N. 37 SENTENZA 7 febbraio - 7 marzo 2024

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari - Opinioni espresse dal  senatore
  Mario Michele Giarrusso per il quale e'  pendente  processo  penale
  presso  il  Tribunale  di  Catania  per  diffamazione  aggravata  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  adottata  dal   Senato   della
  Repubblica il 16 febbraio 2022 - Conflitto di attribuzione promosso
  dal Tribunale di Catania nei confronti del Senato della  Repubblica
  - Non spettanza del potere del Senato di deliberare che le condotte
  contestate  costituiscono  opinioni  espresse  da  un  membro   del
  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni    -   Conseguente
  annullamento della deliberazione di insindacabilita'  adottata  dal
  Senato, nella parte in cui si riferisce a tali condotte. 
- Deliberazione del Senato della  Repubblica  del  16  febbraio  2022
  (doc. IV-ter, n. 14). 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.11 del 13-3-2024 )

    	
			
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
16 febbraio 2022 (doc.  IV-quater,  n.  4),  promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Catania,  sezione  quarta  penale,   in   composizione
monocratica, con ricorso notificato il 14 settembre 2023,  depositato
in cancelleria il 16 settembre 2023, iscritto al n.  1  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2023  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2023, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione del Senato della  Repubblica,  fuori
termine; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato Ulisse Corea per il Senato della Repubblica; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 16 settembre 2023 (reg. confl. pot.
n. l del 2023), il Tribunale ordinario  di  Catania,  sezione  quarta
penale,  in  composizione  monocratica,  ha  promosso  conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione
del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4), con la quale  il  Senato
della Repubblica ha affermato  che  quanto  pubblicato  dal  senatore
Mario Michele Giarrusso nei post sulla  propria  pagina  Facebook  in
data  30  ottobre  2017  e  21  gennaio  2018  sia   stato   espresso
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari,   e,   pertanto,   sia
riconducibile alla garanzia di insindacabilita' di cui  all'art.  68,
primo comma, della Costituzione. 
    2.- Il ricorso e'  stato  promosso  nell'ambito  di  un  processo
penale nei confronti del senatore Giarrusso, querelato da D.  B.  per
rispondere del reato di diffamazione aggravata dall'impiego di  mezzo
di pubblicita', di cui all'art. 595, commi primo e terzo, del  codice
penale, in quanto il parlamentare: con un primo post pubblicato sulla
propria pagina Facebook il 30 ottobre 2017, dopo avere sostenuto  che
«[t]utti  hanno  parenti  lontani  impresentabili»,   aggiungeva   le
seguenti  espressioni:  «[p]ensate  che  una  nota  lingua   velenosa
catanese malgrado il cognome pseudo  rivoluzionario,  mi  dicono  sia
discendente di Madame De Pompadour», ossia «[u]na  finta  seguace  di
Robespierre  e  vera  stipendiata  da  Fratelli  d'Italia.  Al   solo
nominarla accadono disgrazie come ben puo' testimoniare un mio  amico
che gli va dietro a cui capita  davvero  di  tutto»;  nella  medesima
occasione, replicando ad un lettore del post, che vi aveva  letto  un
«attacco volgare a D.», il senatore Giarrusso  scriveva  le  seguenti
parole: «[a]ttento alla sfiga»; con il secondo post, pubblicato il 21
gennaio 2018, dopo avere  pubblicato  una  vignetta  raffigurante  la
querelante, il  parlamentare  ha  commentato  «Nel  frattempo  Madame
Pompadour continua a sbavare  bile»,  mentre,  in  relazione  ad  una
fotografia che ritrae la detta  D.  B.  con  una  terza  persona,  ha
chiosato: «[p]essima compagnia». 
    3.- Il Tribunale ricorrente prende atto della  deliberazione  del
16 febbraio 2022 con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo
la  proposta  della  Giunta  delle   elezioni   e   delle   immunita'
parlamentari, ha ritenuto che le dichiarazioni del senatore Giarrusso
fossero insindacabili, in  quanto  ha  in  esse  ravvisato  carattere
divulgativo di due atti tipici parlamentari  compiuti  in  precedenza
dal senatore: l'interrogazione orale del 22 luglio 2014, discussa  in
aula il 10 marzo 2016 (n. 3-01125), e l'interrogazione del 4 febbraio
2016 (n. 3-02557). 
    Il Tribunale di Catania riferisce che la Giunta delle elezioni  e
delle immunita' parlamentari  del  Senato,  al  fine  della  ritenuta
insindacabilita',   ha    rappresentato,    seppure    genericamente,
l'attivita'  del  senatore  Giarrusso  in  veste  di   membro   della
Commissione parlamentare antimafia,  della  Commissione  giustizia  e
della  stessa  Giunta,  indicando  piu'  specificamente,  quale  atto
tipico, valutabile al fine in esame, anche  la  presentazione  di  un
progetto di  legge  per  la  modifica  dell'art.  416-ter  cod.  pen.
(rubricato  «Scambio  elettorale   politico-mafioso»)   e   che,   in
conclusione,  a  parere  della  Giunta,  la  cui  proposta  e'  stata
approvata dall'aula, i post pubblicati sulla propria pagina  Facebook
dal parlamentare sarebbero da ricondurre all'attivita' che questi  ha
svolto   in   relazione   alla   incandidabilita'   dei    cosiddetti
"impresentabili". 
    4.- Ma, alla  luce  della  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
ricorrente contesta la valutazione cosi' fornita nella  deliberazione
del 16 febbraio 2022 dal Senato in ordine  all'attivita'  svolta  dal
senatore Giarrusso. 
    Il Tribunale rileva, anzitutto, che  con  l'interrogazione  orale
del 22  luglio  2014  il  parlamentare,  occupandosi  delle  elezioni
comunali ad Alcamo del 2012, aveva denunciato che il  sindaco  eletto
fosse stato appoggiato  da  un  «impresentabile»,  cioe'  da  persona
gravata da accuse tali da impedirne o comunque renderne  sconveniente
una candidatura ad uffici pubblici. Inoltre, in  tale  interrogazione
il senatore Giarrusso  aveva  deprecato  l'influenza  che  «esponenti
politici locali»  avrebbero  esercitato  per  ritardare  l'esito  dei
giudizi pendenti nei confronti del sindaco eletto. 
    5.- Il Tribunale esamina, quindi,  l'interrogazione  parlamentare
del 4 febbraio 2016, nella quale il senatore Giarrusso  ha  sostenuto
che l'allora neo eletta sindaca del Comune  di  Agira  sarebbe  stata
«politicamente vicina al piu' influente politico della  provincia  di
Enna», nella specie una persona estromessa dalle liste elettorali nel
2013 «in quanto definito "impresentabile"». 
    6.- Infine, il Tribunale di Catania  valuta  l'intervento  svolto
dal senatore Giarrusso in Commissione  parlamentare  antimafia  nella
seduta del 13 giugno 2017 (doc. n. 210) nel quale ha denunciato:  che
«un pregiudicato per mafia» «svolge  campagna  elettorale»;  che  «il
candidato arrivato secondo alle elezioni di Palermo  e'  un  indagato
per voto di scambio»; che «il candidato piu' votato a Trapani e'  una
persona appena arrestata dalla magistratura»; che «uno degli sfidanti
era  un  soggetto  che  la  procura  ha  indicato  come   socialmente
pericoloso»; e che ad Avola vi sarebbe stata un'indicazione mafiosa a
favore di un candidato al consiglio comunale. 
    7.- Esaminati i  suddetti  contenuti,  il  Tribunale  di  Catania
esclude  che  i  post  oggetto   della   imputazione   penale   siano
riproduttivi di atti parlamentati tipici, dato che la persona  offesa
non  vi  viene  «mai  neppure  menzionata»  ed   esclude   che   essi
rappresentino opinioni, trattandosi, invece, di  «giudizi  di  valore
aventi ad oggetto la persona» di D. B.; conseguentemente ritiene  che
la  deliberazione   di   insindacabilita'   abbia   «illegittimamente
sottratto all'autorita' giudiziaria il potere di decidere  in  ordine
al reato contestato» e debba, percio',  essere  annullata  da  questa
Corte. 
    8.- Il ricorso per conflitto di attribuzione e' stato  dichiarato
ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 175 del 2023. 
    9.- Il Senato della Repubblica ha depositato atto di costituzione
in data 6 febbraio 2024, oltre  il  termine  previsto  dall'art.  26,
comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe (reg. confl. pot. n. 1 del  2023),
il  Tribunale  ordinario  di  Catania,  sezione  quarta  penale,   in
composizione monocratica, ha promosso conflitto di  attribuzione  tra
poteri dello Stato nei  confronti  del  Senato  della  Repubblica  in
riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc.  IV-quater,
n. 4), con cui il Senato della Repubblica  ha  affermato  che  quanto
pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso sulla propria  pagina
Facebook, in data 30 ottobre  2017  e  21  gennaio  2018,  sia  stato
espresso nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, sia
riconducibile alla garanzia di insindacabilita' di cui  all'art.  68,
primo comma, Cost. 
    2.- In particolare, il Tribunale rappresenta di  dover  procedere
in ordine al reato di diffamazione aggravata dall'impiego di mezzo di
pubblicita', di cui all'art. 595, commi primo e terzo, cod.  pen.,  a
seguito di querela presentata da D. B. cui  erano  rivolte  le  frasi
insultanti del senatore Giarrusso contenute nei predetti post. 
    3.- Il Tribunale ricorrente prende atto della  deliberazione  del
16 febbraio 2022 con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo
la  proposta  della  Giunta  delle   elezioni   e   delle   immunita'
parlamentari, ha ritenuto che  le  dichiarazioni  contestate  fossero
insindacabili, ma, alla luce della giurisprudenza  di  questa  Corte,
ritiene che, al contrario, esse non siano  meramente  divulgative  di
alcun atto assunto  nell'esercizio  della  funzione  parlamentare  e,
pertanto, ritiene che  la  deliberazione  di  insindacabilita'  abbia
«illegittimamente sottratto all'autorita' giudiziaria  il  potere  di
decidere in ordine  al  reato  contestato»  e  debba  percio'  essere
annullata da questa Corte. 
    4.- In via preliminare, deve essere  ribadita  l'inammissibilita'
della costituzione in giudizio del Senato della  Repubblica,  perche'
tardiva, in quanto l'atto di costituzione e' stato depositato in data
6 febbraio 2024, anziche' entro il 4 ottobre 2023, e quindi oltre  il
termine previsto dall'art. 26, comma 4, delle Norme integrative. 
    4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte la  natura  perentoria
del  termine  per  la  costituzione  delle  parti  nel  giudizio   di
legittimita' costituzionale in via incidentale era stata  piu'  volte
affermata anche prima dell'espressa previsione in tal senso contenuta
nell'art. 3 delle vigenti Norme integrative (ex plurimis, sentenze n.
222 del 2018, n. 75 del 2012, n. 257 del 2007, n. 190 e  n.  108  del
2006; ordinanze n. 63 del 2003, n. 430 del 2002, n. 394 del 2001). 
    Analoga natura perentoria deve essere riconosciuta ai termini  di
costituzione nel giudizio per conflitto di  attribuzione.  Sul  piano
testuale, tale soluzione va rinvenuta nel rinvio dell'art.  31  delle
Norme integrative al menzionato art. 3 e nel raccordo tra il comma  4
dell'art. 26 delle Norme integrative  vigenti  e  il  comma  3  dello
stesso articolo, che espressamente definisce  perentorio  il  termine
per il deposito del ricorso dopo la sua notificazione. 
    4.2.- Del resto,  il  conflitto  e'  configurato  in  termini  di
giudizio  tra  parti  contrapposte  e  il  carattere  perentorio   e'
connaturato  al   sistema   di   giustizia   costituzionale   poiche'
preordinato ad assicurare il principio di  parita'  delle  parti,  in
funzione del rispetto del contraddittorio, e  l'ordinato  svolgimento
del giudizio stesso, tale da garantire tempi certi di definizione  e,
pertanto,  la  parte  resistente  non  puo'  partecipare  all'udienza
pubblica per controdedurre oralmente e rassegnare le sue conclusioni. 
    4.3.- Ne' puo' farsi ricorso - come richiesto  dal  Senato  della
Repubblica -  alla  riammissione  in  termini  per  errore  scusabile
prevista  dall'art.  37  dell'Allegato   1   (codice   del   processo
amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), in quanto applicabile al processo costituzionale (da
ultimo, sentenza n. 227 del  2023  e  ordinanza  dibattimentale  alla
stessa allegata), in forza del rinvio di cui all'art. 22 della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale). Tale  istituto  infatti  e'  di  stretta
interpretazione e  ha  carattere  eccezionale  (Consiglio  di  Stato,
sezione settima, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1410), sicche' potrebbe
essere utilizzato anche nei giudizi di fronte a questa Corte solo  in
casi  di  oggettiva,  univoca,  evidente  e  assoluta  impossibilita'
(ovvero per ragioni assolutamente non ascrivibili a condotte omissive
delle parti, ma semmai dovute a profili di forza  maggiore),  la  cui
prova della ricorrenza incombe naturalmente su chi intende valersene.
Nel caso di specie, tale ricorrenza non e' stata,  peraltro,  neppure
allegata. 
    5.- Sempre in via preliminare, deve essere confermata,  ai  sensi
dell'art. 37  della  legge  n.  87  del  1953,  l'ammissibilita'  del
conflitto, gia' dichiarata da  questa  Corte,  in  sede  di  prima  e
sommaria delibazione, nell'ordinanza n. 175  del  2023,  con  cui  e'
stata  accertata  la  sussistenza  dei  suoi  elementi  oggettivi   e
soggettivi. 
    5.1.- Invero, come affermato nella predetta ordinanza,  sotto  il
profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta  la  legittimazione
attiva  del  Tribunale  di  Catania   a   promuovere   conflitto   di
attribuzione   tra   poteri   dello   Stato,   in    quanto    organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a  dichiarare  definitivamente,  nell'esercizio
delle funzioni attribuitegli, la volonta' del potere  cui  appartiene
(ex plurimis, ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n.  148  del
2020). 
    5.2.-  Parimenti,  deve  essere  riconosciuta  la  legittimazione
passiva del Senato della  Repubblica  a  essere  parte  del  presente
conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la
propria volonta'  in  ordine  all'applicazione  dell'art.  68,  primo
comma, Cost. (ex plurimis, ordinanze n. 34 del 2023, n. 148 del  2020
e n. 69 del 2020). 
    5.3.- In relazione al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la
lesione  della  propria  sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente
garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto  illegittimo,  per
insussistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere  spettante  al
Senato  della  Repubblica  di  dichiarare  l'insindacabilita'   delle
opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, Cost. e, dunque, esiste la materia  di  un
conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa  Corte
(ex plurimis, ancora ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del  2022  e  n.
148 del 2020). 
    6.- Nel merito il ricorso per conflitto e' fondato. 
    6.1.- L'art. 68, primo comma, Cost. stabilisce  che  «[i]  membri
del  Parlamento  non  possono  essere  chiamati  a  rispondere  delle
opinioni  espresse  e  dei  voti  dati  nell'esercizio   delle   loro
funzioni». 
    6.2.- Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di
dichiarazioni  del  parlamentare   rese   extra   moenia,   «per   la
configurabilita' del nesso funzionale e' necessario  il  concorso  di
due requisiti: a) un  legame  di  ordine  temporale  fra  l'attivita'
parlamentare e l'attivita' esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n.  305
del 2013, tra le ultime), tale  che  questa  venga  ad  assumere  una
finalita' divulgativa della prima; b) una sostanziale  corrispondenza
di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
e gli atti esterni, al di la' delle formule letterali usate (sentenza
n.  333  del  2011),  non  essendo  sufficiente   ne'   un   semplice
collegamento tematico o una  corrispondenza  contenutistica  parziale
(sentenza n. 334 del 2011), ne' un mero "contesto politico" entro cui
le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi (sentenza n. 205 del
2012),  ne',  infine,  il   riferimento   alla   generica   attivita'
parlamentare  o  l'inerenza  a  temi  di  rilievo  generale,   seppur
dibattuti in Parlamento (sentenza n. 98 del 2011)» (in questo  senso,
sentenza n. 144 del 2015). 
    In  altri  termini,  come  ribadito   da   questa   Corte   anche
recentemente, «per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni
rese extra moenia da  un  parlamentare  e  l'espletamento  delle  sue
funzioni   -    al    quale    e'    subordinata    la    prerogativa
dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  Cost.  -  e'
necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione
dell'esercizio di attivita' parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11  del
2000; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 59 del 2018 e n.  144  del
2015), vale a dire  che  assumano  carattere  divulgativo  di  quanto
riconducibile a quest'ultima (sentenze n. 265 del 2014,  n.  221  del
2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008)» (sentenza n.
241 del 2022). 
    7.- Nella specie difetta del tutto il  nesso  funzionale  tra  le
dichiarazioni contenute nei post per i quali si procede per il  reato
di diffamazione aggravata  a  carico  del  senatore  Giarrusso  e  le
opinioni espresse da quest'ultimo negli  atti  parlamentari  indicati
nella deliberazione del 16 febbraio 2022,  con  la  quale  il  Senato
della Repubblica ha ritenuto le suddette dichiarazioni insindacabili. 
    Infatti,  attraverso  i  post  pubblicati  sulla  propria  pagina
Facebook,  il  senatore  Giarrusso  ha  formulato  osservazioni   nei
confronti di D. B., che non e' mai menzionata negli atti parlamentari
esaminati dalla Giunta delle elezioni e delle immunita'  parlamentari
e  indicati  nella  deliberazione  del  Senato   a   supporto   della
motivazione della insindacabilita'. 
    7.1.- Il difetto di nesso funzionale e'  evidente  esaminando  il
contenuto dei suddetti atti parlamentari; quanto al primo, l'atto  di
sindacato ispettivo del 22 luglio 2014 discusso in aula il  10  marzo
2016, esso riguarda, infatti,  le  elezioni  amministrative  comunali
nella Citta' siciliana di Alcamo (Trapani), vinte al ballottaggio  da
un candidato supportato da un ex senatore  alcamese  considerato  dal
Partito Democratico «impresentabile» alle scorse elezioni  politiche,
in quanto gravato da accuse tali da  impedirne  o  comunque  renderne
sconveniente  una  candidatura  ad  uffici  pubblici.   Il   senatore
Giarrusso in tale  interrogazione  aveva  deprecato  l'influenza  che
«esponenti  politici  locali»  avrebbero  esercitato  per   ritardare
l'esito dei giudizi pendenti e, in particolare,  il  controllo  delle
schede  elettorali  che  il  Prefetto  di  Trapani   avrebbe   dovuto
effettuare tempestivamente al fine di  dissipare  ogni  dubbio  sugli
effettivi esiti delle elezioni. 
    7.2.- Dall'esame del contenuto di tale interrogazione  orale  non
emerge alcun riferimento a D.  B.  e  analoga  conclusione  vale  con
riferimento all'interrogazione parlamentare del 4 febbraio 2016,  con
la quale il senatore Giarrusso denunciava  la  presenza  nelle  liste
elettorali per le consultazioni amministrative del  2015  di  persone
ritenute  impresentabili,  stante  la  loro  frequentazione  di  boss
mafiosi, senza nessun riferimento, nemmeno indiretto, alla querelante
D. B. 
    7.3.-  Per  quanto  concerne,  infine,  l'intervento  svolto  dal
senatore Giarrusso in Commissione parlamentare antimafia nella seduta
del 13 giugno 2017 (doc. n.  210),  in  esso  il  parlamentare  aveva
denunciato infiltrazioni mafiose  in  occasione  delle  consultazioni
elettorali per il rinnovo degli enti locali,  anche  in  questo  caso
senza alcun riferimento alla persona di D. B. 
    7.4.- Il nesso funzionale tra le espressioni rivolte a  D.  B.  e
l'attivita'  parlamentare  svolta  dal  senatore  Giarrusso  non   si
rinviene neppure rispetto a quanto compiuto da quest'ultimo in  veste
di membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione
giustizia e della stessa Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunita'
parlamentari  del  Senato  e,  in  particolare,  in  relazione   alla
presentazione da parte dello stesso senatore di un progetto di  legge
per la modifica  dell'art.  416-ter  cod.  pen.  (rubricato  «Scambio
elettorale politico-mafioso»). 
    Invero, la suddetta attivita' e gli  atti  parlamentari  indicati
nella deliberazione del Senato della Repubblica sarebbero  accomunati
dall'avere ad oggetto il tema delle infiltrazioni mafiose negli  enti
locali, ma dall'analisi delle espressioni rivolte a D. B. non  emerge
alcun riferimento alla tematica antimafia. 
    8.- In  conclusione,  le  dichiarazioni  del  senatore  Giarrusso
riferibili all'imputazione di cui all'art. 595, commi primo e  terzo,
cod. pen. a seguito di querela presentata da D. B. non  costituiscono
opinioni  espresse  nell'esercizio  della  funzione  parlamentare  e,
pertanto, non spettava al Senato deliberare la loro insindacabilita'. 
    Per l'effetto, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87 del  1953,
va annullata la deliberazione del Senato del 16  febbraio  2022,  con
riguardo agli addebiti di cui all'art. 595, commi primo e terzo, cod.
pen. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  che  non  spettava  al  Senato   della   Repubblica
deliberare che le  condotte  contestate  al  senatore  Mario  Michele
Giarrusso ai sensi dell'art. 595, commi primo  e  terzo,  del  codice
penale a seguito di querela presentata da D. B., per le  quali  pende
procedimento  penale  dinanzi  al  Tribunale  ordinario  di  Catania,
sezione quarta penale,  in  composizione  monocratica,  costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    2) annulla, per l'effetto, la deliberazione  di  insindacabilita'
adottata dal Senato della Repubblica nella  seduta  del  16  febbraio
2022 (doc. IV-quater, n. 4), nella parte in  cui  si  riferisce  alle
condotte  del  senatore  Mario  Michele  Giarrusso   contestate   dal
Tribunale ordinario di Catania ai sensi dell'art. 595, commi primo  e
terzo, cod. pen. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      ordinanza letta all'udienza del 7 febbraio 2024 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti gli atti relativi al conflitto di attribuzione in oggetto; 
    vista l'ordinanza di questa Corte n.  175  del  21  giugno  2023,
depositata in cancelleria il successivo 27  luglio  e  notificata  al
Senato della  Repubblica  il  14  settembre  2023  con  la  quale  il
conflitto e' stato dichiarato ammissibile. 
    Ritenuto che il Senato della Repubblica  ha  depositato  atto  di
costituzione in data 6 febbraio 2024; 
    rilevato che  la  predetta  costituzione  e'  avvenuta  oltre  il
termine previsto dall'art. 26, comma 4, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale; 
    considerato che tale termine ha  carattere  perentorio  anche  al
fine di garantire l'effettivita' del contradditorio; 
    considerato che nella specie non sussistono le condizioni per  la
remissione in termini; 
    considerato che, pertanto, la costituzione in giudizio del Senato
della Repubblica deve essere dichiarata non  ammissibile,  in  quanto
tardiva. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non ammissibile la costituzione in giudizio  del  Senato
della Repubblica. 
 
                    F.to: Augusto Antonio Barbera