DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957, n. 9
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo nel Monte di credito su pegno di Ravenna.(GU n.38 del 11-2-1957)
Vigente al: 26-2-1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i decreti 23 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), e' incorporato nel Monte di credito su pegno di 1a categoria di Ravenna, con sede in Ravenna. Le modalita' dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 1957 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 16. - CARLOMAGNO