiche, che sfruttano la rete e l'interconnessione fra diverse modalita' di trasporto, e dalla ricerca di nuove tipologie di fornitura del servizio, che non e' possibile predeterminare in astratto o vietare senza una ponderazione dei costi e dei benefici. 10.- Il divieto, addotto dal ricorrente a supporto delle censure, non solo confliggerebbe con la tutela della concorrenza, ma determinerebbe un grave sacrificio della liberta' d'iniziativa economica privata, senza attuare alcun punto di equilibrio tra il libero esercizio delle attivita' economiche e gli interessi pubblici coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato (sentenze n. 265 del 2016 e n. 30 del 2016). 10.1.- Nel settore del noleggio con conducente, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della previsione di aggravi gestionali e organizzativi sprovvisti di un'adeguata giustificazione e sproporzionati, come l'obbligo indefettibile di rientrare in rimessa prima d'intraprendere un nuovo trasporto (sentenza n. 56 del 2020). 10.2.- In consonanza con tali principi si e' espressa anche la giurisprudenza di legittimita', che, per i trattamenti differenziati tra il servizio di taxi e quello di NCC, ha posto l'accento sulla necessita' di una finalita' legittima e sull'osservanza dei canoni di adeguatezza e proporzionalita' (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 10 ottobre 2008, n. 24942). 10.3.- Anche la giurisprudenza amministrativa, chiamata a vagliare i limiti imposti in via esclusiva a chi eserciti l'attivita' di NCC, li ha considerati lesivi dei principi d'imparzialita' dell'attivita' amministrativa e di ragionevolezza, oltre che della liberta' d'iniziativa economica privata, quando alterino le regole di competizione fra le diverse tipologie di operatori dell'autotrasporto e implichino «una ingiustificata restrizione del principio di concorrenza» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 febbraio 2024, n. 1261). 10.4.- Indicazioni convergenti si desumono dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante l'applicazione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce la liberta' di stabilimento, ai rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC. Con riferimento al piu' esiguo numero di licenze che una normativa spagnola attribuiva a chi esercita il servizio di NCC (un trentesimo di quelle riservate ai taxi), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito la necessita' di esaminare in modo rigoroso le preminenti finalita' d'interesse generale che presiedono alla disciplina limitativa (gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico dell'agglomerato urbano e di protezione dell'ambiente). Le misure adottate, inoltre, devono essere adeguate e non devono travalicare quanto si dimostri indispensabile per conseguire gli obiettivi fissati dalla legge (Corte di giustizia UE, prima sezione, sentenza 8 giugno 2023, causa C-50/21, Prestige and Limousine, SL). La pronuncia citata ha posto in risalto il ruolo cruciale che i servizi di NCC sono deputati a svolgere, proprio in virtu' dell'impiego dell'innovazione tecnologica, per «contribuire a conseguire l'obiettivo di una mobilita' efficiente e inclusiva, grazie al loro livello di digitalizzazione e alla flessibilita' nella fornitura di servizi, come una piattaforma tecnologica accessibile ai non vedenti» (paragrafo 96). 11.- In definitiva, i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna finalita' di interesse generale che possa giustificare il divieto di erogare servizi innovativi. 12.- Un divieto generalizzato di fornire servizi innovativi mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale e configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la liberta' di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore. 12.1.- La domanda di mobilita' non di linea considera ormai in larga parte fungibili i servizi di taxi e di NCC, come hanno segnalato l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (Segnalazione del 15 ottobre 2019), l'Autorita' di regolazione dei trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al Governo del 21 maggio 2015 e del 10 marzo 2017), la Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta, taxi e veicoli a noleggio con conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01). In un contesto in cui l'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita' si avvale delle applicazioni su internet e notevoli sono, soprattutto nelle grandi citta', le difficolta' nel soddisfare in modo efficiente la domanda di trasporto locale non di linea, i consumatori si rivolgono in maniera indifferenziata alle due tipologie d'impresa, che tendono, percio', a confluire in un unico mercato. 12.2.- Il divieto di erogare servizi innovativi, disancorato dalle diversita' di regime dei due servizi pubblici non di linea, conculcherebbe la liberta' di scelta, risolvendosi in un pregiudizio per il consumatore, che rappresenta il punto di riferimento ineludibile di qualsiasi disciplina volta alla tutela della concorrenza. La possibilita' per le imprese di NCC di erogare servizi innovativi, riconosciuta anche alle imprese autorizzate al servizio di taxi, sia pure compatibilmente con gli obblighi di tariffa e di servizio pubblico che le caratterizzano, amplia la liberta' di scelta del consumatore e cosi' facendo accresce il grado di effettivita' della liberta' di circolazione (art. 16 Cost.), che e' la condizione per l'esercizio di altri diritti, concernenti le sfere piu' diverse, dal lavoro, allo studio, alla cultura, allo svago, al turismo. Ne', sul profilo del benessere del cittadino consumatore, sottoposto all'udienza al contraddittorio delle parti, sono stati indicati elementi circostanziati atti a giustificare il divieto di erogare i servizi innovativi. 13.- Anche da quest'angolazione, il divieto in esame non costituirebbe il punto di equilibrio tra i diversi interessi di rilievo costituzionale che, nella disciplina del trasporto pubblico non di linea, si confrontano. 14.- Alla luce del quadro sistematico cosi' ricostruito, la legislazione statale evocata dal ricorrente e quella regionale che ne condivide l'ambito applicativo devono essere interpretate nel senso che non impediscono ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC di erogare servizi innovativi, nell'osservanza degli obblighi sanciti dalla legge per la specifica attivita' svolta. 15.- Dai rilievi illustrati discende la non fondatezza della questione.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, recante «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA