N. 53 SENTENZA 20 febbraio - 29 marzo 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata  -  Norme  della  Regione
  autonoma Valle  d'Aosta  -  Mutuo  agevolato  per  il  recupero  di
  fabbricati - Condizioni di accesso - Cittadinanza italiana o di uno
  degli altri Stati appartenenti all'Unione europea - Violazione  del
  principio  di  uguaglianza  e  irragionevolezza  -   Illegittimita'
  costituzionale parziale. 
Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata  -  Norme  della  Regione
  autonoma Valle  d'Aosta  -  Mutuo  agevolato  per  il  recupero  di
  fabbricati -  Condizioni  di  accesso  -  Residenza  protratta  nel
  territorio regionale da almeno otto anni  -  Denunciata  violazione
  del principio di uguaglianza  e  ragionevolezza  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2023  (recte:  2013),
  n. 3, art. 80. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.14 del 3-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela  NAVARRETTA,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,  Marco  D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  80  della
legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  13   febbraio   2013,   n.   3
(Disposizioni  in  materia  di  politiche  abitative),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nel procedimento
vertente tra Associazione per gli studi  giuridici  sull'immigrazione
(ASGI) Aps, A. D.A. e A. M., e Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, con ordinanza del 17 aprile 2023, iscritta  al  n.  102  del
registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visti gli atti  di  costituzione  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e di ASGI; 
    udita nell'udienza pubblica  del  20  febbraio  2024  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi gli avvocati Alberto Guariso per  ASGI  e  Giuseppe  Franco
Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza indicata in epigrafe  (reg.  ord.  n.  102  del
2023), il Tribunale ordinario di Torino,  prima  sezione  civile,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 80 della  legge  della  Regione
Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n.  3  (Disposizioni  in  materia  di
politiche  abitative),  nella  parte  in   cui   prevede,   ai   fini
dell'accesso al mutuo agevolato per il  recupero  di  fabbricati,  il
requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi  dell'Unione
europea e il requisito della residenza protratta da almeno otto  anni
nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    2.- In punto di fatto, il rimettente riferisce che  le  questioni
di   legittimita'   costituzionale   originano   da    un    giudizio
antidiscriminatorio, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n.  150  (Disposizioni  complementari  al  codice  di
procedura civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi  dell'articolo  54  della
legge 18 giugno 2009, n. 69), introdotto dalla Associazione  per  gli
studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) aps, da A. D.A. e da A. M. 
    2.1.- In tale giudizio, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento
del carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta  della
Regione Valle d'Aosta del 9 maggio 2022, n.  531,  con  la  quale  la
Regione ha approvato, in attuazione della legge reg. Valle d'Aosta n.
3 del 2013, le disposizioni applicative concernenti la concessione di
mutui agevolati sia a  favore  della  prima  abitazione  sia  per  il
recupero di fabbricati, a valere sul  fondo  di  rotazione  regionale
istituito presso la societa' finanziaria regionale Finaosta spa. 
    Con  riferimento  alla  concessione  di   mutui   agevolati   per
l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima  abitazione,  la
citata  deliberazione  ha  previsto  quale   requisito   di   accesso
l'«anzianita' di residenza nella Regione [...] di almeno cinque anni,
anche non consecutivi» - art. 12, comma 1, lettera c, dell'Allegato A
alla citata deliberazione, recante «Disposizioni applicative  per  la
concessione dei mutui di cui alla legge regionale 13  febbraio  2013,
n. 3 (disposizioni in materia di  politiche  abitative),  Titolo  IV,
Capo II» - criterio che non trova rispondenza nella legge reg.  Valle
d'Aosta n. 3 del 2013. 
    Con riguardo alla erogazione di mutui agevolati per  il  recupero
di fabbricati, la  medesima  deliberazione  della  Giunta  regionale,
all'art. 12 dell'Allegato B, recante «Disposizioni applicative per la
concessione dei mutui di cui alla legge regionale 13  febbraio  2013,
n. 3 (disposizioni in materia di  politiche  abitative),  Titolo  IV,
Capo III», ha condizionato l'accesso sia alla cittadinanza italiana o
di uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea,  sia  alla  «anzianita'  di
residenza  nella  Regione  Valle  d'Aosta  "da  almeno  otto  anni"»,
riproducendo quanto gia' stabilito  dall'art.  80  della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 3 del 2013. 
    2.2.- In ragione del ritenuto carattere discriminatorio,  diretto
e indiretto, dei requisiti richiesti per accedere alle due  tipologie
di mutui agevolati, i ricorrenti hanno richiesto al giudice a quo «di
adottare i [...] provvedimenti idonei a rimuovere gli  effetti  della
discriminazione, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di rimuovere le
clausole che hanno introdotto i requisiti discriminatori [...]  e  di
riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a
parita' di condizione con gli altri richiedenti,  fissando  [...]  la
somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali
obblighi»; di condannare la Regione a risarcire ASGI  per  «il  danno
non   patrimoniale   e   all'immagine   derivante   dalla    condotta
discriminatoria»; di condannare la  Regione  a  risarcire  gli  altri
ricorrenti per il danno derivante dal ritardo nel riconoscimento  del
beneficio (consistente nel mutuo agevolato per l'acquisto della prima
casa); di disporre la pubblicazione della decisione «sulla home  page
del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo  di  giorni
30 e/o su uno o piu' quotidiani a tiratura nazionale». 
    2.3.- Il giudice a quo riferisce, di seguito, di  avere  respinto
una eccezione preliminare  di  difetto  di  giurisdizione,  sollevata
dalla Regione  resistente  nel  giudizio  principale,  posto  che  la
giurisdizione del giudice ordinario sarebbe supportata non solo dalla
giurisprudenza costituzionale  e  da  quella  di  legittimita'  (sono
citate, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 44 del  2020,  e
le  pronunce  della  Corte  di  cassazione,  sezione  prima   civile,
ordinanza 13 febbraio 2021, n. 3842 e sezioni unite civili, ordinanza
30 marzo 2011, n. 7186), ma anche da precisi indici normativi,  quali
l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e  l'art.
28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011. 
    Inoltre,  il  rimettente  precisa  di   aver,   invece,   accolto
l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata  dalla
parte resistente,  per  quanto  concerne  le  domande  formulate  dai
ricorrenti A. D.A. e A. M., e di aver, pertanto, definito il giudizio
principale avente per oggetto i  rapporti  tra  questi  ultimi  e  la
resistente Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    3.- Nel successivo esame delle  domande  formulate  da  ASGI,  il
Tribunale  di  Torino  ha,   anzitutto,   accertato   «il   carattere
discriminatorio della condotta tenuta dalla  Regione  Valle  d'Aosta,
consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del  9/05/2022,
nella parte in cui,  nell'allegato  A  all'art.  12,  lett.  C,  [ha]
previsto il requisito della residenza quinquennale  quale  condizione
per  accedere  ai  mutui  agevolati  finalizzati  all'acquisto,  alla
costruzione o al recupero della prima abitazione». 
    Quanto, invece, alle condizioni di accesso ai mutui agevolati per
il recupero di fabbricati, il rimettente ha preso  atto  che  sia  il
requisito della cittadinanza italiana  o  europea  sia  quello  della
residenza nella Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  da
almeno otto anni, previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal  comma
1, lettera a), dell'art. 12 dell'Allegato B alla deliberazione  della
Giunta regionale, sono riproduttivi di quanto gia' disposto dal comma
1 e dal comma 1, lettera a), dell'art.  80  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 3 del 2023. 
    Di  conseguenza,  il  giudice  a  quo  ha   ritenuto   necessario
sottoporre a scrutinio di costituzionalita' «tale fonte primaria», in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte  in  cui  contempla  i  due
citati requisiti di accesso alla agevolazione. 
    4.-  Sotto  il  profilo  della  rilevanza,   il   rimettente   ha
riscontrato che il  giudizio  principale  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione delle questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 80 della legge reg. Valle d'Aosta n.  3  del
2023,  in  quanto  tale  previsione  costituirebbe   «l'indefettibile
presupposto normativo dell'art. 12 dell'allegato B alla deliberazione
della Giunta regionale della  Valle  d'Aosta  n.  531  del  9/5/2022,
rispetto al quale l'associazione  ricorrente  ha  promosso  la  [...]
azione collettiva  (ex  art.  5  Dlgs  215/2003)».  Dall'esame  delle
questioni  dipenderebbe,  dunque,   la   decisione   concernente   la
discriminazione collettiva contestata dall'associazione ricorrente. 
    D'altro canto,  il  rimettente  ritiene  che  non  sia  possibile
procedere alla non applicazione delle norme censurate  per  contrasto
con  il  diritto  dell'Unione,  «non   potendosi   riconoscere   alle
disposizioni delle  direttive  UE  citate  dai  ricorrenti  efficacia
diretta (cd self executing)». Parimenti, il giudice a quo non ritiene
percorribile  un'interpretazione  costituzionalmente  conforme  delle
citate previsioni, «stante la chiara lettera dell'art. 80 L.R.». 
    5.- Quanto alla  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale  di
Torino rileva  come  i  criteri  per  individuare  i  beneficiari  di
prestazioni pubbliche debbano comunque  rispondere  al  principio  di
ragionevolezza, «anche quando non si  verte  in  materia  di  diritti
inviolabili dell'uomo (come nel  caso  di  specie)»,  «non  potendosi
introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari». 
    In particolare, secondo il giudice a quo, posto che la ratio  del
beneficio regionale di cui si tratta nella causa  principale  sarebbe
quella di «agevolare il recupero edilizio  in  determinate  zone  del
territorio   regionale»,   non   vi   sarebbe   «alcuna   ragionevole
correlazione tra [tale] ratio [...] e i requisiti della  cittadinanza
(italiana o UE) e della residenza protratta per almeno otto anni». 
    5.1.- Nello specifico, il Tribunale di Torino considera del tutto
arbitraria  l'esclusione  degli  «stranieri  extra  UE»   dal   mutuo
agevolato e rammenta, in proposito, la sentenza n. 432  del  2005  di
questa Corte, che ha reputato irragionevole l'esclusione di cittadini
stranieri da una prestazione pubblica non collegata  alla  tutela  di
diritti fondamentali, prestazione  consistente  nella  gratuita'  del
contratto di trasporto  pubblico  riconosciuta  a  favore  di  talune
categorie di utenti. 
    5.2.- Parimenti irragionevole viene ritenuto il  requisito  della
residenza  protratta  per  almeno  otto  anni,  non   ravvisando   il
rimettente alcuna connessione «tra  la  durata  della  residenza  nel
territorio regionale e il  recupero  dei  fabbricati  in  determinate
zone». 
    Secondo il giudice a quo, il requisito della residenza prolungata
non potrebbe di per se' essere indice di un'elevata  probabilita'  di
stabilita' in un ambito  territoriale,  «obiettivo  perseguibile  non
tanto facendo riferimento a condizioni passate, ma piuttosto  facendo
riferimento a indici di probabilita' di  permanenza  in  futuro».  Il
rimettente, rifacendosi alla sentenza di  questa  Corte  n.  107  del
2018, osserva che il requisito della residenza protratta integra «una
condizione che puo' precludere in concreto a un determinato  soggetto
l'accesso alle prestazioni pubbliche sia  nella  regione  di  attuale
residenza sia in quella di provenienza». 
    6.- Con  atto  depositato  in  data  11  settembre  2023,  si  e'
costituita in  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non  fondatezza  delle
questioni sollevate. 
    6.1.-   In   riferimento   alla   questione    di    legittimita'
costituzionale  avente  a  oggetto  il  requisito   della   residenza
protratta da almeno otto anni nel  territorio  regionale,  la  difesa
della  Regione  ha  anzitutto  osservato  come   il   requisito   sia
alternativo a quello contemplato dall'art. 80, comma 1,  lettera  b),
della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  3  del  2013,  vale  a  dire  la
proprieta' dell'immobile perdurante da  almeno  quindici  anni.  Cio'
svelerebbe la fallacia dell'argomento su cui si fonda l'ordinanza  di
rimessione, perche' il beneficio sarebbe fruibile anche da  parte  di
chi non risiede nella Regione. 
    6.1.1.- La Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha,
dunque, sollevato una duplice eccezione di rito. 
    Da un lato, la  difesa  regionale  ha  sostenuto  il  difetto  di
rilevanza,  posto  che   la   questione   concernerebbe   un'asserita
discriminazione indiretta nei confronti  degli  stranieri  legata  al
requisito della residenza protratta, quando la condizione contemplata
dalla lettera b) dello  stesso  art.  80,  negletta  dal  rimettente,
consentirebbe comunque al non residente di accedere al beneficio. 
    Da un  altro  lato,  l'obliterazione  dell'alternativo  requisito
della  prolungata  proprieta'  sul  bene  renderebbe  inadeguata   la
motivazione sulla non manifesta infondatezza, risultando «lacunose  e
carenti» sia la ricostruzione della ratio della norma  censurata  sia
il vaglio in merito alla ragionevolezza dei requisiti  rispetto  alla
natura del beneficio. 
    6.1.2.- Nel merito, la Regione ritiene che il requisito  previsto
dalla norma censurata non sia in alcun modo discriminatorio,  perche'
la limitazione  legata  alla  residenza  si  applicherebbe  anche  ai
cittadini italiani. 
    Inoltre, l'accesso al beneficio sarebbe  comunque  consentito  in
virtu' della  sussistenza  del  citato  requisito  alternativo  della
proprieta' protratta da almeno quindici anni. 
    Da  ultimo,  la  questione  sarebbe  non  fondata,  poiche'   non
riguarderebbe «misure di natura assistenziale,  volte  a  colmare  un
bisogno di una parte fragile  della  popolazione  o  a  rispondere  a
necessita' essenziali dell'individuo», ma sarebbe «un incentivo  agli
investimenti da parte di chi  e'  gia'  in  possesso  di  risorse»  e
servirebbe a «promuovere il recupero di centri e  nuclei  abitati  di
interesse storico e ambientale». Cosi' inquadrata la misura,  secondo
la  difesa  regionale,  sarebbe   consentito,   in   linea   con   la
giurisprudenza costituzionale, «favorire, entro i  limiti  della  non
manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto  al
contributo che essi hanno  apportato  al  progresso  della  comunita'
operandovi per un non indifferente lasso  di  tempo»  (e'  citata  la
sentenza n. 222 del 2013).  Peraltro,  sarebbe  legittimo  introdurre
condizioni  volte  a  «scoraggiare   l'utilizzazione   di   residenze
occasionali e meramente opportunistiche». 
    In sintesi, secondo la difesa regionale, «la scelta di  escludere
ad esempio gli stranieri regolarmente  soggiornanti,  ma  pur  sempre
privi di un consolidato  radicamento  nel  territorio  dato  o  dalla
residenza pluriennale o dalla proprieta' immobiliare pluriennale» non
potrebbe essere  reputata  «esorbitante  rispetto  ai  confini  della
ragionevolezza». 
    6.2.-  Quanto  alla  questione  di  legittimita'   costituzionale
relativa al requisito della cittadinanza italiana o di uno dei  Paesi
dell'Unione europea,  la  Regione  eccepisce  l'inammissibilita'  per
difetto di motivazione e comunque, nel merito, la non fondatezza. 
    La difesa regionale richiama, in proposito, la sentenza n. 50 del
2019 di questa Corte, con cui si e' affermato che «l'uguaglianza  tra
cittadini italiani (ed europei) e stranieri andrebbe  garantita  solo
per le prestazioni  finalizzate  al  soddisfacimento  di  un  bisogno
primario   dell'individuo,   "che   si   configura    come    diritto
inviolabile"», e questo non sarebbe il caso della misura  di  cui  si
controverte. 
    Inoltre, alla base della  previsione  vi  sarebbe  l'esigenza  di
«garantire  a  FINAOSTA  S.p.A.,  ossia  al  soggetto  erogatore  del
finanziamento, la possibilita' di condurre i  necessari  accertamenti
sul  merito  creditizio  del  richiedente»,  cio'  che  sarebbe  piu'
difficile da operare rispetto a cittadini extra europei,  cosi'  come
sarebbe meno agevole il recupero del credito in caso di morosita'. Il
requisito,  pertanto,  non  sarebbe  una   irragionevole   causa   di
esclusione dal beneficio. Ad avviso della difesa  regionale,  opinare
diversamente significherebbe sostenere  «la  sostanziale  irrilevanza
dello status di cittadinanza,  anche  a  fronte  di  aspettative  non
corrispondenti a bisogni primari o diritti fondamentali, optando  per
una sorta di cittadinanza globale». 
    7.- Con  atto  depositato  in  data  11  settembre  2023,  si  e'
costituita  in  giudizio  ASGI,   parte   ricorrente   nel   giudizio
principale,  aderendo  alle  argomentazioni   su   cui   e'   fondata
l'ordinanza di rimessione. 
    La parte esprime alcune «perplessita'» in ordine all'affermazione
del rimettente, la' dove ritiene «di non poter risolvere il dubbio di
costituzionalita' "attraverso la disapplicazione della norma di legge
regionale per contrasto con norme UE direttamente applicabili [...]"»
e, comunque, lamenta che  non  siano  state  sollevate  questioni  di
legittimita' costituzionale anche in riferimento all'art. 117,  primo
comma, Cost. 
    Di seguito, ASGI si sofferma sulla  ratio  delle  misure  di  cui
trattasi e aderisce alle censure mosse dal  giudice  a  quo  sia  per
quanto concerne il  requisito  della  cittadinanza,  sia  per  quanto
riguarda il criterio della residenza protratta per almeno otto  anni,
onde poter accedere al mutuo agevolato per il recupero di immobili. 
    8.- In data 29 gennaio 2024 la resistente nel giudizio principale
ha depositato memoria integrativa, nella  quale  ha  insistito  sulle
ragioni di inammissibilita' per difetto di rilevanza,  con  argomenti
analoghi a quelli esposti nell'atto di costituzione. 
    Nel merito, ha reiterato le eccezioni  di  non  fondatezza  delle
questioni  sollevate.  In  particolare,  con  riguardo  alla  censura
concernente il requisito della residenza  da  almeno  otto  anni,  in
alternativa alla proprieta' da almeno quindici anni, ha sostenuto  il
carattere   «piu'   che   ragionevole»   della   «precedenza»   data,
nell'accesso al beneficio, a chi ha  contribuito  «al  versamento  di
tasse e/o imposte», alimentando con «proprie risorse [...] le finanze
regionali».  Il  mutuo  agevolato  per  il   recupero   di   immobili
rappresenterebbe,  infatti,  una  forma  «di  ridistribuzione  tra  i
contribuenti delle risorse che essi negli anni hanno concorso  a  far
affluire nel bilancio regionale». 
    La difesa regionale  torna  poi  a  sottolineare  la  natura  non
assistenziale del beneficio sia con riferimento  al  requisito  della
residenza  protratta,   il   che   renderebbe   non   conferente   la
giurisprudenza citata dal rimettente, sia con  riguardo  al  criterio
della cittadinanza. Il legislatore, pertanto,  vanterebbe  un  «certo
margine  di  discrezionalita'  nella  fissazione  dei  requisiti  per
accedere alla misura». 
    9.- In data 30 gennaio 2024, anche la  parte  ha  depositato  una
memoria integrativa,  riportandosi  a  quanto  esposto  nell'atto  di
costituzione in giudizio. 
    In  particolare,  ASGI  ha  ribadito  come  l'estraneita'   delle
prestazioni pubbliche a bisogni primari o  essenziali  della  persona
non esima la Regione dall'attenersi  al  «principio  di  "ragionevole
correlabilita'"» tra i requisiti richiesti per l'accesso alla  misura
e  la  «finalita'  pubblica»  sottesa  alla  norma,  connessione  che
difetterebbe  tanto  con  riguardo  al   criterio   della   residenza
protratta, quanto rispetto a quello della cittadinanza italiana o  di
uno dei Paesi dell'UE. 
    Inoltre, in replica agli  argomenti  spesi  dalla  resistente  in
merito  al  difetto  di  rilevanza  della  questione  concernente  la
residenza protratta, la difesa della parte rileva come l'accoglimento
della  questione,  «[l]ungi  dal   "lasciare   immutato   il   quadro
normativo"», consentirebbe, viceversa, l'accesso alla prestazione  ai
«residenti nella Regione, che abbiano la proprieta' dell'immobile  da
ristrutturare», oltre che a «coloro che, anche  non  residenti  nella
Regione, abbiano la proprieta' di detto immobile da almeno 15 anni». 
    Nel  merito,  la  parte  insiste  sul  carattere   manifestamente
irragionevole che emergerebbe dalla totale mancanza  di  correlazione
tra la finalita' delle prestazioni  e  i  requisiti  di  accesso.  In
particolare, con riferimento  al  requisito  della  cittadinanza,  la
difesa di ASGI replica alle argomentazioni  della  difesa  regionale,
relative alla «maggiore difficolta'  nel  condurre  gli  accertamenti
sulla congruita' delle garanzie rilasciate» da beneficiari stranieri,
osservando che il controllo delle garanzie viene effettuato  in  sede
di erogazione, sicche' altro e' rifiutare ex post l'erogazione, altro
e' «presumere ex ante» che  il  debitore  non  cittadino  italiano  o
europeo sia meno solvibile o meno affidabile. 
    10.- All'udienza del 20 febbraio 2024, la difesa regionale  e  la
parte hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza indicata in epigrafe  (reg.  ord.  n.  102  del
2023), il Tribunale di Torino, prima sezione civile, ha sollevato, in
riferimento   all'art.   3   Cost.,   questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 80 della legge reg. Valle d'Aosta n.  3  del
2013, nella parte in cui  prevede,  ai  fini  dell'accesso  al  mutuo
agevolato  per  il  recupero  di  fabbricati,  il   requisito   della
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi  dell'Unione  europea  e  il
requisito della residenza protratta da almeno otto anni nella Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    1.1.- In rito, il rimettente ritiene che il  giudizio  principale
non possa essere definito indipendentemente dalla  risoluzione  delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  con  riguardo
all'art. 80 della legge reg. Valle d'Aosta n.  3  del  2023,  poiche'
tale previsione costituirebbe «l'indefettibile presupposto  normativo
dell'art.  12  dell'allegato  B  alla  deliberazione   della   Giunta
regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, rispetto al quale
l'associazione ricorrente ha promosso la [...] azione collettiva  (ex
art. 5, Dlgs 215/2003)». 
    Il giudice  a  quo  sostiene,  inoltre,  che  non  sia  possibile
procedere alla non applicazione delle norme censurate  per  contrasto
con il  diritto  dell'Unione  europea  e  che  non  sia  percorribile
un'interpretazione costituzionalmente  conforme  dell'art.  80  della
citata legge regionale, stante il suo chiaro tenore letterale. 
    1.2.- Nel merito, il Tribunale di Torino ravvisa un contrasto fra
i criteri di accesso al mutuo agevolato,  previsti,  rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 1, lettera a), dell'art. 80 della legge  reg.
Valle d'Aosta n. 3 del 2013, e l'art. 3 Cost., poiche' tali requisiti
non sarebbero correlati alla ratio sottesa all'agevolazione. 
    Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza di questa  Corte
per  evidenziare  che  le  condizioni  dettate  per   individuare   i
beneficiari  di  prestazioni  pubbliche  dovrebbero  «rispondere   al
principio di ragionevolezza  [...]  anche  quando  non  si  verte  in
materia di diritti inviolabili dell'uomo (come nel caso di  specie)»,
«non  potendosi  introdurre  nel  tessuto   normativo   elementi   di
distinzione arbitrari». 
    Sia l'esclusione degli «stranieri extra UE» sia quella di chi non
vanti  una   residenza   protratta   per   almeno   otto   anni   non
presenterebbero «alcuna ragionevole correlazione  [con]  il  recupero
dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale». 
    Pertanto, il rimettente appunta le  proprie  censure  su  ambo  i
criteri, individuando due  autonome  e  indipendenti  questioni  che,
sebbene motivate con ragioni che in parte  si  sovrappongono,  devono
essere affrontate separatamente. 
    2.- Con riferimento alla questione avente a oggetto il  requisito
della residenza protratta per almeno otto anni, la  difesa  regionale
eccepisce  l'inammissibilita'  per  difetto  di   rilevanza   e   per
inadeguata motivazione della non manifesta infondatezza. 
    Il rimettente avrebbe omesso di considerare, nella  ricostruzione
del quadro normativo, che l'accesso all'agevolazione  e'  consentito,
in alternativa al ricorrere della prolungata  residenza,  a  chi  sia
proprietario dell'immobile da almeno quindici  anni,  secondo  quanto
stabilisce l'art. 80, comma 1, lettera b),  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n.  3  del  2013.  Di  riflesso,  ad  avviso  della  Regione,
un'eventuale sentenza  di  accoglimento  «non  sarebbe  in  grado  di
spiegare alcuna influenza sul processo principale», «ne' di provocare
un cambiamento  del  quadro  normativo  di  riferimento  assunto  dal
giudice a quo». 
    3.- L'eccezione di difetto di rilevanza non e' fondata. 
    Il criterio della residenza  protratta  da  almeno  otto  anni  e
quello della proprieta' perdurante da almeno quindici anni si pongono
come requisiti alternativi, che consentono l'accesso all'agevolazione
sulla base di autonome e distinte condizioni. 
    L'eventuale accoglimento della  questione  concernente  il  primo
criterio  alternativo   avrebbe   sicura   influenza   sul   giudizio
principale, poiche' consentirebbe di accedere al mutuo  agevolato  in
presenza della mera proprieta' unita alla residenza, senza che questa
debba essere prolungata e  senza  che  debbano  ricorrere  i  diversi
presupposti indicati dall'art. 80, comma 1, lettera b),  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013. 
    La  proprieta'  associata  alla  residenza  resterebbe,   dunque,
alternativa alla mera proprieta' che, in base alla citata lettera b),
deve durare da almeno quindici anni. 
    4.-  Parimenti  non  fondata   e'   l'eccezione   di   inadeguata
motivazione della non manifesta infondatezza che la difesa  regionale
oppone  alla  censura  concernente  il  requisito   della   residenza
protratta per almeno otto anni. 
    Le  argomentazioni  addotte  dal  rimettente  a  supporto   della
ritenuta  irragionevolezza   di   tale   requisito   sono,   infatti,
sufficienti a rappresentare le ragioni della censura,  a  prescindere
dal mancato riferimento al  suo  carattere  alternativo  rispetto  al
criterio della protratta titolarita' dominicale. 
    Tale omissione, pertanto, non  ha  una  incidenza  sul  rito,  ma
piuttosto puo' riverberarsi sul merito. 
    5.- Procedendo all'esame nel merito delle questioni sollevate dal
rimettente, e' opportuno, in via preliminare,  ricostruire  la  ratio
della disciplina concernente l'erogazione dei mutui a costi agevolati
per il «recupero di centri e nuclei abitati di  interesse  storico  e
ambientale» (art. 1, comma 1,  lettera  d,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 3 del 2013). 
    E', infatti, dalla connessione fra la ratio di tale disciplina  e
i criteri di accesso al mutuo  agevolato  che  dipendono  le  censure
poste in riferimento all'art. 3 Cost. 
    5.1.- La legge reg. Valle  d'Aosta  n.  3  del  2013  prevede  un
complesso di interventi che perseguono due macro obiettivi. 
    Un primo gruppo  di  strumenti,  non  oggetto  di  censure  nelle
odierne  questioni,  mira   ad   agevolare   l'accesso   al   diritto
all'abitazione di persone che versano in condizioni di bisogno (artt.
8, 9 e 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013).  L'interesse
pubblico combacia, in tal caso, con il diritto dei  singoli  a  veder
soddisfatto il  bisogno  abitativo,  attraverso  una  graduazione  di
soluzioni  che,  a  seconda  dei   requisiti   posseduti,   correlati
all'entita' del disagio economico, vanno  dall'edilizia  residenziale
pubblica o convenzionata (artt. 8 e 9 della legge reg. Valle  d'Aosta
n. 3 del 2013) ai mutui agevolati per  l'acquisto  della  prima  casa
(art. 10 e Capo II del Titolo IV della citata legge regionale). 
    Un secondo tipo di interventi - quello al quale si  ascrivono  le
norme  censurate  -  tende  invece  a  realizzare  diverse  finalita'
pubbliche che non attengono alla condizione di bisogno delle persone,
ma che si focalizzano sullo  stato  in  cui  versano  res  e  luoghi:
l'obiettivo e' riqualificare immobili e rivitalizzare centri e nuclei
abitati. 
    A tal fine, l'art. 11 della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  3  del
2013 stabilisce, al comma 1,  che  «[l]a  Regione,  per  favorire  il
recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  l'eliminazione   del
degrado edilizio e la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto
urbanistico, prevede la concessione di mutui a  tasso  agevolato  per
interventi di recupero di fabbricati  situati  nei  centri  e  nuclei
abitati limitatamente alle zone territoriali di tipo A, come definite
dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di  pianificazione  territoriale
della Valle d'Aosta)». 
    Piu' precisamente, l'art. 79 della citata legge regionale dispone
(in apertura al Capo III del Titolo IV) che la «Regione concede mutui
agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri  e  nuclei
abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate
nell'ambito  del  piano  regolatore  generale  comunale  (PRG).  Sono
assimilate  a  dette  zone,  ai  fini  del  presente   Capo,   quelle
individuate dalla Regione  o  dalle  comunita'  montane  con  criteri
analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza»  (comma  1).
«I mutui sono, altresi',  concessi  per  il  recupero  di  fabbricati
situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al  comma  1,  a
condizione che presentino interesse storico, artistico o  ambientale.
La sussistenza di tale interesse deve risultare dal PRG» (comma 2). 
    5.2.- L'agevolazione prevista dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 3
del  2013  nell'erogazione  dei  mutui  per  la  riqualificazione  di
fabbricati soddisfa, dunque, due specifici interessi pubblici, che si
aggiungono a quello volto  a  incentivare  l'attivita'  edilizia  sul
territorio, sotteso a tutti gli interventi  previsti  dal  Titolo  IV
della legge regionale in esame, concernente i «[f]ondi  di  rotazione
per la ripresa dell'industria edilizia». 
    Il primo interesse attiene al «recupero del  patrimonio  edilizio
esistente [e alla] eliminazione del degrado edilizio» (art. 11, comma
1) e viene assicurato grazie alla natura di mutuo  di  scopo  propria
del  contratto,  che  in  tanto  prevede  un  costo  ridotto  per  il
finanziamento rispetto a  quello  di  mercato,  in  quanto  la  somma
mutuata viene destinata al tipo di intervento  previsto  dalla  legge
regionale. A tale interesse si associa l'obbligo  di  rispettare  una
particolare tempistica (art. 86, comma 1), sicche', ove  il  recupero
degli immobili non sia ultimato «entro quarantotto mesi dalla data di
stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il  dirigente  della
struttura competente dispone, con proprio  provvedimento,  la  revoca
delle   somme   non   ancora   erogate   e   il   mutuatario,   entro
cinquantaquattro  mesi  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto
preliminare  di  mutuo,  puo',  in  alternativa,  provvedere:  a)  al
rimborso delle somme  erogate,  maggiorate  del  tasso  di  interesse
legale vigente al momento dell'estinzione  anticipata  e  maturati  a
decorrere dalla data dell'ultima rata di  interessi  corrisposta;  b)
alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo  per  un  importo
massimo corrispondente alle somme erogate» (art. 86, comma 6). 
    In secondo luogo, l'ulteriore  interesse  pubblico  che  persegue
l'agevolazione del mutuo destinato al recupero di immobili e'  quello
di favorire  «la  riqualificazione  e  rivitalizzazione  del  tessuto
urbanistico» (art. 11, comma 1). Per tale ragione il tasso  agevolato
e' concesso solo a persone fisiche che  utilizzino  il  finanziamento
per  recuperare  immobili  destinati  ad  abitazione   permanente   o
principale o ad abitazione temporanea, tant'e' che il mutamento della
destinazione d'uso e finanche  l'alienazione  per  atto  inter  vivos
integrano una violazione della normativa e  comportano  l'obbligo  di
estinguere anticipatamente il mutuo, se la violazione si verifica nel
periodo di preammortamento, nonche' il pagamento di  una  penale,  se
invece si realizza nei dieci anni successivi. 
    5.3.- Quanto allo strumento di cui si avvale la Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per perseguire le citate finalita', esso
consiste nell'offerta, tramite  una  societa'  finanziaria  regionale
(Finaosta spa), di  contratti  di  mutuo  a  costi  ridotti,  il  cui
contenuto  viene  prevalentemente   regolato   dalla   stessa   legge
regionale. Questa, in particolare,  dispone  che  i  mutui  agevolati
vengano erogati da Finaosta spa, che gestisce un fondo di rotazione e
che assume, tramite convenzione, il rischio del  finanziamento  (art.
70 della citata legge regionale). 
    Le  risorse  del  fondo  sono  alimentate  inizialmente  da   uno
stanziamento che deriva dal trasferimento delle giacenze  disponibili
sui fondi di rotazione destinati a promuovere  iniziative  economiche
sul  territorio  regionale,  in  particolare  quelle  edilizie,   cui
progressivamente si aggiungono le somme che  derivano:  dal  rimborso
delle  rate  di  preammortamento  e  di  ammortamento,  dal  rimborso
anticipato dei mutui a  tasso  agevolato,  dagli  interessi  maturati
sulle giacenze del fondo, dal recupero  delle  somme  restituite  dai
soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni previste
dalla stessa legge regionale (art. 68, comma 2). 
    I mutui agevolati vengono concessi solo se  assistiti  da  idonea
garanzia reale o personale, secondo  quanto  stabilito  dalla  Giunta
regionale,  con  propria  deliberazione  (art.  69),  e   sempre   la
deliberazione della Giunta determina il tasso di interesse,  che  non
puo'  essere  comunque  inferiore,  per   espressa   previsione   del
legislatore regionale (art. 81, comma 2), al tasso massimo  stabilito
per i mutui concessi per l'acquisto, la  costruzione  o  il  recupero
della prima casa. 
    6.- A fronte della richiamata disciplina, l'art. 80  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013 regola le condizioni di accesso alla
stipula dei mutui agevolati per il recupero degli immobili. 
    In particolare, la concessione di tali mutui si rivolge anzitutto
ai proprietari dei fabbricati identificati dal legislatore regionale,
in ragione della loro collocazione in particolari  zone  o  del  loro
specifico  pregio  storico,  artistico   o   ambientale,   dimodoche'
l'interesse  privato  alla  ristrutturazione  del  fabbricato   possa
intersecare  l'interesse  pubblico  alla  riqualificazione  di   tali
immobili e alla rivitalizzazione di specifiche zone. 
    La legge regionale recante le norme censurate, tuttavia,  non  si
limita a richiedere il titolo dominicale. 
    Da un lato, i proprietari degli immobili, che  si  trovano  nelle
condizioni o nei luoghi che rientrano nelle finalita'  del  mutuo  di
scopo, devono essere o residenti nel territorio regionale  da  almeno
otto anni o titolari del diritto dominicale da almeno quindici  anni,
potendo in tal caso  sommare  anche  il  tempo  in  cui  siano  stati
titolari coloro che hanno trasmesso la proprieta' mortis causa (comma
1, lettere a e b, del citato art. 80). 
    Da un altro lato, la  legge  regionale  precisa  che  i  medesimi
proprietari,  rispondenti  ai  citati  presupposti,  debbono   essere
comunque cittadini italiani o cittadini di uno dei Paesi  dell'Unione
europea (comma 1 dell'art. 80). 
    Le censure mosse dal rimettente in riferimento all'art.  3  Cost.
riguardano il criterio della residenza del proprietario perdurante da
almeno otto anni e quello della esclusione di chi non sia in possesso
della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea. 
    7.- La questione di legittimita'  costituzionale  concernente  il
criterio della residenza protratta, previsto dall'art. 80,  comma  1,
lettera a), della legge n. 3 del 2013, non e' fondata. 
    7.1.- L'agevolazione in esame si  giustifica  in  funzione  degli
interessi alla promozione dell'economia e del territorio della stessa
Regione e consta della riduzione del tasso di interessi relativo a un
mutuo che e' in grado esso stesso  di  produrre  risorse  economiche.
Nondimeno tali risorse sono pur sempre limitate rispetto  a  tutti  i
privati che, in quanto proprietari degli  immobili  ascrivibili  alle
previsioni della  legge  regionale,  possono  avanzare  richieste  di
finanziamento per il loro recupero. 
    Chiaramente, una tale ragione non giustifica, al metro  dell'art.
3 Cost., qualsivoglia condizione di  accesso  al  costo  ridotto  del
finanziamento, ma solo quelle che presentino un qualche legame con la
funzione della agevolazione  associata  al  mutuo  di  scopo  e  che,
dunque, non si traducano  in  una  barriera  arbitraria,  inidonea  a
superare il vaglio di ragionevolezza. 
    7.2.- Ebbene, a fronte di una agevolazione che  non  soddisfa  un
bisogno primario delle persone, bensi'  persegue  interessi  pubblici
variamente correlati al territorio, e che, inoltre, non  e'  concessa
una  tantum,  ma  continua  a  essere  erogata  nel  tempo,  non   e'
irragionevole che la legge regionale adotti, in alternativa ad  altro
criterio di  accesso  al  beneficio,  il  requisito  della  residenza
protratta da almeno otto anni. 
    Anzitutto,  si  tratta  di  ipotesi  ben   distinta   da   quella
concernente l'accesso a servizi  pubblici  abitativi,  rispetto  alla
quale questa Corte ha costantemente  escluso  che  possa  operare  la
condizione della lungo residenza.  Quando  e'  implicato  il  diritto
all'abitazione, che ha natura fondamentale e risponde  a  un  bisogno
primario, non si possono frapporre ostacoli, correlati  al  perdurare
della residenza, che si risolvono in una compressione della  liberta'
di circolazione rispetto a  persone,  spesso  indotte  proprio  dallo
stato di bisogno a trasferirsi da un luogo  all'altro  (ex  plurimis,
sentenze n. 145 e n. 77 del 2023, n. 199 del 2022, n. 9 e  n.  7  del
2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166, n. 107 e n. 106 del  2018,  n.
168 e n. 141 del 2014, n. 222, n. 172, n. 133, n. 4 e n. 2 del  2013,
n. 61 e n. 40 del 2011). 
    Diversamente, a fronte di una misura  che  non  ha  incidenza  su
diritti fondamentali ed e'  finalizzata  al  «recupero  di  centri  e
nuclei  abitati  di  interesse  storico   o   ambientale»,   non   e'
manifestamente irragionevole, nel  contesto  di  risorse  finanziarie
comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di
chi rispetto al territorio gia' vanti un legame duraturo e  che  tale
valorizzazione si traduca nell'adozione di  un  criterio  prospettato
come alternativo a un altro. 
    La lungo residenza, infatti,  non  condiziona  in  via  esclusiva
l'accesso al  beneficio,  si'  da  riverberarsi  negativamente  sulla
stessa  liberta'  di  circolazione,  bensi'  opera  quale   requisito
alternativo rispetto a quello - non censurato dal rimettente -  della
titolarita' del diritto di proprieta' perdurante da  almeno  quindici
anni. 
    Inoltre, il criterio  della  lungo  residenza  non  comporta  una
definitiva e radicale estromissione dalla  riduzione  del  costo  del
finanziamento, poiche' il mutuo agevolato viene  erogato  in  maniera
continuativa e, dunque, vi si puo' accedere via via che maturano o la
condizione del radicamento nel territorio o quella alternativa  della
proprieta' risalente nel tempo. 
    In sostanza, chi non puo' vantare la residenza prolungata non  e'
escluso a priori dall'accesso alla agevolazione: sia perche' puo' far
valere il mero titolo proprietario, ove protratto per almeno quindici
anni, sia perche', non  essendo  il  finanziamento  a  costi  ridotti
offerto una tantum, puo' richiederlo al raggiungimento dei  requisiti
temporali correlati a uno dei due criteri alternativi. 
    Per  le  ragioni  esposte,  a  fronte  di  una  misura   estranea
all'ambito delle prestazioni  che  soddisfano  bisogni  primari,  non
travalica il limite della manifesta irragionevolezza  la  scelta  del
legislatore regionale  di  valorizzare  il  radicamento  territoriale
nell'accesso a un beneficio finalizzato proprio al recupero di alcuni
ambiti del territorio regionale, adottando la  lungo  residenza  come
requisito che e'  alternativo  ad  altro  e  che  non  determina  una
assoluta e definitiva esclusione dall'agevolazione. 
    Non  e',   dunque,   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale,  sollevata  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  con
riguardo all'art. 80, comma 1, lettera a),  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, per  l'accesso  al
beneficio del tasso agevolato  per  il  recupero  di  fabbricati,  la
residenza  nel  territorio  regionale  da  almeno   otto   anni,   in
alternativa alla proprieta' perdurante da almeno quindici anni. 
    8.-  E',  viceversa,  fondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale, sollevata sempre in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
concernente la pura esclusione dall'accesso al finanziamento a  tasso
agevolato di chi, pur se proprietario da quindici anni di un immobile
fra quelli identificati dalla Regione come meritevoli di recupero,  o
proprietario di uno dei citati immobili e residente  da  almeno  otto
anni nella Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  risulti
privo della cittadinanza italiana o  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea. 
    8.1.- Come gia' anticipato, se e' vero che le  risorse  pubbliche
messe a disposizione dell'intervento non sono illimitate - e tuttavia
sono suscettibili nel tempo anche di essere ricostituite  tramite  lo
stesso rimborso dei finanziamenti, oltre che con gli interessi e  con
le  eventuali  penali  corrisposte  -  viola   il   principio   della
ragionevolezza la radicale esclusione dall'accesso al mutuo agevolato
di chi non ha la nazionalita' italiana  o  di  un  Paese  dell'Unione
europea, in quanto criterio del tutto scollegato  dalla  ratio  della
disciplina censurata. 
    8.1.1.- Pur a voler ipotizzare, in un contesto che non  coinvolge
diritti  inviolabili,  ne'  bisogni  primari,  una  prospettiva  che,
nell'accesso allo specifico beneficio, valorizzi l'apporto gia'  dato
al territorio, l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi risulta,  in
ogni caso, ingiustificata. 
    I proprietari da almeno quindici  anni  di  immobili  siti  nella
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste   hanno,   infatti,
concorso, anche se privi della cittadinanza italiana  o  europea,  ad
alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali  pagando
tasse e imposte sull'immobile, cosi' come i proprietari residenti  da
almeno otto anni non solo hanno corrisposto i citati tributi,  ma  si
sono anche radicati nel territorio regionale. 
    8.1.2.-  D'altro  canto,  privo  di  ogni  fondamento  e'   anche
l'argomento che espressamente spende la difesa  regionale,  la  quale
evoca, a sostegno della diversita' di trattamento nei confronti degli
stranieri,  la  maggiore  difficolta'  di  accertamento  del   merito
creditizio. 
    Anzitutto, il mutuo agevolato non  viene  concesso  se  non  sono
rilasciate congrue garanzie, come espressamente puntualizza l'art. 84
della stessa legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013. In  particolare,
in attuazione di  tale  previsione,  la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 531 del 2022 stabilisce all'art. 11 dell'Allegato B  che
i «mutui sono garantiti da  ipoteca  iscritta  sull'immobile  oggetto
dell'intervento, fatta salva diversa valutazione da parte di FINAOSTA
S.p.A. e,  ove  insufficiente,  da  ulteriori  garanzie  integrative,
personali e/o reali richieste». 
    Inoltre, il merito creditizio deve essere in ogni caso oggetto di
verifiche concrete e non di presunzioni astratte. 
    8.1.3.-  Di  seguito,  non  puo'  tacersi  che  l'esclusione   di
cittadini di Paesi terzi potrebbe, in ipotesi, finanche sacrificare i
medesimi interessi pubblici perseguiti dalla Regione.  Ove,  infatti,
in una delle zone che il legislatore intende  recuperare  vi  sia  un
insediamento  di  stranieri  extra  UE,  la  loro  esclusione   dalla
erogazione di agevolazioni per finanziare il recupero degli  immobili
finirebbe per impedire il meccanismo incentivante e, dunque, andrebbe
a riverberarsi negativamente sui medesimi obiettivi ai quali tende la
previsione regionale. 
    8.2.- In definitiva, escludere gli stranieri solo in quanto tali,
benche' essi si trovino nelle medesime  condizioni  che  giustificano
l'agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone
in aperto contrasto con l'art. 3 Cost. 
    Questa Corte non solo ha da tempo affermato che «il principio  di
eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di  rispettare
[i] diritti fondamentali» (sentenza n. 120 del 1967), ma ha  altresi'
sottolineato che, in virtu' del principio di ragionevolezza, anche  a
prescindere dal diretto coinvolgimento di  diritti  inviolabili,  «al
legislatore non e' consentito introdurre regimi  differenziati  circa
il trattamento da riservare ai singoli consociati se non "in presenza
di una 'causa'  normativa  non  palesemente  irrazionale  o,  peggio,
arbitraria" (sentenza n. 432 del 2005)» (sentenza n. 186 del 2020). 
    Pertanto, «[p]ur potendo il legislatore valorizzare le  esistenti
differenze di fatto tra cittadini e stranieri», tuttavia, «lo  status
di straniero non puo' essere  di  per  se'  considerato  "come  causa
ammissibile di trattamenti diversificati e  peggiorativi"»  (sentenza
n. 186 del 2020 e le numerose pronunce ivi richiamate). 
    In particolare, questa Corte  ha  ritenuto  che,  quando  vengono
riconosciuti dei  benefici,  pur  al  di  fuori  di  quelli  volti  a
«soddisfare diritti fondamentali» (sentenza  n.  432  del  2005),  la
«individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente  da
circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse  finanziarie
- [debba]  essere  operat[a],  sempre  e  comunque,  in  ossequio  al
principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale  che
sia) e' consentito, infatti, introdurre regimi  differenziati,  circa
il trattamento  da  riservare  ai  singoli  consociati,  soltanto  in
presenza di una "causa"  normativa  non  palesemente  irrazionale  o,
peggio, arbitraria» (ancora sentenza n. 432 del 2005). 
    8.3.- Da ultimo, non puo' ritenersi che il metro di giudizio  sia
destinato a mutare solo perche' il soggetto pubblico  regola  in  via
legislativa  l'agevolazione  sotto  forma  di   costo   ridotto   del
finanziamento  che,  in  quanto  contratto,  e'  atto  espressivo  di
autonomia. 
    Per converso, va constatato che finanche i privati, che non  sono
tenuti a giustificare i motivi delle loro  scelte  negoziali,  quando
rivolgono al pubblico un'offerta contrattuale o un invito a  offrire,
non possono  arbitrariamente  escludere  categorie  di  soggetti  dal
contratto o imporre condizioni contrattuali deteriori, che non  siano
giustificate dalla causa del contratto e che si  colorino  di  tratti
discriminatori. Ne' e' un caso che il legislatore statale con  l'art.
43, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 286 del  1998  abbia  previsto
che compie un atto di discriminazione  «chiunque  imponga  condizioni
piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi  offerti  al
pubblico ad uno straniero soltanto a causa della  sua  condizione  di
straniero o di appartenente  ad  una  determinata  razza,  religione,
etnia o nazionalita'». 
    9.- In conclusione, l'art. 80 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3
del 2013 e' costituzionalmente illegittimo limitatamente alle  parole
«, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati  appartenenti
all'Unione europea». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  80,  comma
1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13  febbraio  2013,  n.  3
(Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente  alle
parole «, con cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  altri  Stati
appartenenti all'Unione europea»; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera  a)  della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte  in  cui  prevede,  ai  fini
dell'accesso al mutuo agevolato per il  recupero  di  fabbricati,  il
requisito della residenza  protratta  nella  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste da almeno otto anni, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Torino,
sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA