N. 68 SENTENZA 10 marzo - 22 maggio 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Stato civile - Nato in Italia da coppia di donne che hanno fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) - Riconoscimento e attribuzione dello status di figlio - Preclusione e cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento operato dalla c.d. madre intenzionale - Irragionevolezza, lesione dell'identita' personale e dei plurimi diritti dei figli, anche nati fuori dal matrimonio, a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita, all'inserimento e alla permanenza nel nucleo familiare, al riconoscimento della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, anche di coppia omosessuale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 8. - Costituzione, artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 8 e 14; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18; Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, artt. 1 e 6.(GU n.22 del 28-5-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita) e dell'art. 250 del codice civile, promosso
dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, in composizione
collegiale, nel procedimento vertente tra il pubblico ministero, G.
G. e I. P., con ordinanza del 26 giugno 2024, iscritta al n. 148 del
registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di costituzione di G. G. e I. P.;
visti gli atti di intervento di D. F. e D. C. nonche' del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2025 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
uditi l'avvocato Vincenzo Miri per G. G. e I. P. e l'avvocato
dello Stato Ruggero Di Martino e l'avvocata dello Stato Gianna De
Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 26 giugno 2024, iscritta al n. 148 del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Lucca, sezione
civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
e dell'art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3,
30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione: agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, come interpretati dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo; all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e agli
artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio1996, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77.
Il complesso delle disposizioni e' censurato nella misura in cui
impediscono, al nato nell'ambito di un progetto di procreazione
medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di
donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla
cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica (per
tale dovendosi intendere la donna che ha partorito), abbia prestato
il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono
la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento compiuto
dalla madre intenzionale.
1.1.- Il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere
sull'azione di rettificazione di cui all'art. 95 del d.P.R. 3
novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca
nei riguardi dell'atto di nascita del minore G. G.P., formato
dall'ufficiale dello stato civile del Comune di C. e iscritto nei
registri dello stesso Comune. L'atto e' stato impugnato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in quanto riportava la
dichiarazione di riconoscimento resa da due donne nelle rispettive
qualita' di madre biologica (G. G.) e madre intenzionale (I. P.) in
contrasto con quanto previsto dalla circolare del Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 19
gennaio 2023, n. 3. Il pubblico ministero ha anche domandato che «la
questione fosse previamente rimessa alla Corte costituzionale».
Al ricorso hanno resistito le madri esercenti la potesta'
genitoriale e il Sindaco del Comune di C., in qualita' di ufficiale
di Governo, eccependone in rito l'inammissibilita' e nel merito la
non fondatezza. Le prime, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso,
hanno altresi' domandato l'estensione della rettificazione anche
all'atto di nascita dell'altra figlia minore della coppia, previa
domanda della Procura ricorrente, cosi' da consentire di procedere
congiuntamente per entrambi i minori con l'adozione in casi
particolari.
Si e' altresi' costituito nel giudizio a quo il Ministero
dell'interno chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il Procuratore della Repubblica, appositamente interpellato, ha
dichiarato di non estendere la domanda di rettificazione anche
all'altra figlia.
Il Collegio rimettente, dopo aver dato conto delle allegazioni
delle parti e risolto le questioni preliminari, procede a un'ampia
ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina
la materia, per poi sollevare le questioni di legittimita'
costituzionale.
1.2.- Dopo aver osservato, in punto di rilevanza, che la
decisione della controversia richiede l'applicazione delle
disposizioni censurate, in ordine alla non manifesta infondatezza il
rimettente esamina distintamente il contrasto delle stesse con i
parametri evocati.
La disciplina di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004
e dell'art. 250 cod. civ. lederebbe, innanzitutto, l'art. 2 Cost. in
quanto frustrerebbe il diritto del minore all'inserimento e alla
stabile permanenza nel proprio nucleo familiare - formazione sociale
tutelata dalla Carta costituzionale anche se non riconducibile alla
famiglia tradizionale - e alla propria identita' sociale, presupposto
per l'azionabilita' dei diritti nei confronti di chi si e' assunto la
responsabilita' di procreare.
Il combinato disposto delle disposizioni censurate contrasterebbe
anche con l'art. 3, primo e secondo comma, Cost. per plurimi profili.
In primo luogo, sarebbe violato il principio di uguaglianza
formale in quanto il nato all'esito di PMA intrapresa da una coppia
di due donne sarebbe non riconoscibile in ragione delle
caratteristiche della relazione omosessuale tra i genitori.
La vigente disciplina darebbe luogo a una nuova (e unica)
categoria di nati non riconoscibili, come tale soggetta a
discriminazione, in ragione delle caratteristiche della relazione (in
questo caso, omosessuale) tra i genitori - come lo furono in passato
i figli adulterini e i figli incestuosi - e distonica rispetto al
principio di unicita' dello status giuridico dei figli che ha
connotato tutti gli interventi legislativi piu' recenti in materia di
filiazione (la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni
in materia di riconoscimento dei figli naturali» e il decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo
2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219», nonche' il decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione
forzata»).
In secondo luogo, sarebbe offeso il diritto alla bigenitorialita'
del bambino inteso come diritto ad avere due persone che, sin dalla
sua nascita, si assumano la responsabilita' di provvedere al suo
mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nei confronti delle
quali poter vantare diritti successori ma, soprattutto, poter agire
in caso di inadempimento e di crisi della coppia.
In terzo luogo, il mancato riconoscimento delle donne
omossessuali quali genitori del nato da fecondazione eterologa
praticata dall'una con il consenso dell'altra costituirebbe un
ostacolo al pieno sviluppo della loro personalita' che spetta alla
Repubblica rimuovere.
In quarto luogo, si ravviserebbe una disparita' di trattamento
tra bambini concepiti da due donne con PMA, a seconda che siano nati
all'estero o sul territorio italiano. E cio' in quanto - secondo
l'orientamento ormai costante della Corte di cassazione - dei primi
e' trascrivibile in Italia l'atto formato all'estero con indicazione
delle due madri, sicche' essi risultano legittimamente figli delle
due donne che hanno condiviso il progetto procreativo, mentre ai
secondi la preclusione di iscrivere un atto di nascita negli
anzidetti termini fa si' che essi risultino figli della sola
partoriente, senza il riconoscimento di alcun legame ab origine con
la madre intenzionale.
Ma la discriminazione opererebbe anche all'interno di questo
secondo gruppo di minori, a seconda che vi sia o meno il rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di procedere all'iscrizione o il
pubblico ministero decida o meno di impugnare l'atto riportante
l'indicazione anche della madre intenzionale. Tale possibile
diversita' di status si riscontrerebbe «in termini drammatici»
proprio nel nucleo familiare delle resistenti nel giudizio principale
in cui la prima figlia risulta riconosciuta come figlia di entrambe
le donne, mentre l'altro figlio - in ipotesi di accoglimento
dell'impugnazione proposta dalla Procura - risulterebbe figlio solo
della madre biologica, con esclusione di ogni legame con la madre
intenzionale.
Il che, peraltro, si ripercuoterebbe anche sul legame tra i
fratelli, che non avrebbe alcun riconoscimento nel caso in cui non si
potessero ritenere i due figli provenienti dallo stesso stipite,
posto che ognuno vedrebbe riconosciuto lo status di figlio della sola
madre biologica (che corrisponde, per ciascuno dei figli, ad una
diversa delle due componenti della coppia).
Il Tribunale di Lucca denuncia poi la contrarieta' del complesso
delle disposizioni censurate all'art. 30 Cost.
Le disposizioni censurate ne violerebbero, anzitutto, il primo
comma, per il mancato riconoscimento del diritto-dovere dei genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli. Ancora, ne lederebbero il
terzo comma, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, la quale, dunque, andrebbe garantita,
attraverso il riconoscimento dello status di figli della coppia,
anche ai nati dalle pratiche di fecondazione eterologa cui hanno
fatto ricorso due donne legate da una relazione sentimentale
riconosciuta dall'ordinamento.
Il mancato riconoscimento dello status di figlio della madre
intenzionale contrasterebbe, poi, con la salvaguardia del miglior
interesse del minore che trova tutela nell'art. 31 Cost.
Il primario interesse del minore e', infine, anche alla base
della dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. per il
tramite degli evocati parametri sovranazionali interposti. Nello
specifico sarebbero lesi: a) l'art. 8 CEDU, come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo nelle premesse richiamate,
atteso che l'assenza di riconoscimento di un legame tra il bambino e
la madre intenzionale pregiudica il primo, lasciandolo in una
situazione di incertezza giuridica quanto alla sua identita' nella
societa'; b) l'art. 14 CEDU, per l'ingiustificata disparita' di
trattamento tra i nati, a seconda che siano stati concepiti con
fecondazione eterologa praticata da coppia eterosessuale o da coppia
omosessuale, essendo solo questi ultimi destinati ad uno status di
figli unigenitoriali; c) l'art. 24, paragrafo 3, CDFUE, che prevede
che «[i]l minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora cio'
sia contrario al suo interesse»; d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e
18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in quanto
sarebbero violati gli impegni, assunti dallo Stato italiano in sede
di ratifica, 1) a rispettare e garantire ad ogni fanciullo i diritti
enunciati dalla Convenzione senza distinzione di sorta e ad adottare
tutti i provvedimenti appropriati affinche' il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione (art. 2); 2) a tenere in considerazione «l'interesse
superiore del fanciullo» in tutte le decisioni relative ai bambini
(artt. 3 e 4); 3) a rispettare la responsabilita', il diritto ed il
dovere dei genitori o dei membri della famiglia allargata di dargli
l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che
gli sono convenzionalmente riconosciuti (art. 5); 4) a salvaguardare
il diritto del fanciullo a essere «registrato immediatamente al
momento della sua nascita e da allora» ad avere un nome «e, nella
misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere
allevato da essi» (art. 7); 5) a garantire il diritto del fanciullo
«a preservare la propria identita', ivi compresa la sua nazionalita',
il suo nome e le sue relazioni famigliari» (art. 8); 6) a far si' che
la separazione dai genitori sia misura di salvaguardia dell'interesse
preminente del minore (art. 9) e, infine, 7) a garantire il
riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilita' comune per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo (art.
18); e) gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli che impongono l'assunzione di decisioni
giurisdizionali nel superiore interesse dei minori.
1.3.- Nella parte finale, l'ordinanza si confronta con la
sentenza n. 32 del 2021 di questa Corte, che ha dichiarato
l'inammissibilita' di analoga questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e
dell'art. 250 cod. civ. per «il rispetto dovuto alla prioritaria
valutazione del legislatore circa la congruita' dei mezzi adatti a
raggiungere un fine costituzionalmente necessario».
Il Collegio ritiene di poter riproporre i dubbi di legittimita'
costituzionale a questa Corte.
A tal fine sottolinea come la richiamata pronuncia abbia
riscontrato in ordine alle fattispecie de quibus una preoccupante
lacuna dell'ordinamento, che richiede un impellente intervento del
legislatore tramite una disciplina organica della materia volto a
colmare il divario tra la realta' fattuale e quella legale nel
rapporto del minore con la madre intenzionale, nell'ottica di
conferire riconoscimento giuridico ai legami affettivi e familiari
esistenti, anche se non biologici, e all'identita' personale del
minore.
Del monito cosi' rivolto al legislatore l'ordinanza di rimessione
evidenzia, da un lato, l'espressione che l'accompagna secondo cui
«non sarebbe piu' tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa»,
e dall'altro, che esso, allo stato, e' rimasto inascoltato.
Nel silenzio del legislatore e a fronte sia degli interventi
disomogenei degli ufficiali di stato civile sia dei non univoci e non
del tutto risolutivi approdi interpretativi della giurisprudenza, il
giudice a quo reputa necessario interrogare nuovamente questa Corte.
1.4.- Il Tribunale rafforza la sua istanza di vaglio di
costituzionalita' delle disposizioni censurate con due osservazioni.
Da una parte, sono menzionate le parole con cui il Presidente di
questa Corte, nella relazione del 18 marzo del 2024, ha affermato che
laddove il legislatore rinunci «ad una prerogativa che ad esso
compete», di fatto obbliga la Corte «a procedere con una propria e
autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare
la Costituzione».
Dall'altra parte, viene rimarcato che nella giurisprudenza
costituzionale si rinvengono gia' casi in cui, laddove il compito del
legislatore di provvedere all'adozione della disciplina necessaria a
rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato sia rimasto
inadempiuto, ad una pronuncia di inammissibilita' ha fatto seguito
una sentenza di illegittimita' costituzionale, tanto piu' se vengono
in rilievo diritti fondamentali.
2.- Con atto depositato il 10 settembre 2022, e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine,
non fondate.
2.1.- L'inammissibilita' e' eccepita per due distinti profili.
In primo luogo, perche' il rimettente non avrebbe sperimentato
un'interpretazione conforme alla luce del diritto vivente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte di
cassazione ha da tempo ammesso il ricorso all'adozione in casi
particolari, di cui all'art. 44, primo comma, lettera d), della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in favore
delle coppie omoaffettive, la cui pienezza di effetti sarebbe oramai
garantita a seguito dell'intervento della sentenza n. 79 del 2022 di
questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
relativa disciplina nella parte in cui non induce alcun rapporto
civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, nonche' della
sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 30 dicembre
2022, n. 38162, secondo la quale la mancanza di consenso del genitore
biologico, se ingiustificata, non impedisce l'adozione in casi
particolari da parte di quello intenzionale.
Ne deriva, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, che per
effetto dei menzionati interventi giurisprudenziali, e nonostante
l'assenza dell'intervento normativo sollecitato dalla citata sentenza
n. 32 del 2021, le carenze piu' significative dell'istituto
dell'adozione non legittimante sarebbero state gia' superate, sicche'
la condizione del minore nato dal ricorso di coppia omosessuale a
pratiche di PMA non sarebbe la medesima di quella oggetto del
giudizio di legittimita' costituzionale nel 2021.
In secondo luogo, la difesa statale eccepisce la manifesta
inammissibilita' della questione perche' tesa ad ottenere una
sentenza manipolativa additiva in una materia caratterizzata da ampia
discrezionalita' legislativa, nella quale, quindi, difetterebbe
un'unica soluzione costituzionalmente obbligata. Conseguentemente,
l'intervento richiesto risulterebbe eccedente rispetto ai poteri
spettanti a questa Corte, come affermato dalla stessa sentenza n. 32
del 2021.
2.2. - Nel merito, l'interveniente illustra i motivi per i quali
le questioni sarebbero comunque non fondate, sia con argomenti
sistematici, sia con argomenti sviluppati in relazione alle singole
censure.
Per il nato da coppie omosessuali - secondo la gia' menzionata
giurisprudenza di legittimita' - l'interesse al riconoscimento
giuridico del suo rapporto con il genitore d'intenzione troverebbe
tutela, comunque, attraverso l'istituto dell'adozione in casi
particolari. Di contro, il rapporto tra genitore d'intenzione e
minore non potrebbe trovare automatico riconoscimento nella
disciplina della filiazione, che nell'ordinamento interno risulta
saldamente ancorata al rapporto biologico tra il nato e i genitori,
la cui esclusione richiederebbe, a pena di inevitabili squilibri,
radicali modifiche di sistema, non realizzabili attraverso un
intervento episodico del giudice delle leggi.
L'atto difensivo si sofferma, poi, sulle singole censure.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 2 Cost., le limitazioni
legislative al riconoscimento della figura del genitore d'intenzione
non si porrebbero in contrasto con un preteso diritto alla
genitorialita', ma sarebbero pienamente rispondenti all'esigenza di
contemperare tale aspirazione con la tutela del superiore interesse
del minore.
Il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 3 Cost.
sarebbe insussistente sotto il profilo di una disparita' di
trattamento basata sull'orientamento sessuale, in quanto mancherebbe
un'effettiva omogeneita' tra le coppie eterosessuali sterili o
infertili e quelle omosessuali, fisiologicamente impossibilitate a
procreare.
La violazione degli artt. 30 e 31 Cost., poi, deriverebbe da una
non condivisibile prospettazione "adultocentrica", che non terrebbe
conto della visione "paidocentrica" dell'art. 30 Cost.
L'atto di intervento assume, infine, il rispetto da parte delle
disposizioni censurate dell'art. 117, primo comma, Cost., rammentando
che la CEDU, al pari della Carta di Nizza, rinvierebbe alle leggi
degli Stati firmatari per la tutela dei diritti convenzionalmente
garantiti in materia familiare, cosi' ponendo una «riserva assoluta
di legislazione nazionale».
3.- Si sono costituite le resistenti nel giudizio a quo che hanno
chiesto la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt.
8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell'art. 250 cod. civ. negli
stessi termini auspicati dal rimettente.
Le parti hanno illustrato, condiviso e sostenuto le
argomentazioni spese dall'ordinanza di rimessione; inoltre, hanno
condotto alcune riflessioni aggiuntive, anzitutto di tipo
trasversale. In particolare, viene evidenziato che nello specifico
caso del figlio generato con progetto procreativo di una coppia
femminile non vi e' (ordinariamente) ricorso alla maternita'
surrogata e, dunque, l'attribuzione della genitorialita' alla madre
d'intenzione non arrecherebbe offesa alla dignita' della donna, ne'
comporterebbe il rischio di lesione di altri valori costituzionali:
l'interesse del minore al riconoscimento dello status filiationis non
dovrebbe essere, allora, bilanciato con interessi contrapposti.
Sotto altro versante, ci si e' soffermati sui limiti di tutela
offerta al minore per il tramite dell'istituto dell'adozione non
legittimante, sottolineando che: a) i tempi lunghi di ottenimento
della sentenza definitiva per l'adozione genererebbe un lungo periodo
di incertezza giuridica sulla condizione personale del minore; b)
l'art. 48, «comma II [recte: comma terzo]», della legge n. 184 del
1983 esclude per l'adottante l'usufrutto legale sui beni del minore,
con compressione della piena e libera gestione del patrimonio
familiare da parte del genitore nell'interesse dei figli; c) per
l'adozione in casi particolari e' prevista la revoca (artt. 51 e
seguenti della legge n. 184 del 1983) - promuovibile anche dal
pubblico ministero pur se per mero inadempimento dei doveri
genitoriali (art. 53) - con irreversibile cesura del rapporto di
filiazione, che non trova analogie ne' nella disciplina dell'adozione
piena ne' in quella relativa alla responsabilita' genitoriale.
Analoghe argomentazioni vengono svolte nella memoria depositata
il 20 novembre 2024, soffermandosi in particolare
sull'inammissibilita' dell'intervento spiegato da D. F. e D. C.,
stante la totale estraneita' della vicenda sottoposta al giudice
rimettente rispetto a fattispecie di surrogazione di maternita' e
l'assenza di una possibile incidenza, men che mai immediata e
diretta, della evocata pronuncia di illegittimita' costituzionale
relativa agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e all'art. 250
cod. civ., la quale avrebbe esclusivo riguardo a ipotesi, come quelle
scrutinate dal Tribunale di Lucca, relative alla co-maternita' in
capo a due donne, del tutto distinte dalla surrogazione di
maternita'.
4.- Con atto depositato il 10 settembre 2024, sono altresi'
intervenuti in giudizio D. F. - in proprio e quale esercente la
responsabilita' genitoriale sul minore M.L. F.C. - e D. C. i quali
sostengono la propria legittimazione esponendo di aver fatto ricorso
ad un percorso legale intrapreso negli Stati Uniti di gestazione e di
aver esperito, su autorizzazione del giudice tutelare, nell'interesse
del minore, l'azione di cui all'art. 279 cod. civ. per il
riconoscimento alla responsabilita' genitoriale del padre di
intenzione
In data 30 gennaio 2025, gli intervenienti hanno depositato
memoria con cui hanno rinunciato al proprio intervento.
5.- Sono pervenute quattro opinioni scritte di amici curiae,
ammesse con decreto presidenziale del 5 novembre 2024.
In particolare, hanno depositato opinioni a sostegno delle
sollevate questioni di legittimita' costituzionale le formazioni
sociali senza scopo di lucro Passione civile con Valerio Onida,
Associazione Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica APS
e Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di
promozione sociale. Al contrario, il Centro studi Rosario Livatino ha
depositato una opinione scritta per la declaratoria di
irricevibilita', inammissibilita' o non fondatezza delle questioni.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lucca,
sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del
2004 e dell'art. 250 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 30,
31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione: agli artt. 8
e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte EDU; all'art. 24 CDFUE; agli
artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo e agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli.
Il complesso delle disposizioni e' censurato laddove impedisce,
al nato a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa
praticata da una coppia di donne, l'attribuzione dello status di
figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che,
insieme alla madre biologica (per tale dovendosi intendere la donna
che ha partorito), abbia prestato il consenso alla pratica
fecondativa e, comunque, laddove impone la cancellazione dall'atto di
nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.
2.- Devono essere vagliate preliminarmente le eccezioni di
inammissibilita' formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1.- La difesa dell'interveniente eccepisce l'inammissibilita'
delle questioni sollevate per non avere il giudice a quo tentato «una
interpretazione conforme alla luce del diritto vivente». In sostanza,
si osserva che il principio del miglior interesse del minore
risulterebbe adeguatamente assicurato dalla giurisprudenza
consolidata della Corte di cassazione, che riconosce la possibilita'
per il genitore intenzionale di ricorrere all'adozione in casi
particolari, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n.
184 del 1983; e cio' ancor piu' adesso che le carenze maggiormente
significative di tale istituto sarebbero state superate, sicche' la
condizione del minore nato dal ricorso di coppia di donne a pratiche
di PMA non sarebbe la medesima di quella oggetto della sentenza di
questa Corte n. 32 del 2021.
Tale eccezione va disattesa.
Anche a non voler considerare che il giudice rimettente, con
argomentazioni approfondite, ha ritenuto non praticabile
un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 8 e 9,
ravvisando un «insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letterale
dell'enunciato normativo, letto anche in una logica sistematica», le
valutazioni dell'Avvocatura generale dello Stato a supporto
dell'eccezione, piu' che toccare il mancato esperimento
dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni
censurate, si riferiscono alla ritenuta adeguatezza dello strumento
dell'adozione in casi particolari a rispondere agli interessi
costituzionali in gioco.
In tal modo, dunque, confonde il piano dell'esperimento
dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni
censurate con il merito della questione, poiche' gli argomenti sono
invero volti a escludere il vulnus paventato dal giudice rimettente.
2.2.- La difesa dell'interveniente eccepisce, inoltre,
l'inammissibilita' delle questioni, perche' tese a ottenere «una
sentenza manipolativa additiva» in una materia caratterizzata da
ampia discrezionalita' legislativa, rispetto alla quale difetterebbe
un'unica soluzione costituzionalmente obbligata.
L'Avvocatura generale dello Stato richiama ancora la sentenza n.
32 del 2021, la quale, nel ritenere inammissibili le questioni
prospettate in termini analoghi a quelle ora sollevate dal Tribunale
di Lucca, ha affermato che un intervento di questa Corte avrebbe
rischiato di generare disarmonie nel sistema complessivamente
considerato.
Anche questa eccezione e' priva di fondamento in quanto,
diversamente dalle questioni attualmente in esame, allora si chiedeva
a questa Corte un intervento sulle disposizioni censurate «la' dove,
sistematicamente interpretate, non consentono al nato nell'ambito di
un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa,
praticata da una coppia di donne, l'attribuzione dello status di
figlio riconosciuto anche della donna che, insieme alla madre
biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove
non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi
particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore»,
instando, cioe', per il superamento del mancato consenso del genitore
biologico quale ostacolo per il perfezionamento dell'adozione
cosiddetta non legittimante. E' in relazione a tale profilo che
questa Corte ha osservato, dunque, che si sarebbe potuta avere una
disarmonia nel caso di un suo intervento nel senso di prevedere, «per
il nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, il
riconoscimento dello status di figlio, in caso di crisi della coppia
e rifiuto dell'assenso all'adozione in casi particolari, laddove,
invece, lo status - meno pieno e garantito - di figlio adottivo, ai
sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983, verrebbe a essere
riconosciuto nel caso di accordo e quindi di assenso della madre
biologica alla adozione».
3.- L'esame delle questioni richiede fin d'ora di perimetrare
l'oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo
concernente lo stato di figlio nato in Italia da PMA praticata, in
uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna, con il
consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale
con assunzione della relativa responsabilita'. Rimane, dunque,
estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive,
di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come
attualmente previsti dall'ordinamento.
Le questioni in oggetto si collocano, pertanto, su un piano
differente da quello dell'aspirazione alla genitorialita' da parte
delle coppie omosessuali, rispetto alla quale questa Corte ha
ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalita'» la scelta del
legislatore di precludere loro l'accesso alle tecniche procreative
(sentenza n. 221 del 2019).
Del pari estranei al presente giudizio sono i profili legati alla
filiazione da modalita' della gestazione per altri (cosiddetta
maternita' surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa.
Le odierne questioni non concernono, pertanto, la qualificazione
giuridica dell'aspirazione alla genitorialita' ma l'interesse del
figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero a che sia
affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a
questa tecnica, la titolarita' giuridica di quel fascio di doveri
funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera
inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori.
Pertanto, le censure del giudice rimettente devono intendersi
riferite al solo art. 8 della legge n. 40 del 2004.
4.- Sono fondate, nei termini che seguono, le dedotte questioni
di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2,
3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili.
5.- La disamina delle suddette questioni involge la relazione tra
genitore e minore che, con l'affermarsi delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, ha visto emergere una
responsabilita' scaturente dalla «volonta' [che] porta alla nascita
una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del
2020) e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come
figlio di chi quella nascita ha voluto.
6.- La possibilita' che il vincolo genitoriale scaturisca da un
atto di assunzione di responsabilita' e', del resto, coerente con
l'essenza stessa del rapporto genitori-figli che, anche quando sorga
dal fatto naturale della procreazione, comporta una assunzione di
responsabilita', come testimonia emblematicamente il passaggio dalla
potesta' alla responsabilita' genitoriale (art. 316 cod. civ.).
Questa costituisce piena e appropriata attuazione del principio
sotteso all'art. 30 Cost., nella cui formula questa Corte gia'
individuava «gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole,
derivanti dalla qualita' di genitore» (sentenza n. 308 del 2008;
nello stesso senso, sentenza n. 394 del 2005, richiamata dalla
sentenza 32 del 2021).
Tale responsabilita' e gli obblighi a essa correlati si
giustificano proprio alla luce della riconducibilita' della nuova
vita alla volonta' di coloro che intraprendono il percorso
genitoriale; volonta' che, nel caso della procreazione diversa da
quella naturale, si svela e si esprime attraverso il "consenso"
prestato al ricorso alle tecniche di PMA (sentenza n. 161 del 2023),
al quale va per l'appunto ricondotta la «"responsabilita'"
conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di
accedere ad una tale tecnica procreativa» (sentenze n. 230 del 2020 e
n. 237 del 2019).
Tanto si desume sia dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 - ai
sensi del quale i nati a seguito di un percorso di fecondazione
medicalmente assistita hanno lo stato di «figli nati nel matrimonio»
o di «figli riconosciuti» della coppia che questo percorso ha avviato
- sia dal successivo art. 9 della stessa legge che, con riguardo alla
fecondazione di tipo eterologo - vietata nell'originario impianto
della legge n. 40 del 2004, ma oggi consentita nei casi indicati da
questa Corte con le sentenze n. 96 del 2015 e n. 162 del 2014 -,
coerentemente stabilisce che il «coniuge o il convivente» (della
madre naturale), pur in assenza di un suo apporto biologico, non
possa, comunque, poi esercitare l'azione di disconoscimento della
paternita' ne' l'impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicita' (sentenza n. 237 del 2019); in tal modo sancendo
l'impossibilita' di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla
decisione di intraprendere un percorso genitoriale con il ricorso
alla PMA. Come rilevato dalla sentenza n. 127 del 2020, infatti, il
divieto d'impugnare il riconoscimento e' per l'appunto «volto a
sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una
volonta' che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni,
tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento».
Il sistema che si e' venuto delineando nel tempo, dunque, avuto
riguardo tanto all'impianto originario della legge n. 40 del 2004
(art. 9), quanto ai successivi interventi di questa Corte, prevede
che il riconoscimento dello stato di figlio nato all'esito del
ricorso alle tecniche di PMA possa, a certe condizioni, prescindere
dal rispetto delle condizioni di accesso contemplate
dall'ordinamento.
Il consenso ha un valore tale da rappresentare un adeguato
fondamento per il sorgere della responsabilita' genitoriale anche in
ipotesi di scissione tra identita' biologica e identita' giuridica,
fondata, in base all'art. 6 della legge n. 40 del 2004, sul consenso
comune al progetto di genitorialita', ritenuto titolo idoneo a
fondare lo status filiationis (sentenza n. 162 del 2014).
7.- Dal comune impegno volontariamente assunto discendono i
doveri inerenti alla responsabilita' genitoriale.
Come gia' rimarcato da questa Corte, la legge non da' una
definizione della responsabilita' genitoriale, ma nell'art. 147 cod.
civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli
obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i
figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e
aspirazioni. La norma ripete la formula dell'art. 30, primo comma,
Cost. e «dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il
nucleo di detta responsabilita', che si collega all'obbligo dei
genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo,
garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche
spirituali, secondo le possibilita' socioeconomiche dei genitori
stessi» (sentenza n. 31 del 2012).
A tali doveri corrisponde un insieme di diritti in capo al
figlio, articolati dal legislatore, per l'appunto, nel «diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai
genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni»; nel «diritto di crescere in
famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti» (art.
315-bis cod. civ.) e nel «diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere
cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale» (art. 337-ter cod. civ.).
8.- Emerge, in tale contesto, il secondo concetto guida
rilevante, costituito dall'interesse del minore o, per come si
esprimono le fonti internazionali, dal "miglior interesse del
minore".
8.1.- Il primario interesse del minore, titolare dei diritti
corrispondenti al fascio di doveri sopra ricordati, e' stato
costantemente affermato da questa Corte, quale «principio che e'
riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del
1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del
2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche
da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente
vincolanti il nostro ordinamento» (sentenza n. 79 del 2022).
Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il
percorso genitoriale, non e' sufficiente il solo riconoscimento del
rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore
di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102
del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria
(art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod.
civ.) e affermato altresi' da una pluralita' di strumenti
internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonche' art. 24, paragrafo
3, CDFUE). In altri termini - come osservato nella sentenza n. 33 del
2021 - cio' che e' qui in discussione e' unicamente l'interesse del
minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarita' giuridica
di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che
l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di
responsabilita' genitoriali. Doveri ai quali non e' pensabile che
costoro possano ad libitum sottrarsi.
8.2.- Questa Corte ha, dunque, piu' volte ribadito la progressiva
emersione della centralita' dell'interesse del minore nel sistema
normativo, alla luce dei principi costituzionali e della stessa
evoluzione della legislazione ordinaria (da ultimo, sentenza n. 55
del 2025, nella materia penale).
Nel nostro ordinamento - si e' detto - «l'interesse morale e
materiale del minore ha assunto carattere di piena centralita'»,
specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto
seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di
tutela sempre piu' incisiva dei diritti del minore (sentenza n. 31
del 2012).
Con la sentenza n. 272 del 2017 si e' sottolineato che «[p]roprio
al fine di garantire tutela al bambino concepito attraverso
fecondazione eterologa, sin da epoca antecedente alla legge n. 40 del
2004, questa Corte - senza mettere in discussione la legittimita' di
tale pratica, "ne' [...] il principio di indisponibilita' degli
status nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono
suscettibili di incidere le varie possibilita' di fatto oggi offerte
dalle tecniche applicate alla procreazione" - si e' preoccupata
"invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione
assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze
costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo
nato [...], non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per
la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della
Costituzione, ma ancor prima - in base all'art. 2 della Costituzione
- ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato
ad accoglierlo assumendone le relative responsabilita': diritti che
e' compito del legislatore specificare" (sentenza n. 347 del 1998)».
In altri termini, questa Corte, sin dal 1998, ha rilevato la
centralita' dell'interesse del minore pur quando la fecondazione
eterologa, e la stessa PMA, non erano ancora consentite; e cio' in
relazione, non solo ai diritti garantiti dagli artt. 30 e 31 Cost.,
ma anche ai diritti del minore nei confronti di chi si sia
liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative
responsabilita'.
Il tutto proprio alla luce della duplice considerazione di «una
logica fondata sulle responsabilita' che discendono dalla filiazione
e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore» (cosi'
sentenza n. 79 del 2022).
8.3.- In parallelo alla considerazione della centralita'
dell'interesse del minore, si e' venuta delineando, strettamente
correlata allo stesso, l'affermazione dell'unicita' dello stato di
figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione,
introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod.
civ. per cui «[t]utti i figli hanno lo stesso stato giuridico». In
forza di tale principio tutte le forme di filiazione riconosciute dal
nostro ordinamento (all'interno del matrimonio, fuori del matrimonio,
adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione,
con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al
figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete
formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.).
E all'unicita' dello stato di figlio si ricollega anche la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma che vietava
il riconoscimento dei figli nati da incesto (sentenza n. 494 del
2002), in quanto tale disposizione precludeva «loro l'acquisizione di
un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta
penalmente illecita dei loro genitori» (sentenza n. 33 del 2021);
preclusione al riconoscimento ritenuta giustificata solo se e nella
misura in cui il riconoscimento medesimo fosse contrario
all'interesse in concreto del minore. La preclusione non poteva
legittimamente fondarsi, per converso, sulla mera illiceita' penale
della condotta dei genitori, la quale, peraltro, finirebbe col
coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di
responsabilita', come sono i figli di genitori incestuosi, meri
portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e
designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa
esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare (cosi',
sentenza n. 494 del 2002).
8.4.- Nel quadro di principi teste' delineato, il carattere
omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in
questione non puo' costituire impedimento allo stato di figlio
riconosciuto per il nato.
L'orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto
con principi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), ne'
«incide di per se' sull'idoneita' all'assunzione di responsabilita'
genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021).
Un'inidoneita' genitoriale, in se', della coppia omossessuale e'
stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea anche con
la giurisprudenza di legittimita' in materia di accesso alla PMA
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016,
n. 12962), ha gia' avuto occasione di affermare che «non esistono
neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto
che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia
omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello
sviluppo della personalita' del minore» (sentenze n. 32 del 2021 e n.
221 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022 e n. 230
del 2020).
Va da se' che anche con riferimento alla omogenitorialita' - come
per qualsivoglia figura genitoriale - e' possibile ricorrere agli
strumenti predisposti dall'ordinamento nell'interesse in concreto del
minore in caso di incapacita' dei genitori ad assolvere i loro
compiti, cosi' come agli strumenti previsti per le ipotesi di difetto
di veridicita' delle dichiarazioni rese innanzi all'ufficiale di
stato civile e di contestazione dei presupposti di riconoscimento
dello status.
9.- La centralita' dell'interesse del minore, raccordata con la
responsabilita' dei genitori che hanno legittimamente avviato di
comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in
concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali
siano le condizioni perche' al nato possa essere riconosciuto lo
stato di figlio anche della madre intenzionale.
9.1.- L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo
stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e la madre
intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale
attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il
riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente
dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della
nascita, della stessa volonta' delle due donne che hanno fatto
ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale.
A tale riguardo assume rilievo quanto chiarito da questa Corte
nella piu' volte citata sentenza n. 32 del 2021 - concernente un caso
simile a quello in esame - in cui e' stata individuata, nella vigente
legislazione, la sussistenza di un vulnus, alle garanzie del nato da
PMA praticata da una coppia di donne, nella disciplina che consente
l'attribuzione dello stato di figlio della sola madre biologica,
sottolineando «una preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire
tutela ai minori e ai loro migliori interessi [intesi] come
necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non
biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di
conferire certezza alla costruzione dell'identita' personale». E, del
resto, questa Corte gia' aveva posto in luce come il riconoscimento
formale dello status filiationis costituisse un diritto che e'
«elemento costitutivo dell'identita' personale, protetta, oltre che
dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo,
dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 32 del 2021).
La necessita' di una «diversa tutela del miglior interesse del
minore, in direzione di piu' penetranti ed estesi contenuti giuridici
del suo rapporto con la "madre intenzionale", che ne attenui il
divario tra realta' fattuale e realta' legale», era stata poi
evidenziata con la sentenza n. 230 del 2020 e di recente - come si e'
detto - ribadita dalla sentenza n. 32 del 2021, che, nel segnalare la
ricordata «preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela
ai minori e ai loro migliori interessi», lamenta che questi,
«destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore,
proprio perche' non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito
il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei
loro preminenti interessi».
9.2.- A tal fine e' stato anche posto in rilievo come l'attuale
disciplina dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44,
comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del
partner dello stesso sesso del genitore biologico, appaia
insufficiente per sanare il vulnus all'identita' personale e
all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (sentenza n. 32 del
2021).
E' bensi' vero che - come segnalato dall'Avvocatura generale
dello Stato - rispetto alla disciplina sussistente al momento del
riscontrato vuoto di tutela dell'interesse del minore stigmatizzato
dalla citata sentenza n. 32 del 2021, e' intervenuta una
significativa attenuazione di due dei profili di criticita'
dell'adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di
questa Corte e di quella di legittimita': la mancata previsione di
alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante
(sentenza n. 79 del 2022); la precisazione che il rifiuto
dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, e'
ragionevole e puo' sortire effetti preclusivi soltanto se espresso
nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra
quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la
cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione (tra le ultime,
Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 agosto 2023,
n. 25436).
9.3.- E, pero', il pur importante mutamento subito dalla
disciplina dell'adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi
anni non comporta, nella diversa prospettiva posta dalle odierne
questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela gia'
ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021 e, ancor prima,
sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che sussista
una vera e propria inidoneita' di tipo strutturale. E cio' per la
determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso
all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello
status di figlio e' fisiologicamente subordinata all'iniziativa
dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento,
caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti.
Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo del procedimento
non puo' che spiegare effetto dal suo perfezionamento.
Quanto all'iter procedimentale, va considerato che vi sono costi
legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di certo non brevi,
posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta per tale
procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983,
prevede il coinvolgimento dei servizi locali e degli organi di
pubblica sicurezza.
Il che, se e' coerente con la logica dell'istituto dell'adozione,
non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio
sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come
nella generalita' dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto
all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA.
Ma, cio' che piu' rileva sul piano delle tutele, il lasso di
tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento
dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza
e imprevedibilita' in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua
identita' personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque
alla mera volonta' di uno dei due soggetti, e in particolare della
madre intenzionale.
Infatti, l'avvio del procedimento e' rimesso all'esclusiva
iniziativa dell'adottante e la volonta' di adottare deve permanere
fino alla sua conclusione, con la conseguenza che si lascia
completamente alla volonta' proprio di chi ha condiviso il ricorso
alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali
conseguenti alla sua scelta.
Di contro, non e' prevista alcuna legittimazione in capo al
minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) ne', tantomeno, in
capo alla madre biologica e, piu' in generale, nessuno strumento di
tutela e' accordato agli stessi per l'eventualita' in cui la madre
intenzionale decida di non procedere all'adozione, sicche' proprio a
lei viene a essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al
momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso
genitoriale.
Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di
intervenuta crisi della coppia nessun diritto potra' configurarsi in
capo al minore nei confronti della madre intenzionale.
10.- Non possono poi essere sottaciute le ulteriori ragioni per
cui l'acquisizione dello stato giuridico del nato e' attualmente
caratterizzato da assoluta incertezza e imprevedibilita'.
Sul territorio nazionale, ad oggi, si assiste a una significativa
eterogeneita' di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile
in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre
intenzionale del nato da PMA, oltre che dai pubblici ministeri in
ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la
rettificazione dell'atto.
Tale condizione di incertezza e imprevedibilita' non e' neanche
destinata ad avere un termine. Infatti, qualora l'ufficiale di stato
civile iscriva l'atto di nascita con l'indicazione anche della madre
intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente per
la rettificazione), la situazione resta soggetta a una perpetua
precarieta', in quanto l'istanza di rettificazione da parte del
pubblico ministero non e' soggetta a limiti temporali (ex art. 95,
comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000).
Il potenziale cortocircuito del sistema emerge in modo evidente
proprio nella fattispecie oggetto del giudizio a quo. La coppia,
facendo ricorso alla PMA all'estero, nel rispetto della lex loci, ha
avuto una prima figlia, il cui atto di nascita riporta anche la madre
intenzionale e non e' stato (sino ad ora) oggetto di istanza di
rettificazione. A distanza di un anno e mezzo, sempre facendo ricorso
alla PMA all'estero, ha avuto un secondo figlio, il cui atto di
nascita, ugualmente riportante anche l'indicazione della madre
intenzionale, e' stato, invece, oggetto di istanza di rettificazione
dal pubblico ministero, che, in caso di accoglimento, portera' alla
cancellazione dell'indicazione della madre intenzionale. Peraltro,
nel giudizio di fronte al Tribunale di Lucca, la richiesta al
pubblico ministero di estendere l'istanza di rettificazione anche
all'atto di nascita della prima figlia e' stata negata, con la
conseguenza quindi che, in caso di accoglimento dell'istanza di
rettificazione avanzata dal pubblico ministero nel giudizio a quo, si
avrebbero due figli, frutto del condiviso percorso genitoriale di
coppia, privi di legame tra loro e con un diverso status: la
primogenita risulterebbe figlia di entrambe le madri, mentre il
secondogenito solo della madre biologica. Con l'ulteriore possibile
sviluppo che, in ipotesi di una futura determinazione del pubblico
ministero di proporre istanza di rettificazione con riferimento alla
prima figlia e di un suo accoglimento, la conseguente perdita dello
status di figlia della madre intenzionale comporterebbe che i due
fratelli non vanterebbero piu' alcun tipo di legame tra loro, attesa
la diversita' delle madri biologiche.
11.- L'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a
essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le
donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA - che, nel
rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione
con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di
riconoscimento e trascrizione - determina, dunque, un vulnus
all'interesse del minore, d'altra parte gia' ravvisato da questa
Corte con la piu' volte citata sentenza n. 32 del 2021.
12.- Vero e' che l'interesse del minore, per quanto centrale, non
e' un interesse "tiranno", che debba sempre e comunque prevalere. Al
pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso puo' essere
oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari
rango.
Ma, con riguardo all'odierna questione, non si pone un problema
di bilanciamento, in quanto non e' ravvisabile alcun controinteresse
di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del
diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio
(della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della
nascita.
12.1.- Sotto tale profilo, la situazione in esame si distingue
radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternita'
surrogata, in cui viene in considerazione la finalita' di
disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano
considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio
di ordine pubblico, in quanto offende la dignita' della donna (Cass.,
n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33
del 2021 e n. 272 del 2017).
13.- In conclusione, questa Corte ritiene che il mancato
riconoscimento - riconoscimento effettuato secondo le modalita'
previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396
del 2000) - al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le
donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto
ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero
costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione
dell'identita' personale del nato e del suo diritto a vedersi
riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina
che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse;
dell'art. 30 Cost., perche' lede i diritti del minore a vedersi
riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i
genitori, i diritti connessi alla responsabilita' genitoriale e ai
conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La lesione ricondotta
dal rimettente al «complesso delle disposizioni censurate» va
ascritta in particolare all'art. 8 della legge n. 40 del 2004.
14.- Accertata la persistenza di un vulnus anche rispetto al
quadro normativo esaminato dalla sentenza n. 32 del 2021 e
l'insussistenza di un controinteresse tale da giustificare un
bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi
riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio
anche della madre intenzionale, questa Corte - venendo in rilievo
l'esigenza di assicurare la tutela effettiva di diritti fondamentali,
incisi dalle scelte, anche omissive, del legislatore - non puo'
giustificare l'inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre
rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello
di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato.
15.- Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2,
3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in
Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle
norme ivi vigenti (nei termini sopra richiamati: punto 12), a
tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio
riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il
preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla
correlata assunzione di responsabilita' genitoriale.
Resta assorbita ogni altra censura.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il
nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in
osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione
medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della
donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso
alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilita'
genitoriale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA