REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473 

Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle
cooperative  edilizie, per le decisioni dello controversie in materia
di condominio.
(GU n.133 del 10-6-1946)
 
 Vigente al: 25-6-1946  
 

                             UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165,  che  approva
il  testo  unico  delle  disposizioni   sull'edilizia   popolare   ed
economica; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta, del Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con i Ministri Segretari. 
  di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia o giustizia  e
per i trasporti; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle
controversie in materia di condominio di  cui  all'articolo  239  del
testo unico 28 aprile 1938,  n.  1165,  permane  per  cinque  anni  a
decorrere dalla data del decreto  di  approvazione  del  primo  mutuo
individuale stipulato da uno dei soci del condominio. 
  Decorso  l'anzidetto  termine  di  cinque  anni  e  fino  a  quando
permarra'  la  competenza  della   Commissione   di   vigilanza   per
l'espletamento  della  funzione  giurisdizionale,  di  cui  al  comma
precedente, i soci possono, di  comune  accordo  risultante  da  atto
scritto,  deferire  alla  Commissione  stessa  la  risoluzione  delle
controversie fra essi sorta in materia di condominio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 
 
                               UMBERTO 
 
                                           DE GASPERI - CATTANI - RO- 
                                           MITA - TOGLIATTI - CORBINO 
                                                           - LOMBARDI 
 
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 
  Atti del governo, registro n. 10, foglio n. 246. - FRASCA