N. 50 SENTENZA 21 febbraio - 28 marzo 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Salute (Tutela della) - Norme della Provincia autonoma di  Bolzano  -
  Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e  per
  la ripresa delle attivita' - Obbligo, per i titolari  e  i  gestori
  dei servizi di ristorazione e di  somministrazione  di  alimenti  e
  bevande, di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione
  verde (c.d. green  pass)  prevista  dalla  legislazione  statale  -
  Sanzioni in caso di  inosservanza  -  Violazione  della  competenza
  esclusiva  statale  in  materia  di  profilassi  internazionale   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4, art.
  1, commi 36 e 37. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera q). 
(GU n.14 del 3-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela  NAVARRETTA,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,  Marco  D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Provincia autonoma  di  Bolzano  8  maggio  2020,  n.  4  (Misure  di
contenimento della diffusione del  virus  SARS-COV-2  nella  fase  di
ripresa  delle  attivita'),  promosso  dal  Tribunale  ordinario   di
Bolzano, seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra M.  B.
e la Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del 12 maggio  2023,
iscritta al n. 124 del registro ordinanze  2023  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2023. 
    Visti gli atti  di  costituzione  di  M.  B.  e  della  Provincia
autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    uditi gli avvocati Alessandro Fusillo per M. B. e Lukas  Plancker
per la Provincia autonoma di Bolzano; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 maggio 2023,  iscritta  al  n.  124  del
registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di  Bolzano,  seconda
sezione civile, ha sollevato, in riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera q),  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale della legge della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  8
maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del  virus
SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivita'). 
    1.1.- Espone il rimettente che: 
    - esso e' stato adito, con due separati ricorsi, da M. B.,  nella
sua qualita' di socio accomandatario e  legale  rappresentante  della
societa' «Pizzeria B. S.a.s. di B.  D.  &  Co.»,  e  da  quest'ultima
societa', per l'annullamento delle  ordinanze  17  gennaio  2022,  n.
69/SG/2022-001 e n. 69/SG/2022-002, con cui la Provincia autonoma  di
Bolzano, da un lato, ha ingiunto loro il pagamento, in solido,  della
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 (oltre euro  12,00,
a titolo di spese) e, dall'altro,  ha  disposto  la  sospensione  per
dieci giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore (dal 19 al 28
gennaio 2022); 
    - le impugnate ordinanze-ingiunzione sono state emesse a  seguito
del verbale di accertamento della compagnia della Guardia di  finanza
di Merano 26 novembre 2021, n. 000044, con  cui  i  militari  avevano
contestato a M. B. di non avere richiesto ai clienti  di  esibire  il
cosiddetto  green  pass,  necessario  per  il   consumo   al   tavolo
all'interno del locale; 
    - le sanzioni sono state comminate per violazione degli artt. 3 e
4 del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, della  legge  prov.
Bolzano n. 4 del 2020, nonche' dell'ordinanza contingibile e  urgente
del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2021, n.
28  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la   prevenzione   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
    - in entrambi i procedimenti gli opponenti  hanno  contestato  la
legittimita' delle ordinanze-ingiunzione  impugnate  sulla  base  dei
seguenti motivi: a) nullita' per  mancata  audizione  di  M.  B.,  in
violazione dell'art.  7  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura  per  l'applicazione
delle sanzioni amministrative), e per omessa traduzione  del  verbale
di contestazione in lingua  tedesca;  b)  difetto  di  legittimazione
attiva della Provincia autonoma, «per  competenza  del  Commissariato
del Governo di Bolzano in relazione alla comminazione di sanzioni  in
materia di violazione delle disposizioni nazionali a contrasto  della
diffusione della pandemia Covid-19»;  c)  difetto  di  legittimazione
passiva  di  M.  B.,  in  relazione   «alla   comminata   sospensione
dell'attivita' in quanto non  titolare  della  stessa»;  d)  nullita'
delle  ordinanze-ingiunzione  «per  minaccia  della  sanzione»  della
revoca della licenza, non prevista dalla legge statale;  e)  «difetto
di nomina» di M.  B.  da  parte  del  Ministero  della  salute  quale
responsabile  della  trattazione  di  dati  sensibili  ai  fini   del
controllo dei green pass; f) «prevalenza delle norme  europee  e  del
diritto internazionale» sulle  disposizioni  statali  in  materia  di
obbligo  vaccinale  e   certificazione   verde;   g)   illegittimita'
costituzionale «della  declaratoria  dello  stato  di  emergenza  del
Consiglio dei Ministri disposto con  provvedimento»  del  31  gennaio
2020, per contrasto con gli artt. 78 e 95  Cost.;  h)  illegittimita'
costituzionale «della certificazione verde», per contrasto con l'art.
13 Cost.; i) illegittimita' della sanzione perche' avente ad  oggetto
un comportamento commesso in stato di necessita' e dunque scriminato,
ai sensi dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 698  (Modifiche
al  sistema  penale);  l)  insussistenza  della  reiterazione   delle
violazioni «che possano giustificare la sospensione  dell'attivita'»;
m) assenza dei presupposti per l'applicazione  della  sanzione  della
sospensione dell'attivita' per dieci giorni,  ai  sensi  degli  artt.
9-bis e 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52  (Misure  urgenti
per la graduale ripresa delle  attivita'  economiche  e  sociali  nel
rispetto   delle   esigenze   di   contenimento   della    diffusione
dell'epidemia da  COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 giugno 2021, n. 87; 
    - costituitasi in entrambi i giudizi, la  Provincia  autonoma  di
Bolzano ha contestato «in fatto e in diritto le  numerose  eccezioni»
sollevate dagli opponenti; i procedimenti sono stati riuniti  e  alle
parti e' stato concesso un termine per prendere posizione  in  ordine
alla sollevata questione «di possibile illegittimita' costituzionale»
della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020. 
    1.2.- Cio' premesso in punto di fatto, il  Tribunale  di  Bolzano
ritiene che "si ponga" la questione  di  legittimita'  costituzionale
della  citata  legge  provinciale,  in  quanto  la  materia   oggetto
dell'intervento  legislativo  provinciale  «ricade  nella  competenza
legislativa  esclusiva  dello   Stato   a   titolo   di   "profilassi
internazionale" [...], che e'  comprensiva  di  ogni  misura  atta  a
contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla». 
    La legge provinciale in esame costituirebbe «la cornice normativa
in forza  della  quale»  e'  stata  emessa  la  menzionata  ordinanza
contingibile e urgente n. 28 del  2021,  che,  al  punto  7  (sezione
ristorazione e alberghi), dispone quanto segue: «le  attivita'  della
ristorazione  di  cui  al  capo  II.D  dell'allegato  A  della  legge
provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi  esercizio  sono
consentite con  consumazione  seduti  al  tavolo,  o  al  banco,  nel
rispetto delle misure  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  A  della
suddetta legge provinciale. La consumazione al tavolo  al  chiuso  e'
ammessa solo previa presentazione della certificazione verde  di  cui
al punto 33». 
    Quest'ultimo - prosegue il Tribunale di Bolzano - prevede che «ai
fini della presente ordinanza per  certificazione  verde  si  intende
quella emessa ai sensi del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, e del DPCM del 17  giugno
2021, comprovanti una delle seguenti  fattispecie:  a)  lo  stato  di
avvenuta  vaccinazione  contro  il  SARS-CoV-2;  b)   la   guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2; c) l'effettuazione di un  test  per  la
rilevazione del SARS-CoV-2 con  esito  negativo.  L'esibizione  delle
predette certificazioni e' richiesta dagli esercenti le attivita' per
cui esse sono previste». 
    In punto di rilevanza, dunque, secondo il rimettente,  «la  norma
in questa sede censurata risulta la base giuridica su cui si fondano»
le due ordinanze impugnate: in particolare, le sanzioni  poggerebbero
«in via principale sulle disposizioni» della legge prov. Bolzano n. 4
del 2020 (e sull'ordinanza contingibile e urgente n.  28  del  2021),
«con mero richiamo alla normativa statale in relazione alle  sanzioni
pecuniarie»  di  cui  all'art.  4  del  d.l.  n  19  del  2020,  come
convertito. 
    «Nello specifico» - prosegue il rimettente - ai  sensi  dell'art.
1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020,  «[i]l  mancato
rispetto delle misure  di  cui  alla  presente  legge  e'  sanzionato
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19», che disciplinerebbe le sanzioni pecuniarie,  mentre  la
sanzione  accessoria   della   sospensione   dell'attivita'   sarebbe
disciplinata dal successivo comma 37 del medesimo art. 1,  oltre  che
dal decreto del Presidente della  Provincia  3  agosto  2020,  n.  25
(Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni  amministrative
accessorie Covid-19). 
    L'eventuale «declaratoria  di  incostituzionalita'  della  norma»
determinerebbe, quindi,  l'immediata  caducazione  dei  provvedimenti
sanzionatori impugnati, «risultando gli stessi per l'effetto privi di
base normativa e dunque in violazione del principio di legalita'»  di
cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, «con conseguente  diritto
degli opponenti a ripetere le somme eventualmente gia' corrisposte  e
ad agire al fine di proporre una domanda di  risarcimento  del  danno
derivante dall'illegittima sospensione dell'attivita' disposta». 
    1.3.- La questione di legittimita'  costituzionale,  inoltre,  si
appaleserebbe «come fondata», alla luce di quanto affermato da questa
Corte con la sentenza n. 37  del  2021,  secondo  cui,  a  fronte  di
«malattie altamente contagiose in  grado  di  diffondersi  a  livello
globale, "ragioni logiche, prima che giuridiche" (sentenza n.  5  del
2018) radicano  nell'ordinamento  costituzionale  l'esigenza  di  una
disciplina unitaria, di  carattere  nazionale,  idonea  a  preservare
l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del  fondamentale  diritto
alla  salute  e  a  tutelare  contemporaneamente  l'interesse   della
collettivita' (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del
2002)»; e tale conclusione puo' «concernere non soltanto le misure di
quarantena  e  le  ulteriori  restrizioni  imposte   alle   attivita'
quotidiane,  in  quanto  potenzialmente  fonti  di   diffusione   del
contagio, ma anche l'approccio terapeutico; i criteri e le  modalita'
di rilevamento del contagio  tra  la  popolazione;  le  modalita'  di
raccolta e di elaborazione dei dati; l'approvvigionamento di  farmaci
e vaccini, nonche' i piani per la somministrazione di questi  ultimi,
e cosi' via». 
    Aggiunge il giudice a quo che questa Corte  si  e'  espressa  nel
medesimo senso con la successiva sentenza n. 164 del 2022,  decidendo
il conflitto di  attribuzione  tra  enti  sollevato  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano in relazione ad alcuni atti del  Garante  per  la
protezione dei dati  personali  riguardanti  i  trattamenti  previsti
dalla medesima Provincia proprio in tema di certificazione verde  per
COVID-19. 
    In tale pronuncia - prosegue il rimettente - si e' affermato  che
la menzionata certificazione verde ha «la finalita'  di  limitare  la
diffusione del contagio, consentendo  l'interazione  tra  persone  in
luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in  quanto
vaccinate, guarite, o testate con  esito  negativo  al  COVID-19,  si
offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilita'»;
e che  la  disciplina  del  green  pass  e'  estranea  all'ambito  di
competenze poste dalla Provincia autonoma di Bolzano  alla  base  del
conflitto, essendosi gia' chiarito, con la sentenza n. 37  del  2021,
che va ricondotta alla competenza legislativa  esclusiva  statale  in
tema di profilassi internazionale «ogni misura atta a contrastare una
pandemia sanitaria in corso, ovvero a  prevenirla»,  poiche'  non  vi
puo' essere «alcuno spazio di  adattamento  della  normativa  statale
alla realta' regionale, che non sia stato  preventivamente  stabilito
dalla legislazione statale». 
    Osserva poi il Tribunale di Bolzano che, ai sensi dell'art. 3 del
d.l. n. 19 del 2020, come convertito,  le  regioni,  in  relazione  a
specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,
potevano introdurre misure ulteriormente restrittive  tra  quelle  di
cui all'art. 1, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  esclusivamente
nell'ambito delle attivita' di loro  competenza  «e  senza  incisione
delle attivita' produttive e di quelle di  rilevanza  strategica  per
l'economia  nazionale»;  cio',  tuttavia,  unicamente   «nelle   more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a  tale
momento». 
    Secondo il  rimettente,  dunque,  all'epoca  della  promulgazione
della legge provinciale n.  4  del  2020,  il  potere  legislativo  e
regolamentare «residuale previsto in capo alle  Regioni»  dal  citato
art. 3 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, doveva  considerarsi
«esaurito», stante l'avvenuta adozione  dei  d.P.C.m.  sopra  citati,
«sicche' non  vi  era  spazio  per  un  intervento»  della  Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Infine e «per mera completezza», nemmeno potrebbe affermarsi  che
la «norma» provinciale si sia limitata a  riproporre  pedissequamente
quella statale, poiche', in relazione alla disciplina della  sanzione
accessoria,  la  prima  recherebbe  «una  diversa  cornice  edittale»
rispetto alla seconda: infatti, mentre l'art. 4, comma 2, del d.l. n.
19 del 2020, come convertito,  prevede  la  sanzione  della  chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da cinque a trenta giorni, l'art.  1,
comma 37, della  legge  prov.  Bolzano  n.  4  del  2020  dispone  la
sospensione dell'attivita' per dieci giorni. 
    Di qui, dunque, l'impossibilita' di operare  una  interpretazione
conforme a Costituzione. 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non  fondatezza  della
questione. 
    2.1.- Secondo la Provincia autonoma, essa sarebbe  inammissibile,
in primo luogo, perche',  avendo  ad  oggetto  l'intera  legge  prov.
Bolzano n.  4  del  2020,  introdurrebbe  «un  giudizio  generale  di
legittimita' costituzionale in  via  principale  [...]  peraltro  mai
promosso dallo Stato». 
    In tal modo, il rimettente proporrebbe, «di  sua  iniziativa,  un
giudizio vertente su di un conflitto di attribuzione tra poteri,  che
puo' essere proposto solo dallo Stato o dalle Regioni [...],  ma  non
[...] certamente [...]  in  modo  del  tutto  generico  ed  in  forma
quantomeno dubitativa da un'autorita' giurisdizionale». 
    Inoltre, il giudizio in  via  incidentale  sarebbe  sottoposto  a
regole diverse da quelle proprie del conflitto di attribuzione, e tra
queste vi sarebbe quella per cui «[v]i deve essere [...] un'identita'
tra l'istanza di parte e l'ordinanza di rimessione del Giudice; cioe'
il Giudice deve rimettere alla Corte la stessa questione che e' stata
sollevata dalla parte mediante apposita istanza». 
    Nel caso di specie, le parti opponenti  nel  giudizio  a  quo  si
sarebbero  limitate  a  contestare   genericamente   l'illegittimita'
costituzionale «della  declaratoria  dello  stato  di  emergenza  del
Consiglio dei ministri disposto  con  provvedimento  del  31  gennaio
2020», per contrasto con gli artt. 78  e  95  Cost.,  nonche'  «della
certificazione verde», per contrasto con l'art. 13 Cost. 
    2.2.- La questione, poi, sarebbe  inammissibile  per  difetto  di
motivazione   sulla   non   manifesta   infondatezza,   poiche'    le
argomentazioni del rimettente non raggiungerebbero la  soglia  minima
di chiarezza e completezza necessaria per  consentirne  lo  scrutinio
nel merito. 
    2.3.- Ancora, la questione sarebbe inammissibile  per  incompleta
ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 
    Piu'  specificamente,  la  motivazione  sarebbe  carente  poiche'
«disconosce la vera fonte  normativa  dell'ordinanza  contingibile  e
urgente n. 28 del 30 luglio  2021»  del  Presidente  della  Provincia
autonoma di Bolzano, «tacciata di  presunta  incostituzionalita',  la
quale non e' di certo la censurata legge provinciale», ma  l'art  52,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige),
«clamorosamente» ignorato dal rimettente e secondo cui il  Presidente
della Provincia «[a]dotta i provvedimenti contingibili ed urgenti  in
materia di  sicurezza  e  di  igiene  pubblica  nell'interesse  delle
popolazioni di due o piu' comuni». 
    Ancora, la facolta' dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome  di  introdurre  restrizioni   alla   disciplina   nazionale
emergenziale sarebbe espressamente prevista anche dall'art. 1,  comma
16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  14  luglio   2020,   n.   74,   e,
successivamente, dall'art. 1, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125,  recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la
proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, per il  differimento  di  consultazioni  elettorali  per
l'anno 2020 e per la continuita' operativa  del  sistema  di  allerta
COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739  del  3
giugno  2020,  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riscossione
esattoriale», convertito, con modificazioni, nella legge 27  novembre
2020, n. 159, secondo cui, ove  la  situazione  epidemiologica  muti,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri,  le  regioni  potrebbero  introdurre  misure  ulteriormente
restrittive. 
    Andrebbe poi ricordato,  al  riguardo,  che,  «nell'ambito  della
materia degli "esercizi pubblici"», l'art. 20, comma 1, dello statuto
speciale attribuisce  al  Presidente  della  Provincia  i  poteri  di
pubblica sicurezza, aggiungendo, inoltre, che, ai fini dell'esercizio
di tali attribuzioni, lo stesso si avvale  degli  organi  di  polizia
statale ovvero della polizia locale, urbana e rurale. 
    Andrebbe infine rammentato, «per dovere  di  cronaca»,  che,  con
decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, il  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano  e'  stato  nominato  «soggett[o]
attuator[e]» ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del
medesimo Capo dipartimento 3 febbraio 2020, n. 630 (Primi  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili), «esercitando in virtu' di tale incarico
funzioni tipiche di organo del governo centrale». 
    Il rimettente avrebbe «ignorato totalmente  tale  imprescindibile
cornice  normativa,  entro  la  quale  doveva  essere  collocata   la
controversia, che ha dato origine  all'emanazione  dell'ordinanza  di
rimessione». 
    2.4.- In relazione allo specifico punto  delle  sanzioni  per  la
violazione delle disposizioni emergenziali  pandemiche,  poi,  quelle
statali sarebbero previste dall'art. 4 del d.l. n. 19 del 2020,  come
convertito, mentre la legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e il  decreto
del Presidente  della  Provincia  n.  25  del  2020,  quale  «pendant
normativo a livello provinciale», si sarebbero limitate  a  precisare
la «disciplina applicativa delle suddette sanzioni, senza innovare  o
riformare l'impianto  normativo  della  legislazione  statale,  senza
introdurre un sistema di gestione dell'epidemia  parallelo  a  quello
delineato dalle norme statali, e divergente da esso, senza  prevedere
nuove  o  diverse  fattispecie  punibili,  non  gia'  precedentemente
previste dalla legislazione statale». 
    L'art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n.  4  del  2020  -
aggiunge la Provincia autonoma - rinvia all'art. 4 del d.l. n. 19 del
2020, come convertito, e si tratterebbe di un  rinvio  non  meramente
recettizio o  statico,  bensi'  dinamico,  posto  che  «le  modifiche
eventualmente apportate alle  norme  richiamate»  si  rifletterebbero
necessariamente anche «sulla norma richiamante». 
    Sarebbe allora evidente l'errore in cui e' incorso il rimettente,
«quando   aprioristicamente   sostiene»   che   tutte   le   sanzioni
«trarrebbero origine in  via  principale»  dalle  disposizioni  della
legge provinciale censurata e dall'ordinanza contingibile  e  urgente
del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n.  28  del  2021,
«senza specificare che l'intervento del legislatore provinciale,  per
quanto concerne il  regime  sanzionatorio  non  ha  fatto  altro  che
riproporre pedissequamente  -  benche'  nell'esercizio  [dei]  propri
strumenti costituzionalmente riconosciuti  -  quanto  gia'  stabilito
dalla legislazione statale». 
    2.5.- La questione  sarebbe  inammissibile,  infine,  per  omesso
esperimento  del  tentativo  di  interpretazione   costituzionalmente
conforme. 
    Secondo il rimettente,  quest'ultima  non  sarebbe  possibile  in
ragione della diversa  cornice  edittale  recata  dalle  disposizioni
statali e da quelle provinciali. 
    Tuttavia, al giudice a quo sarebbe residuata una diversa  opzione
ermeneutica,  in  virtu'  della  «norma  generale  di  rinvio»  («non
circoscritt[a] unicamente all'applicazione di  sanzioni  pecuniarie»)
di cui all'art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020,
in forza del quale «[i]l mancato rispetto delle misure  di  cui  alla
presente legge e' sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo  4
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»,  disposizione,  questa,  che
avrebbe   reso   «non   applicabile   il   susseguente    (quantomeno
implicitamente contrastante o inconciliabile) comma 37,  contemplante
appunto un periodo di sospensione di dieci giorni». 
    In ogni caso, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, anche ove
si    ritenesse    «assolutamente    impossibile    o     introvabile
un'interpretazione adeguatrice», cio' non potrebbe  mai  condurre  ad
una declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'intera  legge
provinciale, «ma semmai unicamente» del suo art.  1,  comma  37,  «in
casu da pronunziarsi con una decisione cosiddetta "sostitutiva" nella
parte de qua che prevede la sospensione dell'esercizio per 10  giorni
in contrasto con l'intervallo sanzionatorio» tra i cinque e i  trenta
giorni contemplato dall'art. 4, comma 2, del d.l.  n.  19  del  2020,
come convertito. 
    2.6.- Nel merito,  la  questione  sollevata  dal  rimettente  non
sarebbe fondata, perche' la sentenza di questa Corte n. 37  del  2021
da esso richiamata  non  avrebbe  «attinenza  diretta  con  il  thema
decidendum dell'odierno procedimento concernente l'applicazione delle
sanzioni amministrative impugnate». 
    Nel  caso  della  citata  sentenza  n.  37  del  2021,   infatti,
l'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni   della   legge
valdostana ivi oggetto di scrutinio sarebbe stata dichiarata «proprio
in quanto le stesse surrogavano la sequenza di regolazione  disegnata
dal legislatore statale, imponendone una autonoma e alternativa,  che
faceva invece capo alle previsioni legislative regionali». 
    Nell'odierno  caso  della  legge  della  Provincia  autonoma   di
Bolzano, «vertente  sull'applicazione  di  sanzioni  amministrative»,
invece, non sarebbe «in discussione una supposta contrapposizione tra
le due legislazioni, che semmai [...] potevano essere oggetto  di  un
ricorso principale di conflitto di attribuzione, mai  proposto  dallo
Stato». 
    D'altro  canto,  «le  fattispecie  sanzionabili  e  le   sanzioni
applicabili»   sarebbero   identiche,    «con    l'eccezione    della
(indubbiamente in via  interpretativa  superabile)  differenza  sulla
cornice edittale», di cui all'art. 1, comma  37,  della  legge  prov.
Bolzano n. 4 del 2020. 
    3.- Si e' costituito in giudizio M. B., opponente in uno dei  due
procedimenti   riuniti   nel   giudizio   a   quo,    instando    per
l'ammissibilita'  e  la  fondatezza  della  questione  sollevata  dal
rimettente. 
    3.1.- Secondo la  parte  privata,  l'invasione  della  competenza
legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale
si evincerebbe non solo dalla sentenza n.  37  del  2021  citata  dal
rimettente, ma anche dalla  costante  giurisprudenza  costituzionale,
alla cui luce le «misure di contrasto ai flagelli  sanitari  globali,
inserendosi  in  un   ambito   di   cooperazione   e   collaborazione
internazionale, con particolare riferimento all'ambito  eurounitario,
non possono essere che  adottate  a  livello  nazionale»,  escludendo
cosi' la competenza delle regioni e delle province autonome. 
    3.2.- Cio' posto, sempre secondo la parte  privata,  i  «principi
eurounitari» imporrebbero a questa Corte  di  disapplicare  la  legge
provinciale in esame, «nella misura in cui imponeva il  possesso  del
green pass per l'accesso agli esercizi di somministrazione.  Infatti,
le disposizioni della legge provinciale [...] contrastano  con  varie
disposizioni del diritto eurounitario, direttamente  applicabili  nel
nostro ordinamento e riconducibili  principalmente»  alla  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea nonche' alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti  dell'uomo  e  della
dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e
della medicina, ratificata e resa esecutiva con legge 28 marzo  2001,
n. 145 (di seguito: Convenzione di Oviedo). 
    Cio'   varrebbe,   in   particolare,   per   il   principio    di
autodeterminazione sanitaria di cui all'art. 3 CFDUE  -  che  sarebbe
direttamente  applicabile,  rientrando   la   materia   sanitaria   e
farmaceutica all'interno delle  competenze  dell'Unione  europea  (si
citano l'art. 4, comma 2, lettera e,  e  l'art.  168,  comma  4,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - e all'art. 5  della
Convenzione di Oviedo, «parte integrante del diritto eurounitario». 
    Quanto a quest'ultima, poi,  osterebbero  all'applicazione  delle
disposizioni in materia di green pass, obbligatorio per accedere agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche gli  «artt.
2 (prevalenza dell'interesse individuale su quello collettivo e della
scienza) [...]10 (diritto alla riservatezza della vita  privata),  11
(divieto   di   discriminazione   per   ragioni   genetiche)   e   26
(inviolabilita'  del   divieto   di   discriminazioni   per   ragioni
genetiche)». 
    In relazione agli artt. 11  e  26  da  ultimo  citati,  la  parte
privata afferma che  i  «non  vaccinati  hanno  [...]  un  patrimonio
genetico diverso da coloro  che  abbiano  optato  per  l'inoculazione
giacche'  non  hanno  sviluppato  per  via  vaccinale  le  istruzioni
cellulari  per  la  sintetizzazione  della  proteina  spike   e   non
condividono le modificazioni genetiche operate dai vaccini [...]. Con
la conseguenza che la discriminazione dei primi mediante  il  divieto
di accedere nei posti di lavoro e di studiare costituisce proprio  la
discriminazione genetica vietata dalla Convenzione di Oviedo e  dalla
Dichiarazione universale sul genoma umano adottata  dall'UNESCO  l'11
novembre 1997». 
    3.3.- La legge provinciale  in  esame  violerebbe,  altresi',  le
disposizioni del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di guarigione  in  relazione  alla  [malattia
da]COVID-19 (certificato COVID digitale  dell'UE)  per  agevolare  la
libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. 
    Il legislatore europeo avrebbe avuto ben presente la possibilita'
di abusi da parte degli Stati e, oltre  a  imporre  espressamente  il
rispetto della CDFUE, si sarebbe preoccupato, al considerando n.  36,
«di chiarire ulteriormente che la discriminazione diretta o indiretta
delle persone sfornite di green  pass  (costituente  la  prova  della
vaccinazione e/o del tampone PCR negativo) era da  ritenersi  vietata
anche per le persone che avevano scelto di non vaccinarsi». 
    3.4.- In forza  delle  considerazioni  sopra  esposte,  la  parte
privata ha quindi  concluso  per  la  dichiarazione  d'illegittimita'
costituzionale della legge prov. Bolzano n.  4  del  2020  e  per  la
dichiarazione, comunque, «d'inapplicabilita' delle norme di cui  alla
predetta legge provinciale per contrasto con  le  norme  eurounitarie
meglio descritte in premessa». 
    4.- Con memoria depositata il 31 gennaio 2024, la  parte  privata
ha replicato  alle  eccezioni  di  inammissibilita'  sollevate  dalla
Provincia autonoma di Bolzano e insistito  per  l'accoglimento  della
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal  Tribunale  di
Bolzano. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    l.- Con ordinanza del 12 maggio 2023,  iscritta  al  n.  124  del
registro ordinanze 2023, il Tribunale  di  Bolzano,  seconda  sezione
civile, dubita, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
q),  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale  della  legge  prov.
Bolzano n. 4  del  2020,  rubricata  «Misure  di  contenimento  della
diffusione  del  virus  SARS-COV-2  nella  fase  di   ripresa   delle
attivita'». 
    La legge provinciale in questione si compone di quattro  articoli
- il primo dedicato alle «[m]isure per la ripresa delle attivita'»  e
suddiviso in trentasette commi, il  secondo  all'istituzione  di  una
«[c]ommissione di esperti», il terzo alle disposizioni finanziarie  e
il quarto alla sua «[e]ntrata in vigore» - e di cinque Allegati. 
    Essa, al «fine di contemperare la tutela  delle  liberta'  e  dei
diritti fondamentali delle persone con la necessita' di contrastare e
contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2  sul  territorio  della
provincia di Bolzano», «disciplina la ripresa graduale delle liberta'
di  movimento  delle  cittadine  e  dei  cittadini,  delle  attivita'
economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con  le  misure
di contrasto alla diffusione del virus» (art. 1, comma 1). 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 2, poi, tale «ripresa delle attivita'
e delle liberta' di movimento e' condizionata all'osservanza rigorosa
e responsabile delle misure di  sicurezza  fissate  in  relazione  ai
diversi ambiti disciplinati dalla presente legge». 
    Quest'ultima, dunque,  regolava,  sul  territorio  provinciale  e
«sino alla cessazione totale dello stato di  emergenza  dichiarato  a
livello nazionale» (cosi' il medesimo art. 1, comma 2), le  ben  note
misure di contrasto  alla  pandemia  gia'  previste  dal  legislatore
statale  (tra  cui,  a  titolo  esemplificativo,  gli   obblighi   di
distanziamento interpersonale, di protezione delle vie  respiratorie,
di quarantena, nonche' quelli gravanti sui titolari  delle  attivita'
economiche  e  produttive   e   dei   servizi   di   ristorazione   e
somministrazione di alimenti e bevande, et cetera). 
    l.1.- Il rimettente e' stato adito con due distinti ricorsi,  poi
riuniti, proposti da una societa' titolare di una pizzeria e dal  suo
legale rappresentante in opposizione a due ordinanze-ingiunzione, con
cui la Provincia autonoma di Bolzano ha irrogato sanzioni  per  avere
omesso  di  controllare  il  possesso,  in  capo  ai  clienti,  della
certificazione  verde  necessaria  per  il  consumo  all'interno  del
locale. 
    Le predette  ordinanze,  in  particolare,  hanno  applicato  agli
opponenti, in  solido,  la  sanzione  pecuniaria  di  euro  400,00  e
disposto quella accessoria della sospensione dell'attivita' per dieci
giorni. 
    l.2.- Secondo  il  rimettente,  la  questione  sarebbe  rilevante
perche'  la  legge  provinciale  indubbiata  costituirebbe  la  «base
giuridica» su cui si fondano «in via principale» gli atti impugnati. 
    In particolare, la sanzione pecuniaria sarebbe stata irrogata  in
applicazione dell'art. 1, comma 36, della medesima legge  provinciale
e quella accessoria della sospensione dell'attivita' in  applicazione
del successivo comma 37. 
    Ne conseguirebbe che, in caso di dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale  della  «norma»,  le  ordinanze   opposte   andrebbero
annullate per violazione del principio di legalita' di cui all'art. 1
della legge n. 689 del 1981. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  secondo
il rimettente, la legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 avrebbe invaso la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi
internazionale che, per come chiarito da questa Corte con la sentenza
n. 37 del 2021, «e' comprensiva di ogni misura atta a contrastare una
pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla». 
    2.- E' preliminare l'esatta delimitazione del thema decidendum. 
    2.1.- Nonostante il Tribunale  di  Bolzano  abbia  apparentemente
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'intera  legge
prov.  Bolzano  n.  4  del  2020,  emerge  pianamente  dalla  lettura
dell'ordinanza di rimessione che reale ed unico  oggetto  del  dubbio
del rimettente e' l'art. 1, commi  36  e  37,  della  medesima  legge
provinciale. 
    2.2.- I commi  in  questione  cosi'  recitano:  «36.  Il  mancato
rispetto delle misure  di  cui  alla  presente  legge  e'  sanzionato
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19. 37. La sospensione delle attivita' di cui al comma 19 e'
disposta, per dieci giorni,  dal  Presidente  della  Provincia.  Tale
sospensione e' disposta anche in caso di violazione delle  misure  di
cui all'allegato A». 
    L'art. 4 del d.l. n. 19 del  2020,  come  convertito,  richiamato
dall'art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del  2020,  per
quanto qui rileva, prevede, al comma 1,  la  sanzione  pecuniaria  da
euro 400,00 ad euro 1.000,00 per il mancato rispetto delle misure  di
contenimento  previste   dall'art.   1,   comma   2,   del   medesimo
decreto-legge; e, al comma 2, la sanzione  amministrativa  accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita'  da  cinque  a  trenta
giorni nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m),  p),  u),
v), z) e aa), tra cui figurano le misure di limitazione o sospensione
delle  attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di  bevande   e
alimenti, nonche'  di  consumo  sul  posto  di  alimenti  e  bevande,
compresi bar e ristoranti (lettera v). 
    A sua volta, l'art. 1, comma 19, della legge prov. Bolzano  n.  4
del 2020, richiamato dal primo  alinea  del  comma  37  del  medesimo
articolo, cosi' dispone: «[a] decorrere dall'entrata in vigore  della
presente legge tutte le attivita' produttive industriali, artigianali
e commerciali  esercitate  sull'intero  territorio  provinciale  sono
riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto  delle
misure di sicurezza di cui al comma 12 e che le  imprese  rispettino,
oltre  ai  contenuti  dei  protocolli  territoriali,   i   protocolli
nazionali di cui in allegato alla presente legge». 
    Il comma 12 dell'art. 1, richiamato dal citato comma 19, prevede,
poi, che  «[t]utte  le  attivita'  economiche  devono  assicurare  un
adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di  garantire  il
rispetto delle distanze interpersonali di  sicurezza  e  deve  essere
altresi' assicurato che gli ingressi avvengano in  modo  dilazionato.
Trovano applicazione le misure  di  cui  all'allegato  A,  sino  alla
cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale». 
    Ai sensi del successivo comma 15, le misure di sicurezza  di  cui
al  comma  12  (che,  come  visto,  menziona  pure  quelle   di   cui
all'Allegato A) sono imposte  anche  ai  servizi  di  ristorazione  e
somministrazione di alimenti e bevande. 
    L'Allegato A, richiamato sia  dal  comma  12  che  dal  comma  37
dell'art. 1, dal canto suo, stabilisce «le regole e misure della fase
2. Esso include: I. misure generali valide nei confronti di  tutti  e
raccomandazioni di comportamento; II. misure specifiche per attivita'
economiche e altre attivita',  che  hanno  validita'  nel  rispettivo
settore; III.  rinvii  a  provvedimenti  nazionali  e  protocolli  di
sicurezza nazionali e territoriali». 
    Tra  le  misure  sub   II,   vi   sono   quelle   relative   alle
«Certificazioni verdi». 
    Piu' esattamente, il punto II.C cosi' dispone: «1. Ai fini  delle
misure   di   sicurezza   contenute   nel   presente   allegato   per
certificazioni  verdi  si  intendono  quelle  emesse  ai  sensi   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge  17  giugno
2021, n. 87, e del DPCM del 17 giugno  2021,  comprovanti  una  delle
seguenti fattispecie: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro  il
SARS-CoV-2;  b)  la  guarigione  dall'infezione  da  SARS-CoV-2;   c)
l'effettuazione di un test per  la  rilevazione  del  SARS-CoV-2  con
esito negativo. 2.  L'esibizione  delle  predette  certificazioni  e'
richiesta dagli esercenti le attivita' per cui esse sono previste». 
    Tale punto dell'Allegato A e' stato inserito - con la delibera di
Giunta provinciale 25 maggio 2021, n. 466 (Modifiche  all'allegato  A
della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da  ultimo  aggiornato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 27.10.2020), in
forza della previsione di cui all'art. 1, comma  6,  secondo  alinea,
della  stessa  legge  prov.  Bolzano  n.  4  del  2020,  secondo  cui
«[r]estano ferme le  misure  previste  all'allegato  A,  modificabili
dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico»  -
in seguito all'introduzione nella legislazione nazionale dell'obbligo
di certificazione verde ad opera degli articoli da 9 a 13 del d.l. n.
52 del 2021, come convertito. 
    2.3.- I commi 36 e 37  dell'art.  1,  dunque,  recano  l'apparato
sanzionatorio per la violazione di tutte le «misure» di  contenimento
della pandemia previste dalla legge provinciale e dal suo Allegato A. 
    2.4.- Alla luce  delle  argomentazioni  del  rimettente  e  della
fattispecie concreta oggetto  del  giudizio  a  quo  (tra  le  tante,
sentenze n. 66 del 2022, n. 223 e n.  68  del  2021),  deve  tuttavia
ritenersi che le questioni sollevate cadano sui citati commi 36 e  37
dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 nella sola  parte
in cui  sanzionano  la  condotta  degli  esercenti  le  attivita'  di
ristorazione e di somministrazione di  alimenti  e  bevande  che,  in
violazione dell'art. 1, comma 12, e del punto  II.C  dell'Allegato  A
alla legge provinciale medesima,  non  controllino  il  possesso  del
green pass in capo ai clienti (per come imposto dall'art.  9-bis  del
d.l. n. 52 del 2021, come convertito). 
    2.5.-  Esulano  invece  dal  thema  decidendum  del  giudizio  di
costituzionalita' i diversi profili dedotti dalla parte  privata,  la
quale, oltre ad aderire alle argomentazioni del rimettente, ha  anche
lamentato  il  contrasto  con  molteplici  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea e della Convenzione di Oviedo. 
    Nel giudizio di legittimita' costituzionale in  via  incidentale,
infatti, non possono essere presi in esame  questioni  o  profili  di
costituzionalita' dedotti  solo  dalle  parti  e  diretti  quindi  ad
ampliare o modificare il contenuto dell'ordinanza di  rimessione  (ex
plurimis, sentenze n. 161 del 2023, n. 228 e n. 186 del 2022, n.  252
del 2021). 
    3.- Sempre in  via  preliminare,  devono  poi  essere  esaminate,
nell'ordine in cui sono state prospettate, le  plurime  eccezioni  di
inammissibilita' formulate dalla Provincia autonoma. 
    3.1.- Secondo quest'ultima, la questione  sarebbe  inammissibile,
in primo luogo, perche' avente ad oggetto l'intera legge provinciale:
il rimettente avrebbe in tal modo introdotto «un giudizio generale di
legittimita' costituzionale in via principale», ovvero  «un  giudizio
vertente su di un conflitto di  attribuzione  tra  poteri,  che  puo'
essere proposto solo dallo Stato o dalle Regioni». 
    L'eccezione non e' fondata, dal momento che, come  illustrato  in
precedenza,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale   cadono
esclusivamente sui commi 36  e  37  dell'art.  1  della  legge  prov.
Bolzano n. 4 del 2020, peraltro nella sola parte in cui sanzionano la
condotta  degli  esercenti  le  attivita'  di   ristorazione   e   di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  che  non  controllino  il
possesso del green pass in capo ai clienti. 
    3.2.-   La   Provincia   autonoma   di   Bolzano   ha    eccepito
l'inammissibilita'  anche  per  difetto  di  motivazione  sulla   non
manifesta  infondatezza,  poiche'  le   argomentazioni   svolte   dal
rimettente  in   riferimento   all'intera   legge   provinciale   non
raggiungerebbero  la  soglia  minima  di  chiarezza   e   completezza
necessaria per consentire lo  scrutinio  di  merito  della  questione
sollevata. 
    L'eccezione non e' fondata, poiche',  una  volta  individuato  il
reale e piu' ristretto thema  decidendum,  il  senso  del  dubbio  di
legittimita' costituzionale del rimettente  e'  chiaro,  risolvendosi
nella  dedotta  invasione  della  competenza  legislativa   esclusiva
statale in  materia  di  profilassi  internazionale,  cui  andrebbero
ricondotte tutte le misure di contrasto alla pandemia,  ivi  compresi
l'obbligo di green pass per accedere a determinati luoghi e attivita'
e,  per  quanto  qui  immediatamente  piu'   rileva,   le   correlate
fattispecie sanzionatorie. 
    3.3.- Ancora,  secondo  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  le
questioni  sarebbero  inammissibili  per  mancata  ricostruzione  del
quadro normativo di  riferimento,  avendo  il  rimettente  omesso  di
prendere in considerazione le norme statutarie (artt. 20, comma 1,  e
52, comma 2) e legislative (art. 1, comma 16,  del  d.l.  n.  33  del
2020, come convertito, e art. 1, comma 2, lettera a, del d.l. n.  125
del 2020, come convertito) che  fonderebbero  la  sua  competenza  in
materia. 
    L'eccezione non e'  fondata,  poiche'  le  disposizioni  invocate
dalla Provincia autonoma non concorrono a formare il quadro normativo
di riferimento necessario per la definizione delle questioni. 
    Questa Corte, con la sentenza n. 164 del 2022, ha infatti escluso
che le competenze statutarie  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
siano idonee a fondare  una  sua  legittimazione  a  disciplinare  la
materia del green pass, ritenendo in particolare «recessiva»  la  sua
competenza in materia di tutela della salute (dal momento che «l'art.
52,  secondo  comma,  dello  statuto  di  autonomia,  attribuendo  al
Presidente della Giunta un potere emergenziale "nell'interesse  delle
popolazioni di due o piu' Comuni", conferma, in accordo con il limite
territoriale, che si tratta di  un'attribuzione  calibrata  su  crisi
sanitarie di carattere non pandemico o comunque i cui effetti possano
ancora reputarsi circoscritti a tale  ambito  limitato;  mentre,  nel
caso del nuovo coronavirus, e'  palese  il  carattere  globale  della
pandemia, e,  quindi,  la  necessita'  di  interventi  assunti  dalla
competente autorita' centrale»). 
    Nella precedente sentenza n.  37  del  2021,  poi,  si  era  gia'
chiarito che neanche l'art. 1, comma 16, del d.l.  n.  33  del  2020,
come convertito (al pari del successivo art. 1, comma 2,  lettera  a,
del d.l. n. 125 del 2020, come convertito), consente alle regioni  (e
alle province  autonome)  di  esercitare  competenze  legislative  in
questa materia,  ma  esclusivamente  competenze  amministrative  alle
condizioni rigorosamente individuate dalla medesima disposizione. 
    Ivi si e' infatti affermato che  «[c]io'  che  la  legge  statale
permette [...] non e' una politica regionale autonoma sulla pandemia,
quand'anche di carattere piu' stringente rispetto a  quella  statale,
ma la sola disciplina (restrittiva o  ampliativa  che  sia),  che  si
dovesse imporre per  ragioni  manifestatesi  dopo  l'adozione  di  un
d.P.C.m., e prima che sia assunto quello successivo. E' pero'  chiaro
che - alla stregua del quadro normativo statale - cio' puo'  accadere
per  mezzo  di   atti   amministrativi,   in   ragione   della   loro
flessibilita', e non grazie all'attivita' legislativa regionale». 
    3.4.- Deve qui aggiungersi che  una  insufficiente  ricostruzione
del quadro normativo di riferimento non puo'  ravvisarsi  nemmeno  in
ragione della  circostanza  che  il  rimettente,  nel  richiamare  la
normativa statale,  ha  omesso  di  prendere  in  considerazione  gli
articoli da 9 a  13  del  d.l.  n.  52  del  2021,  come  convertito,
sopravvenuti rispetto al menzionato art. 4 del d.l. n. 19  del  2020,
come convertito, e regolanti l'obbligo di green pass. 
    In particolare, e' vero che il rimettente non si e' misurato, per
quanto attiene allo specifico aspetto sanzionatorio, con  l'art.  13,
comma 1, del d.l. n. 52 del 2021, come convertito, il quale,  per  la
condotta  (anche)  del  titolare  (o  del  gestore)  dei  servizi  di
ristorazione che non controlli il possesso del green  pass  da  parte
dei clienti (art. 9-bis, comma 4, del medesimo d.l. n. 52  del  2021,
come convertito),  da  un  lato,  richiama  l'apparato  sanzionatorio
previsto dall'art. 4 del d.l. n. 19 del  2020,  come  convertito,  e,
dall'altro, prevede,  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno  a  dieci  giorni  (a
condizione, quanto al green pass cosiddetto "base", che si tratti  di
violazione successiva alla seconda e sia commessa in giornata diversa
da quelle in cui sono state commesse  le  precedenti  violazioni,  e,
quanto al green  pass  cosiddetto  "rafforzato",  che  si  tratti  di
violazione successiva alla prima e sia commessa in  giornata  diversa
da quella in cui e' stata commessa la precedente violazione). 
    Nonostante tale omissione ricostruttiva, la  questione  non  puo'
dirsi inammissibile, dal momento che il dubbio del rimettente attiene
alla dedotta  invasione  dell'ambito  competenziale  esclusivo  dello
Stato in materia di profilassi internazionale e per la verifica della
fondatezza di tale dubbio non assume rilievo la sussistenza o meno di
un contrasto tra la legislazione statale e quella provinciale. 
    Da tale angolazione, cioe', il  panorama  normativo  strettamente
necessario  e  sufficiente  per  la  comprensione   delle   questioni
sollevate e' dato dalle disposizioni  provinciali  indubbiate  e  dal
parametro costituzionale che si assume  violato,  a  nulla  rilevando
come la competenza esclusiva sia stata concretamente esercitata dallo
Stato. 
    3.5.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  poi   messo   in
discussione l'assunto del rimettente secondo cui la questione sarebbe
rilevante  perche'  le  ordinanze  impugnate  poggerebbero  «in   via
principale» sulla legge provinciale, di guisa che,  ove  quest'ultima
fosse  travolta,  le  predette  ordinanze  andrebbero  annullate  per
violazione del principio di legalita' e la parte ricorrente  potrebbe
agire per il risarcimento dei danni. 
    Secondo  la  Provincia  autonoma,  infatti,   «l'intervento   del
legislatore provinciale, per quanto concerne il regime  sanzionatorio
non  ha  fatto  altro  che  riproporre  pedissequamente   ̶   benche'
nell'esercizio [dei] propri strumenti costituzionalmente riconosciuti
̶ quanto gia' stabilito dalla legislazione statale». 
    3.5.1.- L'eccezione della Provincia  comporta  la  necessita'  di
sottoporre a verifica la motivazione del rimettente  sulla  rilevanza
delle questioni sollevate, e cio' nei ben noti limiti  del  controllo
meramente  "esterno",  volto  ad   accertare   l'esistenza   di   una
motivazione   non   implausibile,   non   palesemente    erronea    o
contraddittoria (tra le tante, sentenze n. 164 del 2023, n.  192  del
2022 e n. 32 del 2021). 
    Siffatto scrutinio deve vertere  sui  due  assunti  su  cui  tale
motivazione poggia: a) esso rimettente e' chiamato  a  verificare  il
rispetto  del  principio  di  legalita'  e  quindi  la   legittimita'
costituzionale delle  disposizioni  provinciali  poste  a  fondamento
delle ordinanze impugnate;  b)  la  loro  eventuale  declaratoria  di
illegittimita'  costituzionale  comporterebbe  la  caducazione  delle
ordinanze medesime. 
    3.5.1.1.- Secondo  la  costante  giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione, il giudizio di  opposizione  a  ordinanza-ingiunzione  e'
limitato allo scrutinio dei motivi sollevati dalla  parte  opponente,
tra cui, nel caso di specie  -  stando  all'elencazione  fornita  dal
giudice a quo - non figura quello relativo all'assenza di una  valida
base normativa per illegittimita' costituzionale  delle  disposizioni
provinciali che sanzionano il  mancato  controllo  del  possesso  del
green pass. 
    La  stessa  Corte  di  cassazione,  tuttavia,  con   orientamento
consolidato, afferma, altresi', che  nel  giudizio  in  questione  il
principio della domanda (da cui discende il divieto per il giudice di
pronunciarsi su motivi di opposizione  o  su  eccezioni  non  dedotte
dalle parti) «non  puo'  essere  applicato  in  maniera  acritica  ed
automatica, ma deve essere  coordinato  con  i  principi  informatori
della  disciplina  posta  dalla  legge   in   materia   di   sanzioni
amministrative,  in  particolare  con  il  principio  di   legalita'»
espresso dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, in forza del  quale
«nessuno puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in
forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il
fatto» (Corte di cassazione,  sezione  seconda  civile,  sentenza  25
febbraio 2020, n. 4962). 
    Uno dei «corollari» del principio di  legalita'  sarebbe  che  lo
stesso «potere di  irrogazione  della  sanzione  amministrativa  deve
trovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella  disposizione
di legge che vieta e  punisce  la  condotta  sanzionata»,  (Corte  di
cassazione, sezione seconda  civile,  sentenza  25  giugno  2008,  n.
17403), il che equivarrebbe a dire che  «l'indagine  in  ordine  alla
esistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi  sanziona
il   comportamento   ascritto   al   ricorrente   nel   provvedimento
amministrativo investe il tema della sussistenza, in generale,  dello
stesso potere sanzionatorio» (Corte di cassazione, sentenza  n.  4962
del 2020). 
    Cio' comporta, quindi, che,  «[n]el  giudizio  di  opposizione  a
sanzione amministrativa, l'illegittimita' del  provvedimento  opposto
per  violazione  del  principio  di  legalita'  [...]  e'  rilevabile
d'ufficio, giacche' tale principio  costituisce  cardine  dell'intero
sistema normativo di settore ed  ha  valore  ed  efficacia  assoluta,
essendo   direttamente   riferibile    alla    tutela    di    valori
costituzionalmente  garantiti  (artt.  23  e  25  Cost.)»  (Corte  di
cassazione, sezione seconda civile, sentenza  22  novembre  2021,  n.
35791). 
    Alla luce della teste' ricordata giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione, dunque, non  e'  implausibile  l'assunto  del  rimettente
secondo cui, attraverso il controllo di ufficio sulla legalita' della
sanzione,  esso  sia  investito  della  verifica  della  legittimita'
costituzionale delle norme fondanti il  potere  sanzionatorio,  anche
oltre il thema decidendum delineato dagli atti di opposizione. 
    3.5.1.2.- Parimenti non puo' dirsi circa il secondo  assunto  del
giudice a quo. 
    Lo  stesso   stralcio   delle   ordinanze-ingiunzione   riportato
nell'ordinanza  di  rimessione   non   attribuisce   alle   ricordate
disposizioni della legge provinciale  un  ruolo  fondante  il  potere
sanzionatorio esclusivo o anche solo «principale». 
    Le ordinanze opposte, infatti, oltre all'art. 1, comma 37,  della
legge provinciale censurata, espressamente citano anche «l'art. 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito  con  legge  del  22
maggio 2020, n. 35, il quale prevede per la contestata violazione una
sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro, aumentata fino  ad
un terzo se commessa mediante l'utilizzo di un  veicolo,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita'» (cosi' il citato stralcio riportato dall'ordinanza di
rimessione). 
    Al di la' della solo parziale correttezza  del  riferimento  alla
normativa statale menzionata (come detto  sopra,  per  la  violazione
dell'obbligo di controllare il green pass sia la sanzione  pecuniaria
sia quella accessoria sono previste dall'art. 13 del d.l. n.  52  del
2021, come convertito, sia pure mediante rinvio, quanto alla  cornice
edittale della prima, all'art. 4  del  d.l.  n.  19  del  2020,  come
convertito), vi  e'  dunque  che  le  ordinanze-ingiunzione  poggiano
espressamente anche su tale normativa. 
    3.5.2.- Cio' nonostante, l'eccezione di  difetto  di  motivazione
sulla rilevanza sollevata dalla Provincia autonoma  non  puo'  essere
accolta. 
    Una volta ammesso che il rimettente possa e debba controllare  il
rispetto  del  principio  di  legalita'   da   parte   dell'autorita'
amministrativa, ad esso spettera' di verificare la sussistenza di una
valida base normativa fondante il potere sanzionatorio esercitato. 
    Cio' vuol dire che il giudice a quo, nella motivazione che porra'
a sostegno della  sua  decisione,  ben  potra'  e  dovra'  analizzare
l'esistenza   e   la   legittimita'   costituzionale   delle    norme
sanzionatorie tanto statali quanto provinciali. 
    In altri termini, il Tribunale di  Bolzano,  nel  riferire  della
necessita' di controllare d'ufficio  il  rispetto  del  principio  di
legalita', ha chiarito che delle norme provinciali, al pari di quelle
statali, deve  comunque  fare  applicazione,  quanto  meno  sotto  il
profilo argomentativo, e tanto basta a rendere  non  implausibile  la
motivazione sulla rilevanza delle questioni (tra le  tante,  sentenze
n. 164 e n. 160 del 2023, n. 19 del 2022, n. 215, n. 157 e n. 59  del
2021, n. 254 del 2020). 
    3.6.-   Resta   da   esaminare,   da   ultimo,   l'eccezione   di
inammissibilita'   per   omesso   esperimento   del   tentativo    di
interpretazione conforme. 
    3.6.1.- Secondo la Provincia autonoma, al giudice a  quo  sarebbe
residuata una diversa opzione ermeneutica,  in  virtu'  della  «norma
generale di rinvio» di cui all'art. 1, comma 36,  della  legge  prov.
Bolzano n. 4 del 2020, in forza  del  quale  «[i]l  mancato  rispetto
delle misure di cui alla presente legge e' sanzionato secondo  quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19». 
    Tale rinvio operato dal comma 36 avrebbe reso «non applicabile il
susseguente (quantomeno implicitamente contrastante o inconciliabile)
comma 37, contemplante appunto un periodo  di  sospensione  di  dieci
giorni». 
    Secondo la Provincia autonoma  di  Bolzano,  cioe',  l'indubbiato
art. 1, comma 37, potrebbe essere considerato non operante in  virtu'
del richiamo effettuato dal precedente comma 36 all'art. 4  del  d.l.
n. 19 del 2020, come convertito, che reca sia la sanzione  pecuniaria
sia quella accessoria della chiusura dell'esercizio o  dell'attivita'
da cinque a trenta giorni: in tal modo entrambe le sanzioni sarebbero
regolate in  maniera  corrispondente  (recte:  tramite  rinvio)  alla
legislazione statale. 
    3.6.2.- L'eccezione, in primo  luogo,  per  quanto  genericamente
formulata, e' di  fatto  rivolta  esclusivamente  alla  questione  di
legittimita' costituzionale avente ad oggetto  l'art.  1,  comma  37,
della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020,  disciplinante  la  sanzione
accessoria. 
    Con tale eccezione, poi, la Provincia autonoma, a ben vedere, non
pone un problema di interpretazione  conforme  a  Costituzione  della
norma recata dalla citata disposizione. 
    L'interpretazione  suggerita  dalla   Provincia,   infatti,   non
attribuisce ad essa un significato idoneo ad  elidere  il  sospettato
vulnus alla Costituzione, poiche' l'esito  del  percorso  ermeneutico
della parte - ossia l'ipotizzata coincidenza precettiva  tra  le  due
legislazioni - non  farebbe  venire  meno  l'intrusione  nella  sfera
legislativa esclusiva dello Stato dedotta dal rimettente. 
    Quello che la Provincia eccepisce  e'  piuttosto  un  difetto  di
rilevanza  della  questione,  basato  sull'assunto  che  la  presunta
antinomia tra il comma 36 e il comma 37 dell'art. 1 della legge prov.
Bolzano n. 4 del 2020 debba essere risolta in favore del primo,  che,
essendo  «norma   generale   di   rinvio»,   comporterebbe   la   non
"applicabilita'" del secondo. 
    3.6.3.- L'eccezione  non  e'  fondata,  poiche'  l'antinomia  non
sussiste. 
    L'apposita regolamentazione, all'art. 1, comma  37,  della  legge
prov. Bolzano n. 4 del 2020, della sanzione accessoria in difformita'
da quella recata dal citato art. 4, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020,
come   convertito,   rende    infatti    logicamente    incompatibile
l'applicazione di quest'ultimo. 
    E'  quindi  corretto  il  contrario  e  implicito   assunto   del
rimettente secondo cui,  attraverso  l'enucleazione  di  un  apposito
comma dedicato alla sanzione accessoria, il  legislatore  provinciale
abbia inteso sul punto discostarsi dall'altrove menzionata disciplina
statale, si' che il rinvio che il precedente comma 36 opera  all'art.
4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, deve intendersi  riferito
esclusivamente al suo comma 1 relativo alla sanzione pecuniaria e non
anche al comma 2, relativo a quella accessoria. 
    In definitiva, il legislatore provinciale ha inteso disciplinare,
all'art. 1, comma 36, la sola sanzione  pecuniaria  mediante  rinvio,
quanto alla misura sanzionatoria, alla  legislazione  statale  e,  al
successivo  comma  37,  la  sanzione  accessoria  della   sospensione
dell'attivita', con una misura edittale autonoma e diversa da  quella
prevista dall'art. 4,  comma  2,  del  d.l.  n.  19  del  2020,  come
convertito, ma anche da quella prevista dall'art. 13,  comma  1,  del
d.l. n. 52 del 2021, come convertito, che e' la disposizione  statale
effettivamente  recante  (anche)   la   sanzione   della   violazione
dell'obbligo di controllo del possesso del green pass. 
    Il medesimo schema  logico,  peraltro,  e'  stato  seguito  dallo
stesso legislatore statale proprio con il da ultimo  menzionato  art.
13, comma 1, del d.l. n. 52 del 2021, come  convertito,  che,  da  un
lato, richiama l'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 4 del d.l.
n. 19 del 2020, come convertito, e, dall'altro, prevede, la  sanzione
amministrativa   accessoria   della   chiusura    dell'esercizio    o
dell'attivita' da uno a dieci giorni. 
    Anche in questo caso deve ritenersi che,  avendo  il  legislatore
statale regolato autonomamente  la  sanzione  accessoria,  il  rinvio
all'art. 4 del d.l. n.  19  del  2020,  come  convertito,  sia  stato
operato esclusivamente  in  relazione  alla  cornice  edittale  della
sanzione pecuniaria di cui al suo comma 1. 
    4.- Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale  sono
fondate. 
    E' noto che le  sanzioni  amministrative  non  costituiscono  una
materia a se' stante, ma rientrano  nella  competenza  relativa  alla
materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze  n.  84  del
2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009,  n.
240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). 
    Nel caso di specie, la disciplina  sostanziale  e'  quella  delle
misure di contrasto alla pandemia e,  in  particolare,  dell'utilizzo
della certificazione verde, disciplina, questa,  che  e'  gia'  stata
ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia
di profilassi internazionale (con la citata sentenza  164  del  2022,
secondo cui la predetta certificazione ha «la finalita'  di  limitare
la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone  in
luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in  quanto
vaccinate, guarite, o testate con  esito  negativo  al  COVID-19,  si
offrano  a  vettori  della   malattia   con   un   minor   tasso   di
probabilita'»). 
    La  medesima  sentenza  ha  peraltro  respinto  un  conflitto  di
attribuzione sollevato dalla stessa  Provincia  autonoma  di  Bolzano
avverso due atti del Garante per la protezione  dei  dati  personali,
recanti una limitazione definitiva al trattamento dei  dati  relativi
all'utilizzo delle certificazioni  verdi  da  parte  della  Provincia
medesima proprio in  base  alla  legge  provinciale  in  esame  (e  a
successive ordinanze del Presidente della Giunta provinciale). 
    In  quell'occasione,  questa  Corte  -  in  continuita'  con   la
precedente sentenza n. 37 del 2021- ha anche escluso la  sussistenza,
in questa materia, di margini competenziali in  capo  alla  Provincia
autonoma vantati, nei medesimi termini, in quella sede e nell'odierno
giudizio di costituzionalita'. 
    Il  legislatore  provinciale,   dunque,   nel   disciplinare   le
conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di  controllo
del green pass, ha invaso la competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di profilassi internazionale. 
    A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista  dall'art.
1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 sia  conforme  a
quella  statale,  dal  momento  che  al  legislatore  (regionale   e)
provinciale e' preclusa  l'intrusione  nelle  materie  di  competenza
esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre
le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante,  sentenze
n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e  n.  98  del
2013). 
    5.-  Va  pertanto  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del  2020,
nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui
titolari  e  i   gestori   dei   servizi   di   ristorazione   e   di
somministrazione di alimenti  e  bevande  di  richiedere  ai  clienti
l'esibizione della certificazione verde prevista  dalla  legislazione
statale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 36  e
37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n.
4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella
fase di ripresa delle attivita'), nella parte in  cui  sanzionava  la
violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi
di ristorazione e  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  di
richiedere  ai  clienti  l'esibizione  della   certificazione   verde
prevista dalla legislazione statale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                   Giovanni PITRUZZELLA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA