LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3055
Proroga al 30 giugno 1954 della facolta' prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.(GU n.10 del 14-1-1953)
Vigente al: 29-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI