DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348 

Ammissione agli esami di maturita' e di abilitazione  negli  Istituti
di istruzione media in favore del giovani che per motivi  razziali  o
per gravi ragioni inerenti allo stato  di  guerra  si  siano  trovati
nell'impossibilita' di frequentare corsi e di  sostenere  gli  esami.
(045U0348) 
(GU n.144 del 7-7-1945)
 
 Vigente al: 8-7-1945  
 

                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; 
  Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653; 
  Vista 4a legge 15 giugno 1931,n. 889; 
  Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n.  1881,  convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1915,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico 
 
  I giovani che per Motivi razziali o per gravi ragioni inerenti alla
guerra si siano trovati, per uno o piu' anni, nella impossibilita' di
frequentare i regolari corsi di istruzione media e di  sostenere  gli
esami prescritti per il passaggio da uno ad altro  grado  di  scuole,
potranno, in deroga alle norme vigenti, essere ammessi agli esami  di
maturita' o di abilitazione dell'anno 1944 -  1945,  sempre  che  dai
conseguimento del diploma di ammissione alle scuole medie  inferiori,
o, in  mancanza  di  tale  titolo,  dall'eta',  di  dieci  anni,  sia
trascorso un intervallo di tempo non inferiore  alla  durata  normale
degli studi, e sia inoltre passato almeno un anno  dal  conseguimento
del titolo richiesto per l'accesso ad istituto medio superiore. 
 
  Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare conte legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 14 giugno 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                       Bonomi - Arangio Ruiz - Soleri 
 
Visto, il Guardasigilli: Tupini 
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 3 luglio 1945 
Atti del Governo, registro n. 5 foglio n. 6 - Frasca