DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1138 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
(GU n.263 del 18-10-1956)
 
 Vigente al: 2-11-1956  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regi
decreti 13 ottobre 1927, n. 2230, 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre
1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475;
27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n.
1712;  26  ottobre  1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre
1942,  n.  1439;  e  con  decreti  del Presidente della Repubblica 11
giugno  1950,  n.  616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n.
1304;  30  giugno  1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio
1952,  n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4543; 26 ottobre 1952, n. 4557; 10
febbraio  1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183;
14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955,
n.  120;  19  luglio  1955, n. 761; 27 luglio 1955, n. 804; 31 agosto
1955, n. 936 e 20 settembre 1955, n. 941;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  9.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
    12) Diritto canonico;
    13) Diritto agrario comparato;
    14) Contabilita' di Stato.
  Art.  60.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
pedagogia sono aggiunti quelli di:
    8) Storia della pedagogia;
    9) Psicologia dell'eta' evolutiva.
  Art.  67.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
    16) "Clinica chirurgica pediatrica".
  Art.  75.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di:
    13) "Spettroscopia".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956

                               GRONCHI

                                                                ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
  Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 24. - CARLOMAGNO