DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1138
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.(GU n.263 del 18-10-1956)
Vigente al: 2-11-1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230, 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4543; 26 ottobre 1952, n. 4557; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120; 19 luglio 1955, n. 761; 27 luglio 1955, n. 804; 31 agosto 1955, n. 936 e 20 settembre 1955, n. 941; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 12) Diritto canonico; 13) Diritto agrario comparato; 14) Contabilita' di Stato. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: 8) Storia della pedagogia; 9) Psicologia dell'eta' evolutiva. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 16) "Clinica chirurgica pediatrica". Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di: 13) "Spettroscopia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 24. - CARLOMAGNO