N. 68 SENTENZA 10 marzo - 22 maggio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Stato civile - Nato in Italia da coppia  di  donne  che  hanno  fatto
  ricorso  all'estero  a  tecniche   di   procreazione   medicalmente
  assistita (PMA) - Riconoscimento e  attribuzione  dello  status  di
  figlio - Preclusione  e  cancellazione  dall'atto  di  nascita  del
  riconoscimento   operato   dalla   c.d.   madre   intenzionale    -
  Irragionevolezza, lesione dell'identita' personale  e  dei  plurimi
  diritti dei figli, anche nati fuori dal  matrimonio,  a  uno  stato
  giuridico certo e stabile sin dalla nascita, all'inserimento e alla
  permanenza  nel   nucleo   familiare,   al   riconoscimento   della
  responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, anche di coppia
  omosessuale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 8. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 30, 31 e 117,  primo  comma;  Convenzione
  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle   liberta'
  fondamentali,  artt.  8  e  14;  Carta  dei  diritti   fondamentali
  dell'Unione europea, art.  24;  Convenzione  ONU  sui  diritti  del
  fanciullo, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9  e  18;  Convenzione  europea
  sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, artt. 1 e 6. 
(GU n.22 del 28-5-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  8  e  9
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita) e dell'art. 250 del codice  civile,  promosso
dal Tribunale ordinario di Lucca,  sezione  civile,  in  composizione
collegiale, nel procedimento vertente tra il pubblico  ministero,  G.
G. e I. P., con ordinanza del 26 giugno 2024, iscritta al n. 148  del
registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visto l'atto di costituzione di G. G. e I. P.; 
    visti gli atti di intervento  di  D.  F.  e  D.  C.  nonche'  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  26  febbraio  2025  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    uditi l'avvocato Vincenzo Miri per G. G. e  I.  P.  e  l'avvocato
dello Stato Ruggero Di Martino e l'avvocata  dello  Stato  Gianna  De
Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 26 giugno 2024,  iscritta  al  n.  148  del
registro ordinanze 2024, il Tribunale  ordinario  di  Lucca,  sezione
civile,  in  composizione  collegiale,  ha  sollevato  questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
e dell'art. 250 del codice civile, in riferimento agli  artt.  2,  3,
30, 31 e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione: agli artt. 8 e 14 della Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo,  come  interpretati  dalla  Corte  europea   dei   diritti
dell'uomo;  all'art.  24  della  Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 2, 3, 4, 5,  7,  8,  9  e  18
della  Convenzione  ONU   sui   diritti   del   fanciullo   approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  il  20  novembre  1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176  e  agli
artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti  dei
fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio1996, ratificata e  resa
esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77. 
    Il complesso delle disposizioni e' censurato nella misura in  cui
impediscono, al nato  nell'ambito  di  un  progetto  di  procreazione
medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata  da  una  coppia  di
donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla
cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica  (per
tale dovendosi intendere la donna che ha partorito),  abbia  prestato
il consenso alla pratica fecondativa e, comunque,  laddove  impongono
la cancellazione dall'atto di  nascita  del  riconoscimento  compiuto
dalla madre intenzionale. 
    1.1.- Il rimettente  riferisce  di  essere  chiamato  a  decidere
sull'azione di  rettificazione  di  cui  all'art.  95  del  d.P.R.  3
novembre  2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127),
proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Lucca
nei riguardi  dell'atto  di  nascita  del  minore  G.  G.P.,  formato
dall'ufficiale dello stato civile del Comune di  C.  e  iscritto  nei
registri dello stesso Comune. L'atto e' stato impugnato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in quanto riportava  la
dichiarazione di riconoscimento resa da due  donne  nelle  rispettive
qualita' di madre biologica (G. G.) e madre intenzionale (I.  P.)  in
contrasto  con  quanto  previsto  dalla   circolare   del   Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali  19
gennaio 2023, n. 3. Il pubblico ministero ha anche domandato che  «la
questione fosse previamente rimessa alla Corte costituzionale». 
    Al  ricorso  hanno  resistito  le  madri  esercenti  la  potesta'
genitoriale e il Sindaco del Comune di C., in qualita'  di  ufficiale
di Governo, eccependone in rito l'inammissibilita' e  nel  merito  la
non fondatezza. Le prime, per l'ipotesi di accoglimento del  ricorso,
hanno altresi'  domandato  l'estensione  della  rettificazione  anche
all'atto di nascita dell'altra figlia  minore  della  coppia,  previa
domanda della Procura ricorrente, cosi' da  consentire  di  procedere
congiuntamente  per  entrambi  i  minori  con  l'adozione   in   casi
particolari. 
    Si e'  altresi'  costituito  nel  giudizio  a  quo  il  Ministero
dell'interno chiedendo l'accoglimento della domanda. 
    Il Procuratore della Repubblica, appositamente  interpellato,  ha
dichiarato di  non  estendere  la  domanda  di  rettificazione  anche
all'altra figlia. 
    Il Collegio rimettente, dopo aver dato  conto  delle  allegazioni
delle parti e risolto le questioni preliminari,  procede  a  un'ampia
ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina
la  materia,  per  poi  sollevare  le   questioni   di   legittimita'
costituzionale. 
    1.2.-  Dopo  aver  osservato,  in  punto  di  rilevanza,  che  la
decisione   della   controversia   richiede   l'applicazione    delle
disposizioni censurate, in ordine alla non manifesta infondatezza  il
rimettente esamina distintamente il  contrasto  delle  stesse  con  i
parametri evocati. 
    La disciplina di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del  2004
e dell'art. 250 cod. civ. lederebbe, innanzitutto, l'art. 2 Cost.  in
quanto frustrerebbe il diritto  del  minore  all'inserimento  e  alla
stabile permanenza nel proprio nucleo familiare - formazione  sociale
tutelata dalla Carta costituzionale anche se non  riconducibile  alla
famiglia tradizionale - e alla propria identita' sociale, presupposto
per l'azionabilita' dei diritti nei confronti di chi si e' assunto la
responsabilita' di procreare. 
    Il combinato disposto delle disposizioni censurate contrasterebbe
anche con l'art. 3, primo e secondo comma, Cost. per plurimi profili. 
    In primo luogo,  sarebbe  violato  il  principio  di  uguaglianza
formale in quanto il nato all'esito di PMA intrapresa da  una  coppia
di  due  donne   sarebbe   non   riconoscibile   in   ragione   delle
caratteristiche della relazione omosessuale tra i genitori. 
    La vigente  disciplina  darebbe  luogo  a  una  nuova  (e  unica)
categoria  di  nati  non  riconoscibili,   come   tale   soggetta   a
discriminazione, in ragione delle caratteristiche della relazione (in
questo caso, omosessuale) tra i genitori - come lo furono in  passato
i figli adulterini e i figli incestuosi -  e  distonica  rispetto  al
principio di  unicita'  dello  status  giuridico  dei  figli  che  ha
connotato tutti gli interventi legislativi piu' recenti in materia di
filiazione (la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante  «Disposizioni
in materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali»  e  il  decreto
legislativo 28  dicembre  2013,  n.  154,  recante  «Revisione  delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma  dell'articolo
2  della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219»,  nonche'  il  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della  legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per  l'efficienza
del processo  civile  e  per  la  revisione  della  disciplina  degli
strumenti di risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia  di  diritti
delle persone e delle  famiglie  nonche'  in  materia  di  esecuzione
forzata»). 
    In secondo luogo, sarebbe offeso il diritto alla bigenitorialita'
del bambino inteso come diritto ad avere due persone che,  sin  dalla
sua nascita, si assumano la  responsabilita'  di  provvedere  al  suo
mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nei  confronti  delle
quali poter vantare diritti successori ma, soprattutto,  poter  agire
in caso di inadempimento e di crisi della coppia. 
    In  terzo  luogo,   il   mancato   riconoscimento   delle   donne
omossessuali  quali  genitori  del  nato  da  fecondazione  eterologa
praticata  dall'una  con  il  consenso  dell'altra  costituirebbe  un
ostacolo al pieno sviluppo della loro personalita'  che  spetta  alla
Repubblica rimuovere. 
    In quarto luogo, si ravviserebbe una  disparita'  di  trattamento
tra bambini concepiti da due donne con PMA, a seconda che siano  nati
all'estero o sul territorio italiano. E  cio'  in  quanto  -  secondo
l'orientamento ormai costante della Corte di cassazione -  dei  primi
e' trascrivibile in Italia l'atto formato all'estero con  indicazione
delle due madri, sicche' essi risultano  legittimamente  figli  delle
due donne che hanno condiviso  il  progetto  procreativo,  mentre  ai
secondi  la  preclusione  di  iscrivere  un  atto  di  nascita  negli
anzidetti  termini  fa  si'  che  essi  risultino  figli  della  sola
partoriente, senza il riconoscimento di alcun legame ab  origine  con
la madre intenzionale. 
    Ma la discriminazione  opererebbe  anche  all'interno  di  questo
secondo gruppo di minori, a seconda che vi  sia  o  meno  il  rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di procedere  all'iscrizione  o  il
pubblico ministero decida  o  meno  di  impugnare  l'atto  riportante
l'indicazione  anche  della  madre   intenzionale.   Tale   possibile
diversita'  di  status  si  riscontrerebbe  «in  termini  drammatici»
proprio nel nucleo familiare delle resistenti nel giudizio principale
in cui la prima figlia risulta riconosciuta come figlia  di  entrambe
le  donne,  mentre  l'altro  figlio  -  in  ipotesi  di  accoglimento
dell'impugnazione proposta dalla Procura - risulterebbe  figlio  solo
della madre biologica, con esclusione di ogni  legame  con  la  madre
intenzionale. 
    Il che, peraltro, si  ripercuoterebbe  anche  sul  legame  tra  i
fratelli, che non avrebbe alcun riconoscimento nel caso in cui non si
potessero ritenere i due  figli  provenienti  dallo  stesso  stipite,
posto che ognuno vedrebbe riconosciuto lo status di figlio della sola
madre biologica (che corrisponde, per  ciascuno  dei  figli,  ad  una
diversa delle due componenti della coppia). 
    Il Tribunale di Lucca denuncia poi la contrarieta' del  complesso
delle disposizioni censurate all'art. 30 Cost. 
    Le disposizioni censurate ne violerebbero,  anzitutto,  il  primo
comma, per il mancato riconoscimento del diritto-dovere dei  genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli. Ancora, ne lederebbero  il
terzo comma, che assicura ai figli nati  fuori  del  matrimonio  ogni
tutela giuridica e sociale, la  quale,  dunque,  andrebbe  garantita,
attraverso il riconoscimento dello  status  di  figli  della  coppia,
anche ai nati dalle pratiche  di  fecondazione  eterologa  cui  hanno
fatto  ricorso  due  donne  legate  da  una  relazione   sentimentale
riconosciuta dall'ordinamento. 
    Il mancato riconoscimento dello  status  di  figlio  della  madre
intenzionale contrasterebbe, poi, con  la  salvaguardia  del  miglior
interesse del minore che trova tutela nell'art. 31 Cost. 
    Il primario interesse del minore  e',  infine,  anche  alla  base
della dedotta violazione dell'art. 117, primo  comma,  Cost.  per  il
tramite degli  evocati  parametri  sovranazionali  interposti.  Nello
specifico sarebbero lesi: a) l'art. 8 CEDU, come  interpretato  dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo nelle  premesse  richiamate,
atteso che l'assenza di riconoscimento di un legame tra il bambino  e
la  madre  intenzionale  pregiudica  il  primo,  lasciandolo  in  una
situazione di incertezza giuridica quanto alla  sua  identita'  nella
societa'; b) l'art.  14  CEDU,  per  l'ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra i nati, a  seconda  che  siano  stati  concepiti  con
fecondazione eterologa praticata da coppia eterosessuale o da  coppia
omosessuale, essendo solo questi ultimi destinati ad  uno  status  di
figli unigenitoriali; c) l'art. 24, paragrafo 3, CDFUE,  che  prevede
che «[i]l minore ha diritto di  intrattenere  regolarmente  relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo  qualora  cio'
sia contrario al suo interesse»; d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9  e
18 della  Convenzione  ONU  sui  diritti  del  fanciullo,  in  quanto
sarebbero violati gli impegni, assunti dallo Stato italiano  in  sede
di ratifica, 1) a rispettare e garantire ad ogni fanciullo i  diritti
enunciati dalla Convenzione senza distinzione di sorta e ad  adottare
tutti  i  provvedimenti  appropriati  affinche'  il   fanciullo   sia
effettivamente tutelato contro ogni forma  di  discriminazione  o  di
sanzione  (art.  2);  2)  a  tenere  in  considerazione  «l'interesse
superiore del fanciullo» in tutte le decisioni  relative  ai  bambini
(artt. 3 e 4); 3) a rispettare la responsabilita', il diritto  ed  il
dovere dei genitori o dei membri della famiglia allargata  di  dargli
l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei  diritti  che
gli sono convenzionalmente riconosciuti (art. 5); 4) a  salvaguardare
il diritto del  fanciullo  a  essere  «registrato  immediatamente  al
momento della sua nascita e da allora» ad avere  un  nome  «e,  nella
misura del possibile,  a  conoscere  i  suoi  genitori  ed  a  essere
allevato da essi» (art. 7); 5) a garantire il diritto  del  fanciullo
«a preservare la propria identita', ivi compresa la sua nazionalita',
il suo nome e le sue relazioni famigliari» (art. 8); 6) a far si' che
la separazione dai genitori sia misura di salvaguardia dell'interesse
preminente  del  minore  (art.  9)  e,  infine,  7)  a  garantire  il
riconoscimento del principio  comune  secondo  il  quale  entrambi  i
genitori  hanno  una  responsabilita'  comune  per  quanto   riguarda
l'educazione del fanciullo ed il provvedere  al  suo  sviluppo  (art.
18); e) gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio  dei
diritti  dei  fanciulli  che  impongono  l'assunzione  di   decisioni
giurisdizionali nel superiore interesse dei minori. 
    1.3.-  Nella  parte  finale,  l'ordinanza  si  confronta  con  la
sentenza  n.  32  del  2021  di  questa  Corte,  che  ha   dichiarato
l'inammissibilita'   di    analoga    questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 8 e  9  della  legge  n.  40  del  2004  e
dell'art. 250 cod. civ. per  «il  rispetto  dovuto  alla  prioritaria
valutazione del legislatore circa la congruita' dei  mezzi  adatti  a
raggiungere un fine costituzionalmente necessario». 
    Il Collegio ritiene di poter riproporre i dubbi  di  legittimita'
costituzionale a questa Corte. 
    A  tal  fine  sottolinea  come  la  richiamata  pronuncia   abbia
riscontrato in ordine alle fattispecie  de  quibus  una  preoccupante
lacuna dell'ordinamento, che richiede un  impellente  intervento  del
legislatore tramite una disciplina organica  della  materia  volto  a
colmare il divario tra  la  realta'  fattuale  e  quella  legale  nel
rapporto  del  minore  con  la  madre  intenzionale,  nell'ottica  di
conferire riconoscimento giuridico ai legami  affettivi  e  familiari
esistenti, anche se non  biologici,  e  all'identita'  personale  del
minore. 
    Del monito cosi' rivolto al legislatore l'ordinanza di rimessione
evidenzia, da un lato, l'espressione  che  l'accompagna  secondo  cui
«non sarebbe piu' tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa»,
e dall'altro, che esso, allo stato, e' rimasto inascoltato. 
    Nel silenzio del legislatore e  a  fronte  sia  degli  interventi
disomogenei degli ufficiali di stato civile sia dei non univoci e non
del tutto risolutivi approdi interpretativi della giurisprudenza,  il
giudice a quo reputa necessario interrogare nuovamente questa Corte. 
    1.4.-  Il  Tribunale  rafforza  la  sua  istanza  di  vaglio   di
costituzionalita' delle disposizioni censurate con due osservazioni. 
    Da una parte, sono menzionate le parole con cui il Presidente  di
questa Corte, nella relazione del 18 marzo del 2024, ha affermato che
laddove il legislatore  rinunci  «ad  una  prerogativa  che  ad  esso
compete», di fatto obbliga la Corte «a procedere con  una  propria  e
autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare
la Costituzione». 
    Dall'altra  parte,  viene  rimarcato  che  nella   giurisprudenza
costituzionale si rinvengono gia' casi in cui, laddove il compito del
legislatore di provvedere all'adozione della disciplina necessaria  a
rimuovere  il   vulnus   costituzionale   riscontrato   sia   rimasto
inadempiuto, ad una pronuncia di inammissibilita'  ha  fatto  seguito
una sentenza di illegittimita' costituzionale, tanto piu' se  vengono
in rilievo diritti fondamentali. 
    2.- Con atto depositato il 10 settembre 2022, e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o,  in  subordine,
non fondate. 
    2.1.- L'inammissibilita' e' eccepita per due distinti profili. 
    In primo luogo, perche' il rimettente  non  avrebbe  sperimentato
un'interpretazione conforme alla luce del diritto vivente. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte di
cassazione ha da  tempo  ammesso  il  ricorso  all'adozione  in  casi
particolari, di cui all'art. 44, primo comma, lettera d), della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in  favore
delle coppie omoaffettive, la cui pienezza di effetti sarebbe  oramai
garantita a seguito dell'intervento della sentenza n. 79 del 2022  di
questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
relativa disciplina nella parte in  cui  non  induce  alcun  rapporto
civile tra l'adottato  e  i  parenti  dell'adottante,  nonche'  della
sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 30 dicembre
2022, n. 38162, secondo la quale la mancanza di consenso del genitore
biologico,  se  ingiustificata,  non  impedisce  l'adozione  in  casi
particolari da parte di quello intenzionale. 
    Ne deriva, secondo l'Avvocatura generale  dello  Stato,  che  per
effetto dei menzionati  interventi  giurisprudenziali,  e  nonostante
l'assenza dell'intervento normativo sollecitato dalla citata sentenza
n.  32  del  2021,  le  carenze  piu'   significative   dell'istituto
dell'adozione non legittimante sarebbero state gia' superate, sicche'
la condizione del minore nato dal ricorso  di  coppia  omosessuale  a
pratiche di PMA  non  sarebbe  la  medesima  di  quella  oggetto  del
giudizio di legittimita' costituzionale nel 2021. 
    In secondo  luogo,  la  difesa  statale  eccepisce  la  manifesta
inammissibilita'  della  questione  perche'  tesa  ad  ottenere   una
sentenza manipolativa additiva in una materia caratterizzata da ampia
discrezionalita'  legislativa,  nella  quale,  quindi,   difetterebbe
un'unica soluzione  costituzionalmente  obbligata.  Conseguentemente,
l'intervento richiesto  risulterebbe  eccedente  rispetto  ai  poteri
spettanti a questa Corte, come affermato dalla stessa sentenza n.  32
del 2021. 
    2.2. - Nel merito, l'interveniente illustra i motivi per i  quali
le questioni  sarebbero  comunque  non  fondate,  sia  con  argomenti
sistematici, sia con argomenti sviluppati in relazione  alle  singole
censure. 
    Per il nato da coppie omosessuali - secondo  la  gia'  menzionata
giurisprudenza  di  legittimita'  -  l'interesse  al   riconoscimento
giuridico del suo rapporto con il  genitore  d'intenzione  troverebbe
tutela,  comunque,  attraverso  l'istituto  dell'adozione   in   casi
particolari. Di contro,  il  rapporto  tra  genitore  d'intenzione  e
minore  non  potrebbe   trovare   automatico   riconoscimento   nella
disciplina della filiazione,  che  nell'ordinamento  interno  risulta
saldamente ancorata al rapporto biologico tra il nato e  i  genitori,
la cui esclusione richiederebbe, a  pena  di  inevitabili  squilibri,
radicali  modifiche  di  sistema,  non  realizzabili  attraverso   un
intervento episodico del giudice delle leggi. 
    L'atto difensivo si sofferma, poi, sulle singole censure. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 2 Cost., le limitazioni
legislative al riconoscimento della figura del genitore  d'intenzione
non  si  porrebbero  in  contrasto  con  un  preteso   diritto   alla
genitorialita', ma sarebbero pienamente rispondenti  all'esigenza  di
contemperare tale aspirazione con la tutela del  superiore  interesse
del minore. 
    Il contrasto delle disposizioni  censurate  con  l'art.  3  Cost.
sarebbe  insussistente  sotto  il  profilo  di  una   disparita'   di
trattamento basata sull'orientamento sessuale, in quanto  mancherebbe
un'effettiva  omogeneita'  tra  le  coppie  eterosessuali  sterili  o
infertili e quelle omosessuali,  fisiologicamente  impossibilitate  a
procreare. 
    La violazione degli artt. 30 e 31 Cost., poi, deriverebbe da  una
non condivisibile prospettazione "adultocentrica", che  non  terrebbe
conto della visione "paidocentrica" dell'art. 30 Cost. 
    L'atto di intervento assume, infine, il rispetto da  parte  delle
disposizioni censurate dell'art. 117, primo comma, Cost., rammentando
che la CEDU, al pari della Carta di  Nizza,  rinvierebbe  alle  leggi
degli Stati firmatari per la  tutela  dei  diritti  convenzionalmente
garantiti in materia familiare, cosi' ponendo una  «riserva  assoluta
di legislazione nazionale». 
    3.- Si sono costituite le resistenti nel giudizio a quo che hanno
chiesto la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli  artt.
8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e  dell'art.  250  cod.  civ.  negli
stessi termini auspicati dal rimettente. 
    Le   parti   hanno   illustrato,   condiviso   e   sostenuto   le
argomentazioni spese dall'ordinanza  di  rimessione;  inoltre,  hanno
condotto   alcune   riflessioni   aggiuntive,   anzitutto   di   tipo
trasversale. In particolare, viene evidenziato  che  nello  specifico
caso del figlio generato  con  progetto  procreativo  di  una  coppia
femminile  non  vi  e'  (ordinariamente)  ricorso   alla   maternita'
surrogata e, dunque, l'attribuzione della genitorialita'  alla  madre
d'intenzione non arrecherebbe offesa alla dignita' della  donna,  ne'
comporterebbe il rischio di lesione di altri  valori  costituzionali:
l'interesse del minore al riconoscimento dello status filiationis non
dovrebbe essere, allora, bilanciato con interessi contrapposti. 
    Sotto altro versante, ci si e' soffermati sui  limiti  di  tutela
offerta al minore per  il  tramite  dell'istituto  dell'adozione  non
legittimante, sottolineando che: a) i  tempi  lunghi  di  ottenimento
della sentenza definitiva per l'adozione genererebbe un lungo periodo
di incertezza giuridica sulla condizione  personale  del  minore;  b)
l'art. 48, «comma II [recte: comma terzo]», della legge  n.  184  del
1983 esclude per l'adottante l'usufrutto legale sui beni del  minore,
con  compressione  della  piena  e  libera  gestione  del  patrimonio
familiare da parte del genitore  nell'interesse  dei  figli;  c)  per
l'adozione in casi particolari e' prevista  la  revoca  (artt.  51  e
seguenti della legge n.  184  del  1983)  -  promuovibile  anche  dal
pubblico  ministero  pur  se  per  mero  inadempimento   dei   doveri
genitoriali (art. 53) - con  irreversibile  cesura  del  rapporto  di
filiazione, che non trova analogie ne' nella disciplina dell'adozione
piena ne' in quella relativa alla responsabilita' genitoriale. 
    Analoghe argomentazioni vengono svolte nella  memoria  depositata
il    20    novembre    2024,    soffermandosi     in     particolare
sull'inammissibilita' dell'intervento spiegato da  D.  F.  e  D.  C.,
stante la totale estraneita'  della  vicenda  sottoposta  al  giudice
rimettente rispetto a fattispecie di  surrogazione  di  maternita'  e
l'assenza di  una  possibile  incidenza,  men  che  mai  immediata  e
diretta, della evocata  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale
relativa agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e  all'art.  250
cod. civ., la quale avrebbe esclusivo riguardo a ipotesi, come quelle
scrutinate dal Tribunale di Lucca,  relative  alla  co-maternita'  in
capo  a  due  donne,  del  tutto  distinte  dalla   surrogazione   di
maternita'. 
    4.- Con atto depositato  il  10  settembre  2024,  sono  altresi'
intervenuti in giudizio D. F. -  in  proprio  e  quale  esercente  la
responsabilita' genitoriale sul minore M.L. F.C. - e D.  C.  i  quali
sostengono la propria legittimazione esponendo di aver fatto  ricorso
ad un percorso legale intrapreso negli Stati Uniti di gestazione e di
aver esperito, su autorizzazione del giudice tutelare, nell'interesse
del  minore,  l'azione  di  cui  all'art.  279  cod.  civ.   per   il
riconoscimento  alla  responsabilita'  genitoriale   del   padre   di
intenzione 
    In data 30  gennaio  2025,  gli  intervenienti  hanno  depositato
memoria con cui hanno rinunciato al proprio intervento. 
    5.- Sono pervenute quattro  opinioni  scritte  di  amici  curiae,
ammesse con decreto presidenziale del 5 novembre 2024. 
    In  particolare,  hanno  depositato  opinioni  a  sostegno  delle
sollevate questioni  di  legittimita'  costituzionale  le  formazioni
sociali senza scopo di  lucro  Passione  civile  con  Valerio  Onida,
Associazione Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica APS
e Rete Lenford - Avvocatura per  i  diritti  LGBTI+  Associazione  di
promozione sociale. Al contrario, il Centro studi Rosario Livatino ha
depositato   una   opinione   scritta   per   la   declaratoria    di
irricevibilita', inammissibilita' o non fondatezza delle questioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di  Lucca,
sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n.  40  del
2004 e dell'art. 250 cod. civ., in riferimento agli artt. 2,  3,  30,
31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione: agli artt. 8
e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte EDU; all'art. 24 CDFUE; agli
artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti  del
fanciullo e agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli. 
    Il complesso delle disposizioni e' censurato  laddove  impedisce,
al nato a seguito di procreazione  medicalmente  assistita  eterologa
praticata da una coppia di  donne,  l'attribuzione  dello  status  di
figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta  madre  intenzionale  che,
insieme alla madre biologica (per tale dovendosi intendere  la  donna
che  ha  partorito),  abbia  prestato  il   consenso   alla   pratica
fecondativa e, comunque, laddove impone la cancellazione dall'atto di
nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale. 
    2.-  Devono  essere  vagliate  preliminarmente  le  eccezioni  di
inammissibilita' formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2.1.- La difesa dell'interveniente  eccepisce  l'inammissibilita'
delle questioni sollevate per non avere il giudice a quo tentato «una
interpretazione conforme alla luce del diritto vivente». In sostanza,
si  osserva  che  il  principio  del  miglior  interesse  del  minore
risulterebbe   adeguatamente    assicurato    dalla    giurisprudenza
consolidata della Corte di cassazione, che riconosce la  possibilita'
per il  genitore  intenzionale  di  ricorrere  all'adozione  in  casi
particolari, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge  n.
184 del 1983; e cio' ancor piu' adesso che  le  carenze  maggiormente
significative di tale istituto sarebbero state superate,  sicche'  la
condizione del minore nato dal ricorso di coppia di donne a  pratiche
di PMA non sarebbe la medesima di quella oggetto  della  sentenza  di
questa Corte n. 32 del 2021. 
    Tale eccezione va disattesa. 
    Anche a non voler considerare  che  il  giudice  rimettente,  con
argomentazioni   approfondite,   ha    ritenuto    non    praticabile
un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.  8  e  9,
ravvisando un «insormontabile ostacolo nell'univoco tenore  letterale
dell'enunciato normativo, letto anche in una logica sistematica»,  le
valutazioni  dell'Avvocatura  generale   dello   Stato   a   supporto
dell'eccezione,   piu'   che   toccare   il    mancato    esperimento
dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle  disposizioni
censurate, si riferiscono alla ritenuta adeguatezza  dello  strumento
dell'adozione  in  casi  particolari  a  rispondere  agli   interessi
costituzionali in gioco. 
    In  tal  modo,  dunque,  confonde   il   piano   dell'esperimento
dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle  disposizioni
censurate con il merito della questione, poiche' gli  argomenti  sono
invero volti a escludere il vulnus paventato dal giudice rimettente. 
    2.2.-   La   difesa   dell'interveniente   eccepisce,    inoltre,
l'inammissibilita' delle questioni,  perche'  tese  a  ottenere  «una
sentenza manipolativa additiva»  in  una  materia  caratterizzata  da
ampia discrezionalita' legislativa, rispetto alla quale  difetterebbe
un'unica soluzione costituzionalmente obbligata. 
    L'Avvocatura generale dello Stato richiama ancora la sentenza  n.
32 del 2021,  la  quale,  nel  ritenere  inammissibili  le  questioni
prospettate in termini analoghi a quelle ora sollevate dal  Tribunale
di Lucca, ha affermato che un  intervento  di  questa  Corte  avrebbe
rischiato  di  generare  disarmonie  nel   sistema   complessivamente
considerato. 
    Anche  questa  eccezione  e'  priva  di  fondamento  in   quanto,
diversamente dalle questioni attualmente in esame, allora si chiedeva
a questa Corte un intervento sulle disposizioni censurate «la'  dove,
sistematicamente interpretate, non consentono al nato nell'ambito  di
un  progetto  di  procreazione  medicalmente   assistita   eterologa,
praticata da una coppia di  donne,  l'attribuzione  dello  status  di
figlio  riconosciuto  anche  della  donna  che,  insieme  alla  madre
biologica, abbia prestato il consenso alla pratica  fecondativa,  ove
non vi siano  le  condizioni  per  procedere  all'adozione  nei  casi
particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse  del  minore»,
instando, cioe', per il superamento del mancato consenso del genitore
biologico  quale  ostacolo  per  il   perfezionamento   dell'adozione
cosiddetta non legittimante. E'  in  relazione  a  tale  profilo  che
questa Corte ha osservato, dunque, che si sarebbe  potuta  avere  una
disarmonia nel caso di un suo intervento nel senso di prevedere, «per
il  nato  da  PMA  praticata  da  coppie  dello  stesso   sesso,   il
riconoscimento dello status di figlio, in caso di crisi della  coppia
e rifiuto dell'assenso all'adozione  in  casi  particolari,  laddove,
invece, lo status - meno pieno e garantito - di figlio  adottivo,  ai
sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del  1983,  verrebbe  a  essere
riconosciuto nel caso di accordo e  quindi  di  assenso  della  madre
biologica alla adozione». 
    3.- L'esame delle questioni richiede  fin  d'ora  di  perimetrare
l'oggetto del presente giudizio, che  ha  riguardo  al  solo  profilo
concernente lo stato di figlio nato in Italia da  PMA  praticata,  in
uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna, con  il
consenso di un'altra donna nel contesto di  un  progetto  genitoriale
con  assunzione  della  relativa  responsabilita'.  Rimane,   dunque,
estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive,
di  accesso  alla  PMA  in  Italia  e  dei  correlati  divieti,  come
attualmente previsti dall'ordinamento. 
    Le questioni in oggetto  si  collocano,  pertanto,  su  un  piano
differente da quello dell'aspirazione alla  genitorialita'  da  parte
delle  coppie  omosessuali,  rispetto  alla  quale  questa  Corte  ha
ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalita'» la scelta del
legislatore di precludere loro l'accesso  alle  tecniche  procreative
(sentenza n. 221 del 2019). 
    Del pari estranei al presente giudizio sono i profili legati alla
filiazione  da  modalita'  della  gestazione  per  altri  (cosiddetta
maternita' surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa. 
    Le odierne questioni non concernono, pertanto, la  qualificazione
giuridica dell'aspirazione alla  genitorialita'  ma  l'interesse  del
figlio  nato  in  Italia  da  PMA  praticata  all'estero  a  che  sia
affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano  fatto  ricorso  a
questa tecnica, la titolarita' giuridica di  quel  fascio  di  doveri
funzionali agli interessi  del  minore  che  l'ordinamento  considera
inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori. 
    Pertanto, le censure del  giudice  rimettente  devono  intendersi
riferite al solo art. 8 della legge n. 40 del 2004. 
    4.- Sono fondate, nei termini che seguono, le  dedotte  questioni
di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2,
3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili. 
    5.- La disamina delle suddette questioni involge la relazione tra
genitore  e  minore  che,  con   l'affermarsi   delle   tecniche   di
procreazione  medicalmente   assistita,   ha   visto   emergere   una
responsabilita' scaturente dalla «volonta' [che] porta  alla  nascita
una persona che altrimenti non sarebbe nata»  (sentenza  n.  127  del
2020) e che implica il diritto del nato a vedersi  riconosciuto  come
figlio di chi quella nascita ha voluto. 
    6.- La possibilita' che il vincolo genitoriale scaturisca  da  un
atto di assunzione di responsabilita' e',  del  resto,  coerente  con
l'essenza stessa del rapporto genitori-figli che, anche quando  sorga
dal fatto naturale della procreazione,  comporta  una  assunzione  di
responsabilita', come testimonia emblematicamente il passaggio  dalla
potesta' alla  responsabilita'  genitoriale  (art.  316  cod.  civ.).
Questa costituisce  piena  e  appropriata  attuazione  del  principio
sotteso all'art. 30  Cost.,  nella  cui  formula  questa  Corte  gia'
individuava «gli obblighi di mantenimento ed educazione della  prole,
derivanti dalla qualita' di genitore»  (sentenza  n.  308  del  2008;
nello stesso senso,  sentenza  n.  394  del  2005,  richiamata  dalla
sentenza 32 del 2021). 
    Tale  responsabilita'  e  gli  obblighi  a  essa   correlati   si
giustificano proprio alla luce  della  riconducibilita'  della  nuova
vita  alla  volonta'  di  coloro  che   intraprendono   il   percorso
genitoriale; volonta' che, nel caso  della  procreazione  diversa  da
quella naturale, si svela  e  si  esprime  attraverso  il  "consenso"
prestato al ricorso alle tecniche di PMA (sentenza n. 161 del  2023),
al  quale  va  per   l'appunto   ricondotta   la   «"responsabilita'"
conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso  di
accedere ad una tale tecnica procreativa» (sentenze n. 230 del 2020 e
n. 237 del 2019). 
    Tanto si desume sia dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004  -  ai
sensi del quale i nati a  seguito  di  un  percorso  di  fecondazione
medicalmente assistita hanno lo stato di «figli nati nel  matrimonio»
o di «figli riconosciuti» della coppia che questo percorso ha avviato
- sia dal successivo art. 9 della stessa legge che, con riguardo alla
fecondazione di tipo eterologo  -  vietata  nell'originario  impianto
della legge n. 40 del 2004, ma oggi consentita nei casi  indicati  da
questa Corte con le sentenze n. 96 del 2015 e  n.  162  del  2014  -,
coerentemente stabilisce che il  «coniuge  o  il  convivente»  (della
madre naturale), pur in assenza di  un  suo  apporto  biologico,  non
possa, comunque, poi esercitare  l'azione  di  disconoscimento  della
paternita' ne'  l'impugnazione  del  riconoscimento  per  difetto  di
veridicita'  (sentenza  n.  237  del  2019);  in  tal  modo  sancendo
l'impossibilita'  di  sottrarsi  alle  conseguenze  derivanti   dalla
decisione di intraprendere un percorso  genitoriale  con  il  ricorso
alla PMA. Come rilevato dalla sentenza n. 127 del 2020,  infatti,  il
divieto d'impugnare il  riconoscimento  e'  per  l'appunto  «volto  a
sottrarre il  destino  giuridico  del  figlio  ai  mutamenti  di  una
volonta' che, in  alcuni  casi  particolari  e  a  certe  condizioni,
tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento». 
    Il sistema che si e' venuto delineando nel tempo,  dunque,  avuto
riguardo tanto all'impianto originario della legge  n.  40  del  2004
(art. 9), quanto ai successivi interventi di  questa  Corte,  prevede
che il riconoscimento  dello  stato  di  figlio  nato  all'esito  del
ricorso alle tecniche di PMA possa, a certe  condizioni,  prescindere
dal   rispetto    delle    condizioni    di    accesso    contemplate
dall'ordinamento. 
    Il consenso ha  un  valore  tale  da  rappresentare  un  adeguato
fondamento per il sorgere della responsabilita' genitoriale anche  in
ipotesi di scissione tra identita' biologica e  identita'  giuridica,
fondata, in base all'art. 6 della legge n. 40 del 2004, sul  consenso
comune al  progetto  di  genitorialita',  ritenuto  titolo  idoneo  a
fondare lo status filiationis (sentenza n. 162 del 2014). 
    7.- Dal  comune  impegno  volontariamente  assunto  discendono  i
doveri inerenti alla responsabilita' genitoriale. 
    Come gia' rimarcato  da  questa  Corte,  la  legge  non  da'  una
definizione della responsabilita' genitoriale, ma nell'art. 147  cod.
civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli
obblighi di mantenere, istruire, educare  e  assistere  moralmente  i
figli, nel rispetto delle loro  capacita',  inclinazioni  naturali  e
aspirazioni. La norma ripete la formula dell'art.  30,  primo  comma,
Cost. e «dal combinato disposto delle due disposizioni si  evince  il
nucleo di detta  responsabilita',  che  si  collega  all'obbligo  dei
genitori di assicurare  ai  figli  un  completo  percorso  educativo,
garantendo  loro  il  benessere,  la  salute  e  la  crescita   anche
spirituali, secondo  le  possibilita'  socioeconomiche  dei  genitori
stessi» (sentenza n. 31 del 2012). 
    A tali doveri corrisponde  un  insieme  di  diritti  in  capo  al
figlio, articolati dal legislatore, per l'appunto,  nel  «diritto  di
essere  mantenuto,  educato,  istruito  e  assistito  moralmente  dai
genitori, nel rispetto delle sue capacita',  delle  sue  inclinazioni
naturali e delle  sue  aspirazioni»;  nel  «diritto  di  crescere  in
famiglia e di mantenere rapporti significativi con i  parenti»  (art.
315-bis  cod.  civ.)  e  nel  «diritto  di  mantenere   un   rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno  dei  genitori,  di  ricevere
cura, educazione, istruzione e assistenza morale  da  entrambi  e  di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti
di ciascun ramo genitoriale» (art. 337-ter cod. civ.). 
    8.-  Emerge,  in  tale  contesto,  il  secondo   concetto   guida
rilevante, costituito  dall'interesse  del  minore  o,  per  come  si
esprimono  le  fonti  internazionali,  dal  "miglior  interesse   del
minore". 
    8.1.- Il primario interesse  del  minore,  titolare  dei  diritti
corrispondenti  al  fascio  di  doveri  sopra  ricordati,  e'   stato
costantemente affermato da questa  Corte,  quale  «principio  che  e'
riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11  del
1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del
2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato  anche
da molteplici fonti  internazionali,  indirettamente  o  direttamente
vincolanti il nostro ordinamento» (sentenza n. 79 del 2022). 
    Qualora vi sia  una  coppia  di  persone  che  ha  intrapreso  il
percorso genitoriale, non e' sufficiente il solo  riconoscimento  del
rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto  del  minore
di mantenere un rapporto con entrambi i genitori»  (sentenza  n.  102
del 2020), diritto riconosciuto a livello di  legislazione  ordinaria
(art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter,  primo  comma,  cod.
civ.)  e  affermato  altresi'  da   una   pluralita'   di   strumenti
internazionali  e  dell'Unione  europea  (art.  8,  comma  1,   della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonche' art. 24,  paragrafo
3, CDFUE). In altri termini - come osservato nella sentenza n. 33 del
2021 - cio' che e' qui in discussione e' unicamente  l'interesse  del
minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarita' giuridica
di  quel  fascio  di  doveri  funzionali  ai   suoi   interessi   che
l'ordinamento  considera  inscindibilmente  legati  all'esercizio  di
responsabilita' genitoriali. Doveri ai quali  non  e'  pensabile  che
costoro possano ad libitum sottrarsi. 
    8.2.- Questa Corte ha, dunque, piu' volte ribadito la progressiva
emersione della centralita' dell'interesse  del  minore  nel  sistema
normativo, alla luce  dei  principi  costituzionali  e  della  stessa
evoluzione della legislazione ordinaria (da ultimo,  sentenza  n.  55
del 2025, nella materia penale). 
    Nel nostro ordinamento - si e'  detto  -  «l'interesse  morale  e
materiale del minore ha  assunto  carattere  di  piena  centralita'»,
specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno  fatto
seguito una serie di leggi speciali che  hanno  introdotto  forme  di
tutela sempre piu' incisiva dei diritti del minore  (sentenza  n.  31
del 2012). 
    Con la sentenza n. 272 del 2017 si e' sottolineato che «[p]roprio
al  fine  di  garantire  tutela  al  bambino   concepito   attraverso
fecondazione eterologa, sin da epoca antecedente alla legge n. 40 del
2004, questa Corte - senza mettere in discussione la legittimita'  di
tale pratica, "ne'  [...]  il  principio  di  indisponibilita'  degli
status  nel  rapporto  di  filiazione,  principio  sul   quale   sono
suscettibili di incidere le varie possibilita' di fatto oggi  offerte
dalle tecniche applicate  alla  procreazione"  -  si  e'  preoccupata
"invece di tutelare anche la persona nata a seguito  di  fecondazione
assistita,  venendo  inevitabilmente  in   gioco   plurime   esigenze
costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo
nato [...], non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per
la  sua  formazione,  in  particolare  dagli  artt.  30  e  31  della
Costituzione, ma ancor prima - in base all'art. 2 della  Costituzione
- ai suoi diritti nei confronti di chi si sia  liberamente  impegnato
ad accoglierlo assumendone le relative responsabilita':  diritti  che
e' compito del legislatore specificare" (sentenza n. 347 del 1998)». 
    In altri termini, questa Corte, sin  dal  1998,  ha  rilevato  la
centralita' dell'interesse del  minore  pur  quando  la  fecondazione
eterologa, e la stessa PMA, non erano ancora consentite;  e  cio'  in
relazione, non solo ai diritti garantiti dagli artt. 30 e  31  Cost.,
ma  anche  ai  diritti  del  minore  nei  confronti  di  chi  si  sia
liberamente  impegnato  ad  accoglierlo   assumendone   le   relative
responsabilita'. 
    Il tutto proprio alla luce della duplice considerazione  di  «una
logica fondata sulle responsabilita' che discendono dalla  filiazione
e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore» (cosi'
sentenza n. 79 del 2022). 
    8.3.-  In  parallelo  alla   considerazione   della   centralita'
dell'interesse del minore,  si  e'  venuta  delineando,  strettamente
correlata allo stesso, l'affermazione dell'unicita'  dello  stato  di
figlio, quale principio ispiratore della  riforma  della  filiazione,
introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod.
civ. per cui «[t]utti i figli hanno lo stesso  stato  giuridico».  In
forza di tale principio tutte le forme di filiazione riconosciute dal
nostro ordinamento (all'interno del matrimonio, fuori del matrimonio,
adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione,
con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al
figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua  posizione  nella  rete
formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.). 
    E all'unicita' dello  stato  di  figlio  si  ricollega  anche  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma che vietava
il riconoscimento dei figli nati da  incesto  (sentenza  n.  494  del
2002), in quanto tale disposizione precludeva «loro l'acquisizione di
un pieno  status  filiationis  in  ragione  soltanto  della  condotta
penalmente illecita dei loro genitori» (sentenza  n.  33  del  2021);
preclusione al riconoscimento ritenuta giustificata solo se  e  nella
misura  in   cui   il   riconoscimento   medesimo   fosse   contrario
all'interesse in concreto  del  minore.  La  preclusione  non  poteva
legittimamente fondarsi, per converso, sulla mera  illiceita'  penale
della condotta  dei  genitori,  la  quale,  peraltro,  finirebbe  col
coinvolgere  ingiustificatamente   soggetti   totalmente   privi   di
responsabilita', come sono  i  figli  di  genitori  incestuosi,  meri
portatori delle conseguenze del comportamento  dei  loro  genitori  e
designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro  stessa
esistenza, segni  di  contraddizione  dell'ordine  familiare  (cosi',
sentenza n. 494 del 2002). 
    8.4.- Nel quadro  di  principi  teste'  delineato,  il  carattere
omosessuale della coppia che ha avviato il  percorso  genitoriale  in
questione non  puo'  costituire  impedimento  allo  stato  di  figlio
riconosciuto per il nato. 
    L'orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto
con principi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021),  ne'
«incide di per se' sull'idoneita' all'assunzione  di  responsabilita'
genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021). 
    Un'inidoneita' genitoriale, in se', della coppia omossessuale  e'
stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea  anche  con
la giurisprudenza di legittimita' in  materia  di  accesso  alla  PMA
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno  2016,
n. 12962), ha gia' avuto occasione di  affermare  che  «non  esistono
neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto
che l'inserimento del figlio in una famiglia formata  da  una  coppia
omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e  dello
sviluppo della personalita' del minore» (sentenze n. 32 del 2021 e n.
221 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022  e  n.  230
del 2020). 
    Va da se' che anche con riferimento alla omogenitorialita' - come
per qualsivoglia figura genitoriale -  e'  possibile  ricorrere  agli
strumenti predisposti dall'ordinamento nell'interesse in concreto del
minore in caso di  incapacita'  dei  genitori  ad  assolvere  i  loro
compiti, cosi' come agli strumenti previsti per le ipotesi di difetto
di veridicita' delle  dichiarazioni  rese  innanzi  all'ufficiale  di
stato civile e di contestazione  dei  presupposti  di  riconoscimento
dello status. 
    9.- La centralita' dell'interesse del minore, raccordata  con  la
responsabilita' dei genitori  che  hanno  legittimamente  avviato  di
comune accordo  il  percorso  di  PMA,  richiede  di  individuare  in
concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali
siano le condizioni perche' al  nato  possa  essere  riconosciuto  lo
stato di figlio anche della madre intenzionale. 
    9.1.- L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere  lo
stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e la madre
intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno  genitoriale
attraverso il  ricorso  a  tecniche  di  procreazione  assistita.  Il
riconoscimento, per sua natura, opera da subito  e  indipendentemente
dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della
nascita, della stessa  volonta'  delle  due  donne  che  hanno  fatto
ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale. 
    A tale riguardo assume rilievo quanto chiarito  da  questa  Corte
nella piu' volte citata sentenza n. 32 del 2021 - concernente un caso
simile a quello in esame - in cui e' stata individuata, nella vigente
legislazione, la sussistenza di un vulnus, alle garanzie del nato  da
PMA praticata da una coppia di donne, nella disciplina  che  consente
l'attribuzione dello stato di  figlio  della  sola  madre  biologica,
sottolineando «una preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire
tutela  ai  minori  e  ai  loro  migliori  interessi  [intesi]   come
necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se  non
biologici, e  riconoscimento  giuridico  degli  stessi,  al  fine  di
conferire certezza alla costruzione dell'identita' personale». E, del
resto, questa Corte gia' aveva posto in luce come  il  riconoscimento
formale dello  status  filiationis  costituisse  un  diritto  che  e'
«elemento costitutivo dell'identita' personale, protetta,  oltre  che
dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo,
dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 32 del 2021). 
    La necessita' di una «diversa tutela del  miglior  interesse  del
minore, in direzione di piu' penetranti ed estesi contenuti giuridici
del suo rapporto con la  "madre  intenzionale",  che  ne  attenui  il
divario tra  realta'  fattuale  e  realta'  legale»,  era  stata  poi
evidenziata con la sentenza n. 230 del 2020 e di recente - come si e'
detto - ribadita dalla sentenza n. 32 del 2021, che, nel segnalare la
ricordata «preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire  tutela
ai  minori  e  ai  loro  migliori  interessi»,  lamenta  che  questi,
«destinati a restare incardinati nel rapporto con un  solo  genitore,
proprio perche' non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito
il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela  dei
loro preminenti interessi». 
    9.2.- A tal fine e' stato anche posto in rilievo  come  l'attuale
disciplina dell'adozione in casi  particolari  di  cui  all'art.  44,
comma 1, lettera d), della legge n.  184  del  1983,  in  favore  del
partner  dello  stesso   sesso   del   genitore   biologico,   appaia
insufficiente  per  sanare  il  vulnus  all'identita'   personale   e
all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del  2004  (sentenza  n.  32  del
2021). 
    E' bensi' vero che  -  come  segnalato  dall'Avvocatura  generale
dello Stato - rispetto alla disciplina  sussistente  al  momento  del
riscontrato vuoto di tutela dell'interesse del  minore  stigmatizzato
dalla  citata  sentenza  n.  32  del   2021,   e'   intervenuta   una
significativa  attenuazione  di  due  dei   profili   di   criticita'
dell'adozione non legittimante,  ad  opera  della  giurisprudenza  di
questa Corte e di quella di legittimita': la  mancata  previsione  di
alcun rapporto civile  tra  l'adottato  e  i  parenti  dell'adottante
(sentenza  n.  79  del  2022);  la  precisazione   che   il   rifiuto
dell'assenso  all'adozione,  da  parte  del  genitore  biologico,  e'
ragionevole e puo' sortire effetti preclusivi  soltanto  se  espresso
nell'interesse del minore, ossia quando non  si  sia  realizzato  tra
quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale  la
cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione (tra  le  ultime,
Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 agosto  2023,
n. 25436). 
    9.3.-  E,  pero',  il  pur  importante  mutamento  subito   dalla
disciplina dell'adozione cosiddetta  non  legittimante  negli  ultimi
anni non comporta, nella  diversa  prospettiva  posta  dalle  odierne
questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di  tutela  gia'
ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021  e,  ancor  prima,
sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che  sussista
una vera e propria inidoneita' di tipo strutturale.  E  cio'  per  la
determinante e assorbente considerazione  che,  mediante  il  ricorso
all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione  dello
status  di  figlio  e'  fisiologicamente  subordinata  all'iniziativa
dell'aspirante adottante  e  allo  svolgimento  di  un  procedimento,
caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti.
Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo  del  procedimento
non puo' che spiegare effetto dal suo perfezionamento. 
    Quanto all'iter procedimentale, va considerato che vi sono  costi
legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di  certo  non  brevi,
posti  dalla  natura  stessa  dell'istruttoria  richiesta  per   tale
procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983,
prevede il coinvolgimento  dei  servizi  locali  e  degli  organi  di
pubblica sicurezza. 
    Il che, se e' coerente con la logica dell'istituto dell'adozione,
non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato  di  figlio
sin dal momento della nascita quale conseguenza  che  discende,  come
nella generalita' dei casi, dal comune  impegno  genitoriale  assunto
all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA. 
    Ma, cio' che piu' rileva sul piano  delle  tutele,  il  lasso  di
tempo   intercorrente   tra   la   nascita   e   il   perfezionamento
dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza
e imprevedibilita' in ordine  al  suo  stato,  e,  quindi,  alla  sua
identita' personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque
alla mera volonta' di uno dei due soggetti, e  in  particolare  della
madre intenzionale. 
    Infatti,  l'avvio  del  procedimento  e'  rimesso   all'esclusiva
iniziativa dell'adottante e la volonta' di  adottare  deve  permanere
fino  alla  sua  conclusione,  con  la  conseguenza  che  si   lascia
completamente alla volonta' proprio di chi ha  condiviso  il  ricorso
alla PMA di decidere se assumersi o  meno  gli  obblighi  genitoriali
conseguenti alla sua scelta. 
    Di contro, non e'  prevista  alcuna  legittimazione  in  capo  al
minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale)  ne',  tantomeno,  in
capo alla madre biologica e, piu' in generale, nessuno  strumento  di
tutela e' accordato agli stessi per l'eventualita' in  cui  la  madre
intenzionale decida di non procedere all'adozione, sicche' proprio  a
lei viene a essere consentito  di  sottrarsi  ai  doveri  assunti  al
momento della decisione di intraprendere con la partner  il  percorso
genitoriale. 
    Ancora,  in  caso  di  morte  della  madre  intenzionale   o   di
intervenuta crisi della coppia nessun diritto potra' configurarsi  in
capo al minore nei confronti della madre intenzionale. 
    10.- Non possono poi essere sottaciute le ulteriori  ragioni  per
cui l'acquisizione dello stato  giuridico  del  nato  e'  attualmente
caratterizzato da assoluta incertezza e imprevedibilita'. 
    Sul territorio nazionale, ad oggi, si assiste a una significativa
eterogeneita' di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile
in ordine alla decisione di iscrivere o  meno  il  nome  della  madre
intenzionale del nato da PMA, oltre che  dai  pubblici  ministeri  in
ordine  alla  decisione,  in  caso  di  iscrizione,  di  chiedere  la
rettificazione dell'atto. 
    Tale condizione di incertezza e imprevedibilita' non  e'  neanche
destinata ad avere un termine. Infatti, qualora l'ufficiale di  stato
civile iscriva l'atto di nascita con l'indicazione anche della  madre
intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente  per
la rettificazione), la  situazione  resta  soggetta  a  una  perpetua
precarieta', in quanto  l'istanza  di  rettificazione  da  parte  del
pubblico ministero non e' soggetta a limiti temporali  (ex  art.  95,
comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000). 
    Il potenziale cortocircuito del sistema emerge in  modo  evidente
proprio nella fattispecie oggetto del  giudizio  a  quo.  La  coppia,
facendo ricorso alla PMA all'estero, nel rispetto della lex loci,  ha
avuto una prima figlia, il cui atto di nascita riporta anche la madre
intenzionale e non e' stato (sino  ad  ora)  oggetto  di  istanza  di
rettificazione. A distanza di un anno e mezzo, sempre facendo ricorso
alla PMA all'estero, ha avuto un  secondo  figlio,  il  cui  atto  di
nascita,  ugualmente  riportante  anche  l'indicazione  della   madre
intenzionale, e' stato, invece, oggetto di istanza di  rettificazione
dal pubblico ministero, che, in caso di accoglimento,  portera'  alla
cancellazione dell'indicazione della  madre  intenzionale.  Peraltro,
nel giudizio di  fronte  al  Tribunale  di  Lucca,  la  richiesta  al
pubblico ministero di estendere  l'istanza  di  rettificazione  anche
all'atto di nascita della  prima  figlia  e'  stata  negata,  con  la
conseguenza quindi che,  in  caso  di  accoglimento  dell'istanza  di
rettificazione avanzata dal pubblico ministero nel giudizio a quo, si
avrebbero due figli, frutto del  condiviso  percorso  genitoriale  di
coppia, privi di  legame  tra  loro  e  con  un  diverso  status:  la
primogenita risulterebbe figlia  di  entrambe  le  madri,  mentre  il
secondogenito solo della madre biologica. Con  l'ulteriore  possibile
sviluppo che, in ipotesi di una futura  determinazione  del  pubblico
ministero di proporre istanza di rettificazione con riferimento  alla
prima figlia e di un suo accoglimento, la conseguente  perdita  dello
status di figlia della madre intenzionale  comporterebbe  che  i  due
fratelli non vanterebbero piu' alcun tipo di legame tra loro,  attesa
la diversita' delle madri biologiche. 
    11.- L'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a
essere sin dalla nascita riconosciuto  come  figlio  di  entrambe  le
donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA -  che,  nel
rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di  filiazione
con il nato  all'estero,  suscettibile  nell'ordinamento  interno  di
riconoscimento  e  trascrizione  -  determina,  dunque,   un   vulnus
all'interesse del minore, d'altra  parte  gia'  ravvisato  da  questa
Corte con la piu' volte citata sentenza n. 32 del 2021. 
    12.- Vero e' che l'interesse del minore, per quanto centrale, non
e' un interesse "tiranno", che debba sempre e comunque prevalere.  Al
pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso puo' essere
oggetto di un bilanciamento in  presenza  di  un  interesse  di  pari
rango. 
    Ma, con riguardo all'odierna questione, non si pone  un  problema
di bilanciamento, in quanto non e' ravvisabile alcun  controinteresse
di peso tale  da  richiedere  e  giustificare  una  compressione  del
diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di  figlio
(della madre intenzionale)  automaticamente  sin  dal  momento  della
nascita. 
    12.1.- Sotto tale profilo, la situazione in  esame  si  distingue
radicalmente  dall'ipotesi  di  ricorso  alla  cosiddetta  maternita'
surrogata,  in  cui  viene  in   considerazione   la   finalita'   di
disincentivare il ricorso a una pratica  che  l'ordinamento  italiano
considera meritevole di sanzione penale e violativa di  un  principio
di ordine pubblico, in quanto offende la dignita' della donna (Cass.,
n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33
del 2021 e n. 272 del 2017). 
    13.-  In  conclusione,  questa  Corte  ritiene  che  il   mancato
riconoscimento  -  riconoscimento  effettuato  secondo  le  modalita'
previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n.  396
del 2000) - al nato in Italia dello stato di figlio  di  entrambe  le
donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto
ricorso  a  tecniche  di  PMA  praticate  legittimamente   all'estero
costituisca  violazione:  dell'art.   2   Cost.,   per   la   lesione
dell'identita' personale  del  nato  e  del  suo  diritto  a  vedersi
riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo  e  stabile;
dell'art. 3 Cost., per la  irragionevolezza  dell'attuale  disciplina
che non trova  giustificazione  in  assenza  di  un  controinteresse;
dell'art. 30 Cost., perche' lede  i  diritti  del  minore  a  vedersi
riconosciuti, sin  dalla  nascita  e  nei  confronti  di  entrambi  i
genitori, i diritti connessi alla responsabilita'  genitoriale  e  ai
conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La  lesione  ricondotta
dal  rimettente  al  «complesso  delle  disposizioni  censurate»   va
ascritta in particolare all'art. 8 della legge n. 40 del 2004. 
    14.- Accertata la persistenza di  un  vulnus  anche  rispetto  al
quadro  normativo  esaminato  dalla  sentenza  n.  32  del   2021   e
l'insussistenza  di  un  controinteresse  tale  da  giustificare   un
bilanciamento   rispetto   all'interesse   del   minore   a   vedersi
riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di  figlio
anche della madre intenzionale, questa Corte  -  venendo  in  rilievo
l'esigenza di assicurare la tutela effettiva di diritti fondamentali,
incisi dalle scelte, anche  omissive,  del  legislatore  -  non  puo'
giustificare l'inerzia protrattasi per anni  ed  esimersi  dal  porre
rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, garantendo  il  livello
di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato. 
    15.-  Va  dunque   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2,
3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede  che  pure  il  nato  in
Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza  delle
norme ivi  vigenti  (nei  termini  sopra  richiamati:  punto  12),  a
tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio
riconosciuto  anche  della  donna  che,  del  pari,  ha  espresso  il
preventivo  consenso  al  ricorso  alle  tecniche  medesime  e   alla
correlata assunzione di responsabilita' genitoriale. 
    Resta assorbita ogni altra censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge
19  febbraio  2004,  n.  40  (Norme  in   materia   di   procreazione
medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che  pure  il
nato  in  Italia  da  donna  che  ha  fatto  ricorso  all'estero,  in
osservanza delle  norme  ivi  vigenti,  a  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della
donna che, del pari, ha espresso il preventivo  consenso  al  ricorso
alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilita'
genitoriale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA