DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 635 

Classificazione  in  comprensorio  di bonifica montana del territorio
della  Valle  Subequana (L'Aquila), ai sensi dell'art. 14 della legge
25 luglio 1952, n. 991.
(GU n.168 del 11-7-1960)
 
 Vigente al: 26-7-1960  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste de
L'Aquila  in data 23 aprile 1958 per la classifica quale comprensorio
di   bonifica   montana   del   territorio   della  Valle  Subequana,
comprendente  i  territori  dei  comuni  di  Acciano,  Fagnano  Alto,
Fontecchio,  Molina  Aterno,  Castelvecchio  Subequo, Castel di Ieri,
Goriano Sicoli e parte dei comuni di Gagliano Aterno, Rocca di Mezzo,
Secinaro  e  Tione  Abruzzi  esteso  per  ha.  24.852 in provincia de
L'Aquila;
  Vista  la corografia su scala 1: 100.000 nella quale e' indicato il
perimetro della zona da classificare;
  Sentito  il  Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e
atteso che le condizioni idrogeologiche, ecologiche ed economiche del
territorio  in  esame - sensibilmente diverse da quelle esistenti nel
comprensorio   di   bonifica   montana  dell'Alto  Aterno  e  Tavo  -
consigliano  la  classifica  a comprensorio di bonifica montana a se'
stante anziche' quale ampliamento del comprensorio dell'Alto Aterno e
Tavo,  cosi'  come  la  proposta e' stata formulata ed in merito alla
quale  hanno  espresso  parere  favorevole  sia  il  Comitato tecnico
provinciale   per   la   bonifica   integrale   de  L'Aquila  che  il
Provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo;
  Viste  le  lettere n. 1891 in data 28 aprile 1959 del Ministero dei
lavori,  pubblici  e  n. 151734 in data 14 gennaio 1960 del Ministero
del tesoro;
  Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
  Ritenuto  che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta
classifica;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  territorio  della  Valle  Subequana,  esteso  ettari  24.852  e
comprendente  i  comuni  di Fagnano Alto, Fontecchio, Acciano, Molina
Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli e parte
dei  comuni  di  Gagliano  Aterno,  Rocca  di Mezzo, Secinaro e Tione
Abruzzi, secondo la linea segnala nella citata corografia su scala 1:
100.000  che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante
del  presente  decreto,  e'  classificato  ai sensi e per gli effetti
della  legge  25  luglio  1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica
montana,  con  la  denominazione di "comprensorio di bonifica montana
della Valle Subequana".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1960

                               GRONCHI

                                             RUMOR - TOGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1960
  Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 19. - VILLA