DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 681
Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari. (045U0681)(GU n.132 del 3-11-1945)
Vigente al: 18-11-1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale e' stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari; Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Per tutto il periodo di tempo in cui gli uffici finanziari continueranno, in deroga all'art. 52 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, ad osservare l'orario giornaliero di sei ore, le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari osserveranno lo stesso orario giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 14 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore 12 in ogni giorno festivo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1945 UMBERTO D SAVOIA PARRI - SCOCCIMARRO - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 166. - FRASCA