DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1870 

Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
(GU n.153 del 5-7-1948)
 
 Vigente al: 20-7-1948  
 

                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2240;  31  ottobre 1929, n. 2477; 30
ottobre  1930,  n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n.
1806;  26  ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre
1936,  n.  2449;  23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11
luglio  1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del
Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Viste le proposte relative allo statuto dell'Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato   con  i  regi  decreti  sopraindicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:

  L'art.  92, che in conseguenza delle modifiche apportate col citato
decreto  13  luglio  1947,  n.  826  diventa  art. 95, e gli articoli
successivi vengono sostituiti dai seguenti:

                  FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

                     Scuole di specializzazione

  Art.  95.  -  Presso  la  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia sono
istituite  le  seguenti  scuole  di specializzazione che conferiscono
diplomi    di    "specialisti    nelle    discipline    professionali
medico-chirurgiche"  ai  sensi  dell'art.  4  del  regio  decreto  31
dicembre 1923, n. 2909:
    scuola di medicina generale;
    scuola di chirurgia generale;
    scuola di ostetricia e ginecologia;
    scuola di oculistica;
    scuola di malattie nervose e mentali;
    scuola di ortopedia;
    scuola di pediatria;
    scuola di malattie cutanee e veneree;
    scuola di igiene;
    scuola di medicina legale e delle assicurazioni;
    scuola di radiologia medica e radioterapia;
    scuola di tisiologia e malattie polmonari.
  Art. 96. - La durata di ciascuna scuola e' fissata in:
    cinque  anni  per  le  scuole  di  specializzazione in medicina e
chirurgia generale;
    quattro anni per quella di ostetricia e ginecologia;
    tre  anni per quelle di ortopedia, oculistica, malattie nervose e
mentali;
    due  anni  per  quelle  di pediatria, malattie cutanee e veneree,
radiologia,    tisiologia,    igiene,   medicina   legale   e   delle
assicurazioni.
  Art.  97.  - Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione e'
il  professore  che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma
oggetto della specializzazione.
  Ove  cio'  non sia possibile, la direzione e' affidata dal Ministro
su  proposta  della  Facolta'  ad  un  professore  di  ruolo  il  cui
insegnamento sia compreso tra quelli impartiti bella scuola stessa.
  Art.  98. - Gli insegnanti sono scelti tra i professori di ruolo ed
incaricati, liberi docenti, aiuti ed assistenti universitari, primari
ospitalieri  ed  anche  tra  persone  di  conosciuta competenza nella
specialita'. Le relative proposte vengono di volta in volta approvate
dalla Facolta'.
  Art.  99.  -  La  sede  della  scuola  e'  la rispettiva clinica od
istituto   universitario   specializzato.  Con  speciale  convenzione
proposta  dalla  Facolta'  di medicina e chirurgia ed approvata dalle
autorita'    accademiche    puo'    trovare    sede    in    istituto
extrauniversitario   specializzato   che  offra  sicure  garanzie  di
insegnamento teorico e pratico.
  Art.  100.  -  Gli  insegnamenti  delle  materie sono fissati nello
statuto  di ciascuna, scuola; a questi possono essere sempre aggiunti
altri con approvazione della Facolta' di medicina e chirurgia.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  e  le  esercitazioni  vanno tenuti
distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.
  Gli  insegnamenti  possono  avere  anziche'  carattere  di  lezioni
cattedratiche  quella  diversa forma che e' consentita dall'indole di
ciascuna disciplina.
  E'  obbligatorio  per  gli  allievi un periodo di internato che non
puo'  essere  complessivamente  inferiore alla meta' della durata del
corso.
  Art.  101.  -  I  programmi  di  ogni  scuola  e  gli orari vengono
compilati  di  anno  in  anno  dal  direttore della scuola sottoposti
all'approvazione della Facolta' e quindi resi pubblici.
  Art.  102. - La vigilanza sul funzionamento delle scuole compete al
preside della Facolta' di medicina e chirurgia; la sorveglianza sugli
iscritti  spetta  al  direttore  della scuola. Tutte le questioni che
riguardano  il funzionamento delle scuole comprese quelle concernenti
la  carriera  scolastica  degli allievi sono deferite all'esame della
Facolta' di medicina e chirurgia ed al rettore.
  Art.  103.  -  Il  numero  massimo degli allievi che possono essere
accolti  e'  di  cinque per ogni anno di corso nelle scuole che hanno
durata  di cinque, quattro, tre anni, di otto per le scuole che hanno
durata di due anni.
  In  linea  eccezionale con parere della Facolta', possono far parte
di  un  corso  in soprannumero allievi stranieri, allievi ripetenti o
provenienti da altre scuole.
  Il  direttore di ciascuna scuola puo' stabilire un numero minimo di
iscrizione;  qualora  questo numero non venga raggiunto, il direttore
della  scuola,  sentito il parere della Facolta', puo' non iniziare i
corsi;  ma  gli allievi in corso di studio hanno diritto a proseguire
la scuola.
  Art.  104.  -  A  queste  scuole  di  specializzazione sono ammessi
soltanto   laureati  in  medicina  e  chirurgia.  Il  diploma,  sara'
rilasciato  soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della
professione medico-chirurgica.
  Non  e'  consentita l'iscrizione contemporanea a piu' di una scuola
di specializzazione.
  La  domanda  di  ammissione alla scuola va diretta al rettore della
universita'   corredata   dai   diploma   di   maturita'  classica  o
scientifica, di diploma di laurea originale della carriera scolastica
e  degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. Il
direttore  della scuola valuta la carriera ed i titoli del candidato,
sottopone eventualmente i candidati ad un esame di accertamento della
preparazione, e stabilisce una motivata graduatoria per l'iscrizione,
che deve essere approvata dalla facolta'.
  Art. 105. - A quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte
per  l'ammissione  normale  documentino  una  specifica  preparazione
tecnica  e  culturale  nella  specialita'  puo'  essere consentita su
proposta  del  direttore  della scuola ed approvazione motivata della
Facolta'  una  abbreviazione  di corso che non puo' superare la meta'
della  durata  degli  studi  per  le scuole a numero di anni pari, il
primo  biennio  per  quelli triennali ed il primo triennio per quelli
quinquennali.
  Soltanto in casi eccezionali per assistenti universitari effettivi,
incaricati   o   straordinari,   che   abbiano  una  frequenza  nella
specialita'  pari  alla  durata  del  corso  di specializzazione, con
approvazione  del  Senato  accademico, e' prevista la possibilita' di
presentarsi all'esame di diploma di specializzazione.
  Questi  candidati  devono  comunque  pagare  le  tasse e sopratasse
dell'ultimo  anno  della  scuola.  Chi ottiene abbreviazione di corso
deve  superare  tutti  gli  esami  per essere ammesso a conseguire il
diploma.
  Gli  iscritti  non  debbono  avere impegni ospedalieri o di pratica
privata   che   li   possano  distogliere  dalla  frequenza  e  dalle
esercitazioni. La mancata frequenza esclude dagli esami su parere del
direttore  della  scuola;  se  recidiva anche nell'anno successivo su
parere  della  Facolta' l'allievo viene escluso dal proseguimento del
corso.
  Art. 106. - Per ottenere il diploma di specialista e' necessario:
    avere eseguito l'internato nell'istituto prescelto e per il tempo
stabilito;
    avere  eseguito  le  esercitazioni  cliniche  e  di  laboratorio,
l'assistenza e l'esecuzione degli atti operativi;
    aver superato gli esami teorici e pratici della scuola;
    presentare una tesi corredata di contributi personali e discutere
oralmente la tesi stessa nell'esame di diploma.
  Art.  107.  -  Le  tasse e sopratasse per gli iscritti alle scuole,
sono quelle stabilite per gli studenti della Facolta' di medicina.
  La  misura  dei  contributi  per le esercitazioni pratiche e per le
altre  prestazioni  di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso
di  studi  e'  fissata  dal  Consiglio di amministrazione su proposta
della Facolta'.
  Art.  108.  -  Le commissioni per gli esami di profitto composte di
non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal
preside su proposta del direttore della scuola.
  L'esame di profitto alla fine di ogni anno di corso consiste in una
unica prova teorico pratica.
  La  commissione  per  l'esame  di  diploma  e' costituita da cinque
membri  nominati dal preside della Facolta', udito il direttore della
scuola  e  composta  a  norma  dell'art.  86 del regolamento generale
universitario.
  I  candidati  non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame
di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza
alla scuola.
  A  coloro  che  superano  l'esame  di  diploma  viene rilasciato il
"diploma di specialista".
  Art. 109. - Scuola di specializzazione in medicina generale.
  1°  anno: Semeiotica medica - Chimica clinica - Microscopia clinica
- Patologia e clinica medica.
  2°  anno: Anatomia patologica - Batteriologia - Semeiotica medica -
Patologia e clinica medica.
  3°   anno:   Anatomia  patologica  -  Sierologia  -  Immunologia  -
Semeiotica medica - Patologia medica - Clinica medica.
  4° anno: Tecniche mediche - Clinica medica - Radiologia - Terapia.
  5° anno: Clinica e tecnica medica - Radiologia - Terapia.
  Art. 110. - Scuola di specializzazione in chirurgia generale.
  1°  anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria -
Clinica chirurgica.
  2°  anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria -
Clinica chirurgica.
  3°  anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria -
Clinica chirurgica.
  4°   anno:   Anatomia   e   istologia  patologica  -  Radiologia  -
Traumatologia e chirurgia d'urgenza - Clinica chirurgica.
  5°   anno:   Anatomia   e   istologia  patologica  -  Radiologia  -
Traumatologia e chirurgia d'urgenza - Clinica chirurgica.
  Art.  111.  -  Scuola  di  specializzazione  in clinica ostetrica e
ginecologica.
  1° anno: Anatomia embriologia dell'apparato urogenitale femminile -
Semeiotica  ostetrica  - Fisiologia della gravidanza, del parto e del
puerperio - Clinica ostetrico-ginecologica.
  2°  anno:  Anatomia e istologia patologica - Semeiotica ostetrica -
Radiologia   ostetrica   e   terapia  -  Patologia  e  clinica  della
gravidanza,  parto  e  puerperio  -  Operazioni  ostetriche - Clinica
ostetrica e ginecologica.
  3°     anno:     Microbiologia    e    immunologia    in    clinica
ostetrico-ginecologica  -  Puericultura  pre  e  post-natale Igiene e
legislazione  sanitaria  in  rapporto  alla gravidanza - Radiologia e
radioterapia ostetrico-ginecologica - Clinica ostetrico-ginecologica.
  4°  anno:  Chimica  biologica,  - Urologia ostetrico-ginecologica -
Venereologia  ostetrico-ginecologica  -  Medicina  legale in rapporto
alla    specialita'    -    Operazioni    ginecologiche   -   Clinica
ostetrico-ginecologica.
  Art. 112. Scuola di specializzazione in ortopedia.
  1°  anno: Anatomia e fisiologia dell'apparato osteomio-articolare -
Anatomia  e  istologia  patologica - Semeiotica clinica - Patologia e
clinica ortopedica - Microbiologia - Immunologia - Ricambio.
  2°  anno:  Patologia  e  clinica  ortopedica  -  Radiodiagnostica -
Neuropatologia del sistema nervoso.
  30  anno:  Operazioni ortopediche - Protesi e tecnica di apparecchi
ortopedici - Infortunistica - Terapia fisica - Clinica ortopedica.
  Art.  113.  -  Scuola  di  specializzazione  in  malattie nervose e
mentali.
  1°  anno:  Anatomia  e  fisiologia del sistema nervoso - Semeiotica
neurologica  e  delle  malattie  mentali  - Patologia e clinica delle
malattie  del  sistema  nervoso  -  Batteriologia,  immunologia della
specialita'.
  2°  anno: Anatomia patologica - Istopatologia del sistema nervoso -
Elettro  e radio-diagnostica - Patologia delle malattie mentali e del
sistema  nervoso  -  Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose -
Sierologia  Clinica neurologica e psichiatrica - Ricambio in rapporto
alle malattie nervose e mentali.
  3° anno: Clinica psichiatrica - Clinica neurologica - Terapia delle
malattie   nervose   e   mentali   (elettroterapia,   malarioterapia,
pirototerapia,  shock-terapia)  -  Chirurgia  del  sistema  nervoso -
Medicina legale in rapporto alla psichiatria (perizie psichiatriche e
neurologiche) - Psicologia.
  Art. 114. - Scuola di specializzazione in clinica oculistica.
  1° anno: Embriologia, anatomia, e fisiologia dell'apparato visivo -
Ottica  fisiologica  -  Semeiotica  oculare  -  Patologia  e  clinica
oculistica.
  2°  anno: Istologia patologica dell'apparato visivo - Oftalmoscopia
-   Biomicroscopia  oculare  -  Patologia  e  clinica-  oculistica  -
Traumatologie oculari - Infortunistica oculare - Chimica biologica in
rapporto alla specialita'.
  3° anno: Microbiologia e sierologia - Oftalmologia tropicale - Vizi
di  refrazione  e  loro correzione - Patologia e clinica oculistica -
Terapia medica e chirurgica oculare - Tecnica operatoria - Rinologia,
neuropatologia, radiologia in rapporto alle malattie oculari - Igiene
e profilassi oculare.
  Art. 115. - Scuola di specializzazione in pediatria.
  1°  anno:  Puericultura  -  Tecnica  di  laboratorio  -  Anatomia e
istologia  patologica  -  Microbiologia  e parassitologia - Patologia
pediatrica e semeiotica.
  2°  anno:  Chirurgia  infantile  ed  ortopedia - Malattie cutanee e
veneree  -  Malattie di orecchi, naso e gola - Legislazione sanitaria
ed igiene scolastica - Clinica pediatrica e terapia.
  Art.  116.  -  Scuola di specializzazione in malattie della pelle e
veneree.
  1°  anno:  Anatomia  della  pelle  e  degli  organi  urogenitali  -
Fisiopatologia  cutanea  e  degli  organi  genitourinari - Semeiotica
cutanea  - Microbiologia, parassitologia, sierologia in rapporto alle
malattie cutanee e veneree - Patologia clinica - Profilassi e terapia
della sifilide e delle malattie veneree - Clinica dermatologica.
  2°  anno:  Istopatologia  cutanea  -  Indagini  sierologiche  e del
ricambio  -  Malattie  interne  e  chirurgiche  in  rapporto  con  la
dermosifilopatia   -   Dermatosi   professionali   -   Radiologia  in
dermatologia - Tecnica terapeuticadermatologica - Patologia e clinica
dermatologica.
  Art. 117. - Scuola di specializzazione in igiene.
  1°  anno:  Microbiologia, parassitologia - Immunologia con relativa
esercitazione  di  laboratorio - Elementi di statistica - Etiologia -
Epidemiologia, profilassi dalle malattie da infezioni - Corso teorico
pratico di disinfezione.
  2°  anno: Suolo, aria, acqua, chimica e fisica applicate all'igiene
-  Igiene individuale - Igiene dell'alimentazione - Igiene del lavoro
-  Igiene  coloniale - Igiene degli aggregati urbani e rurali e delle
abitazioni  -  Igiene  dell'accrescimento,  scolastica,  ospedaliera,
ferroviaria - Igiene sanitaria - Legislazione e polizia sanitaria.
  Art.  118.  - Scuola di specializzazione in medicina legale e delle
assicurazioni.
  1°  anno: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica -
Tecnica delle autopsie giudiziarie - Microscopia legata alla medicina
legale (laboratorio) - Questioni medico legali in rapporto al diritto
penale  e  civile - Elementi di diritto pubblico e privato - Elementi
di diritto penale processuale e penale - Elementi di legislazione del
lavoro e delle assicurazioni.
  2°  anno:  Tecnica  delle perizie medico-legali - Semeiotica medica
negli  operai  assicurati  ed infortunistica - Chimica e tossicologia
forense  - Traumatologia forense (semeiotica) - Malattie del lavoro -
Medicina   legale   assicurativa  -  Infortunistica  medico-legale  -
Elementi  di  matematica  attuariale  e tecnica delle assicurazioni -
Invalidita'  e  rieducazione  professionale  -  Polizia scientifica e
medico-giudiziaria - Psicologia forense e antropologia criminale.
  Art.  119.  -  Scuola  di  specializzazione  in radiologia medica e
radioterapia.
  1°  anno:  Fisica  ed  elettrotecnica  applicata  alla radiologia -
Radiobiologia  -  Tecnica  e metodica delle radiodiagnosi - Tecnica e
metodica  della  radioterapia - Studio radiologico dei diversi organi
ed  apparati  normali  - Semeiotica comparata, fisica e radiologica e
metodologia  speciale  -  Radiodiagnostica con speciale riguardo alle
lesioni  chirurgiche (traumatologiche, ortopediche, localizzazioni di
corpi estranei).
  2°   anno:  Radiodiagnostica  delle  malattie  interne  generali  -
Metodologia     ed     applicazioni     nelle    varie    specialita'
medico-chirurgiche  -  Radioterapia  (roentgen,  radium, irradiazioni
varie).
  Art.  120.  -  Scuola  di specializzazione in tisiologia e malattie
polmonari.
  1°  anno:  Anatomia  e  istologia normale e patologia dell'apparato
respiratorio  -  Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi
umana   -  Corso  di  autopsie  -  Fisiopatologia  e  fisio-meccanica
dell'apparato  respiratorio  -  Patologia  clinica  e  terapia  delle
malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto - Patologia
clinica  e  terapia  della  tubercolosi  della infanzia - Tubercolosi
delle  prime  vie  respiratorie  -  Patologia clinica e terapia delle
malattie  non  tubercolari  dell'apparato  respiratorio  - Radiologia
della  tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana
-  Tecnica  dispensariale, lotta antitubercolare, igiene e profilassi
sociale,  legislazione  sanitaria - Microbiologia della tubercolosi e
di  altre malattie dell'apparato respiratorio - Sierologia - Esami di
laboratorio.
  2° anno: Anatomia e istologia patologica dell'apparato respiratorio
-  Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana - Corso
di autopsie - Patologia, clinica e terapia delle malattie tubercolari
mediche  dei  vari  sistemi dell'adulto - Patologia clinica e terapia
delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio - Chirurgia
della tubercolosi polmonare e di altre forme tubercolari - Radiologia
della  tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana
-  Tecnica  sanatoriale  -  Tubercolosi  degli organi del movimento -
Tubercolosi  cutanea  e dei genitali maschili - Tubercolosi delle vie
urinarie  -  Tubercolosi  dei  genitali  femminili  -  Tubercolosi  e
gravidanza  -  Lavoro  e  tubercolosi  - Infortunistica - Biochimica,
ricambio,  alterazione  del  sangue  nella  tubercolosi  -  Esami  di
laboratorio.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1948
  Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 3. - FRASCA