REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2145
Sistemazione dei rapporti tra il Fondo per il culto e il Demanio dello Stato in ordine ai beni immobili provenienti da enti ecclesiastici soppressi e tuttora in possesso del Fondo medesimo. (029U2145)(GU n.300 del 26-12-1929)
Vigente al: 10-1-1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848; Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza delle leggi 21 agosto 1862, n. 794, 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848, e 19 giugno 1873, n. 1402, che siano tuttora in possesso del Fondo per il culto, sono attribuiti a quest'ultimo con effetto dalla data di attuazione delle leggi suddette, restando esonerato lo Stato dall'obbligo di iscrivere a favore di esso la corrispondente rendita cinque per cento. Questa disposizione si applica anche agli immobili dei quali il Fondo per il culto ha preso o prendera' possesso a norma della convenzione 20 maggio 1922 approvata con Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 14 novembre 1929 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1929 - Anno VIII Atti del Governo, registro 291, foglio 117. - Mancini.