DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1952, n. 4468
Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali "Solidarieta' nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia" gia' approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.(GU n.38 del 16-2-1953)
Vigente al: 16-2-1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 1120; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, ratificato con modificazioni con legge 30 luglio 1950, n. 587; Visto il proprio decreto emesso in data 20 novembre 1948, n. 1677; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1. Gli articoli 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 1. - All'esecuzione delle lotterie nazionali "Solidarieta' nazionale", "Lotteria, di Merano" e "Italia", provvede il Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, puo' avvalersi anche di concessionari. Le predette lotterie nazionali sono collegate, rispettivamente, con la corsa automobilistica internazionale di Monza, con quella ippica internazionale di Merano e con la corsa ippica internazionale di Agnano, che si eseguono ogni anno in dette localita' alle date stabilite nel calendario delle manifestazioni sportive internazionali. Art. 4. - I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o piu' lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto nell'art. 26. Art. 5. - Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto puo' essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta meta' biglietto, costa la meta', puo' essere venduta separatamente e da' diritto alla meta' del premio spettante al biglietto intero. Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalita' per il pagamento dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione finanziaria e' apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due meta' della figlia e della matrice. Art. 9. - Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilita', per mezzo di privati ed enti da loro indicati. Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore e' autorizzato a trattenere a titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20% del prezzo stesso. Inoltre l'Amministrazione puo' corrispondere all'ente o al privato concessionario della pubblicita' e della vendita dei biglietti, ai sensi dell'art. 1, una percentuale a titolo di compenso e di rimborso spese, in misura tale da non superare comunque con la percentuale massima stabilita nel comma precedente, il 35% complessivo del prezzo del biglietto. L'ente o privato concessionario e' tenuto a garantire, all'atto della concessione, un minimo complessivo di massa premi, e ad assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti. La concessione e' accordata previo rilascio di idonee garanzie da parte del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da lui assunti. Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire nei singoli atti di concessione le forme di pubblicita' che dovranno essere eseguite dal concessionario. Art. 10. - Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione. L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'Intendenza di finanza, accompagnati da apposito elenco, in duplice esemplare, di cui uno viene restituito per ricevuta. Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale. Con decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine, prima dell'estrazione, in cui deve essere provveduto alla consegna dei biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non restituiti entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si considerano come venduti. Non e' ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti. Art. 11. - All'atto della vendita del biglietto (o della sua meta parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente meta' parte). Tale matrice da' diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o meta' premio) spettante al venditore. Art. 12. - L'importo dei biglietti venduti, al netto della percentuale spettante agli incaricati della vendita, deve essere versato da questi ultimi, nell'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposito elenco di accompagnamento deve essere corredato della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti. Le Intendenze di finanza, all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano sull'elenco le serie e il numero e accertano se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponda all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti. Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento: Art. 13. - I tronconi dei biglietti annullati con la matrice vengono chiusi in pacchi suggellati e immediatamente spediti al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, nella sede dell'estrazione della lotteria, a cura delle singole Intendenze di finanza. Un elenco riepilogativo dei biglietti annullati dovra' essere unito alla spedizione. Art. 15. - All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente 1) in un'urna contrassegnata col numero romano "I" sono immesse alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto ed avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nello interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta 2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nello interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una, sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unita' del numero primo estratto. Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000. Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria. Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero gia' sorteggiato, l'estrazione stessa e' ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata. Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere e' effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovra' procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo. Il Comitato puo' anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica delle sfere. Art. 17. - Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria, al netto della percentuale spettante al venditore si deduce: a) l'importo della tassa di bollo nella misura vigente per ogni biglietto venduto; b) l'1,50% a favore del fondo unico di riserva; c) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria sostenute direttamente dall'Amministrazione e l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicita' e vendita dei biglietti, nella percentuale prevista dall'art. 9; d) il contributo a favore dell'ente organizzatore della competizione sportiva, cui e' collegata ogni singola lotteria. Della somma residuata, il 50% costituisce la massa dei premi ed il 50% e' devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nelle norme istitutive di ciascuna lotteria. L'Amministrazione, in base alle disponibilita' del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potra' determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi. Art. 20. - I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti (o delle loro meta' parti) sono pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - allo esibitore della matrice (o della corrispondente meta' parte). Per il pagamento del premio si osservano le medesime norme stabilite per il pagamento dei premi di biglietti vincenti. Art. 21. - I vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua meta' parte) e la matrice (o la meta' parte) entro il termine previsto dall'art. 18, comma 2° al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure all'autorita' consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio. Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi e' devoluto alla a "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovra' affluire al fondo di riserva. Art. 24. - Per la gestione delle lotterie nazionali e' istituita una contabilita' speciale di tesoreria prevista dall'art. 585 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, secondo le disposizioni del comma B dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 9 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 21. - PALLA