DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 952 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
(GU n.252 del 31-10-1955)
 
 Vigente al: 15-11-1955  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 1
giugno  1939,  n. 872; e con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056;
15  aprile  1942,  n.  423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del
Capo  provvisorio  dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; e con decreti
del  Presidente  della  Repubblica  23  settembre  1949,  n.  942; 21
novembre  1949,  n.  1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n.
1825;  23  aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio
1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219; 16
febbraio  1955,  n.  136; 21 giugno 1955, n. 560 e 30 giugno 1955, n.
693;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art.  118  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione della scuola speciale per ortottiste.

                        Scuola per ortottiste

  Art.  119.  - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per ortottiste.
  La scuola per ortottiste ha sede presso la clinica oculistica della
Universita'.  Essa  ha  lo  scopo  di  dare una preparazione completa
teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei
difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, dell'ambliopia in
genere, per avviarle alla professione di ortottiste.
  Art.  120.  -  La durata del corso degli studi per il conseguimento
del diploma di ortottista e' di due anni.
  Possono essere ammesse alla scuola allieve di eta' non inferiore ai
17  anni  di  sana  costituzione  rispondenti a determinati requisiti
oculari,  in  possesso del diploma di maturita' classica, del diploma
di maturita' scientifica o dei diploma di abilitazione magistrale.
  Art.  121.  -  Chi  aspira  ad ottenere la iscrizione al primo anno
della scuola dovra' sostenere un esame di ammissione per un numero di
posti  determinato,  anno per anno, con decreto del rettore, udito il
direttore della scuola.
  Art.  122.  -  L'esame di ammissione consiste in una prova orale di
cultura  generale  innanzi  ad  una  Commissione composta dal preside
della  Facolta' di medicina, dal direttore della scuola e da un terzo
membro designato dal rettore della Universita'.
  L'esame  di  ammissione  avra'  luogo entro la prima quindicina del
mese  di novembre di ciascun anno, nel giorno che sara' stabilito dal
rettore con apposito manifesto.
  Art.  123. - L'anno accademico ha inizio il 1 dicembre e termina il
30 giugno di ogni anno.
  La  domanda  di  iscrizione  deve  essere  corredata  dai  seguenti
documenti:
    1)   certificato   di   nascita,   in  carta  legale  debitamente
legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano;
    2) titolo di studi medi superiori in originale;
    3) tre fotografie di cui una autenticata;
    4) quietanza del pagamento delle tasse;
    5)   foglio   di   iscrizione   al  corso  su  modulo  rilasciato
dall'Economato dell'Universita'.
  Art.  124.  -  Il  direttore della scuola e' di diritto il titolare
della cattedra di clinica oculistica della Universita' di Milano.
  Gli  insegnanti  della  scuola  sono  proposti  dal Consiglio della
Facolta'  di  medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal
rettore.
  Art. 125. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° anno:
      1) Elementi di anatomia e fisiologia generale;
      2) Anatomia, e fisiologia dell'apparato oculare;
      3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;
      4) Ortottica.
    2° anno:
      1) Ortottica;
      2) Elementi di patologia generale;
      3) Nozioni di infermieristica oculare.
  L'intero  corso  di  studi  e'  costituito  da  lezioni  teoriche e
pratiche   ed  esercitazioni  nel  reparto  ortottico  della  clinica
oculistica.
  Durante  il  secondo  anno di studi le allieve presteranno regolare
servizio nel reparto ortottico della clinica.
  Art.  126.  -  Per  essere ammesse a frequentare il secondo anno di
studi  le  allieve  debbono  aver  superato tutti gli esami del primo
anno.  Nel  caso  in  cui  le  allieve non abbiano superato gli esami
prescritti  del  primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori
corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.
  Art.  127.  -  Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le
allieve  dovranno  aver  seguito i corsi, superato gli esami in tutti
gli  insegnamenti  prescritti  ed  aver compiuto con esito favorevole
tutte le esercitazioni pratiche previste.
  Art.  128. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate
dal  preside  della Facolta' di medicina e chirurgia, su proposta dei
direttore  della  scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri:
dal  professore ufficiale della materia, presidente; di un professore
ufficiale  di  materia  affine e di un libero docente o cultore della
materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
  Art.  129. - L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema
preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una
Commissione  di  cinque membri, composta dal direttore della scuola e
da  altri  quattro  membri  designati  dal  preside della Facolta' di
medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
  Le   candidate   non   riconosciute  idonee  possono  ripresentarsi
all'esame  di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma
se  al secondo esame non sua loro riconosciuta la idoneita', saranno,
senz'altro, escluse da ulteriori prove.
  Art. 130. - Le tasse e sopratasse per la scuola sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
sopratassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000

  La  tassa  di  diploma e' fissata nella misura di L. 6000, ai sensi
dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 21 settembre 1955

                               GRONCHI

                                                                ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 otto tre 1955
  Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 88. - CARLOMAGNO