N. 63 SENTENZA 21 febbraio - 19 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Personale  degli  enti  locali  -
  Estensione dell'emolumento accessorio una tantum  previsto  per  il
  personale statale - Imposizione del relativo  onere  a  carico  del
  bilancio dei comuni - Ricorso della  Regione  Liguria  -  Lamentata
  violazione dei principi di tutela e riconoscimento delle  autonomie
  locali, di autonomia finanziaria e di leale  collaborazione  -  Non
  fondatezza delle questioni. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Incremento, per l'anno 2023, della
  quota "verticale"  del  fondo  di  solidarieta'  comunale  (FSC)  -
  Asserita mancata sterilizzazione degli effetti negativi subiti  dai
  comuni per effetto dell'avanzare del criterio perequativo  ai  fini
  del riparto del FSC - Ricorso della  Regione  Liguria  -  Lamentata
  violazione dei principi di tutela e riconoscimento delle  autonomie
  locali,  di  autonomia  finanziaria,  di   perequazione   e   leale
  collaborazione - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 332 e 774. 
- Costituzione, artt. 5, 114, 119, primo, terzo e  quarto,  comma,  e
  120, secondo comma. 
(GU n.17 del 24-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela  NAVARRETTA,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,  Marco  D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
332 e 774,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2023-2025),  promosso  dalla  Regione
Liguria con ricorso notificato il 27  febbraio  2023,  depositato  in
cancelleria il 7 marzo 2023, iscritto al n. 12 del  registro  ricorsi
2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,
prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi l'avvocato  Pietro  Piciocchi  per  la  Regione  Liguria  e
l'avvocato  dello  Stato  Carmela  Pluchino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Liguria, con ricorso  notificato  il  27  febbraio
2023, depositato il 7 marzo 2023 e iscritto al  n.  12  del  registro
ricorsi 2023, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in riferimento  agli
artt. 5, 114, 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma,
della Costituzione. 
    1.1.- Le questioni sono state promosse su proposta del  Consiglio
delle autonomie locali della Regione Liguria, ai sensi dell'art.  32,
secondo comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),  in
quanto le suddette disposizioni lederebbero  l'autonomia  finanziaria
dei  comuni  della   Liguria,   nonche'   il   principio   di   leale
collaborazione. 
    2.- La prima disposizione impugnata (art.  l,  comma  332,  della
legge n. 197 del 2022), nell'estendere anche ai dipendenti degli enti
locali l'emolumento accessorio una tantum previsto per  il  personale
statale  dall'art.  1,  comma   330,   della   medesima   legge   (da
corrispondersi per tredici  mensilita'  e  determinato  nella  misura
dell'1,5 per cento dello stipendio),  ha  stabilito  che  i  relativi
oneri «sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi  dell'art.
48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».  Secondo
tale disposizione, infatti, in relazione agli enti locali «gli  oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono  determinati
a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40,  comma
3-quinquies». 
    La ricorrente  -  pur  non  contestando  «il  riconoscimento  del
trattamento una tantum al  personale  dipendente  del  comparto,  che
appare chiaramente orientato alla comprensibile finalita' di mitigare
le  conseguenze  negative  dell'inflazione  sulle  retribuzioni   dei
pubblici dipendenti» - censura la disposizione statale nella parte in
cui ha attribuito il relativo onere (che ammonterebbe  «per  l'intero
settore delle autonomie locali ad euro 150  milioni»)  a  carico  del
bilancio dei comuni, anziche' a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
ovvero nella parte in cui non ha disposto alcuna  forma  di  ristoro,
ne' ha previsto alcuna forma di  consultazione  con  le  associazioni
rappresentative degli enti locali. 
    2.1.- In primo luogo, viene lamentata la violazione  degli  artt.
5, 114 e 119, primo comma, Cost., perche' la disposizione impugnata -
imponendo ai comuni un onere finanziario - verrebbe  a  limitarne  la
capacita'  di  spesa,  con  conseguente   violazione   dell'autonomia
politica  e  delle  competenze   finanziarie   di   tali   enti.   La
disposizione, infatti, impatterebbe  «sulla  possibilita'  di  questi
ultimi di perseguire, con mezzi idonei anche in termini  di  adeguato
numero   di   risorse   umane,   il   proprio   indirizzo    politico
amministrativo». 
    D'altra  parte,  poiche'  la  disciplina   sulla   contrattazione
collettiva del comparto  degli  enti  locali  e'  riconducibile  alla
competenza  legislativa   esclusiva   dello   Stato   nella   materia
«ordinamento civile», spetterebbe allo Stato «provvedere alle risorse
finanziarie necessarie per farvi fronte» in via  diretta  o  comunque
assicurando alle  amministrazioni  territoriali  «forme  di  adeguato
ristoro». 
    2.2.- In secondo luogo, viene lamentata la lesione dell'art. 119,
quarto comma, Cost., poiche' la  disposizione  impugnata,  aggravando
ulteriormente la spesa corrente degli enti locali per  il  costo  del
personale «e senza alcuna previa valutazione d'impatto»,  impedirebbe
agli  stessi  il  regolare  esercizio   delle   funzioni   attribuite
dall'ordinamento. 
    Ad avviso della ricorrente, infatti,  e'  «del  tutto  intuitivo»
l'effetto che la disposizione produrra' «in termini di  riduzione  di
servizi ovvero di turn over del personale». D'altra parte, poiche' il
pagamento dell'emolumento  accessorio  una  tantum  concorrera'  alla
determinazione  del  raggiungimento  delle  soglie   di   spesa   del
personale,  verranno  ad  essere  inevitabilmente  ridimensionate  le
capacita'   assunzionali   degli   enti   locali,   con   conseguente
compromissione dei risultati dell'azione amministrativa. 
    2.3.- In terzo luogo, la ricorrente denuncia  la  violazione  del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma,
Cost., poiche'  la  disposizione  statale,  pur  imponendo  un  onere
finanziario in capo agli enti locali, non ha previsto alcuna  intesa,
ne' altra forma di consultazione con gli enti  rappresentativi  delle
autonomie locali. 
    Secondo la Regione, infatti, la  disposizione  impugnata  avrebbe
richiamato l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), al solo fine  di  imputare  l'onere
finanziario della spesa al bilancio degli enti locali, e non gia'  al
fine di rinviare anche alla disciplina che -  al  successivo  periodo
del medesimo comma - prevede la  consultazione  del  Governo  con  le
«rappresentanze istituzionali del sistema  delle  autonomie»  per  la
definizione delle risorse da destinare  agli  incrementi  retributivi
derivanti  dal  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   dei
dipendenti delle amministrazioni locali. 
    In ragione di cio', risulterebbe violato il  principio  di  leale
collaborazione, il quale, in un sistema di decentramento  politico  e
amministrativo  fondato  sul   modello   della   coesione   e   della
solidarieta', dovrebbe ispirare anche le relazioni tra lo Stato e gli
enti locali. 
    3.- La seconda disposizione impugnata (art. l, comma  774,  della
legge n. 197 del 2022)  interviene  sulla  disciplina  del  fondo  di
solidarieta' comunale (FSC), previsto dall'art. 1, comma  380,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita'  2013)»,  incrementandone  la  dotazione  finanziaria  per
l'anno 2023 di 50 milioni di euro rispetto  a  quanto  gia'  previsto
dall'art. 1, commi 448 e  449,  lettera  d-quater),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 
    3.1.- La ricorrente premette  che  lo  Stato,  con  la  legge  27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio  2020-2022),
ha disposto la graduale  restituzione  della  quota  "verticale"  del
fondo di solidarieta' comunale, che era stata sottratta - a titolo di
concorso degli enti locali al risanamento delle finanze  pubbliche  -
dall'art. 47, comma 8,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66
(Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    Tale progressiva restituzione - pari a 100 milioni  di  euro  nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330
milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024 -
era destinata «a specifiche esigenze di correzione  nel  riparto  del
Fondo di solidarieta' comunale, da  individuare  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri  [...]»  (art.  1,  comma  449,
lettera d-quater, della legge n. 232 del 2016, inserito dall'art.  1,
comma 849, della legge n. 160 del 2019). 
    Come ricorda la difesa regionale, l'intervento legislativo mirava
anche a sterilizzare gli effetti negativi  della  progressione  della
perequazione  fondata  sulla  differenza  fra  capacita'  fiscali   e
fabbisogni standard che era stata disposta, ai fini del riparto delle
quote del FSC, dall'art. 57, comma 1, del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   19
dicembre 2019, n. 157. 
    3.2.- La ricorrente sottolinea che le  somme  sin  qui  stanziate
dallo Stato hanno in effetti «consentito  fino  ad  oggi  di  rendere
praticamente  nulli  gli  effetti   negativi   della   perequazione»,
assicurando l'attribuzione di maggiori risorse ai comuni  con  minore
capacita' fiscale, senza che fossero gli altri comuni  a  sopportarne
il peso. 
    Tuttavia, ad avviso della Regione, con  il  progressivo  avanzare
della percentuale di perequazione per il riparto delle quote del FSC,
l'effetto di neutralizzazione in favore dei comuni non potrebbe «piu'
essere perseguito se non attraverso una nuova iniezione di risorse da
parte dello Stato, non essendo a  tale  scopo  piu'  sufficienti  gli
importi originariamente previsti». In particolare, sulla  base  delle
stime della Fondazione IFEL, la ricorrente sostiene che, al  fine  di
evitare  ripercussioni  negative  sui   comuni   per   l'anno   2023,
occorrerebbero - oltre  ai  menzionati  50  milioni  aggiuntivi  gia'
previsti dallo Stato con la disposizione impugnata  -  «ulteriori  36
milioni di euro». 
    Secondo la ricorrente, un simile incremento delle risorse statali
permetterebbe  di  superare  i  molti  profili  di   criticita'   che
caratterizzano  l'attuale   modello   perequativo   e,   soprattutto,
assicurerebbe  un  adeguamento   di   tale   modello   «alla   scelta
costituzionale di perequazione verticale» (sono citate le sentenze di
questa Corte n. 61 del 2018 e n. 46 del  2013).  Cio',  tenuto  anche
conto della disomogeneita' delle risultanze  del  sistema  catastale,
nonche'  del   complessivo   sottodimensionamento   della   dotazione
finanziaria degli enti locali, come risultante dal  rapporto  tra  il
valore delle capacita' fiscali e l'ammontare delle risorse necessarie
per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. 
    3.3.- Alla luce di tale ricostruzione, la disposizione  impugnata
violerebbe innanzitutto gli artt. 5  e  119,  commi  primo,  terzo  e
quarto, Cost. Infatti, l'incremento di 50 milioni  previsto  da  tale
disposizione  -  non  essendo  sufficiente  ad  assicurare  la  piena
sterilizzazione degli effetti negativi  derivanti  dall'adozione  del
meccanismo perequativo  orizzontale  -  pregiudicherebbe  l'autonomia
finanziaria dei comuni, impedendo agli  stessi  di  poter  esercitare
adeguatamente la propria azione, anche in violazione  del  canone  di
responsabilita' del mandato politico degli amministratori. 
    D'altra parte,  la  disposizione  contrasterebbe  con  lo  stesso
«principio di tipicita' degli strumenti di perequazione», dal momento
che - secondo la ricorrente - il sistema  perequativo  «voluto  dalla
Costituzione»  avrebbe  la  «precipua  funzione,  tipizzata   e   non
derogabile dal legislatore,  di  supportare  i  Comuni  con  minor[e]
capacita' fiscale per abitante  secondo  una  modalita'  che  non  e'
quella di togliere  risorse  ad  alcuni  Comuni  per  attribuirne  ad
altri». Pertanto, la mancata previsione di risorse  statali  adeguate
scaricherebbe il costo della perequazione sui comuni, anziche'  sullo
Stato,  consolidando   un   modello   di   perequazione   orizzontale
«apertamente in contrasto» con la giurisprudenza costituzionale. 
    3.4.-  In  secondo  luogo,  la  Regione  lamenta  la   violazione
dell'art. 119, commi  primo  e  quarto,  Cost.,  perche'  la  mancata
previsione delle  risorse  necessarie  a  neutralizzare  gli  effetti
negativi della perequazione metterebbe a rischio la possibilita'  per
i  comuni  di  provvedere  al  regolare  esercizio   delle   funzioni
attribuite dalla legge. 
    Ad avviso della ricorrente,  lo  Stato  avrebbe  l'obbligo  e  la
responsabilita' di assicurare il regolare  esercizio  delle  funzioni
assegnate agli enti locali: cio', in coerenza  con  gli  orientamenti
della  giurisprudenza  costituzionale  che   avrebbero   imposto   la
temporaneita' dei limiti di spesa fissati alle regioni  e  agli  enti
locali, anche  al  fine  di  scongiurare  un  possibile  vulnus  alle
funzioni esercitate in ambiti aventi una notevole  rilevanza  sociale
(sono citate, tra l'altro, le sentenze n. 103 del 2018 e  n.  10  del
2016). 
    3.5.- Infine,  la  Regione  lamenta  la  lesione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost.,  dal  momento  che  la  disposizione  impugnata
avrebbe dovuto individuare le risorse necessarie  a  sterilizzare  le
ripercussioni  negative  della  perequazione  sulla   base   di   una
preventiva  analisi  circa  la  capacita'  degli  enti  di  assolvere
all'esercizio integrale delle funzioni loro attribuite: il che non e'
avvenuto, con conseguente violazione delle  «piu'  elementari  regole
della leale collaborazione», la quale sarebbe tanto  piu'  necessaria
in presenza di interventi dello Stato diretti a  ridurre  le  risorse
nei confronti degli enti locali. 
    4.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato il  31  marzo  2023,  chiedendo  che  le
relative questioni siano dichiarate inammissibili  o,  comunque,  non
fondate. 
    4.1.- In relazione all'impugnazione dell'art. 1, comma 332, della
legge n. 197 del 2022, l'Avvocatura ritiene legittima la  scelta  del
legislatore statale di estendere l'emolumento accessorio una tantum -
previsto dal comma 330 del medesimo articolo  -  anche  al  personale
dipendente degli enti locali: cio', «allo scopo di evitare disparita'
di trattamento tra il personale statale  e  il  resto  del  personale
pubblico». 
    Peraltro, la  mancata  violazione  dei  parametri  costituzionali
evocati  dalla  Regione  Liguria  sarebbe  confermata  dallo   stesso
richiamo operato dalla disposizione impugnata all'art. 48,  comma  2,
del d.lgs. n. 165 del 2001, il  quale  prevede  che  siano  gli  enti
locali a sopportare gli oneri derivanti dagli aumenti retributivi del
proprio personale. 
    Ma soprattutto,  ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  la   ricorrente   avrebbe   dovuto   fornire   un'adeguata
dimostrazione circa gli effetti  pregiudizievoli  della  disposizione
impugnata per il regolare svolgimento  delle  funzioni  assegnate  ai
comuni: cio' alla luce della giurisprudenza costituzionale, la  quale
ha   escluso   che   l'autonomia    finanziaria    costituzionalmente
riconosciuta agli  enti  territoriali  possa  comportare  una  rigida
garanzia quantitativa, essendo comunque ammesse riduzioni di risorse,
purche' le  stesse  non  rendano  impossibile  lo  svolgimento  delle
funzioni attribuite agli enti medesimi. 
    La  ricorrente,  dunque,  non   avrebbe   adeguatamente   assolto
all'onere di  provare  l'irreparabilita'  del  pregiudizio  derivante
dalla disposizione impugnata (e' citata la sentenza di  questa  Corte
n. 76 del 2020). 
    4.2.- Con riferimento all'impugnazione dell'art.  1,  comma  774,
della legge n. 197 del 2022, l'Avvocatura dello Stato  sottolinea  la
non fondatezza delle censure addotte dalla Regione, alla  luce  della
piena  coerenza  della  disposizione  impugnata  con  la  complessiva
evoluzione del quadro normativo statale in materia  di  FSC,  la  cui
legittimita' sarebbe stata confermata  da  questa  stessa  Corte  (e'
citata la sentenza n. 220 del 2021). 
    4.2.1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   richiama
innanzitutto le ragioni che, negli ultimi  anni,  hanno  condotto  il
legislatore statale a  ricostituire  progressivamente  la  componente
verticale del FSC, al  fine  di  compensare  i  comuni  delle  minori
entrate derivanti dalla riforma della tassazione immobiliare e  dalle
misure di contenimento della spesa. 
    In un simile contesto - che, come evidenziato da questa Corte, si
pone in «netta soluzione di continuita' rispetto alla fase dei  tagli
lineari  e  inaugura   il   progressivo   ripristino   dell'ammontare
originario del FSC» (e' citata ancora la sentenza n. 220 del 2021)  -
sarebbe possibile cogliere «la intrinseca ragionevolezza della  norma
oggetto di specifica censura», la  quale,  incrementando  le  risorse
statali gia' previste per il 2023, contribuirebbe  a  rafforzarne  la
componente verticale. 
    4.2.2.-  Ad  avviso  della  difesa  statale,  inoltre,   la   non
fondatezza del ricorso discenderebbe dal fatto che la Regione Liguria
- nel lamentare l'insufficiente dotazione  del  FSC  -  riproporrebbe
censure sostanzialmente analoghe a quelle gia'  rigettate  da  questa
Corte nella citata sentenza n. 220 del 2021, ove si e' ribadito,  tra
l'altro, che gli interventi  legislativi  che  incidono  sull'assetto
finanziario degli enti territoriali  non  andrebbero  considerati  in
maniera atomistica, ma  nel  contesto  delle  altre  disposizioni  di
carattere finanziario e degli obiettivi  di  riequilibrio  perseguiti
dal legislatore statale nell'ambito di manovre di finanza pubblica. 
    In ragione di cio', la ricorrente avrebbe  dovuto  considerare  -
oltre agli  stanziamenti  statali  diretti  a  finanziare  importanti
funzioni comunali in materia di servizi sociali, assistenza e servizi
educativi - anche gli ulteriori correttivi gia' adottati dallo  Stato
per attenuare gli effetti negativi della  variazione  delle  risorse,
soprattutto con riferimento ai piccoli comuni  (art.  1,  comma  449,
lettera d-ter, della legge n. 232 del 2016). 
    Ma soprattutto,  la  ricorrente  avrebbe  dovuto  dimostrare,  in
maniera   puntuale,   l'incidenza   della   disposizione    impugnata
sull'effettivo  svolgimento  delle  funzioni  assegnate  ai   comuni:
invece, sarebbe stata prospettata «in maniera del tutto apodittica  e
meramente assertiva» l'esigenza di integrare il FSC di  ulteriori  36
milioni di euro. 
    4.2.3.- L'Avvocatura dello Stato contesta, inoltre, la tesi della
ricorrente secondo cui la Costituzione  avrebbe  delineato  un  unico
modello  «tipico»  di  perequazione  verticale,   risultando   invece
pienamente  legittimo  il  carattere   orizzontale   del   Fondo   di
solidarieta'  comunale.  Il  modello  perequativo  verticale  sarebbe
imposto esclusivamente dall'art. 119, quinto  comma,  Cost.,  ove  si
prevede  il  necessario  intervento   dello   Stato   attraverso   la
destinazione  di  «risorse  aggiuntive»  per  il   perseguimento   di
specifiche finalita' di rilievo pubblico. Tuttavia, da  tale  modello
andrebbe nettamente distinta la fattispecie delineata  all'art.  119,
terzo comma,  Cost.,  ove  si  prevede  l'istituzione  di  un  «fondo
perequativo, senza vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con
minore capacita' fiscale per abitante». 
    4.2.4.-  Infine,  con  riguardo  alla  lamentata  violazione  del
principio di leale  collaborazione  sancito  dall'art.  120,  secondo
comma, Cost., l'Avvocatura dello Stato evidenzia che l'art. 1,  comma
380, della legge n. 228 del 2012, istitutivo del FSC, prevede  che  i
criteri di formazione e di riparto dello stesso siano  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. E' quindi  proprio  nell'ambito  di
tale Conferenza - ove viene approvato lo schema di decreto di riparto
del Fondo - che e' garantito il dialogo  tra  i  diversi  livelli  di
governo ed e' assicurata un'adeguata rappresentazione  delle  istanze
degli enti locali. 
    5.- In prossimita' dell'udienza, la Regione Liguria ha presentato
una memoria in replica alle difese dell'Avvocatura dello Stato. 
    5.1.-  In  relazione  alla  prima  disposizione   impugnata,   la
ricorrente ribadisce che il rinvio operato dall'art.  l,  comma  332,
della legge n. 197 del 2022, all'art. 48, comma 2, del d.lgs. n.  165
del 2001, sarebbe funzionale soltanto a chiarire che l'indennita' una
tantum e' posta totalmente a carico del bilancio degli  enti  locali,
ma non gia'  a  richiamare  la  previsione  che  dispone  la  «previa
consultazione con  le  rispettive  rappresentanze  istituzionali  del
sistema delle autonomie»: tale consultazione, infatti,  «non  e'  mai
avvenuta, ne' avrebbe potuto  svolgersi»  alla  luce  della  completa
quantificazione dell'ammontare dell'emolumento da parte  della  legge
statale. Proprio in ragione  della  natura  «del  tutto  unilaterale»
della  decisione  statale  di  riconoscere   un   simile   incremento
retributivo, lo Stato «avrebbe dovuto prevedere  un  congruo  ristoro
per non mortificare ancora una volta [...] il  valore  dell'autonomia
locale presidiato dalla Costituzione e della leale collaborazione». 
    Quanto all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato circa la mancata
dimostrazione   dell'incidenza   di   tale    onere    sull'effettiva
possibilita' di svolgere le funzioni assegnate agli enti  locali,  la
Regione sottolinea innanzitutto che l'ammontare dello stesso e' assai
significativo e che, in ogni caso, andrebbe  considerata  l'obiettiva
difficolta' di dimostrare il pregiudizio  subito  dagli  enti  locali
alla luce della mancata definizione dei LEP da parte dello Stato. 
    5.2.-  In  relazione  alla  seconda  disposizione  impugnata,  la
Regione   innanzitutto   evidenzia   che   -   anche    in    ragione
dell'insufficiente stanziamento da parte dello Stato  delle  «risorse
necessarie a neutralizzare gli effetti della perequazione  per  oltre
4.300 Comuni italiani» - non e' stata raggiunta l'intesa in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sui  criteri  di  riparto
del FSC per l'annualita' 2023, sebbene cio' non abbia  impedito  allo
Stato di adottare il decreto di formazione e di riparto delle risorse
del FSC (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13  giugno
2023, recante «Criteri di formazione e di riparto delle  risorse  del
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023»). 
    Quanto alle specifiche difese statali, la ricorrente contesta  la
tesi dell'Avvocatura, secondo la quale -  alla  luce  dell'art.  119,
terzo comma, Cost. - le risorse del FSC  andrebbero  distribuite  «su
base interamente perequativa e,  quindi,  sulla  base  di  fabbisogni
standard e capacita' fiscali dei singoli enti». 
    Ad  avviso  della   Regione,   infatti,   la   Costituzione   non
legittimerebbe un sistema perequativo come quello esistente,  fondato
quasi esclusivamente sul  trasferimento  orizzontale  di  risorse  da
parte dei comuni con maggiori capacita' fiscali in favore dei  comuni
in maggiore sofferenza. 
    Ne', d'altra parte, potrebbe sostenersi - come prospettato invece
dall'Avvocatura dello Stato - che  la  giurisprudenza  costituzionale
abbia  espressamente  affermato  la  piena  conformita'  dell'attuale
sistema di perequazione all'art. 119, comma terzo,  Cost.  La  stessa
sentenza n. 220 del 2021 avrebbe individuato nel «carattere meramente
orizzontale» del FSC una  delle  principali  criticita'  dell'attuale
sistema,  senza  giungere   alla   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate  solo  in  ragione  della
«presa d'atto dell'abbandono della  stagione  dei  tagli  lineari»  e
dell'impegno del legislatore alla «progressiva  ricostituzione  della
componente verticale del fondo di solidarieta' comunale». 
    La disposizione impugnata, tuttavia,  non  avrebbe  raggiunto  lo
scopo di mitigare le  conseguenze  negative  della  progressione  del
criterio  perequativo,  alla  luce  dell'insufficiente  dotazione  di
risorse per la ricostituzione della componente verticale del FSC, con
conseguente aggravamento del pregiudizio  a  carico  dei  comuni  con
maggiori capacita' fiscali. 
    6.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, hanno depositato opinioni scritte,
quali amici curiae, l'Associazione nazionale insegnanti  e  formatori
(ANIEF), in data 23 aprile 2023, e  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI), in data 26 aprile 2023,  opinioni  entrambe  ammesse
con decreto presidenziale dell'8 gennaio 2024. 
    6.1.- L'ANIEF ritiene costituzionalmente  illegittimo  l'art.  l,
comma  332,  della  legge  n.  197  del  2022,  poiche'  l'incremento
retributivo una tantum sarebbe  stato  unilateralmente  deciso  dallo
Stato, prescindendo dalla consultazione preventiva con le istituzioni
rappresentative delle autonomie territoriali, che e' invece  prevista
dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    6.2.- L'ANCI, per  parte  sua,  pur  condividendo  l'opportunita'
dell'aumento retributivo disposto dall'art. l, comma 332, della legge
n. 197 del 2022, sottolinea che tale  disposizione  si  discosterebbe
dal modello di determinazione dei trattamenti economici del personale
dipendente degli  enti  locali,  il  quale  e'  il  risultato  di  un
complesso percorso di concertazione,  che  vede  coinvolte  anche  le
relative associazioni rappresentative. 
    Viene altresi' sottolineato  che  la  Ragioneria  generale  dello
Stato ha provveduto a  comunicare,  attraverso  la  pubblicazione  di
un'apposita nota, il preciso  ammontare  dell'indennita'  una  tantum
riferibile a tutti i dipendenti  degli  enti  locali,  il  cui  costo
complessivo supererebbe i 160 milioni  di  euro.  Tuttavia,  di  tali
oneri si  sarebbe  dovuto  far  carico  lo  Stato,  anche  alla  luce
dell'assenza di qualsiasi meccanismo di concertazione preventiva. 
    L'ANCI  ritiene  costituzionalmente  illegittimo,  infine,  anche
l'art. l,  comma  774,  della  legge  n.  197  del  2022,  posto  che
l'integrazione delle risorse statali prevista dalla legge di bilancio
per  il  2023  sarebbe  del   tutto   insufficiente   ad   assicurare
l'invarianza delle risorse per i comuni  "finanziatori",  anche  alla
luce  dell'incremento  degli  oneri  energetici   e   degli   effetti
strutturali dell'inflazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 12 del registro ricorsi  2023,  la
Regione  Liguria  ha  promosso  -  su  istanza  del  Consiglio  delle
autonomie locali - questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 332 e 774, della legge n. 197 del 2022, in riferimento  agli
artt. 5, 114, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma,
Cost. 
    2.- L'art. 1, comma 332, della legge n. 197 del 2022 e' impugnato
nella parte in cui pone a carico del bilancio dei  comuni  gli  oneri
derivanti dal riconoscimento - anche in favore dei dipendenti di tali
enti  -  dell'emolumento  accessorio  una  tantum  previsto  per   il
personale statale dall'art. 1, comma 330, della  medesima  legge,  da
corrispondersi per tredici  mensilita'  e  determinato  nella  misura
dell'1,5 per cento dello stipendio. 
    2.1.- Ad  avviso  della  ricorrente,  la  disposizione  impugnata
violerebbe gli artt. 5, 114 e  119,  commi  primo  e  quarto,  Cost.,
poiche', venendo ad  imporre  un  onere  finanziario  ai  comuni,  ne
avrebbe leso  l'autonomia  politica  e  finanziaria,  ostacolando  la
possibilita' per tali enti di svolgere regolarmente le funzioni  loro
attribuite dall'ordinamento. Inoltre, e' lamentata la violazione  del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma,
Cost.,   poiche'   la   disposizione   impugnata   avrebbe    imposto
unilateralmente tale onere finanziario  ai  comuni,  senza  prevedere
alcuna  intesa,  ne'  altra  forma  di  consultazione  con  gli  enti
rappresentativi delle autonomie locali. 
    2.2.- Le questioni non sono fondate. 
    2.3.- La legge di bilancio per il 2023  ha  posto  in  essere  un
intervento straordinario in favore di tutti  i  dipendenti  pubblici,
prevedendo  il  riconoscimento  di  un  «emolumento  accessorio   una
tantum», nella misura dell'1,5 per cento  dello  stipendio  (art.  1,
commi 330 e 332, della legge n.  197  del  2022).  Si  tratta  di  un
aumento  retributivo  di  natura  temporanea,  perche'  destinato  ad
operare nel 2023  esclusivamente  «per  tredici  mensilita'»,  e  che
rileva ai soli fini del trattamento di quiescenza. 
    Come emerge dai lavori preparatori, l'intervento  legislativo  e'
ispirato dalla finalita' di contrastare l'impatto dell'inflazione sul
personale dell'intero settore pubblico. Proprio in  ragione  di  tale
finalita', l'aumento retributivo e' stato riconosciuto  non  solo  in
favore dei dipendenti  statali  (per  i  quali  la  stessa  legge  di
bilancio ha direttamente stanziato le risorse necessarie),  ma  anche
in favore dei dipendenti degli enti locali  e  delle  amministrazioni
regionali. 
    Con riguardo agli oneri finanziari derivanti  dal  riconoscimento
di  tale  emolumento  in  favore  dei  dipendenti  non  statali,   il
legislatore si e' limitato a richiamare il  primo  periodo  dell'art.
48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che  «[p]er
le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2»  (tra  cui
rientrano anche i comuni) «gli oneri derivanti  dalla  contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci
nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies». 
    2.4.- Cosi' ricostruito il quadro normativo  di  riferimento,  va
considerata, nel caso in esame, la natura  eccezionale  e  temporanea
della disposizione impugnata. Tale natura consente  di  escludere  il
denunciato contrasto con gli artt. 5, 114 e 119, primo comma,  Cost.,
per violazione dell'autonomia politica e finanziaria dei comuni. 
    Questa Corte, infatti, ha in piu' occasioni sottolineato  che  lo
Stato puo' imporre limitazioni  all'autonomia  di  spesa  degli  enti
territoriali, purche' abbiano,  entro  i  limiti  di  cui  si  dira',
portata transitoria (si vedano: sentenze n. 103 del 2018, n. 169  del
2017, n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del  2014,  n.  236  del
2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n.  36  del
2004). 
    Tale  orientamento,  pur  essendosi  affermato  in  relazione   a
interventi statali riconducibili alla materia del coordinamento della
finanza pubblica, esprime un  principio  generale  applicabile  anche
nell'odierna fattispecie in  cui  lo  Stato,  nell'esercizio  di  una
propria competenza legislativa, incide sulla capacita' di spesa degli
enti territoriali. 
    Nel caso in esame, la natura temporanea dell'obbligo imposto agli
enti locali risulta chiaramente confermata dal fatto che l'emolumento
aggiuntivo ha trovato applicazione esclusivamente in  relazione  alle
tredici mensilita' del 2023  e,  quindi,  per  un  periodo  di  tempo
limitato e ben determinato, che non e' stato oggetto di interventi di
proroga da parte del legislatore statale. 
    2.5.- Ne', d'altra parte, puo' ritenersi - come sostenuto  invece
dalla ricorrente - che l'imposizione di tale spesa abbia  determinato
un vulnus all'autonomia finanziaria degli enti locali con conseguente
violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. 
    Come ribadito da questa Corte, l'autonomia finanziaria degli enti
territoriali non comporta una rigida garanzia  quantitativa,  potendo
le  risorse  disponibili  subire  modifiche,  anche  in  diminuzione,
purche' simili riduzioni non producano uno «squilibrio incompatibile»
con le esigenze complessive della spesa (sentenza n. 143  del  2017);
grava sulla parte ricorrente,  in  ogni  caso,  «l'onere  di  provare
l'irreparabile pregiudizio lamentato» (tra le tante, sentenze n.  220
del 2021 e n. 76 del 2020): cio', anche attraverso la  produzione  di
«dati  finanziari  analitici  correlati  ai   profili   disfunzionali
censurati» (sentenza n. 246 del 2012). 
    Nel caso in esame,  la  ricorrente  non  ha  assolto  in  maniera
adeguata a tale onere dimostrativo. 
    La Regione, infatti, si e'  limitata  a  riportare  alcune  stime
dell'intero   ammontare   dell'onere   finanziario   derivante    dal
riconoscimento  dell'emolumento  una  tantum  per  tutti   i   comuni
italiani, senza chiarirne la  specifica  consistenza  e  il  concreto
impatto sul bilancio dei singoli enti per il 2023, ad esempio tenendo
in considerazione il numero dei dipendenti in servizio nelle  diverse
realta' comunali. D'altra parte,  una  simile  ricostruzione  sarebbe
stata agevolata dal fatto che, come  riferito  dall'ANCI,  a  seguito
dell'approvazione  della  disposizione   impugnata,   la   Ragioneria
generale dello Stato ha reso noto l'esatto ammontare  dell'incremento
retributivo mensile da riconoscere a ciascun  dipendente  degli  enti
locali, a seconda del diverso livello di inquadramento. 
    Il ricorso proposto dalla Regione Liguria si  fonda,  invece,  su
elementi presuntivi e  ipotetici,  che  non  dimostrano  il  concreto
impatto economico della misura tanto sulla capacita' di  spesa  degli
enti locali, quanto sui relativi limiti assunzionali: il che  sarebbe
stato ancor piu' necessario in un contesto che, soprattutto a seguito
della  crisi  pandemica,  ha  visto  un  progressivo  incremento  dei
finanziamenti statali in favore degli enti locali. 
    2.6.- Quanto, infine, alla lamentata violazione del principio  di
leale collaborazione, va  evidenziato  che,  anche  alla  luce  della
straordinarieta' dell'intervento posto in essere  dalla  disposizione
impugnata, il legislatore non  ha  inteso  -  ne'  avrebbe  potuto  -
richiamare la disciplina prevista dal secondo periodo  dell'art.  48,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del  2001,  la  quale  stabilisce  che  il
Governo definisca le risorse necessarie «per il rinnovo dei contratti
collettivi nazionali», previa «consultazione» con le  «rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie». 
    Tale disciplina, infatti, trova applicazione  con  riguardo  alle
ipotesi - diverse  da  quella  in  esame  -  di  aumenti  retributivi
derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi. Nel caso  di  cui  si
tratta, invece, il legislatore statale - operando nell'ambito di  una
propria competenza legislativa  esclusiva  (riferibile  alla  materia
«ordinamento civile») - ha inteso eccezionalmente individuare ex lege
uno specifico e temporaneo  aumento  retributivo,  non  destinato  ad
essere recepito in sede di contrattazione collettiva. 
    Proprio  alla  luce  della  decisione  statale   di   riconoscere
direttamente, a livello  legislativo,  l'emolumento  una  tantum  per
tutti i dipendenti pubblici, non risulta essere stato violato  l'art.
120, secondo comma, Cost., per  mancato  coinvolgimento  del  sistema
delle  autonomie.  La  giurisprudenza  costituzionale,  infatti,   ha
escluso l'operativita' degli  strumenti  procedimentali  della  leale
collaborazione in relazione al procedimento legislativo,  ancor  piu'
in ambiti riconducibili ad una competenza legislativa esclusiva dello
Stato (sentenze n. 6 del 2023, n. 137 del 2018 e n. 237 del 2017). 
    Pertanto,  le  censure  sollevate  dalla  Regione   Liguria   nei
confronti dell'art. 1, comma 332, della legge n. 197  del  2022,  con
riferimento agli artt. 5, 114, 119, commi  primo  e  quarto,  e  120,
secondo comma, Cost., non sono fondate. 
    3.- Con un secondo motivo di  ricorso,  e'  impugnato  l'art.  1,
comma 774, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui incrementa
- per il 2023 - la dotazione del FSC nella misura di soli 50  milioni
di euro, rispetto a quanto gia' previsto dall'art.  1,  commi  448  e
449, lettera d-quater), della legge n. 232 del 2016. 
    Secondo  la  Regione  tale  incremento   non   sarebbe   comunque
sufficiente ad assicurare  la  piena  sterilizzazione  degli  effetti
negativi  che  i  comuni  subiscono  per  effetto  dell'avanzare  del
criterio perequativo ai fini del riparto  del  FSC,  con  conseguente
pregiudizio della loro  autonomia  politica  e  finanziaria  e  della
stessa possibilita'  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle
funzioni attribuite dalla legge.  Di  qui,  la  lamentata  violazione
degli artt. 5 e 119, commi primo, terzo e quarto, Cost., nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma,
Cost., poiche' la disposizione impugnata non avrebbe previsto  alcuna
forma di consultazione con gli enti rappresentativi  delle  autonomie
locali. 
    3.1.- Le questioni non sono fondate. 
    3.2.- Come gia' sottolineato da questa Corte  nella  sentenza  n.
220 del 2021, le piu' recenti modifiche alla disciplina del FSC hanno
avviato un percorso di ripristino, con  risorse  incrementali,  della
componente verticale del FSC, ossia quella alimentata dallo Stato. 
    In particolare, la legge  di  bilancio  per  il  2020  ha  inteso
reintegrare le somme statali a suo tempo decurtate dal FSC  a  titolo
di concorso degli enti locali al risanamento della  finanza  pubblica
(art. 47 del d.l. n. 66 del 2014,  come  convertito),  prevedendo  lo
stanziamento - da parte dello Stato - di 100 milioni di euro  per  il
2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro  per
il 2022, di 330 milioni di euro per il 2023 e di 560 milioni di  euro
a decorrere  dal  2024,  da  destinarsi  «a  specifiche  esigenze  di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale»,  definite
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1,  comma
449,  lettera  d-quater,  della  legge  n.  232  del  2016,  inserito
dall'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019). 
    Tale intervento legislativo ha segnato «una  netta  soluzione  di
continuita' rispetto alla fase dei tagli lineari», avendo  inaugurato
«il  progressivo  ripristino  dell'ammontare  originario   del   FSC»
(sentenza n. 220 del 2021). 
    In  effetti,  il  «progressivo   ripristino»   della   componente
verticale del  FSC  e'  proseguito  in  piena  coerenza  rispetto  al
"crono-programma" delineato dall'art. 1, comma 849,  della  legge  n.
160 del 2019: il che ha consentito - come riconosciuto  dalla  stessa
Regione Liguria nel ricorso -  «di  rendere  praticamente  nulli  gli
effetti negativi della perequazione», assicurando  l'attribuzione  di
maggiori risorse ai comuni con minore capacita'  fiscale  «senza  che
fossero gli altri Comuni a doverne fare le spese perche' lo sforzo si
e' concentrato sullo Stato». 
    3.3.- E' proprio in tale  contesto  di  costante  e  incrementale
ricostituzione della componente verticale del Fondo che si  inserisce
la  disposizione  impugnata,  la  quale   ha   inteso   ulteriormente
accelerare il "crono-programma"  definito  dall'art.  1,  comma  849,
della legge n. 160 del 2019, prevedendo per il 2023  lo  stanziamento
di ulteriori 50 milioni di euro, che si vanno ad  aggiungere  ai  330
milioni di euro gia' stabiliti dal legislatore. 
    Orbene, proprio alla luce di un intervento legislativo che, lungi
dall'aver ridotto lo stanziamento statale gia' previsto per il  2023,
lo ha incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, la Regione  -  ai
fini della dimostrazione della violazione degli artt. 5 e 119,  commi
primo, terzo e quarto, Cost. - avrebbe dovuto  assolvere  in  maniera
ancor piu' rigorosa all'onere di provare il  pregiudizio  finanziario
determinato dalla disposizione impugnata. 
    La ricorrente, invece, si e' limitata ad  affermare  che  -  alla
luce delle «prime stime di I.F.E.L.» per il 2023 - il risultato della
«neutralizzazione»  degli  effetti   negativi   dell'avanzare   della
percentuale di perequazione  per  i  comuni  con  maggiore  capacita'
fiscale non potrebbe essere piu' perseguito «se  non  attraverso  una
nuova iniezione di risorse da parte dello Stato»,  risultando  a  tal
fine necessari «ulteriori 36 milioni di euro», oltre  ai  50  milioni
gia' stanziati in aggiunta dalla legge di bilancio. 
    Tuttavia, il  ricorso  non  chiarisce  in  che  modo  il  mancato
stanziamento di ulteriori 36 milioni di euro  da  parte  dello  Stato
abbia effettivamente menomato - quantomeno  per  i  comuni  liguri  -
l'autonomia finanziaria municipale e contraddetto  il  «principio  di
corrispondenza tra risorse e funzioni» (sentenza n. 71 del  2023)  di
cui all'art. 119, quarto comma, Cost. Ne', d'altra  parte,  e'  stato
precisato l'impatto concreto che tale  mancato  stanziamento  avrebbe
determinato nel 2023 sui comuni liguri  con  piu'  elevata  capacita'
fiscale, in termini di maggiorazione dei trasferimenti  "orizzontali"
a favore dei comuni in maggiore difficolta'. 
    Peraltro, anche alla luce dell'esigenza - piu' volte ribadita  da
questa Corte (tra le altre, sentenze n. 83 del  2019  e  n.  205  del
2016) - di non considerare gli interventi  legislativi  che  incidono
sull'assetto  finanziario  degli   enti   territoriali   in   maniera
atomistica, ma nel contesto delle  altre  disposizioni  di  carattere
finanziario, la ricorrente avrebbe altresi' dovuto tenere  conto  del
complessivo incremento degli stanziamenti  che  hanno  caratterizzato
negli ultimi anni il FSC, sia pur attraverso l'introduzione  di  «una
componente perequativa  speciale,  non  piu'  diretta  a  colmare  le
differenze  di  capacita'  fiscale,  ma  puntualmente   vincolata   a
raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi  di  servizio»
(come rilevato dalla sentenza n. 71 del 2023). 
    3.4.- Ne' puo' ritenersi che il  mancato  stanziamento  da  parte
dello Stato  delle  risorse  necessarie  ad  assicurare  la  completa
sterilizzazione degli effetti negativi dell'avanzare  del  meccanismo
perequativo in base ai fabbisogni standard  sia  di  per  se'  lesivo
dell'autonomia finanziaria degli enti locali perche', ad avviso della
ricorrente, contrasterebbe con la «scelta sostanziale per un  modello
di perequazione di tipo verticale» che sarebbe  stata  operata  dalla
Costituzione. 
    Occorre innanzitutto evidenziare che il risultato - auspicato dal
ricorso introduttivo - della piena  «sterilizzazione»  degli  effetti
derivanti  dall'avanzare  del  criterio  perequativo   in   base   ai
fabbisogni standard  in  luogo  del  criterio  della  spesa  storica,
finirebbe per porsi in contraddizione con l'obiettivo, che e' sotteso
alla stessa riforma del federalismo fiscale, di favorire una maggiore
efficienza e una migliore qualita' della spesa degli enti locali. 
    In ogni caso, non appare condivisibile  l'assunto  da  cui  muove
l'intero ricorso regionale,  ovvero  che  l'art.  119,  terzo  comma,
Cost.,  presupporrebbe  un  modello  di  perequazione   integralmente
verticale, in quanto fondato  esclusivamente  sullo  stanziamento  di
risorse statali. Un simile modello e' infatti  espressamente  imposto
solo  dall'art.  119,  quinto  comma,  Cost.,  il  quale  attribuisce
chiaramente allo «Stato» il compito di destinare «risorse aggiuntive»
e di effettuare interventi speciali a favore  di  «determinati»  enti
territoriali, quando lo richiedano, tra  l'altro,  gli  obiettivi  di
promuovere lo sviluppo economico, di coesione e solidarieta' sociale,
di  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  o  infine,  di
garantire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona  (sulle
caratteristiche della perequazione di cui all'art. 119, quinto comma,
Cost., da ultimo, sentenze n. 71 del 2023 e n. 123 del 2022). 
    E' innegabile che, in passato, il carattere meramente orizzontale
del FSC abbia contribuito ad "amplificare" alcune  disfunzioni  nella
distribuzione delle risorse fra  i  comuni  italiani  (come  rilevato
dalle sentenze n. 71 del 2023 e n.  220  del  2021).  Tuttavia,  tali
disfunzioni - pur in un contesto  che  continua  problematicamente  a
caratterizzarsi per la mancata  definizione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni (LEP)  -  appaiono  senza  dubbio  attenuate  dalla
successiva e progressiva ricostituzione (pur con le nuove  criticita'
evidenziate da questa Corte nella sentenza  n.  71  del  2023)  della
componente verticale del FSC a cui  concorre  anche  la  disposizione
impugnata. 
    3.5.- Quanto, infine,  alle  censure  concernenti  la  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost., non si comprende in che  termini
e secondo quali modalita'  lo  Stato  avrebbe  dovuto  assicurare  il
coinvolgimento delle autonomie locali rispetto ad una scelta  che  e'
stata effettuata in una sede - quale e' quella legislativa - ove  non
operano  gli   ordinari   meccanismi   procedimentali   della   leale
collaborazione. 
    Va in  ogni  caso  evidenziato  che  la  disciplina  del  FSC  ha
espressamente   previsto   il   coinvolgimento    della    Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  se  non  sulla  definizione  del
complessivo ammontare degli stanziamenti statali da destinare al  FSC
(ammontare contestato dalla Regione), in relazione  alle  scelte  sui
«criteri di riparto» di tale Fondo, consentendo comunque  allo  Stato
di adottare il d.P.C.m. di riparto dei fondi anche in caso di mancato
accordo con le rappresentanze delle autonomie territoriali  (art.  1,
comma 451, della legge n. 232 del 2016). 
    3.6.- In ragione di  quanto  evidenziato,  le  censure  sollevate
dalla Regione Liguria nei confronti dell'art.  1,  comma  774,  della
legge n. 197 del 2022, in riferimento agli artt. 5, 119, commi primo,
terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., non sono fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 332, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse,  in
riferimento agli artt. 5, 114, 119, commi  primo  e  quarto,  e  120,
secondo comma, della  Costituzione,  dalla  Regione  Liguria  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge n. 197  del  2022,
promosse, in riferimento agli artt. 5,  119,  commi  primo,  terzo  e
quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla  Regione  Liguria  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA