DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1952, n. 4468 

Modificazioni   al  regolamento  generale  delle  lotterie  nazionali
"Solidarieta'  nazionale",  "Lotteria  di  Merano"  e  "Italia"  gia'
approvato  col  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677.
(GU n.38 del 16-2-1953)
 
 Vigente al: 16-2-1953  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 5
agosto 1947, n. 1120;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
ottobre  1947,  n.  1328,  ratificato  con modificazioni con legge 30
luglio 1950, n. 587;
  Visto il proprio decreto emesso in data 20 novembre 1948, n. 1677;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  1,  4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677,
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  1.  -  All'esecuzione  delle lotterie nazionali "Solidarieta'
nazionale",  "Lotteria,  di Merano" e "Italia", provvede il Ministero
delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie che per
la  propaganda  delle  manifestazioni  e  per  la  distribuzione e la
vendita dei biglietti, puo' avvalersi anche di concessionari.
  Le predette lotterie nazionali sono collegate, rispettivamente, con
la  corsa  automobilistica internazionale di Monza, con quella ippica
internazionale  di  Merano  e  con  la corsa ippica internazionale di
Agnano,  che  si  eseguono  ogni  anno  in  dette localita' alle date
stabilite    nel    calendario    delle    manifestazioni    sportive
internazionali.
  Art.  4. - I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e
sono  contrassegnati  ciascuno  con una serie indicata con una o piu'
lettere  dell'alfabeto  e  con  un  numero  progressivo. La serie, il
numero  dei  biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono
stabiliti di volta in volta col decreto previsto nell'art. 26.
  Art.  5. - Il biglietto si compone della matrice e della figlia che
sono  contrassegnate  dalla  stessa  serie  e dallo stesso numero. Il
biglietto  puo' essere diviso in due da una riga orizzontale impressa
a  stampa.  Ciascuna  delle due parti del biglietto rappresenta meta'
biglietto,  costa  la  meta', puo' essere venduta separatamente e da'
diritto alla meta' del premio spettante al biglietto intero.
  Sul  retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le
modalita'   per   il   pagamento   dei   premi.   Un  bollo  a  secco
dell'Amministrazione finanziaria e' apposto sul biglietto, in modo da
imprimere le due meta' della figlia e della matrice.
  Art.  9.  -  Gli  uffici,  enti  o  privati indicati nel precedente
articolo,  possono  effettuare  la  vendita direttamente, o, sotto la
propria  responsabilita',  per  mezzo  di  privati  ed  enti  da loro
indicati.
  Sul  prezzo di ogni biglietto venduto il venditore e' autorizzato a
trattenere  a  titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale
stabilita  dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20%
del prezzo stesso.
  Inoltre  l'Amministrazione puo' corrispondere all'ente o al privato
concessionario  della  pubblicita'  e della vendita dei biglietti, ai
sensi dell'art. 1, una percentuale a titolo di compenso e di rimborso
spese,  in  misura  tale  da non superare comunque con la percentuale
massima stabilita nel comma precedente, il 35% complessivo del prezzo
del biglietto.
  L'ente  o  privato  concessionario  e' tenuto a garantire, all'atto
della  concessione,  un  minimo  complessivo  di  massa  premi,  e ad
assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti.
  La  concessione  e' accordata previo rilascio di idonee garanzie da
parte  del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da
lui assunti.
  Il  Ministro  per  le  finanze ha facolta' di stabilire nei singoli
atti  di  concessione  le  forme  di  pubblicita' che dovranno essere
eseguite dal concessionario.
  Art.  10.  -  Sono  considerati  venduti  tutti i biglietti che non
vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione.
  L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto.
  I   biglietti   invenduti,   completi  di  matrice,  devono  essere
consegnati   all'Intendenza  di  finanza,  accompagnati  da  apposito
elenco,  in  duplice  esemplare,  di  cui  uno  viene  restituito per
ricevuta.  Alle  operazioni  di  tranciatura assistono rappresentanti
dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale.
  Con  decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine,
prima  dell'estrazione,  in  cui deve essere provveduto alla consegna
dei  biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non
restituiti  entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si
considerano come venduti.
  Non e' ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti.
  Art.  11.  - All'atto della vendita del biglietto (o della sua meta
parte)  il  venditore trattiene la matrice (o la corrispondente meta'
parte). Tale matrice da' diritto a riscuotere, in caso di vincita, il
premio (o meta' premio) spettante al venditore.
  Art.  12.  -  L'importo  dei  biglietti  venduti,  al  netto  della
percentuale  spettante  agli  incaricati  della  vendita, deve essere
versato  da  questi  ultimi,  nell'apposito  conto  corrente  postale
intestato  al  Ministero  delle finanze - Ispettorato generale per il
lotto e le lotterie.
  All'atto  della  consegna dei biglietti invenduti l'apposito elenco
di accompagnamento deve essere corredato della ricevuta di versamento
dell'ammontare dei biglietti venduti.
  Le  Intendenze  di  finanza,  all'atto della consegna dei biglietti
invenduti ne controllano sull'elenco le serie e il numero e accertano
se  il  versamento  globale effettuato dagli incaricati della vendita
corrisponda all'importo al netto della percentuale del compenso per i
biglietti venduti.
  Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi
bollettini di versamento:
  Art.  13.  -  I  tronconi  dei  biglietti  annullati con la matrice
vengono  chiusi  in  pacchi  suggellati  e  immediatamente spediti al
Comitato  generale  di direzione delle lotterie nazionali, nella sede
dell'estrazione  della  lotteria,  a cura delle singole Intendenze di
finanza.  Un  elenco  riepilogativo  dei  biglietti  annullati dovra'
essere unito alla spedizione.
  Art.  15.  -  All'estrazione  dei  biglietti  si  procede  nel modo
seguente  1)  in  un'urna  contrassegnata  col numero romano "I" sono
immesse  alla  presenza  del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse
con  coperchio  a  scatto  ed  avvitabile,  quante  sono le serie dei
biglietti  venduti.  Nello interno di ciascuna sfera sono stampate le
lettere  dell'alfabeto,  singole  o  associate,  corrispondenti  alle
diverse  serie.  Le  lettere  stampate nell'interno della prima sfera
estratta   indicano  la  serie  prima  estratta  2)  in  cinque  urne
contrassegnate  rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e
VI  sono  immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche
con  coperchio a scatto od avvitabile, nello interno delle quali sono
stampati  i  numeri  dallo  zero  al  nove.  Si  procede  quindi alla
estrazione  di  una,  sfera  da  ciascuna  urna:  i  numeri  stampati
all'interno   delle  sfere  estratte  rappresentano  rispettivamente,
secondo  l'ordine  di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia,
le centinaia, le decine e le unita' del numero primo estratto.
  Ove  i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si
intende estratto il numero 100.000.
  Terminata  l'estrazione,  le sfere relative alla serie ed ai numeri
vengono  nuovamente  imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione
di  estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi
stabiliti per la lotteria.
  Qualora  sia  estratta  la  serie  ed  il  numero  di  un biglietto
tranciato  e  quindi  invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un
numero  gia'  sorteggiato,  l'estrazione  stessa  e' ritenuta nulla e
l'operazione viene rinnovata.
  Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le
diverse  serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. La
estrazione  delle  sfere  e'  effettuata,  per  ogni urna, da persona
scelta dal Comitato, la quale dovra' procedere alla estrazione stessa
avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.
  Il  Comitato  puo'  anche  consentire  che  l'estrazione dei numeri
avvenga  mediante  urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita
automatica delle sfere.
  Art. 17. - Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria,
al netto della percentuale spettante al venditore si deduce:
    a)  l'importo  della tassa di bollo nella misura vigente per ogni
biglietto venduto;
    b) l'1,50% a favore del fondo unico di riserva;
    c)   l'importo   delle   spese   inerenti   all'organizzazione  e
all'esercizio      della      lotteria     sostenute     direttamente
dall'Amministrazione     e    l'importo    spettante    all'eventuale
concessionario,  a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicita'
e vendita dei biglietti, nella percentuale prevista dall'art. 9;
    d)   il   contributo   a  favore  dell'ente  organizzatore  della
competizione sportiva, cui e' collegata ogni singola lotteria.
  Della  somma residuata, il 50% costituisce la massa dei premi ed il
50% e' devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata
nelle norme istitutive di ciascuna lotteria.
  L'Amministrazione, in base alle disponibilita' del fondo di riserva
ed    altre    idonee,   eventuali   garanzie,   potra'   determinare
preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi.
  Art.  20.  - I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti
(o  delle loro meta' parti) sono pagati dal Ministero delle finanze -
Ispettorato  generale  per  il  lotto  e le lotterie - allo esibitore
della  matrice (o della corrispondente meta' parte). Per il pagamento
del  premio si osservano le medesime norme stabilite per il pagamento
dei premi di biglietti vincenti.
  Art.  21.  -  I  vincitori  ed  i  venditori  i  quali  non abbiano
presentato  o  fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua
meta'  parte)  e  la  matrice  (o  la  meta'  parte) entro il termine
previsto  dall'art.  18,  comma  2°  al  Ministero  delle  finanze  -
Ispettorato   generale   per   il   lotto  e  le  lotterie  -  oppure
all'autorita'  consolare  o  diplomatica,  decadono  dal  diritto  al
pagamento del premio.
  Nei  casi  previsti  nel  comma  precedente, l'importo dei premi e'
devoluto    alla    a    "Cassa    sovvenzioni    per   i   personali
dell'Amministrazione  finanziaria"  eretta in ente morale con decreto
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  26  ottobre  1946,  n.  325, ad
eccezione del primo premio, che dovra' affluire al fondo di riserva.
  Art.  24.  -  Per la gestione delle lotterie nazionali e' istituita
una  contabilita'  speciale  di  tesoreria prevista dall'art. 585 del
regolamento   di   contabilita'  generale  dello  Stato,  secondo  le
disposizioni del comma B dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui
servizi del Tesoro.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 9 novembre 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1953
  Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 21. - PALLA