Modificazioni allo statuto dell'Universita' (Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria II).(GU n.122 del 28-5-1997 - Suppl. Ordinario n. 107)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il D.P.R. 28.10.1991; Visto il D.L. 502/92; Visto il D.P.R. 12.4.1994; Visto il D.P.R. 6.5.1994; Visto il D.M. 11.5.95; Visto il D.M. 3.7.96; Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96; Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: l'art. 103 del Titolo XIX dello Statuto dell'Universita' "La Sapienza" della II Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: ART. 90 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA II ART. 1 - La Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria II risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. ART. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e la laringoiatria. ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria. ART. 4 - Il Corso ha la durata di 4 anni. ART. 5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia (I. Clinica otorinolaringoiatrica) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del d.l.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART. 6 - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili e' determinato in 8 per ciascun anno di corso. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica. B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale. D. Area di Otorinolaringoiatria Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica. Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale, F13C Chirurgia maxillofacciale. E. Area di Anestesiologia e valutazione critica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: - aver frequentato una annualita' di chirurgia generale; - aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: i. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; ii. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; iii. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente Decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 aprile 1997 Il rettore: TECCE