LEGGE 2 aprile 1958, n. 322 

Ricongiunizione  delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento
del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di
quiescenza.
(GU n.91 del 15-4-1958)
 
 Vigente al: 30-4-1958  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  In  favore  dei  lavoratori  iscritti  a  forme   obbligatorie   di
previdenza sostitutive  della  assicurazione  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti o ad altri  trattamenti  di  previdenza  che
abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere
provveduto, quando viene a cessare il rapporto di  lavoro  che  aveva
dato luogo alla iscrizione  alle  suddette  forme  o  trattamenti  di
previdenza senza il diritto a pensione,  alla  costituzione,  per  il
corrispondente periodo di iscrizione,  della  posizione  assicurativa
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le
norme della predetta assicurazione. 
  L'importo di tali contributi  e'  portato  in  detrazione,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di
pensione spettante all'avente diritto. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                  ZOLI - GUI - MEDICI 
 
                                                            Visto, il 
Guardasigilli: GONELLA