LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3055 

Proroga  al  30  giugno  1954  della facolta' prevista dalla legge 18
gennaio  1951,  n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il
lavoro  straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di
ordini di accreditamento.
(GU n.10 del 14-1-1953)
 
 Vigente al: 29-1-1953  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono
prorogate dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI