DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 496
Proroga, a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, relativo alla concessione di una indennita' straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.(GU n.133 del 10-6-1946)
Vigente al: 25-6-1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autoritita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che ha concesso,
per la durata della guerra, una indennita' straordinaria giornaliera
per i servizi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri
per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Le norme del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, e successive
modificazioni, continuano ad avere vigore fino a sei mesi dalla data
della cessazione dello stato di guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BROSIO - ROMITA
- CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 257. - FRASCA