N. 61 SENTENZA 20 marzo - 18 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione  Lombardia  -
  Ambiti  territoriali  ottimali  (ATO)  -  Possibile  perimetrazione
  secondo i confini amministrativi delle comunita' montane,  anziche'
  delle province lombarde e della  Citta'  metropolitana  di  Milano,
  come stabiliti dalla normativa statale  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentato contrasto con la competenza esclusiva  nelle  materie  di
  tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Ius  superveniens
  di carattere satisfattivo - Cessata materia del contendere. 
- Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021,  n.  24,  art.  13,
  comma 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e)  ed  s);  decreto
  legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  art.  147;  decreto-legge  13
  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge  14
  settembre 2011, n. 148, art. 3-bis. 
(GU n.17 del 24-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI
  GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella  SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
1, della legge della Regione  Lombardia  27  dicembre  2021,  n.  24,
recante   «Disposizioni   per   l'attuazione   della   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9  ter  della
l.r.  31  marzo  1978,   n.   34   (Norme   sulle   procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2022», promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
con ricorso notificato il 25 febbraio 2022, depositato in cancelleria
il 4 marzo 2022, iscritto al  n.  22  del  registro  ricorsi  2022  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  15,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2024 il Giudice relatore
Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per  la  Regione
Lombardia; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022  e  depositato  il
successivo 4 marzo (reg. ric. n. 22  del  2022),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Lombardia  27  dicembre  2021,  n.  24,  recante  «Disposizioni   per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31  marzo  1978,  n.  34  (Norme
sulle  procedure  della  programmazione,   sul   bilancio   e   sulla
contabilita'  della  Regione)  -  Collegato  2022»,  in   riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. 
    1.1.-  Il  ricorrente  riferisce  che  l'articolo  impugnato   ha
modificato l'art. 47 della legge della Regione Lombardia 12  dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi  locali  di  interesse  economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti,  di  energia,  di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introducendo una serie
di previsioni relative alla delimitazione degli  ambiti  territoriali
ottimali (ATO) per lo svolgimento delle attivita' del servizio idrico
integrato (SII). 
    In particolare, l'art. 47 della legge reg. Lombardia  n.  26  del
2003, come modificato, prevede oggi che gli ATO non  coincidano  piu'
necessariamente con i confini amministrativi delle province  lombarde
e della Citta' metropolitana  di  Milano  (comma  1),  e  che  questi
possano essere «perimetrati con riferimento ai confini amministrativi
delle comunita' montane, anche su proposta dei  comuni,  al  fine  di
migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo  criteri
di efficienza, efficacia ed economicita'» (comma 1-bis), anche tenuto
conto di alcuni parametri elencati nello stesso comma.  Le  ulteriori
previsioni introdotte dalla disposizione impugnata disciplinano, poi,
i contenuti della proposta di individuazione del nuovo ATO, su cui si
pronuncia, con deliberazione, la Giunta regionale (comma 1-ter) e gli
adempimenti posti a carico dell'ufficio  d'ambito  neocostituito,  in
vista dell'indennizzo cui questi e' tenuto,  a  favore  del  soggetto
gestore del servizio nel territorio dei comuni transitati  nel  nuovo
ATO, per gli «investimenti effettuati  nei  predetti  comuni  per  la
parte  non  ancora  ammortizzata  dagli  introiti  tariffari»  (comma
1-quater). 
    2.- Secondo il ricorrente, le disposizioni  introdotte  dall'art.
13 della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021 violerebbero i parametri
costituzionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e)  e  s),
Cost., cui questa Corte avrebbe costantemente ricondotto  la  materia
in questione, perche' si porrebbero «in contrasto con  la  disciplina
nazionale e, in particolare, con i presupposti di applicazione  della
deroga delle dimensioni definite dalla  legislazione  statale»,  come
attualmente disciplinati dall'art.  147  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e  dall'art.  3-bis
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  (Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per  lo  sviluppo),  convertito,
con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148. 
    Secondo tale normativa, l'individuazione degli  enti  di  governo
d'ambito dovrebbe avvenire «con delibera» delle  regioni  (art.  147,
comma 1, cod. ambiente), ma queste non sarebbero «del tutto libere di
modificare gli ambiti territoriali a loro piacimento», sia perche' la
dimensione degli ATO «di norma deve essere  non  inferiore  almeno  a
quella del territorio provinciale» (art. 3-bis del d.l.  n.  138  del
2011, come  convertito),  sia  perche'  l'eventuale  deroga  dovrebbe
rispettare i criteri costituiti dall'unita' del  bacino  idrografico,
dalla unicita' e dall'adeguatezza delle dimensioni  gestionali  (art.
147, comma 2, cod. ambiente). In tal caso, le regioni dovrebbero  pur
sempre motivare la scelta «in  base  a  criteri  di  differenziazione
territoriale  e   socio-economica   e   in   base   a   principi   di
proporzionalita',   adeguatezza   ed   efficienza    rispetto    alle
caratteristiche del servizio, anche su  proposta  dei  comuni»  (art.
3-bis, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, come convertito). 
    Se pure alle regioni,  quindi,  fosse  consentito  derogare  alla
disciplina   statale   sulle   dimensioni   ottimali   degli   ambiti
territoriali, cio'  dovrebbe  comunque  avvenire  «nel  rispetto  del
modulo  procedimentale  e  dei  criteri  fissati  dalla  legislazione
stessa,  motivando  la  scelta  compiuta  in  modo  da  garantire  la
controllabilita' della discrezionalita' esercitata  nelle  competenti
sedi giurisdizionali» (e' richiamata la sentenza di questa  Corte  n.
173 del 2017). 
    Il legislatore lombardo, con le disposizioni  impugnate,  avrebbe
invece finito per assimilare, in linea generale, le comunita' montane
alle  province,  quale  ambito  preferenziale  per  la  gestione  del
servizio  idrico  integrato,  con  il  rischio  di  frammentarne   le
condizioni di svolgimento, in contrasto con  l'apprezzamento  operato
dal legislatore statale. Quest'ultimo,  infatti,  ha  individuato  la
dimensione ottimale dell'ATO nel livello provinciale,  in  vista  sia
del perseguimento di obiettivi di tutela ambientale, sia di  apertura
al mercato in ragione del contenimento dei costi  di  gestione  (sono
richiamate le sentenze di questa Corte n. 160 del 2016 e n.  134  del
2013). 
    Inoltre, per il fatto di aver previsto una «fattispecie del tutto
innovativa» di  portata  generale,  consistente  nell'ATO  delimitato
territorialmente con  riferimento  ai  confini  amministrativi  delle
comunita'  montane  e  di  averne  assoggettato  l'istituzione  a  un
«apposito procedimento  amministrativo  svolto  caso  per  caso»,  la
Regione  avrebbe  invertito  il  rapporto  tra  regola  ed  eccezione
previsto   dalla   normativa   statale,   «codifica[ndo]   [...]   la
possibilita' di modificare la delimitazione degli ATO  nei  territori
montani, individuandone di nuovi, aventi dimensione anche diversa,  e
verosimilmente inferiore, rispetto a quella provinciale». 
    3.- Con atto depositato il 21 marzo 2022,  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta
regionale, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili
e, comunque, non fondate. 
    3.1.-  Il  ricorso  sarebbe,  innanzi  tutto,  inammissibile  per
genericita', carenza e contraddittorieta' della motivazione. 
    Nella ricostruzione del quadro normativo statale  e  regionale  e
nell'illustrazione dei motivi di doglianza,  infatti,  il  ricorrente
non avrebbe  ne'  chiarito  se  le  disposizioni  statali  assunte  a
parametro interposto consentano o meno alle regioni di delimitare gli
ATO  su  base  diversa   dai   confini   provinciali,   ne'   avrebbe
adeguatamente esplicitato le ragioni  della  presunta  illegittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate. Tali carenze,  peraltro,
non sarebbero rimediabili per effetto del richiamo alla  sentenza  di
questa Corte n. 173 del 2017, attesa la diversita' tra la fattispecie
in esame e quella allora scrutinata. 
    Infine, benche' il ricorso sia rivolto contro l'intero  contenuto
dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021,  le
censure  specificamente  formulate  dal   ricorrente   investirebbero
unicamente i nuovi commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla disposizione
impugnata nel corpo dell'art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del
2003. 
    3.2.- Nel merito, la difesa  regionale  evidenzia  come,  con  le
disposizioni impugnate, nel rispetto di quanto previsto  dalle  norme
di principio statali, la Regione Lombardia non abbia individuato  con
legge nuovi ATO sub-provinciali, non  essendo  stato  «attratto  alla
sfera legislativa - con una previsione  di  carattere  particolare  e
concreto  -  quanto  affidato  dalla  disciplina  statale   ad   atto
deliberativo della Regione quale autorita' amministrativa  competente
in merito». 
    La previsione di parametri regionali ad hoc per l'istituzione  di
ATO  in   aree   montane   si   giustifica,   pertanto,   alla   luce
dell'opportunita' di adeguare  in  modo  dettagliato  alcuni  profili
organizzativi del servizio al contesto territoriale  di  riferimento,
in vista del miglioramento della gestione del SII secondo i  medesimi
criteri di efficienza, efficacia ed economicita'  previsti  dall'art.
147, comma 2, cod. ambiente. 
    Cio'  dovrebbe  ritenersi  consentito  sia   in   ragione   della
possibilita', per  le  regioni,  di  tutelare  piu'  intensamente  la
concorrenza (e' richiamata la sentenza di questa  Corte  n.  231  del
2020), sia, soprattutto, perche' la dimensione minima del  nuovo  ATO
cosi' individuato (75.000 abitanti) dovrebbe ritenersi sufficiente  a
scongiurare  la  frammentazione  del  servizio  e,  di   conseguenza,
l'efficienza della relativa gestione. 
    Alla luce del richiamo, nelle disposizioni impugnate, ai principi
e ai criteri contenuti nella normativa statale interposta, la  difesa
regionale osserva che quella introdotta dal legislatore lombardo  non
sarebbe una «nuova tipologia di deroga/gestione autonoma del servizio
idrico integrato», trattandosi di una possibilita'  di  delimitazione
di nuovi «ATO montani», la cui individuazione resterebbe  affidata  a
una delibera della Giunta  regionale  che,  per  il  fatto  di  dover
motivare la scelta compiuta, non pregiudicherebbe la possibilita' del
controllo in sede giurisdizionale della  discrezionalita'  esercitata
nel corso del relativo procedimento. 
    La scelta di  perimetrare  gli  ATO  solo  in  contesti  montani,
inoltre, risponderebbe alla necessita' di contrastare  gli  squilibri
demografici, sociali, economici e  territoriali,  che  affliggono  le
zone montane, coerentemente con le  finalita'  indicate  dalla  legge
della Regione Lombardia 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi  regionali
in favore della popolazione dei territori montani),  senza  con  cio'
frammentare la gestione del servizio idrico. 
    Al contrario, osserva ancora la difesa regionale, la disposizione
impugnata mirerebbe proprio a «garantire  il  superamento  definitivo
della  frammentazione  del  servizio»,  ovvero  la   cessazione   del
perdurare di gestioni in economia da parte dei  comuni.  Il  criterio
della perimetrazione su base provinciale, infatti,  sarebbe  previsto
unicamente dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, come convertito,
relativamente alla generalita' dei servizi pubblici locali a rete  di
rilevanza economica, mentre l'art. 147, comma  2,  lettera  a),  cod.
ambiente, con  specifico  riguardo  agli  ATO  cui  e'  demandata  la
gestione del SII, adotterebbe un «criterio  di  perimetrazione  sulla
base della morfologia idrografica del territorio». 
    Ne  deriverebbe,  secondo  la  Regione,  che  la  prevalenza  del
criterio di perimetrazione su base  provinciale  andrebbe  verificato
alla luce dei «[p]rincipi sulla produzione del  diritto  ambientale»,
di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    3.3.- Con una prima  istanza  depositata  il  16  dicembre  2022,
successivamente riproposta il 15 maggio 2023, la Regione Lombardia ha
chiesto  che  venissero  rinviate  le  udienze   pubbliche   fissate,
rispettivamente, per il 10 gennaio e per il 20 giugno 2023,  al  fine
di consentire la  definizione  delle  interlocuzioni  che  la  stessa
Regione aveva gia' avviato con il Governo e  che  avrebbero  condotto
alla  stesura  di  una  modifica  della  disposizione  impugnata.  La
successiva udienza pubblica e' stata pertanto fissata per il 20 marzo
2024. 
    4.- Con  memoria  depositata  il  16  febbraio  2024,  la  difesa
regionale ha dato conto dello ius superveniens  costituito  dall'art.
19 della legge della Regione Lombardia 14 novembre 2023, n. 4  (Legge
di  revisione  normativa  ordinamentale  2023),  che  ha   modificato
significativamente la disciplina della materia contenuta nell'art. 47
della  legge  reg.  Lombardia  n.  26  del  2003,   sostituendo,   in
particolare, i commi 1-bis e 1-ter della medesima disposizione. 
    Alla  luce  della  mancata  applicazione  medio   tempore   delle
disposizioni  oggetto  di  impugnazione  e  del  fatto  che  lo   ius
superveniens avrebbe  avuto  «efficacia  satisfattiva  rispetto  alle
ragioni  del  ricorrente»,  la  difesa  della  Regione  Lombardia  ha
pertanto chiesto a questa Corte di  dichiarare  la  cessazione  della
materia del contendere. 
    La richiesta e' stata reiterata nel corso  dell'udienza  pubblica
del 20 marzo 2024 e ad essa ha aderito  l'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022  e  depositato  il
successivo 4 marzo (reg. ric. n. 22  del  2022),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg.  Lombardia  n.
24 del 2021, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e
s), Cost. 
    1.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione  impugnata,  per  il
fatto di consentire che il perimetro degli ATO per lo svolgimento del
servizio idrico integrato in Lombardia sia fissato, in alternativa al
criterio corrispondente ai confini del territorio  delle  province  e
della  Citta'  metropolitana  di  Milano,  sulla  base  dei   confini
amministrativi  delle  comunita'  montane,   contrasterebbe   con   i
richiamati parametri costituzionali e, in particolare,  violerebbe  i
parametri interposti costituiti dall'art. 147, comma 2, cod. ambiente
e dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, come convertito. 
    Infatti, la prefigurazione di un criterio di delimitazione  degli
ATO  incentrato   sul   perimetro   delle   comunita'   montane   non
rispetterebbe   le   disposizioni   statali   richiamate   e,    piu'
specificamente,  si  porrebbe  in  contrasto  con  i  presupposti  di
applicazione della deroga alle dimensioni territoriali  degli  ambiti
in questione, che di norma coincidono con  i  confini  amministrativi
delle  province.  Tale   scelta,   da   un   lato,   favorirebbe   la
frammentazione  del  servizio  e,  dall'altro,  potrebbe   vanificare
l'effetto utile della gestione unitaria di  territori  di  dimensioni
adeguate. 
    2.- Prima di  esaminare  le  eccezioni  di  inammissibilita'  del
ricorso avanzate dalla difesa regionale e di entrare,  eventualmente,
nel merito delle censure, e' necessario vagliare  la  portata  e  gli
effetti sul presente giudizio dello  ius  superveniens  rappresentato
dall'art. 19 della legge reg. Lombardia n. 4 del  2023,  con  cui  e'
stata  interamente  sostituita   la   disciplina   introdotta   dalla
disposizione impugnata. 
    2.1.- L'art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia  n.  24  del
2021, impugnato nel presente giudizio,  aveva  modificato  l'art.  47
della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003  introducendo  un  criterio
alternativo di delimitazione  territoriale  degli  ATO  del  servizio
idrico  integrato  in   Lombardia,   incentrato   sulla   tendenziale
compresenza, a fianco  di  ambiti  perimetrati  sui  territori  delle
province e della Citta' metropolitana di  Milano,  di  specifici  ATO
corrispondenti ai confini amministrativi delle comunita' montane. 
    L'affiancamento di  questo  duplice  criterio  di  localizzazione
territoriale si  evinceva  chiaramente  dal  tenore  letterale  della
disposizione  impugnata,  allorche'  questa,  innanzi  tutto,   aveva
modificato il primo periodo del  comma  1  del  richiamato  art.  47,
stabilendo che, da quel  momento  in  avanti,  gli  ATO  del  SII  in
Lombardia   corrispondevano   solamente   «di   norma»   ai   confini
amministrativi delle province lombarde e della  Citta'  metropolitana
di Milano. 
    La disciplina introdotta ai commi 1-bis e seguenti della medesima
disposizione dimostrava ulteriormente come i criteri e i  presupposti
per l'individuazione dei nuovi ATO  montani,  pur  se  finalizzati  a
«eccezionalmente modificare, nei territori montani, le  delimitazioni
degli ATO di cui al comma 1», prefiguravano in verita' un  meccanismo
alternativo  di  individuazione,  affidato  a  requisiti  di  portata
generale  quali  i  «criteri  di  differenziazione   territoriale   e
socio-economica», i «principi  di  proporzionalita',  adeguatezza  ed
efficienza rispetto alle caratteristiche  del  servizio»,  nonche'  i
parametri legati al numero minimo di abitanti  nel  nuovo  ATO  e  in
quello che residua dallo scorporo (75.000) e il «non pregiudizio  per
l'assetto e la funzionalita' dell'ATO». 
    2.2.- A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19  della  legge
reg. Lombardia n. 4 del 2023, che al comma 1, lettera b), numeri 2) e
seguenti, ha sostituito i commi 1-bis e 1-ter e modificato  il  comma
1-quater dell'art. 47 della legge reg.  Lombardia  n.  26  del  2003,
originariamente introdotti dalla disposizione oggetto  delle  odierne
censure, il legislatore lombardo ha optato per una diversa  soluzione
legislativa nella materia in questione. 
    Per un verso, infatti, ha ripristinato l'originaria  formulazione
del richiamato art. 47, eliminando l'inciso «di  norma»  quanto  alla
corrispondenza degli  ATO  del  SII  con  le  province  e  la  Citta'
metropolitana di Milano, che torna pertanto  ad  essere  il  criterio
ordinario di delimitazione degli ATO lombardi. 
    Per altro verso, e conseguentemente, il  nuovo  comma  1-bis  del
medesimo art. 47 non detta piu' una procedura volta a consentire,  in
linea generale, l'istituzione di appositi ATO  montani,  ma  provvede
direttamente a  modificare  il  perimetro  di  uno  specifico  ambito
territoriale, quello di Brescia, cosi' da istituire  l'ATO  di  Valle
Camonica, «coincidente con i confini amministrativi  della  Comunita'
montana di Valle Camonica» e a regolarne le procedure istitutive e  i
presupposti di operativita'. 
    3.-  A  fronte  di  tale  novum  legislativo,  non   oggetto   di
impugnazione ai sensi dell'art. 127 Cost., la  difesa  della  Regione
Lombardia ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia
del contendere, atteso che le modifiche apportate all'art.  47  della
legge reg. Lombardia n. 26 del 2003 avrebbero carattere  satisfattivo
delle pretese avanzate dal  ricorrente  e  la  normativa  oggetto  di
impugnazione non avrebbe avuto applicazione durante il periodo  della
sua vigenza. 
    3.1.-   Entrambi   i   requisiti,   richiesti   dalla    costante
giurisprudenza  di  questa  Corte  affinche'  venga   dichiarata   la
cessazione della materia del contendere (sentenze n. 223 e n. 80  del
2023, n. 222 e n. 92 del 2022; ordinanza  n.  96  del  2023),  devono
ritenersi effettivamente sussistenti. 
    Non puo' dubitarsi, innanzi tutto, che le disposizioni oggetto di
impugnazione non abbiano avuto applicazione durante il periodo  della
loro vigenza, come e' dimostrato dal mancato avvio  del  procedimento
amministrativo volto a consentire il distacco di un  ATO  montano  da
uno gia' esistente, ai termini e per gli  effetti  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26  del  2003,  come
introdotto dall'art. 13,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  reg.
Lombardia n. 24 del 2021.  Che  tali  procedimenti  non  siano  stati
avviati e' comprovato, inoltre, dalla nota del 5 febbraio 2024  della
Direzione  generale  enti  locali,  montagna,  risorse   energetiche,
utilizzo  risorsa  idrica  della  Regione  Lombardia,  depositata  in
giudizio dalla Regione e il cui contenuto non e' stato contestato dal
ricorrente. 
    Ne' sussistono  ragioni,  poi,  per  ritenere  che  le  modifiche
legislative sopravvenute non abbiano carattere satisfattivo  rispetto
alle specifiche doglianze contenute nel ricorso introduttivo. 
    A fondamento di quest'ultimo, infatti, vi  era  la  constatazione
che  il  vulnus  apportato  ai  dedotti  parametri  costituzionali  e
interposti  originava  dalla  scelta  del  legislatore  lombardo   di
individuare  un  criterio  alternativo,  di  portata  generale,   per
l'individuazione  del  perimetro  degli  ATO  del   servizio   idrico
integrato,  tale  -  secondo  le  parole  stesse  del  ricorso  -  da
«assimilare le stesse comunita'  montane  alle  province  per  quanto
concerne l'applicazione delle relative disposizioni». 
    Venuto meno tale criterio di portata generale  e  introdotta,  al
suo  posto,  una  specifica  e  puntuale  previsione,  di   carattere
sostanzialmente provvedimentale, volta  all'istituzione  dell'ATO  di
Valle Camonica, deve ritenersi  che  anche  le  originarie  doglianze
governative  siano  corrispondentemente  venute   meno,   attesa   la
strutturale  diversita'  tra  le  due  discipline  e,  con  essa,  il
sostanziale  soddisfacimento  delle  pretese  avanzate  col   ricorso
introduttivo. 
    Del resto, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  aderito,  in
udienza, alla richiesta della difesa regionale. 
    4.- Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della
legge della Regione  Lombardia  27  dicembre  2021,  n.  24,  recante
«Disposizioni     per     l'attuazione      della      programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9  ter  della
l.r.  31  marzo  1978,   n.   34   (Norme   sulle   procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2022»,  promosse,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettere e)  e  s),  della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA